PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

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1 PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 8 R.C. AUTO AUTO RISCHI DIVERSI NORME COMUNI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Per legge : la legge 24 Dicembre 1969 N.990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; Per Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni; Per Impresa: la Compagnia Assicuratrice; Per Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione, cioè la Provincia di Cagliari; Per Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti; Per Assicurazione: il Contratto di Assicurazione; Per Polizza: il documento che prova l assicurazione; Per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; Per Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro; Per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Per Indennizzo: la somma dovuta dall Impresa all Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro; Per Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro. POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 1

2 ART. 1 Tagliandi di assicurazione I tagliandi di assicurazione dovranno essere consegnati entro le ore del 24/01/2014. ART. 2 Pagamento del premio Il premio, in unica soluzione, dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla consegna dei documenti appresso indicati: - polizze distinte, dalle quali risulti il premio globale da liquidare e la sua ripartizione per R.C. auto, Incendio, furto e G.A.. - Elenco di tutti i mezzi con il costo dettagliato, per ciascuno di essi, di R.C. (con l indicazione della rispettiva classe di merito, corrispondente a quella di cui al successivo art.a4, comma 1), Incendio, furto e G.A. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi, la garanzia per responsabilità civile autoveicoli non resta comunque sospesa. Resta salvo il diritto della Compagnia agli interessi per il ritardato pagamento, nella misura legale, con decorrenza dalle scadenze convenute. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell Agenzia cui è assegnato il contratto. Il premio offerto in gara dovrà essere tempestivamente regolato in relazione a quanto disposto dal successivo art. A4, comma 5. ART.3 Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. ART. 4 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt del Codice Civile. Per la R.C.A., l impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ART. 5 Polizza libro matricola - Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola. Quando si faccia ricorso a questo tipo di polizza, le condizioni di assicurazione che seguono prevalgono sulle altre, se difformi. L Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA allo stesso contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto. POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 2

3 Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore della data di restituzione all Impresa del certificato e del contrassegno. Il Premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del Premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 gg. dal termine dell annualità stessa. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 90 giorno dalla data di comunicazione dell Impresa. Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia RCA, il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del Premio si riferisce. Per i sinistri Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione del Premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell art del C.C. ART. 6 Rinuncia al diritto di surroga La Società Assicuratrice rinuncia al diritto di surroga nei confronti del personale sino al limite dei massimali convenuti in polizza. ART. 7 Estensione condizioni contrattuali La Società si impegna ad estendere le medesime condizioni d offerta e su semplice richiesta dell Amministrazione provinciale di Cagliari nei riguardi dei mezzi che in proseguo di tempo dovessero sopravvenire nella gestione dell Amministrazione Provinciale. ART. 8 Altri obblighi dell impresa L impresa si obbliga a: A) presentare, su semplice richiesta dell Assicurato: * le tassazioni applicate nelle garanzie AUTO RISCHI DIVERSI ; * trascorsa la prima annualità, l andamento Sinistri/Premi; B) consegnare all Amministrazione Provinciale di Cagliari, non oltre la scadenza contrattuale, i certificati e contrassegni. ART. 9 Assistenza legale In caso di sinistro la cui responsabilità è attribuita totalmente alla controparte, la compagnia si obbliga a fornire l assistenza legale nella ipotesi in cui si instauri un contenzioso giudiziario. Il legale della Compagnia potrà essere affiancato dai Legali del contraente a discrezione di quest ultimo. ART. 10 Rinvio Per quanto non specificamente previsto nelle presenti Norme comuni si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni Generali. POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 3

4 RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) A. CONDIZIONI GENERALI R.C.A. A.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE a) L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. b) Qualora il veicolo venga adibito, destinato o azionato ad una o più delle seguenti condizioni, sempreché tali condizioni siano state espressamente richiamate nella scheda tecnica dei veicoli, facente parte integrante del presente capitolato, la garanzia è operante. - Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici. Si prende atto che il veicolo assicurato è adibito al trasporto delle merci sopraindicate. - Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive. Si prende atto che il veicolo assicurato è adibito al trasporto delle merci sopraindicate. - Veicoli destinati al trasporto (anche occasionale) di sostanze radioattive. Si prende atto che il veicolo assicurato è destinato al trasporto di sostanze radioattive. - Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus, macchine operatrici e carrelli). Si prende atto che il veicolo assicurato è azionato elettricamente. A.2 ESCLUSIONI E RIVALSA L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; - nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 4

5 - nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L N. 285, relativo Regolamento successive modifiche; - sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli e su ruote non gommate. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. A.3 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA' Per l'applicazione delle regole evolutive (art. A.4 e A.5) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. A.4 FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. A3 e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue: CLASSI DI MERITO 1 O COEFF. DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO classe di ingresso 15 1, POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 5

6 All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito risultante dalla attestazione di cui al successivo 5 comma. Il contratto, invece, è assegnato alla 14^ classe se relativo a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la 1^ volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dalla attestazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 23 Dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 Febbraio 1977, n. 39 rilasciata dal precedente assicuratore. La Compagnia assicuratrice aggiudicataria si obbliga, prima della consegna dei tagliandi, a regolare il premio indicato in offerta secondo le risultanze della attestazione che verrà consegnata dal contraente entro il 20/01/2014. In mancanza della consegna dell attestazione il contratto è assegnato alla casse di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma bonus malus che sia scaduta da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt e 1893 del c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l attestazione è stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria bonus malus per durata inferiore all anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di franchigia fissa ed assoluta, il contratto è assegnato alla classe di merito 14. A.5 MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA (PEJUS) Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. A.3 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 6

7 I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l Impresa abbia provveduto all apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con l Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l attestazione (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n.. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. B. CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.A. B.1 - RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AI TERZI DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. A.2 DELLE CONDIZIONI GENERALI R.C.A. Preso atto che il veicolo assicurato è dato in uso dall Ente proprietario, dalla Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l Impresa, a parziale deroga dell art. A.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario, della società proprietaria o locataria: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; - nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art.186 o 187 del D.L. 30/04/1992 n 285, relativo regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l Ente proprietario, la Società proprietaria o locataria fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. B.2 TARIFFA E MASSIMALI R.C.A.: La garanzia di Responsabilità Civile Auto deve essere prestata con la tariffa Bonus/Malus per quanto riguarda le autovetture, e nella tariffa fissa per quanto riguarda tutti gli altri veicoli. I massimali di garanzia dovranno essere di ,00 unico per ogni veicolo. Per i dati tecnici di ogni veicolo si rimanda alla tabella: Elenco Automezzi della Provincia di Cagliari (Vedi elenco di cui al modulo-offerta). POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 7

8 AUTO RISCHI DIVERSI (Ove previsti nell elenco automezzi di cui al modulo-offerta) C. GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI C. 1 INCENDIO, FURTO E GARANZIE ACCESSORIE Qualora previsto dall elenco riportato nel modulo-offerta con la sigla I. F. e G.A., gli automezzi devono essere garantiti secondo quanto disposto dagli articoli da C2 a C9. C.2 INCENDIO, FURTO E RAPINA La garanzia deve essere prestata ai veicoli e per i capitali indicati nella tabella, con estensione di garanzia ai furti consumati o tentati, compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina. La Compagnia Assicuratrice si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su richiesta dell Amministrazione Provinciale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio. Tale garanzia dovrà essere prestata con l Applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00. C.3 EVENTI SOCIO-POLITICI La Compagnia Assicuratrice deve garantire i veicoli fino all importo indicato nell elenco mezzi anche per i danni subiti dagli stessi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio e atti vandalici. Tale estensione dovrà essere prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% e con un minimo non indennizzabile di 150,00; C.4 EVENTI ATMOSFERICI La Compagnia Assicuratrice dovrà indennizzare fino alla concorrenza di 5.000,00 i danni subiti da ciascun veicolo in conseguenza di: inondazioni, trombe d aria, caduta grandine, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine. Tale garanzia dovrà essere prestata con una franchigia di 150,00; C.5 RESPONSABILITA CIVILE DEI TRASPORTATI La Compagnia Assicuratrice si impegna a garantire la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, con il limite del massimale assicurato della R.C.A.. C.6 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA La Compagnia Assicuratrice deve rimborsare le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, o per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale di 1.000,00 per sinistro. POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 8

9 C.7 RICORSO TERZI DA INCENDIO La Compagnia Assicuratrice in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la Responsabilità dell'assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (Persone, cose o animali) con il limite massimo di ,00. C.8 ROTTURA CRISTALLI La Compagnia Assicuratrice, previa presentazione di idonea documentazione, rimborserà le spese sostenute dall Assicurato per la sostituzione di cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia dovrà essere prestata fino alla concorrenza di 700,00 per ogni evento, indipendentemente da numero di cristalli rotti, e comprenderà anche le spese di installazione di nuovi cristalli. Potranno essere escluse dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del cristallo o comunque i danni allo specchio retrovisore esterno o alla fanaleria in genere. C.9 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. - TASSA AUTOMOBILISTICA Le garanzie operano in tutti i casi in cui l Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione. La Compagnia Assicuratrice rimborsa l Assicurato: a) L importo massimo di 700,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare; b) l importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia di R.C.A., purché prestata dalla Società Assicuratrice, per ogni giorno intercorrente fra la data dell evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione dell Autorità circa il ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A. ; c) L importo pari a 1/360 di quanto versato per la tassa automobilistica per ogni giorno intercorrente fra la data dell evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal P.R.A.. C.10 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO Il valore dei mezzi è quello indicato per i veicoli interessati nell elenco di cui al modulo offerta. C.11 MODALITA' PER LA DENUNCIA DI SINISTRO I sinistri debbono essere denunciati per iscritto all'impresa entro 20 giorni da quando il Contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno, della data del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'autorità competente trasmettendone copia all'impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'assicurato, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'autorità italiana. POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 9

10 C. 12 RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro. C. 13 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dall'assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Cagliari. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente, negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali. C. 14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno al tesoriere del contraente, secondo le modalità che verranno indicate, immediatamente dopo la sottoscrizione dell atto di liquidazione o il ricevimento della comunicazione della decisione del collegio arbitrale.. Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici, l'impresa rimborsa il danno sempreché l'assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. L'Impresa, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di richiedere: - il certificato di chiusura istruttoria; - la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; - il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo. POLIZZA N 8 R.C. AUTO INCENDIO,FURTO E G.A. 10

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