BANCA POPOLARE DI BARI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "BANCA POPOLARE DI BARI"

Transcript

1 Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani Associazione Sindacale Dipendenti Banca Popolare di Bari Bari Via Putignani, 141 tel fax segreteria@falcribpbari.it IPOTESI DI RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2008 BANCA POPOLARE DI BARI Il Contratto Integrativo Aziendale è l atto qualificante più alto della relazione tra azienda e lavoratori/trici. 1-16

2 In esso vengono cristallizzate le norme che regolano, in armonia con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il rapporto di lavoro di una specifica azienda in un dato momento: è qui che sono poste le garanzie e le regole delle certezze per i/le lavoratori/trici e per l impresa quali basi per lo sviluppo, condiviso, in un mercato in continua evoluzione. In un sistema di competitori sempre più caratterizzato dalla omogeneità dei servizi offerti e dal loro continuo cambiamento, elementi chiave per la creazione di professionalità dei/delle lavoratori/trici e di valore aggiunto per l azienda riteniamo essere: la formazione; i percorsi professionali; gli inquadramenti. La qualità e la valorizzazione delle risorse umane sono dunque elementi fondanti della piattaforma di contratto che ci apprestiamo a negoziare. 1. PREMIO AZIENDALE Coerentemente con quanto disposto dall art. 43 del C.C.N.L. dell 8 dicembre 2007 che stabilisce che il premio aziendale viene erogato (alle condizioni e con criteri stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso ciascun istituto) in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali, le parti hanno convenuto per il periodo che il predetto premio venga determinato con le seguenti modalità: 1) AMMONTARE DEL PREMIO L ammontare totale del Premio Aziendale è determinato nella misura del 3 % della differenza tra le voci di bilancio: 120 Margine d Intermediazione e 150 a) Spese Amministrative del Personale dell anno di riferimento. 2) INDICATORI Definiti secondo criteri legati alla produttività: determinato dal rapporto tra la voce di bilancio 120 Margine d Intermediazione ed il numero dei dipendenti dei rispettivi anni; 3) EROGAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE L erogazione del Premio Aziendale, è conseguente all incremento percentuale, rispetto alla media dei tre anni precedenti all anno di riferimento, degli indicatori definiti al punto 2). L incremento è relativo alla somma delle rispettive percentuali di variazione dei due indicatori, presi nella misura del 50 % ciascuno. Il Premio Aziendale verrà corrisposto, entro il mese di giugno dell anno successivo all anno di riferimento, secondo le modalità previste dall art. 43 del CCNL , la parametrazione in base all inquadramento e computato nel TFR. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. Qualora l Azienda proceda a sostanziali cambiamenti: acquisizioni di un numero rilevante di sportelli, fusioni o vendita, creazione di eventuale holding tali da non permettere di rilevare dati di bilancio attendibili ai fini della determinazione del premio come sopra descritto, l Azienda s impegna ad erogare una quota fissa di 1.500,00, più altra quota da riparametrare mediante indicatori da concordare con accordo da stipulare entro il mese di aprile dell anno successivo a quello di riferimento. 2. ADEGUAMENTO BUONO PASTO 2-16

3 Il buono pasto giornaliero, attualmente riconosciuto nella misura di 5,16 viene portato, con decorrenza , ad 10,00. Lo stesso buono verrà erogato con le modalità di cui all art. 45 del C.C.N.L. dell 8 dicembre 2007, anche ai Quadri direttivi di 3 e 4 livello ed al personale in part-time, in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa. (accordo 26/4/07) Nel caso in cui l importo del buono pasto venga successivamente incrementato in sede di contrattazione nazionale, detto incremento verrà integralmente assorbito. 3. GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO - SANITARIE NELL AMBIENTE DI LAVORO Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché in relazione agli accordi sindacali in maniera di sicurezza, si darà attuazione agli adempimenti demandati alle parti dal predetto Decreto e successive modificazioni. L Azienda, nel confermare il proprio impegno per un attenta applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, dichiara la propria disponibilità ad incontri con la rappresentanza sindacale aziendale per la verifica delle situazioni pratiche e per il congiunto esame delle problematiche derivanti anche da accordi sindacali applicativi che dovessero intervenire in sede nazionale. Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro verranno attuati i seguenti provvedimenti: A. tutela del lavoratore oggetto di violenza e/o minaccia anche in occasione di rapina: - accoglimento dell eventuale richiesta di trasferimento ad altro ufficio o servizio; - accoglimento di eventuali richieste di periodi di riposo retribuito da concordare in relazione all evento criminoso; - l Azienda s impegna al rispetto della normativa sul rischio rapina ed a quanto previsto tempo per tempo in materia. B. garanzia contro i danni : - polizza assicurativa per i casi di morte e di invalidità permanente pari ad ,00 a decorrere dal 1 gennaio 2009; - in caso di rapina il cassiere si considera sollevato da responsabilità economica anche se la somma superi i massimali stabiliti dalle norme interne di servizio; - l azienda si impegna a valutare, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie, l opportunità di adottare, in aggiunta alle misure già previste, ulteriori mezzi di prevenzione, compreso il servizio di guardiania, nell intento di pervenire a soluzioni anche diversificate in relazione alle contingenti esigenze di tempo e di luogo ed alle opportune misure di riservatezza dei provvedimenti da adottarsi; C. copertura assicurativa per infortuni sul lavoro (casi di morte o di invalidità permanente) per tutti i dipendenti impiegati all esterno dell Istituto per motivi di lavoro; D. qualora il dipendente deceda o risulti permanentemente inabile al lavoro per motivi di servizio, gli aventi diritto riceveranno dall Istituto ai soli fini della liquidazione della indennità di anzianità (TFR) quanto spetterebbe al dipendente se avesse maturato un anzianità di servizio pari a quella effettiva, maggiorata di dieci anni e, comunque, non inferiore a 20 anni, ma non superiore a quella che avrebbe conseguito nel rispetto dei limiti previsti per il pensionamento di vecchiaia. L azienda 3-16

4 potrà provvedere alla copertura di tali rischi con la stipula di polizze assicurative, restando ferme eventuali condizioni più favorevoli di polizze che l azienda avesse già stipulato. In relazione a quanto previsto dall art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso le unità produttive con la partecipazione di tecnici qualificati di loro scelta. Tali sopralluoghi si effettueranno secondo modalità da concordare di volta in volta tra le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l Azienda alla quale devono essere preventivamente comunicati i nominativi dei tecnici incaricati dei sopralluoghi medesimi. Nei casi in cui, in esito ai sopralluoghi di cui al primo comma, tra le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l Azienda si concordi sull esigenza di ulteriori accertamenti, le relative indagini saranno demandate ad Enti ed Istituti pubblici scelti di comune accordo che diano garanzie di poter condurre in proprio le indagini predette. L onere degli accertamenti previsti dal presente comma sarà a carico dell Azienda. L azienda provvederà, a richiesta delle interessate, a non adibire ai videoterminali le lavoratrici in stato di gravidanza. L azienda avrà cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad assicurare adeguati valori di luminosità e di temperatura. È in facoltà delle OO.SS. di prendere visione delle dichiarazioni di conformità alle vigenti normative di sicurezza delle apparecchiature in uso presso l azienda. 4. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE Si conviene che in caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative che venissero introdotte dall azienda e comportanti l esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme del CCNL e del contratto integrativo aziendale, l argomento formerà oggetto di esame - per la definizione delle questioni relative anche in vigenza dei contratti medesimi da parte di una Commissione. La Commissione di cui sopra è composta da un Dirigente per ogni Rappresentanza Sindacale Aziendale stipulante il Contratto Integrativo aziendale e da Rappresentanti dell Azienda. Le intese raggiunte da detta Commissione si considereranno inserite nel Contratto Integrativo Aziendale. 5. ASSISTENZA SANITARIA E prevista l adesione alla CASDIC per il personale in servizio ed in quiescienza. Copia dell adesione alla CASDIC dovrà essere allegata al presente accordo, di cui diventa parte integrante. Il personale in quiescenza aderisce alla CASDIC con totale onere della quota annuale. 6. ADEGUAMENTO POLIZZA CASO MORTE Per quanto attiene la polizza caso morte le parti concordano un incremento della stessa, che passa dagli attuali ,69 ad ,00 con decorrenza 01/01/09. Il pagamento del capitale viene erogato in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con decorrenza dalla data di superamento del periodo di prova, nonché di cessazione dal servizio per conseguimento della pensione di vecchiaia e sino al 70 anno di età. 4-16

5 7. POLIZZA MUTUO L Azienda, per i mutui ipotecari contratti e che saranno contratti dal personale dipendente, attiva una specifica polizza assicurativa che, in caso di morte del personale in servizio o in quiescenza, ne provvederà l estinzione. 8. FORMAZIONE PROFESSIONALE Le parti concordano circa l importanza della funzione della formazione nello sviluppo professionale e ciò tanto nell ambito dei percorsi professionali individuati che in ottica di sviluppo individuale. Concordano inoltre che la formazione debba prevedere tre ambiti: a) di base: in grado di fornire conoscenza e capacità tali da poter svolgere autonomamente le attività previste per il ruolo ricoperto. b) specialistica di settore: in grado far acquisire la conoscenza e capacità per gestire le principali attività previste per il settore d appartenenza. c) di secondo livello, avanzata: tale da poter fornire conoscenze e capacità attinenti a settori dell azienda diversi da quello relativo al proprio ruolo. L Azienda erogherà a tutto il personale dipendente, nel rispetto delle previsioni dell art. 66 del CCNL 8 dicembre 2007, cicli formativi da esperirsi in un arco di tempo massimo di quattro anni. Tanto premesso, fermo quanto previsto dal comma 9) dell art. 66 del CCNL 8 dicembre 2007 ed in ossequio alla Dichiarazione congiunta delle parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua del dicembre 2002, concordano di affidare alla Commissione Paritetica per la Formazione: - la validazione, ai fini dello sviluppo professionale, dei programmi, dei criteri, delle finalità, dei tempi e delle modalità dei corsi e dei progetti formativi da attuarsi annualmente; - l elaborazione di proposte formative ulteriori; - la verifica, periodica, dell andamento dei progetti formativi validati. La suddetta commissione sarà composta da una delegazione sindacale costituita dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e da una delegazione aziendale. Le parti concordano che la formazione del personale rappresenta: - uno strumento essenziale per la tutela dell occupazione, della crescita e dello sviluppo delle competenze professionali; - uno strumento, unitamente ad altri fattori, per lo sviluppo di carriera; - uno strumento strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; - uno strumento di carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Raccomandazione sindacale Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione all Azienda affinché provveda all adesione al Fondo Banche Assicurazioni al fine di reperire ulteriori risorse atte a finanziare le attività formative. 5-16

6 9. SVILUPPO PROFESSIONALE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI Relativamente allo sviluppo professionale del personale quale elemento di valorizzazione delle competenze e delle capacità, sono individuati specifici percorsi per l acquisizione e/o il miglioramento delle aree specialistiche e, ove necessario, di coordinamento di gruppi di lavoro in linea con le strategie aziendali, le esigenze produttive e gli orientamenti organizzativi. In particolare, gli aspetti fondamentali dei percorsi sono i seguenti: a) Formazione Coerentemente con quanto stabilito dal CCNL, la formazione professionale alla luce della rilevante importanza che la caratterizza quale strumento di valorizzazione e sviluppo delle professionalità presenti in azienda - è strutturata in interventi modulari e programmi formativi suddivisi per aree tematiche coerenti con le linee di sviluppo delle politiche commerciali, organizzative e gestionali della Banca finalizzate al conseguimento di una sempre più puntuale valorizzazione delle singole competenze ed abilità. In attuazione di quanto stabilito nel capitolo formazione, diventa chiave di volta per lo sviluppo e l avanzamento professionale. b) Valutazione Per la progressione professionale gli interessati dovranno riportare un giudizio professionale non negativo e nessun provvedimento disciplinare. Alla fine, pertanto, di ogni ciclo formativo, che avrà dunque carattere selettivo, il combinato disposto delle note di qualifica, mansione svolta, obiettivi raggiunti, porteranno di diritto ad un riconoscimento economico pari al livello professionale superiore, riassorbibile in eventuali successivi avanzamenti, ovvero al riconoscimento dell inquadramento professionale superiore. Il percorso descritto definisce un sentiero progressivo, ma non meramente automatico di crescita professionale, poiché effettivamente subordinato alle valutazioni annuali da parte aziendale. A tutti saranno infatti garantite le possibilità di crescita professionale, ma solo per chi sviluppa adeguate professionalità sono previsti gli avanzamenti e la posizione di arrivo. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Qualora il lavoratore, inserito in un percorso professionale, per esigenze aziendali, sia adibito a nuove mansioni o anche temporaneamente a mansioni di carattere transitorio (max tre mesi) che non prevedono la maturazione dello stesso inquadramento, manterrà le relative maturazioni d esperienza. (oppure nel caso in cui si sia adibiti ad una mansione che prevede la maturazione di un inquadramento equivalente). 6-16

7 LIVELLI CONTRATTUALI Premessi i criteri di valutazione su indicati, in relazione alla specifica normativa in materia di percorsi professionali, si è concordato per ciascuna figura professionale quanto segue: RETE (accordo 25/7/08) Addetto Supporto Corporate Area 3 Livello 2 Addetto Team Private Area 3 Livello 2 Gestore Famiglia Area 3 Livello 2 Addetto Ufficio Crediti Area 3 Livello 4 Addetto Organizzazione e Risorse Umane Area 3 Livello 4 Gestore Poc Area 3 Livello 4 Gestore Affluent Area 3 Livello 4 Addetto Ufficio Tassi e Condizioni Addetto Sviluppo Business Addetto Ufficio Supporto Commerciale Coordinatore Amministrativo Gestore Private Senior Gestore Corporate Responsabile Modulo Famiglia Responsabile Modulo Poc Responsabile Modulo Affluent Addetto Ufficio Crediti deliberante QD3 L addetto famiglia dopo cinque anni di permanenza nel ruolo, assume la figura professionale di gestore famiglia. A colui che ricopriva il vecchio ruolo di addetto clientela e aveva già raggiunto l inquadramento di 3.4, dopo cinque anni di anzianità nel ruolo viene riconosciuto il. A colui il quale, nell ambito degli uffici di direzione e/o centro servizi, svolga attività corrispondenti ovvero equivalenti a quelle svolte da figure professionali che precedono, viene riconosciuto il relativo inquadramento minimo. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. Il lavoratore che, a seguito della creazione delle figure professionali sin qui individuate, pur conservando le attività e le attribuzioni individuate nelle Nuove figure professionali del CIA del 3 giugno 2002, viene ora diversamente definito, conserva le previste progressioni. 7-16

8 10. INQUADRAMENTI Gli artt del C.I.A. del 6/7/88, così come richiamati ulteriormente nei C.I.A. del 21/2/92, del 10/6/97 e del 03/06/2002, nonché le lettere in materia inviate dall azienda alle Organizzazioni dei Lavoratori, alla luce degli attuali assetti organizzativi, sono così definiti: UFFICI DI DIREZIONE GENERALE ED AREE TERRITORIALI (Inquadramento minimo) Colui che risponde direttamente al Dirigente QD4 + RUOLO CHIAVE Responsabile Cassa Centrale Responsabile di Ufficio con tre anni di anzianità sulla posizione Responsabile di Ufficio con dieci addetti compreso il responsabile stesso e con tre anni di anzianità sulla posizione Colui che sostituisce il Responsabile d Ufficio Responsabile di Comparto con almeno 5 unità compreso il responsabile stesso e tre anni di anzianità sulla posizione Responsabile di Comparto RESPONSABILE DIFILIALE Filiali fino a cinque addetti compreso il preposto Filiali con 6/7 addetti compreso il preposto Filiali con 8/9 addetti compreso il preposto Filiali con 10/14 addetti compreso il preposto Filiali con 15 addetti ed oltre, compreso il preposto. Sede di Bari QD3 QD3 QD4 QD2 QD2 QD3 QD4 QD4 + ruolo chiave Ai responsabili di filiale viene riconosciuta una indennità di reggenza, collegata alla funzione, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute di legge: 1. Filiale con 4 addetti compreso il responsabile Euro 170,00 2. Filiale con 5/9 addetti compreso il responsabile Euro 210,00 3. Filiale con 10 addetti ed oltre, compreso il responsabile Euro 260,00 L indennità di reggenza cessa con il cessare delle funzioni che la giustificano, viene erogata per tredici mensilità ed è computabile ai fini del T.F.R. RUOLO CHIAVE Negli uffici di Direzione Generale, compete la qualifica di QD4 con Ruolo Chiave a colui che, nell espletamento del proprio incarico ed in via continuativa, risponde direttamente ad un Dirigente e/o esercita poteri in forza di delega conferita dalla Banca e/o assume autonomamente decisioni che impegnano la Banca nei confronti di terzi. 8-16

9 Figure specialistiche nell ambito degli Uffici di Direzione Generale ed Aree Territoriali 1. A colui che, in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione ed un costante aggiornamento, in via continuativa opera in crescente autonomia nell ambito delle linee guida e delle direttive ricevute; 2. a colui che, avendo acquisito conoscenze specifiche in una o più materie di rilievo nel settore bancario e/o nella pratica aziendale, costituisca per tali materie punto di riferimento aziendale, e che per questo fornisca, in via sistematica, consulenza e formazione alla rete e/o ad altre strutture ; è riconosciuto dopo: 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni _ 3 3 _ 4 QD2 Al lavoratore assegnato al ruolo di specialista che sia già inquadrato nella posizione 3.2 o 3.3 o 3.4 o, si applica rispettivamente la previsione di cui al secondo, terzo, quarto e quinto alinea. Il passaggio ai livelli superiori è condizionato da percorso di sviluppo professionale ( art 9 ). A tutti saranno infatti garantite possibilità di crescita professionale, ma solo per chi sviluppa adeguate professionalità sono previsti gli avanzamenti e la posizione di arrivo. Le parti concordano che la decorrenza, ai fini del calcolo temporale relativo alla progressione degli inquadramenti dei percorsi professionali è convenzionalmente il 1 gennaio Ai lavoratori interessati l Azienda invierà un apposita comunicazione entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo al personale attualmente collocato nel ruolo ed entro 30 giorni dalle future collazioni a ruolo. NOTA A VERBALE Le parti concordano che, nel rispetto della normativa di legge e di contratto vigente, al fine di assecondare le esigenze di natura organizzativa ed assicurare il buon funzionamento aziendale, sia possibile l interscambiabilità nell ambito dei suddetti Ruoli delle unità incaricate, indipendentemente dal numero di risorse nell ambito delle filiali. Raccomandazioni sindacali. Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione all Azienda affinché per i dipendenti con il ruolo di commessi che si distinguano per particolare merito o capacità venga tenuta in particolare considerazione la possibilità di inserimento in percorsi di professionalizzazione finalizzati alla successiva adibizione a mansioni superiori.. Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione affinché siano prese in considerazione le richieste di inserimento nei percorsi professionali da parte dei dipendenti interessati. L Azienda prende atto della raccomandazione sindacale e si impegna a fornire annualmente un informativa relativa alle richieste eventualmente presentate e di quelle effettivamente accolte.. Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione all azienda affinché le unità di nuova assunzione siano adibite alle attività di sportello. 9-16

10 11. PERMESSI RETRIBUITI L accordo sindacale del 26 luglio 2007 e del 4 luglio 2008 viene così accolto: a) Il permesso retribuito, di cui all art. 4,co. 1, Lg. n. 53/2000 E esteso, nella misura di un giorno, anche in caso di decesso di parente di terzo grado ed affine di primo grado. In caso di decesso, nello stesso anno, di più persone tra quelle per le quali la legge, così come integrata al comma precedente, l Azienda concederà un ulteriore giorno di permesso retribuito. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa legale e contrattuale vigente. b) Permesso per visite mediche E concesso un permesso retribuito, anche frazionabile, di complessivi due giorni per visite mediche specialistiche e cure, ivi comprese le analisi di laboratorio, eseguite presso strutture pubbliche, private, convenzionate o medici privati. Tale permesso include eventuali esigenze mediche di familiari del dipendente (figli, coniuge e genitori) anche non conviventi. Ove si presenti la necessità di fruizione del permesso, come sopra riportato, che comporti un allontanamento del dipendente ad una distanza di oltre 300 km dalla residenza, è inoltre concesso un giorno di permesso per il relativo trasferimento. Allo scopo di valersi dei suddetti permessi, il lavoratore dovrà produrre apposita dichiarazione e/o certificazione della struttura sanitaria, nella quale dovrà essere specificato l orario iniziale e finale della visita o cura. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le cure idrotermali, per le quali trova applicazione la disciplina di legge. c) Permesso correlato alla nascita dei figli Ai lavoratori, in occasione della nascita dei propri figli, è concesso un permesso retribuito di due giorni consecutivi (non frazionabili), da fruire entro 5 giorni di calendario dall evento. 12. DIVISE AI COMMESSI Ai commessi vengono assegnati i seguenti capi di vestiario: - ogni anno due vestiti: una divisa estiva ed una invernale (corredata da un pullover), più due ulteriori pantaloni estivi ed uno invernale; - ogni anno due paia di scarpe: uno estivo ed uno invernale; - ogni anno cinque camice (tre estive e due invernali) e due cravatte; - ogni due anni un cappotto o un impermeabile. - Ai commessi che esplicano mansioni di autista, vengono assegnati anche una tuta da lavoro ed un paio di guanti. 13. RELAZIONI INTERNE Le parti convengono che la massima trasparenza nei rapporti interni, quale condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi, nonché una valorizzazione dei rapporti tra Responsabili e Collaboratori, che siano caratterizzati dalla massima correttezza, sia in termini di informazioni che di relazioni, improntate alla tutela della dignità della donna e degli uomini

11 Le OO.SS., pur prendendo atto delle iniziative e delle metodologie assunte dall azienda in termini di Politiche del Personale e di Comunicazione Interna, sottolineano la necessità che l azienda verifichi con tempestività comportamenti difformi dalle politiche e dalle decisioni assunte, potenzialmente in grado di non favorire la partecipazione richiesta ai processi di cambiamento in corso. 14. BACHECA ELETTRONICA Le Parti convengono che lo sviluppo territoriale e dimensionale dell Azienda insieme alla dinamica dei fenomeni di crescita aziendale a cui i lavoratori sono chiamati a partecipare, richiedono l utilizzo di strumenti tecnologici moderni e capaci di assicurare la corretta e tempestiva diffusione dell informativa aziendale. Pertanto viene istituita, nell ambito della Intranet aziendale, una bacheca elettronica le cui modalità di allestimento, gestione, fruizione e accesso saranno specificate da apposita commissione che si riunirà entro 45 giorni dalla firma del presente contratto. 15. INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI E GESTIONE DELLA MOBILITA : Le parti concordano che l informativa dovrà essere semestrale e dovrà contenere: a) anno di presentazione della domanda b) numero domande in essere c) numero domande accolte d) numero trasferimenti d ufficio e) dati sul personale a disposizione e distaccato f) situazione L. 104/92 g) situazione dei nuovi assunti nel periodo, di qualsiasi inquadramento. 16. TRASFERIMENTI La banca dichiara che, verificandosi occorrenza del personale, provvederà a dare favorevole seguito, secondo l ordine cronologico di presentazione, a domande di trasferimento da un unità produttiva ad un altra presentate per motivate esigenze del lavoratore/lavoratrice interessato (ricomposizione del nucleo familiare diretto, gravi infermità di stretti congiunti, particolari situazioni personali, ecc.) La banca precisa che saranno prese in considerazione anche domande successive alla prima. Sussistendo le esigenze di personale sopra richiamate, il trasferimento avrà luogo entro 1 anno dalla richiesta, a condizione che il richiedente abbia già maturato un anzianità di servizio non inferiore a due anni. Verrà data precedenza all accoglimento delle domande di trasferimento avanzate dai lavoratori/lavoratrici in servizio rispetto a nuove assunzioni, purché le caratteristiche professionali dell interessato siano coerenti con le esigenze che l Azienda intende soddisfare. Nei casi di particolare difficoltà di valutazione in ordine alla precedenza (es.: più richieste per la stessa sede, difficoltà nel rispetto dell ordine cronologico, ecc.), si provvederà ad adottare le relative decisioni presso la Direzione Generale d intesa con le OO.SS. firmatarie del CIA. Nel corso dell incontro annuale previsto dall art. 10 del CCNL si procederà all esame congiunto delle richieste di trasferimento ancora in sospeso. A tal fine l Azienda fornirà alle Segreterie Organo di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del CIA, almeno 25 giorni prima del predetto incontro, l elenco nominativo delle domande di trasferimento non ancora accolte, in ordine cronologico e con indicazione della destinazione richiesta, dell inquadramento degli interessati e del Servizio/Ufficio di appartenenza. Il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ad una unità produttiva situata in comune diverso, disposto dall Azienda ai sensi dell art. 13 della legge , n. 300, fermo restando quanto 11-16

12 previsto dall art. 82, comma 3, e dell art. 105, comma 2, del CCNL , sarà comunicato per iscritto e con preavviso non inferiore a 60 giorni di calendario qualora la distanza per il comune di destinazione sia superiore ai 50 km, salvo il caso in cui il trasferimento stesso comporti un avvicinamento al luogo di residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice interessato. L Azienda prenderà in considerazione anche eventuali domande di mobilità infragruppo che possano favorire l accoglimento delle richieste di trasferimento. 17. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO In relazione ai progetti in fase di decisione e nell ottica della ricerca di strumenti sempre più adeguati, posti dal mercato del lavoro per pervenire anche ad una flessibilità degli organici, viene concordato quanto segue. - Ai sensi dell art.23, 1 comma, della Legge 28/2/87 n.56, le parti individuano le fattispecie, le modalità e le condizioni per le quali in aggiunta a quanto previsto dell art. 1 della Legge 18/4/62 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni dall art.8 bis del Decreto Legge 29/1/83 n. 17 convertito, con modificazioni ed integrazioni nella Legge del 25/3/83 n.79, nonché dall art. 8 della Legge 23/7/91 n. 223, è consentita la stipula dei contratti a termine: 1. nell ipotesi di esecuzione di un opera e/o un servizio definiti o predefiniti nel tempo; 2. per punte di più intensa attività, dovute a particolari incrementi di lavoro, in dipendenza di eventi straordinari o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo, per le quantità e/o specificità richieste; 3. in caso di inserimento di figure professionali non esistenti nell organico e/o nell organizzazione aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità; 4. a fronte della necessità di dover verificare fattibilità e convenienza di nuove opportunità commerciali e/o di mercato. - Le parti convengono che, nelle ipotesi aggiuntive sopra indicate, il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente accordo, non possa essere superiore al 3% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, vigenti al momento dell assunzione. Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di cui sopra, può essere elevata, in funzione delle specifiche esigenze aziendali, previo accordo sindacale tra l'azienda e le OO.SS. - La durata dei Contratti a termine, stipulati ai sensi del presente accordo, sarà compresa tra un minimo di 4 mesi ed un massimo di 12 mesi, fermo restando la possibilità di proroga purché non complessivamente superiore ad un periodo doppio di quello iniziale. - Il periodo di prova previsto per i Contratti a tempo determinato sarà di giorni 15 per i contratti di durata non superiori a 4 mesi e di giorni 30 per le assunzioni di periodo più ampio. - Ai lavoratori assunti a tempo determinato si applicano le disposizioni del C.C.N.L. vigente, in quanto non compatibili e non escluse dalla tipologia del Contratto in questione. Il Contratto Integrativo Aziendale, trova applicazione per i contratti a termine superiori ai 12 mesi e, nel caso di contratti sino a 12 mesi, al momento della eventuale proroga

13 - L azienda qualora reputi necessario instaurare rapporti a termine per le ipotesi di cui sopra considerate, procederà all assunzione con contratto a tempo determinato, previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, relativamente alle fattispecie di ricorse al contratto a tempo determinato ed al numero di lavoratori interessati. Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire ulteriori possibilità di assunzione a tempo determinato, intendendo l elenco pregresso in tal caso non esaustivo. 18. POLIZZA CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE: L assicurazione è prestata, per ciascuna persona: - in caso di morte: per una somma corrispondente a cinque volte la retribuzione annua, pagabile agli eredi legittimi e/o testamentari; - in caso di invalidità permanente: fino ad una somma corrispondente a sei volte la retribuzione annua. 19. PREMIO DI ANZIANITA : Venticinquennale A tutto il personale che compia 25 anni di servizio effettivo presso la Banca Popolare di Bari, verrà corrisposto un premio di anzianità, pari a due mensilità di stipendio riferite alle sole voci fisse, con esclusione, quindi, di tutte le altre somme a qualunque titolo erogate, più 1.549,37 al lordo delle ritenute di legge. Detto premio di anzianità non ha alcun riflesso sugli altri istituti contrattuali e non andrà incluso nel computo del trattamento di fine rapporto e/o di qualsiasi altra competenza e, conseguentemente, resterà escluso anche ai fini dei trattamenti previdenziali aggiuntivi del A.G.O. per l I.V.S. per il personale iscritto al Fondo di Previdenza della Banca. Il premio di anzianità sarà riconosciuto a tutti i dipendenti delle banche incorporate, con gli stessi criteri e modalità già previste per i dipendenti delle altre aziende precedentemente incorporate. Trentennale A tutto il personale che compia 30 anni di servizio effettivo presso la Banca Popolare di Bari, verrà corrisposto un premio di anzianità pari a due mensilità di stipendio, riferite alle sole voci fisse, con esclusione quindi di tutte le altre somme a qualunque titolo erogate. Detto premio di anzianità non ha alcun riflesso sugli altri istituti contrattuali e non andrà incluso nel computo del trattamento di fine rapporto e/o di qualsiasi altra competenza e, conseguentemente, resterà escluso anche ai fini dei trattamenti previdenziali aggiuntivi del A.G.O. per l I.V.S. per il personale iscritto al Fondo di Previdenza della Banca. Per i dipendenti delle Aziende incorporate, al fine della corresponsione del premio suddetto, verrà riconosciuta, come servizio effettivo presso la Banca Popolare di Bari, la pregressa anzianità di servizio maturata presso le Aziende di provenienza. 20. FIGLI DEI DIPENDENTI In caso di necessità di nuovo personale, è prevista la possibilità di assumere, anche senza selezione, purché in possesso di idonei requisiti, uno dei figli dei dipendenti deceduti in servizio o dichiarati totalmente inabili al lavoro, purché non vi siano già nella Banca altri dipendenti parenti ed affini (sino al 3 grado). Raccomandazione sindacale 13-16

14 Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione all Azienda affinché, in presenza di esigenze di incremento degli organici, si prenda in considerazione la possibilità di assunzione dei figli degli ex dipendenti, in possesso di idonei requisiti. 21. FIGLI DI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP A ciascun figlio a carico, secondo il criterio seguito per l individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell apprendimento viene corrisposta una provvidenza annuale di 1.032,91. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno, a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante, per l anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste. Raccomandazione sindacale Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione all Azienda affinché, in presenza di assunzione di lavoratori facenti parte delle c.d. Categorie protette assuma in via prioritaria i figli, portatori di handicap, dei dipendenti. 22. BORSE DI STUDIO In deroga al CCNL del Art comma, si richiede: a) 150,00 agli studenti di scuola d istruzione secondaria di primo grado; b) 250,00 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado; c) 500,00 agli studenti universitari. 23. MISSIONE DIARIE RIMBORSI SPESE VIAGGIO Incremento delle tabelle in uso per rimborso carburante e relativo adeguamento. La Banca stipulerà la polizza Kasko collettiva a suo carico ed a favore del personale che utilizzi, per servizio e previa autorizzazione dell Azienda, la propria autovettura. 24. PENSIONAMENTO ANTERGATO RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE I lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità, possono anticipare i maggiori limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, richiedendo la corresponsione di una indennità, purché il loro diritto di permanenza al lavoro, sino al raggiungimento dei predetti limiti per la pensione di vecchiaia, non superi quattro anni. La somma erogata dall Azienda non potrà essere inferiore all importo delle annualità residue, al netto dei soli contributi previdenziali e comunque, non superiore ad 120 mila. I lavoratori invece che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, matureranno nei quattro anni successivi i requisiti per la pensione di anzianità, potranno anticipare i termini di legge, richiedendo la corresponsione di una indennità. La somma erogata dall Azienda non potrà essere inferiore all 8 % dell importo netto delle annualità 14-16

15 residue sino a raggiungimento dei requisiti di legge per la corresponsione della pensione di anzianità, fermo restando però per l Azienda l obbligo di pagamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo. 25.ACCORDO PER IL FONDO INTEGRATIVO PENSIONE DEI DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DIPENDENTI BANCA POPOLARE DI BARI Visto l articolo 3) dell accordo di fusione per incorporazione di NBM in BPB del 3 giugno 2004, sulla previdenza complementare; vista la disciplina in tema di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, Decreto Legislativo); considerate le istanze in materia di previdenza complementare provenienti dai lavoratori dipendenti della ex Nuova Banca Mediterranea e rappresentate al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali; al fine di assicurare ai predetti lavoratori trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio in armonia con quanto disposto dal Decreto Legislativo attraverso l adesione ad un fondo di categoria aperto si conviene quanto segue: Art. 1 Destinatari Possono iscriversi i lavoratori dipendenti della ex Nuova Banca Mediterranea attualmente in servizio; Art. 2 Modalità di adesione L adesione è volontaria e viene attuata, conformemente alla normativa vigente, tramite la sottoscrizione del modulo previsto Art. 3 Contribuzione Per ciascun lavoratore che abbia aderito, la contribuzione al Fondo è determinata secondo le seguenti misure minime: contributo a carico dell Azienda: ai lavoratori in servizio alla data del presente accordo e già in servizio al 21 giugno 2004, il contributo aziendale sarà pari al 2,50% (dueecinquantapercento) dell imponibile TFR per i primi tre anni. Per gli anni successivi le parti si impegnano a definire, prima della scadenza del triennio, l adeguamento della contribuzione aziendale in misura non inferiore allo 0,50% (zerocinquantapercento). Per i lavoratori che aderiranno al Fondo entro il 31 dicembre 2008, il contributo aziendale, quale erogazione straordinaria, avrà decorrenza 30 giugno b) contributo a carico del lavoratore: minimo 1% (unopercento) della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR; il lavoratore ha comunque la facoltà di contribuire al Fondo in misura più elevata rispetto al limite suindicato e inoltre l aliquota di contribuzione potrà essere variata una volta per ciascun anno. Art. 4 Modalità dei versamenti Il versamento al Fondo, a far tempo dalla data di adesione, avverrà su base mensile. Per ogni lavoratore saranno comunicati al Fondo gli importi relativi al contributo a carico dell Azienda, al contributo a carico del lavoratore ed al TFR maturando. Il contributo a carico del lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione. Art. 5 Sospensione della contribuzione L aderente ha la facoltà di sospendere in ogni momento il versamento del contributo a suo carico. La facoltà di sospensione non riguarda il TFR maturando conferito al Fondo. In tale ipotesi, l Azienda sospenderà i versamenti a proprio carico dovuti al Fondo. Art. 6 Perdita dei requisiti di partecipazione Per tutti i lavoratori aderenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l Azienda verranno meno l applicazione del presente accordo ed i conseguenti obblighi contributivi ivi previsti

16 Art. 7 Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni del regolamento del Fondo e le disposizioni normative di legge tempo per tempo vigenti. 26. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto integrativo aziendale si applica al personale in servizio alla data del od assunto successivamente ed ha validità sino a tutto il 31 dicembre Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti entro 60 giorni dalla scadenza sopra indicata. Il presente contratto integrativo ha decorrenza dal in ogni sua parte, con esclusione delle fattispecie specificatamente indicate in via di eccezione nel testo del contratto stesso. Il presente accordo sarà depositato a cura delle parti presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che ACCORDO PER IL PASSAGGIO DEI QUADRI DIRETTIVI E DEL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLA CASSA DEPOSIT I E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 Legge 247 del 24 dicembre 2007 Sommario LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. 2. Lavoro

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Dettagli

Intesa in materia di Previdenza e Assistenza

Intesa in materia di Previdenza e Assistenza Intesa in materia di Previdenza e Assistenza 1 In Verona, il giorno 18 luglio 2002 per quanto specificamente attiene alla prima sezione della presente intesa: tra da una parte le seguenti Società: - Banco

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

Dettagli

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA ACCORDI A LATERE. Sommario

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA ACCORDI A LATERE. Sommario BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA ACCORDI A LATERE Sommario DICHIARAZIONI DELL AZIENDA 2 N. 1 - Comodo di cassa 2 N. 2 - Interesse sul c/c intestato ai familiari dei dipendenti 2 N. 3 - Prestiti

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti». (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

È nato Fondo Pensione Perseo

È nato Fondo Pensione Perseo È nato Fondo Pensione Perseo / Il futuro in cassaforte è nato Perseo Da oggi puoi pensare più serenamente al tuo futuro. Perseo è il Fondo pensione complementare destinato ai lavoratori delle Regioni

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA La Delegazione Sindacale Aziendale composta da: DIRCREDITO/FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA e Premesso che: con lettera del 16 marzo

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze

Dettagli

REGOLE IN MATERIA DI INQUADRAMENTI

REGOLE IN MATERIA DI INQUADRAMENTI REGOLE IN MATERIA DI INQUADRAMENTI Emittente: Direzione Centrale Risorse Umane Destinatari: Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Group Services Banche della Divisione Banca dei Territori con l esclusione di

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per l anno 2007, entrerà in vigore dal 1

Dettagli

FILT-CGIL. Finalità del Fondo. Le prestazioni del Fondo. Elaborazione a cura della Filt-Cgil

FILT-CGIL. Finalità del Fondo. Le prestazioni del Fondo. Elaborazione a cura della Filt-Cgil Elaborazione a cura della Filt-Cgil Finalità del Fondo Il Fondo per il perseguimento di politiche attive per il sostegno del reddito e dell occupazione dei lavoratori dipendenti dalle società del Gruppo

Dettagli

AZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO

AZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO AZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO PREMESSO: - che occorre una azione sinergica, a tutti i livelli, tra le iniziative legislative, le politiche sociali e quelle contrattuali

Dettagli

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 In data 21 Dicembre 2009, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell A.S.L.

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ha rinviato al 1 gennaio 2007 esclusivamente l obbligo della destinazione del TFR maturando alla previdenza

Dettagli

Oggetto: Fondo pensione Espero : le novità introdotte nello Statuto e dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008); riflessi operativi.

Oggetto: Fondo pensione Espero : le novità introdotte nello Statuto e dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008); riflessi operativi. Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica D.C. TFS/TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE Ufficio I Tfs, Tfr e assicurazione sociale vita Ufficio II Previdenza complementare

Dettagli

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria. ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

I rappresentanti dell Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Agenzie fiscali,

I rappresentanti dell Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Agenzie fiscali, Roma, 23 giugno 2011 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell anno 2010 Revisione della costituzione e integrazione dell ipotesi di accordo del 30 dicembre 2010

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009.

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009. CITTÀ DI POTENZA LINEE GUIDA PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI POTENZA FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D.Lgs. 285/92 e

Dettagli

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA]

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] 2010 Comune di Paglieta Provincia di Chieti [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 Art. 1 Principi generali 1. Il presente

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

REGOLAMENTO del Sistema Integrato di Valutazione

REGOLAMENTO del Sistema Integrato di Valutazione REGIONE TOSCANA REGIONE TOSCANA Azienda USL3 di Pistoia REGOLAMENTO del Sistema Integrato di Valutazione - AREA della DIRIGENZA MEDICA e VETERINARIA - 1 Finalità La gestione degli incarichi e delle verifiche

Dettagli

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,

Dettagli

Il giorno 13.05.2009 alle ore 09.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra: firmato

Il giorno 13.05.2009 alle ore 09.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra: firmato Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2008-2009 Il giorno 13.05.2009 alle

Dettagli

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali MESSAGGIO N. 1 DEL 15/02/2008

Dettagli

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno

Dettagli

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.)

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.) COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell Umanità SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO C I R C O L A R E OGGETTO: Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto

Dettagli

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI PRO-RATA CONTRIBUTIVO A decorrere dal 1 gennaio 2012,

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

Documento sulla politica di investimento

Documento sulla politica di investimento DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL Iscrizione all Albo dei Fondi Pensione n 1292 Documento sulla politica di investimento Redatto ai sensi della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 approvato

Dettagli

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE N. CL 13/2008 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata brevemente Università ) Codice Fiscale

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422 E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422 E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to. COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422 E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it Approvato con deliberazione G.C. n. 103/29.12.2010 INDICE

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Modello di contratto. Lavoro subordinato a tempo indeterminato

Modello di contratto. Lavoro subordinato a tempo indeterminato Modello di contratto Lavoro subordinato a tempo indeterminato MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO... [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante Sig...., nato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego Allegato 2 (Da presentare in triplice copia) PROT. DEL CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L AVVIAMENTO DI DISABILI CHE PRESENTANO PARTICOLARI CARATTERISTICHE E DIFFICOLTA DI INSERIMENTO NEL CICLO

Dettagli

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A. Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado

Dettagli

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA L'Università degli Studi di Macerata, di seguito denominato «soggetto promotore», con sede in Macerata, Piaggia

Dettagli

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 Le Politiche Pensionistiche Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 In generale la pensione è una prestazione pecuniaria vitalizia

Dettagli

In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi tra gli altri - ai lavoratori:

In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi tra gli altri - ai lavoratori: Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 19-12-2012 Messaggio n. 20944 Allegati n.1 OGGETTO: Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PREMESSA L art. 3, II comma della Costituzione Italiana recita: è compito

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal. - La Regione, rappresentata dal E Il Dott., ammesso

Dettagli

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE O PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE EX. ART. 18 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE 415/98 e s.m.i.

Dettagli

VERBALE Dl ACCORDO ELEZIONI RLS

VERBALE Dl ACCORDO ELEZIONI RLS VERBALE Dl ACCORDO ELEZIONI RLS Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell'agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele 101, tra la Confederazione

Dettagli

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e relative

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015)

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015) FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI,PUBBLICISTI E PRATICANTI SCHEDA SINTETICA

Dettagli

ACCORDO. Il giorno.2007, In Padova. tra. la ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A. (di seguito R.S.I. )

ACCORDO. Il giorno.2007, In Padova. tra. la ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A. (di seguito R.S.I. ) ACCORDO Il giorno.2007, In Padova la (di seguito Banca ); la (di seguito R.S.I. ) tra e le SEGRETERIE NAZIONALI, le SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO e le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI di Padova

Dettagli