COMUNE DI SAN MARTINO DALL ARGINE PROVINCIA DI MANTOVA

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1 COMUNE DI SAN MARTINO DALL ARGINE PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLCHE (COSAP) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

2 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Ambito e scopo del regolamento Art. 2 Oggetto del canone Art. 3 Il Funzionario Responsabile Art. 4 Natura delle occupazioni Art. 5 Esenzioni Art. 6 Soggetti passivi INDICE CAPO II L ATTO DI CONCESSIONE Art. 7 Domanda di concessione Art. 8 Rilascio delle concessione Art. 9 Contenuto della concessione Art. 10 Obblighi del titolare del provvedimento Art. 11 Revoca o sospensione della concessione Art. 12 Rinuncia al occupazione Art. 13 Decadenza della concessione Art. 14 Nuova concessione per sub ingresso Art. 15 Rinnovo della concessione Art. 16 Occupazione d urgenza Art. 17 Occupazioni abusive Art misura delle occupazioni CAPO III CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE Art. 19 Determinazione del canone Art. 20 Determinazione del canone per l occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo CAPO IV - MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO SANZIONI RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI Art. 21 Modalità e termini di pagamento Art. 22 Sanzioni Art. 23 Occupazioni abusive indennizzo e sanzioni Art Riscossione coattiva Art. 25 Rimborsi CAPO V NORME FINALI PUBBLICITA ENTRATA IN VIGORE Art. 26 Norme finali Art. 27- Pubblicita Art. 28 Entrata in vigore Allegato A strade e spazi in I categoria Allegato B strade e spazi in II categoria

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità d uso dell area concessa. 2. Il regolamento, ai sensi dell art. 63 del D. Lgs 446/97, istituisce il canone per occupazione spazi ed aree pubbliche e disciplina: a - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione. b - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici. c- i criteri di determinazione del canone d le modalità di versamento e di riscossione, e le agevolazioni applicabili e le esclusioni; f le penalità e le indennità, le sanzioni amministrative e i rimborsi. 3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che alla stessa può derivare alla collettività. Art. 2 OGGETTO DEL CANONE A) Il canone di concessione, di cui al presente regolamento, ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune. B) Sono soggette al canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, le occupazioni sia permanenti che temporanee, realizzate anche senza titolo, su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. C) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti e cavi. Art. 3 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 1.Il Comune designa, mediante deliberazione di Giunta Comunale, un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per la riscossione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. In particolare il Funzionario responsabile, cura tutte le operazioni utili all acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni, compie infine,

4 ogni altra attività, comunque disposta dalle leggi, rilevanti in materia di canone di concessione. Art. 4 NATURA DELLE OCCUPAZIONI 1. Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee: - le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, di durata non inferiore all anno comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggono l uso pubblico alla collettività per scopi privatistici. - Le occupazioni temporanee hanno durata inferiore all anno. Art. 5 ESENZIONI o Sono esenti dal pagamento del canone: o a le occupazioni effettuate con passi ed accessi di qualunque larghezza; o b le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, Regioni, Province, dai Comuni e loro consorzi, nonché da enti pubblici di cui all art. 87 comma 1 lettera c. DPR n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; o c - le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (parola eliminata nel corso della seduta consiliare del 16/5/2015 con votazione unanime ), sindacali, religiose, celebrative ; o d le occupazioni realizzate da ente Religioso per l esercizio del culto; o e Occupazioni effettuate per fini istituzionali, dai soggetti giuridici non lucrativi rientranti nelle seguenti categorie: - ONLUS - Organizzazioni di volontariato - Associazioni di promozione sociale - Associazioni di protezione civile - Altri enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l espressa menzione all interno dell atto costitutivo del requisito di assenza di finalità di lucro, divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci, obbligo di riutilizzo degli avanzi digestione per il conseguimento degli scopi associativi. o f- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività e ricorrenze religiose; o g le occupazione effettuate con tabelle inerenti informazioni di pubblica utilità (orari dei pubblici servizi di trasporto, tabelle cha interessano la circolazione stradale, ecc), a condizione che non contengano avvisi e informazioni di natura pubblicitaria; o h occupazioni occasionali e non superiori all ora, da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti;

5 o i le occupazioni la cui superficie risulta inferiore a mezzo metro quadrato o lineare; o l le occupazioni temporanee costituite da fiori e piante ornamentali poste all esterno in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze, a condizione che non vengano collocati a delimitazione di spazi di servizio; o m per occupazioni di durata massima di 24 ore consecutive, determinate da sosta di veicoli per carico/scarico merci o per l effettuazione di traslochi,operazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, o manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e similari; o n le occupazioni per innesti o allacci di privati a impianti di erogazione di pubblici servizi; o p occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande e simili infissi di caratteriste stabile. o Occupazioni per eventi cui il Comune riconosce rilevanza culturale, sociale, sportiva e ricreativa. o Occupazioni realizzate mediante patrocinio del Comune. o Occupazioni con distributori automatici. Art. 6 SOGGETTI PASSIVI Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione in base a tariffa determinata ai sensi del presente regolamento. CAPO II L ATTO DI CONCESSIONE Art. 7 DOMANDA DI CONCESSIONE 1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda in conformità alla modulistica predisposta al competente Ufficio Comunale. E fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione. 2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere i seguenti elementi: generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell amministratore condominiale o del rappresentante dell associazione;

6 indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede; individuazione dell area oggetto dell occupazione; misura dell occupazione; durata e modalità d uso dell occupazione; dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento. La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore. 3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione. 4. Nel caso di occupazione temporanea a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà esente dalla carta legale. 5. La domanda o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere presentate almeno 4 giorni prima per le occupazioni temporanee e 30 giorni prima per le occupazioni permanenti. 6. Ove la domanda o la dichiarazione risultano incomplete o mancanti di uno o più dati essenziali ai fini dell istruttoria o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, le stesse saranno dichiarate irricevibili; se carente di documentazione non essenziale, il responsabile del procedimento formula all interessato richiesta di integrazione. 7. L integrazione o la regolarizzazione della documentazione presentata deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione, entro 2 giorni dalla richiesta di integrazione. 8. Il responsabile verifica la completezza e la regolarità della domanda o dichiarazione e provvede ad acquisire dagli uffici competenti i pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile entro 2 giorni dalla data della relativa richiesta, trascorsi inutilmente i quali si intenderanno acquisiti favorevolmente. Art.8 RILASCIO DELLA CONCESSIONE 1. L'atto di concessione è rilasciato facendo salvi i diritti di terzi e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento del canone, se dovuto, nella misura stabilita dal presente regolamento; 2. L ufficio che rilascia formalmente l atto di concessione cura la tenuta di apposito registro dal quale deve risultare il numero progressivo dell atto; 3. Le autorizzazioni e le concessione, per occupazioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di anni Il periodo di validità delle concessioni temporanee è stabilito dal Funzionario compente al rilascio della concessione sulla base della domanda e in ragione del tipo di occupazione.

7 5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta. Art. 9 CONTENUTO DELLA CONCESSIONE 1. Il provvedimento di concessione deve contenere: a. elementi identificativi del titolare compreso l indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell associazione stessa; b. codice fiscale o partita I.V.A.; c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a); d. tipologia dell occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri; e. durata dell occupazione, con l indicazione del termine iniziale e finale; f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell occupazione; g. espressa riserva che l Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell occupazione; h. presa d atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento. 2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all art. 3. Art. 10 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO 1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di: 1) limitare l occupazione allo spazio od aree concessionate o autorizzate; 2) non protrarre l occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza; 3) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi; 4) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell occupazione, lo spazio od aree occupate 5) risarcire l Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere; 6) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento; 7) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell occupazione ivi indicato;

8 8) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l esercizio dell occupazione; 9) tenere l originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi; 10) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo; 11) rispettare il divieto di subconcessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione. Art. 11 REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE 1. Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge. 2. L espresso provvedimento di revoca è notificato all interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l esecuzione dei lavori di rimozione dell occupazione e rimessa in pristino dell area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione. 3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso. 4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione. 5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell occupazione nonché all adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità. Art. 12 RINUNCIA ALL OCCUPAZIONE 1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento.

9 Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione. 2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. 3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi. Art. 13 DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l atto autorizzatorio, nei seguenti casi: a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento; b. in caso di mancato pagamento del Canone c. per uso improprio dell occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti; 2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente. Art. 14 NUOVA CONCESSIONE PER SUBINGRESSO 1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un attività ai quali è collegata un occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell ipotesi che intenda mantenere l occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all art. 7. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente. 2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest ultimo

10 non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d indennizzo. 3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. 4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l intero periodo in corso. Art. 15 RINNOVO DELLA CONCESSIONE 1. Il titolare dell atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all art. 7 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. 2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se l occupazione è permanente ed almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea. 3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento. 4. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate anche per l anno successivo se non viene data disdetta dal concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Art. 16 OCCUPAZIONI D URGENZA 1. Per far fronte a gravi situazioni d urgenza e d emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall interessato anche prima dell ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. 2. In tali situazioni l interessato ha l obbligo di: a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del e ss. modifiche ed integrazioni; b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall inizio dell occupazione, comunicazione alla Polizia Locale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all Ufficio

11 Comunale competente al rilascio dell eventuale concessione a sanatoria; c. presentare la domanda di cui all art. 7 per il rilascio dell atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all inizio dell occupazione. 3. L Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. Art.17 OCCUPAZIONI ABUSIVE 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. 2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell area occupata; decorso inutilmente tale termine, l esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi. 3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell art. 823 del Codice Civile. Art. 18 MISURA DELLE OCCUPAZIONI 1. Ai fini della determinazione del Canone, l entità dell occupazione del suolo è determinata in mq. 2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all unità superiore. 3. Sono escluse dall applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto. 4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee. 5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo

12 delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 19 ed il totale è arrotondato al metro superiore. 6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue: A B C D E F PASSO CARRABILE La disciplina per l apertura di un passo carrabile ovvero per l utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e delle restanti disposizioni in materia. Per le occupazioni di cui sopra la superficie, ai fini dell applicazione del canone, è ottenuta moltiplicando la larghezza del varco per la profondità di un metro convenzionale. L area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, è riservata in forza della concessione/autorizzazione per l uso del passo e/o accesso carrabile, da rilasciarsi al proprietario o titolare di altro diritto reale, al titolare della stessa che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all indiscriminato uso pubblico dell area antistante ed a esporre il cartello con il numero della autorizzazione comunale. OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili. AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa. AREE MERCATALI E POSTEGGI

13 G H Per le occupazioni realizzate nell ambito delle aree mercatali o comunque destinate all esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato. OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. OCCUPAZIONI ECCEDENTI MQ. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento. CAPO III CREITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE Art. 19 DETERMINAZIONE DEL CANONE 1. Ai fini dell applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo che gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade e gli spazi del Comune sono classificate in n. 2 categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare 2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle due categorie sono i seguenti: Tariffa 1 categoria Coefficiente 1 Tariffa 2 categoria Coefficiente 0,80 3. La tariffa base per la determinazione del canone è determinata con apposito provvedimento della Giunta Comunale, distintamente per la tipologia di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo. 4. Le tariffe di cui al precedente comma, deliberate entro il termine fissato dalle norme previste per l approvazione del bilancio di previsione, decorrono comunque

14 dal primo gennaio dell anno di riferimento, anche se deliberate successivamente all inizio dell esercizio, a condizione che entro detto termine. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate per l anno precedente; 5. I coefficienti di valutazione economica, moltiplicatori in base al beneficio economico ritraibile dall occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue: OCCUPAZIONE - PERMANENTE OCCUPAZIONE SUOLO Coefficienti Occupazione ordinaria del suolo 1 Occupazione ordinaria spazi soprastanti e/o 0,50 sottostanti Tende fisse o retraibili e simili 0,30 Occupazioni effettuate su marciapiedi e piazzali 0,50 (con strutture fisse e mobili) Passi ed accessi carrabili (se esenti vanno 0,50 indicati) Altre attività 1 OCCUPAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO Coefficienti Attività Edilizia 0,20 Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 0,10 dello spettacolo viaggiante Pubblici Esercizi 0,20 Commercio ambulante su aree pubbliche 0,20 Spazi soprastanti e/o sottostanti 0,50 Fiere, festeggiamenti mercati straordinari in occasione di festività, con esclusione di spettacoli 0,30 viaggianti Altre attività 0,50 Le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente con riscossione mediante convenzione si applica la tariffa ridotta del 50%. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante, che insistono sulla medesima area di riferimento, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. 6 Per le occupazioni permanenti l ammontare del canone è dovuto per anni solari, a ciascuna dei quali corrisponde un obbligazione patrimoniale autonoma. Esso è determinato moltiplicando la tariffa base annua per il coefficiente di valutazione

15 economica e moltiplicando l importo così determinato per la misura dell occupazione espressa in mq. o metri lineari; 7 Per le occupazioni temporanee l ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di valutazione economica. L importo così determinato è moltiplicato per i giorni in cui si chiede la concessione o l autorizzazione e la superficie di occupazione che è espressa in mq. o lineari. Art. 20 Determinazione del Canone per l occupazione del sottosuolo e soprassuolo 1 per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto: a) realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall art. 63, comma 2, lettera f del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla legge del 23 dicembre 1999 n art. 18 comma 1; b) in tutti gli altri casi, il canone viene determinato forfettariamente il relazione alla superficie occupata rapportata a chilometro lineare di strade, pubbliche o gravate da servitù. 2 Il canone è versato in un unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. CAPO IV MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI Art. 21 MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO 1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità: a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale; b) tramite le procedure informatizzate. 2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare. 3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le

16 annualità successive a quella del rilascio entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato in rata unica entro il 30 aprile di ciascun anno. 5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a. 258,23 può essere corrisposto, su richiesta dell interessato, fino a n. 4 rate, senza applicazione di interessi, aventi scadenze nell anno di riferimento. 6. Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^ rata deve essere corrisposta entro la data del rilascio del provvedimento. Art. 22 SANZIONI 1 Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l applicazione della sanzione amministrativa, nelle misure sotto elencate: 2 la sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile del canone; 3 per l omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che abbia comportato l omesso versamento si applica una sanzione del 100% del canone dovuto, con un minimo di 51,00; 4 - Per la dichiarazione infedele si applica una sanzione del 75% del maggior canone dovuto; 5 Per l omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che non abbia comportato l omesso versamento si applica una sanzione di 51,00; 6 per il tardivo pagamento del canone si applica la sanzione nel modo seguente: a) se il versamento è stato effettuato entro trenta giorni dopo la scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 10% del canone dovuto; b) se i versamento è effettuato dopo i trenta giorni della scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 20% del canone dovuto; 7 per l omesso versamento la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non versato. 8 le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte a un terzo, se entro 60 giorni dell avvenuta contestazione il contravventore procede alla adesione delle contestazioni tramite il pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi legali. ART. 23 OCCUPAZIONI ABUSIVE INDENNIZZO E SANZIONI

17 1 Alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche abusive viene applicata una indennità pari al relativo canone maggiorato del 50% applicando la tariffa di riferimento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate da trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento ai sensi dell art. 63, comma g), del D. Lgs. 15 dicembre 1977 n. 466, redatto dall ufficio competente, fatta salva la prova contraria. Per le occupazioni di carattere permanente o di spazi ed aree prive della necessaria concessione sono considerate abusive, questa si presume effettuata dal 1 gennaio dell anno in cui è stata accertata. 2 Le occupazioni abusive, sono punite con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 63, comma 2, lettera g-bis), del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dalla LEGGE 448 DEL 23 dicembre 1998, fino al 200% dell indennità di cui al precedente comma, fermo restando le sanzioni stabilite dall art. 20, comma commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n La sanzione è ridotta ad n terzo se interviene adesione all accertamento tramite pagamento dell indennità entro 60 giorni dalla notifica dell intimazione. 4 - Il pagamento dell indennità e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano l occupazione che deve essere rimossa ed eventualmente autorizzata con una nuova concessione. 5 Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria è determinata sull importo dell indennità senza interessi. Art. 24 RISCOSSIONE COATTIVA 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n.602, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R.28/1/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni oppure con quella prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639 se svolta dal Comune o dal concessionario di cui all art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997. Art.25 RIMBORSI 1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

18 2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso. 3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del CAPO V NORME FINALI PUBBLICITA ENTRATA IN VIGORE Art. 26 NORME FINALI 1. Le concessioni o autorizzazioni, per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone. Art. 27 PUBBLICITA 1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione, sul sito internet di questo Comune. 2. Con l adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso, ivi compreso il regolamento TOSAP Art. 28 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015

19 ALLEGATO A Categoria 1 ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1 CATEGORIA AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P. DEFINIZIONE UBICAZIONE 1 Via Aldo Moro Capoluogo 2 Via Antonio Gramsci Capoluogo 3 Largo Antonio Gramsci Capoluogo 4 Via Toscanini Capoluogo 5 Via Campagne Capoluogo 6 Vicolo Capro Capoluogo 7 Vicolo Carpano Capoluogo 8 Via Carrobbio Capoluogo 9 Via I maggio Capoluogo 10 Piazza Castello Capoluogo 11 Viale D. Alighieri solo traversa Capoluogo interna 12 Piazza Draghella Capoluogo 13 Via Dugoni Capoluogo 14 Piazza F. Aporti Capoluogo 15 Piazza Matteotti 2 lati interni Capoluogo 16 Vicolo Verdi Capoluogo 17 Via Papa Paolo VI Capoluogo 18 Via Isole Capoluogo 19 Via Lovara Capoluogo 20 Via Papa Giovanni XXIII Capoluogo 21 Via Parrocchia Capoluogo 22 Vicolo Pozza Capoluogo 23 Via S. Allende Capoluogo 24 Via S. Gonzaga Capoluogo 25 Via Spinata Valle Capoluogo 26 Loc. Valle Capoluogo 27 Via Valle Onetta Capoluogo 28 Piazza Vecchia Capoluogo 29 Via 8 Marzo Capoluogo 30 Via XXV aprile Capoluogo

20 ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2 CATEGORIA AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P. ALLEGATO B categoria 2 DEFINIZIONE UBICAZIONE 1 Loc. e strada Casale Capoluogo 2 Strada Belvedere Ca de Passeri, di collegamento tra le due località, escluso il tratto provinciale Capoluogo 3 Strada Bassa Gazzuolo Capoluogo 2 Loc. Giardino Capoluogo

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