CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI RIFERIMENTO DELL AEEG PER I CLIENTI DEL SERVIZIO GAS 1. Oggetto del contratto e definizioni 1.

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1 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI RIFERIMENTO DELL AEEG PER I CLIENTI DEL SERVIZIO GAS 1. Oggetto del contratto e definizioni 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita di riferimento per il servizio gas sono destinate a tutti i clienti finali domestici e non domestici con consumi inferiori a mc/anno che ne facciano espressamente richiesta. 1.2 Il contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore (di seguito anche IREN MERCATO) e il Cliente finale, fissando gli obblighi ed i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte dall Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito AEEG). Il contratto ha ad oggetto la somministrazione di gas naturale da parte del Fornitore per tramite della rete di distribuzione locale gestita dal Distributore presso le sedi indicate ed in conformità alle scelte operate dal Cliente finale nella Richiesta di Somministrazione. Costituiscono altresì oggetto del contratto le attività di rilevazione dei consumi, bollettazione/fatturazione dei consumi e riscossione degli importi bollettari/fatturati. 1.3 Nell ambito del presente contratto si farà ricorso alle seguenti definizioni: - Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale del gas, servizio esercitato in concessione ai sensi dell art. 14 D.Lgs. n. 164/2000 (pubblicato in GURI n. 142 del ) e ss.mm.ii; - Fornitore: soggetto che vende gas naturale ai clienti finali domestici e non domestici sia alle condizioni di riferimento dettate dall Autorità per l energia elettrica e il gas sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti; - Cliente finale: cliente finale domestico e non domestico con consumi di gas naturale inferiori a mc/anno; - Utenza: il luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene resa l attività di somministrazione di gas; - Derivazione: il tratto di tubazione che unisce la rete di distribuzione locale al contatore consentendo l allaccio dell utenza alla rete di distribuzione locale stessa; - Contatore: l apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del gas dell utenza del Cliente finale. 2. Conclusione del contratto e attivazione della fornitura 2.1 Il contratto per la somministrazione di gas naturale si conclude nel momento in cui, entro il termine di 45 giorni dall invio della richiesta di somministrazione da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettare detta richiesta. Qualora entro il suddetto termine di 45 giorni il Cliente non dovesse ricevere alcuna comunicazione circa l accettazione del Fornitore, la richiesta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere alcunché, per qualsivoglia titolo o motivo, da parte di IREN MERCATO. Il Fornitore si riserva comunque di non accettare, espressamente e per iscritto, la richiesta di somministrazione del Cliente, dandone apposita comunicazione: a) se il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di IREN MERCATO; b) se il Cliente risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive; c) se il Cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali; d) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali. 2.2 L attivazione della fornitura ovvero l avvio dell alimentazione del punto di riconsegna decorre dalla data di effettivo subentro di IREN MERCATO nella fornitura ed in particolare l avvio dell esecuzione del contratto dovrà essere ricondotto: - nel caso di attivazione presso un utenza con contatore chiuso, alla data di apertura del contatore stesso; - nel caso di attivazione presso un utenza con contatore aperto e lettura concordata, alla data della lettura concordata; - nel caso di attivazione presso un utenza con contatore aperto e in attesa di lettura di switching, alla data dell effettuazione della lettura di switching. 2.3 Nel caso in cui il Cliente richieda l attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo, IREN MERCATO provvederà all attivazione nei termini e con le modalità di cui alla delibera AEEG n. 40/2004 (pubblicata in GURI n. 83 del ) e ss.mm.ii. e come previsto dalla vigente disciplina di legge. 2.4 L esecuzione del contratto e l avvio della fornitura sono comunque condizionate dai limiti dell estensione e delle potenzialità degli impianti del Distributore locale. 2.5 Se, a causa di eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei, il Fornitore non potesse procedere ad attivare il servizio, lo stesso provvederà a dare tempestiva comunicazione del fatto che il contratto, se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo a IREN MERCATO. 2.6 Il Cliente finale dichiara che il punto di prelievo indicato nella proposta di contratto risulta collegato alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni. Dichiara inoltre che l impianto interno è conforme alle norme tecniche vigenti ed alle disposizioni di sicurezza previste dal Distributore. Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di

2 competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione all impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente. Nel caso di irregolarità del funzionamento dell impianto, IREN MERCATO non risponde dei danni subiti dal Cliente finale o da terzi o a cose salvo che detti danni non siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave. In tale ipotesi e nel caso di cattiva manutenzione dell impianto di utenza ovvero di cattiva conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del Distributore Locale di tutti gli eventuali danni sarà responsabile il Cliente. 2.7 Qualora si rendesse necessario provvedere all allacciamento del punto di prelievo ovvero all adeguamento di tali opere, il Cliente finale, per tramite del Fornitore, dovrà prendere i necessari accordi con l impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto. 2.8 Il mancato allacciamento, per qualsiasi ragione, alla rete di distribuzione impedisce l avvio della fornitura e comporta, ove sia già intervenuta la conclusione del contratto, la risoluzione automatica ed espressa dello stesso senza che alcuna pretesa possa essere avanzata per tale ragione dal Cliente finale nei confronti del Fornitore. 2.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura nei casi in cui le relative installazioni non rispettassero le norme di cui all art Ogni eventuale mutamento del punto di prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell esecuzione del contratto deve essere preventivamente concordato con IREN MERCATO e sarà comunque subordinato all accettazione del Distributore locale. 3. Durata del contratto e recesso 3.1 Il contratto per la somministrazione di gas naturale è a tempo indeterminato. 3.2 Ai sensi dell art. 3 della delibera AEEG n. 144/2007 e ss.mm.ii., il Cliente Finale, mediante raccomandata a/r, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente del contratto, dando al Fornitore preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tal caso, a fronte dell impegno assunto dal Cliente Finale con la sottoscrizione del presente contratto al pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo, il Fornitore si impegna a somministrare al Cliente Finale tutto il gas di cui quest ultimo avrà bisogno alle medesime condizioni economiche e contrattuali sottoscritte tra le parti fino al momento di effettivo subentro nella fornitura del nuovo Fornitore scelto dal Cliente Finale. 3.3 Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non già al fine di cambiare esercente, bensì al solo scopo di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il termine di preavviso di 30 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. 3.4 Il Cliente dovrà eventualmente consentire al Distributore di effettuare la lettura del contatore per il rilievo dell ultimo consumo alla data di scadenza del termine di preavviso; inoltre, dovrà consentire al Distributore di effettuare la chiusura del contatore stesso nel caso in cui, entro detto termine, il Distributore medesimo non abbia ricevuto da Iren Mercato o da altri venditori la comunicazione di attivazione di un nuovo contratto di vendita per l utenza considerata. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti con l apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore o, nei casi di subentro, con la registrazione della lettura relativa al consumo di gas naturale. La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di gas naturale sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge. 3.5 Nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l emissione dell ultima bolletta/fattura a seguito dell apposizione dei sigilli al contatore o, - nel caso di subentro di un altro cliente, con l acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore stabilita per il subentro in questione; - nel caso di subentro di un altro Fornitore con l acquisizione a sistema della data e della lettura di switch comunicata dal distributore locale 4. Diritto di ripensamento 4.1 In virtù di quanto previsto dall art. 12 punti 4 e 5 della delibera AEEG n. 104/2010 (pubblicata sul sito il ) e ss.mm.ii.: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente Finale domestico può recedere dal contratto senza oneri entro 10 giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto; b) qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico può recedere senza oneri entro 10 giorni dal ricevimento del contratto. 4.2 Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, l esecuzione della fornitura abbia avuto inizio senza che il Cliente finale abbia ancora ricevuto l accettazione della proposta da parte di IREN MERCATO, fermo restando l obbligo di corrispondere al Fornitore quanto dovuto per i consumi effettuati fino alla eventuale sostituzione del Fornitore, il termine di 10 giorni per l esercizio del diritto di ripensamento inizia a decorrere dal ricevimento della prima bolletta/fattura. 5. Risoluzione del contratto 5.1 Ferma restando la disciplina relativa alla sospensione della fornitura, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c. in caso di manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni, di prelievo fraudolento nonché di inadempimento di notevole importanza tale da menomare la fiducia nell esattezza dei successivi adempimenti. Ai fini della risoluzione del contratto e/o della

3 cessazione amministrativa dello stesso, si considera inadempimento di notevole importanza la morosità protratta per un periodo di almeno centottanta (180) giorni La risoluzione del contratto non libera il Cliente finale dall obbligo del versamento dell intero ammontare dei corrispettivi contrattualmente dovuti e del risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 6. Cessione del contratto, subentro nel contratto e divieto di sub-fornitura. 6.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenete al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di gas naturale, garantendo comunque al Cliente finale il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto. 6.2 In caso di voltura del contratto in favore di un nuovo Cliente Finale mantenendo la fornitura di gas naturale all immobile senza soluzione di continuità, per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiuntamente comunicare l intenzione l uno di recedere e l altro di subentrare nel contratto e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. Rimane inteso che in nessun caso il recesso e/o la successione di terzi nell utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore. 6.3 Al Cliente finale è fatto assoluto divieto di sub-fornitura di gas naturale. 7. Modalità di prelievo e modalità di utilizzo del gas. 7.1 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato dal Distributore. 7.2 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella richiesta di fornitura e nei limiti della portata richiesta; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale risponderà di tutti i danni causati. 7.3 La somministrazione del gas può essere richiesta per tutte le categorie d uso di cui all Allegato B della delibera AEEG n. 17/2007 (pubblicata in GURI n. 71 SO n. 84 del ) e successive modificazioni 7.4 Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nella Richiesta di somministrazione e a non cederlo a terzi a nessun titolo. 7.5 Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione di IREN MERCATO e, ove necessario, previa eventuale integrazione del contratto di somministrazione. 7.6 Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e che questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette od indirette, IREN MERCATO si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata. 7.7 Qualora il Cliente abbia ceduto a terzi a qualunque titolo il gas somministrato, il Fornitore, salvo l esperimento delle azioni civili e/o penali del caso, si riserva, previa contestazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima, di sospendere la fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e fino all integrale riscossione del danno eventualmente subito, salva la facoltà del rimedio della risoluzione del presente contratto. 8. Ritardo nei pagamenti delle bollette, rateizzazione e sospensione/riattivazione della fornitura. 8.1 Al ricevimento della bolletta/fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza, che non può comunque essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura stessa, e con le modalità di seguito indicate e riportate sulla bolletta stessa. 8.2 Il Cliente finale potrà procedere al pagamento delle bollette/fatture secondo una delle seguenti modalità: - senza spese aggiuntive presso un istituto di credito convenzionato specificato sulla bolletta; - senza spese aggiuntive presso gli sportelli della sede di via SS. Giacomo e Filippo 7 in Genova; - mediante la domiciliazione automatica con sistema RID bancario o postale; - presso gli uffici postali utilizzando il bollettino allegato alla fattura; - con carta di credito sul sito Il Cliente è tenuto al pagamento dell intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dall art. 10 della delibera AEEG n. 229/01. La possibilità di ottenere la rateizzazione verrà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a rendere al Cliente Finale ogni informazione utile circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa. 8.4 La richiesta per ottenere la rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro il termine di scadenza della bolletta rateizzabile. Sulle somme pagate a rate il Cliente finale non dovrà corrispondere al Fornitore alcunché a titolo di interesse. Non è prevista la possibilità di rateizzazione per il pagamento di importi inferiori a 50, In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese postali per l invio del sollecito di pagamento che IREN MERCATO avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. In conformità a quanto previsto dalla delibera AEEG n. 229/01, per i primi dieci giorni di ritardo il cliente finale buon pagatore, oltre alle spese che IREN MERCATO avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, non è tenuto al pagamento di interessi di mora.

4 8.6 In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui al punto 8.1, e comunque oltre 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata, apposita comunicazione di messa in mora ove verrà indicato il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento della/e bolletta/e insoluta/e, le modalità di comunicazione al Fornitore dell avvenuto pagamento, i tempi entro i quali, permanendo la mora, si potrà procedere alla sospensione della fornitura nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. 8.7 Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella nota di messa mora, il Fornitore, trascorsi almeno 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o dell avviso postale, potrà inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione dell erogazione del gas naturale, addebitando al Cliente la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale riattivazione) della fornitura nel limite del costo sostenuto per dette operazioni. L avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione dal Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al numero Il Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al Cliente finale, all immediata sospensione della fornitura in caso accertata appropriazione fraudolenta del bene (compresa l ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto e per cause di pericolo oggettivo. 8.9 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell eventuale danno subito dal Fornitore. 9. Deposito cauzionale 9.1 Iren Mercato non richiede al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, il versamento di alcun deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. 10. Imposte e tasse 10.1 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d imposta applicando in fattura le imposte gravanti sul gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di Legge. Nel caso di regime tributario diverso dall ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione. 11. Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti di Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte Qualora, invece, dette modifiche non siano suscettibili di inserimento automatico, oppure qualora IREN MERCATO S.p.A. si avvalga della facoltà di variare unilateralmente, per giustificati motivi, specifiche clausole contrattuali, in ossequio di quanto previsto dall'art. 13 della Deliberazione AEEG n. 104/10 e comunque in coerenza con i principi fissati in materia dall AEEG, IREN MERCATO S.p.A. medesima si impegna a darne apposita comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso). Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall invio effettuato da parte del Fornitore Detta comunicazione conterrà l intestazione Proposta di modifica unilaterale del contratto, e per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d)i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di 30 giorni, in ossequio a quanto stabilito dall art. 3 della deliberazione AEEG 25 Giugno 2007 n. 144/2007 e ss.mm..ii Trasporto e distribuzione del gas e limitazione di responsabilità 12.1 Il quantitativo di gas-metano necessario al Cliente finale viene trasportato da reti primarie nazionali e/o regionali e da reti locali tramite la società di distribuzione titolare della concessione comunale. Il Fornitore si impegna a stipulare contratti di trasporto e distribuzione con le suddette società, ma non avrà nessuna responsabilità nei confronti del Cliente finale sulle conseguenze causate da interruzioni dovute alle reti di trasporto/distribuzione stesse.

5 12.2 In particolare, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile e nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente finale nei suoi confronti in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas non solo per cause di forza maggiore, ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione locale e/o lungo la rete di trasporto nazionale in alta pressione gestita dal Trasportatore In tali casi, l interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo 12.5 I costi di trasporto e di vettoriamento sono compresi nelle condizioni economiche applicate. Nel caso di variazioni e/o conguagli, la società si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi. 13. Condizioni economiche della fornitura ed oneri a carico del Cliente 13.1 Le condizioni economiche di fornitura verranno determinate sulla base dei criteri stabiliti dalle delibere AEEG n.159/08 G.U. 2 del , n 79/09 G.U. 205 SO 164 del e del n 64/09 e ss.mm.ii, rinvenibili altresì sul sito istituzionale dell Autorità Eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici delle condizioni economiche interverranno pertanto secondo le modalità previste dalla Autorità con successivi provvedimenti. La componente materia prima del prezzo sarà adeguata con cadenza trimestrale secondo le modalità e tempi stabiliti dalla delibera AEEG n. 52/1999 e ss.mm.ii. (pubblicata in G.U.R.I. n. 100 del ) e dalla delibera AEEG n. 195/2002 del (pubblicata in GURI n. 292 del ) e delibera n 64/09 e successive modificazioni. Il Fornitore, in applicazione di quanto previsto dalla delibera AEEG n. 134/2006 (pubblicata in GURI n. 185 del ), per quanto riguarda le condizioni economiche di fornitura destinate ai clienti non domestici, non farà applicazione delle condizioni di cui alla delibera AEEG n. 138/2003 (pubblicata in GURI n. 300 del ). Le condizioni economiche applicate dal Fornitore e destinate ai clienti non domestici sono riportate sulla richiesta di somministrazione. Dette variazioni verranno applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta/fattura l IVA, i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura. Nel sito sono a disposizione del Cliente finale informazioni circa le aliquote delle imposte. 14. Accertamento dei consumi e verifica della correttezza della misurazione dei consumi 14.1 Ogni consumo di gas misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente finale La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore e/o di chi di competenza ovvero mediante il sistema dell autolettura. L autolettura va comunicata al numero verde indicato in fattura e se effettuata nei termini ivi indicati è valida ai fini della fatturazione, tranne per inattendibilità del dato comunicato, nel qual caso il Fornitore provvederà ad informare il Cliente finale che l autolettura non sarà considerata valida Il Cliente finale ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore e/o da chi di competenza, l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente finale, durante il giro di lettura, il personale incaricato dal Distributore e/o da chi di competenza lascerà all utenza del Cliente stesso un'apposita comunicazione da cui risulti l'avvenuto passaggio e l'invito a comunicare il consumo da rilevarsi a cura del Cliente stesso con le forme che verranno indicate nella comunicazione medesima La lettura dei contatori, nel rispetto della vigente normativa, viene normalmente eseguita: - al momento dell attivazione del contratto di somministrazione, anche attraverso il metodo della lettura concordata; - al momento della chiusura del contratto di somministrazione, anche attraverso il metodo della lettura concordata; - almeno una volta all anno per i Clienti con consumi fino a 500 mc/anno; - almeno una volta ogni sei mesi per i Clienti con consumi compresi tra i 500 e 5000 mc/anno; - almeno una volta al mese per i Clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno Il cliente, anche sulla base dei propri consumi abituali, può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante: - un sopralluogo volto a verificare l esattezza della lettura registrata; - un sopralluogo volto ad accertare la correttezza della misura del contatore; Il Distributore locale determina i costi di verifica del gruppo di misura e li pubblica nel proprio sito internet. Sarà peraltro onere del Fornitore informare di tali costi il Cliente Finale che richiede la verifica del gruppo di misura. A fronte dell esito positivo della verifica, si procederà al ricalcalo dei consumi accreditando il conguaglio in bolletta e l eventuale somma corrisposta dal cliente per accertare la correttezza della misura del contatore.

6 14.7 Il Cliente Finale ha sempre la facoltà di chiedere la verifica dei misuratori a cui il Distributore deve procedere con le modalità di cui al combinato disposto dell art. 43 della delibera AEEG n. 168/2004 e ss.mm.ii (pubblicata in GURI n. 245 del ) e degli art. 9, 10 e 11 della delibera AEEG n. 200/1999 (pubblicata in GURI n. 306 SO n. 235 del ) Il Cliente Finale ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi per presentare eventuali osservazioni scritte e/o documenti e contestare la ricostruzione dei consumi operata 14.8 Nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non può essere sospesa la fornitura al cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi. 15. Periodicità di fatturazione dei consumi 15.1 La fatturazione avviene con le periodicità di cui al punto 15.4 in base: - alla rilevazione dei consumi da parte del Fornitore e/o del Distributore; - all indicazione dei consumi comunicati a IREN MERCATO da parte del Cliente finale con le modalità ed entro i termini meglio specificati in bolletta (autolettura) In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione di tali misure, è facoltà del Fornitore fatturare sulla base di valori presunti, in base ai consumi storici del Cliente, con riserva di conguaglio quando tali dati saranno resi disponibili Quanto alle modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto, i m3 di acconto da addebitare nella bollettazione trimestrale per i clienti a lettura annuale sono calcolati in ragione di ¼ del consumi del periodo precedente, rapportato all anno, ed eventualmente corretto per tener conto dell andamento della stagione termica corrente. Per i riscaldamenti centralizzati i m3 di acconto da addebitare nelle bollette di acconto emesse nel periodo di consumo invernale sono calcolati in ragione di ¼ del consumi del periodo di consumo invernale precedente, ed eventualmente corretto per tener conto dell andamento della stagione termica corrente La periodicità di fatturazione tiene conto dei consumi annui attribuibili a ciascun Cliente finale ed in particolare assume le seguenti cadenze: - trimestrale per tutti i Clienti con eccezione di quanto indicato sotto; - mensile per clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno 15.5 Il pagamento delle fatture deve considerarsi sempre in acconto e salvo conguaglio e l eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente finale può avvenire solo in seguito a richiesta scritta del Cliente stesso e previa espressa accettazione del Fornitore ovvero su iniziativa del Fornitore. 16. Standard qualitativi e indennizzi automatici 16.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell esercente la vendita di cui all art. 14 Delibera AEEG 18 Novembre ARG/COM n. 164/08 (pubblicata in GURI n. 2 del ) e ss.mm.ii. 17. Forza maggiore 17.1 Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte del Fornitore o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore: guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere industriale, dichiarati in occasione della contrattazione collettiva. 18. Identificazione dipendenti IREN MERCATO e comunicazioni relative al contratto e reclami 18.1 IREN MERCATO assicura la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali ed alla conclusione di contratti. Tutti i dipendenti ed il personale incaricato a qualunque titolo da IREN MERCATO delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali ed alla conclusione di contratti in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali, sono muniti di un apposito documento dal quale risultano i propri elementi identificativi e gli elementi identificativi ed i recapiti del Fornitore, che dovranno esibire al Cliente nell'espletamento delle loro funzioni Tutte le comunicazioni relative al contratto dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi della sede della fornitura. Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate a IREN MERCATO con le seguenti modalità: - a mezzo posta al Servizio Gestione Clienti, in Via SS. Giacomo e Filippo n. 7, CAP 16122, Genova; - a mezzo deposito presso gli sportelli di IREN MERCATO ove verrà rilasciata copia della comunicazione debitamente protocollata; - a mezzo fax al n Con le medesime modalità il Cliente potrà anche inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando il modulo predisposto dal Fornitore stesso allegato al presente contratto e comunque reperibile

7 presso i suoi uffici. Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta eventuali ulteriori canali attraverso cui chiedere informazioni e/o presentare reclamo. Al fine di inoltrare un reclamo è comunque ammesso ogni altro mezzo utile alla comunicazione con il Fornitore IREN MERCATO si riserva di fornire risposta motivata al Cliente in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari dettate dall AEEG Eventuali reclami e/o contestazioni avanzati o da avanzare non danno facoltà al Cliente finale di ridurre, sospendere o differire il pagamento integrale degli importi indicati nelle bollette. 19. Pronto Intervento 19.1 Per ogni eventuale necessità del Cliente, i numeri di emergenza del Distributore che verranno riportati anche in ogni bolletta oltre ad essere reperibili sull ultima bolletta inviata al Cliente Finale dal vecchio Fornitore, verranno nuovamente comunicati da IREN MERCATO in occasione della prima comunicazione rivolta al Cliente Finale stesso Nel caso di successiva variazione di detti numeri, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di emergenza con la bolletta successiva. 20. Legge applicabile e Foro territoriale competente 20.1 Per quanto non previsto dalla richiesta di somministrazione, dalle presenti Condizioni Generali di vendita di riferimento per i clienti del servizio gas e agli eventuali ulteriori allegati al contratto, sono applicabili le leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e gli usi vigenti Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente finale in merito all interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: - del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; - del Tribunale di Genova per tutti gli altri contratti stipulati con clienti non domestici. 21. Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali. Ai sensi dell art. 13 del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. (pubblicato in GURI n. 174 del ) i dati personali del Cliente vengono raccolti e trattati da IREN MERCATO per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale afferente alla somministrazione di energia elettrica e per soddisfare ad adempimenti di legge. La raccolta dei dati per tali fini è obbligatoria. Per il trattamento dei dati a tali fini non è necessario il consenso da parte del Cliente. IREN MERCATO potrà trattare i dati personali del Cliente anche per finalità diverse da quelle indicate, solo se il Cliente stesso avrà dato espresso consenso. Le modalità di trattamento sono sia manuali che automatizzate, con strumenti elettronici. I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che operano sotto il diretto controllo di IREN MERCATO, al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei dati stessi. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: aziende incaricate del rilevamento dei consumi; aziende incaricate di stampare ed inviare le bollette; aziende incaricate di valutare l efficienza ed efficacia del servizio reso, nel caso in cui il Cliente abbia dato il consenso al trattamento dei dati per fini diversi da quelli sopra indicati; scambio di informazioni con altre aziende del gruppo IREN, ai fini dell offerta di servizi integrativi o aggiuntivi al servizio di base, nel caso in cui il Cliente abbia dato il consenso al trattamento dei dati per fini diversi da quelli sopra indicati. I dati di cui sopra non vengono diffusi. Il Cliente ha diritto di ottenere da IREN MERCATO conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e della loro comunicazione in forma intelligibile, ivi inclusi i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 (di cui di seguito è riportato il testo integrale), rivolgendosi all Ufficio Legale della stessa, in Via SS. Giacomo e Filippo, Genova. Il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 dello stesso decreto legislativo, è IREN MERCATO Via SS. Giacomo e Filippo, Genova. Decreto Legislativo 196/2003 Titolo II - DIRITTI DELL INTERESSATO Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 22. Registrazione Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi egli articoli 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in GURI n. 99 del ).

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