Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie"

Transcript

1 A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina m.farina@unica.it Versione 2014 aggiornata a cura dell Avv.to Gianluca Satta

2 Modulo V I reati informatici 2

3 Indice I reati informatici Computer crimes Art. 635 bis c.p. Sistema normativo italiano Art. 640 ter c.p. Definizioni Il Phishing Arresto e fermo Reati informatici nelle leggi Reati informatici speciali Art. 392 c.p. Art. 615 ter c.p. Art. 615 quater c.p. Art. 615 quinquies c.p. Art. 617 quater c.p. Art. 617 quinquies c.p. Art. 171 bis L.d.A. Il file sharing Pubblicazione di immagini e musica in rete Altre sanzioni a tutela del software Pornografia minorile Art. 617 sexies c.p. Gli illeciti penali nel Cod. Privacy 3

4 TIPOLOGIE RICORRENTI DI COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI AI COMPUTER S CRIMES a) appropriazione e sottrazione di contenuti archiviati nella struttura informatica; b) divulgazione di dati inerenti a segreti di produzione delle tecnologie informatiche; c) lesione dei diritti di utilizzazione economica del software; Computer crimes T i p o l o g i e r i c o r r e n t i d) alterazione e falsificazione dei dati documentali conservati nelle memorie elettroniche di archivi pubblici e privati; e) utilizzazione delle strutture informatiche per la commissione di truffe e di altri reati a contenuto patrimoniale; f) violazione della privacy dei terzi i cui dati sono archiviati in una banca dati; g) danneggiamenti attentati e sabotaggi delle tecnologie informatiche, hardware e software. 4

5 Computer crimes T i p o l o g i e r i c o r r e n t i DATA DIDDLING SALAMI TECHNIQUES Detta anche manipolazione dei dati, consiste nella trasformazione dei dati (eliminandone una parte o sostituendola con altri) che può essere compiuta sia al momento del loro inserimento nella memoria dell elaboratore che successivamente, solitamente da chi ben conosce il sistema. Es.: frodi alle banche; far scomparire dati personali riguardanti una determinata persona (magari dagli archivi delle forze dell ordine); sabotare processi produttivi e/o colpire il know how di aziende concorrenti; contraffare documenti pubblici o privati. Casi di sottrazione periodica di piccole somme di denaro da una grande quantità di accrediti, per poi trasferirle su un altro conto bancario. Es. frodi bancarie. 5

6 TECNICA DELLA BOTOLA TROYAN HORSE Consiste nello sfruttare le vie d accesso al programma (lasciate appositamente ai progettisti per operare modifiche o integrazioni) da parte di terzi non autorizzati, per sfruttare a fini illeciti il programma principale. Introduzione all interno di un programma di istruzioni aventi funzioni (aggiuntive a quelle del programma in cui sono state nascoste) diverse da quelle assolte dal programma che operano in contemporanea ed indipendentemente dal programma principale, così da impedire, almeno in primo momento, al titolare della licenza d uso del programma, di accorgersi della manomissione; il meccanismo potrebbe consistere nell inserimento all interno di un programma, di un altro che duplica i files del programma legittimo nascondendoli in qualche luogo recondito della memoria dell elaboratore, in attesa di essere prelevati dall hacker (= sabotatore). Es.: frodi, acquisizione di informazione sul contenuto dei sistemi altrui, come nello spionaggio industriale. 6

7 SUPERZAPPING PIGGY BACKING Deriva il suo nome da un programma di utilities (superzap) diffuso nei centri IBM, il quale aveva la funzione di consentire all operatore di intervenire aggirando qualsiasi ostacolo o blocco software, in presenza di malfunzionamenti del software ordinario. Tale programma, avente una funzione di soccorso all operatore di difficoltà nell uso del programma principale, è previsto in molti software complessi ma è ovviamente pericolosissimo se finisce in mani sbagliate, consentendo di accedere ad ogni dato e informazione memorizzata, come un passepartout. Consiste nell inserirsi abusivamente in una comunicazione telematica in corso per acquisire ad esempio la password inviata dall utente abilitato al sistema di connessione e poterla poi utilizzare abusivamente sostituendosi (impersonation) poi alla persona legittima titolare della password. 7

8 SCAVENGING (da to scavenge spazzare), consistente nel raccogliere informazione tra i materiali di scarto (informatici o anche cartacei) generati da un sistema informatico (Es.: stampe del codice). LOGIC BOMB (o back door) consistente in un programma occultato nel software di un sistema informatico altrui predisposto ad autoattivarsi al fine di consentire l accesso a persone non autorizzate o anche a distruggere il software inserito. Es: virus informatici; questa tecnica è stata utilizzata da software houses per cautelarsi contro l illecita duplicazione dei programmi e l uso degli stessi da parte di utenti non autorizzati (la cui liceità è però molto dubbia poiché l intento di autotutela può andare in realtà ben oltre i limiti, causando maggiori danni alla vittima). 8

9 Sistema normativo italiano P r o b l e m a d i i n a d e g u a t e z z a Tutela penale del software: impossibilità di affermarne la fisicità e, quindi, la includibilità tra i beni materiali di cui all art. 635 c.p. danneggiamento ovvero fra le cose mobili come previsto per il reato di furto. impraticabilità dell applicazione analogica della normativa previgente in ambito penale, così come statuisce la costituzione e secondo il principio nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 25 Cost.) Tutela civile del software: applicazione in via analogica delle norme della L n. 633 sul diritto d autore, incontrando la difficoltà della includibilità del software tra le opere dell ingegno 9

10 DIRITTO PENALE DELL INFORMATICA Definizioni Complesso delle norme penali riferite all'utilizzo illecito delle tecnologie informatiche o dell'informazione REATI INFORMATICI Fatti previsti da una norma penale Fatti commessi attraverso le tecnologie dell'informazione o rivolti contro un bene informatico DEFINIZIONE ALTERNATIVA: comportamenti previsti e puniti dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi sistema informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato. 10

11 R e a t i i n f o r m a t i c i ( i n s e n s o l a t o ) Tutti i reati a forma libera teoricamente consumabili con lo strumento informatico possono essere considerati reati informatici in senso lato. ESEMPIO Definizioni La diffamazione (art. 595 c.p.) via internet o l ingiuria (art. 594 c.p.) via e mail; Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) cancellazione, dalla memoria del computer, delle tracce di un precedente reato commesso da altri L associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati informatici; L estorsione (art. 629 c.p.) tramite minaccia telematica; La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) in una comunicazione telematica. 11

12 Definizioni R e a t i i n f o r m a t i c i ( i n s e n s o s t r e t t o ) LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. Introduzione nel codice penale di una serie di ipotesi di reato di natura informatica e telematica Modifiche al codice di procedura penale ed al D.Lgs. 196/03: prova elettronica, modifica dell art. 132, D.Lgs. 196/03, modifica dell art. 51 c.p.p. LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica 12

13 Definizioni I l r e a t o CONDOTTA UMANA POSITIVA (azione) ELEMENTI ESSENZIALI ELEMENTO OGGETTIVO EVENTO RAPPORTO DI CAUSALITÀ NEGATIVA (omissione) REATO DOLO ELEMENTI ACCIDENTALI ELEMENTO SOGGETTIVO COLPA CIRCOSTANZE (ATTENUANTI E AGGRAVANTI) RESPONSABILITÀ 13

14 Arresto e fermo D e f i n i z i o n i Arresto e fermo Sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari in quanto rappresentano un anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell urgenza e l assenza di un provvedimento dell Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida. Tanto l arresto quanto il fermo sono vietati quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.) 14

15 Arresto e fermo TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE LA P.G. DISPONE A CARICO DI A r r e s t o "chi viene colto nell atto di commettere il reato" (c.d. flagranza propria) chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l autore alla giustizia 15

16 POLIZIA GIUDIZIARIA Arresto e fermo C h i p r o c e d e a l l a r r e s t o ARRESTO OBBLIGATORIO (art. 380 c.p.p.): Deve procedere all arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell ordinato vivere civile ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.): Può procedere all arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il ricorso all arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. PRIVATI ARRESTO FACOLTATIVO (art. 383 c.p.p.): Può procedere all arresto quando l arresto è obbligatorio per la P.G. e si versi in flagranza di un reato perseguibile d ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia. 16

17 Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell ordine democratico TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE IL P.M. DISPONE A CARICO DELLA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA Arresto e fermo F e r m o "di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell ordine democratico. Il tutto con la finalità di impedire che l indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all arresto Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero". 17

18 Reati informatici n e l C o d i c e P e n a l e art. 392 c.p, comma III art. 491-bis c.p. ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI RAGIONI CON VIOLENZA SU UN BENE INFORMATICO art. 615-ter c.p. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO art. 615-quater c.p DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI art. 617-quater c.p. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE art. 617-quinquies c.p. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE 18

19 Reati informatici n e l C o d i c e P e n a l e art. 617-sexies FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE art. 635-bis c.p. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI art. 640-ter c.p. FRODE INFORMATICA art. 600-ter c.p PORNOGRAFIA MINORILE art. 600-quater c.p DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO 19

20 Reati informatici n e l l e l e g g i s p e c i a l i Art. 167 Codice Privacy TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI Art. 169 Codice Privacy MISURE DI SICUREZZA Art. 168 Codice Privacy FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE Art. 170 Codice Privacy INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE Art. 171/171-bis/171-ter Legge sul Diritto d Autore DUPLICAZIONE ABUSIVA E COMMERCIALIZZAZIONE DI SOFTWARE CONTRAFFATTO 20

21 Art. 392 c.p. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose [su un bene informatico] I. Chiunque al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. II. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione. III. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato, cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico. Programmatore che include una logic bomb ( bomba a tempo o backdoor ) nel software per il mancato pagamento di costi o canoni. 21

22 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico Dei delitti contro la persona I. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 22

23 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico A s p e t t i p r o c e s s u a l i e c a s i s t i c a PENA I comma: reclusione fino a 3 anni; II comma: reclusione da 1 a 5 anni; III comma: reclusione da 3 a 8 anni. PROCEDIBILITÀ Querela di parte nell'ipotesi semplice, d'ufficio nelle ipotesi aggravate Penetrazione abusiva dall esterno in un sistema aziendale mediante la decodifica della password di accesso al sistema Accesso del dipendente all interno di un sistema senza esserne autorizzato Accesso del dipendente al sistema aziendale non rispettandone le condizioni e rimanendo inserito o collegato oltre i limiti previsti 23

24 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico A s p e t t i p e c u l i a r i d e l l a f a t t i s p e c i e Accesso ad un sistema informatico e telematico Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi fisiche o logiche poste a protezione di quest ultimo Accesso ad un sistema informatico e telematico Complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all uomo, attraverso l utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da ingenerare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l utente Cass. N. 2672/

25 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico M i s u r e d i s i c u r e z z a??? TRIBUNALE DI TORINO, SENT. 7/02/98: soltanto le misure di sicurezza logiche, anche se facilmente aggirabili TRIBUNALE DI ROMA, SENT. 4/04/00: sono le misure logiche realmente efficaci CASS. PEN. V SEZ. PENALE, SENT. N /00: anche le cosiddette protezioni esterne Inoltre chiarisce Punisce non solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico ma anche chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Si tratta di un illecito caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nella violazione di domicilio. 25

26 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico B e n e t u t e l a t o BENE TUTELATO INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI DOMICILIO INFORMATICO È lo spazio ideale di pertinenza della persona ALTRI ORIENTAMENTI: Integrità del sistema Riservatezza dei dati Cass. N. 3067/99: a nulla rileva il contenuto dei dati racchiusi nel sistema purché attinente alla sfera di pensiero o all attività, lavorativa o non, dell utente 26

27 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico R e a t o d i p e r i c o l o Esigenza di anticipare la soglia di tutela di interessi considerati, dal legislatore, particolarmente rilevanti. REATO DI PERICOLO La messa in pericolo del bene è punita come reato autonomo e non a titolo di tentativo La condotta posta in essere dall'agente pone soltanto in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma, senza produrgli alcun danno 27

28 Accesso Abusivo Accesso Abusivo Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico La manipolazione del sistema è elemento costitutivo non necessario Tutela della persona L accesso abusivo può avvenire anche senza l utilizzo di carte di credito Frode informatica (art. 640-ter c.p.) C O N C O R S O C O N C O R S O Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento (art. 12 D.L. 143/91) Art. 615-ter c.p. R a p p o r t i c o n a l t r e f i g u r e La manipolazione del sistema è elemento costitutivo necessario Tutela del patrimonio L accesso abusivo può avvenire soltanto con l utilizzo di carte di credito 28

29 Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Dei delitti contro la persona I. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro. II. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro a euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater. [ ]1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema [ ] 29

30 Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Dei delitti contro la persona I mezzi di accesso di più larga diffusione sono i codici e le parole chiave La parola chiave è una sequenza numerica o alfanumerica, come le password ed i Personal Identification Number Il reato consiste nel procurarsi codici o altri strumenti di accesso con qualsiasi modalità. Anche quando l informazione viene fraudolentemente carpita con inganni verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati o osservando e memorizzando la digitazione di tali codici Anche l acquisizione di un codice d accesso effettuata da un operatore di rete abilitato ad agire sulla medesima Anche la comunicazione delle chiavi di accesso ad un sistema da parte dell utente di un servizio ad un terzo non legittimato 30

31 Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici B e n e t u t e l a t o BENE TUTELATO DOMICILIO INFORMATICO TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLA SFERA INDIVIDUALE PROCEDIBILITÀ Querela di parte nell'ipotesi semplice, d'ufficio nelle ipotesi aggravate La semplice integrazione delle condotte descritte è sufficiente per la consumazione del reato Dolo specifico: la condotta dev essere posta in essere al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno Cass. N. 5688/05: integra la condotta chi si procura abusivamente il numero seriale di un apparecchio cellulare di altri e attraverso la clonazione si connette abusivamente alla rete telefonica mobile 31

32 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Sentenza Tribunale di Torino 30 settembre 2002 Individua la fattispecie di cui all articolo 615 quater la condotta di colui che si procura abusivamente, al fine di ottenere per sé un profitto o arrecare ad altri un danno, dei mezzi idonei all accesso ad un sistema telematico protetto da misure di sicurezza,. E inapplicabile alla fattispecie la norma di cui all articolo 615 ter, in quanto manca l idoneità dei codici digitati dall imputato all accesso ad un sistema informatico. Cassazione penale n. 4389/98 L articolo 615 quater si applica anche all ipotesi di detenzione o di diffusione abusiva delle cosiddette pic-cards, schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati attraverso la decodifica di segnali trasmessi secondo modalità tecniche di carattere telematico. Art. 615-quater c.p. C a s i s t i c a p a r t i c o l a r e 32

33 Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico M o d i f i c a t o d a l l a L. 1 8 m a r z o , n. 4 8 Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l interruzione, totale o parziale, o l alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro NOTA: fattispecie riferita alla diffusione di particolari programmi informatici chiamati comunemente "virus", appositamente progettati o costruiti al fine di danneggiarne altri o addirittura l'intero sistema in cui questi sono contenuti 33

34 Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico M o d i f i c a t o d a l l a L. 1 8 m a r z o , n. 4 8 La semplice integrazione delle condotte descritte è sufficiente per la consumazione del reato PROCEDIBILITÀ: d'ufficio Dolo specifico: la condotta dev essere posta in essere allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o di favorire l interruzione [ ] del suo funzionamento Introduzione dall esterno di un programma virus all interno di un sistema dell azienda Dipendente infedele che utilizza il sistema dell azienda per diffondere un programma virus verso sistemi esterni 34

35 Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche I. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni II. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma III. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è delle reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso : 1. in danno di un sistema informatico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato 35

36 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche A s p e t t i p e c u l i a r i d e l l a f a t t i s p e c i e COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: trasmissioni di dati, immagini, simboli, programmi e ogni altra informazione attraverso sistemi informatici o telematici. IMPEDIRE LA COMUNICAZIONE INFORMATICA O TELEMATICA: frapporre ostacoli, sia hardware che software, alla normale libera operazione di trasferimento di una qualsiasi informazione con sistemi informatici o telematici RIVELARE: portare a conoscenza, o rendere noto, senza averne facoltà o diritto, e quindi abusivamente, a terzi il contenuto (dati, informazioni, programmi) di documenti informatici (su supporti magnetici o simili) destinati a rimanere segreti FRAUDOLENTEMENTE: macchinazione, raggiro, comportamento ingannevole volto a conseguire vantaggi per sé o altri in violazione alla legge (p.es: non risponde del reato chi, per caso, prenda cognizione o interrompa comunicazioni, come interferenza telematica dovuta al guasto di linee PROCEDIBILITÀ: reato semplice a querela, reato aggravato d'ufficio Art. 617-quater c.p. 36

37 Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche I. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato 37

38 Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche A s p e t t i p e c u l i a r i d e l l a f a t t i s p e c i e PROCEDIBILITÀ: d'ufficio Le apparecchiature atte ad intercettare sono quelle, sotto il profilo tecnico, effettivamente idonee ad intercettare, impedire od interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche 38

39 Art. 617-sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche I. Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato 39

40 Art. 617-sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche A s p e t t i p e c u l i a r i d e l l a f a t t i s p e c i e PROCEDIBILITÀ: d'ufficio FALSIFICAZIONE DI UNA COMUNICAZIONE INFORMATICA O TELEMATICA COMUNQUE INTERCETTATA: riprodurne in maniera parziale o totale il contenuto in modo ingannevole SOPPRIMERE LA COMUNICAZIONE INFORMATICA O TELEMATICA: eliminarla, cancellarla dalla memoria, totalmente o parzialmente ALTERARE UNA COMUNICAZIONE INFORMATICA O TELEMATICA: renderla totalmente o parzialmente diversa, come se fosse un'altra 40

41 Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici M o d i f i c a t o d a l l a L. 1 8 m a r z o , n. 4 8 I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. II. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d ufficio. Dolo generico è sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare Art. 635, comma II, n. 1: con violenza alla persona o con minaccia Si procede d ufficio Trattamento sanzionatorio più grave 41

42 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici A s p e t t i p r o c e s s u a l i d e l l a f a t t i s p e c i e PROCEDIBILITÀ Querela di parte nell'ipotesi semplice, d'ufficio nelle ipotesi aggravate Sono stati recentemente introdotti: NOTA Art. 635-bis c.p. 635-ter: che punisce il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. 635-quater e 635-quinquies: che puniscono rispettivamente il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 42

43 Art. 640-ter c.p. Frode informatica I. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a euro. II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [ 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ] 43

44 A s p e t t i p r o c e s s u a l i e p e c u l i a r i t à d e l l a f a t t i s p e c i e PROCEDIBILITÀ Querela di parte nell'ipotesi di frode semplice, d'ufficio nelle ipotesi di frode aggravata Art. 640-ter c.p. Frode informatica PECULIARITÀ ALTERARE UN SISTEMA INFORMATICO: agire con qualsiasi mezzo fraudolento sia a livello hardware che software al fine di rendere il funzionamento incapace di operare secondo le capacità proprie (es: asportare un file indispensabile al funzionamento del sistema operativo; modifica della password all'insaputa dell'utente autorizzato); INTERVENIRE SENZA DIRITTO SUL SOFTWARE, SUI DATI O INFORMAZIONI: manipolare con qualsiasi mezzo (hardware o software) il contenuto senza essere autorizzati 44

45 BENE TUTELATO IL PATRIMONIO SIMILITUDINE CON LA TRUFFA Art. 640 c.p.: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito Artifizi e raggiri contro il sistema informatico: 1) Alterazione del funzionamento 2) Intervento senza diritto sui dati contenuti nel sistema informatico Art. 640-ter c.p. Frode informatica B e n e t u t e l a t o Cass. n. 3065/99: stessi elementi costitutivi della truffa ma l attività fraudolenta [ ] non investe la persona [ ], bensì il sistema informatico Dolo specifico: la condotta dev essere posta in essere al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui 45

46 Invio massiccio di messaggi di posta elettronica (spamming) per carpire informazioni personali o dati riservati con la finalità di accedere ai conti correnti (postali o bancari) sui quali si interviene abusivamente disponendo, all insaputa del titolare. Nell ordinamento giuridico italiano non esiste alcuna legge che preveda una definizione del phishing né che prescriva sanzioni a carico dei phisher. ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO Il Phishing D e f i n i z i o n e FRODE INFORMATICA PHISHING RICICLAGGIO ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI TRUFFA 46

47 Il Phishing L e f a s i p r i n c i p a l i 1. Il phisher spedisce al malcapitato utente un messaggio simile, nella grafica e nel contenuto, a quello di una istituto di credito. 2. L' contiene spesso avvisi di problemi verificatesi con il proprio conto corrente/account (ad esempio un addebito enorme, la scadenza dell'account, ecc.) oppure un'offerta di denaro. 3. L' invita il destinatario a seguire un link, presente nel messaggio, per evitare l'addebito e/o per regolarizzare la sua posizione. 4. Il link fornito non conduce al sito web ufficiale della banca ma ad un clone del sito ufficiale, situato su un server controllato dal phisher, allo scopo di richiedere e ottenere dal destinatario dati personali particolari. 5. Le informazioni vengono memorizzate dal server gestito dal phisher e quindi finiscono nelle sue mani. 6. Il phisher utilizza questi dati per acquistare beni, trasferire somme di denaro. 47

48 Il Phishing E s e m p i o 48

49 Il Phishing E s e m p i o 49

50 Il Phishing I l l e c i t o t r a t t a m e n t o d i d a t i ( f a t t i s p e c i e p e n a l e ) Art. 167, comma II, Codice Privacy Punisce con la reclusione da uno a 3 anni chiunque proceda al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli [ ] 11 [ ] - al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno - se dal fatto deriva nocumento Art. 11, lett. a), Codice Privacy 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 50

51 Il PHISHING realizza perfettamente la condotta descritta nell art. 167 IL PHISHER RACCOGLIE I DATI DELL UTENTE E LI UTILIZZA IN VIOLAZIONE ALL ART. 11 (TRATTAMENTO LECITO E SECONDO CORRETTEZZA) Il Phishing I l l e c i t o t r a t t a m e n t o d i d a t i ( f a t t i s p e c i e p e n a l e ) IL FINE DI TRARRE PROFITTO È SEMPRE PRESENTE NEL PHISHING (TECNICA FINALIZZATA AD ESTORCERE DENARO) IL NOCUMENTO È PRESENTE DAL MOMENTO IN CUI SI SOTTRAE IL DANARO DELITTO, PROCEDIBILE D UFFICIO TERMINE MASSIMO DI PRESCRIZIONE (SETTE ANNI E MEZZO) LA FATTISPECIE EX ART. 167 HA NATURA RESIDUALE: SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO 51

52 Il Phishing I l l e c i t o t r a t t a m e n t o d i d a t i ( f a t t i s p e c i e p e n a l e ) ASPETTI PROCESSUALI (art. 280 c.p.p.) esclusa la possibilità, prima dell eventuale udienza di convalida, di misure cautelari indicate nel Libro IV del codice di procedura penale (ad es. custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali) (266 c.p.p.) esclusa la possibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche od ambientali (consentite per delitti non colposi puniti con una pena che superi 5 anni) (132 codice privacy - mod. L. 155/2005) possibilità di richiedere l acquisizione dei dati di traffico telematico relativi ai soggetti che hanno messo in opera le attività di phishing. 52

53 Il Phishing I l l e c i t o c i v i l e Art. 122, comma II, Codice Privacy È vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. VIOLAZIONE EX ART «abbonato» il codice intende «qualunque persona fisica o giuridica, ente od associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico» Art. 15, Codice Privacy Chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell art del codice civile. 53

54 RESPONSABILITÀ PER GLI ISTITUTI DI CREDITO? Il Phishing I l l e c i t o c i v i l e ART. 15 Codice Privacy: chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell art del codice civile. ART. 31 Codice Privacy: I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.. QUID IURIS per gli istituti di credito che permettono (non impediscono) a terzi estranei di accedere alle informazioni relative a propri clienti? 54

55 Il Phishing I l l e c i t o c i v i l e L art. 31 Codice Privacy obbliga le banche (titolari) a custodire e controllare i dati dei clienti (interessati) in modo da ridurre al minimo il rischio di accessi non autorizzati. L obbligo di custodia è commisurato al progresso tecnico (pericolo di rischi sempre nuovi) La mancata vigilanza diretta ad impedire il PHISHING è attività di trattamento dalla quale deriva un danno al cliente La banca dovrà dimostrare di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del danno (art c.c.) 55

56 Il Phishing Sentenza del Tribunale di Palermo, 11 giugno 2011, n Il caso: due clienti di un istituto di credito, in possesso di un conto corrente con operabilità online, e dal quale era stato effettuato un bonifico non autorizzato. [ ] Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 15 del d. Lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno ai propri risparmiatori, quale titolare del trattamento dei dati personali. Ed ancora l'art. 31 del d. Lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta [ ]. [ ] l'istituto avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi in capo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di nonne di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata. 56

57 Il Phishing T r u f f a Art. 640 Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. [ ] Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ ]. Art. 640 Truffa (fattispecie aggravata) [ ] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da. 309 a : 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario [ ]. Il delitto è punibile d ufficio. Il Phishing consiste in un raggiro artificioso del destinatario dell , che apparentemente è inviata dal proprio istituto di credito e lo induce al collegamento telematico I messaggi sono scritti in italiano scorretto ma ormai capita spesso di ricevere testi elaborati da traduttori automatici Il nome a dominio del sito clone è assai differente da quello ufficiale dell istituto di credito 57

58 Il Phishing T r u f f a La fattispecie ex art. 167 ha natura residuale: salvo che il fatto costituisca più grave reato La truffa è più grave dell illecito trattamento di dati? ILLECITO TRATTAMENTO: reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. TRUFFA: reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da. 51 a DELITTO PROCEDIBILE D UFFICIO DELITTO PROCEDIBILE SU QUERELA DELLA PERSONA OFFESA (????) (fattispecie semplice) DELITTO PROCEDIBILE D UFFICIO (fattispecie aggravata) 58

59 Il Phishing T r u f f a : c h i è l a p e r s o n a o f f e s a? TITOLARE DEL CONTO ISTITUTO DI CREDITO È, SENZA DUBBIO, PERSONA OFFESA È, UGUALMENTE, PERSONA OFFESA Adozione di misure straordinarie per informare i clienti sull inopportunità di divulgare informazioni relative al proprio conto corrente 59

60 Il Phishing T r u f f a a g g r a v a t a [ ] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da. 309 a : 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario [ ]. Spesso i messagi inviati dal PHISHER manifestano pericoli e rischi legati alla sicurezza della rete: p.es. divattizione del conto La fattispecie è più grave del 167 Codice Privacy È procedibile d ufficio e non si pongono problemi relativi all individuazione della persona offesa 60

61 Art. 640 ter Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da.51 a euro. [ ] Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ ]. Art. 640 ter (fattispecie aggravata) [ ] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da. 309 a : 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario [ ]. Il delitto è punibile d ufficio. I reati informatici F r o d e i n f o r m a t i c a Artifizi e raggiri contro il sistema informatico: 1. Alterazione del funzionamento; 2. Intervento senza diritto (sine titulo) sui dati contenuti nel sistema informatico Analogie con il reato di truffa: 1. Identico trattamento sanzionatorio Il Phishing 2. Analoga suddivisione tra ipotesi semplice ed aggravata 3. Analogo sistema di procedibilità nell ipotesi semplice ed aggravata. Cass. n. 3065/99: stessi elementi costitutivi della truffa ma l attività fraudolenta [ ] non investe la persona [ ], bensì il sistema informatico 61

62 Art. 615 ter Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. [ ] Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ ]. Art. 615 ter (fattispecie aggravata) [ ] La pena è della reclusione da uno a cinque anni: [ ] 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l interruzione totale o parziale del suo funzionamento [ ]. Il delitto è punibile d ufficio. I reati informatici Il Phishing A c c e s s o a b u s i v o a s i s t e m a i n f o r m a t i c o Il Phisher che utilizza abusivamente l account del malcapitato configura la fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico Se il sistema si danneggia o si blocca si ricade nella fattispecie aggravata 62

63 Il Phishing A c c e s s o a b u s i v o v s. f r o d e i n f o r m a t i c a Accesso abusivo TUTELA DELLA PERSONA Frode informatica TUTELA DEL PATRIMONIO CONCORSO MATERIALE: è configurabile in quanto le condotte contengono elementi differenti La manipolazione del sistema informatico è elemento costitutivo soltanto nella fattispecie di frode informatica CONCORSO FORMALE: è escluso in quanto sussistono due momenti concettualmente slegati Introduzione all interno del sistema (accesso abusivo) Manipolazione dei dati contenuti nell account (frode informatica) 63

64 Il Phishing E s e m p i 64

65 Il Phishing 65

66 Il Phishing 66

67 Il Phishing 67

68 Il Phishing Login2Servlet?function=loginPage 68

69 Il Phishing 69

70 Il Phishing 70

71 Il Phishing 71

72 Il Phishing 72

73 Reati informatici nelle leggi speciali L. n. 633/1941 Illeciti sul software (art. 171/174-quinquies) Illecito Penale artt. 171/174-quinquies LDA Violazione del diritto Patrimoniale (art. 171, I comma) REATO AUTONOMO multa da. 50,00 a. 2000,00 TULLE LE FATTISPECIE SONO PERSEGUIBILI D UFFICIO Violazione del diritto Morale (art. 171, III comma) FATTISPECIE AGGRAVANTE DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE reclusione fino ad un anno o multa non inferiore a. 500,00 73

74 Reati informatici nelle leggi speciali L. n. 633/1941 Illeciti sul software (art. 171/174-quinquies) Precisazione Se le violazioni hanno natura colposa È prevista soltanto la pena pecuniaria sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro (art. 172 L.d.A.) 74

75 Art. 171-bis L.d.A. Duplicazione abusiva di software Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. È PREVISTO UNO SPECIFICO FINE DELITTUOSO scopo di lucro ante legge n. 248/00 cd legge antipirateria per trarne profitto post legge n. 248/00 cd legge antipirateria concreto incremento patrimoniale positivo qualsiasi vantaggio o utilità economica 75

76 Art. 171-bis L.d.A. Duplicazione abusiva di software I. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. II. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 76

77 Art. 171-bis L.d.A. Duplicazione abusiva di software L a d u p l i c a z i o n e Cassazione penale n. 473/02 La duplicazione comporta la riproduzione di più copie di un unico originale, perfettamente identiche fra loro quanto a contenuto e a caratteristiche, mentre la nozione di riproduzione ha un significato più ampio e diffusivo ed è relativa a qualsiasi attività tecnica idonea a produrre l effetto di una nuova destinazione del contenuto del supporto. 77

78 Cassazione Penale n /01 In tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore. Cassazione Penale n /01 Art. 171-bis L.d.A. Duplicazione abusiva di software I l p r o f i t t o Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della S.I.A.E., atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella dell'espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171-bis). 78

79 Il file sharing I n q u a d r a m e n t o d e l f e n o m e n o Sistema che consente ad un utente di condividere i propri files con altri utenti che si trovano sulla stessa rete o su Internet È alla base di tutti quei programmi che permettono di scaricare files (mp3, video,programmi, immagini) dai computer di altre persone collegate ad Internet: I SOFTWARE PEER TO PEER (P2P). È attività lecita se non si condivide materiale protetto dalla legge sul diritto d autore 79

80 Sistemi client-server T i p o l o g i e d i s i s t e m i Composta da server e client ove il server contiene i files da scaricare e i client (computer degli utenti finali) si connettono al server per reperire i files ìvi archiviati Puri: l utente che intende reperire dati e informazioni deve connettersi al server sistema (diventando un nodo), segnalare la sua presenza e chiedere ciò di cui ha bisogno Sistemi peer to peer Discovery Server: l utente si connette al server del sistema, segnala la propria presenza, ottiene la lista di tutti gli altri utenti connessi, e può cercare l informazione che gli interessa direttamente visionando il contenuto dei files condivisi da altro utente in linea Sistemi misti Il file sharing combinazione tra client-server e peer to peer; ogni utente si connette ad un server centrale, comunica la propria presenza e invia la propria lista di file in condivisione. Il download avviene per il tramite del server tra i due utenti. Con questo sistema però il server è in grado di conoscere sia gli utenti connessi che le operazioni da loro effettuate 80

81 Il file sharing S a n z i o n i p e n a l i La condivisione, a fini di lucro, è punita dall art. 171 ter., comma II, lett.a) bis LDA: È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro a euro chiunque: a-bis) [ ], a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Comunicazione al pubblico mediante mezzi di diffusione a distanza (es. via satellite, via cavo) La condivisione, a qualsiasi scopo, è punita dall art. 171 comma I, let. a-bis) Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; Messa a disposizione del pubblico accesso dal luogo e dal momento scelti individualmente (on demand) 81

82 Il file sharing S a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e Art. 174-bis L.d.A. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. 82

83 Il file sharing S a n z i o n i c i v i l i Art. 156 L.d.A. Chi teme violazione di un dir. di utilizzazione economica o vuole impedire continuazione o ripetizione di una violazione può agire in giudizio per accertare il diritto e vietare il proseguimento della violazione Art. 158 L.d.A. Chi è leso nell esercizio di un dir. di utilizzazione economica può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e la distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta laviolazione 83

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare TITOLO III Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III Della tutela arbitraria delle private ragioni Articolo 392 Esercizio arbitrario delle proprie

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione II. Reati informatici

PARTE SPECIALE Sezione II. Reati informatici PARTE SPECIALE Sezione II Reati informatici PARTE SPECIALE Sezione II Sommario 1.Le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 5 3.Regole generali...

Dettagli

LEGGE 23 dicembre 1993 n. 547

LEGGE 23 dicembre 1993 n. 547 LEGGE 23 dicembre 1993 n. 547 Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica

Dettagli

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Delitti informatici e trattamento illecito di dati ELENCO DELLE REVISIONI REV. DATA NATURA DELLE MODIFICHE

Dettagli

Reati informatici Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008

Reati informatici Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008 Reati informatici Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008 Claudia Cevenini claudia.cevenini@unibo.it Elementi generali Reato = illecito penale Può essere punito con pene pecuniarie (es. multa)

Dettagli

Reati informatici. Elementi generali. Sentenza. Violenza sulle cose. Normativa di riferimento. Accesso abusivo a un sistema informatico 1/3

Reati informatici. Elementi generali. Sentenza. Violenza sulle cose. Normativa di riferimento. Accesso abusivo a un sistema informatico 1/3 Reati informatici Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008 Elementi generali Reato = illecito penale Può essere punito con pene pecuniarie (es. multa) e/o detentive (es. reclusione). Reati informatici

Dettagli

Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 OBIETTIVO Armonizzazione delle

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Codice Penale art. 437

Codice Penale art. 437 Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque

Dettagli

La responsabilità amministrativa degli enti si estende ai delitti in materia di trattamento dei dati personali. Novità introdotte dal D.l. n. 93/2013.

La responsabilità amministrativa degli enti si estende ai delitti in materia di trattamento dei dati personali. Novità introdotte dal D.l. n. 93/2013. La responsabilità amministrativa degli enti si estende ai delitti in materia di trattamento dei dati personali. Novità introdotte dal D.l. n. 93/2013. Il D.l. 14 agosto 2013, n. 93, entrato il vigore lo

Dettagli

Parte speciale Reati informatici

Parte speciale Reati informatici Parte speciale Reati informatici Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 L Amministratore delegato APPROVAZIONE Il Presidente del CdA STATO DEL DOCUMENTO Redazione Revisione Modifica

Dettagli

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il

Dettagli

- PARTE SPECIALE B- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- PARTE SPECIALE B- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - PARTE SPECIALE B- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI B.1. I reati di cui all art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 La legge 18 marzo 2008, n. 48, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione

Dettagli

I reati informatici. Note preliminari. Tipi di reati informatici. Norme penali e informatica. Violenza sulle cose. Legge sulla criminalità informatica

I reati informatici. Note preliminari. Tipi di reati informatici. Norme penali e informatica. Violenza sulle cose. Legge sulla criminalità informatica Note preliminari I reati informatici Corso Nuove tecnologie e diritto Lezione 7-8 giugno 2004 Claudia Cevenini Reato = illecito penale. Diritto penale = prevede la pena come conseguenza della violazione

Dettagli

Linux e la sicurezza Computer crimes e tutela della privacy

Linux e la sicurezza Computer crimes e tutela della privacy 1 Linux e la sicurezza LL.M. Master of Laws Dottore di ricerca g.gallus@tiscali.it Principali computer crimes secondo il codice penale (introdotti dalla L. 547/1993) Accesso abusivo a un sistema informatico

Dettagli

POLO Consulting INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING PRIVACY CORPORATE CONSULTANTS

POLO Consulting INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING PRIVACY CORPORATE CONSULTANTS IL CODICE PENALE E LA PRIVACY Questa è una raccolta, non esaustiva, degli articoli del Codice Penale inerenti la privacy e la frode informatica, aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge 48 del

Dettagli

ACAM Ambiente S.p.A.

ACAM Ambiente S.p.A. ACAM Ambiente S.p.A. Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Approvato con determinazione A.U. del 23.12.2014 1/11 Sommario 1. Ambito

Dettagli

Diritto d autore e banche di dati

Diritto d autore e banche di dati Introduzione al diritto d autore: Le banche di dati Dott.ssa Michela Rossi Corso di laurea Giurisprudenza Informatica giuridica 2012/2013 Diritto d autore e banche di dati Diritto d autore Diritto d autore

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

Attacchi informatici: gli strumenti di tutela

Attacchi informatici: gli strumenti di tutela SOMMARIO Ipotesi di attacco informatico La procedibilità su querela o d ufficio La querela: contenuto e modalità di presentazione Cosa è la denuncia Brevi cenni sull esposto Le ipotesi di attacco informatico

Dettagli

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Art. 32 quaterc.p. Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Testo previgente Ogni condanna per i

Dettagli

20.03.2015. REV. 2015/00 Pag. 1 di 5

20.03.2015. REV. 2015/00 Pag. 1 di 5 REV. 2015/00 Pag. 1 di 5 PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE INDICE: 1. OBIETTIVI 2. DESTINATARI 3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI 4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 4.2. PROCEDURE DA APPLICARE

Dettagli

La normativa italiana

La normativa italiana La normativa italiana Qual è la normativa italiana riguardo a questi fenomeni? D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy); D.Lgs 9 aprile 2003, n. 70 (Commercio elettronico); D.Lgs 6 settembre

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ELENCO DELLE

Dettagli

Posta elettronica, Internet e controlli sui dipendenti Relatore Avv. Giampiero Falasca

Posta elettronica, Internet e controlli sui dipendenti Relatore Avv. Giampiero Falasca Area Professionale Posta elettronica, Internet e controlli sui dipendenti Relatore Avv. Giampiero Falasca Lo Statuto dei lavoratori Art. 4 La norma vieta l utilizzo di impianti audiovisivi per finalità

Dettagli

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 - PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 76 D.1. I reati di cui all art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione

Dettagli

Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina

Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina 1 A.A. 2010/11 Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina http://www.massimofarina.it

Dettagli

Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina

Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina 1 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina http://www.massimofarina.it m.farina@diee.unica.it

Dettagli

DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. CONSIP S.P.A. a socio unico ***** PARTE SPECIALE K

DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. CONSIP S.P.A. a socio unico ***** PARTE SPECIALE K MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 DI CONSIP S.P.A. a socio unico ***** PARTE SPECIALE K DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 1 IL RISCHIO SPECIFICO DEI

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione IV. Reati contro industria e commercio

PARTE SPECIALE Sezione IV. Reati contro industria e commercio PARTE SPECIALE Sezione IV Reati contro industria e commercio PARTE SPECIALE Sezione IV Sommario 1.Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic 25 bis 1 D lgs 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 5 3.Regole

Dettagli

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE

Dettagli

ICT SECURITY N. 52 Gennaio/Febbraio 2007 Sicurezza informatica e responsabilità amministrativa degli enti. Autore: Daniela Rocca

ICT SECURITY N. 52 Gennaio/Febbraio 2007 Sicurezza informatica e responsabilità amministrativa degli enti. Autore: Daniela Rocca Sommario - I fatti illeciti a vantaggio o nell interesse dell organizzazione - Le fattispecie di reato rilevanti - I modelli di organizzazione e controllo e la mappatura dei processi a rischio Il D. Lgs.

Dettagli

<file sharing> Matteo Giacomo Jori - matteo.jori@unimi.it

<file sharing> Matteo Giacomo Jori - matteo.jori@unimi.it Con il termine file sharing (letteralmente condivisione di file ) si è soliti indicare la condotta di chi, sfruttando particolari software e protocolli di comunicazione, utilizza le reti

Dettagli

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning Pagina 1 di 8 M.2 RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa Pagina 2 di 8 INDICE DOCUMENTO M2. RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO...3 1. Le sanzioni...3

Dettagli

Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 Libertà di informazione in Rete

Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 Libertà di informazione in Rete Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 Libertà di informazione in Rete Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 1 DIRITTO DI CRONACA: CRITERI Autenticità e veridicità della notizia Interesse

Dettagli

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. LE POLICY SULLA PRIVACY DI QUESTO SITO PERCHE QUESTO AVVISO In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Dettagli

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione Legge 27/5/2015 n. 69 (G.U. 30/5/2015 n. 124) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio Articolo 1 - Modifiche alla disciplina

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB PRIVACY POLICY DEL SITO WEB Via Cola di Rienzo, 243 I - 00192 ROMA Tel. +39 06.97614975 Fax +39 06.97614989 www.aido.it aidonazionale@aido.it C.F. 80023510169 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

Dettagli

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

LA PRIVACY DI QUESTO SITO LA PRIVACY DI QUESTO SITO 1) UTILIZZO DEI COOKIES N.B. L informativa sulla privacy on-line deve essere facilmente accessibile ed apparire nella pagina di entrata del sito (ad esempio mediante diciture

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Istruzioni operative per gli Incaricati del trattamento dei dati personali

Istruzioni operative per gli Incaricati del trattamento dei dati personali Istruzioni operative per gli Incaricati del trattamento dei dati personali Pagina 1 di 5 Introduzione Il presente documento costituisce un manuale con istruzioni operative per il corretto utilizzo dei

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALL ACCESSO MEDIANTE VPN AI CENTRI SERVIZI DI INNOVAPUGLIA

REGOLAMENTO RELATIVO ALL ACCESSO MEDIANTE VPN AI CENTRI SERVIZI DI INNOVAPUGLIA Pagina: 1 di 7 ALL ACCESSO MEDIANTE VPN AI CENTRI SERVIZI DI INNOVAPUGLIA Copia a distribuzione controllata n.ro. Distribuita a:.. Pagina: 2 di 7 Storia delle revisioni: EDIZIONI E REVISIONI Edizione e

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

Regolamento attuativo delle linee guida del Garante in tema di utilizzo e controllo degli strumenti elettronici

Regolamento attuativo delle linee guida del Garante in tema di utilizzo e controllo degli strumenti elettronici Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena Regolamento attuativo delle linee guida del Garante in tema di utilizzo e controllo degli strumenti elettronici Testo adottato con delibera del Consiglio

Dettagli

Provincia Autonoma di Bolzano Disciplinare organizzativo per l utilizzo dei servizi informatici, in particolare di internet e della posta

Provincia Autonoma di Bolzano Disciplinare organizzativo per l utilizzo dei servizi informatici, in particolare di internet e della posta Provincia Autonoma di Bolzano Disciplinare organizzativo per l utilizzo dei servizi informatici, in particolare di internet e della posta elettronica, da parte degli uffici provinciali e dell amministrazione

Dettagli

Il controllo nell utilizzo delle strumentazioni informatiche e telematiche aziendali da parte dei collaboratori Avv.

Il controllo nell utilizzo delle strumentazioni informatiche e telematiche aziendali da parte dei collaboratori Avv. Il controllo nell utilizzo delle strumentazioni informatiche e telematiche aziendali da parte dei collaboratori Avv. Pierluigi Perri Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell informatica

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001:

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 ADECCO ITALIA S.P.A. - ELENCO DEI REATI 231 - Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell ambito di applicazione

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ACCESSO E DI USO DELLA RETE INFORMATICA DELL ITIS P. LEVI E ACCESSO E DI USO ALLA RETE INTERNET INDICE

REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ACCESSO E DI USO DELLA RETE INFORMATICA DELL ITIS P. LEVI E ACCESSO E DI USO ALLA RETE INTERNET INDICE Pagina 2 di 6 INDICE Articolo 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo 2- PRINCIPI GENERALI DIRITTI E RESPONSABILITÀ... 3 Articolo 3 - ABUSI E ATTIVITÀ VIETATE... 3 Articolo 4 - ATTIVITÀ CONSENTITE...

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

PRIVACY POLICY SITO INTERNET

PRIVACY POLICY SITO INTERNET I H A D S.R.L. VIALE CAMPANIA 33 I - 20133 MILANO PRIVACY POLICY SITO INTERNET Tel. +39 029941767 Fax +39 02700506378 www.ihad.it info@ihad.it Cap Soc: 10000 C.F. e P.IVA 04558090967 R.E.A. 1756291 PERCHÉ

Dettagli

La Giunta Comunale. Visto il D.P.R. 30.05.1989 n. 223 Regolamento Anagrafico e sue modifiche;

La Giunta Comunale. Visto il D.P.R. 30.05.1989 n. 223 Regolamento Anagrafico e sue modifiche; Oggetto: Definizione linee di indirizzo per accesso in consultazione alla banca dati informatizzata dell Anagrafe del Comune di Teglio ed utilizzo dei dati anagrafici da parte degli Uffici comunali. La

Dettagli

Identità e autenticazione

Identità e autenticazione Identità e autenticazione Autenticazione con nome utente e password Nel campo della sicurezza informatica, si definisce autenticazione il processo tramite il quale un computer, un software o un utente,

Dettagli

Modulo 1. Concetti di base della Tecnologia dell Informazione ( Parte 1.8) Rielaborazione dal WEB: prof. Claudio Pellegrini - Sondrio.

Modulo 1. Concetti di base della Tecnologia dell Informazione ( Parte 1.8) Rielaborazione dal WEB: prof. Claudio Pellegrini - Sondrio. Modulo 1 Concetti di base della Tecnologia dell Informazione ( Parte 1.8) Rielaborazione dal WEB: prof. Claudio Pellegrini - Sondrio Copyright Tutte le software house tutelano il loro diritto a impedire

Dettagli

ICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca

ICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca SOMMARIO Misure minime: il livello minimo di sicurezza Misure idonee: il livello opportuno di sicurezza Le responsabilità A tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 196/2003 in materia

Dettagli

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. PRIVACY POLICY PERCHE QUESTO AVVISO In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un informativa

Dettagli

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy Privacy Policy EUROCONSULTANCY-RE di Concept Design 95 Ltd Registered in England - Co. Reg. no. 3148248 - VAT no.690052547 (GB) No. Iscrizione Camera di Commercio di Milano (REA) 1954902 Codici Fiscale

Dettagli

Codice penale Sezione I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Codice penale Sezione I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE Codice penale Sezione I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE Art. 600 Riduzione in schiavitù Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

LA RESPONSABILITA DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA EX D. LGS. 231/2001. 28 aprile 2009

LA RESPONSABILITA DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA EX D. LGS. 231/2001. 28 aprile 2009 LA RESPONSABILITA DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA EX D. LGS. 231/2001 28 aprile 2009 Relatore: Co-relatore: Avv. Riccardo Nalin Ing. Andrea Semino D. LGS. 231/2001 Responsabilità Amministrativa Persone Giuridiche

Dettagli

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica Il quadro normativo sulla sicurezza informatica Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le principali tematiche Sicurezza dei dati Sicurezza dei

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Prot. n. 1034/CGV Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi,

Dettagli

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia Saverio de Bellis Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Via Turi, 27 70013 Castellana Grotte (BA) PRIVACY POLICY DEL SITO ISTITUZIONALE

Dettagli

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per

Dettagli

IITALIAN PENAL CODE. Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32] (3).

IITALIAN PENAL CODE. Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32] (3). IITALIAN PENAL CODE Art. 416 Codice Penale. Associazione per delinquere. 416. Associazione per delinquere (1). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4],

Dettagli

Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu

Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu 1/7 DEFINIZIONI I termini definiti nei Termini e Condizioni e/o nelle Regole di risoluzione delle controversie del.eu sono contraddistinti nel presente

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera consiglio comunale n. 175 del 22/11/2006 Modificato con delibera consiglio comunale n. 36 DEL 14/03/2013

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli L amministratore di sistema di Michele Iaselli Definizione L Amministratore di sistema viene definito dal provvedimento dell Autorità Garante del 27 novembre 2008 come una figura professionale destinata

Dettagli

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012 Robert Bosch S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE H: REATI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Il trattamento dei dati e le misure minime di sicurezza nelle aziende

Il trattamento dei dati e le misure minime di sicurezza nelle aziende Il trattamento dei dati e le misure minime di sicurezza nelle aziende Le linee guida del Garante per l'utilizzo sul lavoro della posta elettronica e di internet. Provvedimento a carattere generale 1 marzo

Dettagli

CARTA INTESTATA PREMESSA

CARTA INTESTATA PREMESSA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DI SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

DECRETO LEGISLATIVO 231/01 DECRETO LEGISLATIVO 231/01 Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Dettagli

Rubrica legale - ICT Security Giugno 2004 Autore: Daniela Rocca (SG&A) SEPARAZIONE E CRIPTAZIONE DEI DATI IN AMBITO SANITARIO

Rubrica legale - ICT Security Giugno 2004 Autore: Daniela Rocca (SG&A) SEPARAZIONE E CRIPTAZIONE DEI DATI IN AMBITO SANITARIO SOMMARIO La criptazione e la separazione dei dati sensibili da quelli personali Va criptata la trasmissione dei dati tra client e server? Gli enti pubblici sono soggetti alla disposizione prescritta dall

Dettagli

Matteo Colombo Esperto in materia di Privacy e D.Lgs. 231/2001, Amministratore Delegato di Labor Project

Matteo Colombo Esperto in materia di Privacy e D.Lgs. 231/2001, Amministratore Delegato di Labor Project Matteo Colombo Esperto in materia di Privacy e D.Lgs. 231/2001, Amministratore Delegato di Labor Project IL MANUALE È AD USO ESCLUSIVO DEI CORSISTI: NE È VIETATA LA RIPRODUZIONE 1 Il D.Lgs. 231/01 Il D.Lgs.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione

Dettagli

Il furto di identità tra diritto e procedura penale. Da cosa e come difendersi.

Il furto di identità tra diritto e procedura penale. Da cosa e come difendersi. Il furto di identità tra diritto e procedura penale. Da cosa e come difendersi. Studio legale Avvocato Emiliano Vitelli A/LA - ISO 27001:2005 Vicepresidente EPCE Il reato di sostituzione di persona Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:

Dettagli

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WI FI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE ABBIATI

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WI FI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE ABBIATI COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese Piazza Matteotti, 8-21026 GAVIRATE tel. 0332/743.130 - fax 0332/746.438 PEC info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it www.comune.gavirate.va.it REGOLAMENTO PER

Dettagli

ll sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015

ll sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015 ll sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015 Nesocell Srl rispetta la privacy dei visitatori del sito sopracitato e si impegna

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al INFORMATIVA SULLA PRIVACY In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di una informativa che

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione VI. Reati per abuso di mercato

PARTE SPECIALE Sezione VI. Reati per abuso di mercato PARTE SPECIALE Sezione VI Reati per abuso di mercato PARTE SPECIALE Sezione VI Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 4 3. Regole generali...

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro

PARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro PARTE SPECIALE Sezione VII Sicurezza e salute sul lavoro PARTE SPECIALE Sezione VII Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 4 3.Regole

Dettagli