IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ACCESSO EFFETTIVO ALLA GIUSTIZIA - CRITICITA E BUONE PRASSI

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1 IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ACCESSO EFFETTIVO ALLA GIUSTIZIA - CRITICITA E BUONE PRASSI Avv. Francesco Tartini Foro di Treviso NORMATIVA DI RIFERIMENTO A) FONTI DI RANGO PRIMARIO: Costituzione della Repubblica Italiana art Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo art. 6 2 Carta di Nizza art B) FONTI U.E. Direttiva 2002/8/ce del Consiglio del 27 gennaio art. 24 comma 3 Cost. Italiana Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo aperta alla firma a Roma il ARTICOLO 6 - Diritto a un equo processo 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l accesso alla sala d udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell interesse della morale, dell ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza. 3 Carta di Nizza (proclamata a Nizza il e una seconda volta a Strasburgo il Dal , con l entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati) Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. 1

2 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie C) LEGISLAZIONE INTERNA 1) DPR n. 115/2002 Testo Unico sulle Spese di Giustizia (TUSG) Artt ) Legge n. 134 (dopo l approvazione del TUSG sopravvivono artt. 19, 20 e 21) 3) D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 116 Attuazione della Direttiva 2003/8/CE 4) Art. 98 e 613 n.5 Codice di Procedura Penale 5) D. Lgs. n. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cd. Tagliariti) art. 15 (opposizione a decreto pagamento spese di giustizia) e art. 18 (controversie in materia di espulsione) 6) D. Lgs. n. 286/98 Testo Unico sull Immigrazione art. 13 comma 5 bis (convalida espulsione con accompagnamento alla frontiera); 7) D.M. 20 luglio 2012 n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia - art. 9 (in attesa della pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo DM la cui bozza contiene oggi all'art. 12 una previsione relativa alla riduzione percentuale degli onorari standard per le difese penali assistite da PSS) 4 8) Art. 17 D. Lgs. 28/ Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 9) Regio Decreto 09/07/1939 n. 1238: Ordinamento dello stato civile art ) Decreti ministeriali di aggiornamento dei livelli di reddito ex art. 77 TUSG ** ** ** Filo conduttore di questa mia comunicazione vuol essere la verifica, attraverso l esame di alcuni casi pratici, della corrispondenza o meno tra i principi che sono a fondamento dell istituto del patrocinio a spese dello stato (PSS) e la disciplina che in concreto né è data nel nostro 4 Newsletter CNF n. 166: Il Ministero della giustizia ha varato la bozza di DM recante i parametri per i compensi degli avvocati, dopo la proposta formulata a maggio dal CNF sulla base dell art. 13 del nuovo ordinamento della professione forense (legge 247/2012). Sulla bozza si pronunzieranno il Consiglio di Stato (per i profili di legittimità) e lo stesso Consiglio nazionale, che dovrà al riguardo ascoltare i Consigli dell ordine territoriali e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative (cfr. art. 1, comma 3, e art. 13, comma 6, L. 247/2012). 5 5 Art. 167 RD n. 1238/1939: La parte interessata, che intende promuovere una rettificazione, deve farne domanda al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile, nei registri del quale è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto da rettificare. Il pubblico ministero, oltre che nei casi preveduti negli art. 165 e 166, promuove la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse delle persone povere che gliene fanno richiesta direttamente, ovvero per mezzo del pretore o dell'ufficiale dello stato civile, e presentano i certificati occorrenti per l'ammissione al gratuito patrocinio. 2

3 ordinamento, e delle prassi applicative adottate in vari Tribunali per migliorare l erogazione del servizio. L evidenziazione di alcuni punti critici dell istituto, tutt ora aperti a interpretazioni e prassi applicative del tutto differenti, mira anche a sottolineare l importanza della fase informativa che il professionista deve affrontare con il cliente (art. 13 comma 5 l n art. 4 del Codice Deontologico Forense), al fine di sfatare alcuni falsi miti sulla assoluta gratuità delle procedure giudiziali in regime di PSS, specie in relazione all intervento di figure ausiliarie del Giudice o del difensore, quali i consulenti tecnici d ufficio o di parte. Con l'occasione si sottolinea, ancorchè l'argomento non venga trattato in questa relazione, che analoga attenzione va data, in sede di informazione al cliente, anche alle ipotesi di rivalsa delle spese erogate dallo stato e di revoca del provvedimento di ammissione di cui agli artt TUSG. Vi è infine l intenzione di dare alcune indicazioni pratiche rispetto all annosa problematica degli insostenibili tempi di pagamento delle parcelle liquidate e di alcune soluzioni applicative concertate in varie sedi giudiziarie da avvocati e magistrati con lo strumento dei protocolli di intesa. FINALITA L istituto del patrocinio a spese dello stato è lo strumento adottato dall ordinamento italiano per dare attuazione al principio di effettività dell accesso alla giustizia e dell esercizio del diritto alla difesa per i soggetti meno abbienti. Sull onda dell emotività e della pubblica opinione l accesso gratuito alla giustizia è stato successivamente allargato, in forma piuttosto atipica, anche alle vittime di reati di particolare gravità, Oggi infatti l art.76 del DPR 115/2002 condizioni per l ammissione contempla il comma 4 ter che indica tra i soggetti ammessi al beneficio: Art. 76 DPR115/2002 omissis 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis, 609-bis, 609- quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 6 NATURA PUBBLICISTICA DEL SERVIZIO La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, con l ordinanza n. 229 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata in relazione all art. 17 bis della l. 134/2001 (ora art. 80 del T.U) «nella parte in cui prevede che l imputato, istante per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell ambito di uno speciale elenco» che la limitazione della nomina ai soli avvocati che il competente COA ha deliberato di inserire nell elenco, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità: 6 il D.L. 14 agosto 2013 n. 93 convertito in legge n. 119 ha aggiunto i primi tre articoli di legge (572, 583 bis e 612 bis); il D.L. 23 febbraio 2009 n 11 detto pacchetto sicurezza convertito con L. 23 aprile 2009 n 38 aveva aggiunto il comma 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ; il comma era poi stato novellato con l art 9 della legge 1 ottobre 2012, n. 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre

4 rivela piuttosto l esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve permeare l esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi particolari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo origina da una situazione economica del singolo». Trattandosi di servizio di natura pubblicistica, ancorchè reso avvalendosi dell attività di un libero professionista, il patrocinio a spese dello stato dovrebbe soggiacere anche ai tradizionali principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all art. 97 Cost e alla l. 241/90 LE DIVERSE DISCIPLINE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Il nostro ordinamento conosce in buona sostanza tre diverse discipline del patrocinio a spese dello stato, a seconda che il procedimento giudiziario abbia natura: Penale (artt del DPR 115/2002) Civile, amministrativa, tributaria e contabile (artt del DPR 115/2002) Transfrontaliera civile e commerciale in ambito U.E (D. Lgs. 116/2005) con la precisazione che in ambito civile vi sono ulteriori diversificazioni per procedure particolari: opposizione ad espulsione; interdizione e inabilitazione a richiesta del PM; affido, adozione, declaratoria adottabilità ed altre procedure minorili ex l. 184/83; processi in cui è parte un fallimento incapiente, procedure fallimentari incapienti, eredità giacente, restituzione e vendita beni sequestrati. Queste diverse declinazioni del PSS divergono per condizioni di ammissibilità e ampiezza della tutela offerta, con conseguenti disparità di trattamento tra soggetti aventi identiche condizioni economiche e che devono accedere all una o all altra tipologia di procedimento. Si segnalano di seguito i maggiori elementi di diversità e le conseguenze per la parte e per il suo difensore: 1) verifica preventiva sul merito della controversia esclusioni La difesa in ambito penale è garantita tout court al soggetto non abbiente (art. 74 comma 1 T.U.), e così pure allo straniero irregolare nei procedimenti di convalida dell accompagnamento coattivo alla frontiera. In ambito civile, amministrativo, tributario è contabile è prevista invece una verifica preventiva sulla non manifesta infondatezza delle ragioni da far valere in giudizio (art. 74 comma 2 T.U.). In caso di soccombenza in primo grado serve una nuova ammissione, e quindi una nuova valutazione di non manifesta infondatezza, per l impugnazione. Per le controversie trasfrontaliere è prevista sia l esclusione per le azioni manifestamente infondate sia la valutazione di altre condizioni legate al merito della controversia 7. 7 D. Lgs. N. 116/2005. art. 5 - Condizioni legate al merito della controversia 1. La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta. 2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attività 4

5 In ambito penale sono esclusi dal PSS i reati fiscali (art. 91 TUSG 8 ) e la giurisprudenza ha chiarito che l esclusione è riferita solo ai reati per i quali si procede, e non anche ai precedenti penali 9 In ambito civile sono invece escluse le cause per cessione di crediti e ragioni altrui (art. 121 TUSG 10 ). 2) Disparità di trattamento in relazione ai requisiti di reddito previsti per l ammissione: Penale Civile, ammin., trib., contab. Trasfrontaliero DPR 115/2002 ART (Condizioni per l'ammissione) 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro ,33 (1). 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di DPR 115/2002 ART (Condizioni per l'ammissione) 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro ,33 (1). 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di D. Lgs. 116/2005 Art Condizioni di reddito 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296, Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 3. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4. I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa. 8 Art. 91 DRP 115/202 Esclusione dal patrocinio. 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo L'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall'art. 91, comma 1, del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 per chi sia indagato, imputato o condannato per taluno dei reati fiscali ivi indicati opera solo in quanto tali reati siano quelli stessi per i quali si procede a carico del richiedente. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la sola ragione che il richiedente aveva già subito una condanna per reato fiscale). Cassazione penale sez. IV 05 giugno 2012 n Arch. nuova proc. pen. 2013, 1,

6 cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti (2) (3). 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609- quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600- bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto (4)(5). (1) Comma modificato dall'articolo unico del D.M. 29 dicembre 2005 e successivamente dall'articolo unico del D.M. 20 gennaio A norma dell'articolo unico del D.M. 2 luglio 2012, l'importo di euro ,16, indicato nel presente comma, e' aggiornato in euro ,33. (2) Comma aggiunto dall' articolo 12-ter del D.L. 23 maggio 2008 n.92. (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile 2010, n. 139 (in Gazz. Uff., 21 aprile, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. (4) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e successivamente sostituito dall'articolo articolo 9, comma 1, della Legge 1 ottobre 2012, n (5) Per le modifiche al presente cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti (2) (3). 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609- quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600- bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto (4)(5). (1) Comma modificato dall'articolo unico del D.M. 29 dicembre 2005 e successivamente dall'articolo unico del D.M. 20 gennaio A norma dell'articolo unico del D.M. 2 luglio 2012, l'importo di euro ,16, indicato nel presente comma, e' aggiornato in euro ,33. (2) Comma aggiunto dall' articolo 12-ter del D.L. 23 maggio 2008 n.92. (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile 2010, n. 139 (in Gazz. Uff., 21 aprile, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. (4) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e successivamente sostituito dall'articolo articolo 9, comma 1, della Legge 1 ottobre 2012, n (5) Per le modifiche al presente foro. 5. Il patrocinio non è concesso al richiedente che può, nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n

7 comma vedi l'articolo 2, comma 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, non ancora convertito in legge. Disposizioni particolari sul Patrocinio a Spese dello Stato nel processo penale comma vedi l'articolo 2, comma 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, non ancora convertito in legge.. Disposizioni particolari sul Patrocinio a Spese dello Stato nel processo ART. 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. ART. 91 Esclusione dal patrocinio. 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100. Art.96 Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio. 1. Omissis 2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche (2). 3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni 7

8 personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. 4. Omissis. DPR 115/2002 ART. 77 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fa eccezione anche in questo caso la procedura di convalida dell espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, essendo la parte ammessa ex lege senza alcuna verifica delle sua capacità di reddito (art. 13 n. 5 bis del T.U. Immigrazione); Sulla possibilità di desumere ex art. 96 comma 2 TUSG che le condizioni reali di reddito sono diverse da quelle previste per l ammissione al PSS la giurisprudenza è più volte intervenuta per delimitare l ambito di discrezionalità del giudice 11 Ancorare le condizioni soggettive di ammissibilità al solo livello di reddito non garantisce l effettivo esercizio del diritto alla difesa. Nel penale c è un temperamento per i familiari a carico (art. 92), e così nel transfrontaliero, nel civile no, ma a parità delle condizioni di reddito la capacità di spesa di chi vive da solo è ben diversa da quella di chi ha tre figli da mantenere! La diversità di trattamento viene giustificata, nella Relazione Illustrativa del Testo Unico, alla luce dei beni e valori di diverso rilievo tutelati nei diversi procedimenti ; Una giustificazione che non convince quantomeno in relazione ad alcune tipologie di controversie civili, contenziose o di volontaria giurisdizione: questioni di status (riconoscimento / disconoscimento paternità), procedimenti de protestate e in generale tutti quelli che incidono sulla vita e sui diritti dei minori, ricongiungimenti familiari, protezione internazionale; che non appaiono meno rilevanti di molti reati contravvenzionali. 11 Cassazione penale sez. IV 20 febbraio 2013 n S. CED Cass. pen In tema di patrocinio dei non abbienti, è illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti, in quanto ai fini dell'indagine sui redditi - che non può avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta - nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena il "vulnus" della presunzione di innocenza. (Nella specie il richiedente era stato condannato in primo grado per il reato di rapina da cui aveva tratto un profitto illecito di euro e la sentenza non era ancora divenuta definitiva). Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Pisa, 02/02/2008 Cassazione penale sez. IV 14 marzo 2012 n N.C. Diritto & Giustizia 2012, 25 maggio (nota di: FOTI) In tema di ammissione al gratuito patrocinio, l'ammissione deve essere revocata quando, pur in presenza dei requisiti reddituali, il richiedente abbia dichiarato il falso. Cassazione penale sez. IV 21 dicembre 2011 n CED Cass. pen In tema di gratuito patrocinio, la legge n. 125 del che ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge per alcuni gravi reati e segnatamente per i soggetti condannati in ordine ai reati di cui agli art. 73 e 80 d. P.R. n. 309 del si applica, in virtù del principio "tempus regit actum", a tutte le situazioni pendenti, trattandosi di normativa processuale. Spetta al richiedente il beneficio fornire la prova contraria - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge, fermo restando che nell'ambito della ponderazione effettuata dal giudice non vi è automatismo quanto agli effetti dell'eventuale revoca giacché la carenza dei requisiti reddituali può configurarsi ad origine o essere, per contro, sopravvenuta, con la conseguenza che occorre accertare, anche alla luce della prova contraria eventualmente offerta dall'interessato, se l'accertata attività illecita consenta di ritenere l'esistenza di redditi esorbitanti già al momento della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, o solo in epoca successiva. Annulla con rinvio, Trib. Milano, 28/03/2009 8

9 Nel transfrontaliero è addirittura prevista la possibilità di dimostrare che la situazione in concreto non consente di sostenere le spese processuali, soluzione certamente più idonea per garantire l effettivo esercizio del diritto alla difesa. La diversità di trattamento stenta a trovare una giustificazione, perché anche all interno del territorio nazionale sono riscontrabili sensibili differenze nel costo della vita (es. costo di una locazione in città o in aree extraurbane). Altra disparità di trattamento, in ambito penale, riguarda l allargamento dell istituto alle vittime di reati a sfondo sessuale, stalking e, da ultimo violenza domestica, che indubbiamente provocano grande allarme sociale ma che non sono meno gravi di un omicidio o di altri reati violenti. E probabile la violazione dell art. 3 Cost. Si possono verificare in concreto situazioni paradossali: a) il coniuge penalmente responsabile di violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p) o di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) potrà avvalersi, per l ammissione al beneficio in sede penale, dell innalzamento dei limiti previsto per i figli a carico. L altro coniuge qualora per gli stessi fatti intendesse promuovere in sede civile una separazione o un azione per alimenti (art. 148 c.c.) contro gli ascendenti, o ancora un azione risarcitoria per danno endofamiliare, non godrà invece di alcun innalzamento. b) Se un soggetto con figli a carico e residente in Italia promuove una causa civile incontra il limite tassativo del proprio reddito. Se si trasferisce all estero per lavoro e promuove la stessa causa in Italia beneficia invece dell art. 4 comma 2 del D. Lgs. 16/2005. Anche in questo caso è probabile la violazione dell art. 3 Cost. c) Se la vittima di un reato agisce per il ristoro dei danni all interno del processo penale, e quindi con costituzione di parte civile, beneficia dell innalzamento dei limiti previsto per i familiari a carico e del CTU e CTP con spese anticipate dallo stato.. Se l imputato patteggia, e quindi la vittima è costretta ad agire in sede civile, senza possibilità di scelta, il limite di reddito è insuperabile e per i consulenti c è solo la prenotazione a debito. Sempre in tema di reddito familiare giova ricordare che la giurisprudenza è sempre più orientata a considerarlo come la somma dei redditi di tutti i soggetti stabilmente conviventi con il richiedente, indipendentemente dall esistenza di un legame di coniugio o parentela: Tra le pronunce più recenti Cass. Penale n che ha computato anche il reddito della madre della convivente more uxorio dell istante 12 3) attività difensive che precedono il giudizio In sede penale l attività defensionale è ricompresa nel PSS fin dalle indagini preliminari, anche se queste non dovessero dar luogo ad un processo. Non è compresa la stesura della querela perché antecedente al radicamento del procedimento. In giurisprudenza, ancorchè nella vigenza del vecchio tariffario, l attività ricompresa nel PSS è stata fatta risalire al momento della consulenza ed assistenza per la redazione dell istanza di ammissione In tema di gratuito patrocinio, l'uso del termine "familiare" nell'art. 76 d.p.r. 115/2002 ha una sua specifica pregnanza avendo il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio di cui trattasi a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale, voluto tener conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare (nella specie, la Corte ha confermato il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo di dover cumulare il reddito dell'istante con quello della madre della sua convivente, la quale coabitava con la figlia ed il suo compagno). Cassazione penale sez. IV 20 settembre 2012 n Diritto & Giustizia 2012, 13 novembre 13 In tema di patrocinio a spese dello Stato, tra le somme liquidabili al difensore rientra anche il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione. Cio è confermato da un contesto normativo che depone per la necessità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore anche per la redazione dell'istanza, recando l'art. 78 d.p.r. 30 maggio

10 In sede civile l istituto si riferisce alla sola fase processuale, restando esclusa ogni attività preliminare che, in ipotesi, portasse alla composizione della lite prima di adire il giudice 14. Di conto, la recentissima sentenza n delle Sezioni Unite ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta dal CNF ad un avvocato che, dopo aver ottenuto per la propria assistita l ammissione al PSS, aveva chiesto un compenso, deducendo che fosse riferibile all attività stragiudiziale 15. Se il difensore svolge attività propedeutica al giudizio, ed in tale sede trova il modo di comporre la controversia non potendo quindi chiedere la liquidazione della parcella, rischia una sanzione disciplinare se chiede un compenso all assistito? Si riporta in proposito l articolato parere reso recentemente dal COA di Pordenone 16 : Il Consiglio dell Ordine, letta la richiesta dell iscritta avvocato, la quale, premesso: - di essere stata nominata difensore di fiducia di un imputato in un procedimento penale; - di avere successivamente presentato in nome e per conto del cliente istanza per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Ciò premesso, rilevato che ai sensi dell art. 109 D.P.R. n. 115/2002 gli effetti dell ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell istanza, l iscritta ha chiesto se per l attività svolta anteriormente alla data di ammissione al beneficio sia possibile chiedere il relativo compenso direttamente al cliente senza incorrere nell infrazione disciplinare di cui all art. 11 del Codice Deontologico. --ooo-- Il Consiglio dell Ordine preliminarmente osserva come l intera disciplina del patrocinio a spese dello Stato sia ispirata da intenti solidaristici volti ad assicurare una effettiva tutela giurisdizionale, eliminando gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto l uguaglianza tra i cittadini, impediscono una piena attuazione della tutela stessa, costituzionalmente garantita. La disciplina ora prevista dagli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di spese di Giustizia), riguarda espressamente n. 115 l'indicazione che la sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato deve essere, a pena di inammissibilità, «autenticata dal difensore». In questa prospettiva, in senso contrario alla retribuibilità anche di tale attività, non potrebbe invocarsi l'art. 109 d.p.r. n. 115 del 2002, che fa decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data di presentazione dell'istanza, giacché l'istanza di ammissione si inserisce, nella procedura "de qua", come atto necessariamente propedeutico all'esercizio del diritto e in siffatta materia il sistema prevede e impone la necessità di dover retribuire l'attività legittimamente svolta dal difensore. Cassazione penale sez. IV 02 luglio 2008 n ; Guida al diritto 2008, 47, 91 (s.m.) 14 Il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al dettato dell'art. 24 cost., sicchè non trova applicazione per l'attività stragiudiziale. devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (e sulla base di tale presupposto è stato riconosciuto dovuto il compenso per l'assistenza e l'attività svolta dal difensore per la transazione della controversia instaurata dal medesimo). Cassazione civile sez. II 23 novembre 2011 n E.C.F. C. Min. Giust. Diritto & Giustizia 2011, 26 novembre (nota di: TARANTINO), Foro amm. CDS 2012, 1, 34 (s.m.) (nota di: BERTOLDINI, MORELLO) 15 L attività stragiudiziale svolta nell interesse dell assistito non è ammessa al patrocinio e pertanto il relativo compenso si pone a carico del cliente; al contrario, quando l attività sia svolta in vista della successiva azione giudiziaria, essa deve essere ricompresa nell azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato. Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n del 19 Aprile 2013 Ordine Avvocati Pescara - Lettera informativa n. 88/13 del News Giurisprudenza

11 il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e riguarda, quindi, i vari aspetti della rilevanza di detto beneficio nell ambito del procedimento, tra quelli menzionati, che sia stato promosso. All interno della menzionata normativa, oltre all espressa previsione per cui l onorario e le spese del difensore sono liquidati dall Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82), deve essere menzionata la previsione dell art. 85 (divieto di percepire compensi o rimborsi), che dispone come il difensore della persona ammessa a patrocinio a spese dello Stato non possa chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal predetto Testo Unico, che ogni patto contrario è nullo, e che la violazione di detto divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. Ciò valga, ovviamente, nel caso di richieste proposte direttamente al cliente, di compensi per l attività svolta successivamente al provvedimento di ammissione, che costituirebbero, in aggiunta alle richieste conseguenti all ammissione stessa, un illegittima duplicazione del compenso, in palese violazione di legge, con conseguente integrazione dell evidenziata, grave infrazione disciplinare. La normativa, per altro verso, nulla dispone in ordine all attività professionale esperita antecedentemente al provvedimento di ammissione. ---ooo--- Il Consiglio ha già espresso un parere in ordine all attività stragiudiziale che l Avvocato renda in favore di persona che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, attività esperibile, ovviamente, anche nel campo dei procedimenti penali (si pensi, ad esempio, alla redazione di un atto di denuncia querela o all attività finalizzata alla composizione transattiva prodromica alla remissione della querela stessa). Si è scritto come la mancata previsione, con espresso riferimento all attività stragiudiziale, si differenzi dalla più recente disciplina di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 2005 n. 116 (Attuazione della Direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l accesso alla Giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso al definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie), la quale, nell ambito delle controversie transfrontaliere, espressamente stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato garantisce anche la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un azione legale. Atteso tale rilievo, il Consiglio ha ritenuto che l Avvocato, il quale abbia prestato la propria attività professionale stragiudiziale in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (attività esperibile, come detto, anche nel campo del diritto penale), abbia diritto, in virtù dei principi e delle norme afferenti al contratto di prestazione d opera professionale, a essere compensato dal Cliente per l attività svolta e che la richiesta di compenso e la percezione dello stesso da parte del Cliente medesimo non costituisce, pertanto, illecito disciplinare. ---ooo--- Ciò premesso, non si ravvisano apprezzabili ragioni per discostarsi dal richiamato, espresso principio, per quanto attiene all attività svolta in fase non strettamente stragiudiziale, ma in tempo antecedente al giudiziale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (la stessa fase stragiudiziale, per sua natura, spesso è antecedente a tale provvedimento); conseguentemente, l Avvocato avrà diritto di chiedere il compenso professionale per l attività svolta direttamente al cliente. Anche nel campo dei procedimenti penali, infatti (sia in fase stragiudiziale, che nella fase delle indagini preliminari e nella fase processuale), il cliente nomina un professionista fiduciario, ovvero accetta il difensore d ufficio assegnatogli, con ciò integrando una fattispecie negoziale regolata dai principi che disciplinano il contratto di prestazione d opera professionale. Considerata la peculiarità della disciplina processuale penale, però (ad esempio, l indagato, e successivamente l imputato, viene reso edotto, fin dal primo atto di cui è destinatario, della possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in presenza di determinati parametri reddituali), l Avvocato avrà comunque cura di rendere edotto il cliente meno attento al contenuto complesso degli atti che vengono notificati, del diritto di accedere al beneficio a determinate condizioni, impegnandosi diligentemente nell esperimento dell attività, sostanzialmente autocertificativa, finalizzata ad ottenere il provvedimento giudiziale di ammissione; la richiesta, infatti, può essere fatta in qualunque stato e grado del 11

12 procedimento, anche con mera dichiarazione a verbale e contestuale richiesta di termine per eventuali integrazioni che il giudicante può sempre richiedere. Escludendo la possibilità di chiedere l onorario per la predisposizione dell istanza (atto non certo di natura processuale), l Avvocato, anche nelle richieste di compenso proposte direttamente al cliente, applicherà con massimo scrupolo e rigore i criteri di determinazione degli onorari, così come fissati dalla Tariffa Professionale, rispettando gli stessi parametri prescritti per la fase di ammissione al beneficio. Come ricordato dal COA di Pordenone, diversa è la disciplina riservata alle controversie trasfrontaliere, per le quali è espressamente prevista anche la fase precontenziosa e i procedimenti stragiudiziali obbligatori per legge o disposti con rinvio dal giudice. Civile DPR 115/2002 ART. 131 Effetti dell'ammissione al patrocinio. 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (1); b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile [e tributario] (2); c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. 3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. 4. Sono spese anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (1) Lettera sostituita dall'articolo 37, comma 6, lettere z), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Stragiudiziale D.LGS. 27 maggio 2005 n.116 Art. 6 Effetti dell'ammissione al patrocinio 1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto. 2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce: a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale; b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento. 3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. 4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n Art Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa. 12

13 luglio 2011, n (2) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 6, lettere z), numero 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n La norma peraltro non spiega quale organo dovrà in concreto liquidare le competenze del difensore per la consulenza che ha portato ad una soluzione di una controversia trasfrontaliera prima di intentare una causa. Si sottolinea l ulteriore disparità del contenzioso transfrontaliero rispetto alle controversie interne subordinate a tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale come quelle agrarie (art. 11 D. Lgs,. 150/2011) oppure a mediazione obbligatoria, per le quali ai sensi dell art. 17 comma 5 e 5 bis D. Lgs. 28/2010 il beneficio è limitato al mancato pagamento dell indennità di mediazione in favore dell organismo, restando implicitamente escluso ogni compenso al difensore, ancorchè la sua presenza sia oggi obbligatoria 17. Ciò a meno di non ricondurre la mediazione al novero delle attività stragiudiziali strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali richiamate dalla citata sent /11 della Cassazione Civile, soluzione che però stride rispetto al chiaro tenore letterale dell art. 17 del D. Lgs. 28/10 4) Onorari dei consulenti di parte e di ufficio spese vive per la loro attività e altre spese per gli ausiliari del Giudice o per la pubblicità legale dei provvedimenti L attività difensiva è sempre più connotata da una dimensione multidisciplinare, necessitando l avvocato dell apporto specialistico di altri professionisti, dall investigatore privato al consulente di parte. Si pensi ad esempio all importanza del consulente psicologo di parte nel contenzioso familiare, e come la sua attività possa risultare fondamentale nel portare due genitori in lite ad una soluzione condivisa ed accettabile che rimetta al centro l interesse del minore, e quindi con indubbie ricadute di pubblico interesse. Quante volte, nei convegni sul diritto di famiglia, si parla della funzione sociale del difensore e dei suoi consulenti? 17 Art. 17 del D. Lgs. 28/2010 commi 5 e 5 bis 5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato (3). 5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato (4). 13

14 La concreta possibilità di avvalersi di un consulente è quindi parte integrante dell esercizio del diritto alla difesa, come del resto già riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella vigenza del vecchio R.D. n del Anche in ordine ai costi di consulenza di parte e di ufficio la tripartizione del sistema del patrocinio a spese dello stato porta ad oggettive disparità di trattamento e, in concreto ad una maggior difficoltà di esercitare il diritto alla difesa in sede civile, con conseguente minore efficacia della funzione sociale attribuita al difensore. PENALE DPR 115/2002 Art. 83 Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico (1). 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. (1) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 24 febbraio 2005, n. 25. CIVILE DPR 115/2002 Art. 131 Effetti dell ammissione al patrocinio 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (1); b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile [e tributario] (2); c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. 3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. 4. Sono spese anticipate dall'erario: D. Lgs. 116/2005 Art. 6 Effetti dell'ammissione al patrocinio 1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto. 2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce: a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale; b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento. 3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. 4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell 8 giugno 1983 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte. 14

15 a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (1) Lettera sostituita dall'articolo 37, comma 6, lettere z), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n (2) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 6, lettere z), numero 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n Ai fini del pagamento delle spese di consulenza tecnica e di parte l art. 131 del T.U.S.G opera i una distinzione tra onorari e spese a) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell ammissione. b) Sono invece anticipate dall erario le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l adempimento dell incarico da parte di questi ultimi. Fanno eccezione alcune procedure civilistiche di natura speciale per le quali anche l onorario dell ausiliario del giudice (CTU, interprete) sono liquidati con le modalità dirette previste dall art. 83 TUSG: 15

16 art. 142 TUSG processo avverso provvedimento di espulsione; art. 143 TUSG provvedimenti minorili di cui alla l. 184/83; art. 145 TUSG provvedimenti di interdizione e inabilitazione promossi dal PM dove l anticipazione dell onorario è estesa anche al CTP (tale articolo sembra escludere i provvedimenti di nomina di ADS). Occorre a questo punto chiarire la differenza tra spese anticipate dall Erario (termine del tutto infelice stanti i tempi medi di liquidazione) e spese prenotate a debito. Ai sensi dell articolo 3 definizioni, lettere s) e t ) del Testo Unico Spese di Giustizia: - Prenotazione a debito è l annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell eventuale successivo recupero. Si tratta in genere di imposte, tasse e tributi vari, ma non solo, che in alcuni casi espressamente previsti dalla legge lo Stato non percepisce immediatamente, ma che si limita semplicemente ad annotare (non avendo senso un anticipazione in favore di se stesso), ai fini dell eventuale successivo recupero. - Anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile. E quindi palese la differenza tra i due istituti, dato che solo l anticipazione della spesa da parte dell erario indica un vero e proprio pagamento, e comporta quindi un materiale esborso di danaro (salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, dì recuperarle 19. Per le controverse civili e commerciali trasfrontaliere l art. 6 comma 2 lett. b) afferma che il patrocinio a spese dello stato garantisce: l assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste dall art e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento. Problema interpretativo: incaricato dal giudice è solo il CTU o anche il CTP? La terminologia è in ogn i caso diversa dall art. 131 TUSG. Essendo il termine garantisce riferito all esonero dalle spese processuali, tra le quali sono espressamente indicati gli onorari delle persone incaricate dal giudice, sembra chiaro che la parte ammessa non paga, ma non è altrettanto chiaro se il pagamento venga concretamente erogato dallo stato, o se si intenda un meccanismo analogo alla prenotazione a debito. Cosa significhi in concreto per il CTU e per il CTP la prenotazione a debito non è chiarissimo, tanto che negli anni vari giudici di merito, dubitando della concreta possibilità per i consulenti di conseguire il pagamento dei propri onorari, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 131 del TUSG, tra l altro per il diverso trattamento rispetto al procedimento di liquidazione degli onorari per il difensore, consulente tecnico di parte e l ausiliario del giudice in materia penale, nella parte in cui non si prevede il diritto del consulente tecnico d ufficio, o dell ausiliario del magistrato, di ottenere, anche nel processo civile, l anticipazione dei propri onorari a carico dell erario. Veniva eccepita, in particolare, che in applicazione della disposizione censurata, sia possibile che l opera svolta dal consulente tecnico d ufficio possa essere gratuita nei casi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l onorario dal soccombente Spese di interpretariato, di traduzione documenti e di viaggio del richiedente qualora il Giudice ne richieda la presenza fisica in aula 21 ordinanza tribunale di Palermo del 27 maggio

17 Con la sentenza n 287 del 18/7/2008 e le ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio,mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute, dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto Si legge nell ordinanza n 408/2008 che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l art. 131, comma 3,del d.p.r. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall impossibile ripetizione dalle parti processuali. I dubbi sulla concreta possibilità per i consulenti di percepire i propri onorari sono stati sollevati anche negli anni successivi, da ultimo dal tribunale di Caltanissetta, restando peraltro immutata la posizione della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell art. 131 TUSG 22 In ordine alla procedura che CTU e CTP devono seguire in sede civile per conseguire la liquidazione dei propri compensi riportiamo il parere del dr. Gaetano Walter Caglioti, dirigente del Tribunale di Vibo Valentia 23 : Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 T.U. spese di giustizia, quello che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione, anche del suo onorario, a carico dell erario. Liquidazione non subordinata al previo recupero da parte dell Erario stesso. Infatti il subordinare l effettivo pagamento al recupero da parte dell erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l interpretazione della Corte Costituzionale quando ad esempio soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa soccombente nel giudizio si rivelasse incapiente. Venendo alla procedura di liquidazione perché venga azionato quanto disposto dal richiamato articolo 131 T.U. spese di giustizia si necessita, conditio sine qua non, il provvedimento che di fatto, e di diritto, quantifichi 22 Non è fondata la q.l.c. dell'art. 131, comma 3, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli art. 3 e 36 cost., nella parte in cui, per un verso, esclude che, nei giudizi civili in cui vi è ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice siano anticipati dall'erario e, per altro verso, consente che i medesimi compensi siano prenotati a debito, a domanda, solo ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 36 cost., il rimettente non ha considerato che le spese giudiziali relative all'accertamento tecnico preventivo sono ordinariamente liquidabili, in base al principio della soccombenza, o al termine del relativo procedimento, ogniqualvolta il ricorso introduttivo non sia stato accolto, ovvero al termine del conseguente giudizio di merito, il che consente di superare i dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi (potendo questi o gravare sui soggetti di cui al citato art. 131 d.lg. n. 115 del 2002 ovvero potendosene chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'erario, laddove sia impossibile ripeterli da costoro), mentre, quanto alla dedotta violazione del principio di uguaglianza - conseguente alla mancata previsione dell'anticipazione dei compensi a carico dell'erario - non sussiste disparità di trattamento in ragione della diversa normativa applicabile, in materia di spese in giudizi in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai soggetti operanti, con distinti compiti, attribuzioni e funzioni, nell'ambito dei singoli giudizi, ovvero nell'ambito dei giudizi civili o penali (ordd. n. 195 del 2009, 203 del 2010, 270 del 2012). Corte Costituzionale ordinanza 06 febbraio 2013 n. 12 C.M. C. M.C. Giust. civ. 2013, 3-4, I, 554, Giur. cost. 2013, 1, 259 In senso conforme ordinanza n. 88 in 13.html

18 quanto dovuto al consulente sia a titolo di onorario che a titolo di spese. Ricordiamo che tutte le liquidazioni in cui sia presente una valutazione discrezionale (consulenti tecnici, custodi, avvocati ecc) sono di competenza del magistrato in tutti gli altri casi (esempio: testimoni) dove manchi ogni pur minima discrezionalità la competenza alla liquidazione è a carico del funzionario addetto al servizio. Ai sensi del richiamato articolo 83 T.U. spese di giustizia l onorario e le spese spettanti al difensore, all ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico. Il richiamo operato, dall articolo 83 testo unico spese di giustizia, alle norme del testo unico, comporta: in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici di parte trovi applicazione l onere di presentare una nota specifica delle spese sostenute per l adempimento dell incarico allegando la corrispondente documentazione e che il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie, in materia di onorario il magistrato deve tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. Ottenuto il decreto di liquidazione ex articolo 83 TU 23 spese di giustizia il consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 Testo Unico spese di giustizia. Per le spese, che sono anticipate dall Erario, può ottenere immediatamente dalla cancelleria la liquidazione. Per gli onorari deve chiederne la prenotazione a debito esperito, infruttuosamente, il tentativo di recuperarle nei confronti dei soggetti tenuti (parte soccombente diversa dall ammessa al patrocinio o parte ammessa nel caso di revoca dell ammissione). Secondo la relazione al testo unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato non ammesso e dell ammesso in caso di revoca dell ammissione. Sulle modalità di dimostrazione dell infruttuosità nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, a favore del consulente tecnico di parte, il Ministero della Giustizia ha evidenziato come..il citato articolo non parla affatto di vana esecuzione termine che starebbe ad indicare, secondo la comune eccezione, l esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che gli onorari..sono prenotati a debito, a domanda,...se non è possibile la ripetizione... senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione. In considerazione che quando il decreto ha subordinato il pagamento all esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto ( art. 116 sul pagamento dell onorario al difensore d ufficio) sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere ( ad esempio la classica raccomandata a/r) o all esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo Nel caso di provvedimento che dispone la compensazione delle spese la richiesta di prenotazione avviene senza bisogno di dimostrare alcunché visto che non vi è soccombenza di parte non ammessa e gli onorari non possono essere richiesti alla parte ammessa al patrocinio. Prenotati gli onorari a debito sarà poi compito della cancelleria procedere, ove vi siano i presupposti, ai sensi dell articolo 134 testo unico spese di Giustizia. Recentissima è la sentenza n. 194 del Tribunale di Rovereto 24 che, pronunciandosi in materia di volontaria giurisdizione in una procedura di rettifica di attribuzione di sesso, ha dato impulso innovativo non solo al merito della vicenda (rettifica del sesso da maschile a femminile senza necessità di intervento chirurgico) ma anche alla problematica dell onorario del CTU (consulenza psicologica). Ravvisando infatti l insussistenza di una soccombenza tra le parti in causa (ricorrente e Comune chiamato alla rettifica) e ponendo le spese di CTU a carico del richiedente, nel cui interesse era stata disposta, il giudice ha ordinato direttamente in sentenza la prenotazione a debito, senza necessità per il consulente di formalizzare la relativa domanda. La possibilità di avvalersi in concreto di CTU e CTP in regime di PSS resta comunque complicata:

19 non esiste per CTU e CTP un elenco dei professionisti disposti ad operare in regime di PSS, e quantomeno i CTP non hanno alcun obbligo di accettare l incarico; diversamente dall avvocato, per consulenti ed ausiliari la preventiva necessità di esperire un tentativo di recupero verso la parte tenuta al pagamento potrebbe comportare dei costi; per qualche tribunale (a chi scrive è capitato a Treviso) la parte ammessa e dichiarata soccombente è comunque tenuta al pagamento delle spese di CTU. Anche in materia di rimborso delle spese i problemi non mancano, specie in relazione a consulenze che richiedono esami costosi, come il test del DNA nei procedimenti di accertamento giudiziale di paternità. In base all art. 131 TUSG il CTU dovrebbe anticipare la relativa spesa (se posta anticipatamente a carico della parte ammessa al PSS) e poi ottenere il rimborso solo ad incarico esperito. Ipotesi ovviamente difficilmente realizzabile, con conseguente vulnus al diritto ad agire in giudizio a tutela di un minore. Il Tribunale di Bolzano ha sollevato in proposito questione di legittimità costituzionale, che la Corte ha respinto con ordinanza n A chi scrive è capitata una vicenda del tutto identica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia nel Nell ambito di un procedimento per riconoscimento giudiziale di paternità il giudice ha disposto il test del DNA. Il CTU ha comunicato che il costo vivo da sostenere presso la clinica universitaria di Padova era di circa euro e che la struttura pretendeva il pagamento in anticipo. Né la madre ricorrente, ammessa al PSS, né il padre resistente, e sedicente non abbiente ancorchè non avesse richiesto il PSS, erano in grado di anticipare la somma. La vicenda si è sbloccata solo grazie all intervento di un terzo che ha anticipato la spesa, altrimenti l ostacolo si sarebbe rivelato insuperabile. Questioni analoghe si ravvisano per le spese degli annunci legali in ambito di esecuzione immobiliare o in caso di notifica per pubblici proclami. 5 ONORARI DEI DIFENSORI La disciplina previgente all abolizione dl tariffario professionale ed all entrata in vigore dei parametri di cui al DM 140/ 2012 prevedeva, in sede penale, la liquidazione in misura non superiore ai valori medi del tariffario stesso (art. 81 TUSG). In sede civile, amministrativa, tributaria e contabile per i compensi del difensore, del CTU e del CTP non vi è indicazione tra minimi e massimi tariffari, ma solo la previsione della riduzione della metà di quanto spettante (art. 130 TUSG). Nella prassi quando il giudice era generoso liquidava la metà dei valori medi, altrimenti anche meno. 25 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui, prevedendo che le spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico sono anticipate dall'erario, implicherebbe il previo esborso da parte dell'ausiliario della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico. La previsione che l'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dall'ausiliario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate non contrasta con i principi sanciti dall'art. 24 Cost., in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal consulente non preclude a quest'ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sé l'onere di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa, mentre è inconferente l'evocato parametro di cui all'art. 111 Cost., non incidendo il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio. Corte costituzionale 13 giugno 2008 n. 209 Ce C. D.D. Giur. cost. 2008, 3,

20 Per le controversie trasfrontaliere vi è unicamente la previsione che il PSS garantisce la consulenza e l assistenza legale, senza alcuna previsione o richiamo alla dimidiazione di cui all art. 130 TUSG. Con l introduzione dei parametri il divario tra penale e civile sembra colmarsi al ribasso, prevedendo l art. 9 del DM 140/2012 che i compensi sono di regola ridotti alla metà anche in materia penale. 26 Nella bozza del nuovo DM appena licenziato dal Ministero della Giustizia si legge all art. 12, la cui portata è comunque limitata all attività penale, che gli importi sono di regola ridotti del 30%. Nell uno e nell altro caso il riferimento è comunque ai compensi per l attività forense, restando esclusi dalla riduzione gli onorari di CTP CTU. ** ** ** TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E POSSIBILITA DI ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E noto come le ristrettezze di bilancio dell Amministrazione della Giustizia comportino ritardi anche di due o tre anni tra il completamento dell attività difensiva e la concreta erogazione delle somme liquidate dal giudice. In pratica una quota non secondaria del welfare italiano viene scaricata sull Avvocatura, senza che i suoi organi rappresentativi, pure estremamente attivi e reattivi rispetto ad altre questioni che toccano gli interessi della categoria (mediazione obbligatoria, abolizione tariffe, riforma forense), abbiano preso posizioni significative. Il TUSG prevede, all art. 294, che il Ministero della Giustizia trasmetta ogni due anni una relazione al Parlamento sull applicazione della normativa in materia di PSS. In concreto la relazione viene predisposta solo per il processo penale 27. Mancano pertanto anche dati attendibili sulla portata complessiva dei ritardi. Le fasi del procedimento di liquidazione: Periodicamente il Ministero della Giustizia, attraverso i capitoli di spesa n e 1363, destina proprie risorse al pagamento delle c.d. spese di giustizia. Su tali capitoli gravano: 1) gli onorari degli avvocati, 2) gli onorari dei difensori d ufficio (ex art. 116 TU 115/2002), 3) gli onorari dei difensori degli irreperibili (ex art. 117 TU 115/2002), 4) i Consulenti tecnici d ufficio, 5) i Consulenti tecnici, 6) gli interpreti, 7) i testimoni, 8) le intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e traffico telefonico, 26 DM 140/ Art. 9 Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio 1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo' essere ridotto fino alla meta'. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in materia penale

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