L investigatore privato autorizzato. e il segreto professionale INDICE

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1 L investigatore privato autorizzato e il segreto professionale D.ssa Valeria Salvadori INDICE 1. L evoluzione della disciplina. pag L autorizzazione a compire investigazioni penali L incarico professionale e il registro speciale Il rapporto tra il difensore e l investigatore L attività dell investigatore L esame dell investigatore privato Il segreto professionale La nozione e l oggetto del segreto I limiti alla tutela del segreto professionale La tutela del segreto professionale Il segreto professionale e gli investigatori privati autorizzati Il segreto per gli investigatori privati autorizzati e la lacuna del codice di procedura penale. 16 Bibliografia

2 L investigatore privato autorizzato e il segreto professionale. 1. L evoluzione della disciplina. La figura dell investigatore privato, come ausiliario del difensore nell ambito delle investigazioni difensive, era già prevista nel comma 2 dell art. 38 disp. att. c.p.p. Quest ultimo articolo era l unica disposizione riguardante le investigazioni difensive, contenuta nella versione originaria del codice di procedura penale del In virtù di tale norma si consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori privati autorizzati, riconoscendone così per la prima volta il fondamentale ruolo nel processo penale. La collocazione della suddetta previsione in un comma autonomo, rispetto a quello che prendeva in considerazione i sostituti e i consulenti tecnici, generò in dottrina una pluralità di interpretazioni: da una parte 1, si vedeva così sancita la maggiore ampiezza del mandato dell investigatore; dall altra 2, la previsione in un comma autonomo veniva attribuita ad un difetto di coordinamento, poiché - si osservava - nella disposizione originaria dell art. 33 prog. prel. disp. att. c.p.p. agli investigatori privati era attribuita solo la facoltà di ricercare e individuare elementi di prova e non anche quella di conferire con le persone informate sui fatti 3. Appariva infatti evidente l inconciliabilità tra le disposizioni riguardanti gli istituti di investigazione privata 4, contenute negli artt del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e negli artt del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), e l esercizio dell attività investigativa finalizzata alla difesa nel procedimento penale. Nel testo definitivo del codice del 1988 fu, quindi, inserito l art. 222 disp. coord. c.p.p., non contemplato nei progetti precedentemente redatti, con lo scopo di fornire una disciplina transitoria, in attesa di un complessivo riassetto degli istituti di investigazione privata, che dovrà tener conto anche delle esperienze che la pratica applicazione della 1 A. CRISTIANI, Nuovo vademecum del difensore, Torino, 1994, p. 66; G. BISCARDI, Investigazioni difensive tra attualità e prospettive future, in Dir. pen. e proc., 1998, p. 1433; 2 L. PARLATO, Le nuove disposizioni in materia di indagini difensive, cit.,p Art. 33 prog. prel. disp. att. c.p.p. comma 5 : L attività prevista dal comma 1 lett. a) può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati. 4 In generale sugli istituiti di investigazione e vigilanza privata: E. CARRATTA

3 nuova disciplina potrà offrire 5. La disciplina transitoria prevede, al comma 1, che fino all approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l autorizzazione a svolgere le attività indicate all art. 38 disp. att. c.p.p. doveva essere rilasciata dal prefetto agli investigatori che avessero maturato una specifica esperienza professionale che garantisse il corretto esercizio dell attività. Ciò ha comportato il venir meno della prassi, formatasi presso le prefetture, di inserire nella licenza rilasciata agli investigatori una clausola che inibiva di eseguire investigazioni e ricerche e di raccogliere informazioni in merito a fatti o circostanze che risultino già oggetto di indagine da parte di organi di polizia giudiziaria 6. Attualmente la regolamentazione della professione degli investigatori è demandata a un disegno di legge approvato a maggio dalla commissione Giustizia del Senato, riunita in sede referente. Il Senato non ha, però, ancora inserito l esame del testo nel proprio calendario dei lavori. Quindi si prospettano ancora tempi molto lunghi per vedere la nascita di questa legge: come sappiamo, dopo l approvazione al Senato sarà la volta della Camera discutere il provvedimento. Il disegno di legge prevede di istituire un doppio Albo, uno per gli investigatori privati, l altro per gli investigatori giudiziari, configurati come una sorta di super detective, ai quali sarà riservata la collaborazione con gli avvocati nelle indagini difensive 7. Oggi comunque, a distanza di oltre quindici anni dall entrata in vigore del nuovo codice, e dopo quattro anni dalla legge sulle investigazioni difensive, la normativa sugli investigatori privati deve ancora essere approvata. 5 Così le Osservazioni governative sull art. 222 testo definitivo disp.att. c.p.p., in G. Conso- V. Grevi G. Neppi Modana, Il nuovo codice di procedura penale, vol. VI, t. II, Le norme di coordinamento e le norme transitorie, Padova, 1990, p Vedi P. CORSO, La risposta al bisogno privato di informazioni processulamente rilevanti, in L investigazione privata nel nuovo processo penale, Padova, 1989, p. 16 ss. 7 Informazioni estratte da Investigatori, in arrivo le regole sulla privacy, in Sole-24 ore, di Lunedì 27 Settembre 2004, n. 267, p. 25. Sempre in tale articolo si prospetta a breve l arrivo (delle) regole di condotta sulla privacy : compito di predisporle è del Garante per la privacy, che ha concluso l istruttoria con le organizzazioni di settore. Secondo il segretario generale Giovanni Buttarelli, i tempi sono ormai maturi, tanto che il codice potrebbe arrivare già entro la fine dell anno. La disciplina in esso contenuta concerne la conservazione delle informazioni raccolte e l informativa degli interessati; vengono anche dettati i criteri per l individuazione del responsabile del trattamento dei dati e le regole di condotta da seguire al termine delle indagini difensive

4 2. L autorizzazione a compire investigazioni penali. Il procedimento autorizzativo fu regolamentato con la circolare 20 ottobre 1989, n. 559/C./26410/ D.A. (15) del Ministero dell Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, intitolata Nuovo codice e investigatori privati 8. In tale circolare si precisa che il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla valutazione, da parte del Prefetto, di una maturata esperienza professionale. Su richiesta, potrà essere riconosciuta sia ai soggetti già autorizzati, a norma dell art. 134 T.u.l.p.s. 9, ad eseguire investigazioni o ricerche o a raccogliere informazioni per conto di privati, e sul presupposto dell attività effettivamente svolta, sia ai soggetti che, pur non essendo in possesso della predetta licenza, possano dimostrare di possedere un esperienza professionale nel settore investigativo ( ad esempio in quanto ex appartenenti alle forze armate ). La dottrina ha criticato l interpretazione offerta dalla suddetta circolare, poiché avrebbe creato in via amministrativa, praeter legem, una nuova categoria di investigatori privati, autorizzati a svolgere la propria attività esclusivamente nel campo delle indagini difensive, mentre invece la formulazione dell art. 222 comma 1 disp. coord. c.p.p. sembra presupporre che possano essere autorizzati solamente i soggetti, particolarmente qualificati, che già rivestivano la qualità di investigatori ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza 10. Sulla base dell interpretazione ministeriale dell art. 222 disp. coord. c.p.p. i soggetti autorizzati a svolgere attività di indagine e di ricerca per conto di privati possono essere suddivisi in tre categorie: le persone fisiche o gli istituti forniti della licenza prevista dall art. 134 T.u.l.p.s., che sono abilitati a svolgere attività investigative estranee alla difesa penale; le persone fisiche che, munite della predetta licenza, sono autorizzate, in forza del 8 Il testo può leggersi in Arch. n. proc.pen., 1990, p L art. 134 T.u.l.p.s. dispone che senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni e ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati (comma 1), precisando, poi, che la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano riportato condanna per delitto non colposo, né per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale (comma 2). 10 G. FUMU, sub art. 222, in Commento al nuovo codice, coordinato da M. Chiavario, La normativa complementare, vol. II, Torino, 1990, p.113 ss; nello stesso senso vedi il Parere pro-veritate del Prof. P. Corso sugli artt. 38 e 222 disp. coord. del C.p.p. 1989, riprodotto in C. MIELE, Appendice, p. 222; E. APRILE, Prova penale e indagini difensive, Milano, 2002, p. 44; T. DE ROSE, Le indagini difensive e l investigatore privato, in Riv. pol., 2002, p.151, per il quale l autorizzazione ex artt. 222 disp. att. c.p.p. va ad aggiungersi a quella generica, rilasciata ai sensi dell art. 134 T.u.l.p.s. ; L. PARLATO, Le nuove disposizioni in materia di indagini difensive, Torino,2001, p.6; P. TONINI, Manuale di procedura penale, 4 ed., Padova, 2002, p. 475, per il quale L autorizzazione di cui l art. 222 comma 1 si configura come una ulteriore autorizzazione concessa dal prefetto a colui che è già investigatore privato, e ciò ha in precedenza ottenuto la licenza di cui all art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

5 combinato disposto degli artt. 134 T.u.l.p.s. e 222 disp. coord. c.p.p., a svolgere anche indagini per ricercare elementi di prova ai fini della difesa personale; e inoltre le persone fisiche che sono autorizzate a svolgere esclusivamente indagini per le finalità prima indicate nell art. 38 disp. att. c.p.p. e ora previste nell art. 327-bis c.p.p. 11 In definitiva abilitati all attività investigativa ai fini della difesa possono essere soltanto le persone fisiche, perché l autorizzazione di polizia ha carattere personale e il riferimento agli investigatori privati autorizzati ( ) è inequivoco nel non lasciare spazio a persone giuridiche, enti o istituti L incarico professionale e il registro speciale. L intervento dell investigatore è subordinato al conferimento dell incarico scritto da parte del difensore, che deve indicare in maniera specifica il procedimento penale nonché i principali elementi di fatto che giustificano le indagini e il termine entro cui se ne possa prevedere la conclusione. All investigatore, con il conferimento dell incarico, viene inibito di intraprendere di propria iniziativa altre ricerche. Egli ha l obbligo di eseguire le attività personalmente e di riferire al difensore periodicamente sull andamento delle indagini. Ai sensi dell art. 222 comma 2 disp. coord. c.p.p. gli incarichi ricevuti devono essere iscritti in uno speciale registro, che di seguito illustro. Gli investigatori privati autorizzati a svolgere investigazioni difensive non sono tenuti, per lo svolgimento di indagini processulamente rilevanti, alle registrazioni previste dagli artt. 135 T.u.l.p.s. e 260 reg. es. T.u.l.p.s In giurisprudenza: T.a.r. Abruzzo, 27 maggio 1996, n. 178, Cantucci c. Pref. Teramo, in Trib. Amm. reg., 1996, I, p. 2603, ha affermato che, essendo l autorizzazione allo svolgimento di attività investigativa nell ambito del processo penale prevista dagli artt. 38 e 222 d. lgs 28 luglio 1989, n. 271 tipica e diversa rispetto alla generica autorizzazione allo svolgimento di attività di investigazione prevista dall art. 134 T.u.l.p.s., deve ritenersi legittimo il rigetto, da parte del Prefetto, della domanda di estensione dell autorizzazione proposta da soggetto abilitato a svolgere esclusivamente l investigazione difensionale. 12 N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 124 ss. In tal senso vedi R. CELLI, voce Istituti di investigazione e vigilanza, in Dig. disc. pubb., vol. VIII, Torino, 1993, p.604; T. DE ROSE, L investigatore privato nel nuovo processo penale, in Riv. pol., 2002, p. 503; A. FRANCO, voce Vigilanza e investigazione privata, in Enc. giur., XXXII, Milano, 1994, p.15; G. FUMU, sub art. 222, in Commento al nuovo codice, cit., La normativa complementare, vol. II, p Art. 135 T.u.lps I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza

6 Difatti l art. 222 comma 2 disp. coord. c.p.p. deroga alla disciplina comune prescrivendo che l incarico conferito al difensore debba essere iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate: a) le generalità e l indirizzo del difensore committente; b) la specie degli atti investigativi richiesti; c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell incarico. Circa quest ultimo aspetto la dottrina ha rilevato come appaia difficile determinare ex ante la durata delle indagini al momento del conferimento dell incarico, ritenendo quindi possibile l indicazione di una durata presumibile 14. Altri dubbi attengono alla mancata precisazione, sia da parte della circolare ministeriale sopradetta sia da parte del codice, della durata della conservazione del registro speciale; alcuni autori ritengono applicabile, per analogia, l ultimo comma dell art. 260 reg. es. T.u.l.p.s., che prevede la conservazione del registro degli affari giornalieri ex art. 135 T.u.l.p.s. per cinque anni 15. Analizzando la disciplina del registro speciale risulta che non vi devono essere annotate le generalità dell assistito, né la data e la specie dell operazione effettuata, né l esito dell operazione, a differenza della disciplina comune del registro degli affari giornalieri ex art. 135 comma 1 T.u.l.p.s. In base alla citata circolare interpretativa del Ministero dell Interno, la deroga all art.135 T.u.l.p.s. deve ritenersi limitata esclusivamente all adozione dello speciale registro e al tipo di iscrizioni da apportarvi, non estendendosi all obbligo di esibire il registro ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza, previsto dall art. 135 comma 2 T.u.l.p.s. Questa interpretazione ha generato in dottrina molte critiche. Si osserva che se, in effetti, l art. 222 comma 2 disp. coord. c.p.p. non deroga espressamente all art. 135 comma 2 T.u.l.p.s., è, però, anche vero che la ratio di tutta la disciplina degli investigatori privati a fini processuali è da ricercarsi nella esigenza di tutelare la segretezza delle investigazioni svolte dalla difesa, così come tutelata, ex art. 329 c.p.p., è la segretezza delle indagini Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto. 14 T. DE ROSE, L investigatore privato nel nuovo processo penale, cit., p.503 s. 15 Così C. MIELE, Appendice, cit., p

7 preliminari svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. Fatte queste considerazioni, non si capisce come tale risultato possa essere conseguito nel momento in cui si legittimano strumenti informativi a favore della parte pubblica, così come accadrebbe ove si consentisse l esibizione del registro agli organi di polizia. Dunque si può concludere che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero non sono legittimati a prendere visione dei dati trascritti 16, che devono rimanere segreti anche dopo la scadenza del termine di durata indicato nell art. 6 della Autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali, in considerazione della più volte rilavata natura riservata delle investigazioni difensive 17. Altro aspetto importante è l ulteriore deroga contenuta nel comma 3 dell art. 222 disp. coord. c.p.p. per il quale, nell ambito delle indagini svolte dagli investigatori privati ai fini della difesa penale, non si applica la disposizione dell art. 139 T.u.l.p.s., il quale prevede che gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ed essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Risulta evidente che l investigatore privato, incaricato di ricercare elementi nell interesse della difesa, non può e non deve collaborare, in ordine ai fatti per i quali ha ricevuto l incarico, con la polizia giudiziaria che, per gli stessi fatti, potrebbe svolgere attività antitetica e conflittuale 18. Anche la giurisprudenza ha fornito una sua interpretazione in merito. La Corte costituzionale, nel 1976 nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139 T.u.l.p.s, affermò che una eventuale declaratoria di incostituzionalità non avrebbe avuto altro effetto che di rendere indiscriminatamente libera 16 F. RUGGIERI, Commento art. 222 disp. att. c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura penale. Norme di coordinemento e transitorie, diretto da E. Amodio- O. Dominioni, Milano, 1990, 109, la quale sostiene che la dispensa dagli obblighi di cui all art. 139 T.u.l.p.s. prevista dall art. 222 comma 3 disp. coord. c.p.p. vale ad escludere all autorità di pubblica sicurezza la facoltà di accesso al registro speciale indicato nella medesima ultima norma citata, il quale, diversamente, costiuirebbe un inutile duplicato di quello di cui all art. 135 T.u.l.p.s.; A.A. ARRU, Le modifiche dell art. 222 commi 1 e 4 norme att. c.p.p., in Processo penale:il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. Filippi, Padova, 2001, p In tal senso L.D. CERQUA, sub artt , in Codice di procedura penale. Commentario, vol. IV, Milano, 1990, p. 18; T. DE ROSE, L investigatore privato nel nuovo processo penale, cit., p. 505; G. FREDAS, Il difensore e gli eventuali testimoni, cit., p. 2290; L. KALB, Il ruolo del difensore nella ricerca della prova, in Ann.Ist. Dir. e proc.pen. univ. Salerno, 1995, n.1-2, p. 265; C. PAGLIUCA, La cosiddetta inchiesta parallela del difensore dell imputato e limiti deontologici nei rapporti con potenziali testimoni, in Giur.it., 1991, IV, c Il legislatore ha così accolto integralmente le osservazioni contenute nel Parere del Consiglio superiore della magistratura sull art. 33 prog. prel. disp.att., in G.CONSO V.GREVI G. NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale, vol. VI, Padova, 1990, p.140; A. CRISTIANI, Nuovo vademecum del difensore, Torino, 1994, p.68; T. DE ROSE, L investigatore privato nel nuovo processo penale, cit., p

8 l attività in questione 19, così implicitamente sollecitando il legislatore ad una opportuna regolamentazione dell attività privatistica d investigazione 20. Il trattamento dei dati raccolti deve cessare al termine delle attività demandate. Su tale aspetto sono intervenuti sia gli organi deontologici sia il Garante per la protezione dei dati personali. Sotto il profilo deontologico, le Regole di comportamento del penalista dispongono all art. 4 comma 4 che L incarico agli investigatori privati ( ) è conferito con atto scritto, nel quale ( ) il difensore indica i loro doveri: a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle ( ) sulla tutela dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa indipendente appositamente istituita per la regolamentazione ed i controllo del rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, ha emanato l Autorizzazione generale n. 6 del 31 gennaio 2002, con cui permette agli investigatori privati di trattare i dati sensibili di cui all art. 22 comma 1 legge n. 675 del 1996, su specifico incarico di un difensore nell ambito di un procedimento penale per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, da utilizzare ai soli fini dell esercizio del diritto alla prova a favore del proprio assistito, ai sensi dell art. 190 c.p.p. e della legge n. 397 del Il rapporto tra il difensore e l investigatore. Il rapporto che si instaura tra il difensore committente e l investigatore privato incaricato è di natura privatistica, inquadrabile nella figura giuridica della locatio operis, ma con effetti pubblicistici processuali 21. Si ricorda che, una volta incaricato l investigatore privato, il difensore lo può esonerare dall incarico, ciò sia motivando, per correttezza, la sua scelta, sia nel rispetto delle regole che disciplinano il rapporto che intercorre tra loro Corte Cost. sentenza 6 maggio 1976, n. 105, in Giur. cost., 1976, p In questi termini vedi V. PERCHINUNNO, L investigatore privato ed il nuovo processo penale, in Giur. cost., 1976, p Sul contratto di investigazione privata vedi: N. DE FEUDIS, Il contratto di investigazione privata, in AA. VV., Dal tipo sociale all atipico. Dialoghi con gli studenti, a cura di R. Perchinunno, 2 ed., Bari, 2001, p.79 ss; L.R. LEITE DE CONVERTI, voce Investigazione privata (contratto di), in Dig. disc. priv. (Sez. civ.), Agg., Torino, 2000, p. 540 ss. 22 F. BERNARDI, Le indagini del difensore, Milano, 1996, p. 62; T. DE ROSE, L investigatore privato nel nuovo processo penale, cit., p. 505 s

9 Questo tipo di rapporto è contraddistinto delle caratteristiche della riservatezza e confidenzialità. L uso delle notizie apprese nel compimento dell incarico investigativo rimane interno ai rapporti tra difensore e investigatore; quindi, sia per la previsione contrattuale, che lega l investigatore al difensore, sia in virtù dell art. 379-bis c.p. che punisce la divulgazione di notizie apprese per aver partecipato o assistito ad atti del procedimento penale, ed infine per l art. 622 c.p., che sanziona la rivelazione di segreti professionali, le eventuali informazioni raccolte non possono essere divulgate; altrimenti si profilerebbero una violazione contrattuale e illeciti penali. Una caratteristica del rapporto è che viene fornito "senza garanzia di veridicità": l'informatore assume una tipica obbligazione di mezzi, cioè quella di svolgere le sue ricerche, personalmente o a mezzo di corrispondenti, con la dovuta diligenza, e non quella di garantire la verità dell'informazione. Il professionista si obbliga a fornire notizie: queste potrebbero essere anche negative o addirittura disonorevoli nei confronti dell assistito. Da queste considerazioni discende che la clausola di confidenzialità e la c.d. "riserva" non possono essere viste come artifici per escludere la responsabilità del informatore ma elementi essenziali e tipici del contratto, come si è venuto a configurare nella consuetudine. 5. L attività dell investigatore. L apporto dell investigatore si sostanzia in iniziative personali, valutazioni e suggerimenti. Le attività che può compiere possono essere catalogate in due tipologie sulla base di una loro eventuale disciplina legislativa: si parla a tal fine di atti tipici e atti atipici 23. Gli atti tipici esperibili dagli investigatori privati sono costituiti dal colloquio non documentato con persone informate sui fatti ( art. 391-bis comma 1 c.p.p. ) e dall accesso ai luoghi ( art. 391-sexies c.p.p. ). Si ritiene essere loro riconosciuta la possibilità di svolgere altri tipi di attività, non direttamente contemplati e disciplinati dalla legge, e per questo detti atipici. Tra queste attività possiamo senz altro annoverare i pedinamenti, gli appostamenti, le riprese fotografiche e cinematografiche, l acquisizione di notizie e documenti di libero accesso a 23 Tema già affrontato nel Cap.II, Sez. II, par

10 chiunque, ad esempio presso Camere di Commercio, Conservatorie dei registri immobiliari, pubblico registro automobilistico, studi notarili, ecc. Risulta, invece, loro inibito ricevere dichiarazioni scritte o raccogliere informazioni da documentare ai sensi dell art. 391-ter c.p.p., poiché, come si vedrà nel capitolo successivo, tali attività sono riservate esclusivamente al difensore ed al suo sostituto, per lo scopo di conferire loro i crismi di una maggiore attendibilità 24. Il contenuto delle informazioni raccolte nel conferire con i soggetti informati sui fatti, se pure non è trascrivibile in un verbale formale, può comunque costituire oggetto di annotazioni scritte ed anche di registrazioni magnetofoniche, consentite allorquando siano

11 sottoscrizione di una polizza assicurativa per rischi professionali che preveda, con apposita clausola, anche la copertura per l attività investigativa delegata all investigatore privato 26. Per consentire al difensore di essere informato costantemente sull operato del suo investigatore privato, la dottrina consiglia che quest ultimo provveda a redigere una c.d. nota relazionale, su cui annoti tutte le operazioni e le fasi attraverso cui svolge l attività investigativa: dovrà, quindi, descrivere in maniera circostanziata l attività svolta e i risultati ottenuti, in modo da permettere un controllo, anche se ex post, sull attività compiuta, così da consentire al difensore di studiare nuove ed ulteriori iniziative di indagine 27. Parlando, adesso, della disciplina tipica, nello specifico, dell attività dell investigatore privato, si può notare che il nostro ordinamento dà una regolamentazione negativa: infatti non prevede espressamente tutte la attività che esso può compiere e come le può compiere, come sopra detto, ma al contrario fissa i confini leciti di tali attività, attraverso la previsione di comportamenti ritenuti illeciti, spesso sotto il profilo penalistico. Innanzitutto sono limiti assoluti per l attività investigativa le libertà e i diritti costituzionalmente garantiti, il quali, come sappiamo, possono subire delle limitazioni solo in ipotesi eccezionali previste dalla stessa Costituzione per atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ex art. 13 Cost. Il codice prescrive che solo il giudice, in quanto organo terzo ed imparziale, può disporre la limitazione del diritto costituzionalmente garantito e non il pubblico ministero. Costituiscono un limite concreto all attività investigativa anche alcune norme del codice penale, quali l art. 494 c.p. relativo alla sostituzione di persona, l art. 614 c.p. sulla violazione di domicilio, l art. 615-bis c.p. sulle interferenze illecite nella vita privata, l art. 615-ter c.p. circa l accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, gli artt bis c.p. sui delitti contro la inviolabilità dei segreti, l art. 660 c.p. sulla molestia o il disturbo alle persone. Per completezza, si ricorda che molte di queste norme penali puniscono la violazione commessa da chiunque, prevedendo come aggravante l ipotesi in cui a commetterle sia chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ; la conseguenza 26 R. LOFFREDO, La deontologia del difensore nell "in indagine parallela", in Giusto proc., 1990, p. 219; F. BERNARDI, Le indagini del difensore, cit., p.62; E. RANDAZZO, Deontologia e tecnica del penalista, Milano, 2000, p. 45 s. 27 In tal senso E. STEFANI- F. DI DONATO, L investigazione privata nella pratica penale,milano, 1993, p

12 sarà un aggravio di pena e il venir meno della condizione di procedibilità a querela del reato, che diviene, così, procedibile d ufficio 28. Sotto altro profilo, si ricorda che gli investigatori sono destinatari della nuova fattispecie criminosa introdotta dall art. 379-bis c.p.p., in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale appresi per aver partecipato o assistito a un atto del procedimento stesso. 6. L esame dell investigatore privato. L investigatore privato può essere sentito nel contraddittorio tra le parti in merito alla attività svolta in sede di investigazioni difensive. In relazione alle informazioni assunte ai sensi dell art. 391-bis comma 1 c.p.p., la legge 1 marzo 2001, n. 63, in tema di giusto processo e prove penali, ha previsto l incompatibilità a testimoniare per i difensore ma non anche per l investigatore privato, salva l ipotesi in cui esso abbia provveduto a verbalizzare le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, ai sensi dell art. 197 comma 1 lett. d) c.p.p. Secondo parte della dottrina, l investigatore può essere sentito in qualità di testimone indiretto sulle notizie raccolte durante il colloquio non documentato, nei limiti dell art. 195 c.p.p. 29. Secondo la disciplina della testimonianza de relato ex art. 195 c.p.p., le dichiarazioni ottenute in sede di investigazioni difensive verrebbero introdotte nel processo in maniera diversa da quanto previsto per la polizia giudiziaria. Infatti, gli art. 351 e 357 comma 2 lett. a) c.p.p. obbligano la polizia giudiziaria a verbalizzare le dichiarazioni ricevute. I verbali, al loro volta, sono sottoposti alle regole generali in materia di contestazioni e di letture. Ne discende che, ove fosse ammessa la testimonianza indiretta sulle informazioni acquisite si aggirerebbero le norme sulle letture e contestazioni. Resta da chiarire se, sul piano soggettivo, esistano delle differenze tra la posizione processuale del testimone e quella dell investigatore, e quindi quale disciplina applicare durante l esame incrociato. 28 Sull argomento vedi: T. DE ROSE, La difesa tecnica nel processo penale e l intrusione elettronica, in AA.VV., Internet e la legge penale, a cura di D. Ammirati, Torino, 2001, p. 94 ss. 29 G. FRIGO, L indagine difensiva da fonti dichiarative, in Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. Filippi, Padova, 2001, p. 173 ss

13 La dottrina ha evidenziato come esistano delle differenze tra il testimone e l investigatore privato: il primo rappresenta fatta da lui conosciuti o percepiti per caso, mentre il secondo viene a conoscenza di fatti nell espletamento di un incarico professionale 30. Da quanto detto deriva che, l investigatore, nel corso delle investigazioni difensive, non è un terzo che percepisce delle dichiarazioni provenienti da altre persone per caso, egli è un ausiliario della difesa che agisce sulla base di un incarico professionale, nell interesse esclusivo della parte privata. La dottrina ha osservato come si configuri una incompatibilità per l investigatore con l ufficio di testimone per ciò che riguarda gli atti compiuti in sede di investigazioni difensive 31. La soluzione proposta, in assenza di una specifica disciplina, è che l esame dibattimentale dell investigatore potrebbe essere fatto alla stregua di quello previsto per il consulente tecnico. Infatti, come loro l investigatore è un soggetto facente parte dello staff dell ufficio difensivo; egli è un ausiliario del difensore che, quando procede ad assumere informazioni ex art. 391-bis comma 1 c.p.p., agisce sulla base di un incarico professionale, impiegando esperienza, professionalità e competenze specialistiche proprie della sua professione 32. Quindi nel momento in cui viene escusso in dibattimento egli esprime direttamente delle valutazioni sugli esiti delle investigazioni difensive, rimando così un soggetto di parte che prospetta al giudice gli argomenti a favore della difesa. A questo punto della trattazione bisogna tenere presente che l investigatore privato può eccepire, durante l esame incrociato, il segreto professionale ai sensi dell art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p., su quanto egli ha conosciuto per ragione della sua professione. 7. Il segreto professionale La nozione e l oggetto del segreto. Preliminarmente mi sembra opportuno chiarire il concetto di segreto. Per segreto si intende uno stato di fatto, cioè un rapporto tutelato dal diritto in forza del quale una notizia relativa a determinati fatti o cose deve essere conosciuta solo da una persona o da una ristretta 30 CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico della prova, Milano, 1992, p. 131; F. CORDERO, Il procedimento probatorio, in Tre studi sulle prove penali, a cura di F. Corsero, Milano, 1963, p F. ZACCHE, Il contributo dell investigatore privato alle indagini difensive, in Cass. pen., 2002, p Contra C. CONTI, Due nuove ipotesi di incompatibilità a testimoniare: il difensore che ha svolto investigazioni difensive e l ausiliario che ha verbalizzato l intervista, in Processo penale, cit. p F. ZACCHE, Il contributo dell investigatore privato alle indagini difensive, cit., p

14 cerchia di persone, autorizzate alla conoscenza. Da tenere presente che la sola mancata conoscenza di un fatto non vale di per se a rendere segreta quella notizia. La dottrina si è chiesta se il segreto vada inteso in senso soggettivo oppure in senso oggettivo. La dottrina maggioritaria propende per la nozione oggettiva del segreto 33. Questo orientamento trova conferma nell art. 622 c.p. che punisce la rivelazione o utilizzazione indebita di notizie segrete, nel caso in cui ciò crei nocumento alla persona interessata: fondamento della tutela penale sarebbe proprio la considerazione del nocumento, attuale o potenziale, che può derivare ai singoli dalla rivelazione. Per quanto riguarda l oggetto del segreto, occorre rilevare la stretta connessione esistente tra la norma di procedurale (art. 200 c.p.p.) e la norma sostanziale (art. 622 c.p.). Da un lato c è la necessità di punire la violazione, dall altro la necessità di coerenza dell ordinamento giuridico attraverso un delicato equilibrio tra esigenze contrapposte che si fanno sentire nel momento in cui si tratta di tutelare il segreto nel processo. L art. 200 c.p.p. individua l oggetto del segreto a quanto appreso in ragione della propria professione, ufficio o ministero. Questa previsione sembra coincidere con quanto disposto dall art. 622 c.p., che si riferisce a chi ha notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte. Occorre il necessario nesso di causalità tra la qualifica o l attività del soggetto e la conoscenza del segreto. Significa che il segreto, anche se limitato a quanto comunicato in via confidenziale, si estende ad ogni ulteriore conoscenza comunque appresa a causa o nell esercizio della professione, restando estraneo unicamente quanto conosciuto in occasione dello svolgimento della prestazione professionale mancando ogni attinenza con quest ultima I limiti alla tutela del segreto professionale. L art. 200 c.p.p prevede per i soggetti menzionati una facoltà, e non un obbligo, di astenersi dal deporre. La scelta tra il rispetto del segreto professionale e il dovere di contribuire all amministrazione della giustizia, è rimessa alla coscienza ed al prudente apprezzamento del professionista. Solo a quest ultimo spetta la scelta se avvalersi o meno della facoltà suddetta, magari anche con il solo riferimento a singole domande, dovendo 33 A. CRESPI, La tutela penale del segreto, in Commentario breve al codice penale, a cura di G. Zuccalà F. Stella, Padova, 2002, p. 121 ss

15 comunque egli ben sapere se ed entro quali limiti la sua testimonianza sarà compatibile col dovere del segreto professionale. Questa possibilità di scelta è in linea con la norma penale incriminatrice: il reato si configura esclusivamente se la rivelazione avviene senza giusta causa e se dal fatto può derivare nocumento. In assenza di tali elementi il professionista potrà-dovrà rinunciare alla facoltà di astenersi dal deporre, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità penale. Anche da questo aspetto emerge lo stretto rapporto tra l art. 200 c.p.p. e l art. 622 c.p La tutela del segreto professionale. L art. 200 c.p.p. detta la disciplina dei limiti alla testimonianza riguardanti il segreto professionale. Il segreto professionale è uno dei diversi tipi di segreto che possono essere eccepiti durante un procedimento penale 34. La disciplina del segreto è frutto di un bilanciamento di interesse operato dal legislatore. Si è dato prevalenza all interesse alla difesa nel processo (art. 24 Cost.) rispetto all interesse della giustizia all accertamento della verità. Il segreto professionale non è stato previsto dal legislatore come un divieto di rendere testimonianza su talune informazioni acquisite per ragione del proprio ufficio, ma come una facoltà di astensione, lasciando così al testimone facoltà di scelta 35. Con questa disciplina il legislatore ha risolto il conflitto tra l obbligo generale di testimoniare ex art. 198 c.p.p. ed il dovere di non rivelare il segreto professionale, entrambi penalmente sanzionati 36. La ratio perseguita è quella di tutelare la libertà e la sicurezza dei rapporti professionali. Sulla base della considerazione della necessità o quasi necessità per tutti i cittadini, di avvalersi dell opera di professionisti, è stato affermato che l interesse a garantire le condizioni indispensabili per assicurare la libertà e la sicurezza dei singoli rapporti professionali costituisce un interesse pubblico 37. Quindi, occorre garantire la fiducia e l affidamento nella riservatezza del professionista cui il singolo si rivolge. 34 Gli altri tipi di segreti sono: art. 201 c.p.p. segreto d ufficio, art. 202 c.p.p. segreto di Stato, art. 203 c.p.p. segreto sui nomi degli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. 35 F. RANZATTO, Esteso il segreto professionale agli investigatori privati autorizzati, in Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, Padova, 2001, p Rispettivamente vengono puniti all art. 372 c.p. Falsa testimonianza e all art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale 37 F. RANZATTO, Esteso il segreto professionale agli investigatori privati autorizzati, cit., p

16 7.4. Il segreto professionale e gli investigatori privati autorizzati. La possibilità di eccepire il segreto professionale, per una tutela efficace del diritto di difesa, era già riconosciuta all investigatore privato autorizzato dall art. 222 comma 4 disp. coord. c.p.p., che, nella sua originaria formulazione, estendeva allo stesso la tutela del segreto professionale, già prevista per il consulente tecnico dall art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p.; per la precisione si affermava che Ai fini di quanto previsto dall art. 200 del codice, l investigatore autorizzato è equiparato al consulente tecnico. Con l art. 4 della legge n. 397 del 2000 è stato modificato l art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p. in cui è stato annoverato anche l investigatore autorizzato tra le categorie di soggetti abilitati ad opporre il segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione 38. Viene estesa la disciplina del segreto professionale nell ambito dei soggetti che svolgono l attività forense, agli investigatori privati autorizzati che vanno così ad affiancarsi agli avvocati, ai consulenti tecnici, ai praticanti avvocati ed ai notai. Si completa in tal modo, sotto il profilo delle garanzie di libertà a tutela della funzione difensiva, l omogeneità di disciplina tra il difensore ed i suoi ausiliari 39. Una mancata equiparazione di garanzie sarebbe stata manifestamente irrazionale, soprattutto a seguito del riconoscimento della piena soggettività processuale all investigatore privato autorizzato. Infatti, in precedenza alla legge n. 397 del 2000, per gli investigatori privati nessuna disposizione di legge garantiva loro la tutela del segreto professionale. 38 La previsione di inserire l investigatore tra i soggetti contemplati dall art. 200 c.p.p. non prevista nel testo licenziato in prima lettura alla Camera dei Deputati, è il frutto di un emendamento introdotto dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, inteso a coordinare e armonizzare la disciplina delle garanzie difensive stabilite e previste a favore degli investigatori privati. In dottrina sul segreto vedi: F. CORDERO, Procedura penale, 6 ed., Milano, 2001, 673; P. CORSO, Il segreto professionale tra vecchio e nuovo codice di procedura penale, in Riv. Dott. comm., 1989, p. 185; C. DI MARTINO, voce Prova testimoniale ( dir.proc.pen. ), in Enc. Giur. Treccani, vol. XXV, Roma, 1991, p. 9 ss.; C. DI MARTINO, La prova testimoniale:contenuto e limiti soggettivi, in C. Di Martino-T. Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale, Padova, 1999, p. 76; F.M. GRIFANTINI, Il segreto difensivo nel processo penale, Torino, 2001; M.T. STURLA, voce Prova testimoniale, in Dig.disc.pen., op. cit., vol. X, 1995, p. 421; P. TONINI, La prova penale, 4 ed., Padova, 2000, p.123; ID., Manuale di procedura penale, 4 ed. cit., p F. RANZATTO, Esteso il segreto professionale agli investigatori privati autorizzati, cit., p

17 L investigatore privato autorizzato può opporre lo stesso segreto professionale alla richiesta di esibizione e al sequestro di atti, documenti o cose esistenti presso di essi ( art. 256 commi 1 e 2 c.p.p.) 40. Agli investigatori privati autorizzati non si applica l inciso di cui al comma 1 dell art. 200 c.p.p., che esclude l efficacia del segreto professionale nei casi in cui si ha l obbligo di riferire all autorità giudiziaria, in quanto la sua operatività è preclusa espressamente dall art. 334-bis c.p.p., con cui si escludono i soggetti dell ufficio difensivo dall obbligo di denuncia dei reati di cui sono venuti a conoscenza nell ambito dell attività di investigazione difensiva svolta 41. Ai sensi del comma 2 dell art. 200 c.p.p., se il giudice dubita sulla fondatezza dell opposizione del segreto per il mero scopo di esimersi dal deporre come testimone, può far procedere agli accertamenti necessari, e, in caso risulti infondata, ordina che il testimone deponga. Il segreto professionale, compreso quello dei consulenti tecnici e degli investigatori privati autorizzati, è tutelato anche rispetto alla testimonianza de relato: l art. 195 comma 6 c.p.p. stabilisce che i testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate nell art. 200 c.p.p. in relazione alle circostanze in esso previste, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati Il segreto per gli investigatori privati autorizzati e la lacuna del codice di procedura penale. Analizzando alcune norme del codice di procedura penale riguardanti la figura dell investigatore privato autorizzato, mi è sorto un dubbio circa l ambito applicativo dell art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p.. Tale disposizione testualmente recita così Non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuti per ragione del proprio ministero, ufficio o professione ( ) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai. 40 Nel senso di ritenere estensibile all investigatore privato quale complemento dell art. 200 c.p.p. l art. 203 c.p.p., che vieta al giudice di obbligare gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei propri informatori: G. FREDAS, Il difensore e gli eventuali testimoni nelle indagini preliminari, in Cass. pen., 1989, p In tal senso vedi: N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, Milano, 2002, p. 132; A. DI MAIO, Le indagini difensive, Padova, 2002, p. 162; F. RANZATTO, Esteso il segreto professionale agli investigatori privati autorizzati, in Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, cit., p

18 Prima facie sembrerebbe una disposizione esaustiva e priva di problematiche, ma adesso mostrerò perché, secondo me, questo articolo contiene una lacuna o un difetto di coordinamento con altre disposizioni codicistiche. Per spiegare il mio ragionamento occorre fare una breve panoramica sulla figura dell investigatore privato. Sappiamo che non esiste più, a seguito del nuovo codice di procedura del 1988, un solo tipo di investigatore privato nel nostro ordinamento cioè legittimato a compere le c.d. investigazioni civili, quindi sostanzialmente operante nel raccogliere prove, ad esempio, in ambito matrimoniale ( es: prove del tradimento), o familiare ( es: prova che un figlio faccia uso di sostanze stupefacenti), o nel campo dello spionaggio industriale. Questa la possiamo definire la figura tradizionale dell investigatore, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e nel suo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Sulla base delle previsione del T.u.l.p.s. un soggetto non può svolgere di propria iniziativa, cioè di fatto, l attività di investigazione privata, ma deve aver ottenuto la licenza dal Prefetto ai sensi dell art. 134 T.u.l.p.s. 42 ; quindi di seguito quando farò riferimento all investigatore privato civile lo chiamerò ex art. 134 T.u.l.p.s.. Come ho già anticipato, esiste oggi nel nostro ordinamento una figura nuova di investigatore privato c.d. autorizzato a compiere investigazioni difensive, quindi operante in ambito penale. Il termine autorizzato, che troviamo in molti articoli (art. 327-bis comma 3 c.p.p., l art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p., l art. 391-bis comma 3 c.p.p.) trova la sua disciplina e definizione nell art. 222 disp. coord. c.p.p., secondo il quale Fino all approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l autorizzazione a svolgere le attività indicate nell art. 327-bis c.p.p. è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell attività Orbene, l autorizzazione che legittima a compiere investigazioni penali è rilasciata dal Prefetto; quindi per comodità di linguaggio parlerò d ora in avanti di investigatore ex art. 222 disp. coord. c.p.p., per riferirmi a colui che è autorizzato anche in ambito penale. 42 La presenza di tale atto come legittimante l attività investigativa è prevista indirettamente anche in alcune previsioni del codice penale, in particolare mi riferisco alla Sezione IV del Titolo XII Libro II, che punisce i delitti contro l inviolabilità del domicilio, nei cui articoli spesso compare l aggravante se il fatto è commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

19 Iniziando a tirare le fila del mio ragionamento credo che possa ottenere l autorizzazione ex art. 222 disp. coord. c.p.p. solo colui che ha già l autorizzazione in ambito civile ex art. 134 T.u.l.p.s., perché testualmente l art. 222 disp. coord. c.p.p. si riferisce all investigatore, e come ho già anticipato, è tale solo colui che abbia ottenuto al licenza ex art.134 T.u.l.p.s. dal Prefetto, non potendosi svolgere questo tipo di attività di fatto 43. Quindi l investigatore privato penale, il c.d. autorizzato, avrà una doppia autorizzazione: la prima, quella che definisco base ai sensi dell art. 134 T.u.l.p.s. e la seconda, il cui rilascio è anche condizionato dal previo ottenimento della prima, ai sensi dell art. 222 disp. coord. c.p.p. Detto questo, si può ritornare al punto di partenza del mio ragionamento, cioè l art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p. e l ambito soggettivo di applicazione del segreto professionale: tale articolo si riferisce agli investigatori privati autorizzati, i quali possono opporre il segreto professionale, ove fossero chiamati a testimoniare ( visto che per tali soggetti non opera l incompatibilità con l ufficio del testimone ai sensi dell art. 197 lett. d) ). Ne discende molto chiaramente che agli investigatori privati ex art. 134 T.u.l.p.s. è preclusa la possibilità di opporre il segreto ai sensi dell art. 200 c.p.p. su quanto da loro conosciuto per ragione ( ) della propria professione, perché l articolo citato richiede l autorizzazione ex art. 222 disp. coord. c.p.p. per operare. Circoscritta così l operatività dell art. 200 c.p.p. solo agli investigatori privati autorizzati ex art. 222 disp. coord. c.p.p., occorre proseguire oltre e vedere all interno di tale categoria 43 Ho fatto questa precisazione perché non condivido l interpretazione ministeriale offerta con la circolare 20 ottobre 1989, n. 559/C./26410/ D.A. (15) del Ministero dell Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, intitolata Nuovo codice e investigatori privati, secondo la quale esiterebbero tre tipologie di investigatori privati:1) autorizzati solo per il campo civile ex art.134 T.ul.p.s.; 2) sia in campo civile che penale, autorizzati sia ai sensi dell art. 134 T.ul.p.s. e sia ex art. 222 disp. coord. c.p.p.; 3) autorizzati solo per l ambito penale ex art, 222 disp. coord. c.p.p. A mio avviso, come ho sopra illustrato, esistono solo ed esclusivamente due tipologie di investigatore, quello base operante solo in ambito civile ai sensi dell art.134 T.ul.p.s. e quello penale, o meglio sarebbe definirlo giudiziario, il quale ha ottenuto un altra autorizzazione ai sensi dell art. 222 disp. coord. c.p.p.. Quindi secondo me la sola autorizzazione ai sensi dell art. 222 disp. coord. c.p.p., che abilita solo per il campo penale, non si può concedere, visto che testualmente l art. 222 disp. coord. c.p.p. parla di investigatore da autorizzare in ambito penale, e ha la qualifica di investigatore solo colui che ha la licenza ai sensi dell art. 134 T.ul.p.s

20 l ambito di applicabilità dell articolo in esame: è qui che secondo me c è in incongruenza tra le norme del codice di procedura penale. Posto che l art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p. fa riferimento solo all investigatore privato autorizzato, mentre l art. 327-bis comma 3 c.p.p. richiede il conferimento dell incarico all investigatore per avvalersi della sua opera in ambito di investigazione difensiva, mi domando se l art. 200 c.p.p. operi per tutti gli investigatori privati autorizzati ex art. 222 disp. coord. c.p.p. indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ricevuto un incarico difensivo. In altre parole, possono opporre il segreto solo per fatti conosciuti per ragione della loro professione nello svolgimento di attività investigative compiute su incarico di un difensore ai sensi dell art bis c.p.p., oppure anche per fatti conosciuti, sempre in ragione della loro professione ma senza il previo ricevimento di un incarico? Cercherò di chiarirmi con due esempi, che potrebbero realmente verificarsi nella pratica. Prima ipotesi: un investigatore privato autorizzato ex art. 222 disp. coord. c.p.p. riceve da un privato l incarico di compiere indagini in campo civile ad esempio, sul figlio perché teme che si droghi; e scopre in realtà che il figlio, non si droga, ma spaccia. Se tale investigatore, riconosciuto da agenti o ufficiali della polizia giudiziaria, che in borghese stavano conducendo indagini sul traffico di stupefacenti in cui è coinvolto la persona pedinata, viene i

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