CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE EDIZIONE 2004 (CGA 04/4) 4. EDIZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE EDIZIONE 2004 (CGA 04/4) 4. EDIZIONE"

Transcript

1 Fo i H M CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE EDIZIONE 2004 (CGA 04/4) 4. EDIZIONE INDICE A. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Basi contrattuali Art. 2 Tipi d assicurazione Art. 3 Persone assicurate Art. 4 Prestazioni Art. 5 Campo di validità territoriale Art. 6 Campo di validità temporale Art. 7 Comportamento in caso di sinistro Art. 8 Modalità di liquidazione di un sinistro Art. 9 Divergenze d opinioni Art. 10 Pagamento e adeguamento dei premi Art. 11 Disdetta in caso di sinistro Art. 12 Comunicazioni Art. 13 Disposizioni importanti Art. 14 Foro e diritto applicabile B. PROTEZIONE GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE Art. 15 Art. 16 Art. 17 Persone e veicoli assicurati Ambiti assicurati Limiti della copertura assicurativa C. PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA Art. 18 Art. 19 Art. 20 Ambiti assicurati Limiti della copertura assicurativa Prestazioni a vittime di reati FORTUNA Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA Soodmattenstrasse 2 Casella postale Adliswil 1 Telefono Fax info.rvg@fortuna.ch

2 2 A. DISPOSIZIONI GENERALI Al fine di facilitare la lettura verranno in seguito usati solo termini al maschile. Questi includono anche le forme al femminile. Art. 1 Basi contrattuali Le basi del contratto assicurativo tra l assicurato e la compagnia d assicurazione di protezione giuridica FORTUNA con sede ad Adliswil sono la polizza, le relative Condizioni generali d assicurazione (CGA), la legge federale sul contratto d assicurazione (LCA), la legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e l Ordinanza federale sulla sorveglianza (OS). Nella polizza figurano il tipo di assicurazione stipulata, se l assicurazione è a copertura individuale o famigliare e quali convenzioni speciali sono state concluse nell ambito delle presenti disposizioni. Nelle condizioni generali d assicurazione figurano le disposizioni applicabili a tutti i contratti dello stesso tipo di assicurazione. Art. 2 Tipi d assicurazione Sono possibili i seguenti tipi d assicurazione: protezione giuridica della circolazione, protezione giuridica privata e protezione giuridica combinata. Quest ultima risulta da una combinazione della protezione giuridica della circolazione con la protezione giuridica privata. Art. 3 Persone assicurate Sono assicurati: a) In caso di stipulazione di un assicurazione individuale, l assicurato nominato nella polizza nonché i figli minorenni di un genitore celibe. b) In caso di stipulazione di un assicurazione per famiglia, oltre all assicurato nominato nella polizza anche il suo partner e i loro figli fino al compimento del 25esimo anno d età a condizione che vivano nella medesima economia domestica. c) Tramite convenzione speciale persone aggiuntive, che vivono nella stessa comunione domestica e sono nominate espressamente nella polizza. Art. 4 Prestazioni Le controversie giuridiche coperte dalla protezione assicurativa ai sensi delle presenti Condizioni generali vengono per principio trattate gratuitamente dai giuristi e dagli avvocati della FORTUNA. Le prestazioni in Svizzera per singolo caso sono limitate a un importo massimo di CHF 250'000.- mentre all estero, a livello mondiale, sono limitate a un importo massimo di CHF 50' Nell ambito di queste prestazioni la FORTUNA assume nel caso specifico i seguenti costi: a) I costi complessivi di disbrigo della pratica da parte della FORTUNA. b) Gli onorari dell avvocato rispettivamente di un rappresentante processuale che adempia le qualifiche della legge applicabile al procedimento. c) Le spese e le tasse di giustizia e altre eventuali spese processuali, incluse le spese amministrative connesse al rilascio di una multa. d) Le indennità da pagare alla controparte. e) I costi di perizie ordinate dalla FORTUNA, dagli avvocati cui essa ha conferito mandato o dal giudice. f) I costi della procedura d incasso degli importi che durante la trattazione del caso da parte della FORTUNA l assicurato si è visto riconoscere in via giudiziaria o per transazione. Questi costi sono coperti solo fino al rilascio di un attestato di carenza beni o di una comminatoria di fallimento. g) Cauzioni penali fino ad un importo massimo di CHF 100'000.- in quanto finalizzate ad evitare il carcere preventivo. Questa prestazione viene soltanto anticipata ed è da rimborsarsi alla FORTUNA una volta rilasciati in libertà dalle autorità competenti o una volta pronunciata la decadenza di tale misura da parte di quest ultime. A prescindere dall esistenza di una copertura assicurativa, la FORTUNA fornisce agli assicurati tramite il proprio servizio giuridico consulenze telefoniche in tutti i campi non commerciali. L assicurato ha diritto a una consulenza per singolo caso. Qualora sia stipulata solo una protezione giuridica della circolazione, il diritto alla consulenza è limitato a questo campo.

3 3 Non sono assunti dalla FORTUNA: a) le multe pronunciate contro l assicurato. b) prestazioni di risarcimento danni di qualsiasi tipo. c) costi che sarebbero a carico di terzi qualora non sussistesse questa protezione giuridica d) costi cagionati da una transazione sproporzionati rispetto ai rapporti di dare ed avere tra le parti o la cui assunzione da parte dell assicurato non sarebbe giustificata dalla situazione giuridica. e) controversie relative a diritti che, una volta sorto il caso assicurativo, sono stati ceduti all assicurato o dall assicurato o che sono passati all assicurato in virtù di disposizioni legali o fatti valere dallo stesso. f) costi per analisi del sangue e visite mediche in caso di alcolismo e consumo di droga così come in generale per visite mediche, a meno che non siano state ordinate dalla FORTUNA. Art. 5 Campo di validità territoriale a) In Svizzera è garantita piena copertura assicurativa fintanto che il foro si trovi in Svizzera e sia applicabile il diritto svizzero. Il Principato del Liechtenstein così come l enclave di Büsingen e Campione d Italia sono parificati alla Svizzera. b) La copertura assicurativa a livello mondiale è garantita nell ambito della protezione giuridica della circolazione (con i limiti citati all art. 16) così come nell ambito della protezione giuridica privata in caso di controversie di risarcimento danni ai sensi dell art. 18a ed in casi di diritto penale ai sensi dell art. 18b. Nell ambito della copertura assicurativa a livello mondiale l importo massimo delle prestazioni è limitato ai sensi dell art. 4 cpv. 1. Art. 6 Campo di validità temporale Il contratto è concluso per la durata indicata nella polizza. Al termine del periodo concordato contrattualmente si rinnova tacitamente di un ulteriore anno qualora, entro il termine di 3 mesi, nessuno dei contraenti abbia ricevuto la disdetta tramite lettera raccomandata. La protezione assicurativa vale per i casi sorti durante il periodo contrattuale di copertura. La data del sinistro viene così definita: a) Nel diritto al risarcimento danni è determinante il momento in cui questi ultimi sono stati causati rispettivamente il momento in cui è accaduto il sinistro. b) Nel diritto penale è determinante il momento dell effettiva o presunta violazione di disposizioni penali. c) Negli altri casi è determinante il momento dell effettiva origine dell evento, della presunta violazione di norme o della violazione di obblighi contrattuali. Non possono tuttavia essere trattati dalla FORTUNA incidenti o controversie verificatisi prima dell entrata in vigore della copertura assicurativa o quali conseguenze di questi così come le conseguenze di avvenimenti di cui l assicurato era o avrebbe dovuto essere a conoscenzaprima dell inizio della copertura assicurativa (rispettivamente che insorgono durante il periodo d attesa secondo l art. 6 cpv. 4 delle presenti disposizioni). Cpv. 4 Nella protezione giuridica della circolazione (esclusa la protezione giuridica del veicolo), nel diritto al risarcimento danni in seguito a incidenti così come nei casi di diritto penale viene concessa una protezione assicurativa immediata. Negli altri casi il periodo di copertura assicurativa comincia solo in seguito allo scadere di un periodo d attesa di tre mesi a partire dall inizio dell assicurazione (data indicata nella polizza). Cpv. 5 In caso di una lacuna nella copertura o di ampliamento della copertura sono da applicarsi analogicamente le disposizioni dell art. 6 cpv. 2 fino al cpv. 4.

4 4 Art. 7 Comportamento in caso di sinistro Ogni evento per il quale può essere richiesto l intervento della FORTUNA deve esserle notificato per iscritto entro 10 giorni dal momento in cui l'avente diritto ne è venuto a conoscenza. Cpv. 5 Transazioni che implichino qualsivoglia obbligazione a carico della FORTUNA possono essere concluse dall assicurato o dal suo rappresentante legale solo con il consenso scritto della stessa. In mancanza di tale consenso, la FORTUNA si riserva il diritto di rifiutare ogni assunzione di obblighi intrapresa dall assicurato. In caso di violazione colpevole dell obbligo di notifica la FORTUNA si riserva il diritto di decurtare o rifiutare le proprie prestazioni. Cpv. 6 Ogni indennità processuale o di parte assegnata all assicurato in via giudiziaria o extragiudiziaria deve essere rimborsata alla FORTUNA fino a concorrenza delle prestazioni (interne ed esterne) da essa fornite. Art. 8 Modalità di liquidazione di un sinistro Dopo la notifica di un caso, la FORTUNA discute con l assicurato sulle modalità del procedere. In seguito eventualmente la FORTUNA conduce per l assicurato le necessarie trattative per una soluzione bonaria della vertenza. La FORTUNA si riserva in ogni caso il diritto di condurre trattative extragiudiziali tramite il suo team di giuristi e avvocati prima di fare intervenire un avvocato esterno. La FORTUNA è autorizzata a conferire mandato anche ad altri rappresentanti. Cpv. 7 La FORTUNA può esigere che dapprima venga rivendicata per vie legali solo una parte adeguata delle pretese e che l esercizio dei diritti rimanenti venga rinviato fino alla crescita in giudicato della decisione in merito alla prima. Cpv. 8 L assicurato che non dovesse ottemperare ai suoi obblighi legali o contrattuali (in particolare con riferimento all art. 8 cpv. 4 delle CGA) rischia la perdita della pretesa assicurativa. Qualora con riguardo a un procedimento giudiziario o amministrativo così come a causa di un conflitto d interessi si ravvisi la necessità di far intervenire un avvocato esterno, l assicurato ha la possibilità di indicare una persona qualificata di suo gradimento che abbia la sua sede d affari nel circondario dell autorità competente, cui poi la FORTUNA provvederà a conferire mandato. In caso di rifiuto da parte della FORTUNA di incaricare tale rappresentante e in caso di disaccordo relativamente alla designazione dell avvocato o rappresentante, la FORTUNA provvederà a scegliere tra tre rappresentanti legali qualificati e indipendenti l uno dall altro scelti dall assicurato. La FORTUNA è la sola autorizzata a conferire mandati a rappresentanti legali. L assicurato si impegna a non conferire mandato ad alcun rappresentante legale senza aver dapprima ricevuto dalla FORTUNA la dichiarazione scritta attestante il consenso. Cpv. 4 L assicurato è tenuto a fornire, sia alla FORTUNA che al rappresentante incaricato, tutte le informazioni necessarie in modo completo e veritiero, a indicare tutte le circostanze, a consegnare senza indugio tutti gli elementi di prova e a conferire tutte le procure necessarie. La FORTUNA può in tal senso assegnare alla persona assicurata un termine di 10 giorni. La persona assicurata autorizza l avvocato a tener al corrente la FORTUNA dello sviluppo del caso e a metterle a disposizione tutta la documentazione. Art. 9 Divergenze d opinioni a) In caso di rottura delle trattative per una soluzione bonaria della vertenza è la FORTUNA a decidere in merito all opportunità di avviare un procedimento giudiziario. b) In caso di rifiuto da parte della FORTUNA di proseguire nella trattazione della vertenza perché ritiene accertata una scarsa possibilità di successo, la FORTUNA provvederà a far pervenire per iscritto all assicurato una proposta motivata di soluzione informandolo dei suoi diritti secondo le disposizioni seguenti. c) L assicurato in disaccordo con quest ultima proposta ha la possibilità di sottoporre la questione alla valutazione di un avvocato svizzero in funzione di arbitro. Quest ultimo, scelto di comune accordo tra l assicurato e la FORTUNA, deciderà sulla base di un semplice scambio di allegati scritti e preleverà da entrambe le parti un anticipo del totale dei costi presumibili del procedimento. In caso di disaccordo delle parti sulla scelta dell arbitro, tale compito ricadrà sul presidente del tribunale competente ai sensi del presente contratto assicurativo. d) Se, in caso di rifiuto delle prestazioni da parte della Fortuna o nell eventualità di un esito negativo del procedimento arbitrale di cui all art. 9 lett. c, l assicurato dovesse decidere di avviare di sua iniziativa, a proprio rischio e proprie spese un procedimento giudiziario, e quest ultimo dovesse concludersi con una decisione a lui più favorevole rispetto a quella prospettatagli dalla FORTUNA o risultante dal suddetto procedimento arbitrale di cui all art. 9 lett. c, la FORTUNA si assumerà tutte le spese sino alla somma massima garantita.

5 5 Art. 10 Pagamento e adeguamento dei premi assicurativi Il premio assicurativo scade alla data indicata nel contratto. Il primo premio, incluso il bollo federale, diventa esigibile al momento della consegna della polizza, non prima comunque dell inizio della protezione assicurativa. Se viene concordata una modalità di pagamento inferiore a un anno, sono dovute le rate di un periodo assicurativo annuale non ancora pagate. È ammesso un supplemento in caso di pagamento rateale. In caso di modifica della tariffa dei premi l assicurazione può essere conformemente adeguata. Art. 12 Comunicazioni Tutte le comunicazioni alla FORTUNA possono essere effettuate in forma giuridicamente valida all indirizzo indicato nel contratto. Le comunicazioni della FORTUNA sono effettuate in forma giuridicamente valida all ultimo indirizzo dell assicurato notificatole. Sono da considerarsi ricevute nel momento in cui il destinatario avrebbe potuto prenderne conoscenza in caso di sua presenza. Tutte le comunicazioni necessarie ai sensi del contratto o della legge devono avvenire per iscritto. Cpv. 4 In caso di adeguamento delle tariffe, l assicurato riceverà una comunicazione relativa al nuovo premio almeno 25 giorni prima della scadenza dello stesso. Se in disaccordo con la nuova regolamentazione, l assicurato potrà disdire per iscritto il contratto per la fine dell anno assicurativo.in caso di mancata ricezione della disdetta da parte della FORTUNA entro la fine dell anno assicurativo, l accettazione delle modifiche contrattuali da parte dell assicurato si intenderà data. Art. 13 Disposizioni importanti In caso di trasferimento del domicilio all estero da parte dell assicurato, la protezione assicurativa cessa. Accordi particolari sono vincolanti solo se confermati per iscritto dalla direzione della FORTUNA. Art. 11 Disdetta in caso di sinistro Dopo la notifica di ogni sinistro per il quale può essere richiesto l intervento della FORTUNA (pagamenti o interventi tramite propri collaboratori), il contratto d assicurazione può essere disdetto a) dall assicurato al più tardi entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell ultima prestazione. b) dalla FORTUNA al più tardi in occasione dei suoi ultimi pagamenti o interventi. Nel caso in cui gli accordi conclusi non siano conformi al contenuto della polizza o delle sue appendici, l assicurato dovrà richiederne la rettifica entro 4 settimane dalla ricezione del documento, altrimenti il loro contenuto si intenderà approvato. Cpv. 4 L assicurato ha il diritto di dichiarare per iscritto che intende rescindere il contratto assicurativo entro 14 giorni dalla ricezione della polizza. In caso di disdetta da parte dell assicurato, la copertura assicurativa cessa a partire dalla ricezione della stessa da parte della FORTUNA. In caso di disdetta da parte della FORTUNA, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la ricezione della stessa da parte dell assicurato rispettivamente dopo lo scadere del termine di ritiro alla posta. Art. 14 Foro e diritto applicabile Azioni legali contro la FORTUNA possono essere intentate dall assicurato al suo domicilio svizzero o, in mancanza di quest ultimo, alla sede della società ad Adliswil. Resta in ogni caso applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

6 6 B. PROTEZIONE GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE Art. 15 Persone e veicoli assicurati Sono assicurate le persone di cui all art. 3 CGA in qualità di a) detentore di uno o più veicoli autorizzati a circolare in Svizzera della categoria A1, A, A (limitato), B1, B, D1 (limitato), F, G, M oppure di una bicicletta. b) conducente autorizzato o passeggero di un veicolo delle categorie A1, A, A (limitato), B1, B, D1 (limitato), F, G, M oppure di una bicicletta (escluso il trasposrto di persone a titolo professionale, BPT) c) pedone su suolo pubblico. d) passeggero di un mezzo di trasporto pubblico o privato (escluso il trasporto aereo). e) utente autorizzato di un mezzo di circolazione sportivo non motorizzato (Rollerblades, pattini, skate-board, Kickboard, monopattino e simili). f) utente autorizzato di un imbarcazione immatricolata che non necessita di patente oppure di un tavola a vela su acque svizzere non correnti. g) Tramite accordo speciale possono essere coassicurate imbarcazioni su acque svizzere delle categorie A e D (escluso il diritto contrattuale del veicolo e diritto del credito al consumo) per singole persone nominate espressamente nella polizza. h) Tramite accordo speciale possono essere coassicurati veicoli delle categorie C1, CE, C, D1, D, BE, C1E, D1E, DE, (escluso diritto contrattuale del veicolo e diritto del credito al consumo) nonché i conducenti di veicoli nell ambito del trasposrto di persone a titolo professionale (BTP) per singole persone nominate espressamente nella polizza. Art. 16 Ambiti assicurati Nel quadro delle disposizioni di cui sopra, la FORTUNA assicura la tutela degli interessi giuridici degli assicurati nei seguenti ambiti: a) Diritto al risarcimento danni: esercizio di pretese legali fondate su responsabilità extracontrattuale in quanto non sussista alcun rapporto contrattuale di diritto pubblico o privato. b) Diritto penale: difesa dell assicurato davanti ai tribunali penali per imputazioni di violazione colposa della Legge sulla circolazione stradale. c) Aiuto alle vittime di reati: esercizio di pretese di risarcimento per danni materiali e morali ai sensi della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. d) Diritto delle assicurazioni: in controversie con istituti assicurativi privati, casse pensioni private, casse malati svizzere oppure con istituti assicurativi pubblici svizzeri dei quali l assicurato è membro. e) Ritiro della patente e tasse della circolazione: in caso di procedimenti amministrativi svizzeri di ritiro della patente dell assicurato e di tassazione cantonale dei veicoli assicurati. f) Diritto contrattuale del veicolo:esercizio di diritti o difesa da pretese risultanti da compravendita, riparazione o comodato gratuito relativo a qualsiasi veicolo immatricolato a nome dell assicurato delle categorie A1, A, A (limitato), B1, B, D1 (limitato), F, G, M o a una bicicletta, a condizione che il foro si trovi in Svizzera e sia applicabile la legge svizzera. La protezione assicurativa inizia dopo un periodo d attesa di tre mesi (art. 6 cpv. 4). g) Legge federale sul credito al consumo: in caso di controversie dell assicurato relative a contratti di leasing, contratti di vendita a rate e contratti di prestito affini relativi a o per veicoli immatricolati a nome dell assicurato delle categorie A1, A, A (limitato), B1, B, D1 (limitato), F, G, M, a condizione che il foro si trovi in Svizzera e che sia applicabile la Legge federale svizzera sul credito al consumo. La protezione assicurativa inizia dopo un periodo d attesa di tre mesi (art. 6 cpv.4). Art. 17 Limiti della copertura assicurativa Non è coperta la tutela degli interessi legali dell assicurato: a) in controversie che non sono elencate nell art. 16 CGA così come in quelle che rientrano nella protezione giuridica privata (art ). b) contro la compagnia d assicurazione di protezione giuridica FORTUNA e contro le persone incaricate di tutelare gli interessi dell assicurato. È tuttavia garantita la tutela degli interessi dell assicurato contro altre compagnie del Gruppo Generali Svizzera. c) in caso di partecipazione attiva a corse o gare di qualsiasi tipo così come a corse d allenamento. d) qualora il conducente al momento dell insorgere del sinistro non sia in possesso di patente valida o non sia autorizzato alla conduzione del veicolo, oppure conduca un veicolo sprovvisto di targhe valide o non coperto dalla copertura assicurativa prescritta dalla legge. Generalmente in ogni corsa che non sia autorizzata dalla legge. e) in caso di difesa da pretese di risarcimento danni fatte valere da terzi. f) in casi che rientrano nella Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), così come la mera procedura d incasso di crediti (salvo i casi previsti dall art. 4 cpv. 1 lett. f CGA). g) in caso di controversie in seguito a un crimine o un delitto dolosi e a una contravvenzione o il relativo tentativo, da parte di un assicurato. h) in relazione a guerre o avvenimenti bellici simili, violazioni della neutralità, tumulti, serrate, scioperi, agitazioni di qualsiasi tipo e assembramenti pubblici violenti. i) nel caso in cui al conducente, al momento del sinistro, venga riscontrato un tasso d alcolemia nel sangue del 2,00 o più. j) In caso di litigi tra famigliari rispettivamente con persone assicurate mediante la presente polizza.

7 7 C. PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA Art. 18 Ambiti assicurati La FORTUNA garantisce la tutela degli interessi legali dell assicurato nei seguenti ambiti: a) Diritto del risarcimento danni: esercizio di pretese legali fondate su responsabilità extracontrattuale in quanto non sussista alcun rapporto contrattuale di diritto pubblico o privato. b) Diritto penale: difesa dei diritti in procedimenti penali avviati contro l assicurato per violazione colposa di disposizioni legali così come in caso di atti di legittima difesa o in stato di necessità. c) Legge sull aiuto alle vittime di reati: esercizio di pretese di risarcimento per danni materiali e morali ai sensi della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. d) Diritto del lavoro: in controversie con il datore di lavoro relative a rapporti di lavoro privati o pubblici (art. 319ss CO oppure atti legislativi di diritto pubblico). e) Diritto delle assicurazioni: in controversie con istituti assicurativi svizzeri privati, casse pensioni svizzere, casse malati svizzere o con istituti assicurativi di diritto pubblico dei quali l assicurato è membro. f) Diritto del credito al consumo: in controversie dell assicurato in relazione a contratti di leasing, contratti di vendita a rate e contratti di prestito ai sensi della Legge federale svizzera sul credito al consumo. g) Responsabilità per danno da prodotti: esercizio delle pretese risarcitorie della persona assicurata secondo la Legge federale svizzera sulla responsabilità per danno da prodotti. h) Diritto della locazione: in controversie con il locatore dell assicurato conduttore di un appartamento o di una casa unifamiliare all indirizzo indicato nella polizza, in quanto l oggetto della locazione sia adibito a residenza stabile dell assicurato. i) Diritto di vicinato: in controversie dell assicurato proprietario di fondi o appartamenti con il suo vicino diretto a causa d immissioni da fumo,gas, odori, rumore e contestazione dei confini, a condizione che la proprietà fondiaria o l appartamento si trovi in Svizzera e che sia adibito a stabile residenza o casa di vacanze dell assicurato. La suddetta protezione giuridica è limitata a massimo tre indirizzi da indicare espressamente nella polizza. j) Diritto contrattuale ulteriore: vertenze risultanti dai seguenti contratti disciplinati dal Codice delle Obbligazioni svizzero: compravendita, permuta, donazione, locazione (esclusi gli immobili), mandato propriamente detto, contratto d abbonamento al fitness, comodato, contratto d appalto, contratto per viaggi organizzati, contratto d alloggiamento, contratto di pulizia e contratto di formazione. Questa elencazione è esaustiva. k) Diritto dei pazienti: in controversie in veste di paziente con medici autorizzati, farmacie, chiropratici, levatrici, ospedali, istituti di cura e fisioterapisti in relazione a diagnosi errate ed errori di trattamento compreso l obbligo di informazione). Art. 19 Limiti della copertura assicurativa Non è assicurata la tutela degli interessi legali dell assicurato: a) in controversie non elencate all art. 18 CGA così come in quelle che rientrano nella protezione giuridica della circolazione (art ). b) contro la compagnia d assicurazione di protezione giuridica FORTUNA e contro le persone incaricate di tutelare gli interessi dell assicurato. È tuttavia garantita la tutela degli interessi dell assicurato contro altre compagnie del Gruppo Generali Svizzera. c) in qualsiasi attività professionale o lavorativa indipendente a titolo principale o accessorio, in contratti d impiego di amministratori e di persone con funzioni pressocché dirigenziali così come in contratti d impiego di sportivi professionisti. d) in caso di partecipazione attiva a baruffe e risse così come per delitti lesivi dell onore. e) in relazione a nuove costruzioni o lavori di ristrutturazione che necessitino di una licenza edilizia così come contratti aventi per oggetto negozi giuridici relativi a immobili e/o proprietà fondiaria. f) in caso di acquisto o alienazione (compravendita, permuta, donazioni, cessioni, ecc.) di partecipazioni a imprese e crediti così come in caso di transazioni bancarie, di borsa, a termine, finanziarie, speculative e di investimenti o in caso di partecipazioni a società, di rapporti di mandato di consiglieri d amministrazione e nei confronti di avvocati. g) quale proprietario, detentore, utente, comodatario o locatario di veicoli a motore, aeroplani e imbarcazioni a motore nonché in negozi giuridici aventi per oggetto mezzi di trasporto motorizzati. h) in casi che rientrano nella Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), così come mere pratiche d incasso di crediti (esclusi casi secondo l art. 4 cpv. 1 lett. f CGA). i) in casi di diritto tributario, diritto ecclesiastico, diritto degli stranieri, diritto pubblico della costruzione e dell'urbanistica così come in procedure di espropriazione. j) in caso di difesa da pretese di risarcimento danni fatte valere da terzi. k) in caso di litigi tra membri della famiglia rispettivamente con persone assicurate nella presente polizza. l) in connessione a guerre o avvenimenti bellici simili, violazioni della neutralità, tumulti, serrate, scioperi, agitazioni di qualsiasi tipo e assembramenti pubblici violenti. m) in caso di controversie in seguito a un crimine o un delitto dolosi e a una contravvenzione o il relativo tentativo, da parte di un assicurato.

8 8 Art. 20 Prestazioni a vittime di reati Per le persone assicurate la FORTUNA ha concluso un assicurazione presso la Generali Assicurazioni con sede a Ginevra. In base alle condizioni generali di quest ultima, delle quali riportiamo qui di seguito un estratto, sono assicurate le seguenti prestazioni (elencazione esaustiva): Eventi assicurati Sono coperti gli incidenti, e cioè le lesioni personali subite involontariamente dall assicurato quale vittima di violenza criminale (vittima di crimini dolosi contro la vita e l'integrità fisica). Sono tuttavia escluse le ferite riportate in seguito ad avvenimenti bellici e danni alla salute da radiazioni di qualsiasi tipo. Prestazioni assicurative In caso di decesso CHF , per giovani al di sotto dei 18 anni CHF 10'000.- in caso di invalidità totale CHF 250'000.-, in caso di invalidità parziale secondo la normale tabella dei gradi d'invalidità, un massimo di CHF 5'000.- per singolo caso in caso di danni materiali causati a oggetti che l assicurato porta con o su di sé, in quanto il danno sia connesso con l evento assicurato. Comportamento in caso di sinistro La persona assicurata vittima di un atto di violenza nel senso sopra indicato è tenuta ad annunciarlo senza indugio alla FORTUNA. In caso di decesso deve in ogni caso rimanere tempo a sufficienza per un eventuale autopsia prima dell inumazione. La FORTUNA provvede a effettuare la notifica all assicurazione infortuni. Su richiesta, la FORTUNA rilascia agli assicurati una copia delle condizioni generali d assicurazione dettagliate.

Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione (VPR) Condizioni generali di assicurazione CGA Versione 01.2011

Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione (VPR) Condizioni generali di assicurazione CGA Versione 01.2011 Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione (VPR) Condizioni generali di assicurazione CGA Versione 01.2011 Contratto Scopo Validità Durata Prestazioni Panoramica Eventi assicurati

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione. Assicurazione Helvetia clienti privati Protezione giuridica. Edizione ottobre 2012

Condizioni generali d assicurazione. Assicurazione Helvetia clienti privati Protezione giuridica. Edizione ottobre 2012 Condizioni generali d assicurazione Assicurazione Helvetia clienti privati Protezione giuridica Edizione ottobre 2012 Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Editoriale Gentile cliente,

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGAPP10)

Condizioni generali d assicurazione (CGAPP10) Condizioni generali d assicurazione (CGAPP10) Troverete nelle pagine seguenti una presentazione delle vigenti condizioni, solitamente stampate a caratteri minuscoli, chiaramente leggibile e comprensibile.

Dettagli

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione per la protezione giuridica della circolazione e privata Edizione N 03

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione per la protezione giuridica della circolazione e privata Edizione N 03 Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione per la protezione giuridica la circolazione e privata Edizione N 03 (Rischi assunti da Coop Protezione Giuridica, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau)

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione protezione giuridica smile.legal LEG 1.0

Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione protezione giuridica smile.legal LEG 1.0 Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione protezione giuridica smile.legal LEG 1.0 Indice Disposizioni generali 3 1 Persone assicurate 3 2 Preparazione del contratto 3 3 Perfezionamento

Dettagli

Assicurazione di protezione giuridica collettiva

Assicurazione di protezione giuridica collettiva Assicurazione di protezione giuridica collettiva Nr. 12.488.800 Fra la Winterthur-ARAG Società d Assicurazione di Protezione giuridica Gartenhofstrasse 17, 8070 Zurigo, denominata qui di seguito Winterthur-ARAG

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Helsana Advocare PLUS. Indice. In generale. 1 Introduzione. In generale 1 Introduzione

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Helsana Advocare PLUS. Indice. In generale. 1 Introduzione. In generale 1 Introduzione Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA, Avanex Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA e Sansan Assicurazioni SA. Edizione 1

Dettagli

CHIAREZZA LEGALE Convenzione ARAG per la tutela legale circolazione

CHIAREZZA LEGALE Convenzione ARAG per la tutela legale circolazione OPZIONE Circolazione Base Chi è assicurato CHIAREZZA LEGALE Convenzione ARAG per la tutela legale circolazione Il Proprietario o Locatario del mezzo, il Conducente autorizzato, i Trasportati per i casi

Dettagli

Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012

Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012 Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2012 Semplice. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Sommario A Informazione al cliente 3 1 Partner

Dettagli

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione 01.2011 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione

Dettagli

Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per avvocati

Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per avvocati Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per avvocati Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA I vostri vantaggi a colpo d occhio Protezione in caso di danni patrimoniali veri e propri,

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

CONSULENZA GIURIDICA PER PRIVATI LA RISPOSTA AI VOSTRI QUESITI LEGALI DIFENDE I TUOI DIRITTI

CONSULENZA GIURIDICA PER PRIVATI LA RISPOSTA AI VOSTRI QUESITI LEGALI DIFENDE I TUOI DIRITTI CONSULENZA GIURIDICA PER PRIVATI LA RISPOSTA AI VOSTRI QUESITI LEGALI DIFENDE I TUOI DIRITTI CONSULENZA GIURIDICA PER PRIVATI LA RISPOSTA AI VOSTRI QUESITI LEGALI Non avete bisogno di una vera e propria

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Assicurazione cauzione affitto

Assicurazione cauzione affitto Edizione 01/2015 Assicurazione cauzione affitto Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta una telefonata! Siamo a vostra disposizione. Help Point

Dettagli

FAMIGLIA PROTETTA Scheda tecnica

FAMIGLIA PROTETTA Scheda tecnica Prodotto FAMIGLIA PROTETTA Scheda tecnica La Famiglia Protetta è il prodotto per tutti, persone single o con un nucleo familiare, che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela in ambito circolazione

Dettagli

Ombudsman delle banche svizzere

Ombudsman delle banche svizzere Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

ROLAND Penale. per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy

ROLAND Penale. per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy ROLAND Penale per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy Contraente Società PGAI Professional Golfers Association of Italy Via Marangoni 3 I- 20124 Milano (MI) Assicuratore Piazza E.

Dettagli

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del

Dettagli

ARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA

ARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA ARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA PRODOTTO ARAG Multioption è il prodotto per tutti, persone single e famiglie, che consente di soddisfare le principali esigenze di protezione legale in relazione a predeterminati

Dettagli

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino:

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino: 6. ALBERGHI e VILLAGGI TURISTICI Scheda tecnica specifica per settore di attività Prodotto ARAG Tutela Legale Impresa è la polizza per gli Alberghi e villaggi turistici in grado di soddisfare le principali

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione

Dettagli

Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per fiduciari

Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per fiduciari Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA I vostri vantaggi a colpo d occhio Protezione in caso di danni patrimoniali veri e propri, lesioni

Dettagli

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. 513/17630 del 26.05.2014, n. 514/17652

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

La polizza può prevedere la copertura del mezzo oppure la copertura della persona che possiede la patente identificata in polizza.

La polizza può prevedere la copertura del mezzo oppure la copertura della persona che possiede la patente identificata in polizza. CIRCOLAZIONE PROTETTA - SU MEZZO (veicolo) O PATENTE - Scheda tecnica Prodotto La Circolazione Protetta è il prodotto per tutti, persone ed aziende, che consente di soddisfare le principali esigenze di

Dettagli

Aiuto alle vittime in caso di reati all estero. secondo la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l aiuto alle vittime di reati

Aiuto alle vittime in caso di reati all estero. secondo la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l aiuto alle vittime di reati Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto pubblico Settore di competenza Progetti e metodologia legislativi 1 gennaio 2015 Aiuto alle

Dettagli

CF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA. I n d i c e

CF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA. I n d i c e CF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA I n d i c e Art. 1 Contraenti pag. 2 Art. 2 Oggetto pag. 2 Art. 3 Obbligo di fornitura e di ritiro pag. 2 Art. 4 Caratteristiche tecniche pag. 2 Art. 5 Tariffe

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Helsana Advocare EXTRA. Indice. In Generale. 1 Introduzione. In Generale 1 Introduzione

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Helsana Advocare EXTRA. Indice. In Generale. 1 Introduzione. In Generale 1 Introduzione Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA, Avanex Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA e Sansan Assicurazioni SA. Edizione 1

Dettagli

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed

Dettagli

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1 1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità

Dettagli

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione.

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione. MEDICO PROTETTO Scheda tecnica Contraente Il Medico, lo specializzando e l operatore sanitario per i fatti relativi all'esercizio della propria attività svolta sia come dipendente di struttura pubblica

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione cauzione d affitto Edizione 01.2014 8054254 09.14 WGR 759 It Sommario La vostra assicurazione in sintesi........... 3 Condizioni Generali di Assicurazione.........

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 289 del 31/12/2009 OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DI

Dettagli

Contratto di vendita di un veicolo usato Per l acquirente

Contratto di vendita di un veicolo usato Per l acquirente Contratto di vendita di un veicolo usato Per l acquirente Proprietario del veicolo Modello Targa del veicolo Numero libretto di circolazione Numero certificato di proprietà prossima revisione (mese/anno)

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

Rivalsa per Colpa Grave dell Ente e/o del Datore di Lavoro

Rivalsa per Colpa Grave dell Ente e/o del Datore di Lavoro Rivalsa per Colpa Grave dell Ente e/o del Datore di Lavoro IN TESSERA A favore: Iscritti UIL FPL. (esclusi Medici e Veterinari sia Dirigenti che Convenzionati ) Garanzia: tiene indenne l iscritto di quanto

Dettagli

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

1. Introduzione e finalità delle Linee guida LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

Circolazione Privata Immobili PMI. assista. Condizioni generali d assicurazione Edizione 2007

Circolazione Privata Immobili PMI. assista. Condizioni generali d assicurazione Edizione 2007 Circolazione Privata Immobili PMI assista Condizioni generali d assicurazione Edizione 2007 Assicurazione protezione giuridica per PMI e Indipendenti SOMMARIO DISPOSIZIONI GENERALI CGA 1 Parti contraenti...

Dettagli

Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per consulenti aziendali

Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per consulenti aziendali Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per consulenti Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA I vostri vantaggi a colpo d occhio Protezione in caso di danni patrimoniali veri e propri,

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI PER ATTIVITA

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO Per

SCHEMA DI CONTRATTO Per SCHEMA DI CONTRATTO Per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI SOTTOSTANTI

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

EGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi

EGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi EGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi +41 44 283 33 93 www.egk.ch EGK-Voyage: Spese di cura Prestazioni Spese di cura non coperte all estero in aggiunta all assicurazione

Dettagli

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947 Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio

Dettagli

Nel vostro interesse. Libertà di strutturazione modulare. Rischi giuridici quantificabili. Portale online MyRight.ch. Protezione giuridica per imprese

Nel vostro interesse. Libertà di strutturazione modulare. Rischi giuridici quantificabili. Portale online MyRight.ch. Protezione giuridica per imprese Protezione giuridica per imprese Nel vostro interesse Le controversie giuridiche relative a richieste da parte di dipendenti, locatori, fornitori, clienti o altre persone e istituzioni comportano per ogni

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez. CONVENZIONE OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel.

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel. Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 Sede Legale ACCORDIAMOCI S.r.l. Via del Rondone, 1 40122 Bologna Sede di riferimento: Modalità presentazione istanza: A - Parte Istante (cognome nome)

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale (ramo assicurativo A3.4 secondo l allegato 1 dell Ordinanza sulla sorveglianza,

Dettagli

III COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010

III COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010 III COMMISSIONE TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 69, 72, 75

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DELL 08.04.2008 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina la gestione e l uso

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO MERCATI MERCATO ITTICO ALL INGROSSO VIALE LA PLAIA 17-09123 CAGLIARI

COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO MERCATI MERCATO ITTICO ALL INGROSSO VIALE LA PLAIA 17-09123 CAGLIARI COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO MERCATI MERCATO ITTICO ALL INGROSSO VIALE LA PLAIA 17-09123 CAGLIARI Allegato A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Dettagli

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP

Dettagli

Disposizione per. Assicurazione Universale per la tutela legale penale. per la Società Anthea Spa. Polizza No. 82.0006586

Disposizione per. Assicurazione Universale per la tutela legale penale. per la Società Anthea Spa. Polizza No. 82.0006586 Disposizione per Assicurazione Universale per la tutela legale penale per la Società Anthea Spa Polizza No. 82.0006586 Disposizioni che regolano il contratto Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

Comune di Azzanello Provincia di Cremona

Comune di Azzanello Provincia di Cremona Comune di Azzanello Provincia di Cremona Regolamento del servizio di assistenza domiciliare prestato dal Comune di Azzanello Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.10.1996. INDICE

Dettagli