La voce accessoria delle commissioni bancarie all esito delle ultime riforme

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1 La voce accessoria delle commissioni bancarie all esito delle ultime riforme di Cesare TRAPUZZANO Giudice ordinario civile Le commissioni nei contratti di conto corrente di corrispondenza, con o senza apertura di credito: a questo tema è dedicata la trattazione che segue, in una prospettiva critica, oltre che tenendo conto dell evoluzione storica dell istituto all esito delle riforme degli ultimi anni. La trattazione si snoda secondo i seguenti passaggi: le originarie commissioni di massimo scoperto, le successive commissioni sull affidamento e sull utilizzo introdotte dal decreto anti-crisi ed, infine, le commissioni onnicomprensive e di istruttoria veloce attualmente vigenti, disciplinate dai decreti salva-italia e cresci- Italia. Siffatte figure assumono ognuna rilievo nei contratti in essere, poiché molti dei rapporti di durata che si sono perpetuati nel tempo hanno vissuto tutte le fasi della vigenza di ciascuna di dette commissioni. L approfondimento è poi accentrato sulla qualificazione di queste voci, quali provvigioni sulla messa a disposizione dei fondi ovvero sul loro impiego. Ancora, è tracciato il quadro della rilevanza della loro applicazione sulla determinazione della soglia anti-usura. Introduzione. Il tema delle commissioni bancarie deve essere affrontato in chiave storica, in continuità con l originaria figura delle commissioni di massimo scoperto (per brevità cms), introdotta nel 47 con la funzione di compensare l intermediario bancario per l assunzione dell onere di dover essere sempre pronto a fronteggiare l utilizzo di un fido concordato, figura ormai superata dal nostro ordinamento giuridico alla luce delle ultime riforme. Siffatta voce di addebito ricade nell ambito dei contratti bancari e, in specie, dei contratti di conto corrente di corrispondenza, con o senza apertura di credito. Si tratta, appunto, di una voce debitoria imputata al correntista, a fronte della disponibilità ovvero della concreta utilizzazione di un servizio reso dalla banca (Dolmetta 2010, 166). La relativa clausola stabilisce la remunerazione per il riconoscimento ovvero per lo sfruttamento di detto servizio: l esposizione debitoria accordata ovvero maturata su una linea di credito concessa, anche se momentanea (cfr. Cass , n ). Dell originaria figura delle commissioni di massimo scoperto non poteva rintracciarsi una definizione precisa ed univoca né nelle disposizioni normative né tantomeno nei contratti bancari. Sicché, accanto alla lettura della giurisprudenza di legittimità, che ne ammetteva l applicazione, conformemente alla sua accezione tradizionale, nel perseguimento della funzione di remunerare la banca per la messa a disposizione dei fondi a vantaggio del correntista, indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass , n. 870), si è riscontrata nella prassi una concreta attuazione dell istituto, quale compenso dovuto per l utilizzazione dei fondi, con valenza incrementativa del tasso di interesse (Antonucci 2009, 319). All incertezza normativa ed applicativa ha fatto da contraltare l orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito, la quale - da un lato - ha ritenuto meritevole di tutela giuridica ex art c.c. la clausola contrattuale che dia diritto alla banca di pretendere una provvigione per il semplice fatto di tenere a disposizione una certa somma di denaro, appunto allo scopo di essere ricompensata dei costi sostenuti per poter fronteggiare una rapida espansione nell utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Trib. Milano ; Trib. Milano ), mentre - dall altro - ha negato la liceità delle commissioni convenute, quando esse di fatto costituiscano un onere computato sul massimo utilizzo del fido accordato, in tal modo determinando una duplicazione della remunerazione già riconosciuta con la pattuizione degli interessi convenzionali dovuti all istituto di credito (cfr. Trib. Firenze ; Trib. Novara ). In ogni caso, l istituto è stato oggetto di numerosi interventi legislativi di riforma nel corso degli ultimi anni, che ne hanno mutato completamente la fisionomia. Con riferimento a detti interventi è possibile distinguere tre diverse fasi: 1) quella che precede l intervento normativo avvenuto con d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella l. n. 2/2009; 2) quella che intercorre fra il d.l. n. 185/2008 e i c.d. decreti Monti salva-italia, cresci-italia sulle liberalizzazioni (d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, a sua volta modificato dal d.l. n. 29/2012, convertito in l. n. 62/2012); 3) infine, quella successiva all entrata in vigore dei citati decreti (Demarchi Albengo 2012, 2).

2 Commissioni di massimo scoperto. La prima fase è caratterizzata dal fatto che le cms erano regolarmente applicate nei contratti di conto corrente bancario, con o senza affidamento, ma di esse non poteva rinvenirsi una fonte né direttamente nella legge né nei contratti bancari, nei quali erano previste in modo alquanto generico. Ne consegue che l elaborazione circa la natura e la funzione era lasciata esclusivamente all interpretazione della dottrina e della giurisprudenza (Cicoria 2011, 327). Solo nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull usura, la Banca d Italia forniva una definizione di cms quale onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell utilizzo dello scoperto di conto, volta a giustificare l evoluzione nella prassi dell impiego delle cms. A fronte di tale incertezza, con riferimento alle cms, si ponevano essenzialmente due problemi. In primo luogo, il dibattito si era incentrato sulla qualificazione delle commissioni, secondo la loro applicazione nella prassi bancaria, quali remunerazioni sull utilizzo o, invece, quali corrispettivi per i costi sostenuti, in guisa del mero affidamento (commissioni per il mancato utilizzo). Il secondo nodo era invece, a monte, polarizzato sulla stessa validità delle cms. In particolare, l interrogativo che si era posto (e che si pone tuttora, almeno con lo sguardo rivolto al passato, in ordine ai rapporti di durata ancora in essere) atteneva alla ricorrenza di un vizio patologico di nullità parziale dei contratti che le regolavano per mancanza di causa ex art. 1418, secondo comma, c.c. o per indeterminatezza dell oggetto ex art c.c. Si noti che nel sistema attuale l onere di reperire liquidità in ogni momento su una singola linea di credito ha un incidenza assai modesta, salva la concessione di fidi particolarmente elevati, poiché le disponibilità di cassa dell intermediario sono gestite sulla base di previsioni riferite all intero aggregato della clientela, compensando le posizioni a debito con le posizioni a credito e reperendo/reimpiegando il saldo risultante (Marcelli 2009, 1). Con riferimento alla natura delle commissioni in esame, occorre precisare che, qualora esse siano prospettate come commissioni sull utilizzo, il relativo esborso sarebbe dovuto dal cliente soltanto nel caso di effettivo prelevamento da parte del correntista delle somme messe a disposizione dalla banca, restando, invece, esclusa la possibilità di applicarle nell eventualità in cui le somme restino inutilizzate dal cliente (Pisapia 2011, 1135). Inoltre, dalla predetta qualificazione deriverebbe che le commissioni devono essere calcolate in percentuale sull entità delle somme effettivamente utilizzate (al pari degli interessi). In senso favorevole a tale interpretazione sembrerebbe operare lo stesso dato letterale (in particolare, la loro subordinazione ad un fenomeno appunto di massimo scoperto), che lascia intendere che le cms debbano essere corrisposte dal correntista in relazione allo scoperto di conto, cioè alle somme effettivamente impiegate. Un diverso orientamento (accolto, come detto, dalla giurisprudenza di merito, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha dato la definizione in via del tutto incidentale) sostiene, invece, che le cms devono considerarsi voci di compensazione per la messa a disposizione dei fondi (ovvero sull affidamento). Da tale qualificazione deriva che le commissioni devono essere applicate in percentuale sulle somme affidate dalla banca, indipendentemente dall utilizzo che di queste abbia fatto il cliente (Piccinini 2011, 974). Il discrimen circa la qualificazione delle cms non ha rilievo meramente teorico o classificatorio: se esse siano intese quali commissioni sull utilizzo, potranno applicarsi anche ai conti correnti senza fido (ai quali, cioè, non acceda un contratto di apertura di credito). Nell ipotesi, invece, di conto corrente con fido bancario, le cms potrebbero essere applicate soltanto se le somme messe a disposizione della banca siano state effettivamente impiegate dal correntista. Se, per converso, le cms venissero considerate alla stregua di una commissione sull affidamento, costituendo di fatto un corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro, saranno dovute soltanto nel caso di conto corrente affidato. La configurazione delle commissioni di massimo scoperto come remunerazione, a fronte dell utilizzo di una somma di denaro, evoca la struttura del prestito. Tuttavia, nell ambito dei contratti di finanziamento, normalmente, il cliente riceve una somma di denaro e si impegna a restituirla, con contestuale corresponsione degli interessi. Il proprium del contratto di apertura di credito consiste, invece, nel consentire al correntista, molto spesso un imprenditore, di avere a disposizione una somma di denaro per l eventualità in cui si trovasse ad avere immediato bisogno di liquidità. È, dunque, connaturata alla struttura di tale tipologia contrattuale l eventualità che il correntista affidato, non avendo immediato bisogno di danaro, non utilizzi affatto le somme messe a disposizione dalla banca.

3 Ne consegue che all erogazione in unica soluzione dell importo finanziato nel prestito si contrappone l impiego e il riversamento dei fondi disponibili in via meramente eventuale nell apertura di credito, sulla scorta delle proprie esigenze di cassa (e dell elasticità del relativo servizio). D altronde, il ricorso al finanziamento, anziché alla concessione di un fido, rivela la necessità di soddisfare occorrenze durature nel tempo; viceversa, la richiesta di un fido è funzionale a sopperire a momentanee deficienze di cassa. La misura dei tassi è fisiologicamente più elevata nelle operazioni più complesse di apertura, a fronte del tasso costante e dilungato nel tempo vigente nel finanziamento, solitamente coperto da garanzie. Dunque, se le cms fossero considerate quali commissioni sull utilizzo, il servizio di affidamento svolto dalla banca non riceverebbe alcuna remunerazione, considerato che i relativi oneri sarebbero corrisposti soltanto in caso di effettivo utilizzo delle somme, a differenza di quanto avviene nel contratto di mutuo (o di altri contratti di finanziamento), in cui gli interessi sono sempre corrisposti al momento della restituzione delle somme ricevute (in quanto ogni rata stabilita nel piano di ammortamento incorpora una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi). Le commissioni di massimo scoperto, comunque vengano qualificate, costituiscono una forma di remunerazione diversa dagli interessi. Ne consegue che qualora tale onere sia applicato sull utilizzo, il correntista, in caso di prelevamento delle somme, deve corrispondere sia le cms sia gli interessi; diversamente, se applicato sull affidamento, tale onere si somma all interesse solo nel caso di utilizzo. Le commissioni in esame, dunque, così come concepite, rappresentano una clausola contrattuale avente struttura sinallagmatica, cioè di corrispettivo a fronte dell utilizzo o della messa a disposizione delle somme. E sempre che l intermediario acconsenta all impiego ovvero all affidamento. In questa prima fase, i contratti predisposti dalle banche non specificavano se le commissioni fossero dovute a fronte dell utilizzo o dell affidamento, con la conseguenza che il cliente non poteva determinare anticipatamente il loro ammontare. Per tali ragioni, la parte maggioritaria della giurisprudenza dubitava (e dubita tuttora) della validità di tale clausola sotto il profilo del mancato rispetto dell art c.c., id est per indeterminatezza del suo oggetto (Trib. Torino ). Secondo altro orientamento, le commissioni in esame sono invalide per mancanza di causa ex art. 1418, secondo comma, c.c., posto che, per un verso, così come strutturate nella realtà operativa, non potevano svolgere la funzione di remunerare la messa a disposizione di fondi e, per altro verso, si sostanziavano, di fatto, in un ulteriore e non giustificato addebito di interessi corrispettivi. Pertanto, anche aderendo al modello prevalentemente applicato nella prassi che concepiva le cms come commissioni sull utilizzo la pretesa di tale onere determinava un indebita duplicazione del tasso di interesse, rendendo priva di autonomia causale la relativa clausola (Trib. Parma ; Trib. Torino ; Trib. Teramo ). La mancanza di una definizione delle commissioni di massimo scoperto, in un primo momento, aveva, quindi, condotto la giurisprudenza maggioritaria a sostenerne la nullità ed a condannare le banche alla restituzione delle somme indebitamente pretese verso i correntisti a titolo di cms. Una parte minoritaria della giurisprudenza di merito era, tuttavia, giunta a soluzioni divergenti, avendo ritenuto valide le cms, purché nel contratto fosse stato espressamente indicato il tasso percentuale applicato per la loro quantificazione. In tal caso, l ammontare delle commissioni sarebbe stato, seppur non determinato, quantomeno determinabile, conformemente alla disposizione contenuta nell art c.c. Secondo questa ricostruzione, inoltre, in presenza di una previsione esplicita circa il tasso percentuale applicabile, qualora le commissioni fossero state applicate sulle somme utilizzate, avrebbero avuto anche un autonoma giustificazione causale rispetto agli interessi, cioè quella di remunerare l impegno della banca di mettere a disposizione del cliente una somma di denaro di cui concretamente il correntista si è avvalso. Pacifico è, invece, il divieto di applicazione in assenza di alcuna previsione contrattuale ovvero di una previsione del tutto generica con riferimento al tasso operante. Tuttavia, nella prassi le banche hanno seguito diversi criteri per la loro quantificazione. In particolare, esse sono state applicate, talvolta, in percentuale sul picco di scoperto verificatosi in un dato intervallo di tempo, altre volte, sulla media dello scoperto nel corso del trimestre, spesso, anche sull entità dello scoperto giornaliero. Dunque, anche laddove si fosse ritenuta ammissibile la loro natura di commissioni sull utilizzo, non vi era comunque uniformità nella prassi circa il meccanismo di calcolo. La dottrina pressoché unanime sosteneva, invece, che le commissioni di massimo scoperto godevano di autonoma giustificazione causale soltanto sul capitale messo a disposizione dalla banca e non utilizzato

4 dal cliente, perché solo il fatto di rendere fruibili siffatte somme non è già remunerato mediante la corresponsione del tasso di interesse. Il citato contrasto giurisprudenziale, l assenza di una definizione legislativa nonché la divergenza delle posizioni della dottrina e di parte della giurisprudenza circa la validità di tale clausola hanno indotto il legislatore ad intervenire sul tema delle commissioni di massimo scoperto. Condizioni prescritte per la validità delle commissioni sull affidamento e sull utilizzo. Con l intervento del legislatore avvenuto con l art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi), convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, successivamente integrato dall art. 2, secondo comma, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009 n. 102 inizia la seconda fase temporale dell argomento in esame. La citata disposizione stabilisce che «sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall effettiva durata dell utilizzazione da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all importo e alla durata dell affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l indicazione dell effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell importo dell affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull osservanza delle prescrizioni del presente articolo». Occorre, innanzitutto, effettuare qualche rilievo critico in merito alla tecnica legislativa adoperata per la formulazione della norma. Essa enuncia, all esordio, in termini categorici, la nullità sia delle clausole che stabiliscono commissioni sull affidamento sia delle clausole che prevedono commissioni sull utilizzo, ma poi dispone un ampia deroga, affermando la validità delle stesse, in entrambe le versioni, laddove rispettino una serie di condizioni. Si noti, inoltre, che - se prima dell intervento del legislatore si dubitava circa la configurabilità delle commissioni di massimo scoperto come commissioni sull utilizzo ovvero sull affidamento - nella seconda fase entrambe le commissioni sono ammesse, seppur a certe condizioni, dall art. 2 bis. Il che ne permette la loro potenziale coesistenza. Passando al dettato precettivo, la prima parte della norma stabilisce, innanzitutto, che le commissioni sull utilizzo (cu) sono valide se il saldo a debito sia continuativo per un periodo non inferiore a 30 giorni e, congiuntamente, se sia stato concesso un fido al cliente. E evidente, d altra parte, che sarebbe stata radicalmente nulla per mancanza di causa una commissione sull utilizzo applicata in assenza di fido (Stilo 2012, 75). Il mancato rispetto della prima condizione, cioè la previsione di commissioni di utilizzo che si applichino al cliente che rimane a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, comporta la nullità della clausola ed il conseguente diritto del cliente alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto. Altrettanto nulla è l applicazione delle commissioni sullo scoperto di conto corrente non affidato ovvero sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca oltre l ammontare dell apertura accordata. Ci si chiede a questo punto su quale somma, fra quelle dovute dal cliente nel periodo in cui il saldo rimane a debito, debba essere applicata la commissione di utilizzo. Qualora l importo dovuto dal cliente resti invariato per tutto il periodo di riferimento, nulla quaestio. Il problema si pone, invece, se nel periodo in cui il saldo risulti a debito, la somma dovuta dal cliente muti in crescita o in diminuzione. In tal caso, su quale quantum dovrà essere applicata la commissione di utilizzo? Le possibilità sono essenzialmente due: o sul picco di scoperto o sulla media degli scoperti del periodo di riferimento. La norma non regola questo aspetto ma dalla lettura della disposizione si può pervenire ad una soluzione appagante alla stregua di un interpretazione teleologica. La circostanza che il legislatore abbia

5 subordinato la validità della commissione sull utilizzo alla condizione che il saldo del cliente sia a debito, non occasionalmente ma per almeno trenta giorni, lascia intendere che si sia voluto dare rilevanza all effettivo utilizzo del fido. Alla ratio della norma così ricostruita, allora, si attaglia maggiormente la tesi dell applicazione della commissione sulla media degli scoperti nel periodo di riferimento, poiché essa è in grado di dare fedele contezza dell effettivo utilizzo delle somme. La seconda parte della norma legittima, invece, le commissioni sull affidamento (ca), cioè quelle «clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma ovvero [ ] dall effettiva durata dell utilizzazione da parte del cliente». Tali commissioni sono valide purché siano predeterminate, unitamente al tasso debitore per le somme utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente. Il requisito della predeterminazione è rispettato anche quando il corrispettivo dovuto dal cliente è predeterminabile mediante l espressa previsione del tasso percentuale applicabile. Le commissioni sull affidamento devono, inoltre, a pena di nullità, essere calcolate in proporzione all importo e alla durata dell affidamento. Non è sufficiente, pertanto, che tale onere sia commisurato all importo messo a disposizione (profilo quantitativo), poiché ulteriore requisito imprescindibile di validità è la proporzionalità a fronte della durata dell affidamento (profilo cronologico). È, inoltre, obbligo della banca, a pena di nullità della commissione sull affidamento, fornire con cadenza quantomeno annuale un rendiconto formale sull addebito delle somme. In tal modo, il legislatore consente al cliente di controllare che il requisito della predeterminazione sia stato effettivamente osservato e che la commissione sia stata applicata secondo quanto pattuito. Il fatto che la rendicontazione debba avvenire con cadenza almeno annuale non vuol dire, tuttavia, che la commissione debba essere addebitata nello stesso arco temporale. Ben può essere disposto l addebito su base trimestrale. L art. 2 bis introduce un ulteriore requisito di validità, il quale limita la funzione e l oggetto della commissione sull affidamento: l onnicomprensività. Se, cioè, la commissione sull affidamento ha la funzione di corrispettivo, a fronte del servizio di messa a disposizione delle somme, non può essere previsto nessun altro onere avente la medesima giustificazione causale (per esempio, commissioni di istruttoria, di conteggio, di revisione, di segreteria). Il legislatore prevede, inoltre, a favore del correntista, una clausola di salvaguardia, attribuendogli in ogni momento la facoltà di recesso dal rapporto di apertura di credito. La clausola opera con riferimento ai contratti a tempo indeterminato, attribuendo al correntista un diritto di recesso (id est un diritto potestativo) nei confronti della banca. Ciò significa che, nell eventualità in cui il cliente decidesse di recedere, nessun ostacolo potrebbe essere opposto dalla banca. In tal caso, laddove il rapporto di apertura di credito dovesse proseguire, nonostante il recesso del cliente, la banca non potrebbe comunque legittimamente pretendere il pagamento della commissione sull affidamento per il periodo successivo all esercizio del recesso. Posto che nel contratto di apertura di credito a tempo indeterminato la facoltà di recesso è attribuita dallo stesso art. 1845, terzo comma, c.c., la previsione contenuta nell art. 2 bis mira a tutelare il cliente da eventuali clausole inserite dalla banca unilateralmente nel contratto, che condizionino il recesso della clientela a limiti temporali (cioè prevedendo limiti di tempo per l operatività del recesso) o di tipo qualitativo (cioè subordinando il recesso a specifiche condizioni). Dunque, laddove siano previste clausole di questo tipo, intervenuto il recesso ad nutum del cliente, le commissioni sull affidamento sarebbero comunque nulle e conseguentemente non dovute. Qualora il contratto di apertura di credito sia, invece, a tempo determinato, non è consentita, a pena di nullità, la rinnovazione tacita della clausola, avente ad oggetto la commissione di affidamento. Un altra condizione di validità della commissione di affidamento è stata introdotta successivamente dall art. 2, secondo comma, del d.l. n. 78/2009, che ha integrato l art. 2 bis della l. n. 2/2009. Essa attiene all entità della commissione, la quale non può superare lo 0,5% trimestrale dell importo affidato, a pena di nullità dell intera clausola. Ne consegue che, qualora l istituto di credito abbia previsto l applicazione di una commissione che superi l ammontare dello 0,5% trimestrale (e quindi del 2% annuo), nulla potrà essere legittimamente preteso a titolo di commissione sull affidamento. Deve ritenersi, infatti, che in tal caso non operi la sostituzione automatica di clausole di cui all art c.c., poiché, come la stessa struttura della norma lascia desumere, nei contratti di apertura di credito non c è un esigenza ontologica di prevedere l applicazione della commissione sull affidamento. Nell eventualità in cui la banca inserisca nel contratto di apertura di credito, unilateralmente e in assenza di trattative con

6 il cliente, una clausola avente ad oggetto una commissione sull affidamento da applicarsi in misura maggiore rispetto allo 0,5% trimestrale, il correntista avrà due possibilità: potrà rivolgersi in via stragiudiziale all istituto bancario per eccepire che il tasso applicato non rispetta la soglia prevista dalla legge o potrà agire immediatamente in giudizio per richiederne lo scomputo (e la ripetizione). Nella prima ipotesi, se la banca sostenesse la validità della commissione per la quale è previsto un tasso percentuale superiore alla soglia, all esito dell accertamento dell illegittimità di tale commissione, non potrebbe comunque applicarla nella misura prevista dalla legge, poiché il mancato rispetto della soglia comporta la nullità della clausola e la non tenutezza per l intero addebito. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la previsione di tale limite quantitativo non è un elemento estrinseco ma una condizione intrinseca e strutturale di validità della clausola. All istituto bancario è, infatti, consentito di applicare sia la commissione sull affidamento sia la commissione sull utilizzo, cosicché, ove la prima risulti nulla, residua comunque l operatività della seconda. Diverse considerazioni valgono per il tasso di interesse, che può essere liberamente determinato dalle parti, fatta salva soltanto l ipotesi di usurarietà della prestazione. La banca, nel caso di inosservanza della soglia dello 0,5% trimestrale, può essere oggetto di provvedimento disciplinare da parte del Ministero dell Economia, a cui spetta il compito di vigilare sul rispetto di tale limite quantitativo. Ricapitolando, dunque, mentre la validità delle commissioni sull utilizzo è subordinata alla sola condizione che il cliente sia a debito per un periodo di almeno trenta giorni continuativi, le commissioni sull affidamento devono invece rispettare i requisiti dell onnicomprensività, della proporzionalità all entità e alla durata del fido, della predeterminazione unitamente al tasso debitore, della non rinnovabilità tacita, della rendicontazione con cadenza annuale e con la specificazione del quantum utilizzato, della facoltà di recesso e, infine, del rispetto della soglia dello 0,5% trimestrale. Una volta appurato che sono valide sia le commissioni sull utilizzo sia quelle sull affidamento, seppure alle condizioni fissate dall art. 2 bis, resta da capire in che modo tali oneri incidano sul tasso annuo effettivo globale (taeg), rilevante ai fini dell usurarietà civilistica (art c.c.) e penalistica (art. 644 c.p.). A tal proposito, una circolare della Banca d Italia aveva in passato stabilito che la commissione di massimo scoperto non doveva essere ricompresa nel taeg. L art. 2 bis della l. n. 2/2009 distingue, invece, fra commissioni sull utilizzo e commissioni sull affidamento, ai fini della verifica dell usurarietà della prestazione, affermando che solo le prime sono da ricomprendere nel calcolo del tasso effettivo globale. Le commissioni sull affidamento, infatti, oltre a basarsi su una modalità di calcolo disomogenea rispetto agli interessi, hanno una funzione sinallagmatica autonoma rispetto agli interessi (Lenoci 2012, 983). Precisamente rappresentano una provvigione sulla messa a disposizione delle somme. La commissione sull utilizzo, invece, - per un verso - ha la stessa funzione degli interessi, essendo applicata sulle somme prelevate dal cliente, e - per altro verso -, avendo una base di calcolo assimilabile a quella degli interessi, può essere sommata a questi per verificare il rispetto delle soglie di usurarietà. La previsione della rilevanza della commissione sull utilizzo, ai fini del calcolo del taeg, si allaccia a quella relativa alla soglia dello 0,5% trimestrale, completandola. Così, per un verso, la commissione sull affidamento sarà oggetto di controllo sotto il profilo del rispetto della predetta soglia trimestrale mentre, per altro verso, la commissione sull utilizzo sarà nulla soltanto se, unitamente al tasso di interesse, superi i tassi-soglia fissati dal Ministero dell Economia. Altra questione da affrontare è quella relativa all effetto della sopravvenienza di una norma (diverso è il tema dell innovativa interpretazione, a cura della giurisprudenza in funzione nomofilattica, della medesima norma) sui contratti di durata. Il punto critico è quello della disciplina applicabile ai contratti preesistenti. Tale questione si complica nella materia dei contratti bancari, in cui sia inserita la clausola, disciplinata dall art. 118 t.u.b., che attribuisce alla banca lo jus variandi quando sussista un giustificato motivo. Ora, posto che esisteva un orientamento che sosteneva che le commissioni sull utilizzo non dovessero ricomprendersi nel calcolo del taeg rilevante ai fini del giudizio di usurarietà, a seguito dell introduzione dell art. 2 bis potrebbe configurarsi un ipotesi di usurarietà sopravvenuta. L art. 2 bis, secondo comma, ultima parte, introduce una clausola di salvaguardia per il pregresso, disponendo l applicabilità del cumulo soltanto alle pattuizioni successive all entrata in vigore della norma. Pertanto, qualora la banca, dopo l entrata in vigore della norma, non si adegui alla nuova modalità di conteggio, si realizzerà un ipotesi di contratto usurario nullo ex art c.c. (cfr. Cass , n. 602). Si demanda poi al Ministero dell Economia di rivedere i tassi-soglia, tenendo conto delle nuove

7 disposizioni che ricomprendono anche la commissione sull utilizzo nel calcolo del costo per il ricorso al credito. A tal proposito, potrebbe determinarsi un elusione della disposizione contenuta nell art. 2 bis, qualora il tasso effettivo globale medio fosse modificato in misura perfettamente corrispondente all aumento del costo del credito, determinato dal computo della commissione sull utilizzo nel taeg. Ciò non avverrebbe solo nell eventualità in cui, a seguito della modificazione imposta dall art. 2 bis, i nuovi tassi-soglia risultassero di poco superiori rispetto a quelli preesistenti. A fronte della modifica intervenuta con l art. 2 bis l. n. 2/2009, si pone poi il problema di capire quale sia la sorte dei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e ancora efficaci. A tal proposito, è lo stesso art. 2 bis, terzo comma, a disporre espressamente che le banche devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, specificando, inoltre, che siffatto obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi della normativa sullo jus variandi contenuta nell art. 118 t.u.b. Pertanto, i limiti relativi alle commissioni sull utilizzo e alle commissioni sull affidamento di cui si è detto riguardano anche i contratti stipulati prima dell entrata in vigore della legge n. 2/2009, sebbene detti limiti abbiano efficacia ex nunc. A fronte della sopravvenuta possibilità per le banche di applicare congiuntamente la commissione sull utilizzo e quella sull affidamento, l adeguamento alle disposizioni contenute nell art. 2 bis può determinare una modificazione in peius delle condizioni contrattuali. Detta modificazione si impone alla luce dell entrata in vigore della legge, con la conseguenza che, laddove la banca non si adeguasse, la preesistente clausola, avente ad oggetto l originaria figura della commissione di massimo scoperto, che non rispetti le condizioni di validità imposte dall art. 2 bis, sarebbe nulla. Dal momento che si tratta di una nuova disposizione, tuttavia, la predetta nullità opera dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge mentre per il periodo precedente la commissione resta perfettamente valida e legittimamente corrisposta dal cliente, salvo che non si ritenga che la nullità di questa derivi dall indeterminatezza dell oggetto o dalla mancanza di causa. La disciplina che attribuisce alla banca lo jus variandi per giustificato motivo si applica soltanto ai contratti in cui è inserita un apposita clausola per la sua operatività. Per i contratti, invece, in cui detta clausola non sia prevista, l adeguamento alle nuove disposizioni legislative richiederà una rinegoziazione delle condizioni contrattuali alla luce dell intervenuta normativa. Commissioni onnicomprensive e di istruttoria veloce. La terza fase della tematica in esame prende avvio dall intervento normativo sul tema delle commissioni bancarie, avvenuto ad opera dei c.d. decreti Monti: d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, a sua volta modificato dal d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito in legge 18 maggio 2012, n. 62. In particolare, l art. 27 bis del d.l. n. 1/2012 ha stabilito che «1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell articolo 117 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili. 1-bis. E costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell ambito di tali attività l Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell Economia e delle Finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d Italia. Alle riunioni dell Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.

8 La partecipazione alle attività dell Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 1-ter. L Osservatorio monitora l andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l Osservatorio può richiedere alla Banca d Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati. 1-quater. L Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. 1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell articolo 128 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione». Il primo comma del citato articolo stabilisce, dunque, che sono nulle le commissioni sull affidamento e quelle sull utilizzo stipulate in violazione dell art. 117 bis t.u.b. e delle disposizioni attuative cicr per la trasparenza e la comparabilità dei costi (circolare n. 644 del 30 giugno 2012). Pertanto, viene sancita la nullità delle commissioni sull affidamento e sull utilizzo, salvo che siano rispettate le condizioni di validità previste dall art. 117 bis t.u.b., introdotto dall art. 6 bis del d.l. n. 201/2011. Il recente intervento normativo, com è evidente, adopera la medesima tecnica legislativa censurata dell art. 2 bis l. n. 2/2009: afferma, in radice, la nullità delle commissioni, facendo poi salva la possibilità che le stesse siano contemplate nei contratti bancari e, dunque, siano valide ed efficaci, purché osservino le condizioni richieste dalla legge. In particolare, l art. 117 bis t.u.b., richiamato dall art. 27 bis d.l. n. 1/2012, dispone che: «1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione dal cliente e alla durata dell affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera cicr anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 4. Il cicr adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il cicr prevede i casi in cui, in relazione all entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2». Tale norma va commentata soprattutto in chiave comparativa con l assetto determinato dal precedente art. 2 bis l. n. 2/2009. Se quest ultima norma aveva innovato in chiave peggiorativa, come testimonia il fatto che la commissione sull affidamento e la commissione sull utilizzo potevano coesistere, in quanto attinenti al medesimo ambito applicativo (rectius i conti affidati), l art. 117 bis introduce delle modifiche in senso migliorativo per il cliente. Infatti, alla luce di tale intervento normativo, in ragione dell apertura di credito concessa, la banca può applicare soltanto la commissione onnicomprensiva di affidamento (caf). Quest ultima forma di remunerazione, calcolata appunto sull affidamento, non può coesistere con la commissione sull utilizzo e non deve superare lo 0,5% trimestrale. Ne consegue che se la banca prevedesse l applicazione di tale commissione, l eventuale concorrente commissione sull utilizzo sarà nulla. Il prelevamento delle somme potrà essere remunerato, pertanto, esclusivamente mediante il tasso di interesse. Dubbi però sono stati espressi sulla diretta funzionalità di un sistema di

9 oneri onnicomprensivi al raggiungimento dei fini che la normativa si prefigge: quelli di trasparenza e concorrenza. La caf è espressamente riferita alle somme messe a disposizione dell intermediario, con facoltà del cliente di utilizzarle e di ripristinarne la disponibilità. Sicché il campo elettivo di applicazione dell istituto è limitato alle aperture di credito in cui il correntista sia in grado di ripianare la provvista all esito dell utilizzo. Sicché il ricorso all affidamento deve essere giustificato da carenze temporanee di cassa, sottese a contingenti distonie dei flussi di liquidità. E escluso che la commissione possa essere accordata, invece, per i finanziamenti di medio e lungo periodo (Ferro-Luzzi, Olivieri 2012, 609). La circolare cicr specifica all art. 3 che la caf deve essere calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente. L onnicomprensività comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono ad esclusivo servizio dell affidamento. Di contro, non sono assorbite dalla natura onnicomprensiva delle caf le seguenti spese vive: le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti ad inadempimenti del cliente, le spese per l iscrizione ipotecaria, le spese a fronte di servizi di pagamento per l utilizzo dell affidamento. La caf deve poi essere proporzionale alla durata dell affidamento, con la conseguenza che, se il rapporto cessi prima che si concluda il periodo di riferimento per l applicazione della commissione, essa deve essere rimborsata in misura corrispondente. La commissione di istruttoria veloce (civ), disciplinata dal comma secondo dell art. 117 bis, si applica, invece, soltanto ai conti correnti in cui si verifichi uno scoperto di conto in assenza di fido (c.d. ultrafido) oppure ai conti correnti affidati in caso di sconfinamento dai limiti del fido concesso dalla banca (c.d. extrafido). Tale onere deve essere: a. predeterminato in misura fissa; b. espresso in valore assoluto; c. commisurato, secondo quanto disposto dall art. 117 bis t.u.b., ai costi mediamente sostenuti dalla banca per gestire lo scoperto o lo sconfinamento. Sicché la previsione della civ postula innanzitutto un autorizzazione dello sconfinamento. Tale autorizzazione può essere rilasciata solo quando lo sconfinamento sia richiesto in modo occasionale ovvero una tantum, non già quando presenti i requisiti dell abitualità. In quest ultimo caso, il cliente dovrà richiedere un apertura di credito. La civ. coesiste con il tasso di interesse debitorio praticato sull ammontare delle somme utilizzate. Affinché vi sia sconfinamento è necessario avere riguardo al saldo disponibile di fine giornata (non già al saldo contabile o al saldo per valuta). Per l effetto, non possono essere disposte più commissioni per plurimi sconfinamenti nella stessa giornata o infragiornalieri. La predeterminazione in misura fissa e la sua espressione in valore assoluto implicano che la relativa quantificazione, quale rimborso delle c.d. spese operative, deve avvenire non su base percentuale ma alla stregua di un dato numerico definito. Siffatta quantificazione deve dare contezza dei costi sostenuti, come quelle relative all interrogazione delle banche dati per l acquisizione di notizie sull affidabilità del correntista e sulla sua capacità restituiva, alle visure svolte (camerali, ipo-catastali e sui protesti), all impegno del personale dipendente dell istituto richiesto per la trattazione della pratica. La banca deve altresì pubblicizzare le fattispecie in cui per prassi l istituto ricorre alle procedure interne di istruttoria per la concessione degli sconfinamenti. Naturalmente l applicazione di detta voce postula che l intermediario autorizzi lo scoperto o lo sconfinamento, che non costituiscono un diritto del cliente, nonostante le tariffe di sconfinamento pubblicizzate. Sicché, qualora tale facoltà sia oggetto di diniego, nessun onere è dovuto a tale titolo. La civ presenta, dunque, la struttura di un rimborso delle spese operative causalmente riconducibili al processo di valutazione e autorizzazione dello sconfinamento, come testimonia il fatto che il cliente potrà chiedere in giudizio alla banca la prova delle spese effettivamente sostenute e della loro proporzionalità rispetto al quantum addebitato. Nel caso in cui la banca non fornisca la documentazione relativa ai costi sostenuti o tali costi risultino considerevolmente inferiori alle somme addebitate, il giudice potrà rispettivamente escludere o ridurre proporzionalmente l entità della civ. L onere della prova delle spese affrontate ricade sulla banca, alla stregua del principio di vicinanza della prova ex art c.c. Pertanto, in assenza di costi, nonostante la disposta autorizzazione dello sconfinamento, non è ammessa la pretesa della civ. Lo scopo di trasparenza che la previsione mira a raggiungere dovrebbe indurre gli intermediari a definire previamente le fattispecie di sconfinamento cui si applica la civ, le procedure interne da seguire per il suo calcolo, la tipologia dei costi fissi che concorrono a determinarne la quantificazione, tra cui devono essere escluse le spese di gestione. Dall obbligo di parametrare la civ ai costi sostenuti dalla banca deriva che la stessa non può essere applicata congiuntamente ad altre spese per lo scoperto autorizzato. Le disposizioni attuative dell art.

10 117 bis emanate dal cicr hanno, inoltre, stabilito che la civ non è dovuta nei rapporti con i consumatori (rectius con le famiglie consumatrici) per gli scoperti di conto in assenza di fido o per gli sconfinamenti extrafido, qualora il saldo passivo complessivo sia pari o inferiore a 500 euro e non perduri per un periodo superiore a 7 giorni nel corso di ogni trimestre. L art. 4, secondo comma, in relazione alle modalità di calcolo della civ nei contratti con i clienti non consumatori, stabilisce che possono essere applicate commissioni differenziate alla stregua dell importo dello sconfinamento, purché superiore ad euro 5.000,00, e in guisa della specie di contratto stipulato. Non possono, tuttavia, essere previsti più di tre scaglioni. Rappresentando la civ un rimborso delle spese sostenute dalla banca per verificare il merito creditizio del cliente, che non può essere commisurata esclusivamente alla durata dello sconfinamento, essa ha una giustificazione causale autonoma rispetto agli interessi con i quali può, pertanto, convergere. Tale commissione non si applica quando lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento alla stessa banca in relazione ad un diverso rapporto debitorio (art. 4, sesto comma, lett. c), come il pagamento di ratei di mutuo scaduti, ovvero quando lo sconfinamento sia rilevabile solo in ragione del saldo valuta o ancora quando, all esito dell istruttoria, lo sconfinamento richiesto sia negato. La norma di favore per l utenza deve essere letta nei termini che seguono: premesso che l intermediario può sempre rifiutare lo sconfinamento, la prestazione del consenso per ottenere un annotazione a debito, diretta causalmente ad estinguere (o ridurre) un credito dell intermediario verso il cliente, derivante da altro rapporto, impone l esonero dalla commissione, in ragione dell interesse dell intermediario a permettere tale sconfinamento. Pertanto, qualora lo sconfinamento abbia maggiore consistenza del debito che va a saldare, il relativo trattamento deve essere differenziato per quote: solo la quota imputabile al pagamento si sottrae all applicazione della civ. La lettera della previsione, alla luce della sua eccezionalità (norma di favore per l utente), dovrebbe escludere la sua applicazione estensiva alle ipotesi di destinazione degli sconfinamenti al pagamento di altri intermediari, sebbene appartenenti al medesimo gruppo (Ferro-Luzzi, Olivieri, 2013, 537). Qualsiasi altra commissione oltre quelle appena esaminate, ivi compresa la commissione sull affidamento di cui all art. 2 bis l. n. 2/2009, è nulla. Si tratta di nullità parziale di protezione necessaria, cui non si applica l art. 1419, primo comma, c.c. Sicché detta nullità della clausola non si estenderà mai all intero contratto, pena l illegittima penalizzazione del correntista. La caf e la civ non si conteggiano allo scopo di determinare il tasso annuo effettivo globale, coerentemente con la loro natura di commissioni sull affidamento o di rimborso dei costi di istruttoria (cfr. Trib. Verona ). A tal proposito occorre osservare che, se la civ fosse una remunerazione per l utilizzo del denaro, essa dovrebbe essere computata nel taeg. A ciò tuttavia osterebbe la sua stessa struttura, che la rende una componente disomogenea, sotto il profilo delle modalità di calcolo (in misura fissa e non percentuale), rispetto agli interessi. Per quanto attiene al profilo attuativo della norma, le nuove disposizioni si applicano ai contratti già stipulati e ancora efficaci dal giorno successivo all entrata in vigore (entro il 1 ottobre 2012). Così, le commissioni sull affidamento e sull utilizzo previste nel contratto sono nulle per l avvenire mentre per il passato opera una clausola di salvaguardia. Le banche potranno adeguarsi alle nuove disposizioni esercitando lo jus variandi previsto in contratto, in relazione al quale l intervenuta modifica legislativa costituisce giustificato motivo, ai sensi dell art. 118 del tub. Ove, di contro, il contratto non preveda l esercizio dello jus variandi, a decorrere dal 1 ottobre 2012, gli istituti di credito, previa adeguata pubblicazione, dovranno proporre l adeguamento ai nuovi correntisti. La caf e la civ si applicano, dunque, alle seguenti figure negoziali: - aperture di credito regolate in conto corrente, con facoltà di utilizzo e di conseguente ripristino della provvista; - sconfinamenti nei conti correnti in assenza di aperture di credito; - sconfinamenti nei contratti di apertura di credito regolati in conto corrente; - affidamenti e sconfinamenti a valere sui conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell art. 114 octies, primo comma, lett. a, tub, con esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito; - sconfinamenti a valere su carte di credito. L esclusione dal novero delle figure negoziali cui si applica la caf degli affidamenti su carte di credito dipende dal fatto che tali affidamenti sono già remunerati con un canone annuo onnicomprensivo, dal quale non è possibile scorporare la voce imputabile al fido dalla voce connessa alla prestazione dei servizi di pagamento propri delle carte. Di contro, quanto agli sconfinamenti a valere su carte di credito, dubbia è l applicazione della civ, oltre che alle carte di credito charge o classiche, anche alle carte di credito

11 revolving, cioè senza addebito sul conto corrente ma con esclusivo rientro rateale della somma portata dalla carta. L eccezionalità della previsione sulle figure negoziali cui si applicano caf e civ dovrebbe escludere l applicazione delle commissioni ad altre figure non elencate, ai sensi dell art. 14 disp. prel. c.c. Di diverso avviso è un filone della dottrina che ritiene, invece, che caf e civ possono essere altresì applicate ai castelletti di sconto e alle anticipazioni bancarie. Riferimenti bibliografici. A. ANTONUCCI, La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto, in Nuova giur. civ. comm., Padova, 2009, II, 319. M. CIAN, Il costo del credito bancario alla luce dell art. 2 bis l. n. 2/2009 e della l. n. 102/2009: commissione di massimo scoperto, commissione di affidamento ed usura, in Banca, borsa, tit. cred., Milano, 2010, I, 187. M. CICORIA, Commissione di massimo scoperto. Ultimo atto?, in Giust. civ., Milano, 2011, II, 327. P.G. DEMARCHI ALBENGO, La commissione di massimo scoperto E l anno della fine?, in A.A. DOLMETTA, Alcuni temi recenti sulla commissione di massimo scoperto, in Banca, borsa, tit. cred., Milano, 2010, I, 166. P. FERRO-LUZZI e G. OLIVIERI, Le (nuove?) commissioni bancarie (prime riflessioni in margine alla delibera cicr n. 644/2012), in Banca, borsa, tit. cred., Milano, 2012, VI, 609, e Postilla, in Banca, borsa, tit. cred., Milano, 2013, V, 537. V. LEMMA, Art. 117 bis, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 3, diretto da Capriglione, Padova, 2012, V. LENOCI, Commissione di massimo scoperto ed usurarietà del tasso di interesse, in Giur. mer., Milano, 2012, 983. R. MARCELLI, Dopo l anatocismo trimestrale anche le commissioni di massimo scoperto divengono lecite. Le CMS smantellate dalla Magistratura vengono ripristinate dalla legge n. 2/2009, in Riv. dir. banc., 2009, 2. G. MAZZARINI, Problemi della pratica: le commissioni bancarie del 117-bis TUB, in Riv. dir. banc., 2012, 2. A. MIRONE, La nuova disciplina sulla remunerazione degli sconfinamenti e degli sconfinamenti bancari, in Nuova giur. civ. comm., Padova, 2012, I, 831. V. PICCININI, La commissione di massimo scoperto tra criteri di calcolo ed accertamento del superamento del tasso-soglia, in Giur. mer., Milano, 2011, 974. A. PISAPIA, Le commissioni di massimo scoperto nella prassi bancaria, in Contratti, Milano, 2011, C. ROBUSTELLA, Gli sconfinamenti bancari: presupposti e finalità della commissione di istruttoria veloce, in Nuova giur. civ. comm., Padova, 2015, I, 121. A. SCIARRONE ALIBRANDI, Le clausole di remunerazione degli affidamenti, in Analisi giuridica dell economia (AGE), 2011, 1, 169. A. STILO, La commissione di massimo scoperto dal decreto anti-crisi al c.d. salva Italia, in Contratti, Milano, 2012, 75.

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