SCHEDA SINTETICA Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

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1 SCHEDA SINTETICA Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" SCOPO E OBIETTIVO La Legge 68/1999 promuove l integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini. La nuova normativa ha modificato in maniera radicale il collocamento lavorativo delle persone con disabilità, trasformandolo da obbligatorio (secondo quanto previsto dalla precedente Legge 482/1968) in mirato. Scopo principale della legge è quello di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori disabili e di agevolarne l inserimento lavorativo, perseguendo l obiettivo di considerare le persone disabili come persone diversamente abili, dotate, dunque, di capacità differenti e non completamente prive di abilità. SOGGETTI DESTINATARI La legge n. 68 del 1999 si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori e ai datori di lavoro: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con 1

2 minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La legge specifica, altresì, che s intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Sono destinatari della normativa, altresì, i datori di lavoro pubblici e privati, anche non imprenditori, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell assistenza e della riabilitazione. In particolare sono stabilite delle quote definite di riserva a favore dei disabili, che il datore di lavoro è tenuto a rispettare: a) per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, vi è l obbligo di assumere un lavoratore disabile in caso di nuove assunzioni; b) per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti vi è l obbligo di avere alle proprie dipendenze due lavoratori disabili; c) per i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti vi è l obbligo di avere alle proprie dipendenze disabili in misura del 7% dei lavoratori occupati, oltre ad una ulteriore quota dell 1%, con riferimento a soggetti non più tutelati dalla nuova normativa, aliquota prevista in via transitoria in attesa di una specifica disciplina organica relativa all avviamento di tali soggetti. Complessivamente pertanto l aliquota di riserva è pari all 8%. Si noti che per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti, la menzionata aliquota dell 1% e ridotta ad una unità. Con riguardo ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, nonché alle organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva è computata esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e solo in caso di nuove 2

3 assunzioni. A tal proposito l art. 2, comma 5 e 6, D.P.R. 333/2000, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla norma in parola. BENEFICI Le principali misure a favore delle persone disabili in età lavorativa sono le seguenti: sono previste quote di assunzione obbligatorie per le aziende sia pubbliche sia private, scaglionate secondo il numero di addetti. Il sistema prevede, inoltre, il monitoraggio dell adempimento delle quote obbligatorie in caso di peggioramento della disabilità o di rinuncia del lavoratore disabile; creazione di strutture tecniche regionali e provinciali di supporto per valutare le capacità lavorative dei disabili e le loro possibilità di inserimento nel contesto lavorativo; l iscrizione delle persone disabili che siano disoccupate ed aspirino a un occupazione conforme alle proprie capacità lavorative in un apposito elenco speciale; sgravi fiscali per le aziende che assumono persone disabili e la possibilità per le aziende di firmare convenzioni con i servizi pubblici per il collocamento mirato dei disabili; istituzione di Fondi Regionali per interventi a favore dell occupabilità di persone disabili. Questi Fondi sono finanziati dalle sanzioni amministrative e dai contributi dei datori di lavoro previsti per legge e dovrebbero ridurre i contributi d imposta per strutture che supportano attivamente l integrazione dei disabili; attivazione di servizi di supporto e misure di accompagnamento per i disabili sul luogo di lavoro; predisposizione di interventi formativi per l inserimento lavorativo dei disabili. REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI I soggetti disabili che intendono avvalersi della normativa sul collocamento obbligatorio devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dagli uffici competenti. E necessario, a tale scopo che vengano prima accertate le condizioni di disabilità del soggetto. Gli accertamenti sono, infatti, effettuati dalle Commissioni Mediche presso le ASL di cui all art. 4, L. 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri che sono stati fissati con il c.d. atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 13 gennaio Con riferimento all inabilità relativa agli invalidi del lavoro, l accertamento è effettuato direttamente dall INAIL, mentre l accertamento sanitario relativo agli invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra ed agli invalidi per servizio, continuerà ad essere effettuato ai sensi della normativa contenuta nel T.U. in materia di pensioni di guerra. Il centro per l impiego 3

4 competente annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Presso gli uffici competenti si formerà un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla nuova disciplina sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. I prospetti così inviati dai datori di lavoro saranno liberamente consultabili in appositi spazi aperti al pubblico. Da rilevare è che il prospetto in parola deve intendersi come richiesta di avviamento di disabili da parte del datore di lavoro. La norma è innovativa poiché, nella vigenza della L. 482/1968, era prevista la necessità di una richiesta di avviamento specifica da inserirsi in detto prospetto, il cui invio era imposto periodicamente al datore di lavoro; in assenza di tale specifica richiesta, infatti, non potevano essere effettuati gli avviamenti obbligatori, ma potevano essere solamente irrogate le sanzioni previste dalla legge. Qualora non sia possibile avviare presso l azienda lavoratori con la qualifica richiesta, gli Uffici competenti, avvieranno lavoratori con qualifiche simili, in funzione della graduatoria e previo addestramento. I lavoratori disabili psichici sono avviati su richiesta nominativa attraverso convenzioni. Tali convenzioni possono contemplare varie agevolazioni, tra cui oltre la facoltà di scelta nominativa anche lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento, l assunzione con contratto a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi. I lavoratori assunti in forza della legge in esame si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dai contratti collettivi. Il datore di lavoro non potrà richiedere al disabile prestazioni incompatibili con le minorazioni del medesimo. Il disabile assunto obbligatoriamente potrà essere licenziato per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Con riferimento invece al licenziamento collettivo ed al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, gli stessi sono annullabili, qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori 4

5 occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla nuova disciplina e quindi anche se la scopertura preesisteva al licenziamento. In caso di risoluzione del rapporto il datore di lavoro dovrà darne comunicazione entro dieci giorni agli uffici competenti affinché sia effettuata la sostituzione con altro lavoratore avente diritto all avviamento obbligatorio. Per tale adempimento non è prevista tuttavia specifica sanzione. SOGGETTI EROGATORI La responsabilità per l applicazione della legislazione sull occupazione dei disabili è stata, tradizionalmente, assegnata alle autorità locali: le Regioni per la formazione professionale e gli uffici locali del Ministero del Lavoro per le attività di collocamento. A seguito del D.Lgs. 469/1997 e della riforma del Titolo V della Costituzione (operata dalla Legge costituzionale 3/2001), le Politiche Attive del Mercato del Lavoro e i Servizi per l Impiego sono stati decentralizzati a livello locale, cosicché sia la definizione sia l implementazione delle misure per l occupazione dei disabili sono gestite dalle Amministrazioni Regionali e Provinciali. Per questa ragione, le misure introdotte variano per ogni Amministrazione e sono soggette ad un complesso sistema di accordi e protocolli tra differenti istituzioni pubbliche e agenzie private (i Servizi per l Impiego locali, le cooperative sociali e le Aziende Unitarie Sanitarie Locali). Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, infatti,in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. 5

6 COMMENTO ALLA LEGGE La riforma del collocamento lavorativo dei disabili ha modificato radicalmente la precedente disciplina della materia, abrogando la vecchia legge n. 482 del L'obbligo generico di assumere, infatti, diventa un processo più complesso, in cui il collocamento è l'esito finale di un percorso articolato che vede tra i principali destinatari della legge, i disabili e i datori di lavoro. Con riferimento alle precedenti leggi che disciplinavano la materia è possibile evidenziare tre periodi. Negli anni 60, la legislazione privilegia gli aspetti assistenziali, é di questa fase, infatti, la legge 482/68 sul collocamento obbligatorio e la legge 118/71 che cominciano a proporre, per alcune categorie di disabili, il tema dell integrazione. La seconda fase corrisponde agli anni 70 e ai primi anni 80. Sono di questo periodo la legge 517, che prescrive l integrazione dei bambini handicappati nella scuola dell obbligo e la legge 845/78 che si riferisce alla formazione professionale dei giovani adolescenti. Dalla metà circa degli anni 80 ad oggi "si consolidano le esperienze di integrazione nella società delle persone disabili". La legislazione nazionale interviene a sostegno dell inserimento lavorativo di giovani, di disoccupati e di espulsi dal sistema produttivo (L n. 223). Viene, altresì, promulgata la Legge-quadro sull handicap (L. 104/92) e la Legge sulle cooperative sociali (L. 381/91) che prevede l azzeramento degli oneri sociali per i lavori appartenenti a fasce deboli. Arriviamo così alla legge di riforma del collocamento obbligatorio del febbraio La nuova legge pur conservando l'obbligo di assunzione dei lavoratori che appartengono alla lista provinciale dei disabili e/o delle Categorie Protette (proporzionale alle dimensioni delle aziende), aiuta queste ad individuare percorsi graduali e ragionati di assolvimento dell'obbligo. Essa, ha infatti, con la finalità di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro di agevolarne l inserimento lavorativo, riformato le quote d'assunzione obbligatoria per le aziende pubbliche e private, ha promosso i servizi di supporto, gli interventi di collocamento mirato, gli incentivi alle assunzioni e ha introdotto fondi specifici per l'adeguamento dei luoghi di lavoro ai bisogni dei lavoratori disabili. Inoltre, ha assegnato un nuovo ruolo sia ai Servizi per l'impiego a livello locale sia alle cooperative sociali. 6

7 Particolare rilevanza assume l attività delle Regioni e Province Autonome nell emanazione di Leggi Regionali a ricezione della Legge 68/1999. Esse hanno, infatti, disciplinato, con atti normativi autonomi, gli istituti introdotti dalla Legge 68/1999, emanando in alcuni casi leggi specificamente rivolte alla sua attuazione, prevedendo in altri casi, all interno delle disposizioni di bilancio regionale, singole voci riguardanti l istituzione e la regolazione del Fondo regionale per l occupazione dei disabili. ALTRE OSSERVAZIONI Non ci si può esimere, infine dal segnalare che, per quanto riguarda i portatori di handicap, la legge n. 68 del 1999, presenta una stretta connessione con la legge del 5 febbraio 1992, n.104, la quale tende al concreto inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro anche attraverso una specifica attività formativa demandata alle Regioni ed in generale con la promozione di ogni attività idonea a favorire l inserimento e l integrazione lavorativa dei soggetti portatori di handicap. La stessa finalità è stata perseguita anche dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, che promuove lo sviluppo delle c.d. cooperative sociali, cioè di quelle cooperative (sovente collegate al volontariato) che abbiano lo scopo di perseguire l integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi oppure attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate. DOMANDE FREQUENTI 1. Che cosa s intende per collocamento mirato? Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 2. Come è regolata la partecipazione dei disabili ai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni? I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali 7

8 modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. (art. 16 L. 68/1999). GIURISPRUDENZA IL CASO Tizio veniva avviato obbligatoriamente al lavoro in data presso la ditta s.p.a. quale invalido civile. In data gli veniva intimato il licenziamento, all'esito di un periodo di aspettativa senza stipendio seguito ad un periodo di malattia di durata pari al massimo consentito. A seguito di ciò Tizio proponeva ricorso al Pretore chiedendo che venisse accertata la nullità del licenziamento. La società si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che il collegio medico di cui alla legge n. 482 aveva accertato l'impossibilità per Tizio di continuare a svolgere le mansioni espletate in precedenza. Il Pretore, con sentenza del 28 gennaio 1998, respingeva il ricorso. L'appello proposto da Tizio veniva a sua volta respinto dal Tribunale. L'invalido proponeva ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso stabilendo che: Il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 482 del 1968, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica; nel caso in cui all'invalido residui una capacità lavorativa, inoltre, sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori compatibili con il nuovo stato dell'infermità, se la struttura organizzativa dell'azienda e la situazione dell'organico aziendale lo consentono. A tal fine, deve ritenersi che il giudizio della commissione medica di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968 non possa essere limitato alle mansioni in precedenza espletate dall'invalido, ma debba essere 8

9 esteso anche alle altre mansioni allo stesso affidabili nell'ambito dell'azienda e che il licenziamento sia giustificato solo nel caso in cui la pericolosità, per le persone e per gli impianti, sia riferibile a tutte le possibili mansioni in concreto affidabili all'invalido. Cassazione civile, sez. lav., 17 luglio 2002, n RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME COLLEGATE Legge n. 482/ Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private - ; Legge 27 maggio 1970, n Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili- ; Legge 26 maggio 1970, n Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti - ; Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra - ; Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/ Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili - ; Legge 5 febbraio 1992, n Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - ; D.P.C.M. 13 gennaio Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 -; Decreto legislativo n. 469/ Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubbl. sulla G. U. n. 5 dell' 8/1/98) - ; Legge costituzionale n. 3/ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione - ; Legge n. 118/71 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili - ; Legge n. 845/78 - Legge-quadro in materia di formazione professionale - ; 9

10 Legge 23 luglio 1991, n Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro - ; Legge 8 novembre 1991, n Disciplina delle cooperative sociali -. 10

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