STATUTO FONDO PENSIONE UNIONE DI BANCHE ITALIANE scpa BANCA POPOLARE DI BERGAMO spa Articolo 1 - Costituzione e Denominazione Il presente statuto
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1 STATUTO FONDO PENSIONE UNIONE DI BANCHE ITALIANE scpa BANCA POPOLARE DI BERGAMO spa Articolo 1 - Costituzione e Denominazione Il presente statuto disciplina l'associazione denominata Fondo pensione Unione di Banche Italiane S.c.p.a. Banca Popolare di Bergamo s.p.a. di seguito denominata "Fondo". Il Fondo è stato costituito, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, con atto 18 novembre 1988 n Rep. Notaio Antonio Parimbelli di Bergamo, in attuazione dell'accordo sindacale aziendale del 10 novembre Il Fondo, già operante sotto la denominazione "Fondo Pensione Cassa di Previdenza ed Assistenza Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino" e poi successivamente sotto la denominazione "Fondo Banche Popolari Unite Scrl Banca Popolare di Bergamo S.p.A." è attualmente disciplinato con accordo quadro sottoscritto in data 2 settembre 1997 (nel seguito anche semplicemente "l accordo di cui all articolo 1") e successive integrazioni e modificazioni, intendendosi i riferimenti ivi contenuti ai Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino applicabili ai soggetti di cui ai successivi articoli 5 e 5-bis. Ogni eventuale modifica, concordata fra le parti anche in via separata o disgiunta per quanto di competenza o pertinenza di ciascuna parte, sarà comunque inserita nell accordo quadro di cui al periodo che precede. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all art. 20 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252 in quanto già istituito al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n Il Fondo non ha fini di lucro. La nomina dei componenti gli organi sociali è attualmente disciplinata dal Regolamento Elettorale approvato dalla Cassa con verbale di assemblea straordinaria ricevuto dal Notaio Antonio Parimbelli di Bergamo, in data 18 marzo 1997 n repertorio. Articolo 2 Sede Il Fondo ha sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, n. 8 presso la sede di Unione di Banche Italiane, Società Cooperativa per azioni, di seguito denominata UBI Banca. Articolo 3 - Durata Il Fondo ha durata sino a tutto l'anno 2050, data coincidente con la durata della Banca Popolare di Bergamo s.p.a., salvo anticipato scioglimento. La durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea degli Associati. Articolo 4 - Scopo Il Fondo ha per oggetto l'attuazione, con il sistema a
2 capitalizzazione individuale e in regime di contribuzione definita, a favore dei soggetti di cui ai successivi articoli 5 e 5-bis, in attuazione dell art.1 del D.Lgs. 252/2005, di forme di previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di altre forme previdenziali previste e a esso affidate da leggi, contratti, accordi o regolamenti aziendali. Nell'ambito dell'oggetto di cui al presente articolo, è affidata al Fondo l'attuazione di tutte le finalità previdenziali previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 1 a favore dei pensionati già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino e delle Banche tempo per tempo incorporate, e dei familiari superstiti. Il Fondo ha, inoltre, per oggetto l'attuazione a favore dei Dipendenti di cui alle lettere a), b) c) e d) dell art. 5, di prestazioni di invalidità e premorienza conseguenti ad infortunio. Articolo 5 - Associati e beneficiari Sono Associati al Fondo: a) i Dipendenti della UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca e della Banca Popolare di Bergamo Spa e già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Scrl, in servizio alla data del 30 Giugno 2003; b) i Dipendenti della UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca e della Banca Popolare di Bergamo Spa, assunti ex novo successivamente al 30 giugno 2003; c) i Dipendenti della UBI Banca e della Banca Popolare di Bergamo Spa assunti a partire dal 1 aprile 2007; d) i Dipendenti della UBI Banca, già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Scrl ovvero della BPU Banca S.c.p.a., in servizio alla data del 31 marzo 2007, eventualmente non Associati al Fondo, che aderiscano volontariamente al "Fondo" secondo le modalità richieste dalla Legge; e) i pensionati beneficiari delle prestazioni previdenziali del Fondo,erogate sia in forma di rendita che di capitale. L'iscrizione al Fondo avviene a decorrere dalla data di assunzione o dal mese successivo a quello di adesione se espressa dopo 30 gg. dalla data di assunzione. L'adesione al Fondo avviene mediante adesione espressa ovvero secondo le modalità di cui all art. 8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005 con riguardo al conferimento del TFR. Sono iscritti al Fondo, come beneficiari, i familiari superstiti che godono di prestazioni di reversibilità in conformità all'accordo di cui all'articolo 1. A seguito di apposito accordo collettivo e ferma restando l applicabilità al Fondo delle disposizioni di cui all art. 20 del
3 D.lgs. 252/2005, potranno altresì essere Associati al Fondo i Dipendenti di Banche, Società ed Enti appartenenti al Gruppo Unione di Banche Italiane. Il Fondo consentirà l adesione previa verifica di conformità della medesima alle prescrizioni della Legge, della normativa secondaria di attuazione, nonché delle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, relative all adesione ai Fondi pensione di cui all art. 20 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n Articolo 5 bis - Associati ex Dipendenti Restano Associati al Fondo gli ex Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino passati direttamente alle dipendenze di altra Società dell ex Gruppo Banca Popolare di Bergamo - C.V., già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2003, fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane. Possono rimanere Associati al Fondo gli iscritti che sono passati direttamente alle dipendenze di altra Società dell ex Gruppo Bancario Banche Popolari Unite, fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane. Possono rimanere Associati al Fondo gli iscritti che passano direttamente alle dipendenze di altra Società del Gruppo Unione di Banche Italiane, fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i versamenti delle contribuzioni ai fini previdenziali di cui al successivo art.8 verranno effettuati dalla Società del Gruppo Unione di Banche Italiane alle cui dipendenze l'iscritto è passato. Possono altresì rimanere Associati al Fondo, salvo diversa volontà, i Dipendenti che accedono al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riqualificazione del personale del credito", di cui al D.M. 28 aprile 2000 n.158, nei limiti ed alle condizioni di cui agli accordi sindacali attuativi del medesimo e comunque fintantochè restino beneficiari delle relative prestazioni straordinarie. Articolo 6 - Contenuto degli accordi o regolamenti aziendali L'accordo quadro di cui all'articolo 1 indica, in particolare: a) le modalità per l'adesione volontaria nel rispetto di quanto richiesto dalla legge; b) le modalità di nomina, con il metodo elettivo, dei rappresentanti degli Associati ivi comprese le formalità per far constare il diritto di intervento all'assemblea del Fondo; c) le modalità di contribuzione mensile obbligatoria adottate, con riferimento alla retribuzione lorda di ciascun Dipendente o alla retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, nei casi previsti dalla Legge,
4 e agli eventuali altri elementi della retribuzione da destinare, parzialmente o totalmente, a contribuzioni supplementari del Fondo; d) la ripartizione della suddetta contribuzione obbligatoria fra Banca e Dipendente; e) le modalità per la destinazione al Fondo di quote del trattamento di fine rapporto; f) le modalità contributive adottate anche per eventuali recuperi di anzianità pregresse; g) le modalità per l'esercizio dell'opzione di riscatto della posizione previdenziale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs.252/2005; h) le modalità per il trasferimento o la liquidazione della posizione previdenziale nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo; i) le modalità per il trasferimento presso altri fondi pensione della posizione del singolo Dipendente, in conformità all'articolo 14, del D.Lgs. 252/2005. Articolo 7 Patrimonio Costituiscono patrimonio del Fondo: -le contribuzioni versate ai sensi del successivo articolo 8; -le contribuzioni supplementari effettuate in conformità all'accordo di cui all'articolo 1; -eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo. Articolo 8 - Contribuzioni Le Società di cui ai precedenti articoli 5 e 5-bis e i Dipendenti Associati devono versare le contribuzioni e le eventuali quote dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento del Fondo nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'accordo quadro di cui all'articolo 1. E' facoltà dei soggetti di cui al precedente comma effettuare, in conformità all'accordo di cui all'articolo 1, versamenti supplementari al Fondo, in aggiunta a quelli di cui al primo comma, secondo le modalità disciplinate dall'accordo stesso. Articolo 9 - ABROGATO Articolo 10 - Contributi di funzionamento Tutte le spese di funzionamento del Fondo, ivi compresi i compensi per i componenti del Collegio dei Revisori nonché le spese di cui al comma 2 del successivo articolo 18, sono a carico della UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo s.p.a., nonché delle Società di cui ai precedenti artt. 5 e 5-bis.
5 Il riparto tra le medesime viene determinato in proporzione degli iscritti al Fondo alle dipendenze di ciascuna di esse al 31 Dicembre di ogni anno. I versamenti dei relativi contributi sono effettuati secondo modalità concordate fra le suddette Società ed il Fondo. Articolo 11 - Prestazioni previdenziali Le prestazioni del Fondo consistono nelle forme di previdenza attuate, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 con le modalità di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14, in favore dei Dipendenti ed ex Dipendenti di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 5-bis, dei pensionati nonché dei familiari superstiti, di cui al comma 1 dell'articolo 5, e di coloro che, già Associati al Fondo, non abbiano optato per il trasferimento o il riscatto della loro posizione in conformità dell'accordo quadro di cui all'articolo 1; per i soli Dipendenti sono inoltre previste prestazioni di invalidità e premorienza conseguenti ad infortunio. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo. L'Associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 del d.lgs. 252/2005 ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e in rendita, salvo quanto previsto all art. 13, comma 2 lett. c). Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 percento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell'iscritto, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Restano ferme le previsioni dell art. 11, del D.Lgs. n. 252/2005, non richiamate dal presente articolo. Articolo 12 - Convenzione assicurativa scelte di investimento Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13, per
6 l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative con una o più imprese assicuratrici, alle quali il Fondo stesso provvede a trasferire la quota della posizione individuale da convertire in rendita. Allo stesso modo, anche per l erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza di cui all'articolo precedente il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative. Il Fondo è strutturato secondo un modello di gestione di tipo assicurativo (ramo I) ed un modello di gestione di tipo finanziario (ramo VI); quest ultimo è a sua volta suddiviso in diversi comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità e le condizioni di adesione ad una pluralità di comparti, anche appartenenti a diversi modelli gestionali. L aderente, all atto dell adesione, sceglie uno o più comparti cui far confluire i versamenti contributivi. Il Fondo realizza per il tramite della gestione assicurativa di ramo I le garanzie previste dall art.8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005; tale comparto deve perciò intendersi, a tutti gli effetti, il "comparto garantito" del Fondo. Pertanto, nel caso in cui l aderente non opti all atto dell adesione per uno o più determinati comparti, ed in particolare in caso di conferimento tacito del TFR, i versamenti contributivi dovranno essere effettuati a valere sul comparto garantito. A seguito di tale conferimento tacito, è riconosciuta all iscritto la facoltà di trasferire la posizione individuale ad uno o più comparti diversi anche prima che sia decorso il periodo minimo annuale di permanenza. Fermo quanto previsto al comma precedente, a tutti i Dipendenti è in ogni caso riconosciuta la facoltà di riallocare la propria posizione individuale in un comparto diverso, ovvero tra i diversi comparti alle condizioni di cui al precedente comma 3, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall iscrizione ovvero dall ultima riallocazione. In via transitoria, entro i sei mesi successivi all approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento al d. lgs. 252/2005, anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma, tutti i Dipendenti già iscritti al Fondo possono optare per il trasferimento della propria posizione al comparto garantito prima che sia decorso il periodo minimo annuale di permanenza. Articolo 13 - Prestazioni a favore dei vecchi iscritti Il presente articolo si applica agli Associati iscritti antecedentemente al 29 aprile 1993 a forme di previdenza
7 complementare in essere alla data del 15 novembre 1992 anche a seguito di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari, e semprechè non abbiano esercitato il diritto al riscatto (di seguito anche "vecchi iscritti"). Fermo quanto previsto dall art.11, le convenzioni e le polizze assicurative collettive o di gruppo stipulate dal Fondo devono prevedere a favore dei Dipendenti Associati, nonché dei pensionati Associati e dei loro familiari superstiti iscritti al Fondo almeno le seguenti prestazioni previdenziali: a) una rendita vitalizia calcolata in base all'accordo di cui all'articolo 1 e alle condizioni della polizza stipulata con l'apposita convenzione; in opzione, la liquidazione di un corrispondente capitale, calcolato anch'esso con le modalità di cui alla medesima convenzione. La suddetta prestazione diverrà erogabile, su domanda dell'interessato, previa cessazione del rapporto di lavoro a tale epoca in essere e secondo quanto stabilito dall'accordo quadro di cui all'art.1; b) liquidazione di capitale, in caso di morte del lavoratore dipendente associato al Fondo, a favore dei soggetti di cui all articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005; c) liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale, ai sensi dell art. 23, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 252/2005. Restano in ogni caso salvi gli eventuali trattamenti di maggior favore previsti dall'accordo di cui all'articolo 1 per categorie di pensionati associati al Fondo o di loro familiari superstiti. Articolo 14 - Prestazioni a favore nuovi iscritti Fermo quanto previsto dall art.11, le convenzioni e le polizze assicurative collettive o di gruppo stipulate dal Fondo dovranno prevedere a favore dei Dipendenti associati di cui agli artt. 5 e 5-bis, iscritti al Fondo e diversi dai soggetti "vecchi iscritti" come individuato all art.13, comma 1, nonché dei loro familiari superstiti iscritti al Fondo, almeno le seguenti prestazioni previdenziali: a) una rendita vitalizia calcolata in base all'accordo di cui all'articolo 1 e alle condizioni della polizza stipulata con l'apposita convenzione di cui al precedente articolo 12; b) liquidazione di capitale, in caso di morte del lavoratore dipendente associato al Fondo, a favore dei soggetti di cui all articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005; c) una somma in capitale nei limiti e condizioni di cui al precedente art.11. Articolo 15 Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, il Dipendente associato ha facoltà di scegliere una delle seguenti
8 opzioni, in conformità all art. 14, comma 2, D.Lgs. n.252/2005: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 (quarantotto) mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente art.11, comma 5; d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo; e) il riscatto dell intera posizione individuale maturata, ai sensi dell art.14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, indicato sub a), la posizione individuale sarà trasferita entro sei mesi dalla data di comunicazione. Nel caso di riscatto, totale o parziale, della posizione individuale indicato sub b), c), ed e) il Fondo provvederà a liquidare la posizione individuale entro sei mesi dalla presentazione della domanda degli aventi diritto. Decorsi due anni dalla data di partecipazione al Fondo l'iscritto ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, in conformità a quanto previsto dall art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005. Articolo 16 - Anticipazioni Gli iscritti al Fondo possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni
9 legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e/o integrazioni, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni. c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli iscritti. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati al Fondo. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento. Restano ferme le previsioni dell art. 11, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 252/2005, non richiamate dal presente articolo. Nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 11, commi 7 e seguenti del D.Lgs.252/2005, le anticipazioni saranno erogate previa richiesta da parte del Dipendente associato entro sei mesi dalla richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione indica le modalità per l'esercizio, da parte del Dipendente associato, della facoltà di reintegro della propria posizione prevista dall'art.11, comma 8, del D.lgs. 252/2005. Articolo 17 - ABROGATO Articolo 18 - Organi del Fondo Sono organi del Fondo: - l'assemblea - il Consiglio di Amministrazione - il Collegio dei Revisori - il Responsabile del Fondo Tutte le cariche, ad eccezione del Collegio dei Revisori e del Responsabile del Fondo, sono a titolo gratuito; è fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, purché inerenti ed adeguatamente documentate. L'Assemblea delibera sulle modalità di retribuzione dei membri del Collegio dei Revisori; la remunerazione del Responsabile del Fondo avviene secondo quanto previsto al successivo art.23. Articolo 19 - Assemblea L'Assemblea degli Associati è convocata, presso la sede del Fondo o altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno mediante avviso che deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza per la prima e per la seconda convocazione e deve essere affisso nelle Dipendenze della UBI Banca e della Banca Popolare di Bergamo
10 s.p.a. almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro il medesimo termine l avviso di convocazione viene inviato mediante corrispondenza agli Associati al Fondo non Dipendenti della UBI Banca o della Banca Popolare di Bergamo s.p.a. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata firmata da almeno un decimo degli Associati a norma dell'art. 20 del codice civile. Gli Associati possono rilasciare delega scritta per l'intervento in assemblea ad altro Associato. Ogni Associato non può rappresentare per delega più di cinque Associati. Articolo 20 - Funzionamento dell'assemblea L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Su proposta del presidente l'assemblea designa un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al presidente constatare il diritto di intervento all'assemblea. Articolo 21 - Compiti dell'assemblea L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto annuale. L'Assemblea inoltre delibera su: a) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di propria competenza, tenuto conto di quanto disposto dall'art.23; b) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori di propria competenza, tenuto conto di quanto previsto dall'art.26; c) la determinazione dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori; d) gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento dell'associazione; e) le modifiche dello Statuto; f) le modifiche al regolamento elettorale di cui all'articolo 1 per la nomina dei consiglieri e dei revisori; g) lo scioglimento del Fondo. Articolo 22 - Maggioranze Sono ammessi all'assemblea gli associati iscritti da almeno un mese. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti, sempre di persona o con delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. Per le modifiche dello statuto e del regolamento elettorale di cui all'articolo 1 è necessaria la partecipazione di almeno il 5% (cinque per cento) degli associati ed il voto favorevole della metà
11 più uno degli associati intervenuti; per lo scioglimento del Fondo è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti totali degli associati. Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal presidente e da un segretario, anche non iscritto al Fondo, nominato di volta in volta a inizio seduta dell'assemblea stessa. Articolo 23 - Consiglio di amministrazione Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione a composizione paritetica. Esso risulta infatti composto da dieci membri, dei quali: - cinque designati dalla UBI Banca e dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., - cinque eletti, tra gli Associati, con la maggioranza dei voti espressi dagli Associati stessi secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui all art.1; fra questi ultimi un membro deve essere eletto tra il personale direttivo. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e possono essere eletti o designati per non più di tre mandati consecutivi. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ad eventuali minimi richiesti, devono essere rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla Legge. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica qualora venga meno la propria qualità di Associato, se richiesta per la nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri, per ciascun triennio di carica, il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio nomina un segretario, sempre tra i propri componenti. Il Consiglio nomina il Responsabile del Fondo ai sensi dell art.5, comma 2 del D.Lgs. 252/2005 determinandone altresì il compenso. Articolo 23-bis Responsabile del Fondo Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma ed indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell attività medesima. Il Responsabile del Fondo verifica che la gestione dello stesso sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nel presente Statuto. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il Fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti. Nei confronti del Responsabile del Fondo si applicano le disposizioni di cui all art del codice civile. Articolo 24 - Funzionamento del consiglio di amministrazione
12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dai Revisori dei Conti. Se il componente che è venuto a meno era tra quelli designati dalla UBI Banca ovvero dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., spetta alla prima, o rispettivamente alla seconda, proporre al Consiglio il nominativo di proprio gradimento; se il componente cessato era tra quelli eletti dagli Associati, deve essere cooptato il primo dei non eletti; il cooptato deve ottenere la ratifica della prima assemblea successiva, ed il suo mandato scade insieme a quello del Consiglio di Amministrazione in carica. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori si deve intendere scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata l'assemblea per il suo rinnovo. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno quattro dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al rendiconto annuale. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno otto Consiglieri ed il voto favorevole della metà più uno degli Amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo. Il Consiglio può delegare al Presidente e al Vice Presidente nonché ad altri componenti il Consiglio stesso determinati poteri, ma solo nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. Spetta, in particolare, al Consiglio: a) stabilire le modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli Associati; b) predisporre misure di trasparenza nei rapporti con gli Associati, quali l'elaborazione di schemi riguardanti l'andamento amministrativo e finanziario del Fondo e stabilire le modalità di pubblicazione degli stessi e procurare che una tempestiva rendicontazione annuale in ordine alle singole posizioni previdenziali venga effettuata agli Associati che hanno in corso di maturazione i loro diritti; c) adeguare le normative statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di Legge; d) comunicare preventivamente alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo nel caso di sopravvenute vicende che incidono sul suo equilibrio. Delle riunioni del Consiglio si redigono, su apposito libro, i relativi verbali sottoscritti dal Presidente o, in sua mancanza,
13 dal Vice Presidente e dal segretario. Articolo 25 - Rappresentanza Il presidente, o in caso di necessità o di sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al presidente, al vice - presidente. Articolo 26 - Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è a composizione paritetica. Esso risulta infatti costituito da quattro membri effettivi e due supplenti, di cui: a) uno effettivo designato dalla UBI Banca; b) uno effettivo designato dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a.; c) uno supplente designato congiuntamente dalla UBI Banca e dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a.; d) due effettivi ed uno supplente eletti con la maggioranza dei voti degli Associati. Nella composizione del Collegio dei Revisori devono essere rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla Legge. Il Presidente del Collegio è designato dai membri del Collegio medesimo. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere eletti o designati per non più di tre mandati consecutivi. I Revisori che non partecipano senza giustificato motivo, in un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea, decadono dall'incarico. Il Collegio si riunisce su richiesta di due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre la relazione al rendiconto annuale. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due revisori. In caso di cessazione prima della scadenza del mandato, al membro cessato subentra il Revisore supplente la cui nomina abbia avuto la medesima provenienza. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al rendiconto annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori devono trasmettere alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
14 I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, il primo ed il secondo comma dell art.2403 del codice civile. Articolo 27 Rendiconto L'esercizio sociale del Fondo si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il rendiconto annuale della gestione il quale deve essere sottoposto all'assemblea entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno e deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Articolo 28 - Scioglimento del Fondo Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o in caso di conforme delibera dell'assemblea. Addivenendosi alla liquidazione del Fondo, l'assemblea o, in caso di sua inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di Bergamo, nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. A protezione dei singoli Associati, le posizioni previdenziali ed assicurative esistenti al momento della liquidazione verranno mantenute in essere, assegnando ad ogni Associato la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro fondo, anche aperto, o di riscatto ai sensi dell articolo 14 del D.Lgs. 252/2005. I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo del Fondo agli Associati in ragione delle posizioni previdenziali da essi maturate. Articolo 29 - Controversie Per le eventuali controversie tra associati e Fondo, con esclusione di quelle riservate per legge alla competenza dell'autorità Giudiziaria Ordinaria, è data alle parti la scelta tra il ricorso a quest'ultima oppure - di comune accordo - a un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal consiglio di amministrazione del Fondo, uno dall'associato, e il terzo dai primi due membri; il lodo arbitrale così emesso sarà inappellabile e definitivo tra le parti. Articolo 30 - Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia. Articolo 31 - Norme transitorie Gli amministratori in carica al 19 gennaio 2011, data di approvazione dell'introduzione del limite al numero dei mandati di cui al secondo comma dell'art.23 dello statuto che, alla scadenza del mandato in corso - 31/12/2011 -, completino il terzo
15 mandato consecutivo, potranno, in via di prima applicazione, essere rieletti o designati per un ulteriore mandato. I Revisori in carica al 19 gennaio 2011, data di approvazione dell'introduzione del limite al numero dei mandati di cui al quarto comma dell'art.26 dello statuto che, alla scadenza del mandato in corso, completino il terzo mandato consecutivo, potranno, in via di prima applicazione, essere rieletti o designati per un ulteriore mandato.
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