Contratti di assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA e AMMINISTRATIVO-CONTABILE COMUNE DI POTENZA

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1 Contratti di assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA e AMMINISTRATIVO-CONTABILE COMUNE DI POTENZA CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA e AMMINISTRATIVO-CONTABILE 1

2 Definizioni Norme che regolano l Assicurazione in Generale 1 - durata del contratto rescindibilita annuale - proroga rinnovo 2 - coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione) 3 - decorrenza della copertura pagamento dei premi anticipati (al perfezionamento e rate successive) periodo di mora per ogni rata 4 - pagamenti per variazioni con aumento di premio - periodo di mora 5 - calcolo del premio annuo 6 - regolazione dei premi determinazione periodi di mora 7 - dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - variazioni del rischio 8 - altre assicurazioni 9 - modifiche dell assicurazione 10 - gestione della polizza 11 - forma delle comunicazioni 12 - oneri fiscali 13 - foro competente 14 - trattamento dei dati 15 - rinvio alle norme di legge Norme operanti in Caso di Sinistro Massimali Assicurati 16 - obblighi della contraente / assicurato in caso di sinistro 17 - pagamento del risarcimento 18 - recesso in caso di sinistro 19 - gestione delle vertenze di danno - spese legali e peritali 20 - obblighi del nella gestione dei sinistri rendiconto Massimali assicurati Franchigia Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi per Perdite Patrimoniali 21 - responsabilita' civile verso terzi 22 - responsabilita civile dell ente contraente 23 - perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi 24 - legittimazione 25 - perdite patrimoniali per l attività connessa all assunzione del personale 26 - inizio e termine della garanzia 27 - estensione territoriale 28 - persone non considerate terzi 29 - vincolo di solidarieta 30 - attivita di rappresentanza 31 - danni in serie 32 - esclusioni Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo Sezione - II Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici 38 - esclusioni 37 - danno alle opere 36 - legge 109 del igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro 34 - attivita di consulenza 33 - estensione della garanzia per le figure tecniche 2

3 Allegato 1 - Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici - condizioni di polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale Dei Progettisti (Garanzia Assicurativa ai sensi dell Articolo 106 del Regolamento della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni) Copertura assicurativa della Responsabilita Civile Professionale del Dipendente Pubblico incaricato della progettazione di lavori Definizioni Norme che regolano l assicurazione Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Art. 2 - Assicurato/Contraente Art. 3 - Condizioni di validità dell assicurazione Art. 4 - Determinazione dell indennizzo Art. 5 - Rischi esclusi dall Assicurazione Art. 6 - Durata dell assicurazione Art. 7 - Estensione territoriale Art. 8 - Massimale di assicurazione Art. 9 - Pluralità di assicurati Art Vincolo di solidarietà Art Gestione delle vertenze di danno- Spese legali Art Dichiarazioni Art Altre Assicurazioni Art Premio Art Modifiche dell Assicurazione Art Obblighi dell Assicurato/Contraente Art Disdetta in caso di sinistro Art Proroga dell assicurazione Art Oneri fiscali Art Forma delle comunicazioni Art Foro competente Art Rinvio alle norme di legge Art Scoperto/Franchigia in caso di sinistro 3

4 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si debbono intendere per: ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE il contratto di assicurazione il documento che prova l'assicurazione Il Comune di Potenza che stipula l'assicurazione ASSICURATO Il Comune di Potenza (esclusivamente a quanto indicato al punto 22 del wording) e i soggetti amministratori, dirigenti, responsabili come individuati- il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione SOCIETA' la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie o gli assicuratori che hanno assunto la presente assicurazione PREMIO RISCHIO SINISTRO INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO COSE SCOPERTO la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro comunicazione/notifica alla Società di un evento per il quale è prestata l Assicurazione la somma dovuta dalla Società all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro Ai fini dell applicazione del presente contratto si intendono per cose sia gli oggetti materiali sia gli animali l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle Norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'assicurato FRANCHIGIA l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'assicurato MASSIMALE DANNO DANNO MATERIALE PERDITE PATRIMONIALI la somma massima dovuta dalla Società qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento di cose od animali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali RESPONSABILITA CIVILE la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art e ss.del C.C. e dell art. 28 della Costituzione 4

5 RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA CONTABILE ENTE DI APPARTENENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione la responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione l Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato abbia un rapporto di servizio o di mandato Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane. Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Conte dei Conti 5

6 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1 DURATA DEL CONTRATTO RESCINDIBILITA ANNUALE PROROGA RINNOVO Dalle ore 00 del alle ore 24,00 del. E' comunque data facoltà alle Parti di disdire ad ogni scadenza annuale il contratto mediante preavviso da darsi con fax/lettera raccomandata spedita entro e non oltre 60 giorni da detta scadenza. E facoltà del Contraente entro i 60 giorni antecedenti la naturale scadenza di richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione per un termine massimo di giorni 90. In caso di accertata convenienza e pubblico interesse l Ente può richiedere all assicuratore, che ha facoltà di accettare o meno la proposta, il rinnovo del presente contratto di assicurazione. 2 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione) L assicurazione è divisa per quote tra le diverse società in appresso indicate:.% (Delegataria).% (Coassicuratrice).% (Coassicuratrice) In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Compagnia Assicuratrice Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Comune di Potenza e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze, dai rapporti che possono interessare le Compagnie Assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. La Società delegataria pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l intero importo dei sinistri ed a rilasciare all Assicurato quietanza per l ammontare complessivo dell indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant altro. Pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici 3 DECORRENZA DELLA COPERTURA PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI (al perfezionamento e rate successive) PERIODO DI MORA PER OGNI RATA L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza. Il pagamento del premio in rate annuali avverrà in via anticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula e decorrenza del contratto e per le rate successive entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza annuale (o semestrale, ove previsto e concordato il frazionamento semestrale). In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite dei citati 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei premi di polizza non comporterà la sospensione delle prestazioni di garanzia. Scaduto tale termine, senza bisogno di diffida o di costituzione in mora, l'effetto dell assicurazione rimane sospeso e l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo. L'assicurazione riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Settore Ragioneria del Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto a mezzo raccomandata, telex, telefax o PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON AUMENTO DI PREMIO PERIODO DI MORA Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. 6

7 Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Settore Ragioneria del Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto a mezzo raccomandata, telex, telefax o . 5 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO Il premio annuo imponibile complessivo, è determinato dall'applicazione del: A. premio pro-capite imponibile di a n. 1 Sindaco B. premio pro-capite imponibile di a n. 1 Vice Sindaco C. premio pro-capite imponibile di a n. 9 Assessori D. premio pro-capite imponibile di a n. 40 Consiglieri E. premio pro-capite imponibile di a n. 1 Direttore Generale F. premio pro-capite imponibile di a n. 1 Segretario Generale G. premio pro-capite imponibile di a n. 8 Dirigenti tecnici H. premio pro-capite imponibile di a n. 12 Dirigenti amministrativi I. premio pro-capite imponibile di a n. 14 tecnici RUP J. premio pro-capite imponibile di a n. 12 funzionari di vigilanza (polizia municipale) con l intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dall Articolo 6 - Regolazione dei Premi, si procederà al calcolo del premio di regolazione sulla base delle variazioni intervenute come da atti e/o registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornirne copia a richiesta della Società. I premi versati si devono intendere quali premi minimi comunque dovuti per ogni singola annualità. 6 REGOLAZIONE DEI PREMI DETERMINAZIONE PERIODI DI MORA Il premio viene regolato, al termine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè: - numero effettivo di soggetti da assicurare. Il Contraente è obbligato a comunicare le inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell anno. Il premio di ciascuna persona inclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta. Contestualmente all emissione dell appendice di regolazione premio, si provvederà all aggiornamento del premio di quietanza. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla presentazione all assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito più conguaglio). In relazione all obbligo di comunicazione delle inclusioni/esclusioni si prende atto che le stesse prenderanno efficacia dalle ore del giorno indicato nella comunicazione, pervenuta via fax, telefax, raccomandata o telegramma. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO VARIAZIONI DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato (Art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7

8 8 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente dichiara di non avere stipulato altre assicurazioni per lo stesso rischio. Si dà atto, tuttavia, che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art del Codice Civile. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio stipulate in nome proprio. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). 9 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 10 GESTIONE DELLA POLIZZA La gestione della polizza avviene direttamente tramite gli uffici del Comune di Potenza che potrà avvalersi di supporti professionali e di collaborazioni anche esterne. Il Comune di Potenza non si avvale di broker di assicurazione. La Società contraente o la delegataria in caso di coassicurazione gestirà il presente contratto direttamente tramite la direzione generale o tramite l agenzia assegnataria del presente contratto o altro soggetto già identificato e qualificato in sede di gara e presentazione dell offerta. La società accetta espressamente come pienamente valide e giuridicamente efficaci nei suoi confronti ogni e qualunque tipo di comunicazione ricevuta o effettuata da parte dei suoi agenti e/o incaricati della esecuzione e gestione del presente contratto di assicurazione. In caso di assicuratore presente in Italia tramite Rappresentanza Generale: Le Parti prendono atto che il Corrispondente incaricato dagli Assicuratori.per la gestione del presente contratto denominato secondo la lingua dell Assicuratore é la. Società... Pertanto: Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente si considererà come effettuata direttamente dall Assicuratore al Contraente/Assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Contraente/Assicurato al Corrispondente si considererà come effettuata direttamente all Assicuratore; 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto. 12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 13 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza, è competente il Foro di Potenza. 14 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del d.lgs. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 8

9 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE / ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell'art C.C., darne avviso scritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l Ufficio Preposto ha ricevuto: a) informazione di garanzia; b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..) L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art C.C.) Né l Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società. 17 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO La Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto, dandone contestuale comunicazione alla Contraente, salvo i casi per cui quest ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore ed in forma liberatoria. La Società si impegna a risarcire al Terzo danneggiato il danno intero al lordo della franchigia/scoperto ove previsti. Il 31 gennaio di ogni annualità assicurativa, la Società presenterà l elenco dei sinistri liquidati nel corso dell annualità assicurativa di riferimento, corredato dalla fotocopia dell atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, oppure da copia dell assegno di liquidazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, la Contraente provvederà al reintegro degli importi rientrati in franchigia/scoperto, così come risultanti dalla documentazione probatoria citata. Analogamente si procederà per i sinistri che si verificassero tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre nel caso in cui la polizza non si rinnovasse al 31 dicembre. 18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Non è previsto il recesso in caso di sinistro. Il recesso è esercitabile ai sensi dell art.1 ad ogni scadenza annuale. 19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, con la dovuta diligenza professionale, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 20 OBBLIGHI DELLA SOCIETA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RENDICONTO La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 gennaio di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato: elencazione dei sinistri Denunciati; sinistri Riservati, con indicazione dell importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito del sinistro stesso; sinistri Liquidati, con indicazione dell importo liquidato; sinistri Respinti. 9

10 Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell evento e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. MASSIMALI ASSICURATI Euro ,00 Per Anno Assicurativo con il limite di: Amministratori ,00 Per Assicurato / Sinistro Dirigenti ,00 Per Assicurato / Sinistro Tutti gli Altri Assicurati ,00 Per Assicurato / Sinistro FRANCHIGIA La garanzia prestata dalla presente polizza è operante, limitatamente a quanto previsto al successivo Articolo Responsabilità Civile dell Ente Contraente - previa deduzione di una franchigia di Euro ,00 per sinistro. SEZIONE I Responsabilità Civile verso Terzi per Perdite Patrimoniali 21 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge; b) la garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; c) ferme le prescrizioni previste dalla legge, si conviene che in caso di decesso dell'assicurato la Società rimane obbligata - sulla base di quanto previsto dal successivo Articolo Inizio e Termine della Garanzia - a tenere indenni gli eredi da quanto questi siano tenuti a pagare a seguito di richieste di risarcimento derivanti da fatti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della presente assicurazione. 22 RESPONSABILITA CIVILE DELL ENTE CONTRAENTE L Assicurazione si intende prestata anche a favore dell Ente di Appartenenza/Contraente in caso di Sinistro causato nell esercizio dell attività di ufficio e/o servizio dalle persone fisiche assicurate per la quale l Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa Contabile dei medesimi. Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell Ente di Appartenenza/Contraente la franchigia è fissata in Euro ,00 per singolo Sinistro. 10

11 23 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. 24 LEGITTIMAZIONE L Assicuratore da e prende atto che: - la presente polizza viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso; - il Contraente adempie agli obblighi previsti dall Assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente manifestato. 25 PERDITE PATRIMONIALI PER L ATTIVITÀ CONNESSA ALL ASSUNZIONE DEL PERSONALE L Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, si conviene che nel corso del medesimo anno assicurativo la Società non sarà esposta per un Massimale superiore a quello previsto per ogni singolo sinistro. 26 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli Codice Civile ogni Assicurato e il Contraente dichiarano di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell Assicurazione. La garanzia esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, purché conseguenti a fatti verificatisi in data non antecedente alle ore 24,00 del 16/11/2003 (cinque anni). La garanzia è altresì operante per le richieste di risarcimento presentate alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. La garanzia è altresì operante nel caso di morte o pensionamento dell Assicurato, o di cessazione dell attività assicurata presso l Ente conseguente ad un qualsiasi motivo ad eccezione del licenziamento. La garanzia non è operante per sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo antecedente la validità della presente polizza. Per i Sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di Indennizzo, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. 27 ESTENSIONE TERRITORIALE L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'unione Europea. 28 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. 29 VINCOLO DI SOLIDARIETA L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso. 30 ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA L Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza della Contraente in altri organi collegiali di enti pubblici e/o privati 31 DANNI IN SERIE 11

12 In caso di sinistri in serie, intendendosi per tali una pluralità di richieste di risarcimento imputabili ad un medesimo fatto colposo, resta inteso che la data della prima richiesta sarà considerata come data anche di tutte le richieste presentate successivamente alla cessazione dell Assicurazione. 32 ESCLUSIONI Precisando che sono espressamente escluse le garanzie prestate nella copertura RCT/RCO dell Ente, resta inteso tra le Parti che l'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; b) danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato alla lettera b) del precedente Articolo 21 - Responsabilità Civile verso Terzi; c) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto precisato e previsto dall art. 30; d) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio e/o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell ente; e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi; f) azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; h) calunnia, ingiuria, diffamazione; i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato; j) il possesso, la custodia o l uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969; nonché per le perdite: k) derivanti da sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; m) derivanti da colpa grave degli Assicurati persone fisiche; n) derivanti da azioni di un Assicurato persona fisica nei confronti di un altro Assicurato persona fisica, salvo il caso in cui venga provato che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito dalla presente polizza; o) Gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note, danni o reclami notificati all Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell inizio della presente polizza; Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: a) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili 12

13 compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l onere di provare l insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola. 13

14 SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI Resta inteso tra le Parti che quanto di seguito riportato integra le condizioni tutte di cui sopra solo ed esclusivamente se l Assicurato persona fisica riveste la qualifica di Dipendente Tecnico come di seguito indicato: DIPENDENTE TECNICO qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell Ente e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, predispone e sottoscrive il progetto, e/o dirige, segue e sorveglia l esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell opera nonché il Responsabile unico di procedimento (R.u.p), il soggetto che svolge attività di supporto al R.u.p. è qualsiasi altro soggetto in rapporto di dipendenza con l Ente di appartenenza 33 ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER LE FIGURE TECNICHE La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile e per la Responsabilità amministrativa derivante all'assicurato oltre che per Perdite Patrimoniali anche per i Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, all Ente contraente e/o alla p.a. Resta dunque inteso tra le parti che quanto previsto dalla lettera b) del precedente Articolo 32 Esclusioni viene integralmente abrogato. 34 ATTIVITA DI CONSULENZA L Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). 35 IGIENE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di: 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. 36 LEGGE 109 DEL L Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell Assicurato, alla responsabilità derivante della Legge 109 dell , modificata dal D.L. 101 del , Legge 216 del e successive modifiche (la cosiddetta Legge Merloni ), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema di cui all Allegato 1, a conferma della validità della copertura per l intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata. 37 DANNO ALLE OPERE Limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione lavori, ed entro il limite di ,00 per sinistro ed ,00 per anno assicurativo, l'assicurazione vale, a deroga di quanto previsto dalle esclusioni, anche per i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono lavori provocati da: a) rovina parziale e/o totale delle opere; b) rovina e gravi difetti di parti delle opere; 14

15 L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità, solidità e durata dell'opera, con obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese previste a tal fine o sulla loro entità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre Periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze dovute al terzo Perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei Periti rifiuti di firmare il relativo verbale. Relativamente ai danni subiti dalle opere, ed alle spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto, rimane a carico dell'assicurato medesimo uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di 500,00. La garanzia di cui al presente articolo non vale: a) per i danni causati dall'assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dal medesimo; b) se i lavori progettati e/o diretti, non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti; c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'assicurato o di cui l'assicurato stesso sia Socio a responsabilità illimitata, Amministratore o Dipendente; d) per le perdite conseguenti a interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, con l'eccezione di quelle conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza ed il cui importo non ecceda ,00=; e) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quando siano conseguenza di rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'assicurato; f) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da Lui detenute; g) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti motore o di impiego di aeromobili; h) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, fatta eccezione per i danni conseguenti ad errore di progettazione e ciò fino a concorrenza di ,00 per ogni sinistro occorso in un medesimo periodo assicurativo; i) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio e/o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell ente; l) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza; m) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e quelli provocati all'ambiente. 38 ESCLUSIONI Ad integrazione di quanto previsto al precedente articolo 32 Esclusioni -, resta inteso tra le Parti che solo ed esclusivamente per i sinistri riconducibili alla normativa prevista dalla presente Sezione II, la garanzia prestata dal presente contratto non è operante per i danni riconducibili a: a) attività professionali prestate in proprio dal Dipendente Tecnico e non per conto della Pubblica Amministrazione; b) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se queste non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; c) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l erezione, e/o l installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore; d) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata all art. 26 della presente polizza; e) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l uso di amianto. 15

16 ALLEGATO 1 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI CONDIZIONI DI POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI (Garanzia Assicurativa ai sensi dell Articolo 106 del Regolamento della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni) Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) (Vedasi allegato) Codice Fiscale/Partita IVA Vedasi Allegato Stazione appaltante Vedasi allegato Descrizione opera Vedasi allegato Data prevista inizio lavori Vedasi allegato Sede Vedasi allegato Luogo di esecuzione Vedasi allegato Durata prevista fine lavori Vedasi allegato Costo complessivo previsto opera Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l opera Vedasi allegato Vedasi allegato Data inizio copertura assicurativa Vedasi allegato Data cessazione della copertura assicurativa Vedasi allegato. 16

17 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI Definizioni Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esecutore dei lavori: Franchigia: Indennizzo/risarcimento: Legge: Luogo di esecuzione delle Opere: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula con la Società l assicurazione il soggetto di cui all art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori. la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell Assicurato. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. Opere: le opere da costruire oggetto dell appalto e descritte nella Scheda Tecnica. Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell assicurazione. Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n Scheda Tecnica: Scoperto: Sinistro: Società/Assicuratore: Somma assicurata o massimale: Stazione appaltante o Committente: la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative. la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. l impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all esercizio dell attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. l importo massimo della copertura assicurativa. le Amministrazioni aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne L Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all art. 25 comma 1 lett. d) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista. Art. 2 Assicurato/Contraente Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell opera oggetto dell appalto. 17

18 Art. 3 Condizioni di validità dell assicurazione La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all art. 16 (Obblighi dell Assicurato/Contraente) La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l attività di progettazione dell opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4 Determinazione dell indennizzo Fermo il massimale indicato all art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5 Rischi esclusi dall Assicurazione L Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi; a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità nella misura eccedente ,00 per ogni sinistro occorso in un medesimo periodo assicurativo; d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. Art. 6 Durata dell assicurazione L efficacia dell assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica; a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall Assicurato/Contraente ai sensi dell art. 16 (Obblighi dell Assicurato/Contraente) primo comma; b) cessa, per ciascuna parte dell opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo; c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società. Art. 7 Estensione territoriale L assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento. Art. 8 Massimale di assicurazione Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all art. 25 comma1, lett. d), della Legge. 18

19 Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell opera progettata. L assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell intero periodo di efficacia dell assicurazione. Art. 9 Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Art. 10 Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all Assicurato/Contraente. Art. 11 Gestione delle vertenze di danno- Spese legali La Società assume con la dovuta diligenza professionale la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome dell Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 12 Dichiarazioni L Assicurato/Contraente dichiara che: a) l Assicurato è abilitato all esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico di progettazione; b) l attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell Assicurato; c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.) Art. 13 Altre Assicurazioni L Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910) cod. civ.) Art. 14 Premio L Assicurazione ha effetto dalla data indicata all art. 6 (Durata dell Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l assicurazione cessi prima della data prevista all art. 6 lett. b). Art. 15 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 19

20 Art. 16 Obblighi dell Assicurato/Contraente L Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, l Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Art. 17 Disdetta in caso di sinistro Non si applica alla presente assicurazione. Art. 18 Proroga dell assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l ultimazione dei lavori come precisato all art. 6 (Durata dell assicurazione) lett. b), l assicurato/contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art. 19 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Art. 20 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 21 Foro competente Il Foro competente è quello di Potenza Art. 22 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 23 Scoperto/Franchigia in caso di sinistro Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto. 20

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