GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONIALI

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1 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONIALI DELIBERAZIONE 6 novembre 2008 Codice di deontologia e di buona condotta per ii trattarnenèo dei dati personali per svolgere inveseígazioni difensive o per far valere o difendere un díritt,o in sede giudiziaría. (Deliberazione n. 60). IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odj-erna, in presenza del prof. Francesco Pt-zzett:-, presidente, de1 dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fort.unato, componenti e del dott. Giovanni Buttarefl-i, segretario generale; Visto 1'art. 27 del-la direttiva n. 95/4e /Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e 1a Commissione incoraggiano l-'el-aborazione di codici di condotta destinat.i a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, al-1a corretta applícazione dell-e disposizioni nazional-i di attuazione del-l-a direttiva adottate dagj-i Stati membri; Visti gli. articoli 1-2 e 154, comma I, lettera e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d giugno 2003, ), í quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell 'ambito dell-e categorie interessate, r 11- del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi dell-e raccomandazioni del Consiglio d'europa sul- trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontol-ogia e di buona condotta per determinati settori, verificarne l-a conformita' aile leggi e ai regolamenti anche att.raverso l-'esame di osservazioni di soggetti interessati e coneribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto l-'art. 135 del Codice con il quale e' stato demandato af Garante i1 compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i1 trattamento dei dati personali effettuati per svolgere le investtgazioni difensive di cui al-l-a legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attivita' di invest Lgazione privata autorizzata in conformita' al-la l-egge; Vista 1a deliberazione n. 31-bis del 20 l-uglio 2006 con l-a qual-e il Garante ha adottato in base al-l'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice il regolamento n. 2/2006 concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontol-ogia e di buona condotta; Vista la defiberazione n. 3 de1 1,6 febbraio 2006, pubblicata nell-a GazzetLa Ufficiale della Repubblica it.aliana del 1 marzo 2006, con la quale il Garante ha promosso l-a sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta,' Viste l-e comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato prowvedimento con le quali soggetti pubblici e privati hanno manif estato la vol-onta' di partecipare all- ' adozione di tal-e codice e rilevato che si e t anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti, ai sensi dell'art. 4 del predett,o regolamento n ; Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta e I sèato oggetto di ampia diffusione anche attraverso Ia sua pubblicazione sul- sito fnternet di questa AutorJ-ta', resa nota tramite awiso nella GazzetLa Ufficiale della Repubblica italiana deìl ' 8 aprij-e 2008, n. 83, al f ine di f avorire il piu' ampio dibattito e di permettere l-a raccolta di eventual-i osservazioni e integrazioni ai testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; Viste l-e osservazioni pervenute a seguito di tale awiso e Le modifiche apportate ailo schema del codice, poi sottoscritto il 27 ottobre 2008; Constatata l-a conf ormita' del codice di deontol-ogia e di buona condotta al-l-e leggi e ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1,2 del Codice; Visto il verbale del-la riunione collegiale del 2 ottobre 2008 e il

2 successivo verbal-e di sottoscrizione del predetto codice del 27 ottobre 2008; Rilevato che ii rispetto delie disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenzial-e per l-a liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effeètuato da soggetti privati e pubblici (art. L2, comma 3, del Codice) ; Considerato che, ai sensi delltart. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 de1 menzionaèo regolamento n. 2/2006, il codice di deontol-ogia e di buona condotta deve essere pubbj-icato a cura del Garante nella GazzetXa Ufficiale del-la Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizía, riportato nell-'allegato A) ai medesimo Codice; Vista l-a documentazione in atti; Viste Ie osservazioni del1'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi delltart. 15 del regolamento del Garante n. 1,/2000; Rel-atore í1 dott. Giuseppe Chiaravall-oti; Tutto cio' premesso i} Garante; Dispone 1a trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i1 trattamento dei dati personali ef f ettuato per svoj-gere l-e investigazioni difensive di cui al-la legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudizrarla, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' al-la legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato, quale parte integrante del-l-a presente deliberazione, à11 'Uf f icio pubbltcazione leggi e decreti dei Ministero del-1a giustizia per l-a sua pubbllcazione nel-l-a Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro del-1a giustíz:-a per essere riportato nel-l- 'Allegato A) al Codice. Roma, 6 novembre 2008 I1 Presidente: PizzeLtl- I1 rel-atore : Chiaravalloti 11 segretario generaìe: Buttarelli A1l-egato Codice di deontol-ogia e di buona condotta per il trattamento dei dati personal-i effettuato per svolgere investrgazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede oiudiziaria. Preambol-o I sottoindicati soggelti sottoscrivono i1 presente codice di deontol-ogia e di buona condotta sul1a base dell-e seguenti premesse: 1. diversí soggetti, in particolare gli awvocati e i praticanti arrvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita untattivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' al-la legge, utíl-izzarlo dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (1. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudi ziar:-a. L'util-,'zzo di quest i dati e I imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particol-are riguardo al diritto di difesa e al- diritto all-a prova: un'ef f icace tutela di questi due diritti non e r pregiudicata, ed er anzí rafforzata, dal principio secondo cui i} trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le liberta' fondamentali e 1a dignita' dell-e persone interessate, con particolare riferimento alla riservalezza, à11-'identita' personale e al diritto al-ia protezione dei dati personal-i (articoli 1 e 2 de1 Codice) ; 2. gli specifici adaetamenti e cautele previsti dal-la legge o dal presenèe codice deontologico non possono trovare appl icazione se i

3 dati sono trattati per finalita' diverse da quelj-e di cui all'art. 1 del presente codice; 3. consapevol-i del primario interesse a1 legittimo esercizio del diritto di difesa e al-l-a tutela del segreto professionale, i predetti soggetti arrvertono 1'esigenza di individuare aspetti- specif ici delle l-oro attivita' prof essionali, in particol-are rispetto al-le informazioni personali di carattere sensibile o giudizrarlo. Cio', a1 fine di valorizzare Ie peculiarita' delle attivita' di ricerca, di acquisizione, di util- rzzo e di conservazione dei dati, del-le dichiarazioni e dei documenti a fini dífensivi, specie in sede giudiziar.--a, e di prevenire tal-une tncertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotrzzare inutili misure protettive non previste da al-cuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalita'. I1 primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresi' conto dei limiti normativi al-l-'esercízio dei diritti delllinleressato (articoli 7, 8 e 9 del Codice) previsti per f inalita' di tutel-a del díritto di difesa; 4. ii trattamento dei dati per I'attivita' di difesa concorre al-l-a formazione permanente de1 professionista e contribuisce alla real rzzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel- tempo, p r ipot:-zzabij-í necessita'di difesa, anche dopo l-'estinzione de1 rapporto di mandato, oltre a essere espressione dell-a propria atèivit.a' professional-e; 5. norme di legge e prowvediment.i attuativi prevedono gia' garanzie e accorgimenti da osservare per l-a protezione dei dati personali utiltzzatí per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investrgazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno gia' permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia l-ecito raccogìiere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che e' legittímo util:-zzar:.-e in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procediment.o civil-e o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanz].e possono comport are, se non sono rispettati, f inutilizzab:-lita'dei dati traetati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particol-are: a) f informativa agli interessati, che puo' non comprendere gli el-ementi gia' noti al-1a persona che f ornisce i dati e puo' essere caratterl-zzalua da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al- rapporto fiduciario con 1a persona assistita o, comunque, alla prestazj-one professionale; essa puo' essere fornita, anche solo oral-mente e, comunque, una tantum rispetto al compìesso dei dati raccol-t.i sia presso l- ' interessato, sia presso terzi. Cio ', con possibilita' di omettere 1 ' j-nf ormativa stessa per i dati raccol-ti presso terz:-, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far val-ere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere invest,igazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso I'interessato i dati provenienti da un ril-evamento l-ecito a distanza, soprattutto quando non sia tal-e da interagire direttamente con I'inLeressato (art. 13, comma 5, l-ettera b) del Codice); b) ii consenso delf interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresi', per i dati anche di natura sensibite util:.zzalí per perseguire finalita' di difesa di un diritto anche mediante investtgazioni difensive. Cio', sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrat.iva, di arbitrato o di conciliazione, sia nel-l-a fase propedeutica aii'instaurazione di un eventuale giudizro, anche al fine di verificare con l-e parti se vi sia un diritto da tut.el-are utilmente in sede giudizrarra, sia nel-la fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare 1o

4 stato di salute e la vita sessuale, i1 principio del <<pari rango>>, il quale giustifica ii l-oro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, er <<di rango pari a que11o delf interessato, o\rvero consistente in un diritto della personalita I o in altro diritto o liberta' fondamentale e inviol-abile> (articoli 24, comma 7, l-ettera f ) e 26, comma 4, l-ettera c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e a/zool; Prorrv. del Garante del 9 luglio 2OA3); c) I'accesso ai dati personali e l-'esercizio degli altri diritti da parte delf interessato rispetto al- trattamento dei dati stessi; diritti per i quali erprevisto, per legge, ud possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, puo' derivare un pregiudizio effettivo e concreto per 1o svolgimento del-le invest rgazioni difensive o per l- 'eserc rzto del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lettera e) del Codice) ; d) il f l-usso verso 1'estero dei dati trasf eriti solo per finalita' di svolgimenlo di investigazioni difensive ot comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudizrarra, p r ii tempo a cio' strettamente necessario, lrasferimento che non et pregiudicat.o ne' verso Paesi deil'unione europea, D ' verso Paesi Lerz:- (articoli 42 e 43, comma I, lettera e) de1 Codice) ; e) la notificazione dei t.rattamenti, che non er richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiztaria, o per svolgere investigazioni difensive (art.37, comma I, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. l- e nota di chiarimenti n. 9654/lzzAs del 23 aprile 2004); f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili deì trattamento, considerata la facol-ta' di awalersi di soggetti che possono util Lzzate legittimamente í dati (col-1eghi, col-l-aboratori, corrispondenti, domicil-iatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano l-a qualita' di autonomi titol-ari del trattamento: articoli 29 e 30 del Codice); g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previst.e gia' al-cune cautel-e in particol-are per cio' che riguarda i1 principio di proporzionalita', le misure di srcurezzat i1 contenuto dell'informativa agli interessat,i e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del- 22 febbraio 2007) ; h) f informatica giuridica ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice, p r Ia quale apposite disposizíoni di legge hanno individuato opportune cautel-e per tutelare gli interessati senza pregiudicare I' informazione scientif ico-giuridica ; i) I'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documentjcontenuti in pubblici registri, elenchi, al-bi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti delio stato cíviie, dai quali possono essere estratte l-ecitamente informazioni personali riportate in certif tcazioni e attestazíoni ut,ilizzabil-i a f ini dif ensivi; 6. rispetto a questo quadro, if presente codice individua alcune regole complementari di comportamento Ie quali costituiscono una condizione essenziale per 1a liceita I e l-a correttezza del trattamento dei dati, ffià non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza del-1e norme deontologiche professional-i e 1e scel-te adottate al riguardo daí competent.i organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontol-ogico f orense. Peral-tro, I'inosservanza di quest'ultimo puo' assumere ril-ievo ai fini della valutazione della liceita' e correttezza del trattamento dei dati personali; 7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori principi gia' riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontol-ogico forense (in particol-are, p r quanto riguarda il dovere di segretezza e riservalezza, anche nei confronti di ex cl-ienti, la rivel-azione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivel-azione

5 al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra awocati e l-a corrj-spondenza tra colleghi), nonchet da al-tre regole di comportamento individuate dall'unione delle camere penali italiane o da ulteriori orsanismi sottoscrittori de1 presente codice deontol-ogico. Capo I Principi generali Art. 1. Ambito di applícazione 1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispeètate nel- trattamento di dati personaìi per svolgere investigazioni dif ensive o per f ar val-ere o dif endere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica al-l'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di: a) arrvocati o praticanti arrvocati iscritti ad albi territoriali o ai rel-ativi registri t sezioni ed elenchi, i quali esercitino I'attivita' in forma individual-e, àssociata o societaria svolgendo, anche su mandato, ur'attivita' in sede giurisdizionaìe o di consulenza o di assistenza stragiudíziale, anche awal-endosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonche' da awvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio de1lo Stato; b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/zool, punto n. 2), svolgano in conformíta' alla legge attivita' di investigazione privata (art regio decreto 18 giugno 1931, rr. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.). 2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi', a chiunque tratt.i dati personali per l-e f inalita' di cui ai comma I, in particolare a aìtri l-iberi professionisti o soggetti che in conformita' alla legge prestino, su mandato, attivita' di assistenza o consulenza per 1e medesime finalita'. Capo fi Trattamenti da parte di awocati erl. 2. Modal-ita' di trattamento 1. L'awocato orgarrlzza ii trattamento anche non aulomat tzzato dei dati personali secondo 1e modal-ita' che risultino piu' adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l-'effettivo rispetto dei diritti, dell-e liberta' e della dignita' degli interessati, appficando i principi di finalita', necessita', proporzional-ita' e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanzial-e e non formalistica del-l-e gararlzle previste, nonche' di un'analisi della quantila' e qualita' delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi. 2. I-,e decisioni rel-ativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento i1 quale resta individuato, a seconda dei casi, in: a) un singol-o professionista; b) una pluralita' di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al- di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consul-enti o domiciliatari; c) unrassociazione tra professionisti o una societa' di professionisti. 3. Nel- quadro del-l-e adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati de1 trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facol-tativamente (articolí 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalita' che tali soggetti devono osservare, a seconda del l-oro ruolo di sostituto processuale, di praticante arrvocat,o con o senza abilitazione a1 patrocinio, di consul-ente tecnico di parte, perito, investigatore privato o al-tro ausil-iario che non rivesta l-a qualita' di autonomo t.itolare de1 trattamento, nonche' di tirocinante, stagista o di

6 persona addetta a compiti di coll-aborazione amministrativa. 4. Specif ica attenzione er prestata a1l-' adozione di idonee cautel-e per prevenire I'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di: a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialita I o che possono comporlare, comunque, rischi specifici per gli interessati; b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica,' c) eserciz:.o contiguo di attivita' autonome alf interno di uno studio; d) utilízzo di dati di cui er dubbio f impiego lecito, anche per effett.o del ricorso a tecniche i-nvasive; e) utilrzzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consul-enze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati) ; f) custodia di materiale documentato, Rà non utij-l-zzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consul-tabili anche telematicamente da uffici del-lo stesso titol-are del trattamento situati altrove; g) acquisizione di dati e documenti da Eerz:-, verificando che si abbia titolo per ottenerl-i; h) conservazione di atti relativi ad affari definiti. 5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, cio' puo' awenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreche' i dati medesimi risultino strettamente funzionali all-'esercrzro del diritto di difesa, in conformita' ai principi di proporzionalita', di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto aile finalita' difensive (art. 11 del Codice). 6. Sono utilizzat.t lecitamente e secondo correttezza: a) i dati personal-i contenuti in pubblici registri, elenchi, aibi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in cert:-fteazioni e attestazioni utilizzab:-l-:- a fini difensivi; b) atti, annotazioni, dichrarazioni e informazioni acquisite nel-1'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articol-i 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando I'ingiustificato ril-ascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articol-i 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto al-l-e finalita' difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccol-ti. Art. 3. fnformativa uni-ca l-. Ltawvocato puo' fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei l-ocal-i dell-o Studio e, se ne dispone, pubblreazione sul proprio sito Internet, anche utiltzzando formul-e sintetiche e colloquiali, f informativa sul- trattamento dei dati personali (art. 13 del codice) e l-e notizie che deve indicare ai sensi del-l-a disciplina sul-l-e indagini dif ensive. Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati 1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dell-o svolgimento di un incarico non comportano unrautomatica dismissione dei dati. Una vol-ta estinto il procedimento o i1 rel-ativo rapport.o di mandato, atti e documenti attinenti al-l'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risul-ti necessarj-o in relazione a ipot ízzabíj-i al-tre esigenze dif ensive dell-a parte

7 assistita o de] titolare del trattamento, ferma restando l-a l-oro utilizzazione in forma anonima per finalita' scientifiche. La val-utazione er ef fettuata tenendo conto dell-a tipologia dei dati. Se et prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia f iscal-e e di contrasto dell"a criminal-ita', sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. 2. Fermo restando quanto previsto da1 codice deontologico forense in ordine all-a restituzione al- cliente dell 'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dall-a legge, e' consentito, previa comunicazione all-a parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o avent.i causa 1a documentazione integrale dei fascicol-i degli af f ari trattati e le rel-ative copie. 3. In caso di revoca o di rinuncia al- mandato fiduciario o del patrocinio, fa documentazione acquisita er rimessa, in originale ove detenuta in tal-e forma, df difensore che subentra formalmente nel-l-a difesa. 4. La titolarita' del trattamento non cessa per il solo fatto del-la sospensj-one o cessazione dell'esercrzro dell-a professione. In caso di cessazione anche per sopra\rvenuta incapacita' e qualora manchi un al-tro difensore anche succeduto nel-1a difesa o nell-a cura dell'affare, fa documentazione dei fascicol-i degli affari trattati, decorso un congruo termine dall-a comunicazione all- ' assistito, è ' consegnata al- Consiglio deil'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per f inal-ita' dif ensive. Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati 1. Nei rapporti con i Eerz:- e con l-a stampa possono essere ril-asciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalita' di tulela dellrassistito, ancorche' non concordato con l-'assistito medesimo, nel- rispetto dei principi di f inalita', liceita', correttezza, indispensabilita', pertinenza e non eccedenza di cui al- Codice (art. 11), nonche' dei diritti e del-la dignita' dell' j-nteressato e di iuerz:-, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense. Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal- difensore 1. In occasione di accertamenti ispettivi che 1o riguardano l-'awocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio deil'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, et consegnata copia del prowedimento. 2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degìi articol-i 8, comma 2, l-ettera f) e 24, comma I, lettera f) del Codice, I rawocato attesta ai f ornitore di servizi di comunicazione el-ettronica accessibili al pubblico l-a sussistenza delpregiudizlo effettivo e concreto che deriverebbe per 1o svolgimento del-l-e investigazioni difensive dal-1a mancata disponibilita' dei dati, senza menzionare necessariament.e i1 numero di repertorio di un procedimento penal-e. Capo IIT Trattamenti da parte di al-tri liberi professionisti e ul-teriori soggetti Art. 7. Appl icazione di disposizioni riguardanti gli arrvocati l-. Le disposizioni di cui agli articol-i 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabil-e per legge unicamente all 'awocato: a) a liberi professionisti che prestino o su mandato deil'awvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nell-a misura consentita dalla legge, attivit.a' di consul-enza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiztaria o per 1o svolgimento delle investlgazioni difensive;

8 b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione a1la figura soggettiva o all-a funzione svol-ta. Capo IV Irattamenti da parte di investigatori privati Art. 8. Modalita' di trattamento 1. Lrinvestigatore privato organizza i1 trattamento anche non automatizzalo dei dati personali secondo l-e modal-ita' di cui al-l-'art. 2, comma L'investigatore privato non puo' intraprendere di propria i-rlrziativa invest rgazioni, ricerche o altre f orme di raccol-ta dei dati. Tali attivita' possono essere eseguite esclusivamente sull-a base di apposito incarico conferito per iscritto e sol-o per l-e finalita' di cui a1 presente codice. 3. Lratto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudizlarra, ovvero i1 procedimento penale al- quale l-'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi di fatto che giustificano l-'investígazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l-'incarico ricevuto e puo' awvalersi sol-o di altri inveseigatori privati indicati nominativamente al-1'atto del conferimento delf incarico, oppure successivamente in cal-ce a esso qualora tale possibilita' sia stata prevista nel-1'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autori zzalll- del Garante. 5. Nel caso in cui si arrvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformita' a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, f investigatore privato f ormul-a concrete indicazioni in ordine alle modal-ita' da osservare e vigila, con cadenza al-meno settimanal-e, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti al-l-a col-l-aborazione a essi richiesta. 6. I1 difensore o ii soggetto che ha conferj-to I'incarico devono essere informati periodicamente dell' andamento delf investígazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa 1e determinazioni da adottare riguardo aii'esercizio dei diritto in sede giudiziarta o al- diritto al-l-a prova. Art. 9. Al-tre regole di comportamento 1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi el-usive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceitar e correttezza de1 trattamento sanciti da1 Codice: a) 1'acquisizione di dati personali presso altri titol-ari del trattamento, anche mediante mera consul-tazione, verificando che si abbia titolo per ottenerl-i; b) i1 ricorso ad attivita' l-ecite di rilevament.o, specie a distanza, e di audio/videoripresa; c) la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati l-e disposizioni di cui al-l 'art. 2, commj- 4, 5 e 6 del presente codiee. Art. 10. Conservazione e cancell-azione dei dati 1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1-, lettera e) del Codice i dati personali trattati dal-f investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quell-o strettamente necessario per eseguire l-'incarico ricevuto. A t.aì fine deve essere verif icata costantement.e, anche mediante controll-i periodici, l-a stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto alle f inalita' perseguite e al-l-'incarico conf erito. 2. Una volta concl-usa l-a specif ica attivita' investigativa, i1

9 trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per f immediata comunicazione al- difensore o al- soggetto che ha conferj-to I'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, 1'eventual-e conservazione temporanea di material-e strettamente personale dei soggetti che hanno curato I'attivita' svoìta, a í sol-i fini dell'eventuale dimostrazione della liceita' e correttezza del proprio operato. Se e' stato contestato i1 trattamento i1 difensore o il soggetto che ha conferito I'incarico possono anche fornire all- 'investigatore i1 material-e necessario per dimostrare l-a liceita' e correttezza del proprio operato, p r il tempo a cio' strettamente necessario. 3. La sola pendenza del procedimento al quale I'investtgazione ei collegata, owero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione dei giudicato, non costituiscono, di per se sèessi, una giustificazione valida per 1a conservazione dei dati da parte dell' investigatore privato. Art. 1l-. Informativa l-. L'investigat.ore privato puo' f ornire J' inf ormativa in un unico contesto ai sensi delltart. 3 de1 presente codice, ponendo in particol-are evidenza l- - identita' e la qualita' prof essional-e delf investigatore, nonche' 1a natura facol-tativa del conferimento dei dati. Capo V Disposizioni finali Art. 12. Monit.oraggio dell'attuazione del- codice 1. Ai sensi del-la art. 135 del- Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice awiano forme di coll-aborazione per verificare periodicamente La sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento al-1a l-uce del- progresso tecnologico, de11 'esperienza acquisit,a o di novita' normative. Art. l-3. Entrata in vigore presente codice si applica a decorrere dal 1 gennaio Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investrgazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiz:-aria (art. 135 del d.ig. n. ]-96/2003). Sottoscritto da: AIGA - Associazione italiana giovani awocati CNF - Consiglio nazional-e forense OUA * Organismo unitario deilta\rvocatura italiana UAE - Unione awocati europei UCPI - Unione camere penali italiane UNCC - Unione nazionale camere civili A.I.PRO.S. - Associazione italiana professionisti della sicurezza FEDERPOL - Federazione i tal iana i st itut i inves trígazioni - informaz ioni - s icurez za Istituto Poligrafico e Zeeca dello Stato i:i,i::,r:j*,:rr::jr:i::i:i,i:::?i 10

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