REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Prove civili Prove: raccolte in altro processo - Applicazione della pena su richiesta Utilizzazione in sede civile di prove acquisite nel procedimento penale Assenza di preclusione Presunzioni semplici ex art.2729 cc Danni (mat.civile) Danno non patrimoniale - Incendio doloso di abitazione Distruzione di beni mobili ed effetti personali Lesione dei diritti della persona - Distinzione dal danno morale soggettivo Liquidazione n. equitativa Sent. - Rif.Leg.artt.2043,2729 cc;artt.444,445 cpp;artt.423,425 cp; n. R.G. A.C. Sentenza n.109/2006 Deciso il 30/08/2006 Deposito il 30/08/2006 n. Cron. n. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.4777/2003 R.G. A.C. promossa da: XX, nata a Grottaminarda il , residente in Carpi via ***-,. difesa e con domicilio eletto presso l avv. Graziano MARTINO, con studio in Carpi via B. Peruzzi n. 26, rappresentante nel presente giudizio in forza di procura speciale apposta a margine dell atto di citazione. ATTRICE Contro YY, nato a *** sul Panaro il , ivi residente in via ***-,. difeso e con domicilio eletto presso l avv. Francesco PERRONE, con studio in Carpi viale Nicolò Biondo n. 9, rappresentante nel presente giudizio in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO Avente ad oggetto: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE Conclusioni per la parte attrice: In via principale di merito: previo accertamento e dichiarazione della esclusiva responsabilità del signor YY nella causazione dell incendio verificatosi in Carpi in data 15 agosto 2000 all interno dell unità immobiliare sita in Carpi, via ***, condannare il signor YY al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla signora XX, questi ultimi al netto di quanto risarcito dalla compagnia assicuratrice, che si valutano in (recte ,00), o in quella diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, e comunque provata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Conclusioni per la parte convenuta: Nel merito Respingere, rigettare, comunque disattendere ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta, in quanto comunque infondata in fatto ed in diritto e/o inammissibile per le causali e motivazioni esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione dello stesso precisato convenuto sig. YY e/o quelle che sono risultate in corso di causa. In ogni caso 1

2 Dandosi atti che la parte attrice ha agito in giudizio temerariamente e ben potendolo fare il giudicante anche d ufficio, condannare la parte attrice al risarcimento del danno in favore del sig. YY ai sensi e per gli effetti dell art. 96 cpc, danno da liquidarsi dal giudice adito nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari e competenze di lite. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2003, XX conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi, YY per sentirlo condannare al risarcimento del danno nella misura di ,00 (in atto di citazione è erroneamente indicata la somma di ; ma che si tratta di errore è ricavabile dagli altri atti di parte attrice, tra cui la comparsa conclusionale). Esponeva di essere proprietaria di un appartamento in Carpi, via ***; che in data 15 agosto 2000 l appartamento era oggetto di un incendio di natura dolosa; che per tale fatto veniva imputato, per il reato di incendio aggravato, YY, ex compagno dell attrice; che YY patteggiava ex art. 444 cpp la pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Sosteneva in diritto che, pur non essendo la sentenza di patteggiamento utilizzabile nel processo civile, emergeva un quadro indiziario, grave, preciso e concordante a carico del YY. Allegava di essere stata in parte risarcita dei danni patiti, dalla sua assicurazione e da quella del condominio, nella misura di ,75, con riserva di chiedere gli ulteriori danni materiali nonché il danno morale al responsabile del furto; che il danno ai beni mobili ed agli effetti personali contenuti nell appartamento ammontava ad ,01, mentre l assicurazione aveva liquidato per tale danno soltanto la somma di ,84; che per quasi un anno aveva dovuto stare fuori casa, perché l appartamento era stato dichiarato inagibile e durante i lavori di ristrutturazione era stata ospitata dalla sorella; che l incendio aveva distrutto tutti i beni mobili e gli effetti personali contenuti nell appartamento, tra cui anche le foto e le lettere del defunto marito dell attrice. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno morale, compreso quello affettivo. Concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio il convenuto YY chiedendo il rigetto della domanda. Sosteneva di non essere l autore dell incendio e che gli elementi acquisiti in sede penale non erano sufficiente a provare la sua responsabilità. Contestava comunque la quantificazione della domanda. Il giudice non ammetteva le prove orali richieste dalle parti, perché vertenti sugli stessi fatti già oggetto del procedimento penale. La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell art. 281 quinquies cpc, all udienza del 8/3/2006, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell art. 190 cpc. Motivi della decisione 1) Utilizzabilità e valore probatorio degli atti del procedimento penale e della sentenza di patteggiamento. Non si tratta della generale questione della utilizzabilità in sede civile delle prove acquisite in un processo penale, perché nel caso in esame è stata esercitata l azione 2

3 penale ma non vi è stato il dibattimento perché il processo si è concluso con una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Gli atti e documenti del procedimento penale sono comunque utilizzabili nel presente giudizio e devono essere ricondotti alla categoria delle cd. prove atipiche o innominate: indizi costituiti secondo l elaborazione giurisprudenziale- da prove raccolte fuori dal giudizio (altrove), comportamenti, ecc Il limite di tale uso nel processo civile è rappresentato dal contraddittorio delle parti, nel senso che tale materiale deve essere acquisito nel processo in modo che tutte le parti possano conoscerlo ed argomentare in proposito. Nel caso in esame entrambe le parti hanno prodotto atti del procedimento penale. Per la sentenza di patteggiamento vi è la specifica previsione di cui all art. 445 comma 1 secondo inciso c.p.p.. La più recente giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione ha precisato che la previsione che la sentenza pronunciata a norma dell art. 444 c.p.p. non riveste effetti di giudicato non preclude però al giudice di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza emessa in base a patteggiamento, esattamente come avviene nel caso di vera e propria sentenza di condanna penale che non faccia stato nel successivo giudizio (civile o amministrativo): La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere- dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell ipotesi del patteggiamento, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta. Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2004, n La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli art. 444 e 445 nuovo c.p.p. (patteggiamento) non ha, nel giudizio civile, la efficacia di una sentenza di condanna. Pertanto il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente dal giudice penale, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche detta sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti. Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2003, n La sentenza con la quale il giudice applica all imputato la pena da lui richiesta e concordata con il p.m., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all art. 445, comma 1, c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la 3

4 propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all art. 444 c.p.p. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile. (Nella specie, la S.C ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge o per illogicità della motivazione, la sentenza impugnata per la mancata utilizzazione delle circostanze che sarebbero emerse dalla sentenza di patteggiamento, né sindacabile il mancato apprezzamento, ai fini del giudizio civile, ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c., delle risultanze probatorie e documentali concernenti circostanze emerse nel procedimento penale). Cassazione civile, sez. lav., 16 aprile 2003, n La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento ) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile. Cassazione civile, sez. lav., 21 marzo 2003, n ) Responsabilità del convenuto. Sulla base degli atti del procedimento penale, unitamente alla sentenza di patteggiamento utilizzabile nei limiti indicati nel precedente punto 1), si può affermare la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell art c.c., in ordine alla responsabilità del convenuto YY per la commissione del fatto reato costituito dall incendio doloso dell appartamento dell attrice XX. Si tratta di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell art seg. c.c. Gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ammissibili per quanto sopra detto nel presente giudizio civile, vengono utilizzati all interno dello schema delle presunzioni semplici previsto dall art c.c.. Nel dettaglio sono stati acquisiti: - la relazione di intervento dei vigili del fuoco (doc. 1 attrice); - le informative del Commissariato P.S. di Carpi, con i relativi allegati (doc. 1 e 2 attrice); - i rilievi ed accertamenti della polizia scientifica (doc. 8 attrice e doc. 2 convenuto); - i verbali di sommarie informazioni di XX, S.M., P.E. e YYD. (doc. 9, 4 e 5 attrice e doc. 7 convenuto); - la sentenza di patteggiamento n. 780 del 29/11/2002 (doc. 7 attrice). Valutazione del materiale probatorio. L appartamento di proprietà dell attrice è posto in una palazzina condominiale in Carpi via *** al primo piano. L incendio è avvenuto il giorno 15 agosto 2002 tra le ore 4 e le 5 del mattino (vi è stata un esplosione alle ore 4,55 ad incendio già in atto dichiarazioni P.E. e S.M.-). Si tratta di un incendio di natura dolosa (v. rilievi ed accertamenti vigili del fuoco e polizia di stato). 4

5 L appartamento era vuoto: l attrice e la figlia ventenne I.I., con lei convivente, erano in vacanza. Il primo rilevante elemento di prova a carico di YY è costituito dalle dichiarazioni di S.M.. La signora abita al terzo piano dello stesso edificio. Alle ore 4,55, udito il boato, è scesa in strada di corsa con i suoi due figli: <in strada ho visto una macchina di colore grigio metallizzato con a bordo un individuo che ho cercato di fermare per chiedere aiuto. Nella circostanza l autovettura non si è fermata ma alla guida ho riconosciuto il compagno della XX Preciso che detta persona l ho vista più volte in compagnia della XX. Sono rimasta stupita dal fatto che nonostante i miei ripetuti inviti la persona non si sia fermata, anche se ritengo mi abbia riconosciuta.>. Il riconoscimento del YY, persona conosciuta dalla testimone, è stato fatto in modo chiaro, preciso e senza incertezze. Le dichiarazioni della S.M. hanno inoltre due riscontri esterni. P.E., che passava in auto nelle vicinanze del condominio al momento dell esplosione, ha visto la stessa autovettura allontanarsi dal luogo dell incendio. Coincidono l orario (identificato con il momento dello scoppio), la descrizione dell auto (<di colore grigio, grossa cilindrata, modello vecchio, con a bordo un uomo>) e la condotta del conducente (<gli abbiamo fatto cenno di fermarsi, ma questi ha accelerato e si è subito allontanato>). YY è proprietario di un auto Opel Vectra grigia chiara metallizzata targata ***, che coincide con quella descritta dai due testimoni (v. informative di P.G.). Contro il preciso riconoscimento da parte di S.M., vi è soltanto la dichiarazione di YY D., figlio del convenuto, secondo il quale il padre doveva essere a letto nella sua casa attigua al ristorante. Inoltre le indicazioni fornite dal teste, tenuto anche conto del fatto che questi dormiva in altro vicino immobile, non sono sufficienti per escludere che il convenuto durante la notte si sia recato da *** a Carpi per compiere l incendio. Si deve dunque ritenere acquisita la prova diretta della presenza del convenuto sul luogo dell incendio. Il secondo elemento è costituto dal rinvenimento sul pianerottolo dell appartamento delle chiavi in uso a YY. Il mazzo di chiavi è stato trovato dai vigili del fuoco. XX ha riconosciuto il mazzo di chiavi come quello in uso al suo ex compagno si erano lasciati da circa venti giorni- e non restituito. Gli accertamenti dei vigili del fuoco e della polizia consentono di affermare che chi ha provocato l incendio è entrato dalla porta principale dell appartamento. Il rinvenimento sul balcone dell appartamento di un martello e di uno scalpello e la rimozione di una delle porte finestre del balcone avevano fatto inizialmente ipotizzare un furto. Dalle indagini è poi emerso che non era stato asportato nulla dall appartamento, pur essendovi molti oggetti di valore. La porta semiblindata dell appartamento è stata rinvenuta chiusa sola con lo scrocco e non a chiave, come era stata lasciata dalla proprietaria. Inoltre anche dall interno dell appartamento non è possibile aprire la porta se non si è in possesso delle chiavi (v. informativa di p.g. ed allegati). Un terzo elemento è costituito dal fatto che nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il giorno 15 agosto la polizia giudiziaria ha rilevato sulle mani del YY 5

6 evidenti segni di recenti scottature (v. rilievi fotografici). La natura e la sede delle scottature sia sul dorso che sul palmo delle mani- rendono improbabile la tesi del convenuto, secondo il quale si sarebbe scottato cucinando presso il suo ristorante la sera del giorno 14 agosto. Sulla base di questi elementi di prova, valutati unitamente alla sentenza di patteggiamento, deve affermarsi la responsabilità di YY in ordine all incendio per cui è causa. Il fatto integra la previsione di cui agli art.li 423 e 425 n. 2 codice penale. 3) Danno. 3.1 Danno patrimoniale. A seguito dell incendio l appartamento ha subito gravi danni e sono andati completamente distrutti i beni mobili e gli effetti personali nello stesso contenuti. Anche l appartamento sovrastante nonché parti condominiali hanno subito dei danni (v. accertamenti e rilievi anche fotografici di V.F. e P.S.). I danni, che qui interessano, sono stati liquidati dalla assicurazione Generali dell attrice ed Unipol del condominio, nella seguente misura: oneri di ripristino opere immobiliari appartamento XX Lire , pari ad Euro ,91; contenuto appartamento XX Lire , pari ad Euro ,84; per complessive Lire , pari ad Euro ,75. Tali dati sono ricavabili dall atto di liquidazione del danno prodotto come documento n. 10. In tale atto XX <si riserva di richiedere le ulteriori somme a lei spettanti in virtù della relazione tecnica in suo possesso (che la sig.ra XX ha rinunciato a richiedere alle compagnie assicurative al solo fine di raggiungere un accordo transattivo con le stesse) nonché le somme dovute a titolo di danno morale a colui o coloro che saranno ritenuti responsabili della causazione dell incendio>. Parte attrice allega nel presente giudizio che il danno ai beni mobili ed agli effetti personali contenuti nell appartamento ammontava ad ,01, mentre l assicurazione aveva liquidato per tale danno soltanto la somma di ,84. A sostegno della prova dell ammontare effettivo del danno si limita ad produrre un elenco, da lei redatto, dei beni e del loro valore (doc. 11). La prova del preciso ammontare di tale danno è certamente difficile, trattandosi di tutti i beni ed effetti personali contenuti in una abitazione domestica. Parte attrice avrebbe però potuto produrre, o chiedere di acquisire, la perizia certamente eseguita dalla compagnia assicurativa e quantomeno la propria relazione tecnica, della quale si fa menzione nel citato atto di liquidazione (doc. 10). Un mero elenco redatto dalla parte è assolutamente inidoneo a fornite la prova di tale danno differenziale. L allegata circostanza di avere dovuto stare fuori casa per quasi un anno, perché l appartamento era stato dichiarato inagibile, e di essersi fatta ospitare dalla sorella durante i lavori di ristrutturazione, potrebbe avere rilievo anche sotto il profilo patrimoniale, ma sul punto parte attrice non ha allegato alcun elemento concreto di danno, che potesse consentire una valutazione equitativa ai sensi dell art c.c.. Va perciò rigetta la domanda per la parte relativa al danno patrimoniale. 3.2 Danno non patrimoniale. 6

7 Le pronunce della Cassazione n. 8828/03 e n. 8827/03, richiamate dalla Corte Costituzionale n. 233/03 come diritto vivente, hanno operato una <nuova> ricostruzione del danno non patrimoniale. Si può sinteticamente affermare che la risarcibilità dei danni non patrimoniali a tutela dei diritti inviolabili e fondamentali della persona viene collocata nell area dell art c.c., che è estensivamente interpretato alla luce dei principi costituzionali: Il risarcimento del danno non patrimoniale - la cui nozione comprende non solo il danno morale soggettivo, ma anche il danno da lesione di valori inerenti alla persona - non incontra i limiti dell art. 185 c.p. quando la lesione riguardi valori della persona costituzionalmente garantiti, dal momento che il rinvio ai casi determinati dalla legge di cui all art c.c. va riferito anche alle previsioni della legge fondamentale che riconoscono diritti inviolabili. Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n citata Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art c.c. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato. Inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (tra le tante Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729; Cassazione civile, sez. III, 19 agosto 2003, n ). Nel caso in esame va, pertanto, riconosciuto il danno morale soggettivo -che è in re ipsa., essendo stata accertata la configurabilità di un fatto-reato (v. Cassazione sez. un. 2515/2002). Danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo, transeunte, determinato dal fatto illecito reato. All attrice XX va anche riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del suo interesse alla libera esplicazione della personalità protetto dall art. 2 della Costituzione. Il fatto commesso dal convenuto ha violato la sicurezza ed il domicilio dell attrice; ha distrutto tutti i beni mobili e gli effetti personali custoditi nella casa familiare; ha privato la stessa per lungo tempo della propria abitazione domestica. Si tratta della ingiusta lesione di valori inerenti alla persona, costituzionalmente garantiti, dalla quale sono derivati pregiudizi non suscettivi di valutazione economica. Per la liquidazione di tale danno si può fare ricorso a fatti notori od a massime di comune esperienza, e comunque al parametro di liquidazione equitativa di cui agli artt e 2056 c.c. (tra le tante Cass. n /2003, Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003). 7

8 Nel caso in esame si ritiene opportuna una stima globale di queste due voci di danno non patrimoniale, delle quali la prima ha una componente prevalentemente punitiva e la seconda una funzione solidaristico satisfattiva. Al fine di individuare un unitario criterio di equità per la liquidazione del danno, tenuto della gravità del fatto-reato e della rilevante incidenza delle conseguenze dello stesso sulla sfera personale interna ed esterna dell attrice, si ritiene di potere fare riferimento alla misura dei danni materiali liquidati dalle assicurazioni alla danneggiata (complessivamente ,75). Per questi motivi si ritiene equo il riconoscimento del danno non patrimoniale nella complessiva misura di ,00, determinata all attualità -trattandosi di debito di valore-. Per la determinazione del danno da ritardo, si ritiene di adottare il metodo di calcolo degli interessi al saggio legale sul capitale interamente rivalutato con equa individuazione del dies a quo, in sostanziale adesione ai principi affermati da Cass. SS.UU. n 1712 del 17 febbraio 1995 (che ha invece suggerito il diverso, ma equivalente negli effetti, metodo del calcolo sul capitale via via rivalutato dal dies a quo effettivo), considerando il giorno della decisione quale dies ad quem del calcolo, al di là del quale saranno dovuti gli interessi legali sull intero importo, comprensivo di capitale rivalutato e danno da ritardo già maturato, fino al saldo (sul punto vedi, amplius, la sent. n 1712/95 cit.). Indicandosi nel 15/8/2003 il dies a quo determinato equitativamente per quanto detto sopra, il danno da ritardo già verificatosi, considerando il saggio legale via via vigente, è pari, con arrotondamento, ad 7.800,00. In definitiva, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di ,00, oltre interessi maturandi su detto importo al tasso legale da oggi fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in relazione alla somma attribuita (quanto ai diritti sulla base delle tariffe forensi vigenti all epoca dell effettuazione delle singole prestazioni). Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte: in parziale accoglimento della domanda - dichiara tenuto e condanna YY al pagamento in favore di XX della somma di ,00 (centosettemilaottocento virgola zero), a titolo di risarcimento del danno, nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi maturandi su detto importo al tasso legale da oggi fino al saldo; - condanna il convenuto YY alla rifusione in favore di XX delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di 6.440,00, di cui 4.000,00 per onorari, 1.900,00 per diritti ed 540,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Carpi, 30/8/2006 IL GIUDICE dott. Riccardo Di Pasquale 8

9 IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti Depositata in Cancelleria e pubblicata il

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