FASCICOLO INFORMATIVO

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE MODULO SECONDO AUMENTO DEL MASSIMALE Opzione D) da Euro ,00 a Euro ,00 Opzione E) da Euro ,00 a Euro ,00 Opzione F) da Euro ,00 a Euro ,00 FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTIENE: a) Nota informativa; b) Glossario; c) Condizioni di assicurazione; d) Proposta IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 13 GENNAIO 2013

2 NOTA INFORMATIVA Indice A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Contratto a distanza 4. Durata e proroga del contratto 5. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 6. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 7. Aggravamento e diminuzione del rischio 8. Premi 9. Rivalse 10. Diritto di recesso 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 12. Legge applicabile al contratto 13. Regime fiscale applicabile al contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione 18. Aggiornamento del Fascicolo informativo GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PROPOSTA

3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza * * * * * A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1.Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2.Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 55 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2011* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.691%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 138 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 70 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2011*. Pag. 1 di 5

4 *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2011: ** Tasso di cambio al : EUR 1,00 = GBP (fonte: L aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Contratto a distanza Il presente contratto facente parte del programma assicurativo integrativo per i Notai assicurati con polizza C.N.N. (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile) viene commercializzato con tecniche di comunicazione a distanza. Il contraente/assicurato previa acquisizione del consenso espresso al collocamento del contratto a distanza è stato informato dei diritti e delle facoltà previste dall art. 8 del reg. Isvap n. 34/2010 (scegliere le modalità tradizionali di ricezione e trasmissione della documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ecc.). Intermediario assicurativo incaricato dal C.N.N. Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a. società iscritte al registro degli intermediari assicurativi, sez. B n. B in data e sez. B, n. B in data ; è l intermediario assicurativo (broker) incaricato dal Consiglio Nazionale del Notariato per la gestione dell intero programma assicurativo integrativo dei Notai. Il broker incaricato è espressamente autorizzato a compiere tutti gli atti di gestione del contratto in nome e per conto degli assicurati come indicato nell articolo di polizza denominato clausola di legittimazione. Per i dettagli relativi all intermediario si veda quanto riportato nella scheda di adesione, mod. 7B reg. Isvap n. 5/2006. Il premio per la copertura assicurativa si intende lordo (comprensivo di imposte 22,25 %, oneri vari, incluso quelli distributivi) e deve essere corrisposto all intermediario incaricato. La presentazione e commercializzazione del contratto a distanza non comporta per l assicurato oneri aggiuntivi. 4. Durata e proroga del contratto La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza all art. 6. Modalità di adesione e Decorrenza dellacopertura. Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti. La Polizza C.N.N. ha durata espressamente indicata in polizza, sez. seconda, Art. 13 (dalle ore 24 del fino alle ore 24 del ). Per i Notai di nuova nomina iscritti successivamente la copertura assicurativa decorre dalla data della loro iscrizione. 5. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Premesso che a) Con effetto dall il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato con la Società una Polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, punto II Indennizzo, Art. 3, un massimale di Euro ,00 per ciascun Assicurato b) l Assicurato ha sottoscritto con la Società la Polizza Aumento del massimale da Euro ,00 a Euro ,00 messa a disposizione in convenzione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Società a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato c) l Assicurato ha sottoscritto con AIG la Polizza Aumento del massimale opzione A) che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato d) l Assicurato ha sottoscritto con i Lloyd s la Polizza Aumento del massimale opzione B) che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato e) l Assicurato ha sottoscritto con AIG la Polizza Aumento del massimale opzione C) che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato Pag. 2 di 5

5 la presente polizza opera in eccesso rispetto alle predette Polizze elevando tale massimale a seconda dell opzione sotto indicata: OPZIONE D) Aumento massimale a Euro ,00 OPZIONE E) Aumento Massimale a Euro ,00 OPZIONE F) Aumento Massimale a Euro ,00 Le garanzie della presente Polizza verranno prestate alle seguenti condizioni: a) in eccesso al massimale della polizza Aumento del Massimale Opzione C) da euro ,00 a Euro ,00 ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure: b) alle stesse condizioni della predetta polizza Aumento del Massimale Opzione A) da euro ,00 a Euro ,00 nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto. Avvertenza: le limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative, ovvero le cause di sospensione della garanzia che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo sono le medesime riportate nella Polizza C.N.N. agli artt.1 Il rischio assicurato, 2. I rischi esclusi e Diritto di rivalsa nei confronti del Assicurato e 7. Delimitazioni temporali. Ulteriori delimitazioni delle garanzie sono riportate nel presente Contratto agli artt. 1. Oggetto dell assicurazione, 2. Condizione di validità, 3. Spese sostenute ed ammissione di responsabilità, 4. Notifica del sinistro, 5. Specifica della copertura e 6.Modalità di adesione e decorrenza della copertura 10. Esclusioni. La copertura decorre dalle ore ventiquattro della data del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui agli artt. 6 e 7. Avvertenza: la Polizza C.N.N. prevede franchigie e massimali. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio alla Sezione prima punto II art.3 Massimale di polizza, art.4 Partecipazioni obbligatorie dell Assicurato e del Contraente.. Esempio del meccanismo di funzionamento del massimale/limite di indennizzo: ammontare del danno = euro ,00 massimale/limite di indennizzo = euro ,00 danno indennizzabile/risarcibile = euro ,00 Applicazione della franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di euro 1.500,00 i sinistri fino a euro 1.500,00 non verranno indennizzati/risarciti: il danno resta a carico del Notaio assicurato i sinistri superiori a euro 1.500,00 verranno risarciti/indennizzati con la detrazione di euro 1.500,00 (nei limiti dei massimali previsti) 6. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: art (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1983 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). 7. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio ai sensi degli Artt e 1898 C.C. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione (cessazione) del rischio può essere, a titolo esemplificativo, la radiazione o la sospensione per qualsiasi motivo del Contraente/Assicurato dall Ordine Professionale. 8. Premi Il premio dovuto dal Contraente/Assicurato è di seguito indicato e deve essere versato in un unica soluzione: OPZIONE D) Massimale ,00 Premio 1.000,00 OPZIONE E) Massimale ,00 Premio 800,00 in aumento all opzione D) OPZIONE F) Massimale ,00 Premio 700,00 in aumento alle opzioni D), E) Pag. 3 di 5

6 Il contratto è stipulato con frazionamento annuale. Il pagamento del premio (comprensivo di imposte e oneri distributivi) è effettuato in favore dell intermediario che gestisce il contratto. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi: ordini di bonifico, come da art. 7 di polizza. 9. Rivalse Avvertenza: La polizza C.N.N. n. IFL prevede il diritto di rivalsa dell assicuratore nei confronti dell Assicurato in caso di omissione di ispezioni ipotecarie (vedi sez. prima, art. 2,II) e nel caso in cui risultino essere già stati liquidati da Compagnie di assicurazione e dalla Società almeno tre Sinistri per la Responsabilità Civile Professionale nel periodo dall al termine dell annualità assicurativa precedente a quella in cui il sinistro è stato denunciato e le cui liquidazioni al netto delle franchigie siano globalmente superiori ad Euro ,00 La rinuncia alla rivalsa da parte dell Assicuratore di cui all art. 10 della medesima polizza non opera in caso di dolo delle persone indicate nel medesimo articolo (coadiutori, delegati, depositari dell Assicurato, altri Assicurati e le persone del cui operato gli Assicurati debbano rispondere). 10. Diritto di recesso Non è previsto diritto di recesso 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art C.C. 2 comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell art del c.c., ai sensi dell Art 2952 C.C. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato, o ha promosso contro questo azione. Avvertenze: resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui, se l assicurato dolosamente non adempie l obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all indennizzo, mentre se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha il diritto ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. 12 Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla legge italiana. 13. Regime fiscale applicabile al contratto Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore (22,25%). Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: la presente assicurazione è prestata, ove non espressamente derogato, alle Condizioni tutte di cui alla già citata Polizza C.N.N. incluse eventuali successive variazioni. La notifica di sinistro presentata dall Assicurato in conformità a quanto previsto dalla Polizza C.N.N vale anche ai fini della presente polizza. Entro 10 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne è venuto a conoscenza lo stesso deve farne denuncia scritta all UFFICIO CENTRALE SINISTRI del C.N.N. Per il dettaglio e le modalità della denuncia del sinistro, si rimanda alle condizioni della Polizza C.N.N. n. IFL Sezione I - punto IV. Il Sinistro art. 8 Denuncia del sinistro, art.9 Diritti e obblighi delle parti in caso di danno e alla Sezione III - punto I. Uffici preposti. Si rimanda inoltre all art. 4. Notifica del sinistro del presente Contratto. 15. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri può essere indirizzato direttamente al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Pag. 4 di 5

7 Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 16. Arbitrato Non è previsto l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti. 17. Mediazione Dal 20 marzo 2011 l Assicurato che intenda esercitare in giudizio una azione in ordine al presente contratto assicurativo sarà tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010. L esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell art. 5 del citato decreto, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 18. Aggiornamento del Fascicolo informativo Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative gli assicurati possono consultare direttamente il sito [ ]. In caso di aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivante da semplice innovazione normativa gli Assicuratori consegnano al contraente unitamente allo stesso Fascicolo una apposita appendice integrativa. * * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Enrico Bertagna. Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 13 gennaio 2013 Pag. 5 di 5

8 GLOSSARIO (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; Assicuratore: il membro o membri del Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; Assicurazione: il contratto di Assicurazione; Broker: Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.; Bilanci dei membri: l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd s; Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione; Fondi dei membri presso i Lloyd s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro; Massimale: l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione; Polizza: il documento che prova l Assicurazione; Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; Sindacato: è definito Sindacato il membro del Lloyd s o il gruppo di membri del Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council dei Lloyd s; Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società: alcuni assicuratori dei LLOYD S, nella persona del Rappresentante Generale per l Italia Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 13 GENNAIO 2013 Pag. 1 di 1

9 MODULO SECONDO AUMENTO DEL MASSIMALE Opzione D) da Euro ,00 a Euro ,00 Opzione E) da Euro ,00 a Euro ,00 Opzione F) da Euro ,00 a Euro ,00 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSICURAZIONE IN ECCESSO SOCIETÀ: Generale CONTRAENTE/ASSICURATO: polizza. BROKER: PERIODO DI ASSICURAZIONE: DURATA DELLA COPERTURA: POLIZZA DEL C.N.N.: Nazionale POLIZZA AUMENTO MASSIMALE DA EURO ,00 A EURO ,00 POLIZZA AUMENTO DEL MASSIMALE OPZIONE A) DA EURO ,00 A EURO ,00 OPZIONE A) POLIZZA AUMENTO DEL MASSIMALE OPZIONE B) DA EURO ,00 A EURO ,00 POLIZZA AUMENTO DEL MASSIMALE OPZIONE C) DA EURO ,00 A EURO ,00 L'impresa assicuratrice delegataria LLOYD'S Rappresentanza per 'Italia. Il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.; Dalle h 24 dell alle h. 24 dell Dalle h 24 del giorno dell adesione alle h 24 dell Il contratto n. IFL sottoscritto da AIG e dal Consiglio del Notariato. Il contratto sottoscritto da AIG e dal Notaio Il contratto sottoscritto da AIG e dal Notaio Il contratto sottoscritto dai LLOYD S e dal Notaio Il contratto sottoscritto da AIG e dal Notaio ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Premesso che a) Con effetto dall il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato con la Società una Polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, punto II Indennizzo, Art. 3, un massimale di Euro ,00 per ciascun Assicurato b) l Assicurato ha sottoscritto con la Società la Polizza Aumento del massimale da Euro ,00 a Euro ,00 messa a disposizione in convenzione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Società a Pag. 1 di 4

10 copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato c) l Assicurato ha sottoscritto con AIG la Polizza Aumento del massimale opzione A) che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato d) l Assicurato ha sottoscritto con i Lloyd s la Polizza Aumento del massimale opzione B) che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato e) l Assicurato ha sottoscritto con AIG la Polizza Aumento del massimale opzione C) che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato la presente polizza opera in eccesso rispetto alle predette Polizze elevando tale massimale a seconda dell opzione sotto indicata: OPZIONE D) Aumento massimale a Euro ,00 OPZIONE E) Aumento Massimale a Euro ,00 OPZIONE F) Aumento Massimale a Euro ,00 Le garanzie della presente Polizza verranno prestate alle seguenti condizioni: a) in eccesso al massimale della polizza Aumento del Massimale Opzione C) da euro ,00 a Euro ,00 ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure: b) alle stesse condizioni della predetta polizza Aumento del Massimale Opzione A) da euro ,00 a Euro ,00 nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto. ART. 2 CONDIZIONE DI VALIDITA E condizione essenziale per la validità della garanzia che la polizza del C.N.N. sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente polizza. ART. 3 SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso. Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte dell Assicurato potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società. ART. 4 NOTIFICA DI SINISTRO La notifica di sinistro presentata dall Assicurato in conformità a quanto previsto dalla polizza del C.N.N. vale anche ai fini della presente polizza. Qualora il sinistro rimandi a fatti e a circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi che erano noti all Assicurato all inizio del Periodo di Assicurazione, l Assicurazione sarà operante a condizione che l Assicurato, nel momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, avesse in vigore: a) Una polizza di assicurazione dell eccesso e/o b) Una polizza individuale operante a primo rischio. L Assicurazione in tal caso opererà nei limiti del massimale in vigore al momento in cui l Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, con il massimo di quanto previsto all articolo 1 della presente polizza. ART. 5 SPECIFICA DELLA COPERTURA La presente Polizza è soggetta alle stesse garanzie, esclusioni, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza del C.N.N. a eccezione di quanto previsto dai successivi articoli n. 8 e n. 10. Eventuali modifiche a tale polizza del C.N.N. dovranno essere accettate preventivamente dalla Società. Inoltre, a parziale deroga dell art. 7 lettera b) Sezione Prima della polizza del C.N.N. n. IFL in caso di cessazione dell attività notarile intervenuta nel periodo di assicurazione per cause diverse dalla cancellazione dal Ruolo per provvedimenti disciplinari, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla pag. 2 di 4

11 suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell attività, fermo il resto. E facoltà dei singoli Notai cessati o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi cinque anni dalla cessazione dell attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto in polizza. La Società si riserva di valutare la richiesta e di determinare il premio della proroga. ART. 6 MODALITA DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA Il Notaio interessato all Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l apposita SCHEDA DI ADESIONE. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui al successivo art. 7. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza. ART. 7 PREMIO Il premio annuo dovuto dall Assicurato è quello di seguito indicato, comprensivo delle imposte: OPZIONE D) Massimale ,00 Premio 1.000,00 OPZIONE E) Massimale ,00 Premio 800,00 in aumento all opzione D) OPZIONE F) Massimale ,00 Premio 700,00 in aumento alle opzioni D), E) Tale premio deve essere versato in un unica soluzione mediante: Bonifico bancario sul conto corrente Banca Passadore Sede di Genova Intestato a: AON S.p.A. IBAN: IT 27 E SWIFT/BIC: PASBITGG ART. 8 RIPARTO La garanzia di cui alla presente polizza è prestata dalla Compagnia Assicuratrice Lloyd s al 100% ART. 9 - CLAUSOLA DI GESTIONE - LEGITTIMAZIONE Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso. Il CNN, contraente l'accordo quadro con la società/assicuratore, e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato all intermediario Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a., di seguito nominato broker, il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai. L Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker. Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione di quelli relativi ai sinistri che sono regolati nella Sezione III della polizza C.N.N. richiamata all art. 1, saranno svolti per conto dell Assicurato dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa. La Società/l assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza alla mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa. ART. 10 ESCLUSIONI La Società non indennizza gli Assicurati per: a) perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione, lavorazione, trasformazione, distribuzione, messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione all asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente o in qualsivoglia sequenza da altra causa; b) perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato.

12 LA SOCIETA IL CONTRAENTE Pag. 3 di 4 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza: ART. 2 Condizione di validità ART. 3 Spese sostenute ed ammissione di responsabilità ART. 4 Notifica di sinistro ART. 5 Specifica della copertura i) ART. 6 Modalità di adesione e decorrenza della copertura ART. 8 Riparto ART. 9 Clausola di Gestione - legittimazione ART. 10 Esclusioni IL CONTRAENTE Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 13GENNAIO 2013 Pag. 4 di 4

13 banchero costa SERVIZI ASSICURATIVI PER IL NOTARIATO ITALIANO SCHEDA DI ADESIONE del Notaio comunico l adesione alle seguenti coperture assicurative integrative a RTI Aon / banchero costa fax: mail: notariato@aon.it 2) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSICURAZIONE IN ECCESSO assicuratori: AIG Lloyd s scadenza copertura assicurativa: 1 febbraio 2014 NB: la presente polizza è riservata ai notai che hanno sottoscritto la copertura aumento del massimale da Euro ,00 a Euro ,00 con la presente Convenzione Intendo tutelare il mio patrimonio, elevando il massimo risarcimento previsto dalla polizza di responsabilità civile professionale n. IFL per un importo eccedente la soglia di Euro ,00 Se SI, barrare la casella corrispondente all opzione scelta Aumento del massimale SI Premio A da Euro ,00 a Euro ,00 Euro 900,00 B da Euro ,00 a Euro ,00 Euro 2.100,00 C da Euro ,00 a Euro ,00 Euro 3.200,00 D da Euro ,00 a Euro ,00 Euro 4.200,00 E da Euro ,00 a Euro ,00 Euro 5.000,00 F da Euro ,00 a Euro ,00 Euro 5.700,00 NO ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DELLE ASSICURAZIONI INTEGRATIVE Il pagamento dei premi inerenti le coperture assicurative integrative per cui è stata effettuata l adesione, pari ad Euro,, deve essere effettuato presso: Banca Passadore Sede di Genova IBAN: IT 27 E intestazione: causale: Aon S.p.A. Nome + Cognome (indicare per esteso nome e cognome del Notaio cui si riferisce l importo versato)

14 ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE La scheda di adesione, completa di tutte le pagine e debitamente compilata e sottoscritta ove indicato, deve essere restituita unitamente a copia del bonifico bancario a mezzo: fax: notariato@aon.it CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Contraente/Assicurato, preso atto dell Informativa sulla Privacy ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03: al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) * ACCONSENTE NON ACCONSENTE ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) per le finalità di cui al punto 1 A dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2 * ACCONSENTE NON ACCONSENTE alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 A della medesima informativa ACCONSENTE NON ACCONSENTE allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei soggetti indicati nell informativa nei confronti dell'interessato Data: / / *ATTENZIONE: il mancato consenso pregiudica il buon fine della pratica Firma: DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5/2006, del Regolamento ISVAP n. 34/2010 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010 il Contraente/Assicurato dichiara: i. di aver ricevuto il documento Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto ii. iii. iv. di aver ricevuto i Fascicoli Informativi completi di nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione e scheda di adesione le coperture assicurative integrative presenti nella scheda di adesione di confermare il consenso già preventivamente espresso all utilizzo da parte dell intermediario e degli assicuratori delle tecniche di comunicazione a distanza, riconoscendo la piena validità delle comunicazioni e dei documenti che la tali soggetti dovessero inviare per mezzo di tali modalità, ai fini della conclusione e dell esecuzione del contratto di voler sottoscrivere la proposta di assicurazione, per le coperture assicurative integrative indicate nella scheda di adesione Data: / / Firma:

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