GLOBALNEWS. Dettaglio della giornata del Seminario di Ottobre 2009 relativo. Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs 81/08 (ex 626)

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1 Edizione Convenzione A.N.P.AS. Contenuti A.N.P.AS. Convenzione privacy Globalnet - A.N.P.AS...pag. 2-4 Associazioni che hanno aderito alla precedente convenzione con il Comitato Regionale Marche...pag. 5-6 Dettaglio della giornata del Seminario di Ottobre 2009 relativo al settore Sanitario...pag Privacy D.Lgs 196/03 Misure relative agli amministratori di sistema...pag. 11 Telemarketing: riconfermate le regole del Garante privacy...pag. 11 Cartella clinica del defunto e diritti del convivente...pag. 12 Privacy e la navigazione su Internet al lavoro...pag. 12 Privacy e uso di telecamere nelle scuole...pag. 13 Linee guida in tema di referti on-line...pag. 14 Prescrizioni in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse)...pag. 14 Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs 81/08 (ex 626) Obblighi per il committente...pag. 15 D.Lgs 106/09 Modifiche al Testo Unico......pag Alcune Informazioni sulla Globalnet srl Sunto del programma e relatori di uno dei seminari organizzati dalla globalnet... pag Foto relative al seminario di Ottobre pag. 22 Una piccola rassegna stampa della Globalnet...pag I corsi che organizziamo...pag I nostri servizi...pag. 31 GLOBALNEWS

2 CONVENZIONE PRIVACY GLOBALNET s.r.l. A. N. P. AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) 2

3 Copia dell'originale della Convenzione Privacy firmata da Globalnet srl e la Dir. Nazionale A.N.P.AS. 3

4 Copia dell'originale della Convenzione Privacy firmata da Globalnet srl e la Dir. Nazionale A.N.P.AS. 4

5 Alcune associazioni che hanno aderito alla precedente convenzione con il Comitato Regionale Marche A.N.P.AS. Comitato Regionale Marche P.A. Volontari Soccorso M.S. Pietrangeli MONTE SAN PIETRANGELI Croce Verde Cupramontana Ass.Volont. ONLUS CUPRAMONTANA Associazione Volontari Croce Verde Serra San Quirico SERRA SAN QUIRICO P.A. Croce Gialla Recanati RECANATI Croce Verde Valdaso ALTIDONA Croce Azzurra Ass.Volontaria di Soccorso FABRIANO Ass.di Volontariato Pubblica Ass. Onlus Croce Verde OSTRA Croce Bianca Onlus Ass.ne Volont. Socc. NUMANA 5

6 Alcune associazioni che hanno aderito alla precedente convenzione con il Comitato Regionale Marche Volontariato della Misericordia Croce Azzurra SANT'ELPIDIO A MARE Pubblica Assistenza Croce Gialla SANTA MARIA NUOVA Org. non lucrativa di Utilità Croce Verde CASTELFIDARDO Ass.Vol. Croce Azzurra Sirolo Onlus SIROLO Croce Verde Jesi Onlus JESI P.A. Croce Gialla ONLUS ANCONA O.N.L.U.S. Pubblica Assistenza Croce Gialla MORRO D'ALBA P.A. Croce Verde TORRE SAN PATRIZIO Ass. Volontari Croce Gialla Onlus CHIARAVALLE 6

7 Sede Direzione Nazionale A.N.P.AS. 1 Sede del Comitato Regionale A.N.P.AS. Marche 2 Dott. Alfonso Sabatino, Coordinatore A.N.P.AS. Marche, relatore al seminario dell'ottobre

8 Sede della Croce Gialla di Ancona Sede della Croce Azzurra di Sirolo 8

9 Seminario Interregionale Ottobre Ottobre 2009 Dalle ore 9:00 alle ore 20:30 Presentazione Saluti Istituzionali Saluto On. Carlo Ciccioli Vice Presidente XII Commissione Affari sociali - Sanità Saluto Dott. Maurizio Pierlorenzi già Primo Dirigente della Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche. Saluto Responsabile privacy Ospedali Riuniti Dott. Fabio Benni Saluto del Dirigente Responsabile Unità Operativa Affari generale ed Approvvigionamenti e Referente per la privacy Asur 5 Jesi Dott. Carlo Spaccia Saluto Assessore sanità Regione Marche Dott. Almerino Mezzolani Saluto Coordinatore Regionale ANPAS Dott. Alfonso Sabatino Saluto Monsignor Don Gerardo Rocconi Vescovo di Jesi Truffe.com Cellulari, internet, bancomat e carte di credito: come difendersi dalle frodi telematiche Relatore: Col. Umberto Rapetto - Comandante G.A.T. Guardia di Finanza. Autore del testo Truffe.com Programma della Giornata dedicata alla Sanita' Il D.Lgs 81/08 (ex 626) negli Studi dei Medici. Il Testo Unico D.Lgs. 81/08 e le più recenti innovazioni normative - L organizzazione aziendale in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Il Servizio di Prevenzione e Protezione e la formazione dei datori di lavoro - Rapporti tra datore di lavoro e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - La valutazione dei rischi: adempimenti e metodologie - Rischi per la sicurezza e formazione dei lavoratori - Rischi per la salute e sorveglianza sanitaria - Contratti di appalto e DUVRI Relatore: Ing. Franco Stronati C&P Engineering Fondi integrativi sanitari quale futuro per la libera professione. Relatore: Dott. Filippo Bambara Danni da trattamento illegittimo e illecito dei dati personali. Danno da informazione: uso illecito o diffusione di informazioni false o parziali. Trattamento illecito dei dati personali via internet. Autorizzazione Generale n. 3 e 5. Relatore: Avv Monica Gobbato. Autrice del testo danno da trattamento illecito dei dati. La privacy negli organismi sanitari pubblici e privati: adempimenti e cautele. Dati personali: differenza con i dati anonimi - I dati sanitari: quali sono e perché sono oggetto di una protezione rafforzata - Gli adempimenti per il trattamento di dati sanitari a fini di tutela della salute - Differenza fra consenso privacy e consenso informato del paziente - L autorizzazione del Garante al trattamento di dati sanitari nelle strutture sanitarie - I ruoli privacy (Titolare, Responsabile, Incaricati) e il modello organizzativo - Medici e infermieri come incaricati: compiti e responsabilità - L organizzazione degli spazi e le misure a tutela della dignità dei pazienti - Regole specifiche per il Pronto Soccorso e i reparti - La cartella sanitaria elettronica e le indicazioni dei 9

10 Seminario Interregionale Ottobre 2009 Garanti privacy europei - Le regole per comunicare ai pazienti i risultati di esami e visite - Le misure minime di sicurezza: peculiarità del settore sanitario. Relatore: Avv. Diego Fulco, Studio Legale Imperiali - Direttore Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. Trattamento dei dati sensibili nell'ambito di attività di informazione scientifica e di sperimentazione clinica di medicinali 24 luglio Le Linee Guida del Garante del 24 luglio 2008 per il trattamento di dati nell ambito delle Sperimentazioni Cliniche dei Medicinali: efficacia normativa delle Linee Guida e impatto operativo sul settore - Soggetti coinvolti nella sperimentazione e ruoli privacy: Sponsor e Centro di Sperimentazione, CRA incaricati dello Sponsor, Sperimentatori incaricati del Centro, CRO ove presenti - Il problema della titolarità nelle aziende farmaceutiche multinazionali - La natura del dato trattato: i codici non garantiscono l anonimato dell interessato Differenza tra l informativa medica e relativo consenso informato sanitario Informativa privacy e relativo consenso al trattamento dei dati personali - Contenuto dell informativa secondo le indicazioni del Garante - Esercizio dei diritti privacy da parte dell interessato - Trasferimento dei dati all estero: adempimenti per le multinazionali Relatore:Avv. Diego Fulco, Studio Legale Imperiali - Direttore Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. Programma della Giornata dedicata alla Sanita' L adozione di Modelli Organizzativi 231 nel settore sanitario e farmaceutico. Ragioni storiche dell introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità amministrativa d impresa per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio - I precedenti anglosassoni: in particolare i Compliance Programs USA del settore sanitario - Il perimetro di applicazione del decreto legislativo 231/2001 nel settore sanitario - L analisi dei rischi: perché è indispensabile, come realizzarla nel settore sanitario - I reati rilevanti e i processi operativi maggiormente a rischio reato nel settore sanitario - Esempi di modalità di attuazione di reati contro la PA in processi operativi quali la gestione delle prestazioni ospedaliere, la gestione dei DRG e la gestione dei flussi per il rimborso - Importanza delle politiche retributive dei medici per l efficacia della prevenzione dei reati - La creazione di un sistema di controllo interno - I protocolli: cosa sono, come redigerli La stesura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Elementi indispensabili - Il Codice Etico: natura, oggetto, peculiarità del mondo sanitario, presupposti di efficacia - L Organismo di Vigilanza: composizione, attività, flussi informativi verso altri Organi. Relatore:Avv. Diego Fulco, Studio Legale Imperiali - Direttore Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. I contratti e la rete. Aspetti legali dei contratti di hosting e housing - Il Commercio Elettronico: indicazioni per i venditori ed i consumatori della rete - La tutela del Consumatore Informatico - Cos'è il contratto di outsourcing e come va disciplinato - Contratti per l adozione di misure di sicurezza: i diritti del Committente - Il contratto di realizzazione di pagine web - Aspetti penalistici del diritto informatico tra tendenze sociali e giurisprudenza - Aspetti giuridici sul cyberbullismo: responsabilità e soluzioni La tutela dei bambini nell utilizzo internet e le problematiche connesse al cyberbullismo - Cenni di diritto penale informatico per i reati informatici del D.Lgs 231/01 - Ladri d'identità, "Identity Crimes" - Cracking: le nuove misure UE - La contraffazione dei segni distintivi in internet: azioni a tutela delle aziende Relatore Avv. Fantini per lo Studio legale Frediani 10

11 Misure relative agli amministratori di sistema (G.U. n.300 del 24 dicembre 2008) Il Garante per la Protezione dei dati personali, con un provvedimento a carattere generale, ha stabilito che entro il 15 dicembre 2009 tutte le aziende private e pubbliche dovranno registrare e conservare i dati relativi agli accessi degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti, al fine di agevolare la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici. La normativa si rivolge a tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, invitandoli a prestare la massima attenzione ai rischi inerenti alle attività degli amministratori di sistema. Per gestire adeguatamente tali rischi, il provvedimento impone le seguenti misure e accorgimenti di carattere tecnico e organizzativo. Accorgimenti di carattere tecnico: Attivazione degli access log relativi alle attività degli amministratori di sistema e conservazione per almeno sei mesi in archivi immodificabili, inalterabili e verificabili; Privacy. D.Lgs 196/03 Accorgimenti di carattere organizzativo: Elenco aggiornato degli amministratori di sistema; Verifica annuale dell'effettiva operatività delle misure e degli accorgimenti a presidio dei rischi; Designazione individuale, puntuale e ponderata degli amministratori di sistema. Telemarketing: riconfermate le regole del Garante Privacy (Comunicato Stampa del 30 dicembre 2009) Le regole predisposte dal Garante privacy nel marzo 2009, relative alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite a suo tempo dal decreto Milleproroghe del 2008, restano valide ancora per l'ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge di conversione del decreto Ronchi, ovvero fino alla realizzazione del registro pubblico delle opposizioni al quale dovranno iscriversi le persone che non intendono ricevere questo tipo di telefonate. Aziende e call center che contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno quindi continuare a utilizzare solo banche dati effettivamente costituite sulla base degli elenchi telefonici al 1 agosto 2005 e non potranno chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi. Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma sopratutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà. Inoltre, i dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere utilizzati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la scadenza del periodo di deroga. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro. 11

12 Cartella clinica del defunto e diritti del convivente Il Garante per la Protezione dei dati personali, ha stabilito che il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull'operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica. Il Garante ha ritenuto legittima l'istanza del ricorrente di essere informato sulle cure ricevute dalla compagna deceduta e ha accolto le sue richieste in base all'art.9 comma 3 del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione Il ricorrente, legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza e che era stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall'inizio del ricovero, ha infatti manifestato l'intenzione di accedere a questi dati proprio perchè necessari ad intraprendere le azioni legali più Privacy. D.Lgs 196/03 opportune per accertare eventuali inadempienze o negligenze del personale medico. La direzione dell'ospedale ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa privacy, anche il rifiuto opposto dall'ospedale sulla base del diniego, peraltro non documentato, espresso dagli eredi della defunta, non trova dunque giustificazione. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica e di ogni altro documento concernente il ricovero, il periodo di degenza e il suo successivo decesso. Privacy e la navigazione su internet al lavoro Il Garante per la Protezione dei dati personali, ha ribadito il principio che è illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori, vietando ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente; la società aveva monitorato per quasi nove mesi la navigazione on-line di un lavoratore tramite un software in grado di registrare in chiaro, tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni e il tempo trascorso sulle singole pagine. Il Garante ha osservato che: L'installazione di un tale software viola lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti; La società non aveva neppure ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da esigenze organizzative e produttive (accordo con le rappresentanze sindacali o in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro); La società è incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio diretto, peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. 12

13 In base alle Linee guida per posta elettronica e internet fissate dal garante, infatti i datori di lavoro possono effettuare eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare ai controlli individuali. Privacy e uso di telecamere nelle scuole Le telecamere possono rappresentare uno strumento di prevenzione e deterrenza contro teppismo e atti vandalici nelle scuole, ma gli impianti di videosorveglianza devono rispettare le seguenti condizioni: Le immagini sono archiaviate automaticamente senza che possona essere visualizzate in tempo reale; Le riprese sono effettuate solo in aree esterne alla scuola; Il sistema non inquadra dettagli dei tratti somatici degli interessati; Le zone oggetto di videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli; Le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presiediate da Privacy. D.Lgs 196/03 personale in servizio (indicativamente dalle ore 22:00 alle ore 6:30); La visualizzazione delle immagini è consentita solo su richiesta dell'autorità giudiziaria al responsabile, agli incaricati del trattamento designati, agli appartenenti alle Forze di Polizia; La conservazione dei files delle immagini avviene per un periodo di 72 ore al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura; Installazione di un software di visualizzazione delle immagini e gestione delle telecamere sul PC posto nell'ufficio di presidenza dell'istituto. A queste condizioni il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso un istituto scolastico di Verona. L'impianto si inserisce in un ampio progetto Scuole Sicure. Trattandosi di un progetto che riguarda anche altre scuole l'autorità ha spiegato che, qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare corrispondano a quelle autorizzate, non sarà necessario richiedere ulteriori verifiche preliminari. 13

14 Linee guida in tema di referti on line (G.U. n.288 del 11 dicembre 2009) Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le Linee guida in tema di referti on line che fissano rigorose misure a protezione dei dati sanitari dei pazienti che intendano utilizzare questo servizio, ricevendo il referto via mail o scaricando gli esami clinici direttamente dal sito web della struttura sanitaria. Già da tempo diversi laboratori, cliniche e ospedali offrono servizi di consultazione elettronica dei referti ma l'assenza di una normativa che disciplini questa nuova modalità di consegna ha reso necessario l'intervento del Garante affinchè questo importante ed innovativo processo di ammodernamento tecnologico della sanità pubblica e privata proceda seguendo regole chiare ed uniformi. Questi i punti principali stabiliti dalle Linee guida: Privacy. D.Lgs 196/03 L'adesione al servizio dovrà essere facoltativa e il referto elettronico non sostituerà quello cartaceo che rimarrà comunque disponibile. L'assistito dovrà dare il suo consenso sulla base di un informativa chiara e trasparente che spieghi tutte le caratteristiche del servizio di refertazione on line ; Il referto resterà a disposizione on line per un massimo di 45 gg e dovrà essere accompagnato da un giudizio scritto e dalla disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'interessato; Per fornire il servizio, le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno adottare elevate misure di sicurezza tecnologica (utilizzo di standard crittografici, sistemi di autenticazione forte, convalida degli indirizzi con verifica on line, uso di password per l'apertura del file) e, nel caso offrano la possibilità di archiviare e continuare a consultare via web i referti, dovranno anche sottoporre ai pazienti una ulteriore specifica informativa e acquisire un autonomo consenso. Le presenti Linee guida tengono conto delle osservazioni e commenti formulate da organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di pazienti. Prescrizioni in tema di Fascicolo sanitario elettronico (G.U. n.178 del 3 agosto 2009) Visto il provvedimento adottato il 16 luglio 2009, con il quale l'autorità ha individuato le Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (fse) e di dossier sanitario, (Vedi. Globalnews 2009 edizione seminario), ed ha previsto che i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse devono essere resi noti al Garante mediante un apposita comunicazione da effettuarsi secondo un modello da adottare con specifico provvedimento, ai sensi dell'art 154 comma 1lettera c) del Codice. Il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto a tutte le strutture coordinatrici delle iniziative di Fse e in caso di assenza di tale struttura, ai singoli titolari del trattamento coinvolti, di comunicare al Garante i trattamenti di dati personali effettuati tramite Fse, prima dell'inizio del trattamento e nei casi di iniziative di Fse già in corso entro il termine del 31 dicembre 2009, attraverso il modello di comunicazione allegato al provvedimento e disponibile nel sito da far pervenire al Garante tramite mail all'indirizzo fsecomunicazione@garanteprivacy.it 14

15 Obblighi per il Committente La sequenza degli obblighi che il committente datore di lavoro deve seguire nel momento in cui intende affidare dei lavori in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione al fine di ottemperare correttamente all'art.26 del D.Lgs 81/08, si può come di seguito riassumere: Effettuazione di una verifica tecnico-professionale sia delle imprese che dei lavoratori autonomi,mediante l'esibizione e l'esame della documentazione prevista dallo stesso decreto ed indicata nell'allegato n. XVII (iscrizione Camera di Commercio, DVR, elenco dei DPI forniti ai lavoratori, ecc); Informazione alla ditta appaltatrice ed ai lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; Acquisizione delle informazioni sui rischi eventualmente apportati dalle ditte appaltatrici e dai lavoratori autonomi al fine di individuare e di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte e degli autonomi nella esecuzione dell'opera complessiva Elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare ed Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08 (ex 626) eliminazione o, ove ciò non è possibile, riduzione al minimo dei rischi da interferenze, documento da allegare al contratto di appalto o d'opera; Stipulazione del contratto di appalto o di somministrazione nel quale devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto; Affidamento dei lavori e promozione della cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Per una corretta e completa applicazione dell'art.26 del D.Lgs 81/08 è necessario, altresì, che gli obblighi sopra riportati siano rispettati ed attuati nella sequenza indicata anche da tutti coloro che, avendo ricevuti dal committente dei lavori in appalto, li trasferiscono in subappalto ad altre imprese o lavoratori autonomi in quanto in tal caso gli stessi assumono la figura del subcommittente. D.Lgs 106/09 - Modifiche al Testo Unico E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il presente provvedimento, è entrato in vigore il 20 agosto 2009; esso contiene innovazioni tali da rendere il D.Lgs 81/08 un vero e proprio Nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Di seguito riportiamo un breve cenno di alcune delle principali innovazioni apportate. Il campo di applicazione della legge Si amplia il campo di applicazione della legge e si precisano le novità che, oltre alle imprese di tutti i settori, riguardano i volontari della Croce Rossa, le Forze Armate e di Polizia ed i Vigili del Fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall entrata in vigore del decreto, mentre entro il prossimo 31 dicembre 2010 dovrà essere emanato un decreto che disciplina le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile. 15

16 La lotta al lavoro irregolare Il decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell'attività. La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con Decreto del Ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 del D.Lgs. 81/08. La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare. Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare è un atto di grande rilevanza che può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro, mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli Ispettori del Lavoro sia quelli delle Asl. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei Vigili del Fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organismi. La data certa Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08 (ex 626) La complessità della procedura necessaria ad ottenere la certezza della data viene semplificata. Viene introdotto il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l utilizzo di un sistema di posta certificata finalizzati a conferire al documento la certezza della data. Lo stress da lavoro correlato Con riferimento all importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l articolo 28, primo comma, del D.Lgs. 81/08 al fine di consentire la predisposizione di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i cosiddetti nuovi rischi e, quindi, meritevole di attenta ponderazione. Dopo le precedenti proroghe dell entrata in vigore della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le regole per la valutazione di tale rischio. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dall elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto Comunicazione nominativo RSL Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi. Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei RLS vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre viene disposto che non è necessario che la comunicazione sia effettuata annualmente (come disponeva il D.Lgs. 81/08); essa va fatta solo in caso di elezione, designazione o cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. Per garantire l immediato e corretto avviamento della procedura, viene precisato che, in fase di prima applicazione, l obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. 16

17 La patente a punti sulla sicurezza in edilizia Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, il nuovo decreto inserisce un dispositivo che tende a mettere fuori mercato le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i punti patente ) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali l effettuazione delle attività di formazione e l assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati. Come funzionerà la patente? Come per quella di guida, alle imprese ed ai lavoratori autonomi che operano nell'edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri. D.Lgs 81/08 ex Per saperne di piu' Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno comunque essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un decreto del presidente della Repubblica. In questo modo, sarà creato uno strumento di continua verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese edili. Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. Il sistema sanzionatorio Il nuovo decreto realizza una rimodulazione dell ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente. Il decreto applica la più grave tra la sanzioni di cui al D.Lgs. 81/08 al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Viene comunque mantenuta la sanzione dell arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende ad elevato grado di rischio di infortunio ed in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese edili che svolgano lavori di rilevante entità. Una sanzione più lieve (sola ammenda alla quale si estende l istituto della prescrizione) è prevista per le ipotesi di irregolarità parziali del documento di valutazione dei rischi. Lo stesso criterio è stato utilizzato per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione dei rischi (DVR). Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di importanza sostanziale e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale. Si mantiene la sanzione dell arresto (sempre alternativo all ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Il nuovo testo unico prevede infine che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori. 17

18 SEMINARIO INTERREGIONALE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE DEDICATO ALLO STUDIO E APPROFONDIMENTO DELLE SEGUENTI TEMATICHE: PRIVACY (D.Lgs 196/2003) SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/08 ex 626) ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs 231/07) RESPONSABILITA' GIURIDICA DELLE SOCIETA' (ENTI) (D.Lgs 231/01) Programma sintetico delle giornate 10 Ottobre Dalle ore 9:00 alle ore 20:30 Presentazione Saluti Istituzionali Le indagini scientifiche. Processo Imperfetto. La verità sul caso Cogne. Delitti Imperfetti. Relatore: Col. Dott. Luciano Garofano - Comandante R.I.S Parma Codice deontologico delle Camere Penali Relatore: Avv. Gianni Marasca Foro di Ancona La privacy e l organizzazione per il trattamento dei dati nei Consigli dell Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti. Regolamenti interni e prassi applicative. Relatore: Avv. Antonio Tafuri Commissione Privacy e Security C.O.A. di Napoli Il danno da trattamento illecito e l inutilizzabilità dei dati. Relatore: Avv. Gianluca Bozzelli Commissione Privacy e Security C.O.A. di Napoli Linee guida in materia trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e delle parti private. Provvedimento del Garante pubblicato sulla G.U. n. 178 del 31 luglio 2008 Relatore: Avv. Stefano D Ammassa Commissione Privacy e Security C.O.A. di Napoli Presentazione del testo Privacy e professione forense a cura della Commissione Privacy & Security C.O.A. di Napoli, ed. Giannini (NA). Commento di alcuni casi pratici in materia di trattamento dei dati personali dei clienti. Relatore: Avv. Sergio Falcone Coordinatore Commissione Privacy e Security C.O.A. di Napoli Il D.Lgs 81/08 (ex 626) negli studi legali. Relatore: Ing. Franco Stronati L antiriciclaggio negli studi legali Relatore: Avv. Rosella Pepa Foro Ancona Computer crime. Relatore: Prof. Antonio Cilli - autore insieme ad altri dei testi Le nuove indagini finanziarie e patrimoniali e Il crimine economico e Computer forenser Gli impatti complessivi della normativa privacy sull attività degli investigatori privati e consulenti tecnici Relatore: Prof. Avv. Tiziano Luzi Università di Camerino Lectio Magistralis Il Codice Deontologico Privacy. L'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della norma. Il trattamento dati in ambito Giudiziario. Relatore: S.E. Dott. Giuseppe Chiaravalloti - Vice Presidente Autority per la Protezione dei dati Personali Roma L elaborazione del Codice Deontologico: protagonisti, tappe, risultati. Ruolo delle categorie professionali nell applicazione e nell evoluzione. Relatore: Dr. Luca Bolognini Presidente Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. 18

19 Il Codice di Deontologia Privacy per la difesa in giudizio. Le principali novità, i nodi applicativi, gli impatti sulla professione forense. Relatore: Avv. Diego Fulco, Studio Legale Imperiali - Direttore Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. Guida ai nuovi obblighi del codice deontologico privacy con vari riferimenti Relatore: Dott. Alessandro Rodolfi DataConSec, co-autore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati Le misure idonee di sicurezza negli Studi Legali, nelle Agenzie investigative, negli studi dei consulenti tecnici dei magistrati, dei periti dei Giudici e dei consulenti delle parti private. La figura dell amministratore di sistema Relatore: Giulio Botta 28 Ottobre Dalle ore 9:00 alle ore 20:30 Presentazione Saluti Istituzionali Il Giornalismo Investigativo Definizioni e problemi del giornalismo investigativo Relatore. Prof. Francesco Sidoti Ordinario di Criminologia e Sociologia Università di L Aquila Corso di Laurea di Scienze delle Investigazioni. Danni da trattamento illegittimo ed illecito dei dati personali e sensibili. Danno da informazione: uso illecito o diffusione di informazioni false o parziali. Trattamento illecito dei dati personali via internet. Linee guida per il trattamento dei dati dei lavoratori in ambito pubblico. Relatore: Avv. Monica Gobbato Foro Milano La privacy nella Polizia Municipale Relatore: Ispettore Martino Papucci Responsabile Ufficio Formazione Direzione Corpo Polizia Municipale di Firenze Privacy negli enti Pubblici Relatore: Fabio Trojani - Avvocato specialista in diritto amministrativo, Consulente di aziende ed enti pubblici in tema di diritto delle ICT, Autore di pubblicazioni in materia L'amministratore di sistema Relatore: Avv. Fantini per lo Studio legale Frediani 29 Ottobre Dalle ore 9:00 alle ore 20:30 Presentazione Saluti Istituzionali Truffe.com Cellulari, internet, bancomat e carte di credito: come difendersi dalle frodi telematiche Relatore: Col. Umberto Rapetto - Comandante G.A.T. Guardia di Finanza. Autore del testo Truffe.com Riflessioni per le indagini nelle violenze che affliggono la società di oggi: L abuso di minori lo Stalking le violenze sessuali. Rischi di contaminazione della scena del crimine da parte degli operatori sanitari d'emergenza Relatori: Prof. Dott. Marco Strano Psicologo e Criminologo - Presidente - I.C.A.A. - Evidence Collector specialist con gli standard statunitensi della Sirchie Fingeprint Laboratories e Dott.ssa Maria Rosaria Bruscella Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Adempimenti, diritto di accesso, essenzialità dell informazione, cronaca e giustizia. Rassegna delle pronunce del Garante Relatore: Avv. Marianna Quaranta Commissione Privacy e Security C.O.A. di Napoli Linee guida in materia trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e delle parti private. Provvedimento del Garante pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, Art. 7 codice deontologico per le indagini difensive e la tutela giudiziaria. Relatore: Avv. Stefano D Ammassa Commissione Privacy e Security C.O.A. di Napoli Il D.Lgs 81/08 (ex 626) negli Studi dei Medici. Relatore: Ing. Franco Stronati 19

20 Fondi integrativi Sanitari quale futuro per la libera professione Relatore: Dott. Filippo Bambara Danni da trattamento illegittimo e illecito dei dati personali. Danno da informazione: uso illecito o diffusione di informazioni false o parziali.trattamento illecito dei dati personali via internet. Autorizzazione Generale n. 3 e 5 Relatore: Avv Monica Gobbato. Autrice del testo danno da trattamento illecito dei dati. La privacy negli organismi sanitari pubblici e privati: adempimenti e cautele. Relatore: Avv. Diego Fulco, Studio Legale Imperiali - Direttore Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. Trattamento dei dati sensibili nell'ambito di attività di informazione scientifica e di sperimentazione clinica di medicinali Relatore: Avv. Diego Fulco, Studio Legale Imperiali - Direttore Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. L adozione di Modelli Organizzativi 231 nel settore sanitario e farmaceutico Relatore: Avv. Diego Fulco, Studio Legale Imperiali - Direttore Istituto Italiano Privacy, curatore del testo Deontologia Privacy per avvocati ed investigatori privati. I contratti e la rete. Aspetti legali dei contratti di hosting e housing. Il Commercio Elettronico: indicazioni per venditori e consumatori della rete. Tutela del consumatore Informatico. Cos'è il contratto di outsourcing e come va disciplinato Contratti per l adozione di misure di sicurezza: i diritti del Committente. Il contratto di realizzazione di pagine web. Aspetti penalistici del diritto informatico tra tendenze sociali e giurisprudenza. Aspetti giuridici sul cyberbullismo: responsabilità e soluzioni. La tutela dei bambini nell utilizzo internet e le problematiche connesse al cyberbullismo Cenni di diritto penale informatico per i reati informatici della 231/01. Ladri d'identità, "Identity Crimes". Cracking: le nuove misure UE. La contraffazione dei segni distintivi in internet: azioni a tutela delle aziende Relatore Avv. Fantini per lo Studio legale Frediani 30 ottobre Dalle ore 9:00 alle ore 20:30 Presentazione Saluti Istituzionali Introduzione e parte generale Avv. Giovanni Galeota Decreto Legislativo 231/2001 Proposta del MODELLO ORGANIZZATIVO I criteri di imputazione oggettiva dell illecito, la platea dei reati presupposto Principi Generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa Sanzioni in generale Responsabilità amministrativa da reato, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell impresa: Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative Prove: Incompatibilità con l ufficio di testimone Misure cautelari. Indagini preliminari e udienza preliminare Procedimenti speciali, Impugnazioni, Esecuzione Il Modello di gestione, organizzazione e controllo ex D. Lgsl. 231/2001 Scopo, struttura e caratteristiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Procedure di base del controllo interno in conformità al Codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance ed alle Linee Guida di Confindustria Piano di lavoro dell attività di controllo dell Organismo di Vigilanza in riferimento agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto. Esposizione di alcune check lists, e di alcuni Questionari sul Controllo Interno Organo di Vigilanza Governance. Organo di Vigilanza Unità Operative, L'Organo di Vigilanza: nomina, struttura e funzioni; Aspetti giuridici dei reati informatici nella 231/01. Relatori: Dott. Paolo Baruffi - Commercialista in Milano, revisore contabile, socio dello Studio legale Carnelutti. Autore del testo Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001 Prof. Avv. Mario Ippolito Avvocato, Commercialista e revisore contabile presso lo Studio legale Carnelutti. Autore del testo Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001 Prof. Avv. Giuseppe Vaciago - Avvocato in Milano specializzato in diritto penale societario e in diritto penale delle nuove tecnologie. Autore del testo Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001 Prof. Avv. Paolo Galdieri - Avvocato del Foro di Roma, Docente di informatica giuridica presso Università La Sapienza Roma. Prof. Avv. Giovanni Galeota - Avvocato Foro di Fermo Dott. Alberto Pesenato - Revisore Contabile, Dottore Commercialista. Autore del testo Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/

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