CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

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1 CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO Notiziario n. 6 Giugno 2015 Milo (2012) Samantha viene aiutata dai tecnici ad indossare la tuta spaziale necessaria per l esercitazione subacquea. Milo Sciaky (Milano, 1983), fotoreporter professionista, collabora con le agenzie ANSA e Luz-Photo pubblicando fotografie e reportage su testate giornalistiche nazionali ed internazionali. Nel 2012 fonda a Milano Around Gallery, una realtà dedicata alla fotografia d autore ( Ringraziamo l autore per averci concesso l uso delle immagini con le quali illustriamo le copertine dei Notiziari 2015; immagini dedicate a Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a viaggiare nello spazio, simbolo del progresso scientifico e tecnologico, nonché esempio di grande competenza e è il nome usato dall astronauta trentina sul social network Twitter ed è stato utilizzato dall autore per questo progetto fotografico realizzato nel corso degli allenamenti al Johnson Space Center della NASA a Houston, Texas, nel maggio del 2012, quando la missione non era ancora stata resa di dominio pubblico. Commercialisti Ufficio Contabilità contabilita@studiocugnasco.it Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it Giordano Chiara Angela Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it Giordano Massimo Collino rag. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it Bruno Nicolas Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it Cavallera Tealdi dr. Alberto a.tealdi@studiocugnasco.it Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it Dao Ormena Daniela Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it Bottasso Elisabeth Giusto dr. Davide d.giusto@studiocugnasco.it Consulenza legale esterna Segreteria Magliano Silvana Marisa Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it Garino Tardivo Elisa Strutture collegate e rapporti internazionali Consulenti del lavoro segreteria@studiocugnasco.it Cugnasco Avv. Roberto Strutture controllate ge.co@studiocugnasco.it Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers Via Ponza di San Martino, Cuneo - Tel Fax info@studiocugnasco.it

2 Indice Temi del mese Versamenti e determinazione degli acconti Irpef, Ires ed Irap per l anno Imu: acconto anno 2015 e disciplina del ravvedimento operoso... Contratto a tutele crescenti... Tributi Adempimenti fiscali in UNICO 2015 per il passaggio dal regime ordinario ai regimi agevolati... Chiarimenti in merito alla detrazione di alcune particolari tipologie di spese sanitarie... Nuove procedure per le dichiarazioni d intento in dogana... Eccedenza Ace non utilizzata: possibilità di trasformazione in credito d imposta... Le prestazioni di collaudo degli impianti non sono soggette a reverse charge... Differenze tra bollo virtuale ed imposta di bollo sui documenti informatici... Criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche... Riduzione della misura degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo... Ritenute operate ma non versate - Responsabilità del sostituto d'imposta... Possibilità di accedere al ravvedimento operoso anche durante le operazioni di verifica fiscale... Le agevolazioni prima casa permangono anche in caso di riacquisto a titolo gratuito... Il versamento di acconti per cessioni senza destinazione all esportazione rende l Iva esigibile... Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie La nuova disciplina del falso in bilancio... Modalità di pubblicazione dell indirizzo PEC delle imprese... Il recesso o l esclusione del socio di società di persone vanno pubblicati sul Registro Imprese... Analisi dell adeguatezza dei modelli 231 alla luce di alcune modifiche normative... Trust e attività fiduciaria Revocabilità del trust... Intestazione fiduciaria di una quota di società e retrocessione al fiduciante... Finanziamenti e contributi Contributo a fondo perduto per la produzione di beni di consumo di design... Concorso per promuovere i migliori Business Plan per l avvio di nuove imprese innovative... Contributo a fondo perduto della CCIAA di Cuneo per i contratti di rete tra imprese... Consulenza del lavoro Disciplina dei rimborsi spese... Accertamento dell illecito del lavoratore... Cig e mobilità in deroga... Sanzione erogata al datore di lavoro dalla Direzione Territoriale del Lavoro... Durc online... Bonus bebè... Coefficiente di rivalutazione del TFR... Scadenziario Mese di giugno... Numeri utili Link utili Pag Aliquote Irpef (1) - fino a ,00 - oltre ,00 fino a ,00 - oltre ,00 fino a ,00 - oltre ,00 fino a ,00 - oltre ,00 23 % 27 % 38 % 41 % 43 % Aliquota Ires (2) 27,5 % Aliquota Irap (2) 3,9 % Saggio di interesse legale (3) 0,5 % Cambio /$ (4) 1,1317 Rivalutazione TFR (5) 0, % Indice ISTAT (6) -0,3 % Tassi Banca Centrale Europea (7) - Tasso di sconto - Tasso di deposito Tassi Euribor (8) - 6 mesi - 12 mesi 0,05 % -0,20 % 0,050 % 0,164 % Agenzia delle Entrate Ministero delle Finanze Enea (pratiche 55%-65%) Camera di commercio di Cuneo (1) A decorrere dall (2) A decorrere dall (3) A decorrere dall (4) Rilevazione alla data del (5) Vedi pagina 19 (6) Variazione % del mese di aprile 2015 sul mese di aprile 2014 (7) A decorrere dal (8) Aggiornati alla data del , valuta dell , base 365 Catasto Comune di Cuneo 2

3 Temi del mese Versamenti e determinazione degli acconti Irpef, Ires ed Irap per l anno 2015 La scadenza ordinaria per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2015 ed IRAP 2015 è il , ovvero il con la maggiorazione dello 0,4%. Anche quest anno, come è accaduto negli ultimi tre anni, a causa di ritardi nel rilascio dei programmi per il calcolo degli studi di settore, i versamenti dovrebbero essere prorogati di 20 giorni. L ufficializzazione dovrebbe arrivare a giorni dal Ministero dello Sviluppo Economico. Lo slittamento dei termini di versamento dovrebbe riguardare tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore. I versamenti dovrebbero quindi essere effettuati: - entro il , senza alcuna maggiorazione, anziché entro l ordinaria scadenza del ; - entro il , con la maggiorazione dello 0,4%, anziché entro la scadenza del Dovrebbero rientrano nella proroga anche: - i soggetti per i quali operano cause di esclusione od inapplicabilità degli studi di settore; - i c.d. contribuenti minimi di cui all art. 27 del DL 98/2011; - i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i soci di società di capitali trasparenti. La proroga si dovrebbe estende anche al versamento del saldo Iva derivante dalla dichiarazione unificata (se non effettuato entro il ), della cedolare secca sulle locazioni, nonché dell Ivie e dell Ivafe. In sede di versamento del saldo delle imposte relative all anno 2014 occorre versare altresì il primo acconto per l anno in corso. In generale gli acconti delle imposte dirette (e relative addizionali) e dell Irap, dovuti nel corso dell anno di riferimento, possono essere determinati in due modi: con il criterio c.d. storico ovvero con il criterio c.d. previsionale. Con il metodo storico per il periodo d imposta successivo a quello in corso al (2015 per i soggetti solari ), la misura degli acconti deve essere complessivamente pari al 100% dell imposta dell anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto) risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell Irap. Gli importi devono essere versati sia dalle persone fisiche che dai soggetti Ires in una o due rate a seconda che l importo da versare come prima rata (40% dell acconto complessivo) sia, rispettivamente, non superiore o superiore a 103,00 euro. La seconda rata, pari al 60% dell acconto complessivo, va versata entro il Pertanto se l acconto complessivamente dovuto è inferiore o uguale a 257,52 euro il versamento va eseguito in un unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata. Se invece l acconto complessivamente dovuto è superiore a 257,52 euro i versamenti devono essere eseguiti in due rate. Con il metodo previsionale è fatta salva la possibilità per i contribuenti di determinare gli acconti in misura differente, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell anno, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d imposta spettanti, versando pertanto un acconto inferiore a quello dovuto con il metodo storico. Ovviamente eventuali errori di previsione comportano l irrogazione delle sanzioni previste per versamento insufficiente. Anche quest anno alcune specifiche disposizioni di legge impongono l obbligo di rideterminazione dell imposta storica di riferimento per la determinazione degli acconti, al fine di anticiparne gli effetti finanziari. I principali obblighi di ricalcolo previsti per l anno in corso sono i seguenti: - la deduzione forfetaria dal reddito d impresa dei benzinai; - la proroga al 2014 delle detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non residenti; - la tassazione agevolata dei proventi derivanti dal noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto; - la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni; - gli incentivi per gli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti. Deduzione forfetaria in favore dei benzinai Per tenere conto dell incidenza delle accise sul reddito d impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volume d affari. Volume d affari Percentuale di riduzione del reddito Fino a ,00 euro 1,1% Oltre ,00 euro e fino a ,00 euro 0,6% Oltre ,00 euro 0,4% 3

4 Temi del mese Se l acconto Irpef/Ires 2015 è calcolato con il metodo storico l Irpef/Ires 2014, base di commisurazione dell acconto medesimo, va assunta senza considerare la predetta deduzione forfetaria. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2015 è invece possibile tenere conto nella determinazione dell acconto Irpef/Ires 2015 con il metodo previsionale. Detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti I soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d imposta per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino specifici requisiti. In virtù della proroga sancita dall art. 9, c. 15-quater, lett. a), del DL 150/2013 (conv. L. 15/2014), che ha modificato l art. 1, c. 1324, della L. 296/2006, dette detrazioni, già differite al 2013, sono fruibili anche nel 2014, con effetto sul modello UNICO La detrazione relativa all anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell acconto Irpef per l anno 2015 (art. 1, c. 1324, della L. 296/2006). Quindi, in caso di applicazione del c.d. metodo storico, l Irpef relativa al 2014, sulla quale commisurare l acconto relativo al 2015, deve essere ricalcolata senza tenere conto del beneficio fruito nel Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico l art. 49-bis del DLgs. 171/2005 consente di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell unità. Per i proventi derivanti da tale attività di noleggio è previsto, su scelta del contribuente, l assoggettamento ad un imposta sostitutiva che non rileva però nella determinazione degli acconti. L adesione al regime in commento rileva anche ai fini della determinazione dell acconto Irpef/Ires, che deve essere calcolato senza tenere conto delle illustrate disposizioni agevolative. Pertanto, qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi derivanti dall attività di noleggio devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in base al quale determinare l imposta su cui commisurare l acconto. Rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l art. 1, c. 512, della L. 228/2012 ha previsto, per i periodi d imposta 2013 e 2014, la rivalutazione, in misura pari al 15%, dei redditi dominicale e agrario. Un ulteriore modifica è intervenuta con l art. 7, c. 4, del DL 91/2014, per effetto del quale tale rivalutazione è stata ulteriormente incrementata al 30% per il 2015, per poi passare a regime al 7% dal La suddetta rivalutazione deve essere applicata sull importo risultante dalla rideterminazione operata ai sensi dell art. 3, c. 50, della L. 662/96, quindi dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell 80% ed il reddito agrario del 70%. Per i coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione in aggiunta apportata dal Dl 91/2014 è del 10%. Il citato art. 1, c. 512, della L. 228/2012 ha previsto che le suddette rivalutazioni devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l anno Pertanto, in caso di applicazione del c.d. metodo storico, l Irpef/Ires relativa al 2014, sulla quale commisurare l acconto 2015, deve essere ricalcolata rivalutando i redditi dominicale ed agrario. Incentivi per gli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti L art. 2, c. 1, della L. 9/2007 dispone che, per i proprietari degli immobili locati agli inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (a norma dell art. 1 del DL 158/2008, conv. L. 199/2008), il relativo reddito dei fabbricati, ai sensi degli artt. 37 e 90 del TUIR, non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef od Ires per tutta la durata della suddetta sospensione (vale a dire fino al ). L art. 4, c. 8, del DL 150/2013 ha stabilito che, ai fini della determinazione della misura dell acconto Irpef dovuto per l anno 2015 non si deve tener conto dei suddetti benefici fiscali e quindi occorre rideterminare il reddito 2015 come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole ordinarie. In generale l onere della rideterminazione degli acconti impatta anche sulla compilazione delle dichiarazioni. Infatti qualora occorra ricalcolare l Irpef dovuta per l anno 2014 bisogna altresì compilare degli appositi righi del modello UNICO/

5 Temi del mese Imu: acconto anno 2015 e disciplina del ravvedimento operoso Il scade il termine entro cui dovrà essere versata la prima rata dell Imu per l anno Soggetti passivi. I soggetti passivi Imu sono individuati dall art. 9, c. 1, del DLgs. n. 23 del : in linea di massima il soggetto passivo è il proprietario dell immobile; tuttavia, se sul bene insistono altri diritti reali: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie, il soggetto passivo è il titolare di tale diritto e non il nudo proprietario. Per quanto riguarda gli immobili detenuti in forza di un contratto di locazione finanziaria, il soggetto passivo del tributo è il locatario; mentre ha l obbligo di versare l Imu il coniuge assegnatario dell ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se non titolare, neppure pro-quota, di diritti di proprietà. Quando più soggetti sono contitolari del diritto reale posto a fondamento del possesso dell immobile ogni contitolare è soggetto passivo limitatamente alla propria quota ed in proporzione al periodo di possesso. Presupposto oggettivo del tributo. In generale il presupposto oggettivo dell Imu è dato dal possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. La legge di stabilità per l anno 2014 aveva introdotto alcune importanti novità in materia di Imu. In particolare, a decorrere dal 2014, le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle di maggior pregio censite nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, non sono più assoggettate al tributo. A fini Imu l abitazione principale è definita come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; mentre si intendono pertinenze dell abitazione principale esclusivamente: - un unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all abitazione come vano accessorio di quest ultima; - un unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto); - un unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia). Inoltre i Comuni possono assimilare all abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; oppure l unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso gli enti locali possono prevedere che l agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro, ovvero nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta assimilazione può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare. Nell ambito della legge di stabilità per l anno 2014, inoltre, sono stati specificatamente esclusi dall ambito applicativo dell Imu: - gli alloggi e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM del ; - l unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Alcune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono invece esentati dal pagamento del tributo. In particolare possono godere di tale esenzione gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti locali, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9, quelli destinati ad usi culturali, come musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, quelli destinati esclusivamente all esercizio del culto e le loro pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici. Ai sensi dell art. 7, c. 1, del DLgs. n. 504/92 sono esenti dall Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane 5

6 Temi del mese o di collina delimitate, così come definiti dalle recenti modifiche normative. A decorrere dall anno 2014, infine, sono esenti dall imposta gli immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Determinazione della base imponibile e versamenti. A fini Imu le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e quindi a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. In particolare per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell Imu si determina rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore, che varia a seconda della categoria catastale di appartenenza Per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile è costituita dal loro valore venale in comune commercio, mentre per i terreni agricoli è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore. La base imponibile Imu è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. n. 42 del e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. I soggetti passivi dovranno effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l anno 2015 in due rate, scadenti rispettivamente il ed il Il versamento della prima rata dell Imu dovuta per il 2015 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l anno 2014 ed eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Tuttavia nel caso in cui, per l'anno 2015, il Comune abbia già deliberato aliquote e detrazioni ai fini Imu, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente potrà tenerne conto in sede di determinazione degli acconti. Modalità di versamento ed importi minimi. L Imu può essere alternativamente versata con il modello F24 ordinario, con quello semplificato, oppure mediante bollettino postale. Dall , inoltre, il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente presentato in modalità telematica anche dai soggetti non titolari di partita Iva, in relazione a modelli: - con saldo a debito, ma in presenza di compensazioni; - a saldo zero, per effetto della compensazione totale degli importi dovuti; - con saldo a debito superiore a euro, anche in assenza di compensazioni. Gli importi minimi di versamento saranno appositamente stabiliti da ogni Comune mediante apposito regolamento. Nel caso in cui gli enti locali non provvedano l importo minimo di versamento è pari a 12 euro annui. Ravvedimento operoso ai fini Imu. Le violazioni connesse all Imu sono sanabili mediante l istituto del ravvedimento operoso. L art. 13, c. 2, del DLgs. n. 471/1997 stabilisce che è punito con la sanzione del 30% ogni mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, con l eccezione di quelli iscritti a ruolo. Nel caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso la sanzione del 30% è ridotta ad 1/15 per giorno di ritardo, nel caso di versamenti eseguiti con un ritardo massimo di 14 giorni. La sanzione è invece ridotta a 1/10 del minimo (3%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla commissione della violazione. Occorre evidenziare che, a seguito delle novità sul ravvedimento operoso introdotte dalla legge di stabilità per l anno 2015, se la sanatoria avviene entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione o dal momento di commissione della violazione la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo (3,33%). Se il ritardo è superiore a 90 giorni, ma non ad un anno dalla data di commissione della violazione, o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è applicata nella misura di 1/8 del minimo (3,75%). Oltre all imposta ed alle sanzioni saranno dovuti anche gli interessi legali, che andranno versati unitamente all imposta tramite modello F24. In ambito Imu non operano le lettere b-bis) e b-ter) dell art. 13 del DLgs. n. 472/1997, introdotte dalla L. 190/2014, che consentono di fruire del ravvedimento anche oltre i termini menzionati, con riduzione delle sanzioni, a seconda del momento in cui esso avvenga, ad 1/7 o ad 1/6 del minimo, in quanto trattasi di forme di ravvedimento applicabili solamente ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate. 6

7 Temi del mese Contratto a tutele crescenti A decorrere dal è entrato in vigore il DLgs n. 23 del che prevede disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Per i lavoratori assunti, trasformati o qualificati, dal 7 marzo scorso il legislatore ha introdotto un nuovo regime di tutela per i licenziamenti illegittimi togliendo ogni discrezionalità al giudice e prevedendo un indennità risarcitoria crescente in ragione dell anzianità di servizio in azienda. Dato che tali disposizioni del decreto trovano applicazione con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro stipulati dopo la sua entrata in vigore, i datori di lavoro italiani si troveranno, nei prossimi decenni (fino al pensionamento dell ultimo dei dipendenti assunto entro il ) a gestire due diverse tipologie di rapporto di lavoro a tempo indeterminato: - quello a tutele crescenti che sta nascendo; - quello a tutela piena ab origine che continuerà a trovare applicazione per tutti i rapporti di lavoro preesistenti. Destinatari Il decreto in commento si applica esclusivamente: - ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal ; - ai lavoratori per i quali, dal , il contratto di lavoro è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato; - agli apprendistati che sono stati qualificati dal Ai rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuerà ad essere applicata la disciplina precedente prevista dalla Riforma Fornero. Questo significa che, nella stessa azienda, potranno essere presenti lavoratori soggetti al nuovo regime perché assunti, trasformati o qualificati dal in poi e lavoratori soggetti al vecchio regime in quanto assunti prima di tale data. Il nuovo regime troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori che, benché assunti a tempo indeterminato prima dell entrata in vigore del presente decreto, prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il , attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti. In questo caso il contratto a tutele crescenti sarà obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione. La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Indennizzo economico e casi di reintegrazione del lavoratore Il decreto introduce un nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che, oltre a rendere più svelto il percorso di uscita del lavoratore dall azienda, toglie la discrezionalità al giudice riconoscendo un indennizzo economico di importo prevedibile (due mensilità) e crescente in funzione dell anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di lavoro, ma con un minimo di quattro mensilità ed un massimo di ventiquattro). Le uniche fattispecie che possono portare al reintegro del lavoratore riguardano: - il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero; nonché in ipotesi di discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull orientamento sessuale o sulle convinzioni personali); - il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali); - il licenziamento per motivo illecito (ex art cod. civ.); - il licenziamento intimato in forma orale. Nei casi sopra esposti, a prescindere dalle dimensioni aziendali, il datore di lavoro verrà condannato alla reintegra del lavoratore ed al riconoscimento di un indennità commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento alla data dell effettivo reintegro, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché da quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, comprensiva del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 7

8 Temi del mese In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Si evidenzia come in tale tipologia di illegittimità del licenziamento la disciplina applicabile sia la stessa della legge Fornero; in questo caso non ci saranno differenze fra i lavoratori assunti prima della vigenza del presente decreto legislativo e quelli assunti dopo, né tantomeno in funzione dei limiti dimensionali dell azienda. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui sopra, il lavoratore ha facoltà (opting out unilaterale) di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a quindici mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale. Tale richiesta deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente. Il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa è disciplinato come segue: in presenza del fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento di un indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro mensilità e non superiore a ventiquattro. Si evidenzia che la procedura obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro introdotta dalla legge Fornero per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti, continuerà ad applicarsi solo per gli assunti prima del Per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o il difetto di giustificazione consistente nell inidoneità fisica o psichica, determinano l annullamento del licenziamento e la condanna per il datore di lavoro alla reintegra con le stesse modalità previste per il licenziamento discriminatorio (cioè pagamento delle mensilità dalla data del licenziamento alla data della reintegra effettiva, comprensiva dei contributi, ecc.) con il limite massimo di dodici mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà (opting out unilaterale) di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a quindici mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui sopra, è previsto esclusivamente il pagamento di un indennità risarcitoria pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di due mensilità ed un massimo di sei. Nell ipotesi di licenziamento intimato senza indicazione dei motivi il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità, non assoggettata a contributi previdenziali, pari ad una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a due e non superiore a dodici, salvo che su domanda del lavoratore il giudice non accerti la sussistenza dei presupposti per le tutele previste per il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Il datore di lavoro entro 15 giorni dalla comunicazione dell impugnazione del licenziamento può revocarlo e in tal caso il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza ulteriori conseguenze. In tutti i casi di licenziamento che ricadono nel campo di applicazione della nuova disciplina è prevista la possibilità di evitare il ricorso al giudice optando per la conciliazione stragiudiziale in sede protetta. Il datore di lavoro offre al lavoratore, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, mediante assegno circolare, un importo, con corresponsione immediata (che non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale) pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. Il decreto in esame prevede inoltre un nuovo onere amministrativo per i datori di lavoro che licenziano, stabilendo che, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, deve essere effettuata un ulteriore comunicazione obbligatoria telematica di cessazione indicando se la conciliazione sia avvenuta oppure no. L omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ogni lavoratore. L art. 6, c. 3, del decreto delegato prevede che il modulo Unificato Lav, utilizzato per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, sia conseguentemente riformulato. 8

9 Tributi Adempimenti fiscali in UNICO 2015 per il passaggio dal regime ordinario ai regimi agevolati In sede di determinazione del reddito relativo al 2014, occorre tener conto dell adesione, dal 2015, al nuovo regime forfetario di cui alla L. 190/2014, oppure al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011: unici regimi fiscali agevolati ancora in vigore. In particolare assumono rilevanza i righi della dichiarazione riservati all indicazione della rettifica della detrazione Iva e delle quote residue di componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime la cui tassazione è stata rinviata in applicazione di disposizioni del TUIR. Naturalmente queste valutazioni interessano esclusivamente coloro che nel 2014 già svolgevano un attività utilizzando un diverso regime e che dall anno successivo accedono ad uno dei regimi agevolati. Entrambi i regimi prevedono che all atto dell accesso sia necessario effettuare la rettifica della detrazione dell Iva assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Questa rettifica va indicata: - al rigo RQ81 di UNICO, per i soggetti che accedono al regime di vantaggio; - al rigo VF56 della dichiarazione Iva 2015, per i soggetti che accedono al nuovo regime forfetario. Nel primo caso l imposta deve essere versata in un unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi (codice tributo 6497 ) e costituisce costo deducibile dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva del 5%. Nel secondo caso l imposta oggetto di rettifica non è versata autonomamente in quanto va ad incidere direttamente sull Iva ammessa in detrazione nella liquidazione dell imposta dovuta od a credito per il Anche la determinazione del reddito dell esercizio 2014 deve tener conto del passaggio ad uno dei regimi agevolati nei quali trova applicazione il principio di cassa. Se a fine 2014 esistono componenti positivi e negativi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR (ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di manutenzione), le quote residue vanno sommate ed il risultato (positivo o negativo) concorre alla formazione del reddito dell esercizio precedente quello di accesso al regime. Se il regime applicato nel 2015 è quello di vantaggio, i predetti componenti positivi e negativi partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l ammontare di euro. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito. Per il regime forfetario non è contemplata la predetta franchigia, per cui la somma positiva o negativa concorre integralmente alla formazione del reddito. Nessun problema si pone per coloro che dal regime di vantaggio sono transitati al regime forfetario (ad esempio, per decorso del quinquennio di durata) poiché, trovando applicazione il principio di cassa, non vi sono componenti rinviati. I medesimi criteri sopra indicati valgono, per entrambi i regimi, anche per determinare la base imponibile ai fini Irap relativa all esercizio precedente quello di accesso al regime. Chiarimenti in merito alla detrazione di alcune particolari tipologie di spese sanitarie Con la recente circolare n. 17/E/2015 l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alla detraibilità, nella misura del 19%, di particolari tipologie di spese sanitarie. È stata riconosciuta la detraibilità delle spese sostenute per prestazioni di massiofisioterapia, anche in assenza di una prescrizione medica, a condizione che il prestatore sia massiofisioterapista con formazione triennale con diploma conseguito entro il , titolo equipollente al diploma universitario conseguito dai fisioterapisti. Ai fini della detraibilità dell anzidetta spesa il massiofisioterapista dovrà attestare il possesso del titolo di studio anzi specificato e descrivere la prestazione resa. Con riferimento alle prestazioni rese dal medico odontoiatra l Agenzia ha invece chiarito che l indicazione riportata nella fattura di ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione Irpef. Infatti tale descrizione era stata messa in dubbio dal Ministero delle Finanze in quanto considerata troppo generica. L Agenzia delle Entrate, tuttavia, al fine di non penalizzare il contribuente in buona fede, riconosce la detraibilità purché nella descrizione della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura sanitaria della prestazione stessa, così da escludere le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Nella circolare in commento l Agenzia ha poi riconosciuto tra le spese sanitarie detraibili quelle sostenute per prestazioni di crioconservazione di ovociti. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla 9

10 Tributi fattura risulti che il centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria rientri fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita e venga descritta la prestazione resa. Infine sono stati forniti chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese per trasporto di disabili. I contributi che vengono volontariamente erogati ad alcune Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda delle diverse situazioni e non può prescindere dall esame, caso per caso, della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la Onlus. Se le somme erogate dal disabile costituiscono erogazioni liberali, indipendenti dal servizio di trasporto, le stesse possono beneficiare alternativamente: - della detrazione del 26% prevista per erogazioni di importo non superiore ad Euro annui (importo elevato ad Euro a decorrere dal 2015); - della deduzione dal reddito entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato ed entro il limite massimo di Euro annui. In tal caso restano ferme le condizioni obbligatorie previste per la detraibilità/deducibilità del costo, quali l effettuazione dell erogazione mediante bonifico bancario o postale, o tramite bollettino di conto corrente postale e l attestazione rilasciata dalla Onlus. Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla Onlus quale corrispettivo di un servizio di trasporto disabili, riconducibile all art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR, come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà invece detraibile per l intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando l obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura. Nuove procedure per le dichiarazioni d intento in dogana Con la nota n /15 l Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 25 maggio u.s. è entrato in funzione il sistema integrato con l Agenzia delle Entrate in applicazione di quanto previsto dall art. 20 del Dlgs 175/2014. Gli operatori sono pertanto dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d intento e della relativa ricevuta. Inoltre, in attuazione di quanto chiarito con la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 38/E/2015, sarà loro possibile effettuare più operazioni doganali di importazione senza applicazione dell Iva (fino a capienza del plafond) utilizzando un unica dichiarazione d intento. Il numero di tale dichiarazione dovrà solamente più essere comunicato telematicamente agli uffici doganali che mediante l accesso alla banca dati dell Agenzia delle Entrate (sistema AIDA) potranno verificarne la correttezza. L Agenzia delle Dogane ha precisato infine che la dichiarazione d intento sarà valida ed utilizzabile presso qualsiasi Ufficio delle Dogane, senza limitazioni territoriali. Eccedenza Ace non utilizzata: possibilità di trasformazione in credito d imposta A decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno 2014 (UNICO 2015) è possibile trasformare l eccedenza di Ace non utilizzata per incapienza di reddito in un credito da scomputare dall imposta Irap dovuta. Si ricorda che l Ace (aiuto alla crescita economica) è un importo determinato in percentuale sull aumento annuale del patrimonio netto rispetto all esercizio precedente e va a premiare la capitalizzazione delle aziende. L importo così determinato è poi dedotto dal reddito imponibile delle società di capitali, delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria. Qualora il reddito non sia capiente per usufruire di tale deduzione è quindi ora possibile trasformare tale deduzione in un credito d imposta che di fatto va a ridurre l Irap dovuta per l anno 2014 dai predetti soggetti; tale possibilità varrà anche per gli anni futuri. Le prestazioni di collaudo degli impianti non sono soggette a reverse charge In base alle indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2015, che ha individuato nei codici ATECO 2007 il criterio per determinare le prestazioni di installazione di impianti relative ad edifici per le quali l Iva si applica con la modalità del reverse charge, è stato chiarito che anche le manutenzioni relative agli impianti elettrici e termici possono rientrare nell ambito applicativo di tale disciplina. Diverso è invece il discorso relativo alle prestazioni di collaudo, che sono in linea generale riconducibili al codice ATECO ( collaudi e analisi tecniche di prodotti ) e, per tale motivo, escluse dall ambito di applicazione del reverse charge di cui all art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, in quanto tale codice non è annoverato tra quelli identificati come rilevanti ai fini della disciplina in questione da parte dell Agenzia. 10

11 Tributi Anche nella diversa ipotesi in cui il collaudo sia eseguito nell ambito di un contratto che prevede anche la fornitura e l installazione dell impianto, la prestazione di collaudo resta esclusa dall applicazione dell inversione contabile in quanto la prestazione si configura come accessoria alla cessione dell impianto, in quanto rappresenta un mezzo per fruirne nelle migliori condizioni. Se la prestazione di collaudo ha pertanto natura accessoria alla cessione del bene l intera operazione ha natura di cessione di beni e non di prestazione di servizi, analogamente a quanto affermato dall Agenzia delle Entrate (circ. n. 14/2015) con riferimento alle forniture di beni comprese di posa in opera, per le quali la posa ha funzione meramente accessoria rispetto alla cessione del bene. La natura accessoria delle prestazioni va valutata caso per caso, utilizzando alcuni criteri individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi. In linea generale occorre esaminare il rapporto tra l obbligazione di dare rispetto a quella di fare (ris. Agenzia delle Entrate n. 25/2015): se la cessione ha natura preponderante tale è la sua natura ai fini Iva e la prestazione assume pertanto natura accessoria alla cessione medesima, ai sensi dell art. 12 del DPR 633/72; a conclusione opposta si deve giungere se il servizio reso prevale sul bene ceduto. Qualora invece la prestazione di collaudo sia ricompresa in un unico contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni si deve procedere a scomporre le operazioni per le quali si applica l Iva con il meccanismo del reverse charge da quelle per le quali si applica l Iva secondo le regole ordinarie. Infine occorre sottolineare che non può in ogni caso essere esclusa dall applicazione del reverse charge la prestazione di collaudo resa nell ambito di un contratto di subappalto. In tale ipotesi anche detta prestazione subisce il meccanismo di inversione contabile, ai sensi dell art. 17, c. 6, lett. a), del DPR 633/72. Differenze tra bollo virtuale ed imposta di bollo sui documenti informatici Le due tipologie di assolvimento dell imposta di bollo in oggetto potrebbero sembrare, ad una veloce lettura, la medesima cosa in quanto in entrambi i casi si tratta dell applicazione dell imposta di bollo con modalità telematiche in luogo dell apposizione della classica marca da bollo cartacea. In realtà, seppure molto simili, sono regolate da due norme distinte ed anche le regole per il loro corretto assolvimento sono differenti. Recentemente l Agenzia delle Entrate ha emanato due documenti di prassi sull argomento, in particolare la circolare n. 16/E del , in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale e la risoluzione n. 43/E del , in materia di pagamento dell imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Nel primo caso, bollo virtuale ex articoli 15 e 15-bis del DPR 642/72, il contribuente sostituisce, previo ottenimento di specifica autorizzazione, alla marca da bollo fisica da apporre su un documento cartaceo la marca da bollo virtuale riportando in fattura il numero della predetta autorizzazione. Per liquidare l imposta di bollo effettua per ogni periodo d imposta un versamento in acconto sulla base del totale dei bolli applicati nel periodo d imposta precedente ed uno a saldo con il conteggio a consuntivo dei bolli applicati. Nel secondo caso invece, bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari (registri telematici, fattura elettronica ecc.), ex art. 6, DM , non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, ma semplicemente l indicazione sul documento informatico (ad esempio sulla fattura elettronica) dell assolvimento dell imposta di bollo ex art. 6, D.M. 17 giugno In questo caso il pagamento avverrà unicamente a consuntivo sull importo dei bolli complessivamente applicati, tramite modello F24, codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. Si ricorda che, relativamente alle fatture emesse, deve essere applicata una marca da bollo del valore di Euro 2,00 qualora vi siano operazioni non soggette ad Iva per un importo superiore ad Euro 77,47. Si precisa che i contribuenti minimi, non assoggettando ad Iva le loro cessioni/prestazioni, applicano la marca da bollo su tutte le fatture emesse ed in particolare devono provvedervi con le modalità di cui sopra qualora emettano fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. Criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche La Corte di Cassazione con la sentenza n del è tornata sul tema dell individuazione dei requisiti, formali e sostanziali, necessari per affermare la sussistenza della residenza all estero da parte di un cittadino italiano. La Suprema Corte ha ribadito la prevalenza del criterio sostanziale rispetto a quello formale, ritenendo corretto affermare la residenza fiscale in Italia di un cittadino italiano iscritto all AIRE e trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata (nello specifico a San Marino), nel caso in cui egli abbia mantenuto in Italia il domicilio, come definito dall art. 43 cod. civ., confermando pertanto i precedenti orientamenti secondo cui prevale comunque il centro concreto degli interessi economico-sociali sulla formale iscrizione all AIRE. 11

12 Tributi Si rileva che la fattispecie esaminata dalla Cassazione è anteriore alla data di entrata in vigore del comma 2- bis dell articolo 2 del TUIR, che ha introdotto una presunzione di residenza in Italia per il cittadino italiano trasferito in Paesi a fiscalità privilegiata. Tale presunzione, in base alla quale, salvo prova contraria, si ritiene che il contribuente abbia trasferito la propria residenza in detto Paese al solo fine di godere di un trattamento fiscale più favorevole, non è stata applicata al caso in commento, non avendo la norma portata retroattiva. Tuttavia, a prescindere dal coinvolgimento di uno Stato a fiscalità privilegiata, gli elementi di prova che hanno consentito alla Corte di individuare l effettivo domicilio del contribuente in Italia e di conseguenza la sua assoggettabilità ad imposizione nel Paese, sono stati i seguenti: - abitazione e residenza della famiglia del contribuente in Italia; - frequenza degli studi in Italia da parte dei figli; - possesso di diverse proprietà immobiliari e di società nel territorio dello Stato; - possesso della casa di proprietà, assicurata come dimora abituale ; - movimentazione dei conti correnti esistenti in Italia. Inoltre in San Marino il contribuente non possedeva alcuna civile abitazione. La Cassazione ha già affermato in precedenti occasioni (tra le altre Cass. N /2011) che elementi presuntivi utili per individuare il domicilio sono l acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un abitazione nella quale trascorrere diversi periodi dell anno ovvero l intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati. A norma dell art. 2, c. 2, del TUIR per individuare le persone fisiche soggette alle imposte sui redditi occorre quindi fare riferimento non solo all iscrizione nell anagrafe della popolazione residente, ma anche al domicilio o alla residenza nel territorio dello Stato e l onere della prova grava sul contribuente solo in caso di presunzione legale legata alla nuova norma relativa ai territori a fiscalità privilegiata. Riduzione della misura degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo Con il provvedimento n del 30 aprile u.s. l Agenzia delle Entrate ha ridotto la percentuale di determinazione del tasso di interesse annuo per il calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, che è così passato dal 5,14% al 4,88%. Il nuovo tasso si applica con decorrenza dal La nuova misura degli interessi è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, stimati dalla Banca d Italia con riferimento al periodo , coerentemente con la leggera flessione registrata nel Il provvedimento ha altresì ricordato le modalità di applicazione degli interessi di mora che, in base all art. 30 del DPR 602/73, si applicano sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato su dette somme a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento compresa. Ritenute operate ma non versate - Responsabilità del sostituto d imposta Può succedere che, durante i controlli formali dell Agenzia delle Entrate, vengano contestati al sostituito d imposta (ad esempio il lavoratore dipendente o autonomo) le ritenute certificate dal sostituto (ad esempio datore di lavoro, impresa o committente) ma non versate o irregolarmente versate. L Agenzia richiama, impropriamente, l orientamento della Corte di Cassazione che prevede una coobbligazione solidale per il debito fiscale e parte della giurisprudenza di merito si inserisce in questo filone. Questa tesi non è però assolutamente condivisibile. Infatti, come affermato da altre numerosissime sentenze, una volta che le somme sono state trattenute, l unico responsabile non può che essere il sostituto poiché il sostituito non ha nessuna possibilità di verificare l adempimento agli obblighi di versamento delle ritenute. La stessa Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 68 del , ha ammesso lo scomputo delle ritenute operate sulla base di documentazione alternativa alla certificazione ex art. 4 del DPR 322/98 e non ha fatto alcun riferimento all avvenuto versamento a cura del sostituto d imposta. Possibilità di accedere al ravvedimento operoso anche durante le operazioni di verifica fiscale Si rammenta che, in conseguenza delle modifiche apportate dalla L. 190/2014 all art. 13 del DLgs. 472/97, per la regolarizzazione spontanea dei tributi non vi è più alcuno sbarramento temporale e la riduzione della sanzione decresce man mano che aumenta il tempo in cui avviene il ravvedimento (da 1/10 del minimo ad 12

13 Tributi 1/6 del minimo). Inoltre il ravvedimento operoso, per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, può avvenire anche a controllo fiscale iniziato. Anche la Guardia di Finanza fornisce le sue direttive con il fine di favorire la regolarizzazione spontanea del contribuente durante le operazioni di verifica. Infatti i reparti sono stati invitati ad evidenziare le violazioni rinvenute già nei verbali di verifica giornalieri e non solo nel Pvc (Processo verbale di constatazione), atto che viene redatto al termine della verifica, contenente le proposte di recupero a tassazione. Sarà interessante individuare l orientamento dell Agenzia delle Entrate in merito alla riduzione da applicare. Per la regolarizzazione effettuata dopo l emissione del Pvc la riduzione prevista è pari ad 1/5 del minimo; pertanto, nel caso di violazioni constatate nel verbale giornaliero, quindi prima del Pvc, dovrebbe applicarsi la riduzione ordinaria secondo il tempo trascorso dalla violazione. Le agevolazioni prima casa permangono anche in caso di riacquisto a titolo gratuito La norma che prevede la riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in sede di acquisto della prima casa dispone altresì la decadenza dalle agevolazioni medesime qualora si proceda alla vendita della prima casa nei cinque anni dall acquisto. Tuttavia la suddetta decadenza non sussiste qualora si provveda a riacquistare, entro 1 anno dalla vendita, un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Su tale argomento l Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione n. 49 dell , ha finalmente recepito l orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui, da ultima, si cita la sentenza della Cassazione del n ), secondo la quale, in caso di vendita della prima casa entro i 5 anni dall acquisto, non si decade dalle agevolazioni in materia di imposte indirette se si procede al riacquisto, non solo a titolo oneroso, ma anche a titolo gratuito, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Sino all emanazione di tale risoluzione, infatti, l Amministrazione Finanziaria aveva sempre dato un interpretazione restrittiva alla norma, sostenendo che le agevolazioni venivano mantenute solo in caso di riacquisto a titolo oneroso di un altro immobile da adibire ad abitazione principale; ora appare pacifica l interpretazione estensiva della norma agli atti a titolo gratuito. Il versamento di acconti per cessioni senza destinazione all esportazione rende l Iva esigibile La Cassazione con la recente sentenza n del ha affermato l esigibilità dell Iva concernente la cessione di un bene mobile del quale non sia provata la destinazione, anche prima della sua consegna, ossia qualora sia versato un acconto sul prezzo ed il bene oggetto di tale contratto sia specificatamente individuato. In particolare il caso riguardava una società a cui l Agenzia delle Entrate aveva contestato la violazione dell obbligo di fatturazione in relazione ad una cessione avvenuta nei confronti di una società estera, con riguardo alla quale risultava ricevuta una somma a titolo d acconto. In primo e secondo grado le varie commissioni giudicatrici avevano dato torto all Amministrazione Finanziaria, in quanto nelle loro motivazioni affermavano che l operazione era vera e reale, ma non potendosi comprovare l uscita del bene dal territorio nazionale e non avendo prove circa la consegna del macchinario o il pagamento del saldo pattuito, la dazione della somma era da considerarsi esente da Iva, in quanto avente esclusivamente natura finanziaria. Tale interpretazione è stata invece completamente ribaltata dalla Corte di Cassazione, la quale ha fatto rilevare che quando vengono incassati acconti anteriormente alla consegna o spedizione del bene i contraenti dimostrano di voler trarre anticipatamente tutte le conseguenze legate al trasferimento della proprietà: l incasso di acconti, quindi, non è solamente un movimento di natura finanziaria, ma presume l esigibilità dell Iva. Infine la Cassazione conclude altresì osservando come, nonostante la società avesse posto in essere quest operazione nei confronti di un cliente estero, mancando la prova della destinazione all esportazione non esistevano le condizioni per la non imponibilità ai fini Iva. La nuova disciplina del falso in bilancio Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie Con l approvazione definitiva del DDL anticorruzione è entrata in vigore la nuova disciplina del falso in bilancio, che riguarda gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Nell ambito delle società non quotate saranno sanzionati con la reclusione da uno a cinque anni per l esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero 13

14 Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie l omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Potrà esservi la riduzione della pena, da sei mesi a tre anni, nel caso che i fatti siano di lieve entità. Per le società, che non sono soggette alle disposizioni sul fallimento, in quanto non superano i limiti indicati dal RD n. 267/1942, il delitto sarà procedibile soltanto a querela e con la reclusione da sei mesi a tre anni, con esclusione della rilevanza penale in caso di lieve entità. Per le società quotate, per quelle che emettono strumenti finanziari negoziati e per le loro controllanti, è prevista una disciplina di maggior rigore: reclusione da tre a otto anni ed in più i fatti materiali non corrispondenti al vero od omessi perdono l aggettivo rilevanti. Con particolare riferimento alla disciplina per le società non quotate si deve far rilevare che, rispetto a quella attuale, vi è da un lato, l assenza di un qualsiasi riferimento alle valutazioni, con riduzione dei margini di discrezionalità in capo ai giudici; dall altro, che i fatti materiali esposti od omessi devono risultare rilevanti, le falsità devono essere concretamente idonee e non più soltanto idonee a indurre altri in errore. I termini rilevanti e concretamente conferiscono inoltre alla fattispecie poca tassatività e determinatezza, che normalmente dovrebbero caratterizzare le condotte penali. Si tratterà quindi di capire, in assenza di soglie quantitative, in base a quali parametri oggettiv, quali fatti materiali non rispondenti al vero o l omissione di essi potranno ritenersi rilevanti. Inoltre dato che tali fatti devono essere concretamente idonei e non più soltanto idonei, la condotta dovrebbe in qualche modo connotarsi di maggiore offensività. Modalità di pubblicazione dell indirizzo PEC delle imprese La direttiva del del Ministero dello Sviluppo Economico, emessa di concerto con il Ministero di Giustizia, ha precisato che l iscrizione al Registro delle Imprese dell indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di un impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è attivo e nella titolarità esclusiva della stessa e quindi non può fare riferimento a più soggetti. Il Registro delle Imprese, prima di procedere all iscrizione di un indirizzo PEC, deve verificare sia che l indirizzo non risulti già assegnato ad altra impresa, sia che non si tratti di un indirizzo inattivo. In caso di verifica negativa il richiedente viene invitato ad indicare un nuovo indirizzo attivo entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda di iscrizione. Il recesso o l esclusione del socio di società di persone vanno pubblicati sul Registro Imprese Il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Giustizia hanno emanato congiuntamente, con tre provvedimenti del 27 aprile u.s., alcune direttive in merito all iscrizione a Registro Imprese di alcuni accadimenti relativi a soci di società di persone. Direttive resesi necessarie a causa del comportamento spesso difforme dei singoli uffici del Registro delle Imprese. In particolare i casi di recesso di cui all articolo 2285 del codice civile (società contratta a tempo indeterminato, giusta causa, o casi previsti dal contratto sociale) sono ritenuti modificativi dell atto costitutivo e quindi oggetto di iscrizione che deve avvenire entro 30 giorni dal perfezionamento a cura di uno degli amministratori. Il socio receduto non è legittimato a provvedere autonomamente all iscrizione; solamente qualora gli amministratori non vi provvedano potrà promuovere la procedura d iscrizione d ufficio. Alle medesime conclusione si giunge in caso di esclusione del socio ai sensi dell articolo 2287 del codice civile. L iscrizione deve avvenire quindi ad opera degli amministratori, sempre entro 30 giorni dalla data di efficacia dell esclusione. Infine anche nel caso di decesso di un socio gli amministratori devono entro 30 giorni da tale data depositare a Registro Imprese la denuncia del decesso. In tutti i casi sopra indicati l omessa iscrizione comporta una sanzione pecuniaria, in capo ad ogni amministratore, da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 1.032,00, ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i 30 giorni. Analisi dell adeguatezza dei modelli 231 alla luce di alcune modifiche normative La continua evoluzione normativa in materia di reati comporta un costante aggiornamento dei modelli di organizzazione e controllo di cui al Dlgs 231/2001. In particolare l introduzione del reato di autoriciclaggio che rientra tra i reati presupposto elencati nell art. 25-octies del sopra citato decreto legislativo. Nei modelli di organizzazione e controllo sarà pertanto necessario adempimento tutt altro che semplice mappare adeguatamente ed inserire nelle rigide procedure aziendali le operazioni di reinvestimento di beni o denaro 14

15 Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie nell interesse della società al fine di verificare ed accertare la provenienza lecita dei valori reinvestiti. Ancora più stringente sarà la verifica nelle società pubbliche o partecipate da soggetti pubblici in quanto il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Autorità nazionale anticorruzione hanno previsto la necessità di adottare un piano di prevenzione della corruzione ed un piano triennale per la trasparenza e l integrazione dei modelli 231. Tale piano dovrà consentire di verificare l attualità e l adeguatezza dei modelli esistenti alla luce della disciplina anticorruzione (L. 190/2012, Dlgs 33/2013 e successive modificazioni) anche alla luce del Ddl Anticorruzione approvato il 22 maggio u.s. il quale prevede alcune modifiche all art. 25-ter del Dlgs 231/2001 che incrementano le sanzioni nel caso di false comunicazioni sociali. Anche dal punto di vista dei reati ambientali il Legislatore è recentemente intervenuto prevedendo l inserimento nel codice penale di un titolo autonomo, il VI-bis, legato ai reati ambientali. Società ed enti dovranno pertanto prevedere una maggiore attenzione nell inserire nei propri modelli di organizzazione procedure che garantiscano il rispetto del territorio ed in particolare una puntuale verifica delle procedure di smaltimento di scorie e rifiuti. Revocabilità del trust Trust e attività fiduciaria Sono sempre più numerose le sentenze che accolgono domande di revocatoria nei confronti di soggetti che hanno conferito propri beni in trust allo scopo di sottrarli ai creditori. Normalmente tali sentenze non sono riferite alla validità del trust in sé, il quale può anche perseguire scopi meritevoli di tutela essendo stato istituito il più delle volte per soddisfare esigenze legittime dei beneficiari, quanto al conferimento nel trust medesimo di beni in presenza di una situazione debitoria già conclamata, quindi allo scopo evidente di sottrarre una garanzia al creditore rendendo grandemente difficoltoso il suo soddisfacimento. È questo, ad esempio, il caso esaminato dal Tribunale di Milano che, con sentenza del , accoglie la domanda per revocatoria ordinaria promossa dal creditore nei confronti di un fidejussore che ha conferito in un trust i propri beni immobili quando era incontestabile la sussistenza del credito già al momento dell assunzione della fidejussione e dal momento che il convenuto non poteva ignorare la situazione di difficoltà finanziaria del soggetto nei cui confronti la garanzia fidejussoria venne prestata. La stessa sentenza rigetta invece la domanda di simulazione del trust, essendo stato legittimamente istituito per soddisfare le esigenze dei beneficiari, indicati nei familiari del disponente e nel disponente stesso. Oltretutto la sentenza osserva che la mancanza di un Guardiano non inficia l atto di trust e sottolinea in senso positivo come il potere di revoca del trustee sia stato attribuito a soggetti diversi dal disponente. Altro caso è quello esaminato dal Tribunale di Siena, in data 22 maggio u.s., che ha accolto la domanda per revocatoria ordinaria promossa da un fallimento ed avente ad oggetto il conferimento in trust di beni immobili compiuto dagli amministratori della società fallita già chiamati in giudizio per risarcire il danno conseguente alla non corretta gestione della società stessa. Il Tribunale ha nello specifico affermato che la tutela revocatoria è esperibile anche in caso di credito litigioso in quanto con il conferimento in trust, avvenuto peraltro dopo l insorgere del credito, si sono create maggiori difficoltà nell esazione coattiva del credito medesimo. Intestazione fiduciaria di una quota di società e retrocessione al fiduciante Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma si è occupata di una complessa e singolare vicenda in tema di intestazione fiduciaria di una quota di S.r.l.. Vale la pena di riassumere brevemente il caso. Tizio, titolare di una quota del capitale sociale della società ALFA S.r.l., decide, per proprie ragioni di riservatezza, di trasferirla a titolo fiduciario al proprio coniuge. Il trasferimento, eseguito con atto pubblico, avviene senza alcun corrispettivo attesa la natura fiduciaria dello stesso e con facoltà per Tizio di conservare l esercizio di tutti i diritti sulla quota. A seguito dell intervenuto divorzio dei coniugi e delle difficoltà frapposte dalla moglie, intestataria della quota, al ritrasferimento della stessa, con contestuale sua inerzia partecipativa alla vita societaria, l assemblea della società ALFA in virtù di una clausola societaria (peraltro discutibile) delibera l esclusione dalla società del coniuge intestatario e la conseguente retrocessione della quota a Tizio ed iscrive la delibera presso il Registro delle Imprese richiedendo di eseguire le necessarie variazioni. A seguito del rifiuto opposto dal conservatore del Registro Imprese a dar corso all operazione la vicenda viene sottoposta al giudizio del Tribunale, che conferma la decisione del registro imprese. 15

16 Trust e attività fiduciaria Il Tribunale infatti, a prescindere dalla legittimità della clausola statutaria che ha consentito l operazione e sulla quale non si pronuncia, rileva come l esclusione di un socio dalla società (peraltro avvenuta senza la necessaria liquidazione della quota) e la ammissione nella stessa di un altro soggetto non comporti un vero e proprio trasferimento della quota; trasferimento che, tra l altro, dal punto di vista formale, richiede, ai sensi dell art cod. civ., che venga depositato presso il Registro delle Imprese un atto pubblico od una scrittura privata autenticata. Pur essendo il caso in esame riferito ad un intestazione fiduciaria irrituale, cioè attuata senza l intervento di una Società Fiduciaria autorizzata, si può in senso estensivo affermare che non può una delibera assembleare, ancorchè lo statuto lo consenta, annullare l intestazione fiduciaria di una quota societaria, retrocedendo la quota medesima all effettivo socio fiduciante. Contributo a fondo perduto per la produzione di beni di consumo di design Finanziamenti e contributi Al fine di promuovere la creatività e creare od ampliare i mercati di sviluppo di beni e servizi di design a livello internazionale è stato promosso il bando europeo COSME COS-DESIGN , con scadenza al , a favore delle PMI, in proprio o come partner di una proposta progettuale di enti dotati di personalità giuridica (università, istituzioni di educazione, organizzazioni di ricerca e tecnologia, ecc ) che operano nell ambito del design e delle tecnologie o dei servizi innovativi, che spesso non riescono a raggiungere il mercato a causa dei rischi connessi al portare la produzione su scala industriale. Tali imprese, avendo già superato la fase tecnica di dimostrazione, hanno bisogno di incentivi per implementare modelli di business innovativi, promuovere la collaborazione intersettoriale e favorire la nascita di nuove applicazioni affrontando le sfide sociali. I settori prioritari di intervento devono pertanto riguardare i seguenti ambiti: - implementazione di modelli di business innovativi; - creazione di nuove applicazioni di tecnologie all avanguardia mescolate con soluzioni creative che rispondano alle nuove esigenze del mercato; - promozione della collaborazione intersettoriale tra design, soluzioni creative e tecnologie digitali; - capacità di risposta alle tendenze attuali e future del mercato, ad esempio con prodotti e servizi personalizzati o su misura, anche attraverso la crescente interazione ed il coinvolgimento dei consumatori e l analisi della domanda di prodotti e processi sostenibili; - capacità di affrontare le sfide sociali. I settori di riferimento sono molteplici: tessile, abbigliamento, prodotti in pelle e pellicce, calzature, borse ed accessori, articoli sportivi, giochi e giocattoli, prodotti di decorazione per interni di abitazioni (mobili, prodotti sanitari, pavimenti, rivestimenti per muri e finestre, tavoli e stoviglie, bicchieri), occhiali, orologi, gioielli, prodotti cosmetici e di bellezza, ecc.. Il contributo a fondo perduto concesso dall Unione Europea sarà compreso tra Euro ed Euro a progetto. La sovvenzione copre il 50% delle spese ammissibili. L EASME (commissione incaricata di sviluppare i programmi europei a favore delle PMI) finanzierà al massimo progetti. Concorso per promuovere i migliori Business Plan per l avvio di nuove imprese innovative È stato avviato un concorso ad opera degli Incubatori di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, dell Università degli Studi di Torino, del Polo di Innovazione di Novara e dalla Pépinière d Enterprises Espace Aosta che si sostanzia in una competizione tra progetti ad alto contenuto di conoscenza finalizzati alla nascita di imprese innovative. Il concorso si articola in due fasi: - Concorso delle Idee, in cui si presenta un idea di impresa descrivendo sinteticamente il progetto ed evidenziando il contenuto innovativo ed i settori applicativi; - Concorso dei Business Plan, in cui si presenta un business plan completo, che deve descrivere un progetto imprenditoriale, caratterizzato da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologia, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo. La prima fase, il Concorso delle Idee, è scaduta lo scorso 29 maggio e le migliori idee imprenditoriali sono state premiate in servizi consistenti in attività di tutoraggio e nella partecipazione gratuita alle attività preincubazione sviluppate dagli organizzatori del concorso con iniziative di formazione finalizzate a fornire gli strumenti operativi per la predisposizione di un business plan. I vincitori sono pertanto ora in grado di 16

17 Finanziamenti e contributi realizzare veri e propri progetti d impresa e concorrere ai premi in denaro previsti per la seconda fase, il Concorso del Business Plan, a cui possono partecipare le persone fisiche, singolarmente o in gruppo, ed anche i titolari di imprese costituite dopo l Per i vincitori di questa seconda fase saranno erogati dei premi in denaro: Euro al primo classificato; Euro al secondo classificato; Euro al terzo classificato. Sono inoltre previsti dei premi speciali, da Euro cadauno, destinati ai migliori business plan che consentano di insediare l impresa nelle seguenti aree: Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Regione Valle d Aosta; nonché al miglior business plan in tema di Smart home e assicurazione: soluzioni semplici ed economiche per la sicurezza, la prevenzione e la qualità della vita in casa. Tutti i premi sono cumulabili fino al raggiungimento di un massimo di Euro per progetto premiato. Le domande dovranno pervenire entro il Contributo a fondo perduto della CCIAA di Cuneo per i contratti di rete tra imprese La Camera di Commercio di Cuneo ha deliberato di erogare un contributo a fondo perduto per favorire la costituzione di reti d impresa. Ne possono beneficiare i raggruppamenti di imprese con capofila e maggioranza delle imprese aderenti con sede legale e/o unità operative nella Provincia di Cuneo, regolarmente iscritte a Registro imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale. Il contributo è pari al 30% delle spese ammissibili quali i servizi di consulenza professionale finalizzati alla costituzione della rete ed i costi iniziali di promozione (sito internet, brochure, partecipazioni a fiere ecc.) fatturate nel periodo Tali spese non dovranno essere inferiori ad Euro 2.000,00 (al netto dell Iva) e dovranno risultare pagate alla data di presentazione della domanda. Il contributo massimo per ogni rete d impresa non potrà essere superiore ad Euro 3.000,00 e sarà necessario che il contratto di rete sia sottoscritto entro il e vi sia l iscrizione del medesimo a Registro imprese sulla posizione di ogni impresa aderente entro il Le domande dovranno pervenire entro il salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi stanziati che ammontano ad Euro ,00. Disciplina dei rimborsi spese Consulenza del lavoro I rimborsi spese godono di una particolare esenzione contributiva, ma per poterne usufruire il datore di lavoro che li concede ai lavoratori deve essere in grado di dimostrare la causa degli stessi. Questo, in estrema sintesi, è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2899/15. La Corte era stata chiamata a decidere sull esonero contributivo goduto da un datore di lavoro relativamente ad alcune somme erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborsi spese di viaggio. Nel caso specifico si era verificato un accertamento ispettivo dell Inail, seguito da un verbale della Guardia di Finanza, dai quali risultavano ordinariamente retribuite ore inferiori a quelle previste dal CCNL ed il datore non aveva allegato, né provato, una corrispondenza fra le ore di lavoro e l indennità di trasferta non assoggettata a contribuzione. Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione il datore di lavoro aveva sottolineato il tenore dell articolo 51, c. 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che esclude sia dall imponibile fiscale, sia da quello contributivo, le indennità erogate per trasferte svolte al di fuori del territorio comunale, fissandone anche i limiti di esenzione. La tesi sostenuta dal datore consisteva nell esclusione di un onere di prova a suo carico. Questo perché, non avendo i verbalizzanti dimostrato la diversa natura delle somme in questione, graverebbe sull istituto assicurativo l onere di provare che le somme non erano state erogate per indennità di trasferta, ma per retribuzione ordinaria. L onere probatorio del datore che escluda dall imponibile contributivo le erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai km percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato, all importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base di tariffa Aci. Non serve, invece, documentazione specifica ed analitica, con scheda mensile per ciascun dipendente, analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, località di partenza e di destinazione, specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei km percorsi. La Cassazione nella decisione ha richiamato la precedente sentenza n.16639/14 la quale (accogliendo la tesi dell Inps) aveva sancito che, qualora si verifichino situazioni di eccezione in diminuzione dell obbligo 17

18 Consulenza del lavoro contributivo grava sul soggetto che intenda beneficiarne l onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto a tale diminuzione. Accertamento dell illecito del lavoratore Con la sentenza n del la Corte di Cassazione ha riconosciuto come legittima la condotta di un datore di lavoro che ha appositamente creato un falso profilo sul social network Facebook per accertarsi della propensione di un proprio dipendente ad assentarsi dal posto di lavoro, intimandogli in seguito il licenziamento. Nella sentenza in argomento, pronunciata in una fase in cui si attende il decreto attuativo del Jobs Act sui controlli a distanza, si sottolinea comunque la necessità che il potere di controllo dei datori di lavoro sia attenuato dal diritto alla riservatezza del dipendente e che l esigenza dell azienda di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non annulli ogni forma di garanzia della dignità del lavoratore. Tuttavia in questo caso, secondo la Suprema Corte, il comportamento dell azienda aveva come obiettivo non tanto la verifica sulla prestazione lavorativa e sul suo esatto adempimento, quanto piuttosto la realizzazione di atti illeciti da parte del dipendete, poi effettivamente riscontrati. Nel caso in esame si trattava di un controllo difensivo, indirizzato ad individuare e sanzionare un comportamento tale da guastare il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti. In questa prospettiva, dunque, la creazione del profilo Facebook costituisce, secondo la Corte di Cassazione, una semplice modalità di accertamento dell illecito commesso, non invasiva, né induttiva all infrazione. Cig e mobilità in deroga Con la circolare n. 107 del l Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al DM n dell , con il quale sono stati determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione dell art. 2, c. 64 della L n. 92. In particolare nella circolare si ricorda che possono richiedere la Cig in deroga non solo i soggetti giuridici qualificati come imprenditori ai sensi art cod. civ., bensì anche i piccoli imprenditori ex art cod. civ. (coltivatori diretti, artigiani e commercianti). In aggiunta sono incluse tra i destinatari anche le cooperative sociali ex L n. 381, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all art cod. civ. Invece, per quanto riguarda le causali del trattamento di Cig in deroga, nella circ. n. 107/2015 l Inps ricorda che il riferimento è alle situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai lavoratori, oppure determinate da situazioni temporanee di mercato, alle crisi aziendali, oppure alle operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione. In merito a ciò l Inps rammenta che il trattamento non può essere in nessun caso concesso qualora si verifichi la cessazione dell attività dell impresa o di una parte di essa. Inoltre l Inps fornisce chiarimenti anche in relazione all indennità di mobilità in deroga, concedibile dalle Regioni o Province autonome e subordinata al fatto che, per i lavoratori interessati, non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione connessa alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare destinatari dell indennità di mobilità in deroga sono i lavoratori provenienti dalle imprese ex art cod. civ., aventi 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 di lavoro effettivo, i quali devono presentare domanda all Inps, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga. Sanzione erogata al datore di lavoro dalla Direzione Territoriale del Lavoro Lo schema del DLgs. per le ispezioni sul lavoro che dovrà essere emanato, a pena di decadenza, in attuazione del Jobs Act di cui alla L. 183/2014, entro il , prevede, tra l altro, la riscrittura della norma contenuta nell art. 16 del DLgs. 124/2004 che attualmente contempla la possibilità di ricorrere avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dalle Direzioni territoriali del lavoro non solo mediante l opposizione dinnanzi all autorità giudiziaria ordinaria di cui all art. 22 della L. 689/81, ma anche in via alternativa davanti al Direttore della Direzione regionale del Lavoro, entro 30 giorni dalla notifica. In base alle anticipazioni, invece, con il nuovo provvedimento: - verranno soppresse le Direzioni regionali del Lavoro e, conseguentemente, verrà meno la previsione della tutela in sede gerarchica amministrativa; 18

19 Consulenza del lavoro - il datore di lavoro che intenda opporsi alle ordinanze-ingiunzioni di cui sopra non potrà fare altro che presentare ricorso in opposizione davanti al Tribunale, con aggravio di costi rispetto al ricorso amministrativo e probabile appesantimento del già enorme carico processuale civile; - verrà fatto salvo il ricorso amministrativo indirizzato alla Direzione territoriale del lavoro competente avverso le ordinanze recanti l ingiunzione di sanzioni amministrative emesse da organi di polizia giudiziaria diversi dagli ispettori del lavoro (nonché il ricorso dinnanzi ai Comitati per i rapporti di lavoro ex art. 17 del DLgs. 124/2004 avverso atti di accertamento riguardanti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti lavorativi). Durc online È stata presentata il 21 maggio scorso la semplificazione sul Durc che decorrerà dall I consulenti del lavoro però mettono in guardia: gli archivi Inps non sono aggiornati. Per il Ministro Giuliano Poletti questa semplificazione permetterà, con un click, di avere il documento in formato pdf in tempo reale ed alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di risparmiare complessivamente oltre 100 milioni di euro l anno. Fatta salva la buona volontà, il rischio è che l ente pubblico richieda direttamente il Durc online all Inps e l azienda interessata si veda accendere il semaforo rosso senza comprenderne il motivo. Questo può accadere in quanto gli archivi dell Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non sono aggiornati in tempo reale. Oggi invece i professionisti riescono ad intercettare le criticità presenti nel sistema e a risolverle tempestivamente. È evidente che nel semplificare un adempimento non si può prescindere da una struttura informatica adeguata. Bonus bebè Al via il bonus bebè, il contributo economico mensile erogato dall Inps ai genitori di figli nati o adottati dall al Con la circolare n. 93/15 l Inps ha fornito i chiarimenti e le istruzioni per l invio della richiesta di Assegno a sostegno della natalità, il c.d. bonus bebè. In particolare l Istituto ha ribadito che l assegno è riconosciuto per ogni figlio, nato o adottato nel periodo sopra indicato, fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino ai tre anni dall ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell adozione. La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che, al momento della presentazione della domanda, possegga tutti i seguenti requisiti: - cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell UE o possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo; - residenza in Italia; - convivenza con il figlio; - possesso di un Isee non superiore a euro. La misura dell assegno dipende dal valore dell Isee e, in particolare, è pari a 960,00 euro anni per valori Isee non superiori a euro o pari a 1.920,00 euro per valori Isee non superiori a euro. L assegno verrà erogato per massimo 36 mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia del minore, in singole rate mensili pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell Isee. L istituto ha precisato che per richiedere l assegno deve essere preliminarmente presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica in cui sia presente il figlio nato o in affido. Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare; in via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dall , per gli eventi di nascita o affido/adozione avvenuti tra l e la data di entrata in vigore del Decreto attuativo ( ) il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di assegno decorre da tale data. Resta fermo che le domande di assegno possono essere presente tardivamente, ma in tale caso l assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La richiesta di riconoscimento dell assegno deve essere presentata all Inps esclusivamente in via telematica mediante il servizio Web. Coefficiente di rivalutazione del TFR Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 14 maggio 2015, è pari allo 0,570093%. 19

20 Scadenziario mese di giugno Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento Martedì 16 Imu e Tasi Soggetti passivi Martedì 16 Martedì 16 Martedì 16 Martedì 16 Martedì 16 Martedì 16 Martedì 16 Martedì 16 Irpef, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive Cedolare secca sulle locazioni Imposta sostitutiva del 5% Invie Ivafe Contributi Inps artigiani, commercianti Contributo Inps ex L.335/95 Irap, imposte sostitutive e addizionali Persone fisiche Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. contribuenti minimi Termine per il versamento della prima rata dell imposta dovuta per l anno in corso. Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell imposta dovuta per tutto l anno. Versamento: - del saldo per l anno 2014 e dell eventuale primo acconto per l anno 2015 relativo all Irpef, alle addizionali Irpef e all Irap (se soggetto passivo); - delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive). Versamento del saldo per l anno 2014 e dell eventuale primo acconto per l anno Versamento del saldo per l anno 2014 e dell eventuale primo acconto per l anno Persone fisiche residenti che possiedono Versamento del saldo per l anno 2014 e dell eventuale primo acconto per l anno immobili all estero 2015 delle imposte patrimoniali dovute. Persone fisiche residenti che detengono Versamento del saldo per l anno 2014 e dell eventuale primo acconto per l anno attività finanziarie all estero 2015 delle imposte patrimoniali dovute. Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell Inps Professionisti iscritti alla gestione separata Inps ex L. 335/95 Società di persone e soggetti equiparati Versamento del: - saldo dei contributi per l anno precedente; - primo acconto dei contributi per l anno in corso, calcolati sul reddito d impresa dichiarato per l anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l anno in corso. Versamento del: - saldo dei contributi per l anno precedente (aliquota 22% o 27,72%); - primo acconto dei contributi per l anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 23,5% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l anno precedente. Versamento: - del saldo Irap per l anno 2014 e dell eventuale primo acconto per l anno 2015; - delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali). Martedì 16 Diritto annuale Camere di Commercio Soggetti iscritti in Camera di Commercio Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. Martedì 16 Ires, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive Soggetti Ires con periodo d imposta coincidente con l anno solare che hanno Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto approvato il bilancio o il rendiconto entro il per il 2015 con riferimento ai modelli Unico 2015 e Irap Martedì 16 Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente. Martedì 16 Iva Soggetti con partita Iva Regime mensile Giovedì 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricolo Giovedì 25 Lunedì 29 Iva Contributo biennale di revisione Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso Liquidazione dell Iva relativa al mese precedente e versamento dell Iva a debito. Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia. Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di maggio. Versamento del contributo per lo svolgimento dell attività di revisione cooperativa dovuto per il biennio Martedì 30 Martedì 30 Martedì 30 Martedì 30 Imu e Tasi Imu e Tasi Irpef e Ires Imposta di bollo Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili Termine per presentare la dichiarazione Imu relativa all anno precedente, totalmente o parzialmente esenti ai sensi qualora obbligatoria. dell art. 7, c.1, lett. i) del DLgs. 504/92 Enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sensi dell art. 7, c. 1, lett. i) del DLgs. della dichiarazione Imu/Tasi relativa all anno precedente, qualora obbligatoria. 504/92 Termine per il versamento dell intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell imposta sostitutiva sul valore all delle Persone fisiche, società semplici ed enti non partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai commerciali che possiedono partecipazioni fini dell affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67, c. 1, lett. c) e c- non quotate all bis) del TUIR). L imposta sostitutiva è pari al 8% per le partecipazioni qualificate, ovvero al 4% per le partecipazioni non qualificate. Soggetti che assolvono l imposta di bollo in modo virtuale Termine per il versamento della terza rata bimestrale. Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela dello Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze. 20

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