I presupposti soggettivi ed oggettivi della dichiarazione di fallimento

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1 COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di studio formato da: Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile) Artioli Rag. Nadia De Lillo Rag. Marfisa Vellani Dott. Rag. Claudio I presupposti soggettivi ed oggettivi della dichiarazione di fallimento Revisione 2008 Aggiornata con il d.lgs. 169/2007 1

2 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO. Modifiche introdotte dal D.l.gs 169/2007 Testo comparato ART. 1 L.F. Vigente fino al 31/12/2007 Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodi di riferimento. ART. 1 L.F. AGGIORNATO CON IL D.L. N. 169/2007 Vigente dal 1/1/2008 Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti; a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodi di riferimento. 2

3 NOVITA L art. 1 è stato modificato sostanzialmente, intervenendo per risolvere dubbi e problematiche ancora irrisolti nella precedente versione normativa. 1) Piccolo Imprenditore: L'art. 1 modificato dal Dlgs. N. 169 elimina ogni riferimento alla nozione di piccolo imprenditore commerciale (art c.c), utilizzando esclusivamente requisiti dimensionali per delimitare l'area dei soggetti esonerati dalle procedure concorsuali. Accanto ai due criteri strettamente dimensionali già individuati dalla riforma, viene inoltre introdotto un ulteriore terzo parametro, avente ad oggetto la misura dell'esposizione debitoria dell'imprenditore. Conseguentemente sono assoggettabili a fallimento tutti gli imprenditori commerciali (individuali o collettivi, piccoli o medi, artigiani o commercianti) che non riescano a dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti, che verranno di seguito individuati. 2) Esclusioni: Il primo comma assoggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, pertanto viene confermata la non fallibilità: DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO a prescindere delle dimensioni in quanto si tratta di imprenditore non commerciale; DELLE IMPRESE DI GRANDI E GRANDISSIME DIMENSIONI che, se esistono possibilità di risanamento sono soggette alle procedure di amministrazione straordinaria previste dal Dlgs. 8/7/99 N. 270 e dal D.L. N. 347/2003. Non rileva invece la qualità di artigiano, assorbita dal parametro dimensionale. 3) Requisiti dimensionali: Il secondo comma individua tre requisiti dimensionali, aggiornabili ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Tali requisiti sono: ATTIVO PATRIMONIALE RICAVI LORDI INDEBITAMENTO 3

4 Va ricordato che i requisiti dimensionali costituiscono un limite non soltanto per l accesso al fallimento, ma anche al concordato preventivo. ATTIVO PATRIMONIALE a) Attivo patrimoniale: Viene sostituito quello di incerta definizione degli investimenti nell'azienda con quello più preciso dell'attivo patrimoniale il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell'art c.c., ovvero, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, di cui all art bis. Qualche incertezza potrebbe sorgere circa i beni in leasing traslativo, il cui valore potrebbe essere aggiunto all'attivo. Le indicazioni sulla somma complessivamente investita si ricavano dalla nota integrativa al bilancio. Per quanto riguarda il caso di fallimento di una persona fisica la dottrina ritiene che nel valore complessivo dell'attivo patrimoniale debbono essere ricompresi anche i beni personali del fallito. Quando invece fallisce una società di persone non devono essere ricompresi nell'attivo patrimoniale anche i beni dei soci falliti per estensione nonostante tale patrimonio sia poi acquisto al fallimento. b) Periodo di riferimento temporale L'imprenditore deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300,000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La precisazione dell'elemento temporale delimita il campo di indagine del Tribunale e corrisponde alla previsione dell'art. 14 L.F. ciò impone al creditore che chiede il proprio fallimento di depositare presso la cancelleria del Tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti, evidentemente al fine di dimostrare il raggiungimento di tale requisito dimensionale. Con riferimento alla data di deposito dell'istanza di fallimento, se, ad esempio, avviene il 31/10/2008 dovendosi considerare i dati relativi ai tre esercizi antecedenti si devono considerare gli esercizi La frazione dell'anno 2008 assume rilevanza solo se nella frazione del periodo viene superata la soglia dei 300,000 euro. Occorre precisare che basta il superamento del parametro in uno solo dei tre esercizi di riferimento per entrare nell'area di fallibilità. RICAVI Il parametro dei ricavi lordi è stato precisato specificando che si fa riferimento anche in questo caso ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, mentre l'ultima dizione "ultimi tre anni" poteva consentire il riferimento anche all'anno della presentazione dell'istanza se il relativo deposito avveniva verso la fine dell'anno. Il requisito è stato reso più rigido perché non si fa più riferimento alla media degli ultimi tre anni, ma basta il superamento del limite anche in uno solo degli esercizi precedenti per fare venire meno l'esenzione. I ricavi che rappresentano il fatturato dell'azienda, si ricavano sempre da una voce di bilancio: ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle voci A1 e A5 del conto economico, quindi non soltanto i ricavi relativi alla vendita o produzione del prodotto e/o servizio ma anche qualsiasi altra componente positiva, sempre che siano stati generati 4

5 dall'attività d'impresa. Per ricavi lordi si intende che non devono essere detratti i costi di diretta imputazione. La relazione ministeriale chiarisce che i ricavi possono essere accertati in qualunque modo e pertanto possono desumersi, oltre che dalle scritture contabili e dai registri fiscali, anche da accertamenti tributari non definitivi, ovvero da dati extracontabili come ad esempio corrispettivi di contratti di vendita in considerazione della sommarietà dell'istruttoria prefallimentare. Inoltre il giudice può chiedere anche d'ufficio informazioni alla Guardia di Finanza, alla quale possono essere delegate indagini in sede di istruttoria prefallimentare. L'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO Il decreto correttivo ha introdotto il nuovo requisito al di sotto del quale l'imprenditore deve rimanere per essere esente da fallimento e riguarda il suo indebitamento, più precisamente l'intero ammontare dei suoi debiti anche non scaduti. Il valore non deve essere superiore a euro cinquecentomila ed è riferito al momento del deposito dell'istanza di fallimento. In tale modo si recuperano all'area di fallibilità le imprese, anche di medie dimensioni, che non raggiungevano i requisiti degli investimenti e dei ricavi perché inattive o poste in liquidazione negli ultimi esercizi prima della dichiarazione di fallimento. Secondo la dottrina nell'importo dei debiti che concorrono al calcolo vanno ricompresi, tra quelli indicati al passivo del bilancio (art c.c.): DEBITI INDICATI ALLA LETTERA C) Debiti relativi ai TFR di lavoro subordinato. DEBITI INDICATI ALLA LETTERA D) Obbligazioni, debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, acconti, debiti verso fornitori, debiti rappresentati da titoli di credito, debiti verso imprese controllate collegate e controllanti, debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ed altri debiti 4) Requisito oggettivo: Resta invariata la sussistenza del requisito oggettivo dello stato di insolvenza (art. 5) e dell esistenza di debiti scaduti e non pagati risultanti dall istruttoria prefallimentare pari o superiore a (art. 15). 5

6 L'ONERE DELLA PROVA Una importante novità introdotta nel decreto correttivo riguarda l'individuazione dell'onere della prova del presupposto soggettivo di non fallibilità: secondo la nuova formulazione dell'art. 1, 2 comma L.F. l 'onere della prova della sussistenza di tutti i predetti requisiti di esenzione dal fallimento incombe al debitore. In altri termini la qualifica di imprenditore commerciale e l'insolvenza devono ritenersi fatti costitutivi della dichiarazione di fallimento, la cui prova incombe al creditore istante, invece il mancato superamento dei predetti parametri costituisce un fatto impeditivo la cui prova incombe al debitore fallito. Se mancano o sono insufficienti gli elementi di prova dedotti dal debitore, quindi non sono sufficienti a provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità l'art. 15 L.F. attribuisce genericamente poteri istruttori d'ufficio al Tribunale attraverso l'acquisizione dei bilanci degli ultimi tre esercizi se non ancora depositati. Ciò assume rilevanza anche nel caso di imprenditori non tenuti ad utilizzare gli schemi di bilancio Cee, ovvero ai soggetti in contabilità semplificata, che, in mancanza di uno stato patrimoniale, dovranno provare di avere un totale attivo non superiore a Se in esito all'istruttoria prefallimentare non viene raggiunta la prova del mancato superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità, anche in caso di inerzia del debitore deve essere dichiarato il fallimento. Nella relazione illustrativa si legge che " si evita così di premiare con la non fallibilità quegli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositano la documentazione contabile dalla quale sarebbe possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza dei parametri dimensionali" Sembra quasi che il legislatore sia tornato alla concezione del fallimento sanzionatorio ante riforma, senza considerare che l'imprenditore può avere interesse a fallire per beneficiare dell'esdebitazione o per proporre un concordato fallimentare, specie con la nuova disciplina che consente il pagamento parziale dei creditori privilegiati. Pertanto il debitore troppo piccolo per fallire potrebbe comunque ottenere di essere dichiarato fallito semplicemente restando inerte. 6

7 ESEMPLIFICAZIONE Quale lavoro di aggiornamento, si ritiene utile ripetere la medesima esemplificazione pratica, utilizzando chiaramente i nuovi criteri dell art. 1 ed aggiornando le date di riferimento. Si ipotizza che l istruttoria prefallimentare abbia avuto inizio il 26 aprile STATO PATRIMONIALE COMPARATO 31/12/07 31/12/06 31/12/05 ATTIVO B I Immobilizzi materiali B II Immobilizzi immateriali B III Immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C I Rimanenze finali C II 1 Crediti verso clienti C II 4 bis Crediti tributari C II 5 Altri crediti C IV Disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO PASSIVO A I Capitale sociale A VII Riserve A IX Risultato d'esercizio PATRIMONIO NETTO C FONDO TFR D DEBITI D 4 Banche D 7 Debiti verso fornitori D 12 Debiti tributari D 13 debiti verso istituti di previdenza D 14 Altri debiti TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO

8 OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Contratto n. XXX - Macchina per taglio matricola yy 31/12/07 31/12/06 31/12/05 Costo storico Fondo Ammortamento Valore di iscrizione teorico Valore attuale delle rate non scadute CONTO ECONOMICO COMPARATO A 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A 2 Variazione delle rimanenze A 5 Altri ricavi VALORE DELLA PRODUZIONE (A) B 6 Materie prime B 7 Costi per servizi B 8 Costi per il godimento di beni di terzi B 9 Costi per il personale B 10 Ammortamenti e svalutazioni B 11 Variazioni delle rimanenze B 14 Oneri diversi di gestione Costi di produzione DIFF. Tra VALORE e COSTI di produzione (A-B) C 15 Altri proventi finanziari C 17 Oneri finanziari C bis Utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI E 20 Proventi Straordinari Totale proventi e oneri straordinari RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE Imposte UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

9 Verifichiamo ora il rispetto dei parametri 1) TOTALE ATTIVO All ammontare del totale attivo, quale si desume dai bilanci degli ultimi tre esercizi, si aggiunge il valore dei beni in locazione finanziaria, sulla base delle informazioni che si desumono dalla nota integrativa, tale per cui: ATTIVO TOTALE ATTIVO BILANCIO VALORE BENI IN LEASING TOTALE ATTIVO Conseguentemente la società può essere assoggettata a fallimento o concordato preventivo. Merita qualche approfondimento l aggiunta all attivo del valore dei beni in leasing, aggiunta che non riguarda le società che redigono i bilanci con i principi intermazionali IAS, in quanto queste già includono fra le immobilizzazioni il valore dei beni in leasing. Quanto alle altre (ad oggi, la maggioranza) occorre verificare la portata delle variazioni normative portate all art. 1 l.f. dal correttivo. Da tali variazioni e dal testo della Relazione Illustrativa allo steso D. Lgs. 169/2007 si desume la volontà del legislatore di eliminare i dubbi interpretativi che nascevano dal riferimento al precedente parametro investimenti, sostituito con quello dell attivo patrimoniale, il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell art C.C. 1 Una lettura della norma che privilegi la semplicità ed immediatezza di rilevazione del dato porta indubbiamente a tener conto del valore del totale dell attivo patrimoniale così come risulta dal bilancio redatto con lo schema di cui all art C.C. E pur vero, tuttavia, che lo stesso art C.C., al terzo comma, impone 1 Dal commento all art. 1 del D.Lgs. 169/2007 contenuto nella Relazione Illustrativa allo stesso. 9

10 l indicazione, in calce allo stato patrimoniale, fra l altro, i c.d. conti d ordine, fra i quali la tecnica ragionieristica comprende i beni di terzi, quindi per quanto ci riguarda i beni in leasing 2. Seguendo questo ragionamento, e facendosi carico della ingiustificata differenza che deriverebbe fra soggetti che adottano i principi IAS e soggetti che non li adottano, la commissione ha ritenuto preferibile aggiungere al totale attivo anche il valore dei beni in leasing. 2) TOTALE RICAVI LORDI Essendo venuto meno il riferimento alla media, ora è sufficiente superare la soglia in almeno uno degli ultimi tre esercizi (e non più anni). Restano confermate le indicazioni già illustrate nella precedente dispensa relativamente alle voci da considerare e non, ovvero: - i ricavi debbono essere considerati al netto delle rettifiche per sconti e abbuoni ed al netto delle imposte (iva). Lo stabilisce l art 2425 bis c.c. nel suo primo comma; - i ricavi non comprendono le voci A2, A3 ed A4 (variazioni nelle rimanenze, variazioni di lavori in corso, incrementi di immobilizzazioni. Essi infatti non costituiscono ricavi realizzati ma variazioni di costi sospesi (rimanenze) e capitalizzazioni di costi incrementativi. - i ricavi non comprendono i proventi finanziari, gli utili su cambi, le rivalutazioni di attività finanziarie ed i proventi straordinari. Tali componenti positivi del conto economico in una impresa industriale o commerciale sono di livello poco significativo i primi e non ricorrenti gli ultimi. Pertanto, le voci dello schema di conto economico indicato all art 2425 c.c. che compongono i ricavi lordi sono le seguenti : A1 ) ricavi delle vendite e delle prestazioni A5) altri ricavi e proventi. 2 Così anche Valentina Zanelli, ne I requisiti di fallibilità tra giurisprudenza e riforma fallimentare, ne Il Fallimento n. 8/2008, pagg. 873 segg. 10

11 Nel caso specifico: RICAVI A1) RICAVI DELLE VENDITE A5) RICAVI DIVERSI TOTALE ATTIVO Conseguentemente la società, superando il limite per almeno un esercizio, può essere assoggettata a fallimento o concordato preventivo. 3) DEBITI Per quanto riguarda il parametro dei DEBITI il legislatore fa riferimento al totale dei debiti anche non scaduti. Si ritiene che il bilancio di riferimento sia quello più recente rispetto alla data di inizio dell istruttoria pre-fallimentare. Il totale dell ammontare dei debiti in essere può venire ricavato dalla voce D del passivo dello stato patrimoniale dell ultimo bilancio disponibile al momento della presentazione dell istanza di fallimento, sommando ad esso il valore attuale dei debiti verso società di leasing sulla scorta delle indicazioni di cui all art. 2427, n. 22, C.C.. Nel caso specifico: DEBITI C) FONDO TFR D) DEBITI DEBITO RESIDUO LEASING TOTALE ATTIVO Conseguentemente la società, superando il limite per almeno un esercizio, può essere assoggettata a fallimento o concordato preventivo. Società di persone ed imprenditori individuali 11

12 Vengono in buona sostanza riproposte le considerazioni di cui alla precedente dispensa, aggiornate con i nuovi parametri e i riferimenti ai modelli UNICO E necessaria innanzitutto la distinzione tra coloro che utilizzano il regime di contabilità ordinaria e coloro che utilizzano il regime di contabilità semplificata. CONTABILITA ORDINARIA In tal caso la fonte dei dati è il libro inventari o il bilancio di verifica. In caso di utilizzo degli schemi di bilancio CEE valgono le stesse osservazioni fatte per le società di capitali, ovvero: 1 - Per quanto riguarda il TOTALE ATTIVO il parametro di riferimento è la capovoce dell Attivo riportato all art c.c. (già al netto dei rispettivi fondi rettificativi), oltre al valore dei beni in leasing rilevabile dai contratti di leasing (da cui è ricavabile il valore dell investimento iniziale). Totale Attivo + Valore Beni in Leasing 2 - Per quanto riguarda i RICAVI LORDI i parametri di riferimento sono le voci A1 e A5 dei Conti Economici degli ultimi 3 bilanci. Ricavi Lordi = voci A1+A5 3 - Per quanto riguarda l AMMONTARE DEI DEBITI il dato di riferimento è il totale dei debiti presente nella sezione passività, voci C) e D), aumentato del valore attuale dei debiti verso società di leasing. In caso di utilizzo degli schemi di bilancio ante IV Direttiva CEE (cioè con le sezioni contrapposte): 1- Per quanto riguarda l ATTIVO PATRIMONIALE i dati di riferimento dovranno essere ricavati in parte dalla sezione Attività ed in parte dalla sezione Passività del bilancio. 12

13 2- Per quanto riguarda i RICAVI LORDI i dati di riferimento dovranno essere desunti dai Conti Economici Sezione Ricavi degli ultimi 3 bilanci, individuando le voci di Ricavo riferibili alle vendite, alle prestazioni di servizi ed altri ricavi. 3- Per quanto riguarda l AMMONTARE DEI DEBITI il dato di riferimento è il totale dei debiti presente nella sezione passività, aumentato del valore attuale dei debiti verso società di leasing. Alternativamente specifiche informazioni possono essere desunte anche dalle seguenti fonti: 1- Per quanto riguarda l ATTIVO: a) da dichiarazione Modello Unico Redditi Quadro RF Reddito d Impresa in regime di contabilità ordinaria: - Società di persone: Totale attivo -----> Rigo RF68 (Modello Unico SP 2008) - Imprenditori individuali: Totale attivo ---->Rigo RF64 (Modello Unico PF 2008) b) dal libro degli Inventari 2- Per quanto riguarda i RICAVI LORDI: a) Dichiarazione dei redditi Modello Unico Irap Quadro IQ Determinazione dell imposta: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci sia per le Società di Persone che per gli Imprenditori Individuali: 13

14 + Ricavi delle vendite e prestazioni -----> Rigo IQ1 (Modello Unico 2008) + Altri ricavi e proventi -----> Rigo IQ5 (Modello Unico 2008) b) Dichiarazione dei redditi Modello Unico Quadro RF Reddito d Impresa in regime di contabilità ordinaria: - Società di persone: Ricavi delle vendite ---> Rigo RF78 (Modello Unico 2008) - Imprenditori Individuali: Ricavi delle vendite -> Rigo RF74 (Modello Unico 2008) c) Qualora non fosse possibile rinvenire i dati precedenti, un sintetico indicatore può essere desunto dalla dichiarazione Iva, sebbene il concetto di volume d affari non coincida con i ricavi, come illustrato in premessa: Dichiarazione dei redditi Modello Unico Iva Quadro VE Determinazione del volume d affari Rigo VE40 Volume d affari d) - Registro Iva Vendite o Registro dei Corrispettivi: si tratta di individuare il totale del fatturato annuo *** CONTABILITA SEMPLIFICATA In tal caso non vi è obbligo fiscale né di tenuta del libro inventari né di redazione del bilancio. I parametri di riferimento sia per le Società di Persone che per gli Imprenditori Individuali sono ricavabili quasi esclusivamente da registri e dichiarazioni fiscali e da altri documenti forniti dall imprenditore: 1- Per quanto riguarda l ATTIVO PATRIMONIALE si tratta di comporre il Totale Attivo sommando i seguenti dati: a) + Cespiti: valore residuo da ammortizzare Alternativamente da: 14

15 - Registro dei Beni Ammortizzabili (se esistente) - Registro Iva Acquisti (che in assenza del registro dei beni ammortizzabili riporta le indicazioni sui cespiti) - dichiarazione degli ultimi tre esercizi redditi Modello Unico - Iva Quadro VA Informazioni sull attività Rigo VA3: + Campo 1 Beni ammortizzabili + Campo 2 Beni strumentali non ammortizzabili b) + Giacenze di Magazzino da dichiarazioni Modello Unico Redditi Quadro RG Reddito d Impresa in regime di contabilità semplificata: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci: + Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime, semilavorati etc > Rigo RG7 (Modello Unico 2008) + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale --> Rigo RG8 (Modello Unico 2008) c) + Liquidità Fonte: estratti conto bancari d) + Crediti Fonte: debitore e) + Valore dei Beni in Leasing Fonte: Contratti di Leasing 2- Per quanto riguarda i RICAVI LORDI i parametri di riferimento per gli ultimi 3 esercizi sono ricavabili alternativamente da: - Dichiarazioni Modello Unico Redditi Quadro RG Reddito d Impresa in regime di contabilità semplificata: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci: + Ricavi > Rigo RG2 (Modello Unico 2008) + Altri proventi considerati ricavi > Rigo RG3 (Modello Unico 2008) + Plusvalenze patrimoniali > Rigo RG5 (Modello Unico 2008) - Dichiarazione dei redditi Modello Unico Irap Quadro IQ Determinazione dell imposta: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci: 15

16 + Ricavi delle vendite e prestazioni > Rigo IQ1 (Modello Unico 2008) + Altri ricavi e proventi > Rigo IQ5 (Modello Unico 2008) Qualora non fosse possibile rinvenire i dati precedenti, un sintetico indicatore può essere desunto dalla dichiarazione Iva, sebbene il concetto di volume d affari non coincida con i ricavi, come illustrato in premessa: - Dichiarazione dei redditi Modello Unico Iva Quadro VE Determinazione del volume d affari Rigo VE40 Volume d affari - Registro Iva Vendite o Registro dei Corrispettivi: si tratta di individuare il totale del fatturato annuo. 3- Per quanto riguarda l AMMONTARE DEI DEBITI l unica fonte alternativa possibile è invece l interrogazione diretta dei creditori. 16

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