Polizza Convenzione n

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1 Polizza Convenzione n Assicurazione Collettiva per i danni da Avversità Atmosferiche a carico delle Produzioni Vegetali Rischi Agevolati - Campagna 2015 Data di Effetto: Data di Scadenza: Tra la Società: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) di seguito denominata SOCIETÀ" e l Ente: Consorzio di Difesa di Verona CO.DI.PA. Stradone Porta Palio, Verona (VR) di seguito denominato CONTRAENTE"

2 PREMESSA Premesso che per la difesa passiva delle produzioni dei propri Soci contro i danni da avversità atmosferiche il Contraente ha deliberato di ricorrere alla copertura assicurativa AGEVOLATA da contributi pubblici ai sensi della normativa nazionale e comunitaria ed in particolare: D. Lgs. 102/2004 nel testo modificato dal D. Lgs. 82/2008 Regolamento UE n. 702 del 25/06/2014 Decreto MiPAAF n del 29/12/2014 Decreto MiPAAF per la semplificazione della gestione PAC Prot. 162 del 12/01/2015 Decreto MiPAAF n del 10/03/2015 Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2015 Decreto MIPAAF n del 10/03/2015 Prezzi per la determinazione dei valori assicurabili si stipula la presente POLIZZA CONVENZIONE in base alla quale la Società presta le singole coperture assicurative mediante l emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall Assicurato e convalidato per accettazione dal Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione stessa. POLIZZA CONVENZIONE 1 FORMA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione può essere prestata, a scelta dell Assicurato, nelle seguenti forme: A) Comprende l insieme di tutte le avversità catastrofali, le avversità di frequenza e le avversità accessorie, quali alluvione, gelo e brina, siccità, grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici, colpo di sole e venti caldi. B) Comprende l insieme di tutte le avversità catastrofali e le avversità di frequenza, quali alluvione, gelo e brina, siccità, grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve. C) Comprende l insieme di almeno tre avversità di frequenza fra le quattro previste, quali grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve e, a scelta, una o più avversità accessorie fra le due previste, quali sbalzi termici, colpo di sole e venti caldi. Eventuali combinazioni diverse da quelle sopraindicate, ancorchè previste dal Paan 2015, dovranno essere preventivamente concordate fra le Parti. 2 DECORRENZA DELLA GARANZIA E TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI La garanzia a carico della Società ha inizio secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione, ma comunque non prima del giorno concordato con il Contraente quale inizio della Campagna e precisamente: 1 aprile Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà, in conformità a quanto previsto dal PAAN 2015 e successive integrazioni, il 31 maggio 2015 per le colture a ciclo autunno-primaverile e per le colture permanenti 31 maggio 2015 per le colture a ciclo primaverile 15 luglio 2015 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto e trapiantate

3 3 MODALITA DI ASSUNZIONE DEI RISCHI REDAZIONE DEI CERTIFICATI Prima della sottoscrizione del Certificato di assicurazione l intermediario consegnerà all Assicurato le Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali e farà sottoscrivere dall Assicurato apposita dichiarazione di ricevuta sul Certificato. I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni o alla documentazione fornite dall Assicurato, con indicazione, per ciascuna partita, dei seguenti elementi: - Intestazione e codice identificativo della Compagnia di assicurazione - Campagna assicurativa di riferimento - L Organismo di Difesa competente - Dati anagrafici dell Assicurato, compresi CF, P.IVA e C.U.U.A. - Attestazione della qualità di socio e della titolarità dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente - Dichiarazione dell Assicurato che attesta l assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella zona di svolgimento di attività del Contraente - Comune di ubicazione dei rischi - Tipologia di polizza - Dati catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all'interno di uno stesso Comune) e superficie espressa in ettari; tali dati dovranno essere desunti dal Fascicolo Aziendale aggiornato ovvero da Piano Assicurativo Individuale (PAI) - Avversità atmosferiche per le quali viene prestata la garanzia - Soglia di danno, quando prevista - Franchigia contrattuale - Presenza di impianti di difesa attiva con relativa specifica della tipologia - Specie, prodotto e varietà colturale con i relativi codici - Quantitativi espressi in quintali per le colture erbacee e per i frutti - Numero di piante per le colture arboree - Data di semina o di trapianto per le colture erbacee - Prezzo al quintale - Valore assicurato - Riferimento al Piano Assicurativo Individuale (PAI) allegato al Certificato - Numero della Polizza o del Certificato - Tariffa applicata - Importo del premio - Data di entrata in copertura - Data di fine copertura - Esistenza o meno di un assicurazione non agevolata sugli stessi beni I Certificati, firmati dall Assicurato e dalla Società, saranno redatti in quattro esemplari destinati a: Contraente, Assicurato, Società, Intermediario. L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i Certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell elenco di copertura nel quale sono inseriti. L Intermediario collaborerà inoltre a far sottoscrivere all Assicurato la eventuale dichiarazione predisposta dal Contraente per i propri Soci e la consegnerà al Contraente stesso unitamente ai Certificati. L Intermediario garantisce, con la consegna dei Certificati al Contraente, che i dati anagrafici ivi riportati sono esatti, che la firma dell Assicurato è autografa e che l Assicurato è stato messo a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l assicurazione agevolata. I Certificati di assicurazione saranno convalidati dal Contraente entro 12 giorni dal loro ricevimento e ritirati dall'intermediario a sue spese.

4 L esemplare del Certificato di assicurazione di competenza dell Assicurato verrà restituito allo stesso, a cura dell'intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso. Il Contraente dovrà comunicare alla Società Ramo Grandine - e per conoscenza all Intermediario, entro e non oltre 10 giorni dalla consegna degli stessi agli uffici consortili i certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata vidimazione. 4 POLIZZE RIEPILOGATIVE In base ai dati indicati sui Certificati di assicurazione, la Società emetterà le relative Polizze Riepilogative per tipologia colturale (Uva da vino e Altri Prodotti) con il corrispondente premio complessivo che terrà anche conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della relativa quota del premio complessivo. Eventuali errori o discordanze riscontrate dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 gg. prima dei termini convenuti per il pagamento dei premi. 5 COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. La Società prende atto dell impegno del Contraente a versare sul conto corrente presso Unicredit Filiale di Torino, Via Alassio, IBAN IT 61 D , l importo dei premi relativi ai certificati agevolati con valuta fissa entro le seguenti date: - 4 Settembre 2015 per i premi relativi all assicurazione dell UVA DA VINO - 25 Novembre 2015 per i premi relativi all assicurazione degli ALTRI PRODOTTI La Società rilascerà quietanza dei premi entro 5 gg. dalla effettiva riscossione. 6 PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI Verificata l operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento del risarcimento direttamente all Assicurato avente diritto a partire dal 15 Dicembre 2015 ed entro e non oltre il 31/12/2015. Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso, nella sua totalità, del premio dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino all effettivo incasso del premio anzidetto. 7 INSOLVENZA DEI SOCI Il Contraente segnalerà alla Società entro il 04/12/2015 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri Soci e pertanto quest ultima, come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo e qui sotto riportata, verserà direttamente al Contraente la totalità dei risarcimenti entro i termini di pagamento pattuiti per gli aventi diritto. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società. 8 PERITI ESTIMATORI La Società comunicherà i nominativi dei periti coordinatori responsabili dell organizzazione delle operazioni peritali. Il Contraente, anche a mezzo di propri incaricati, ha la facoltà di assistere alle operazioni peritali per verificare la concordanza delle operazioni con le clausole contrattuali.

5 I periti trasmetteranno periodicamente al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti per le partite oggetto di perizia. Tale trasmissione comprenderà anche gli eventuali bollettini non firmati dall Assicurato per mancata accettazione della perizia. 9 PERIZIA D APPELLO Con riferimento a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 26 Perizia d Appello, in particolare alla nomina del terzo perito, le Parti concordano sul seguente elenco nominativo di professionisti utilizzabili. I Periti di parte, quando necessario, faranno riferimento ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nel seguente elenco, tenuto conto della tipologia di prodotto interessato all appello e della zona geografica. UVA E FRUTTA Follador dott. Giovanni Via Trieste, 28/A COMBAI (TV) 0438/ / Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, FOGGIA 347/ / Maresi p.a. Ugo Via Piave, MACERATA 0733/ Martelli p.a. Alessandro Via Appia, IMOLA (BO) 0542/ Martino dott. Marcello Viale Europa, FOGGIA 0881/ Russo geom. Luigi Via Palestro, SAVIGLIANO (CN) 0172/ / Valli dott. Rolando Via Barche, REGGIO EMILIA 0522/26475 CEREALI E SOIA Ferraro geom. Michele Via Trino, VERCELLI 0161/ Gatti geom. Battista Villabelgiardino, CERESARA (MN) 0376/ Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, FOGGIA 347/ / Lanza p.a. Raffaello Via Petrarca, LEGNAGO (VR) 0422/20364 Maresi p.a. Ugo Via Piave, MACERATA 0733/ Martino dott. Marcello Viale Europa, FOGGIA 0881/ Palvarini geom. Bruno Viale Fermi, BIGARELLO (MN) 0376/ Rancati p.a. Gianfranco Via S. Maria Assunta, RONCADELLO (CR) 0373/94223 Taino geom. Giampiero Via Porzi, CREMA (CR) 0373/ / TABACCO Brandoni p.a. Tommaso Via C. Colombo, CASTELFIDARDO (AN) 071/78512 Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, FOGGIA 347/ / Manciati geom. Franco Via le Contesse, CORTONA (AR) Mencucci p.a. Ferruccio Via Bandita, 87 Fraz. Bettolle SINALUNGA (SI) 0577/ POMODORO E PRODOTTI SPECIALI Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, FOGGIA 347/ / Martelli p.a. Alessandro Via Appia, IMOLA (BO) 0542/ Martino dott. Marcello Viale Europa, FOGGIA 0881/ In via principale: ai periti di parte è data facoltà di nominare il terzo perito, scelto tra i nominativi in elenco, sempre che vi sia la condivisione di entrambi. In via subordinata: in mancanza di detta condivisione, il perito deve essere scelto nell ambito di questo elenco ricorrendo al sorteggio.

6 10 CONSEGNA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGLI ASSICURATI Ai sensi del Regolamento IVASS n. 35/2010 che prevede l obbligo di indicare nella Polizza Convenzione le modalità di consegna all Assicurato delle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali prima della sottoscrizione del Certificato di assicurazione ed in considerazione delle modalità di assunzione dei Certificati stessi da parte degli Intermediari assicurativi, si conviene tra le Parti che tale consegna debba essere effettuata dall Intermediario stesso. A conferma dell avvenuta consegna, l Intermediario farà sottoscrivere dall Assicurato apposita dichiarazione sul Certificato di assicurazione. CONDIZIONI PARTICOLARI A DECORRENZA DELLE GARANZIE Ad integrazione dell art. 2 della presente Polizza Convenzione, la garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre: dalle ore del giorno successivo a quello della notifica per le avversità grandine e vento forte; dalle ore del sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità eccesso di pioggia, sbalzo termico, eccesso di neve, alluvione, gelo e brina; dalle ore del trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità vento caldo, colpo di sole e siccità. B AUMENTI DI VALORE ASSICURATO Per apportare aumenti a partite già in garanzia, fermo il termine massimo di accettazione, si dovrà emettere un nuovo certificato di assicurazione. Tale documento, firmato dal Socio, con in calce l annotazione trattasi di certificato di assicurazione in aumento a quello n...., dovrà essere emesso per la sola differenza dei quintali e dei rispettivi valori da assicurare. Tale aumento di valore avrà una decorrenza propria e perciò diversa da quella del certificato di assicurazione originario. Sulle partite oggetto di aumento sono consentite esclusivamente le riduzioni di valore con storno proporzionale del premio. C RIDUZIONI DALL ORIGINE A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, art. 19 Riduzione del prodotto assicurato e del premio, è concessa, limitatamente ai prodotti: - frutta (per pomacee e drupacee: solo varietà medio tardive, quali definite dalle Condizioni Speciali); - uva da vino; la riduzione del premio dall inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da grandine e/o vento forte, ma non è ancora stata effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date: - 10/06/2015 per l uva da vino - 10/06/2015 per frutta medio tardiva Non sono concesse riduzioni dall origine per varietà precoci di frutta. Restano ferme le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7 D PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO Per i prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il.... Qualora l Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l annullamento totale o parziale dell assicurazione inviandone notifica alla Società o all Intermediario a mezzo raccomandata entro e non oltre il 15/07/2015. E PRODUZIONI PROTETTE DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA Per singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine, sono applicabili delle riduzioni tariffarie alle condizioni che seguono: GARANZIA GRANDINE In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, alle tariffe complessive grandine sarà applicato uno sconto nella seguente misura: - 50% con cessazione della garanzia grandine alla maturazione del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto; - 70% con cessazione della garanzia grandine all'apertura delle reti e, comunque, non oltre quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione Pluririschio (non sono possibili riduzioni dall origine per il premio della garanzia grandine). L'utilizzo di impianti di difesa attiva deve essere dichiarato nel certificato di assicurazione indicando il corretto codice prodotto. La data di apertura delle reti dovrà essere comunicata per iscritto alla Società - Ramo grandine, ed al Contraente. F ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIA COLPITI DA EVENTI ATMOSFERICI I prodotti colpiti da eventi atmosferici garantiti non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al seguenti punto 1). 1) Danni ante rischio dichiarati Per i danni ante rischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: L Assicurato dichiara che le partite n.... sono state colpite da eventi assicurati ante rischio del... che hanno provocato danni lievi. L Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall origine il certificato stesso. 2) Danni ante rischio non dichiarati Qualora il perito accerti l esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno ante rischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi ante rischio in deduzione). 3) Corresponsione del premio Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

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9 PRIVACY - INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. 196/03) La presente per informarla che, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, presso la ns. Organizzazione viene effettuato il trattamento dei Suoi Dati Personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. Il trattamento e l eventuale inserimento in banche dati dei Dati Personali viene effettuato in seguito all acquisizione del Suo consenso salvi i casi di cui all art. 24 D.Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell art.13 D.Lgs. 196/03 La informiamo che: a. Il trattamento dei Dati Personali da parte della nostra Organizzazione viene effettuato per le seguenti finalità: Adempimenti fiscali, contabili, finanziari, bancari, assicurativi, legali, previdenziali, per la gestione del rapporto di lavoro, per la gestione e manutenzione degli Strumenti Elettronici/Informatici, per la vendita di prodotti assicurativi, per la gestione della polizza assicurativa, per la gestione dei sinistri. b. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato con e senza l ausilio di Strumenti Elettronici. c. Il conferimento dei Dati Personali ha natura facoltativa. d. In caso di un eventuale Suo rifiuto al conferimento dei Dati Personali non sarà possibile svolgere le attività relative alle finalità sopra indicate, e comporterà, di conseguenza, l impossibilità di esecuzione dei contratti in essere. e. I Suoi Dati Personali sono stati acquisiti con le seguenti modalità: Dati, Atti o Documenti forniti dall Interessato. Inoltre, all interno dell azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Soggetti Responsabili e Incaricati del Trattamento. f. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a ns. consulenti e/o fornitori di servizi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: amministrativi, fiscali, finanziari, legali, etc.), banche, amministrazione pubblica, organi dello stato, per le finalità sopra indicate. Inoltre, all interno dell azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Incaricati del Trattamento. g. Il Titolare del Trattamento, anche ai sensi dell art. 7 D.Lgs. 196/03, è l Organizzazione scrivente Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Lanzo, Borgaro T.se (TO) - Codice Fiscale / Partita IVA h. L'Organizzazione non ha nominato Responsabili del Trattamento. i. Al Titolare del Trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, cioè per richiedere : la conferma dell esistenza o meno dei Dati Personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge; l aggiornamento, la rettificazione ovvero l integrazione dei Dati Personali; l attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi i Dati Personali.

10 Polizza di Assicurazione Avversità Atmosferiche Rischi Agevolati Campagna 2015 Nobis Compagnia di Assicurazioni Contratto di Assicurazione Rischi Agricoli Avversità atmosferiche Fascicolo Informativo EDIZIONE: Febbraio 2015 Il presente Fascicolo Informativo, contenente a. la Nota Informativa (comprensiva del Glossario) b. le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa 1

11 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Operativa: Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Fax Sito Internet info@nobisassicurazioni.it Capitale sociale Euro i.v. Registro Imprese C.C.I.A. di Torino CF PI AUTORIZZATA CON PREVVEDIMENTO ISVAP n del 06 Agosto 2008 Iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di assicurazione al n Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. 2

12 PREMESSA Dal 1 Gennaio 2013 l IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: L Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 INFORMAZIONI GENERALI Sede Legale ed Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Fax Sito Internet info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per Capitale Sociale e 2,28 milioni per totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013 ammonta a 4,07 milioni di Euro. B INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo all intermediario tutti i chiarimenti necessari. 3 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Il contratto è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 4 - RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Nobis Assicurazioni S.p.A. - Direzione Generale - Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) - Telefono Fax info@nobisassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono

13 I reclami indirizzati all IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e Nobis Assicurazioni S.p.A. concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 5 INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. 6 - PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. GLOSSARIO Nel testo che segue, si intendono per: Anterischio: Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio. Appezzamento: porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri indicati nella polizza, coltivato con la medesima varietà di prodotto all interno dello stesso comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva. Assicurato: il socio del Contraente, impresa agricola, le cui produzioni siano oggetto di assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia. Certificato di assicurazione: documento contenente le seguenti informazioni: - Intestazione e codice identificativo della Compagnia di assicurazione - Campagna assicurativa di riferimento - L Organismo di Difesa competente - Dati anagrafici dell Assicurato, compresi CF, P.IVA e C.U.U.A. - Attestazione della qualità di socio e della titolarità dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente - Dichiarazione dell Assicurato che attesta l assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella zona di svolgimento di attività del Contraente - Comune di ubicazione dei rischi - Tipologia di polizza - Dati catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all'interno di uno stesso Comune) e superficie espressa in ettari; tali dati dovranno essere desunti dal Fascicolo Aziendale aggiornato ovvero da Piano Assicurativo Individuale (PAI) - Avversità atmosferiche per le quali viene prestata la garanzia - Soglia di danno, quando prevista 4

14 - Franchigia contrattuale - Presenza di impianti di difesa attiva con relativa specifica della tipologia - Specie, prodotto e varietà colturale con i relativi codici - Quantitativi espressi in quintali per le colture erbacee e per i frutti - Numero di piante per le colture arboree - Data di semina o di trapianto per le colture erbacee - Prezzo al quintale - Valore assicurato - Riferimento al Piano Assicurativo Individuale (PAI) allegato al Certificato - Numero della Polizza o del Certificato - Tariffa applicata - Importo del premio - Data di entrata in copertura - Data di fine copertura - Esistenza o meno di un assicurazione non agevolata sugli stessi beni Coltura irrigua: Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. Contraente: il Consorzio di difesa o l organismo associativo, riconosciuto a termini di legge, stipulante l assicurazione. Dati agrometeorologici: dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all area agricola di estensione non superiore a 10 Kmq, su cui insiste l appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione, utilizzati per la verifica del raggiungimento dei parametri previsti dalle definizioni convenzionali degli eventi. Emergenza: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. Fascicolo aziendale: il documento definito all art. 3 del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall indennizzo. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Impresa agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell art del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ed in particolare al disposto dell art. 1, comma e), del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N Irrigazione: pratica colturale attraverso la quale l acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata. Ivass: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Limite di indennizzo: la percentuale della somma assicurata oltre la quale non viene corrisposto indennizzo. Notifica: la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Partita: la produzione relativa ad ogni singola varietà del prodotto assicurato, coltivata in ciascun appezzamento situato in un medesimo comune. 5

15 Piano Assicurativo Individuale (PAI): il documento definito all allegato B), punto b) del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N Polizza-Convenzione: il documento che prova l assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. Polizza di regolazione premio: documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in conformità alla Polizza - Convenzione ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio. Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell assicurazione. Prezzo: il prezzo unitario (per quintale di prodotto o per singola pianta) utilizzato per la derivazione del valore assicurato, stabilito con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell art. 2, comma 5-ter, del Decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal Decreto legislativo n. 82/2008. Prodotto: le singole specie o sottospecie botaniche, come definite dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale in vigore. Produzione: il risultato (resa) dell intera impresa agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. Resa assicurata: il prodotto matematico della quantità di produzione media annua per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, moltiplicata per la superficie dichiarata risultante da Piano Assicurativo Individuale. La produzione media annua deve essere calcolata ai sensi del regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, art. 2, comma 16, e del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N. 162, corrispondente alla produzione media ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Qualora l assicurato non sia in grado di dimostrare la propria produzione media annua dovrà rispettare i quantitativi per ettaro stabiliti da Ismea e/o dalle Regioni e/o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Semina: operazione di spargimento del seme su terreno preparato per riceverlo. Scoperto: la parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: l impresa assicuratrice, e le eventuali imprese coassicuratrici, che presta/prestano la garanzia. Soglia: limite minimo di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale del valore assicurato della produzione di ciascuna specie, coltivata dalla medesima impresa agricola nel singolo comune, al superamento del quale è previsto l accesso al risarcimento. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Assicurativo Annuale vigente. Tipologia colturale: la coltura assicurabile così come definita dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale in vigore. Trapianto: messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. Varietà: insieme di piante coltivate nettamente distinguibile per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. 6

16 DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI AVVERSITA ASSICURABILI Le tipologie di avversità assicurabili, ai sensi dell allegato 1, punto 1.2 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale in vigore per la campagna 2015, sono come di seguito definite. Avversità Catastrofali: Altre Avversità, o Avversità di Frequenza: Avversità Accessorie: ALLUVIONE SICCITA GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE COLPO DI SOLE E VENTO CALDO SBALZI TERMICI DEFINIZIONI DELLE AVVERSITA ASSICURABILI Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l azione di forti calori con temperature di almeno 40 centigradi che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Eccesso di neve: precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 40 mm riferite nell arco delle 3 ore. Gelo e brina: abbassamento termico inferiore a 0 C dovuto a presenza di masse d aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Grandine: acqua congelata nell atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, nei tre giorni che precedono l evento denunciato, una variazione di temperature di almeno 12 C rispetto all andamento delle media delle temperature massime e 8 C rispetto all andamento delle media delle temperature minime. Sono esclusi gli abbassamenti di temperatura uguali o inferiori ai 0 C gradi centigradi e le variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità. 7

17 Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo, valutabile in un arco temporale di almeno trenta giorni, che comporti l abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l attuazione di interventi irrigui di soccorso.tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Vento caldo: (Scirocco e/o Libeccio) - movimento più o meno regolare o violento di masse d aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40 C che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Vento forte: Forte movimento d aria che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall abbattimento dell impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort. SPECIFICHE RELATIVE ALLE AVVERSITA ASSICURABILI Relativamente alle avversità assicurabili, come sopra definite, si specifica che: A) per l avversità eccesso di pioggia, l arco temporale considerato per la verifica dei dati metereologici è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell evento riportata sulla denuncia di danno; B) per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni; C) gli effetti delle avversità in garanzia, ad eccezione della grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe; D) gli effetti delle avversità in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o la compromissione del prodotto. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all atto della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione stessa. Art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre: dalle ore del giorno successivo a quello della notifica per le avversità grandine e vento forte; dalle ore del decimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità eccesso di pioggia, sbalzo termico, eccesso di neve, alluvione, gelo e brina; dalle ore del ventesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità vento caldo e colpo di sole; dalle ore del trentesimo giorno successivo a quello della notifica per l avversità siccità; 8

18 sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Per notifica si intende la comunicazione a cura dell intermediario assicurativo alla Società con lettera raccomandata, apposito stampato, telegramma, telefax o posta elettronica. La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l attestazione della qualifica di Socio dell Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l assicurazione è inefficace fin dall inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto, od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12 del 20 Novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Art. 3 Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo, deve essere effettuato all Assicurato nei termini ed alla condizioni convenute con il Contraente. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto e comunicate alla Società che si riserva di accettarle. Art. 5 Rettifiche Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. Art. 6 Decadenza dai diritti contrattuali Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall assicurazione, produce la decadenza dell Assicurato dal diritto all indennizzo. Art. 7 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 8 Comunicazioni tra le Parti Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto. Art. 9 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE AVVERSITA ATMOSFERICHE Art. 11 Oggetto della garanzia La Società indennizza la mancata o diminuita resa quantitativa, o quanti-qualitativa se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle avversità assicurate indicate sul certificato di assicurazione, sempreché detti eventi e garanzie siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale (di seguito PAAN). 9

19 La garanzia riguarda il prodotto immune da ogni malattia, tara o difetto e conforme al Reg. 543 del 7/6/2011 e successivi provvedimenti riguardanti le norme del settore ortofrutticolo (se applicabile), e relativo ad un solo ciclo produttivo. La garanzia non si intende rinnovata tacitamente alla scadenza. Art. 12 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate. Sono altresì esclusi gli aggravamenti dei danni coperti da garanzia eventualmente determinati dalle suddette altre cause. In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per: a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno; c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia; d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e) incendio; f) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali; g) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell impianto di irrigazione; h) danni conseguenti a fitopatie; i) danni verificatisi in occasione dell inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; j) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall acqua solo in tempo di piena; k) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.); l) danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia; m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. Per quanto riguarda l avversità Eccesso di pioggia non sono altresì indennizzabili i danni diversi da: - cracking su drupacee e pomacee; - insorgenza di marcescenze su uva da vino; - effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatesi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto; - asfissia radicale per tutti i prodotti. Per quanto riguarda l avversità Colpo di Sole e Venti caldi non sono altresì indennizzabili i danni relativi a fenomeni diversi da: - avvizzimenti, scottature e/ o allessature a carico del prodotto assicurato. Art. 13 Soglia di danno Per tutti i prodotti l assicurazione può essere prestata esclusivamente nella forma con soglia di danno del 30%. Per la forma di assicurazione con soglia di danno, nel caso in cui la perdita causata dagli eventi assicurati non superi il limite minimo pari al 30% della produzione, non è previsto alcun risarcimento. Tale percentuale di danno deve essere riferita al valore assicurato dell intera produzione aziendale del singolo prodotto, ubicata nel medesimo comune, ancorché coltivata in più appezzamenti e riportata in uno o più contratti assicurativi. La produzione media annua, calcolata ai sensi del regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, art. 2, comma 16, e del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N. 162, deve corrispondere alla produzione media ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. 10

20 Ai fini del calcolo dell indennizzo, nel caso in cui la mancata o diminuita resa di produzione risulti superiore a detto limite del 30%, la Società applicherà al danno complessivo la franchigia contrattuale prevista dal successivo art Combinazioni di garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti. Art. 14 Somma assicurata La somma assicurata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando le quantità di prodotto assicurate, determinate conformemente a quanto previsto dal PAAN, per il prezzo unitario del prodotto (specie e varietà) assicurato. I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati annualmente con Decreto emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Al rispetto di tali limiti massimi sono vincolati la Società, l Assicurato ed il Contraente se diverso dall assicurato. Art. 15 Quantitativi assicurabili e obblighi dell Assicurato L assicurato ha l obbligo di assicurare l intera produzione aziendale relativa al prodotto oggetto della garanzia dell impresa agricola, insistente sul medesimo comune, corrispondente a quanto riportato sul Piano Assicurativo Individuale, e si impegna: a dichiarare sul certificato di assicurazione le effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata; a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale e in particolare il Piano Assicurativo Individuale che deve formare parte integrante del Certificato di Assicurazione; a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nel periodo previsto dal regolamento CE 1305/2013 art. 37 comma 4. Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. Art. 16 Dati metereologici di area In caso di sinistro, per la verifica dell effettivo superamento, nell area geografica su cui insiste l appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici predisposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell evento Eccesso di Pioggia sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra. Art. 17 Combinazioni di garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti L assicurazione può essere prestata, a scelta dell Assicurato, per una delle seguenti combinazioni di garanzie: A) Combinazione a 9 avversità assicurate Copre l insieme di tutte le avversità catastrofali, le avversità di frequenza e le avversità accessorie, quali alluvione, gelo e brina, siccità, grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici, colpo di sole e venti caldi. Franchigia della Combinazione A) L assicurazione per la combinazione A) è prestata con una franchigia fissa, espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito dettagliato. La franchigia è calcolata separatamente per ogni singola partita. Per danni superiori all aliquota di franchigia viene risarcita l eccedenza. Nel caso di danni da sola grandine: a. 20% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi, ciliegie, colture da seme; b. 15% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, fragole, piante officinali, susine; c. 10% per tutti gli altri prodotti. 11

21 Nel caso di danni da solo vento forte e/o da grandine e vento forte (in forma associata o disgiunta): a. 30% ciliegie, susine, pere; b. 20% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi, colture da seme; c. 15% per tutti i prodotti ad eccezione di vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, susine, ciliegie e pere, colture da seme, uva da vino, cereali, mais e soia; d. 10% per uva da vino, cereali, mais e soia. Nel caso di danni da alluvione, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, colpo di sole, vento caldo, sbalzo termico, eccesso di neve, (in forma associata o disgiunta), anche nel caso in cui le produzioni siano state colpite, precedentemente o contemporaneamente o successivamente da grandine e/o vento forte: a. 30% per tutti i prodotti. Limite di indennizzo della Combinazione A) L assicurazione per la combinazione A) è prestata con l applicazione di un limite di indennizzo, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito dettagliato. Il limite di indennizzo è calcolato separatamente per ogni singola partita al netto della franchigia: Nel caso di danni da sola grandine: a. 65% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi; b. 75% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio, ciliegie; c. 90% per tutti gli altri prodotti. Nel caso di danni da solo vento forte e/o da grandine e vento forte (in forma associata o disgiunta): a. 50% per susine, pere, olive da olio, olive da tavola, pistacchi, ciliegie; b. 65% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi; c. 75% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio; d. 85% per tutti i prodotti ad eccezione di vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio, susine, ciliegie, pere, pistacchi, olive da olio, olive da tavola, uva da vino, cereali, mais e soia; e. 90% per uva da vino, cereali, mais e soia. Nel caso di danni da alluvione, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, colpo di sole, vento caldo, sbalzo termico, eccesso di neve, (in forma associata o disgiunta), anche nel caso in cui le produzioni siano state colpite, precedentemente o contemporaneamente o successivamente da grandine e/o vento forte: a. 50% per tutti i prodotti. Scoperto della Combinazione A) L assicurazione è prestata senza applicazione di scoperto, salvo che non sia diversamente specificato sul certificato di assicurazione. Qualora sul certificato di assicurazione sia prevista l applicazione di uno scoperto, soltanto se il prodotto assicurato sia stato danneggiato da: a) eccesso di pioggia, limitatamente ai prodotti ciliegie, uva da vino, pomodori, cocomeri, meloni, peperoni, melanzane, patate, orticole in genera, vivai in genere; b) sbalzo termico: limitatamente ai prodotti rientranti nel gruppo Frutta ; c) colpo di sole e vento caldo: limitatamente ai prodotti cocomeri, meloni e peperoni; d) alluvione e/o gelo e brina e/o siccità: per tutti i prodotti; e qualora i suddetti prodotti, in conseguenza dei suddetti eventi, abbiano subito danni risarcibili a termini del contratto superiori al 50% del danno complessivo, verrà detratta dall indennizzo la percentuale di scoperto prevista. L eventuale scoperto, cioè la parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, verrà calcolato sull importo dell indennizzo risultante dopo l applicazione delle franchigie e dei limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni Generali e/o dalle Condizioni Speciali della polizza. 12

22 B) Combinazione a minimo 4 avversità assicurate Copre l insieme di tutte le avversità catastrofali quali alluvione, gelo e brina, siccità e almeno una delle avversità di frequenza quali grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve. Franchigia della Combinazione B) L assicurazione per la combinazione B) è prestata con una franchigia fissa, espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito dettagliato. La franchigia è calcolata separatamente per ogni singola partita. Per danni superiori all aliquota di franchigia viene risarcita l eccedenza. Nel caso di danni da sola grandine: a. 20% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi, ciliegie, colture da seme; b. 15% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, fragole, piante officinali, susine; c. 10% per tutti gli altri prodotti. Nel caso di danni da solo vento forte e/o da grandine e vento forte (in forma associata o disgiunta): a. 30% ciliegie, susine, pere; b. 20% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi, colture da seme; c. 15% per tutti i prodotti ad eccezione di vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, susine, ciliegie e pere, colture da seme, uva da vino, cereali, mais e soia; d. 10% per uva da vino, cereali, mais e soia. Nel caso di danni da alluvione, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, (in forma associata o disgiunta), anche nel caso in cui le produzioni siano state colpite, precedentemente o contemporaneamente o successivamente da grandine e/o vento forte: a. 30% per tutti i prodotti. Limite di indennizzo della Combinazione B) L assicurazione per la combinazione B) è prestata con l applicazione di un limite di indennizzo, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito dettagliato. Il limite di indennizzo è calcolato separatamente per ogni singola partita al netto della franchigia: Nel caso di danni da sola grandine: a. 65% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi; b. 75% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio, ciliegie; c. 90% per tutti gli altri prodotti. Nel caso di danni da solo vento forte e/o da grandine e vento forte (in forma associata o disgiunta): a. 50% per susine, pere, olive da olio, olive da tavola, pistacchi, ciliegie; b. 65% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi; c. 75% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio; d. 85% per tutti i prodotti ad eccezione di vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio, susine, ciliegie, pere, pistacchi, olive da olio, olive da tavola, uva da vino, cereali, mais e soia; e. 90% per uva da vino, cereali, mais e soia. 13

23 Nel caso di danni da alluvione, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, (in forma associata o disgiunta), anche nel caso in cui le produzioni siano state colpite, precedentemente o contemporaneamente o successivamente da grandine e/o vento forte: a. 50% per tutti i prodotti. Scoperto della Combinazione B) L assicurazione è prestata senza applicazione di scoperto, salvo che non sia diversamente specificato sul certificato di assicurazione. Qualora sul certificato di assicurazione sia prevista l applicazione di uno scoperto, soltanto se il prodotto assicurato sia stato danneggiato da: a) eccesso di pioggia, limitatamente ai prodotti ciliegie, uva da vino, pomodori, cocomeri, meloni, peperoni, melanzane, patate, orticole in genera, vivai in genere; b) alluvione e/o gelo e brina e/o siccità: per tutti i prodotti; e qualora i suddetti prodotti, in conseguenza dei suddetti eventi, abbiano subito danni risarcibili a termini del contratto superiori al 50% del danno complessivo, verrà detratta dall indennizzo la percentuale di scoperto prevista. L eventuale scoperto, cioè la parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, verrà calcolato sull importo dell indennizzo risultante dopo l applicazione delle franchigie e dei limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni Generali e/o dalle Condizioni Speciali della polizza. C) Combinazione a minimo 3 avversità assicurate Copre l insieme di almeno tre avversità di frequenza fra le quattro previste, quali grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve e, a scelta, una o più avversità accessorie fra le due previste, quali sbalzi termici, colpo di sole e venti caldi. Franchigia della Combinazione C) L assicurazione per la combinazione C) è prestata con una franchigia fissa, espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito dettagliato. La franchigia è calcolata separatamente per ogni singola partita. Per danni superiori all aliquota di franchigia viene risarcita l eccedenza. Nel caso di danni da sola grandine: a. 20% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi, ciliegie, colture da seme; b. 15% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, fragole, piante officinali, susine; c. 10% per tutti gli altri prodotti. Nel caso di danni da solo vento forte e/o da grandine e vento forte (in forma associata o disgiunta): a. 30% ciliegie, susine, pere; b. 20% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi, colture da seme; c. 15% per tutti i prodotti ad eccezione di vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, susine, ciliegie e pere, colture da seme, uva da vino, cereali, mais e soia; d. 10% per uva da vino, cereali, mais e soia. Nel caso di danni da eccesso di pioggia, colpo di sole, vento caldo, sbalzo termico, eccesso di neve, (in forma associata o disgiunta), anche nel caso in cui le produzioni siano state colpite, precedentemente o contemporaneamente o successivamente da grandine e/o vento forte: a. 30% per tutti i prodotti. Limite di indennizzo della Combinazione C) L assicurazione per la combinazione C) è prestata con l applicazione di un limite di indennizzo, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito dettagliato. Il limite di indennizzo è calcolato separatamente per ogni singola partita al netto della franchigia: 14

24 Nel caso di danni da sola grandine: a. 65% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi; b. 75% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio, ciliegie; c. 90% per tutti gli altri prodotti. Nel caso di danni da solo vento forte e/o da grandine e vento forte (in forma associata o disgiunta): a. 50% per susine, pere, olive da olio, olive da tavola, pistacchi, ciliegie; b. 65% per vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto e vivai di pioppi; c. 75% per tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio; d. 85% per tutti i prodotti ad eccezione di vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, tabacco, tabacco Kentucky, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, semi di piante ortensi, fragole, piante officinali, orticole e colture da seme, noci, nocciole e frutta in guscio, susine, ciliegie, pere, pistacchi, olive da olio, olive da tavola, uva da vino, cereali, mais e soia; e. 90% per uva da vino, cereali, mais e soia. Nel caso di danni da eccesso di pioggia, colpo di sole, vento caldo, sbalzo termico, eccesso di neve, (in forma associata o disgiunta), anche nel caso in cui le produzioni siano state colpite, precedentemente o contemporaneamente o successivamente da grandine e/o vento forte: a. 50% per tutti i prodotti. Scoperto della Combinazione C) L assicurazione è prestata senza applicazione di scoperto, salvo che non sia diversamente specificato sul certificato di assicurazione. Qualora sul certificato di assicurazione sia prevista l applicazione di uno scoperto, soltanto se il prodotto assicurato sia stato danneggiato da: a) eccesso di pioggia, limitatamente ai prodotti ciliegie, uva da vino, pomodori, cocomeri, meloni, peperoni, melanzane, patate, orticole in genera, vivai in genere; b) sbalzo termico: limitatamente ai prodotti rientranti nel gruppo Frutta ; c) colpo di sole e vento caldo: limitatamente ai prodotti cocomeri, meloni e peperoni; e qualora i suddetti prodotti, in conseguenza dei suddetti eventi, abbiano subito danni risarcibili a termini del contratto superiori al 50% del danno complessivo, verrà detratta dall indennizzo la percentuale di scoperto prevista. L eventuale scoperto, cioè la parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, verrà calcolato sull importo dell indennizzo risultante dopo l applicazione delle franchigie e dei limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni Generali e/o dalle Condizioni Speciali della polizza. Art. 18 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia. Qualora l evento si verifichi tra la data di notifica dell assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l assicurazione avrà corso ugualmente, ma l Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell art Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall indennizzo nell eventualità di un successivo sinistro. Art. 19 Riduzione del prodotto assicurato e del premio Quando si verifichi sopra una partita la distruzione di almeno un quinto del prodotto, per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto di assicurazione, l Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società, fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. 15

25 La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito da qualsiasi evento atmosferico in garanzia; tuttavia può essere accordata anche in caso di sinistro, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all Assicurato con lettera raccomandata. Art. 20 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro tre giorni esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato l evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all indennizzo; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione alla Società qualora si renda necessaria l effettuazione di operazioni colturali straordinarie; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento. L inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a) e c) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all indennizzo o alla riduzione del premio previsto dall art. 18 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio). L Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data dell evento in garanzia. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a 20 giorni prima dell epoca di maturazione del prodotto. Nel caso di denuncia di danno con richiesta di perizia per vento forte, l assicurato dovrà dichiarare obbligatoriamente se l evento ha causato una caduta del prodotto. Art. 21 Quantificazione del danno L ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società. Art. 22 Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno regolarmente denunciato, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma. Deve altresì lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all indennizzo - pari almeno al 5% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito, secondo le norme di cui all art. 23 Competenze dei periti e dell art. 24 Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia, entro tre giorni dalla data della sua effettuazione, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Art. 23 Competenze dei periti I periti di cui all'art. 21 Quantificazione del danno, devono: a) accertare la data in cui l'evento si è verificato; b) controllare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all art Quantitativi assicurabili e obblighi dell assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione; accertare al momento dei\del sinistro\i, la produzione in garanzia; 16

26 c) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; d) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; e) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall assicurato in relazione al disposto dell art. 25 Rilevazione dei danni in prossimità di raccolta; f) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia; g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. Art Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le Norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione. La società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più varietà o nel caso di produzioni a raccolta a scaglioni), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. Su richiesta dell assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per appezzamento, il danno ad esso relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva. I risultati di ogni perizia preventiva o definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell assicurato. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al contraente entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art Perizia d appello viene spedito al domicilio dell assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l assicurato non si avvalesse del disposto dell art. 26 Perizia d appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo. Art Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o telefax. Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per il prodotto uva, il campione dovrà essere costituito da le due intere file di piante che insistono al centro dell appezzamento; Per il prodotto Frutta, una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all indennizzo - pari almeno al tre percento della produzione assicurata. Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito comunque in possesso dei requisiti come disposto dall art. 21 Quantificazione del danno, secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali. L assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Art. 26 Perizia d appello L Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d appello. 17

27 A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall Assicurato e da due periti, scelti dall Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Polizza-Convenzione. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza-Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate. Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile. Art. 27 Norme particolari della perizia d appello L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali. Qualora l'assicurato abbia richiesto l appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 23 Competenze dei Periti. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. Art. 28 Modalità della perizia d appello La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall art. 5 - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art. 29 Ispezione dei prodotti assicurati La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Art Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all indennizzo. Art. 31 Anticipata risoluzione del contratto Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno o più eventi in garanzia, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, oppure da rendere necessaria l esecuzione di interventi colturali straordinari e l Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma o telefax, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell offerta, da parte dell Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell offerta, da parte dell Assicurato, il contratto si intende risolto. 18

28 Art. 32 Trasformazione del certificato di assicurazione in polizza in caso di mancata ammissione al contributo pubblico Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, per qualsivoglia motivo, totalmente o parzialmente a contributo comunitario o pubblico il certificato verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell assicurato, che si impegna a corrisponderlo, contro quietanzamento da parte della Società. Art. 33 Condizioni speciali e condizioni particolari Le condizioni speciali e le eventuali condizioni particolari allegate integrano le presenti condizioni generali e regolano le specifiche norme di assicurazione e di liquidazione. PRIVACY - INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. 196/03) La presente per informarla che, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, presso la ns. Organizzazione viene effettuato il trattamento dei Suoi Dati Personali nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03. Il trattamento e l eventuale inserimento in banche dati dei Dati Personali viene effettuato in seguito all acquisizione del Suo consenso salvi i casi di cui all art. 24 D. Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell art.13 D. Lgs. 196/03 La informiamo che: a. Il trattamento dei Dati Personali da parte della nostra Organizzazione viene effettuato per le seguenti finalità : Adempimenti fiscali, contabili, finanziari, bancari, assicurativi, legali, previdenziali, per la gestione del rapporto di lavoro, per la gestione e manutenzione degli Strumenti Elettronici/Informatici, per la vendita di prodotti assicurativi, per la gestione della polizza assicurativa, per la gestione dei sinistri. b. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato con e senza l ausilio di Strumenti Elettronici. c. Il conferimento dei Dati Personali ha natura facoltativa. d. In caso di un eventuale Suo rifiuto al conferimento dei Dati Personali non sarà possibile svolgere le attività relative alle finalità sopra indicate, e comporterà, di conseguenza, l impossibilità di esecuzione dei contratti in essere. e. I Suoi Dati Personali sono stati acquisiti con le seguenti modalità: Dati, Atti o Documenti forniti dall Interessato. Inoltre, all interno dell azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Soggetti Responsabili e Incaricati del Trattamento. f. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a ns. consulenti e/o fornitori di servizi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: amministrativi, fiscali, finanziari, legali, etc.), banche, amministrazione pubblica, organi dello stato, per le finalità sopra indicate. Inoltre, all interno dell azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Incaricati del Trattamento. g. Il Titolare del Trattamento, anche ai sensi dell art. 7 D. Lgs. 196/03, è l Organizzazione scrivente Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Lanzo, Borgaro T.se (TO) - Codice Fiscale / Partita IVA h. L'Organizzazione non ha nominato Responsabili del Trattamento. i. Al Titolare del Trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03, cioè per richiedere la conferma dell esistenza o meno dei Dati Personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge; l aggiornamento, la rettificazione ovvero l integrazione dei Dati Personali; l attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi i Dati Personali. 19

29 CONDIZIONI SPECIALI AVVERSITA GRANDINE Prodotto assicurato C.S. 1 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. Campioni C.S. 2 - Per i prodotti di seguito indicati i campioni sono così determinati: - uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita; - pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita; - tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l asse più lungo della partita stessa; - frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. - orticole da industria (fagioli, fagiolini, piselli, spinaci): due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell appezzamento, orientate secondo l asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file. Prodotti arborei Prodotto Frutta C.S. 3 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme per l actinidia e dall allegagione per le altre specie. La garanzia termina alla maturazione di raccolta o prima, se il prodotto è stato già raccolto, e comunque non oltre le ore del 20 ottobre. Per il prodotto ACTINIDIA la garanzia termina alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento del residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix come da norme U.E. e comunque non oltre il 20 novembre per le regioni del centro sud e del 10 novembre per le regioni del nord. C.S. 4 - Il danno complessivo, dopo aver accertato la perdita di quantità, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle corrispondenti tabelle che seguono, in base alla scelta dichiarata nel contratto. Per quanto attiene ai prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE, il titolo di danno lesione riportato nelle tabelle seguenti ove non diversamente specificato si riferisce al mesocarpo. C.S. 5 - Fermo restando quanto previsto dall art. 24 Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione, la quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita assicurata, ubicata nel medesimo Comune, in base alle rese assicurate ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita resa quantitativa e di qualità, come segue: a) il valore della produzione indennizzabile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all art. 23 Competenze dei periti delle Condizioni Generali di Assicurazione; b) al valore della produzione indennizzabile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione indennizzabile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee relativamente alla produzione dell anno; - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l applicazione sul prodotto residuo, delle tabelle convenzionali di danno di qualità; 20

30 - la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all art. 18 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia così come stabilito all art. 17 Combinazioni di garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti delle Condizioni Generali di Assicurazione. C.S. 6 - Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa per singola partita, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo. Al prodotto residuo verrà quindi applicata la perdita di qualità media ottenuta con l utilizzo delle sottostanti tabelle convenzionali, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee. Actinidia CONVENZIONALE A B % danno A) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all epicarpo; singola lesione lieve 0 0 B) Qualche lesione lieve; singola lesione media C) Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve D) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media E) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza qualche. Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella: EPOCA DEL SINISTRO DECADI % DI DEFOGLIAZIONE < COEFFICIENTE DI DANNO 1 GIUGNO GIUGNO GIUGNO LUGLIO LUGLIO LUGLIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. 21

31 Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine CONVENZIONALE A B % danno A) Illesi; lesioni all epicarpo; qualche lesione minima 0 0 B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti Mele CONVENZIONALE A B % danno A) Illesi; lesioni all epicarpo; qualche o più lesione minima; tracce di ondulato 0 0 B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve D) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole E) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti Pere CONVENZIONALE A B % danno A) Illesi; lesioni all epicarpo; qualche o più lesione minima 0 0 B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi D) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media E) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti distrutti Cachi, fichi CONVENZIONALE % danno A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato 0 B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all epicarpo 20 C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all epicarpo 40 D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo 75 E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo

32 Prodotto Uva C.S. 7 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla data di maturazione e raccolta, da intendersi non oltre dieci giorni successivi alla data di apertura della cantina di riferimento della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. In ogni caso: - per le varietà precoci e medio precoci (es. Chardonnay, Pinot): non può cessare oltre il 30 agosto; - per altre varietà medie e medio tardive: non può cessare oltre il 30 settembre; - per le varietà tardive (es. Aglianico, Prosecco, Trebbiano T): non può cessare oltre il 20 ottobre. Uva da vino C.S. 8 Per varietà si intendono la cultivar o l insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. C.S. 9 La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1 al 3 anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. C.S. 10 Fermo restando quanto previsto dall art. 24 Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione, la quantificazione del danno, viene riferita a ciascuna partita assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base alle rese assicurate ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. La determinazione dei danni avviene nel seguente modo: c) il valore della produzione indennizzabile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all art. 23 Competenze dei periti delle Condizioni Generali di Assicurazione; a) al valore della produzione indennizzabile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della produzione indennizzabile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, etc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell anno; - le centesime parti del danno di qualità determinate come da tabelle di maggiorazione convenzionali di seguito riportate; - la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all art. 18 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia così come stabilito all art. 17 Combinazioni di garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti delle Condizioni Generali di Assicurazione. C.S. 11 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione a: l analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati; l analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi della zona ove sono ubicati i terreni del socio assicurato; 23

33 l analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie; la fase fenologica di accadimento dei sinistri. Esclusivamente per le Combinazioni di garanzia A) e B) di cui all art. 17 Combinazioni di garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti delle Condizioni Generali, i coefficienti da applicare al prodotto residuo convenzionalmente avranno le seguenti percentuali: Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta Metà ed oltre di acini danneggiati 50% Meno della metà di acini danneggiati Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo Percentuale di deprezzamento non superiore all aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50% Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell acino e comunque non prima del 20 giugno. Esclusivamente per la Combinazione di garanzia C) di cui all art. 17 Combinazioni di garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti delle Condizioni Generali, la valutazione del danno di qualità verrà effettuata mediante lettura degli acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta. Tale percentuale è quella massima applicabile e deve essere stabilita in relazione alla valutazione dell effettiva perdita qualitativa della produzione assicurata. PRODOTTO (002A A A200) UVA DA VINO QUALITA SEMPLICE TAB. A Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento /100 della raccolta Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell acino e comunque non prima del 20 giugno. Qualora il prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il: - 1 agosto per le seguenti varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon; - 15 agosto per tutte le altre varietà; il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino al 30% in relazione alle effettive perdite qualitative dell uva destinata alla produzione di vini di particolare pregio. PRODOTTO (002B B B200) UVA DA VINO QUALITA MAGGIORATA TAB. B Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento /100 della raccolta Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell acino e comunque non prima del 20 giugno. 24

34 Qualora il prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il: - 1 agosto per le seguenti varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon; - 15 agosto per tutte le altre varietà; il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino al 30% in relazione alle effettive perdite qualitative dell uva destinata alla produzione di vini di particolare pregio. PRODOTTO (002C C C200) UVA DA VINO QUALITA EXTRA TAB. C Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento /100 della raccolta Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell acino e comunque non prima del 20 giugno. Qualora il prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il: - 1 agosto per le seguenti varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon; - 15 agosto per tutte le altre varietà; il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino al 30% in relazione alle effettive perdite qualitative dell uva destinata alla produzione di vini di particolare pregio. Uva da tavola C.S. 12 La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1 al 3 anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue: UVA DA TAVOLA 1 anno 0% della produzione 2 anno 30% ottenibile della produzione 3 anno ottenibile 70% della produzione 4 anno 100% ottenibile della produzione ottenibile L Assicurato ha l obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione. C.S. 13 Dopo aver accertato l eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE: a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%; b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all aliquota di acini danneggiati e/o perduti. 25

35 Uva da tavola coperta con teli di plastica C.S L Assicurato, con espressa dichiarazione sul Certificato di assicurazione, può chiedere che per l avversità grandine la garanzia cessi con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12,00 del 5 settembre. In tal caso sarà applicato uno sconto del 15% sulla tariffa dell uva da tavola (cod. 003). Uva da tavola coperta con teli di plastica fino alla primavera e scoperta per breve periodo (maturazione, colorazione, taglio e commercializzazione) C.S L Assicurato che effettua le particolari operazioni colturali descritte nel titolo può chiedere una copertura assicurativa per un periodo ddi 40 giorni, beneficiando, rispetto alla tariffa dell uva da tavola, di una riduzione corrispondente al periodo prescelto in base alle condizioni climatiche ed allo stato vegetativo della coltura, come indicato di seguito: - il primo periodo decorre dalle ore 12,00 del 1 giugno e fino alle ore 12,00 del 10 luglio (codice 403) e comporta il pagamento di un tasso pari al 25% della tariffa dell uva da tavola (cod. 003); - il secondo periodo decorre dalle ore 12,00 del 20 giugno e fino alle ore 12,00 del 31 luglio (codice 703) e comporta il pagamento di un tasso pari al 35% della tariffa uva da tavola (cod. 003); Con la sottoscrizione del Certificato, l Assicurato indica la scelta di uno dei due periodi in cui intende effettuare la scopertura dai teli per il quale chiedere la copertura assicurativa. La scopertura dei teli deve essere comunicata alla Società Ramo Grandine a mezzo telegramma, non oltre il terzo giorno precedente alla scopertura, per l attivazione della garanzia. C.S. 16 I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da grandine saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile. C.S. 17 La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12 del 20 ottobre. Prodotto Olive C.S La garanzia ha inizio dall allegagione e termina alle ore 12 del 20 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 10 novembre per le olive da olio. Olive da olio C.S La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio e dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno A) Illese; segni di percossa; ondulato 0 B) Incisioni superficiali; ammaccature 10 C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti 35 D) Lesioni che raggiungono l endocarpo 60 E) Lesioni che raggiungono l endocarpo non cicatrizzate 100 Olive da tavola C.S La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa e dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno A) Illese; segni di percossa; ondulato 0 B) Incisioni superficiali; ammaccature 30 C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti 60 D) Lesioni che raggiungono l endocarpo

36 Prodotti Erbacei C.S La garanzia ha inizio dall emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto. La garanzia termina con la maturazione di raccolta del prodotto e non oltre la normale durata del ciclo produttivo e comunque non oltre il 20 ottobre. Nel contratto deve essere sempre indicata la data della semina o del trapianto. C.S. 22 Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. C.S. 23 Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest ultima fase. La data del taglio o dell estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data. Per l erba medica per ogni partita dev essere indicato, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, quale taglio si intende destinare a seme. C.S. 24 Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme. C.S. 25 Per i prodotti: - ORTICOLI: melanzane e per le piante di: cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bietola; - SEMI DI PIANTE ORTENSI: bietola rossa, carote, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri e ravanelli; il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo telefax alla Direzione della Società Ramo Grandine entro le 24 ore successive. Riso C.S La garanzia, fermo quanto previsto, dalle Condizioni Generali di assicurazione: - ha inizio dall emergenza della piantina, e comunque non prima delle ore 12 del 15 Maggio; - termina con la maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre il 10 Ottobre. Il danno complessivo è determinato tenendo conto di: - Piante morte; - Piante uncinate o con arricciamento della spiga/pannocchia; - Piante con asportazioni totali o parziali di spiga/pannocchia; - Piante con asportazioni di spighette; - Cariossidi perse o scasellate; - Lesioni al culmo ed alle foglie; - Piante con piegatura del culmo Barbabietola da zucchero (radice) C.S La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalla grandine. 27

37 EPOCA DEL SINISTRO DECADI % DI DEFOGLIAZIONE < COEFFICIENTE DI DANNO 1 GIUGNO GIUGNO GIUGNO LUGLIO LUGLIO LUGLIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO Cetrioli, Zucchine, Zucche C.S Il rischio a carico della Società ha inizio dall allegagione e termina alle ore 12 del: - 15 settembre per l Italia Settentrionale; - 15 ottobre per l Italia Centrale; - 15 novembre per l Italia Meridionale e le Isole. C.S. 29 dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all epicarpo 0 B) Plurime incisioni all epicarpo 10 C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere 25 D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie 45 E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi 80 F) Frutti distrutti 100 Prodotto Cocomeri e meloni C.S. 30 Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto. C.S. 31 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione a: Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e meloni CONVENZIONALE % danno A) Fiori (*) e/o frutti illesi; 0 B) Incisioni all epicarpo 10 C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere 30 D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie 55 E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi 80 F) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti

38 Cocomeri (varietà Sugar Baby e simili) CONVENZIONALE % danno A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all epicarpo 0 B) Incisioni all epicarpo 10 C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere 40 D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie 80 E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti 100 Cocomeri e meloni (tutte le varietà) C.S. 32 La garanzia termina: - per le coltivazioni forzate e semi forzate: alle ore 12 del 15 agosto per l Italia Settentrionale e alle ore 12 del 10 agosto per l Italia Centro-Meridionale e Insulare; - per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12 del 31 agosto per l Italia Settentrionale e alle ore 12 del 20 agosto per l Italia Meridionale e Insulare; - per le coltivazioni tardive: alle ore 12 del 15 settembre per l intero territorio nazionale. Sono considerate tardive quelle seminate o trapiantate a partire dalle seguenti date: - per l Italia Settentrionale semina dal 15 Maggio, trapianto dal 1 Giugno; - per l Italia Centro Meridionale ed Insulare semina dal 05 Maggio, trapianto dal 1 Giugno. Prodotto Orticole da industria C.S. 33 La garanzia ha inizio non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. Fagioli C.S. 34 Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme. Prodotto Fragole, fragoloni, fragoloni rifiorenti, fragoline di bosco C.S. 35 La garanzia ha inizio dall emissione degli steli fiorali e termina alle ore 12 del 1 Ottobre. Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla). C.S. 36 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione a: CONVENZIONALE % danno A) Illesi 0 B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi 25 C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie 60 D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi; frutti distrutti 100 Prodotto Frumento tenero, Frumento duro, Orzo C.S. 37 La garanzia riguarda le coltivazioni di frumento tenero, frumento duro, orzo, e qualora sia stata attivata l estensione qualità maggiorata - è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione 29

39 Per la garanzia con danno di qualità grandine è prevista una maggiorazione del 20% sul rispettivo tasso grandine comunale. La garanzia qualità deve essere indicata sul certificato di assicurazione. Prodotto Mais C.S. 38 La garanzia ha inizio all emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. La garanzia venti forti decorre dall inizio della seconda sottofase di levata e termina al completamento della fase di maturazione cerosa; per tutte le altre garanzie la decorrenza ha inizio dall emergenza, pertanto in polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina e si estingue alla maturazione agronomica o di raccolta del prodotto. La garanzia cessa con la maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre il 10 Ottobre. Mais da granella C.S. 39 La garanzia base riguarda la sola perdita di peso/quantità. La garanzia viene inoltre estesa al danno di qualità, riconosciuto solo per le grandinate che si verificano a partire dell inizio della fase fenologica seconda sottofase di levata (emissione della 13ma foglia nelle classi FAO ) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico. La garanzia qualità cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazioni in cui almeno il 50% delle piante presenti nell appezzamento raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico, od anche prima se il prodotto è stato raccolto. Il danno di qualità è valutato, dopo aver accertato il danno di quantità, sul prodotto residuo della perdita di quantità in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione Mais da insilaggio C.S. 40 La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione Mais da seme C.S. 41 La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell incrocio, ed è estesa al danno di qualità. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita. C.S. 42 Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: 30

40 Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione Mais dolce C.S. 43 La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione La garanzia qualità decorre dalla fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante della partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Prodotto Melanzane C.S. 44 La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato; gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue: Giorni dal trapianto Raccolto progressivo e relative % minima di prodotto convenzionalmente considerato % di prodotto asportato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**) 100 I II III IV (**) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati C.S. 45 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno Fiori e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti. 0 Frutti lievemente deformati; percosse all esocarpo con compressioni leggere. 25 Frutti mediamente deformati; percosse al mesocarpo con compressioni medie. 50 Frutti gravemente deformati; più percosse al mesocarpo con compressioni medie. 75 Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni interessanti il mesocarpo; fiori e frutti distrutti. 100 Prodotto Peperoni C.S. 46 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: 31

41 CONVENZIONALE % danno A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti 0 B) Percosse all esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati 15 C) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati 35 D) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati 75 E) Fiori (*) e frutti distrutti 100 (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque entro il 20 Ottobre; la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue: Giorni dal trapianto Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) normale (**) tardivo (**) normale (**) tardivo (**) = 25 = 100 (*) Per i giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati (**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente Sul certificato di assicurazione deve essere inserita, per ciascuna partita, la data di trapianto o si semina. Prodotto Piselli C.S. 47 Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme. Prodotto Pomodoro C.S. 48 Per ogni partita, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un unica soluzione o scalare per palchi di maturazione. La garanzia ha inizio all emergenza in caso di semina o attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla, e comunque non prima del 1 aprile, e termina alle ore 12 del: giorno dalla data di trapianto o 140 giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore del 25 Settembre per l Italia Settentrionale; giorno dalla data di trapianto o 140 giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore del 20 settembre per l Italia Centro-Meridionale ed Insulare. Pomodori da industria C.S. 49 La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere e dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. 32

42 Pomodori da pelati CONVENZIONALE % danno A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell epidermide 0 B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all epicarpo 20 C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere 40 D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie 65 E) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi 80 F) Fiori (*) e frutti distrutti 100 Pomodori da concentrati e altre trasformazioni conserviere CONVENZIONALE % danno A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell epidermide 0 B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all epicarpo 15 C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere 30 D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie 55 E) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi 70 F) Fiori (*) e frutti distrutti 100 Pomodori da consumo fresco C.S. 50 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell epidermide 0 B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all epicarpo 20 C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all epicarpo 40 D) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere 65 E) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie 80 F) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e frutti distrutti 100 Prodotto Tabacco C.S. 51 Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel relativo Regolamento e successive modifiche ed integrazioni. C.S. 52 La garanzia ha inizio ad attecchimento avvenuto e non copre le foglie cotiledonari e le prime 4 foglie basali. Il danno complessivo è valutato convenzionalmente (considerando eguali le foglie basali, mediane ed apicali) in base a: - n. di piante morte; - n. di piante troncate ed alle relative foglie perse; - alle parti di foglia asportate o da considerarsi tali (sono considerate illese le foglie con asportazioni inferiori al 15%); - al mancato accrescimento delle foglie; - alle foglie perse (sono considerate tali le foglie con superficie asportata superiore a 85%). C.S. 53 Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del precedente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%. 33

43 C.S. 54 La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo la seguente tabella: Data % di prodotto considerato fuori rischio Varietà di Tabacco 15 Agosto 20 Burley 30 Agosto 20 Bright e altri tabacchi 10 Settembre 60 Burley 20 Settembre 45 Bright e altri tabacchi 30 Settembre 100 Burley 10 Ottobre 100 Bright e altri tabacchi e termina in ogni caso alle ore del 10 ottobre. C.S. 55 Nelle denunce di danno l Assicurato è tenuto a specificare: - se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto; - se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata. Prodotto Vivai Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) C.S. 56 La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. C.S. 57 Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale. C.S. 58 La garanzia ha inizio dall attecchimento dell innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore del 10 novembre. C.S. 59 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili, e dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno Illesi; lesioni interessanti la corteccia 0 Lesioni interessanti il cambio 25 Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità 40 Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale 60 Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale 80 Sono considerati totalmente perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza dei ricacci giunti a maturazione. 34

44 L effetto del danno grandine che abbia comportato: - rimarginazione dei tessuti è definito lesione; - mancata rimarginazione dei tessuti è definita lacerazione. C.S. 60 Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio principale, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio similare in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio supplettivo e non il principale. Piante di vite porta innesti (piante madri di portinnesti di vite) C.S. 61 La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 10 novembre. C.S. 62 La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l indicazione: - della varietà; - dell età; - della forma di allevamento (strisciante o impalcato); - del numero dei ceppi. C.S. 63 Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti: - diametro maggiore dell estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm; - diametro maggiore dell estremità più grossa non superiore a 14 mm; - lunghezza di cm circa. C.S. 64 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno A) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio 0 B) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo 25 C) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo 50 D) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo 70 E) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo 100 Nesti di vite C.S. 65 La garanzia è prestata per i nesti, secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti. Si precisa che i nesti possono essere assicurati esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile, rimane vietato assicurare sullo stesso vigneto i nesti e l eventuale uva da vino o da tavola ottenibile. C.S. 66 La garanzia ha inizio dal germogliamento e termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore del 10 Novembre. C.S. 67 I nesti per i quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti: - diametro compreso fra 6,5 e 14 mm; - lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1cm sopra la gemma e 2cm sotto). C.S. 68 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: 35

45 CONVENZIONALE % danno Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale 0 Lesioni interessanti i tessuti del cilindro entrale o il midollo 40 Lacerazioni al cilindro centrale o al midollo, in prossimità della gemma 100 L effetto del danno grandine che abbia comportato: - rimarginazione dei tessuti è definito lesione; - mancata rimarginazione dei tessuti è definita lacerazione. Vivai di piante da frutto e di olivo (piante da frutto e di olivo in vivaio) C.S. 69 La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d innesto per l impianto frutticolo ed olivicolo. C.S. 70 La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore del 10 novembre. C.S. 71 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE % danno A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l epidermide 0 B) Astoni con alcune lesioni che incidono l epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate 10 C) Astoni con numerose lesioni che incidono l epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami 30 anticipati. Astoni svettati D) Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e non; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo. Più lacerazioni che interessano i rami anticipati 60 E) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi 80 F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi 100 N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l asse centrale dell astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati. Vivai di pioppi (pioppi in vivaio) C.S. 72 La garanzia riguarda la sola produzione dell annata. Essa ha inizio: - per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto - per i vivai di due anni, dal 1 marzo e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore del 10 novembre. C.S. 73 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: CONVENZIONALE VIVAIO DI UN ANNO % danno A) Illesi; lesioni alla corteccia 0 B) Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base 30 C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno 65 D) Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base 100 CONVENZIONALE VIVAIO DI DUE ANNI % danno A) Illesi; lesioni alla corteccia 0 B) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno 10 C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno 40 D) Più lesioni non rimarginate al legno 70 E) Numerose lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2 anno

46 CONDIZIONI SPECIALI ALTRE AVVERSITA C.S. 74 La garanzia si riferisce alla diminuzione di resa conseguente a perdita di quantità e, se prevista dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, anche alla perdita di qualità. La qualità, se prevista, è di tipo convenzionale e calcolata sul prodotto residuo. Garanzia Vento forte C.S. 75 La garanzia termina venti giorni prima della maturazione di raccolta per tutte le specie e comunque non oltre il 30 settembre. Prodotti arborei in genere - Garanzia Vento forte C.S. 76 La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità (se dovuta), CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti previsti dalle tabelle riportate nelle Condizioni Speciali Grandine, in base alla scelta dichiarata dall Assicurato in polizza. Prodotto Uva e Actinidia - Garanzia Vento forte C.S. 77 Il danno complessivo è determinato tenendo conto di: - asportazione di germogli, parti di germogli; - asportazione di grappoli, racemoli, singole bacche; - lesioni a carico delle singole bacche. Prodotti erbacei: Cereali e riso - Garanzia Vento forte C.S. 78 Il danno complessivo è determinato tenendo conto di: - allettamento con o senza ginocchiatura; - rottura e/o piegatura dei culmi. C.S. 79 La garanzia cessa alla fine della fase di maturazione di raccolta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 15 ottobre. Prodotto Mais - Garanzia Vento forte C.S. 80 La garanzia cessa, con l eccezione degli eventi di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica: 1. per il mais da granella: all inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l aspetto definitivo della cultivar e compare il punto nero che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico; 2. per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto; 37

47 3. per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto. C.S. 81 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto al vento forte, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella: Fine levata Fioritura Fine lattea Cerosa Dritte / Illese 0% 0% 0% 0% Mediamente piegate 5% 15% 20% 5% Gravemente piegate 20% 25% 30% 15% Per le classificazioni non espressamente indicate nella tabella precedente il danno viene valutato in base alla sola perdita di quantità. Prodotto Pioppi - Garanzia Vento forte C.S. 82 Il danno complessivo è determinato tenendo conto della sola rottura dell asse principale. Prodotto Tabacco - Garanzia Vento forte C.S. 83 Il danno complessivo è determinato tenendo conto dei danni diretti alla foglia; sono esclusi i danni derivanti dalla rottura e dall inclinazione del fusto. Colture da seme - Garanzia Vento forte C.S. 84 La garanzia si intende estesa, quando previsto, alle tre fasi di taglio o estirpazione delle piante, essicamento prodotto e trebbiatura in campo. Prodotto Patata - Garanzia Vento forte C.S La garanzia cessa all inizio della fase di ingiallimento dell apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi. Garanzia Gelo e brina C.S La garanzia per tutti i prodotti decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del decimo giorno successivo a quello di notifica della copertura, e termina alle ore 12 del 30 maggio. C.S. 87 Il danno complessivo è determinato tenendo conto di: - distruzione totale o parziale di germogli fertili; - distruzione totale o parziale di infiorescenze. Prodotto Frutta - Garanzia Gelo e brina C.S. 88 La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, valutata CONVENZIONALMENTE, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella: 38

48 Natura delle Lesioni Illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve. Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione. Coefficiente di Danno 0 20 Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione e/o cinghiatura di lieve profondità. 35 Deformazione media; cinghiatura di media profondità. Deformazione grave; cinghiatura di notevole profondità. Frutti distrutti o avvizziti. Fiori destinati alla fruttificazione Le lesioni, ove non specificato diversamente, si riferiscono al mesocarpo. Garanzia Eccesso di pioggia C.S. 89 Il danno complessivo è determinato tenendo conto: - del prodotto perso a seguito di asfissia radicale; - delle lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute alla anomala distensione cellulare (cracking) per l eccessiva disponibilità idrica. Prodotto Frutta - Garanzia Eccesso di pioggia C.S. 90 La garanzia ha inizio dall allegagione e comunque non prima delle ore 12 del decimo giorno successivo quello della notifica della copertura, e termina, per tutte le specie, alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 10 ottobre. Prodotto Uva da vino - Garanzia Eccesso di pioggia C.S. 91 La garanzia ha inizio dall allegagione e comunque non prima delle ore 12 del decimo giorno successivo quello della notifica del contratto, e termina, per tutte le varietà, alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 10 ottobre. C.S. 92 Sono compresi in garanzia i danni dovuti all insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La valutazione del danno di qualità sarà effettuata dal perito in considerazione di: valutazione delle effettive penalizzazioni eventualmente applicate dalla Cantina Sociale al Socio Assicurato; analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati; analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio Assicurato; analisi e stima della perdita di peso imputabile alla garanzia eccesso di pioggia. 39

49 Prodotto Uva da tavola - Garanzia Eccesso di pioggia C.S. 93 Per l avversità eccesso di pioggia sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta. Prodotti erbacei - Garanzia Eccesso di pioggia C.S. 94 La garanzia ha inizio dall emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto e termina con la maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre. Prodotto Mais - Garanzia Eccesso di pioggia C.S. 95 Nel caso di danni precoci da eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5; e che abbiano avuto per effetto: - la morte di oltre il 30% delle piantine dell appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure - la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell area interessata inferiore a 3,2 piante/mq; la Società, su richiesta dell Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia. In caso di mancato ritrapianto invece la garanzia si intende cessata ed il contratto risolto. Prodotto Pomodoro - Garanzia Eccesso di pioggia C.S. 96 La garanzia è estesa anche ai danni conseguenti a marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto. C.S Nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto: - la morte di oltre il 30% delle piantine per ha, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ha inferiore a 2,2 piante/mq, oppure - la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 mq, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell area interessata inferiore a 1,6 piante/mq; la Società, su richiesta dell assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell area interessata dall evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia. In caso di mancato ritrapianto invece la garanzia si intende cessata ed il contratto risolto. Garanzia Eccesso di neve C.S. 98 La garanzia termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 10 Novembre. Garanzia Sbalzo termico C.S. 99 Il danno complessivo è determinato tenendo conto della minor allegagione a seguito della concomitanza dell avversità con la fioritura. 40

50 Prodotto Pomodoro - Garanzia Sbalzo termico C.S. 100 Per l avversità sbalzo termico, relativamente al prodotto pomodoro, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.). Prodotto Riso - Garanzia Sbalzo termico C.S. 101 In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto di 13 gradi centigradi, verificatesi tra il 15 Luglio e il 20 Agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestati a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, ecc). Garanzia Siccità C.S La garanzia per tutti i prodotti decorre dal 15 giugno e comunque non prima delle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica della copertura, e termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre. C.S. 103 La garanzia si riferisce alla sola perdita di quantità. La percentuale di danno si calcola in due fasi distinte: Fase 1 Calcolo della perdita di produzione: La perdita di produzione, è calcolata come differenza tra la produzione assicurata (e/o potenzialmente ottenibile se inferiore) e quella realmente ottenuta (calcolata mediante pesate delle produzioni ottenute da piante rappresentative). Fase 2 Calcolo del danno: La mancata produzione precedentemente calcolata viene rapportata a quella assicurata (e/o potenzialmente ottenibile se inferiore) ottenendo così la percentuale di danno. Prodotto Uva da vino - Garanzia Siccità C.S. 104 Il danno complessivo è determinato tenendo conto: - del ridotto sviluppo dei grappoli; - del mancato accrescimento delle bacche; - dell appassimento delle bacche. Prodotto Frutta - Garanzia Siccità C.S. 105 Il danno complessivo è determinato tenendo conto: - del ridotto sviluppo dei frutti; - dei frutti destinati alla produzione cascolati a seguito dell evento denunciato; - dei frutti con dimensioni non idonee alla commercializzazione. Garanzia Colpo di sole e Vento caldo C.S. 106 Le garanzie hanno inizio dalle ore 12 del ventesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 15 Giugno e terminano per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 Settembre. C.S. 107 Per la garanzia Colpo di sole il danno complessivo è determinato tenendo conto: - del minor incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; - delle lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature ed alla perdita di elasticità a seguito delle scottature dell esocarpo. Per la garanzia Vento caldo il danno complessivo è determinato tenendo conto del minor incremento ponderale per la minor efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico. 41

51 Garanzia Alluvione C.S. 108 La garanzia non copre le colture ubicate nei terreni golenali o nelle vasche di espansione dei fiumi. La garanzia per tutti i prodotti decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del decimo giorno successivo a quello della notifica della copertura, e termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 10 novembre. C.S. 109 Il danno complessivo è determinato tenendo conto: - del prodotto perso a seguito di asfissia radicale; - del minor incremento ponderale dovuto a ristagno idrico. Prodotto Frutta - Garanzia Alluvione C.S. 110 Il danno complessivo è determinato tenendo conto: - del prodotto perso a seguito di asfissia radicale; - del minor incremento ponderale dovuto a ristagno idrico; - delle lesioni al frutto nella fase antecedente la raccolta dovute ad anomala distensione cellulare (cracking) per l eccessiva disponibilità idrica. 42

52 CONDIZIONI PARTICOLARI PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO Per i prodotti fagiolino, mais e soia seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il... Qualora l Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 31/07. COCOMERI E MELONI 1. Qualora l Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina sul colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione telegrafica alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dalle Condizioni Generali. 2. Al Consorzio di Difesa è concesso di richiedere, in caso di grandinate precoci, lo spostamento di 15 giorni delle date di cessazione del rischio previste all Art. 23) delle Condizioni Speciali. PRODUZIONI PROTETTE DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: Impianti antigrandine (reti). Sono compresi in garanzia anche: i danni accaduti nei 10 (dieci) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; i danni provocati al prodotto assicurato dall impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa; i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia) dell impianto non imputabile a negligenza dell assicurato; Altri impianti di protezione. Sono altresì coperti dalla garanzia anche i danni alla produzione assicurata verificatisi: a rete chiusa: dalla fioritura fino alla data del 15 maggio; nei 10 giorni antecedenti l inizio della raccolta; a rete aperta: nel caso di danni provocati dalle avversità in garanzia agli impianti anti grandine. 43

53 ASSICURAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PRODOTTI FRUTTA E UVA Per i nuovi impianti non ancora in piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: POMACEE 1 anno 0% della produzione ottenibile 2 anno 30% della produzione ottenibile 3 anno 60% della produzione ottenibile 4 anno 80% della produzione ottenibile 5 anno 100% della produzione ottenibile DRUPACEE 1 anno 0% della produzione ottenibile 2 anno 35% della produzione ottenibile 3 anno 80% della produzione ottenibile 4 anno 100% della produzione ottenibile UVA DA TAVOLA 1 anno 0% della produzione ottenibile 2 anno 30% della produzione ottenibile 3 anno 70% della produzione ottenibile 4 anno 100% della produzione ottenibile UVA DA VINO 1 anno 0% della produzione ottenibile 2 anno 30% della produzione ottenibile 3 anno 80% della produzione ottenibile 4 anno 100% della produzione ottenibile 44

54 DEFINIZIONI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale sono attribuiti i seguenti valori: A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla grandine. Le lesioni si classificano sia in base alla superficie, alla lunghezza e alla profondità, sia in base alla frequenza. CLASSIFICAZIONI IN BASE ALLE DIMENSIONI per pomacee, pesche, nettarine e actindia: Minima: è la lesione senza rottura dell epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1mm. Lieve: è la lesione con superficie pari o inferiore a 12 mm2 (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm. Media: è la lesione con superficie superiore a 12 mm2 e fino a 40 mm2 (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm. Notevole: è la lesione con superficie superiore a 40 mm2 e sino a 100 mm2 (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm. N.B. 1) N.B. 2) N.B. 3) Per le ciliege e le susine a frutto piccolo i valori delle lesioni si considerano ridotti di ½, mentre per le albicocche e le restanti cultivar di susine si considerano ridotti di ¼. Per le mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell ondulazione. Per i cachi e i fichi si intende: lesione lieve quando risulta interessato o in parte il 1 quarto del mesocarpo; lesione media quando risulta interessato o in parte il 2 quarto del mesocarpo; lesione notevole quando risulta interessata tutta o in parte la seconda metà del mesocarpo. B) FREQUENZA DELLE LESIONI Per cocomeri e meloni - qualche lesione fino a 4; - più lesioni oltre 4. Per viti madri - qualche lesione fino a 3; - più lesioni da 3 a 6; - numerose lesioni oltre 6. Per drupacee e actinidia Lesioni minime e lievi Lesioni medie e notevoli Qualche fino a 4 fino a 3 Più da 5 a 9 da 4 a 7 Numerose oltre 9 oltre 7 Per pomacee Lesioni minime Lesioni medie e notevoli Qualche fino a 5 fino a 3 Più da 6 a 10 da 4 a 7 Numerose oltre 10 oltre 7 45

55 C) ONDULAZIONE Fenomeno (tipico delle mele) di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica. L ondulazione si classifica in: Traccia: è determinata da non più di una lesione lieve; Lieve: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; Media: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed ¼ di quella del frutto; Notevole: la superficie interessata dal fenomeno supera ¼ di quella del frutto. D) DEFORMAZIONE Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci. La deformazione si classifica in: Lieve: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; Media: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; Grave: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. E) FRUTTO DISTRUTTO E quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine. F) LESIONE RIPARATA E quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica. G) ALTERAZIONE DELL EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura) Traccia: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto: Lieve: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; Media: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; Notevole: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. RUGGINOSITA : lesioni istologiche, interessanti l epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione. AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti. SCOTTATURA: lesioni istologiche superficiali causate dall incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l epidermide, tali da provocare cromatiche e/o necrosi dell epicarpo. 46

56 DEFINIZIONI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI AI VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO 1. POMACEE Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Lacerazione: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate. Svettamento: rottura della cima dell astone al di sopra dell ultimo ramo anticipato. Stroncatura: rottura dell astone al di sotto dell ultimo ramo anticipato. N.B. Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensione e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Per il melo questi devono essere posizionati sull astone nella fascia che va da 50 cm a 110 cm; per il pero da 50 cm a 100 cm. 2. DRUPACEE Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Lacerazione: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate. N.B. Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull astone nella fascia che va da 40 cm per tutta la lunghezza dell astone. 47

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