CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE MALATTIE TISANA
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1 INA ASSITALIA S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese ISVAP n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE MALATTIE Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le ; il Modulo di proposta; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento
2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento
3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE ASSISTENZA CARENZA CONTRAENTE FRANCHIGIA GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO INDENNIZZO INFORTUNIO ISTITUTO DI CURA MALATTIA POLIZZA PREMIO PRESTAZIONI RESIDENZA RICOVERO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di assicurazione l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante il soggetto che stipula l'assicurazione la parte delle spese rimborsabili determinata in misura fissa che resta a carico dell assicurato l intervento chirurgico riportato nell elenco disponibile nelle condizioni di assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili l ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società esclusivamente per la Sezione Assistenza - le assistenze prestate dall INA ASSITALIA S.p.A., per mezzo della Struttura Organizzativa, all Assicurato in caso di sinistro il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione INA ASSITALIA S.p.A. Pagina 1 di 8 Nota informativa ed
4 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società INA ASSITALIA S.p.A. Gruppo Generali; b) sede legale Roma (Italia) Via L. Bissolati, 23 CAP Italia; c) recapito telefonico , sito internet: d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,87; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,87. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,0263 l indice è dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a migliaia di euro e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a migliaia di euro. L indice di solvibilità gestione vita è pari a 1, l indice è dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a migliaia di euro e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente migliaia di euro. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Avvertenze Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia all art. 3 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione Salute Sicura ll contratto prevede il rimborso delle spese di ricovero conseguenti a malattia, infortunio o parto consentendo di usufruire delle strutture sanitarie private senza l aggravio economico che queste comportano, o di beneficiare di una diaria sostitutiva per ogni giorno di ricovero, qualora l Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa. Si rinvia agli articoli da 26 a 47 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 4 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 2 di 8 Nota informativa ed
5 Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato, con applicazione dello scoperto pattuito in contratto e previa detrazione della franchigia, se prevista. Si rinvia agli artt. 51, 52, 55 e 56 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi Massimale assicurato per rimborso spese di ricovero Euro ,00, scoperto 20% Sinistro Euro ,00 In caso di ricovero in istituto di cura convenzionato con équipe medica convenzionata pari a Euro ,00 (in questo caso non si applica lo scoperto); in caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con équipe medica non convenzionata Euro ,00-20%= ,00 Massimale assicurato per rimborso spese di ricovero Euro ,00 Franchigia Euro 1.000,00 Sinistro Euro ,00 Franchigia Euro 1.000,00 Rimborso Euro ,00 Il contratto prevede inoltre, al verificarsi di un sinistro, l erogazione di prestazioni di assistenza. Si rinvia agli artt. 58 e 60 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli artt. 4 e 60 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti all art. 60 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie previste. Si rinvia all art. 60 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Sezione Salute Cash Il contratto prevede l erogazione di una indennità giornaliera in caso di ricovero per malattia, infortunio o parto e di un indennizzo una tantum al verificarsi di determinati gravi eventi. Si rinvia agli artt. 62 e 63 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 4 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. L indennità spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 62 e 63 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie, se previste. Si rinvia agli artt. 66 e 67 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi Somma assicurata per Indennità giornaliera per ricovero Euro 50,00, franchigia 2 giorni In caso di sinistro che abbia comportato un ricovero di 10 giorni, l indennizzo viene determinato: Euro 50,00*(10-2)= Euro 400,00 Il contratto prevede inoltre, al verificarsi di un sinistro, l erogazione di prestazioni di assistenza. Si rinvia agli artt. 68 e 70 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 3 di 8 Nota informativa ed
6 Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli artt. 4, 69 e 70 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti all art. 70 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie previste. Si rinvia all art. 70 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Sezione Salute Permanente ll contratto prevede l erogazione di un capitale per compensare la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia o ad ictus o infarto, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato. Si rinvia agli artt. 72 e 74 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 4 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il capitale spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 76 e 77 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie, se previste. Si rinvia all art. 79 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi Capitale assicurato Euro ,00 Invalidità permanente da liquidare 10% Capitale liquidato ,00 Sezione Salute Assistita Il contratto prevede, al verificarsi di un sinistro, l erogazione di prestazioni di assistenza. Si rinvia agli artt. 80 e 82 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli artt. 4, 81 e 82 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti all art. 82 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie previste. Si rinvia all art. 82 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenze La copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia all art. 2 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 4 di 8 Nota informativa ed
7 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario Nullità Avvertenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 7 delle condizioni di assicurazione. La compilazione del questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all art. 5 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: insorgenza di disturbi schizofrenici. 7. Premi Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Inoltre solo per la Sezione Salute Cash e per la Sezione Salute Permanente il pagamento può essere effettuato anche con trattenuta stipendiale. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l importo di Euro 750,00. È possibile frazionare il premio in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento: semestrale 3%; quadrimestrale 4%; trimestrale 4,5%; mensile 5%; mensile a mezzo delega nessun interesse. Avvertenze La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; inserendo in polizza più assicurati; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Sezione Salute Sicura Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il premio viene aggiornato in base all età raggiunta dall assicurato. Si rinvia all art. 53 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre, le somme assicurate, il premio e gli eventuali scoperti e franchigie non espressi in percentuale sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice costo della vita). Si rinvia all art. 54 delle condizioni di assicurazione per glia spetti di dettaglio. Sezione Salute Cash Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. Sezione Salute Permanente Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. Pagina 5 di 8 Nota informativa ed
8 Sezione Salute Assistita Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 9. Diritto di recesso Avvertenze È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all art. 20 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze Nel caso in cui non operi il pagamento diretto l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell Art del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 9, 10 e 11 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 14. Reclami Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: INA ASSITALIA S.p.A., Customer Service Via Leonida Bissolati 23 CAP Roma, telefax , indirizzo reclami.assitalia@inaassitalia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Pagina 6 di 8 Nota informativa ed
9 Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet htttp://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail-finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato In caso di controversia tra le Parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si rinvia all art. 19 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria. * * * L INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 7 di 8 Nota informativa ed
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11 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE DEFINIZIONI... 4 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI... 7 EFFETTO E DURATA DELL ASSICURAZIONE... 7 Art. 1 Effetto e scadenza del contratto Pagamento del premio... 7 Art. 2 Decorrenza della garanzia Termini di carenza... 7 Art. 3 Proroga dell assicurazione... 8 AMBITO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA... 9 Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione... 9 Art. 5 Persone non assicurabili e aggravamento del rischio Art. 6 Estensione territoriale DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 8 Altre assicurazioni SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 9 Obblighi in caso di sinistro Art. 10 Modalità operative in caso di sinistro Art. 11 Modalità per l attivazione delle prestazioni di assistenza Art. 12 Pagamento diretto Art. 13 Pagamento indiretto...16 Art. 14 Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale Art. 15 Pagamento a rimborso Art. 16 Liquidazione dell indennizzo Art. 17 Restituzione delle somme indebitamente pagate Art. 18 Restituzione delle somme per prestazioni indebitamente ricevute Art. 19 Controversie Art. 20 Recesso in caso di sinistro DISPOSIZIONI VARIE Art. 21 Modifiche dell assicurazione Art. 22 Assicurazione per conto altrui Art. 23 Oneri fiscali Art. 24 Rinvio alle norme di legge Art. 25 Esonero di responsabilità SALUTE SICURA SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FORMA A BASIC: RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico Art. 27 Indennità sostitutiva Art. 28 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero Art. 29 Trapianti Art. 30 Parodontopatie e cure dentarie FORMA B: RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO Art. 31 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico Art. 32 Indennità sostitutiva Art. 33 Parto, aborto e cure al neonato Art. 34 Trapianti Art. 35 Parodontopatie e cure dentarie Art. 36 Cure oncologiche Art. 37 Diagnostica preventiva FORMA C: RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO E VISITE SPECIALISTICHE.. 26 Art. 38 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico Art. 39 Indennità sostitutiva Art. 40 Parto, aborto e cure al neonato Pagina 1 di 68
12 Art. 41 Trapianti Art. 42 Parodontopatie e cure dentarie Art. 43 Cure oncologiche Art. 44 Diagnostica preventiva Art. 45 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio FORMA D: GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Art. 46 Rimborso delle spese di ricovero con intervento chirurgico Art. 47 Trapianti Art. 48 Elenco grandi interventi chirurgici GARANZIE ACCESSORIE Art. 49 Accertamenti di alta diagnostica Art. 50 Indennità per gravi eventi LIMITI DI INDENNIZZO Art. 51 Limite massimo di indennizzo Art. 52 Sottolimiti di massimale...39 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO...40 Art. 53 Aggiornamento automatico del premio Art. 54 Indicizzazione MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 55 Scoperto Art. 56 Franchigia Art. 57 Anticipo SEZIONE ASSISTENZA Art. 58 Rischio assicurato Art. 59 Limiti di esposizione Art. 60 Prestazioni Art. 61 Mancato utilizzo delle prestazioni SALUTE CASH SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 62 Indennità giornaliera per ricovero Art. 63 Indennizzo forfettario per gravi eventi Art. 64 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero Art. 65 Rimborso spese pre e post ricovero per intervento chirurgico MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 66 Scoperto Art. 67 Franchigia SEZIONE ASSISTENZA Art. 68 Rischio assicurato Art. 69 Limiti di esposizione Art. 70 Prestazioni Art. 71 Mancato utilizzo delle prestazioni SALUTE PERMANENTE SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 72 Invalidità permanente da malattia Art. 73 Rendita vitalizia IPM Art. 74 Invalidità permanente da ictus o infarto Art. 75 Rendita vitalizia ictus o infarto MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 76 Criteri di indennizzabilità Art. 77 Criteri di liquidazione Art. 78 Diritto all indennizzo Art. 79 Massimo indennizzo SALUTE ASSISTITA SEZIONE ASSISTENZA Pagina 2 di 68
13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 80 Rischio Assicurato Art. 81 Limiti di esposizione Art. 82 Prestazioni Art. 83 Mancato utilizzo delle prestazioni Pagina 3 di 68
14 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTI I PRODOTTI ASSICURATO ASSICURAZIONE CARENZA CARTA SANITARIA CENTRALE SANITARIA CONTRAENTE DAY HOSPITAL DAY SURGERY DOMICILIO FRANCHIGIA INDENNIZZO INFORTUNIO INVALIDITÀ PERMANENTE GENERICA ICTUS CEREBRALE (DI SEGUITO ICTUS) INFARTO MIOCARDICO ACUTO (DI SEGUITO INFARTO) ISTITUTO DI CURA MALATTIA il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante il documento denominato Carta Salute, che consente all Assicurato di accedere, previa autorizzazione della Centrale Sanitaria, alle Strutture Mediche Convenzionate per usufruire del servizio di pagamento diretto la struttura di supporto agli Assicurati per indirizzarli agli istituti di cura e ai medici convenzionati il soggetto che stipula l assicurazione la degenza esclusivamente diurna, in istituto di cura, documentata da cartella clinica intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, in regime di degenza diurna, che non comporti pernottamento, documentato da cartella clinica il luogo di abitazione, anche temporanea, dell Assicurato la parte delle spese rimborsabili determinata in misura fissa che resta a carico dell Assicurato o il numero di giorni di ricovero per i quali non viene erogata alcuna indennità la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili la perdita o la riduzione a seguito di malattia, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od infarto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neurologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in Istituto di cura coronopatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: dolore precordiale, alterazioni tipiche all ECG, aumento dell attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche l ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva dello stato di salute non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici Pagina 4 di 68
15 MALATTIA ONCOLOGICA MASSIMALE PER NUCLEO MASSIMALE PER PERSONA NUCLEO FAMILIARE POLIZZA PREMIO RESIDENZA RICOVERO RISCHIO ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive il massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta la massima disponibilità per l'intero nucleo familiare nel corso di ciascun anno assicurativo il massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta la massima disponibilità per ogni Assicurato per ciascun anno assicurativo coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi, risultanti dallo stato di famiglia, nominativamente individuati in polizza il documento che prova l'assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne SCOPERTO la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato SINISTRO SOCIETÀ STATO PATOLOGICO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione INA ASSITALIA S.p.A. l alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile Pagina 5 di 68
16 DEFINIZIONI VALIDE PER LE SEZIONI ASSISTENZA DEI PRODOTTI SALUTE SICURA E SALUTE CASH E PER IL PRODOTTO SALUTE ASSISTITA ASSISTENZA PRESTAZIONI l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro le assistenze prestate dall INA ASSITALIA S.p.A., per mezzo della Struttura Organizzativa, all Assicurato in caso di sinistro STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con INA ASSITALIA S.p.A. risponde, per incarico di quest ultima, alle chiamate dell Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di INA ASSITALIA S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza Pagina 6 di 68
17 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI EFFETTO E DURATA DELL ASSICURAZIONE Art. 1 Effetto e scadenza del contratto Pagamento del premio Ai sensi dell'art del Codice Civile, e fermi i termini di carenza di cui all Art. 2 Decorrenza della garanzia Termini di carenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Nel caso in cui l Assicurato abbia optato per il frazionamento del premio, come previsto dal frontespizio di polizza, tale facilitazione non libera il Contraente dall obbligo di completare, in caso di anticipata risoluzione del contratto, il premio annuo. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Art. 2 Decorrenza della garanzia Termini di carenza La garanzia decorre: Salute Sicura, Salute Cash e Salute Assistita: per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l assicurazione; per le malattie in genere: dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione; per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione, salvo quanto previsto dall Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione lettera a); per l aborto spontaneo e post-traumatico: dal 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione; per l aborto terapeutico, per il parto, per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio: dal 300 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione. Salute Permanente: per l infarto miocardico acuto e l ictus cerebrale: dal giorno di effetto dell assicurazione; per le altre malattie: dal 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità di altra polizza riguardante gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, i termini di carenza di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto l assicurazione prevista dalla polizza sostituita per le prestazioni ed i massimali da questa ultima previsti; dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Pagina 7 di 68
18 Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Art. 3 Proroga dell assicurazione Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Pagina 8 di 68
19 AMBITO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione L'assicurazione non è operante per: Salute Sicura Sezione Malattie, Salute Cash Sezione Malattie: a) le conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici insorti, diagnosticati o curati anteriormente alla data di effetto della polizza, se sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; b) l'eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla data di stipulazione del contratto o della variazione nonché delle patologie ad esse correlate, salvo quanto previsto per i neonati all Art. 33 Parto, aborto e cure al neonato e all Art. 40 Parto, aborto e cure al neonato, e fatta eccezione per le malformazioni congenite delle quali l Assicurato sia portatore inconscio; c) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico per i quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese inerenti l intervento stesso; d) l aborto volontario non terapeutico; e) le prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento demolitivo indennizzati a termini di polizza); f) le cure dentarie e delle parodontopatie, le protesi dentarie ed ortodontiche, gli interventi preprotesici e di implantologia; g) le cure e gli interventi per la correzione o eliminazione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (ad esempio: correzione di miopie e astigmatismo); h) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell infertilità e comunque quelli relativi all inseminazione artificiale; i) i ricoveri o i day hospital durante i quali vengono praticati solamente accertamenti diagnostici o terapie che, per la loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio senza recare pregiudizio alla salute del paziente; j) le prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale; k) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, fatta eccezione per le spese relative all'acquisto di quelli applicati durante un intervento chirurgico; l) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); m) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; n) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell'assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); o) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; p) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente; Pagina 9 di 68
20 q) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti; r) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, in cronicari, in stabilimenti o in centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere; s) il parto fisiologico e cesareo e le interruzioni di gravidanza limitatamente alla Forma A Basic. Salute Permanente Sezione Malattie: t) gli stati invalidanti e le malattie intese come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte, diagnosticate o curate anteriormente alla data di effetto della polizza; u) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; v) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); w) le prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche; x) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; Salute Sicura Sezione Assistenza, Salute Cash Sezione Assistenza, Salute Assistita Sezione Assistenza: y) le conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici insorti, diagnosticati o curati anteriormente alla data di effetto della polizza, se sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; z) i ricoveri per il parto naturale e cesareo; aa) i ricoveri per le discipline unità spinale, recupero e riabilitazione funzionale, lungodegenti e neuro riabilitazione; bb) l'eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla data di stipulazione del contratto o della variazione nonché delle patologie ad esse correlate e fatta eccezione per le malformazioni congenite delle quali l Assicurato sia portatore inconscio; cc) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; dd) gli infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio; ee) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; ff) le cure e le terapie cellulo-tissutali, fisioterapiche, idropiniche e termali in genere, le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); gg) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); hh) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; ii) espianto e/o trapianto di organi; jj) la garanzia non comprende i rischi causati da: Pagina 10 di 68
21 dolo del Contraente o dell'assicurato guerre, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni. Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa; eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività; sono inoltre esclusi i sinistri verificatisi in quei paesi che siano in stato di guerra dichiarata o di fatto; kk) il diritto alle garanzie decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa Valgono infine le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle singole prestazioni. Art. 5 Persone non assicurabili e aggravamento del rischio Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quale la sindrome maniaco depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Pertanto in conformità con quanto disposto dall Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, qualora risulti che l Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie sopra elencate taciute alla Società, il contratto è annullabile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Il manifestarsi nell Assicurato di una di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita dall affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili. Art. 6 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Per le prestazioni di Assistenza l assicurazione è valida in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. Pagina 11 di 68
22 DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 8 Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato, ai sensi e per gli effetti dell'art del Codice Civile, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Limitatamente alle garanzie Assistenza, nel caso in cui i medesimi rischi siano garantiti da altra Compagnia alla quale l Assicurato abbia richiesto le prestazioni di assistenza, le prestazioni previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dalla Compagnia che ha erogato l assistenza superando il proprio massimale. In caso di sinistro l'assicurato deve, in ogni caso, darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Pagina 12 di 68
23 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 9 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato o chi per esso deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell Art del Codice Civile. Per le garanzie Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da ictus o infarto, Rendita vitalizia IPM e Rendita vitalizia IP Ictus o infarto il termine si intende elevato a 15 (quindici) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia o l ictus o l infarto stessi, per le loro caratteristiche presumibili conseguenze, possono interessare la garanzia prestata. Inoltre, qualora l assicurazione pervenga alla scadenza prima che la malattia o l ictus o infarto siano denunciati e sempreché gli stessi si siano manifestati durante il periodo di validità dell assicurazione, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di un anno dalla scadenza dell assicurazione. Nei casi in cui operi il Pagamento diretto valgono le norme di cui all Art. 12 Pagamento diretto. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica. Limitatamente alle garanzie Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da ictus o infarto, Rendita vitalizia IPM e Rendita vitalizia IP Ictus o infarto la denuncia deve essere corredata da: - certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia; - copia delle cartelle cliniche o diagnosi clinica o strumentale e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione della malattia o ictus o infarto e/o dei postumi invalidanti. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti ed ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni eventuale informazione richiesta e produrre copia della cartella clinica completa, nonché copia di cartella clinica relativa ad eventuali precedenti ricoveri. L Assicurato, per avere diritto alle prestazioni di Assistenza, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa. L'inadempimento dell obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 10 Modalità operative in caso di sinistro SALUTE SICURA L Assicurato che debba essere ricoverato o essere sottoposto ad intervento chirurgico potrà avvalersi della Centrale Sanitaria per effettuare la prenotazione dell istituto di cura convenzionato ed usufruire del pagamento diretto delle spese di ricovero secondo le modalità indicate all Art. 12 Pagamento diretto. In alternativa, l Assicurato potrà rivolgersi ad istituti di cura non convenzionati provvedendo personalmente al pagamento delle spese che verranno rimborsate secondo le modalità indicate all Art. 13 Pagamento indiretto. Qualora l Assicurato scelga di effettuare il ricovero o l intervento chirurgico presso istituti di cura del Servizio Sanitario Nazionale o con questo convenzionati o accreditati, la corresponsione dell indennità sostitutiva verrà effettuata secondo le modalità indicate all Art. 14 Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale. Per le spese sostenute prima e dopo il ricovero, nonché per le spese relative alle prestazioni previste dall Art. 45 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio e dall Art. 49 Accertamenti di alta diagnostica, l Assicurato dovrà provvedere personalmente al pagamento delle stesse che verranno rimborsate secondo le modalità indicate all Art. 15 Pagamento a rimborso. Pagina 13 di 68
24 Per avere diritto all indennizzo di cui all Art. 50 Indennità per gravi eventi, decorso il termine di 90 giorni dalla prima diagnosi, l Assicurato deve presentare richiesta di indennizzo. Decorso tale termine la Società, accertata la diagnosi, corrisponderà l indennizzo. SALUTE CASH Per avere diritto all indennità di cui all Art. 62 Indennità giornaliera per ricovero, l Assicurato deve produrre la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata. L indennità verrà erogata fermo quanto previsto dall Art. 67 Franchigia. Per avere diritto all indennità di cui all Art. 64 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero, l Assicurato deve produrre la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale è avvenuto il ricovero, dalla quale si evidenzi la necessità della convalescenza nonché la diagnosi e la prognosi. Il rimborso delle spese previste dall Art. 65 Rimborso spese pre e post ricovero per intervento chirurgico avviene previa presentazione della prescrizione medica relativa alla prestazione. Le spese verranno rimborsate secondo le modalità indicate all Art. 15 Pagamento a rimborso. Per avere diritto all indennizzo di cui all Art. 63 Indennizzo forfettario per gravi eventi, decorso il termine di 90 giorni dalla prima diagnosi, l Assicurato deve presentare richiesta di indennizzo. Decorso tale termine la Società, accertata la diagnosi, corrisponderà l indennizzo. SALUTE PERMANENTE a) Indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di denuncia e comunque non oltre 18 mesi, l Assicurato deve presentare un certificato medico con l'indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia o dall ictus o infarto denunciati. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società e fornire ogni altra documentazione sanitaria eventualmente necessaria. L'Assicurato deve, altresì, sottoporsi alle cure prescritte dai medici che possano modificare positivamente la prognosi della malattia o dell ictus o infarto. a) Indennizzo forfetario (non operante per la garanzia IP Ictus o Infarto) Nel caso di malattie che secondo parere medico rientrano in quelle ascrivibili alla lettera b) dell Art. 77 Criteri di liquidazione, l Assicurato trascorso un periodo compreso tra 1 e 12 mesi dalla data di denuncia, fermo l obbligo di sottoporsi ai controlli ritenuti necessari dalla Società al fine di accertare l esistenza del diritto, può richiedere che gli sia corrisposto il relativo indennizzo. Art. 11 Modalità per l attivazione delle prestazioni di assistenza Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Tutti gli Assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno di essi può rivolgersi telefonando al numero verde o al numero urbano indicati in polizza. In ogni caso di richiesta di interventi è necessario che l Assicurato comunichi con precisione: indirizzo e numero telefonico da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare immediatamente; il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza; la fascia tessera indicata in polizza. Pagina 14 di 68
25 Art. 12 Pagamento diretto In caso di ricovero, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale, effettuato presso un istituto di cura convenzionato con prestazioni erogate da équipe medica anch essa convenzionata, la Società effettua il pagamento diretto di tutte le spese previste in polizza e sostenute durante il ricovero, fermo quanto previsto dall Art. 55 Scoperto e dall Art. 56 Franchigia. In caso di ricovero presso un istituto di cura convenzionato con prestazioni erogate da équipe medica non convenzionata, la Società effettua il pagamento diretto di tutte le spese previste in polizza e sostenute durante il ricovero, fermo quanto previsto dall Art. 55 Scoperto e dall Art. 56 Franchigia. L elenco degli istituti di cura convenzionati è disponibile presso l Agenzia che ha emesso la polizza o presso la Centrale Sanitaria al numero In caso di ricovero presso istituto di cura convenzionato con la Società, è necessario che l Assicurato: 1. prima del ricovero, contatti la Centrale Sanitaria telefonando dall Italia al numero dall estero al numero in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ed il sabato dalle ore 8.00 alle esclusi i festivi, fornendo: il numero di polizza e l Agenzia che l ha emessa; nome e cognome dell Assicurato che richiede il servizio; motivo del ricovero o dell intervento chirurgico risultante dalla prescrizione del medico curante da inviare alla Centrale Sanitaria; luogo e recapito telefonico per i successivi contatti; l istituto di cura e i medici convenzionati. La Centrale Sanitaria, ottenute le informazioni necessarie per la verifica del diritto alla prestazione, provvede, qualora non sia stato già indicato dall Assicurato, all individuazione dell istituto di cura convenzionato in accordo con l Assicurato ed alla conferma allo stesso dell avvenuta prenotazione. La Centrale Sanitaria sulla base delle informazioni ricevute dall Assicurato, provvederà alla verifica della operatività del pagamento diretto e del diritto alla prestazione. 2. al momento del ricovero, presenti la Carta Sanitaria; compili la Lettera di impegno che ribadisce gli obblighi reciproci; 3. al momento della dimissione dall istituto di cura, dovrà corrispondere l importo della eventuale franchigia pattuita, nonché eventuali altre spese non indennizzabili a termini di polizza. La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con l istituto di cura in tutti i casi consentiti dalla convenzione, a tutela e garanzia della qualità dei servizi resi all'assicurato. Il pagamento diretto non pregiudica il diritto della Società a far valere eventuali eccezioni nei confronti dell Assicurato. In tutti i casi in cui per qualsivoglia motivo, non fosse operante la convenzione per il pagamento diretto da parte della Società delle spese di cura e ricovero, l'assicurazione sarà prestata secondo quanto previsto dall Art. 13 Pagamento indiretto. Pagina 15 di 68
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