PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI PROFESSIONALI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE E/O RIASSICURAZIONE E/O BROKER ISCRITTI ALLE SEZIONI A O B DEL REGISTRO Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. il MODULO DI PROPOSTA dev essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 1 of 29

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa e redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non e soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ora IVASS). IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda d i Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana dei Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro dei Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet dei Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri dei Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 2 of 29

3 dell Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Come riportato a pag.45 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2012* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag.60 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2012*. *Link al Rapporto Annuale di Lloyd s del 2012: **Tasso di cambio al : EUR 1 = GBP 0,8161 (fonte: L aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n.35/2010). E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 3 of 29

4 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO o Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo. AVVERTENZA: l assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano dare formale disdetta. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 19 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni o Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per propria colpa, errore od omissione, commessi nell esercizio dell attivita professionale dichiarata nel modulo di proposta. o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 3 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. AVVERTENZA: L assicurazione è prestata nella forma LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA: «CLAIMS MADE» ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta Sono escluse dall assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attivita abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL INDENNIZZO: Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 16 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI: FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a carico dell assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di copertura Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA: L assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR Il E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 4 of 29

5 AVVERTENZA: contratto di assicurazione prevede in questo esempio -una franchigia per sinistro di EUR L assicurazione paga all assicurato la differenza tra la somma che questo e tenuto a risarcire al cliente (EUR ) e la franchigia (EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertan to a carico dell assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 6 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 5 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. AVVERTENZA: 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullita eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita del diritto all indennita. Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA Il contratto di assicurazione e nullo quando ricorrono uno o piu presupposti previsti dall articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche l oggetto del contratto e impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile) 5. Aggravamento e diminuzione del rischio o L Assicurato deve avvisare gli Assicuratori per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio. o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto dell articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. o Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: per effetto di una nuova disposizione di legge il professionista assicurato e tenuto a garantire il proprio lavoro per i 25 anni successivi al termine dell incarico ( si precisa che questo esempio non e reale si tratta solamente di un ipotesi astratta). E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 5 of 29

6 AVVERTENZA: Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 6. Premi AVVERTENZA: o Le modalita e la tempistica di pagamento del premio sono indicate nella scheda di copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione. 7. Rivalse o Se all Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all Assicuratore nel caso quest ultimo abbia liquidato il danno al terzo Per maggiori dettagli circa i presupposti e gli effetti per il contraente delle rivalse si rimanda al contenuto dell articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 8. Diritto di recesso o Questo contratto non prevede il recesso, ossia la cancellazione anticipata, per cui non è rescindibile prima della sua naturale scadenza. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 7 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potra esser loro denunciato. o Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine Professionale o a cui venga negata o ritirata l abilitazione all esercizio della professione l assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 3 e 18 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 6 of 29

7 10. Legge applicabile al contratto o Per l interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 23 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE). 11. Regime fiscale o Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato (vedasi articolo 20 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE) C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: L Assicurato deve fare denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto degli articoli 12 e 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ;; complaint.info@financialombudsman.org.uk. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 7 of 29

8 La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd s sono responsabili della veridicita e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 8 of 29

9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RISCHI PROFESSIONALI DI AGENTI DI ASSICURAZIONE E/O RIASSICURAZIONE E/O BROKER ISCRITTI ALLE SEZIONE A O B DEL REGISTRO Premesso che la persona o le persone, ditte o società, indicate nella Scheda (e d'or a innanzi indicate con il termine "Assicurato" - espressione che comprende qualunque altra persona, dirigente - funzionario - dipendente - collaboratore, che nel corso del periodo di validità della presente Assicurazione si sia associata o consociata o sia divenuta amministratore, direttore o funzionario dell Assicurato indicato nella Scheda) le quali esercitano l attività professionale di Agente di assicurazioni e/o riassicurazione e/o Broker (quale definita e regolamentata dalle leggi vigenti, dal Codice delle Assicurazioni private e dai regolamenti relativi emanati dall ISVAP e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori della presente polizza un Questionario Proposta scritto recante la data indicata nel Modulo e contenente i particolari e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa. I Sottoscrittori di seguito specificati, membri dei Sindacati dei Lloyd's che hanno accettato di sottoscrivere la presente polizza, si impegnano disgiuntamente e non solidalmente, ciascuno per la sola parte di rischio sottoscritta e accettata, previa la corresponsione del premio indicato nel Modulo, a tenere indenne l'assicurato o i suoi amministratori ed esecutori per le responsabilità, i costi e le spese garantite, come previsto dalla presente polizza. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo la avvenuta e provata quantificazione dei danni, dei costi e delle spese legali determinati dalla suddetta responsabilità. DEFINIZIONI Di comune accordo le parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato: Assicuratori : I membri dei LLOYD'S, sottoscrittori della presente Assicurazione e/o eventuali altri Coassicuratori. Assicurato : L Intermediario inteso come la persona fisica e/o giuridica contraente della presente Assicurazione che svolga l'attività professionale di seguito specificata e che sia regolarmente iscritto alla sezione A o B del Registro Attività professionale : L'attività di Agente di assicurazione e/o riassicurazione o Broker quale definita e regolamentata dalle leggi vigenti, dal codice delle Assicurazioni private e dai regolamenti relativi emanati dall Isvap e successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Terzi : Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'assicurato, con esclusione del coniuge, dei figli, e dei familiari conviventi, dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti diretti ed indiretti, delle persone giuridiche di cui l'assicurato sia titolare o contitolare, siano esse controllate e/o collegate. Conformità all Anno 2000 : si intende che né le prestazioni, né la funzionalità del Sistema Elettronico saranno alterate prima, durante o dopo l Anno In particolare: I. qualsiasi valore della data elettronica provocherà l interruzione della operatività del Sistema Elettronico; II. la funzionalità e le prestazioni del Sistema Elettronico, nelle operazioni che dipendono dalla data, dovranno mantenersi costanti a prescindere dal fatto che la data elettronica indichi l Anno 2000 o qualsiasi anno precedente o successivo; III. in tutte le interfacce e supporti per la memorizzazione dei dati del Sistema Elettronico deve essere incorporato il secolo di qualsiasi data, esplicitamente o tramite algoritmi inequivocabili o regole deduttive; IV. il Sistema Elettronico deve riconoscere l Anno 2000come anno bisestile. Per Sistema Elettronico si intende qualsiasi computer, supporto di apparecchiatura elettronica per l elaborazione dei dati o componente dello stesso, o sistema per la memorizzazione ed il richiamo dei dati, o sistema di comunicazioni, rete, procedura o elemento degli stessi, o supporto per la memorizzazione dei dati, microchip, circuito integrato, sistema cronometrico a tempo reale o dispositivo similare o qualsiasi software (che può comprendere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, i E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 9 of 29

10 programmi di applicazione, i sistemi operativi, gli ambienti runtime e gli archivi), firmware o microcodice dei quali l Assicurando sia proprietario o che utilizzi o gestisca o, altrimenti, dai quali dipenda. Intermediario Mandatario : il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PREMESSA Le condizioni che seguono, prevalgono e/o sostituiscono e/o annullano le condizioni generali a stampa (Mod. IT2249B). ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Sulla base delle condizioni di assicurazione specificate nella presente polizza gli Assicuratori si impegnano: 1) tenere indenne l Assicurato, entro il massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo (come specificato nella scheda allegata), per responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell esercizio dell attività di intermediazione e conseguenti a negligenze ed errori professionali dell assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, incluse le p ersone fisiche e le società iscritte nella sezione E del registro purché tali negligenze, errori professionali e infedeltà siano avvenuti nel corso del periodo assicurativo (specificato nella scheda allegata alla presente polizza). Qualora l assicurato sia una società iscritta nella sezione A del registro, la copertura viene estesa ai rappresentanti legali nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. 2) a risarcire tutti i costi e le spese, purché sostenuti con il consenso scritto degli Assicuratori, per la difesa legale o la liquidazione dei danni, fermi restando i limiti di indennizzo indicati nella Scheda allegata. Secondo quanto previsto dall'art Cod. Civ., sono a carico degli Assicuratori le spese legali e di giudizio sostenute con la Loro approvazione scritta per resistere a pretese o ad azioni legali, nei limiti di un quarto del massimale indicato nella Scheda. ART. 2 ESCLUSIONI Sono escluse dalla presente Assicurazione: 1) le richieste di risarcimento derivanti da: a) insolvenza dell'assicurato; b) insolvenza di Compagnie Assicurative; c) perdita di registrazioni contabili, inadempienze nella gestione di denaro; d) calunnia o diffamazione; e) perdita o danneggiamento di supporti magnetici per sistemi Computerizzati; f) danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, e per danneggiamento a cose, determinati da fatti non imputabili ad un inadempimento o ad obblighi di natura professionale. 3) salvo deroga regolata dalla Condizione Particolare Aggiuntiva (C), le r ichieste di risarcimento conseguenti all accettazione di rischi da parte dell Assicurato, in forza di un qualsiasi Contratto o Autorizzazione - diversa dalle Coperture Temporanee - attribuita all Assicurato stesso che non richieda il preventivo assenso degli Assicuratori ad accettare il rischio; 4) le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente causate da comportamenti disonesti, fraudolenti o criminali posti in essere dall'assicurato, da coloro ai quali l Assicurato è subentrato, da Contitolari ed Amministratori dell Assicurato; 5) le richieste di risarcimento avanzate da Assicuratori o Compagnie di Assicurazione in ragione di qualsiasi negligenza, errore od omissione commessa dall'assicurato nel corso della propria attività professionale, a meno che la parte attrice abbia ottenuto una sentenza di condanna dell'assicurato dal Tribunale competente; E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 10 of 29

11 6) le richieste di risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti dall'assicurato prima della decorrenza di questa polizza e non comunicate agli Assicuratori all atto della stipulazione della presente polizza; 7) le richieste di risarcimento che l Assicurato possa avere indennizzate da altre assicurazioni; 8) le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da: a) ionizzazione o contaminazione radioattiva derivante da combustibili nucleari o da rifiuti tossici della combustione nucleare, b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di particelle nucleari o di aggregati nucleari, c) guerre, invasioni, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare; 9) le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente causate da, o per concorso di, o che sorgano in conseguenza di malfunzionamento di sistema elettronico, sia che lo stesso appartenga o meno all Assicurato, quando il predetto malfunzionamento derivi da mancata conformità all Anno 2000; 10) ogni azione o richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente causata da, o con il contributo di, o derivante da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, ben inteso che una richiesta di risarcimento derivante da un consiglio negligente o servizi professionali resi dall Assicurato, non è considerata una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente causata da, o con il contributo di o derivante da uno dei predetti casi; 11) in conseguenza della circolazione di veicoli a motore sulle strade di uso pubblico o aree a queste equivalenti, o dalla navigazione di imbarcazioni a motore o dall uso di aeromobili; 12) per ogni obbligazione di natura fiscale, per multe, penalità o altre sanzioni di natura pecuniaria che per qualsiasi motivo sono state comminate od inflitte esclusivamente all Assicurato e non solidalmente con terzi; 13) per eventi e/o circostanze che possono avere causato danni a terzi di cui l Assicurato era a conoscenza al momento della decorrenza della copertura assicurativa, o che sono state notificate dall Assicurato ai precedenti Assicuratori (o Compagnia di Assicurazione) della Responsabilità Civile Professionale; 14) per ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente da infortunio, malattia o morte di qualsiasi persona derivante da ed avvenuta in conseguenza del suo rapporto di lavoro con l Assicurato sulla base di un contratto di servizio, apprendistato, o in conseguenza della violazione di ogni obbligazione facente capo all Assicurato nella sua qualità di datore di lavoro di qualsiasi dipendente e nei confronti della responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla responsabilità civile dell Assicurato. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Sulla base delle vigenti norme di legge (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) tutte le dichiarazioni inesatte o reticenti fornite dall'assicurato relativamente alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la nullità dell'assicurazione. Art. 4 Aggravamento o modificazione del rischio Nell'eventualità che in corso di copertura si verifichino circostanze tali da aggravare o modificare il rischio, l'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta agli Assicuratori. Si applicano le disposizioni degli art. 1898del Cod. Civ. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 11 of 29

12 Art. 5 Variazioni della copertura assicurativa - Comunicazioni Di tutte le variazioni o modificazioni della polizza deve essere data prova scritta. Tutte le comunicazioni destinate agli Assicuratori dovranno pervenire mediante lettera raccomandata direttamente agli stessi Assicuratori o all Assicurato. Art. 6 Altre Assicurazioni A parziale deroga di quanto disposto dall Art Cod. Civ. l Assicurato viene esonerato dall obbligo di dare comunicazione agli Assicuratori di eventuali stipulazioni di altre assicurazioni che siano in eccedenza ai massimali della presente copertura. Art. 7 Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art Codice Civile). Art. 8 Durata della polizza Scadenza senza tacito rinnovo La presente polizza, a deroga dell'art del C.C., cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 9 Recesso in caso di sinistro Entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte degli Assicuratori, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni. Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro, non è prevista alcuna restituzione di premio. E dovere dell Assicurato comunicare all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) tramite lettera raccomandata A/R il recesso di questa polizza. Art. 10 Imposte Le imposte presenti e future di questa polizza saranno interamente a carico dell Assicurato. Art. 11 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente. Art. 12 Norme di Legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di Legge italiane. CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 13 Massimale Gli Assicuratori terranno indenne l Assicurato per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell Assicurato stesso soltanto nei limiti del massimale per sinistro e per periodo assicurativo (come indicato nella scheda). Qualora l Assicurato abbia pagato il premio addizionale richiesto, egli beneficerà di un reintegro del massimale, eventualmente consumato, e fino al minimo stabilito dalle leggi vigenti (questa clausola di reintegro opererà solo se prevista nella scheda). In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un unico massimale. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 12 of 29

13 Art. 14 Obblighi delle Parti in caso di sinistro a) L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale (o figura a questa assimilata che sia qualificata ed operi come professionista/esperto nel Paese indicato nella Scheda), il quale verrà nominato di comune accordo tra l'assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione. b) Gli Assicuratori non procederanno ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso dell'assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dagli Assicuratori e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, la responsabilità degli Assicuratori per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da Essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese sostenute con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto da parte dell'assicurato. Art. 15 Obblighi dell'assicurato E condizione essenziale al diritto di indennizzo che, entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'assicurato dovrà comunicare per iscritto agli Assicuratori: a) qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi, b) qualsiasi notizia della quale sia in qualunque modo venuto a conoscenza, circa l'intenzione di terzi di ritenerlo responsabile per infrazioni commesse nell'esercizio della propria attività professionale, c) ogni circostanza di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza nel periodo indicato nel Modulo, che possa successivamente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti. Se gli Assicuratori saranno stati messi al corrente delle circostanze indicate nei punti b) e c), le richieste di risarcimento che ne potranno derivare saranno considerate essere avvenute durante il periodo di validità della copertura indicato nel Modulo. Su richiesta degli Assicuratori l'assicurato dovrà fornire qualunque informazione che essi potranno ragionevolmente richiedere. Art. 16 Diritto di surrogazione In caso di pagamento di qualsiasi sinistro avvenuto sotto la presente copertura, gli Assicuratori saranno surrogati nei diritti dell'assicurato fino al concorso della somma pagata. Gli Assicuratori si asterranno comunque da ogni azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'assicurato. Art. 17 Controversie giuridiche In caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente polizza e degli obblighi da esso nascenti, viene dichiarato competente l'organo giurisdizionale del Paese indicato nella Scheda, che procederà secondo il diritto e la prassi in esso vigenti. Art. 18 Notifica della citazione Qualunque notifica di citazione o processo nei riguardi degli Assicuratori dovrà essere indirizzata al soggetto indicato nella Scheda che è autorizzato a riceverla, a costituirsi in giudizio a nome degli Assicuratori e ad assumere impegni a nome degli Assicuratori nei confronti dell Assicurato. Art. 19 Applicabilità della sentenza a tutti i Sottoscrittori e/o Coassicuratori Nel caso in cui sia stata intentata azione legale nei confronti di uno solo dei Sottoscrittori e/o Coassicuratori della presente Polizza, anche tutti gli altri saranno soggetti alla sentenza del Tribunale che si è pronunciato. Art. 20 Richieste di risarcimento false o fraudolente Qualunque richiesta di risarcimento deliberatamente presentata da parte dell'assicurato in modo falso o fraudolento renderà nulla la presente polizza e con esso anche tutte le richieste di risarcimento non avranno ulteriore diritto di indennizzo. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 13 of 29

14 CONDIZIONI SPECIALI Art. 21 Validità della Garanzia Garanzia retroattiva La presente assicurazione tiene indenne l Assicurato, sulla base dell Art. 1, per i danni derivanti da comportamenti posti in essere durante il periodo di svolgimento dalla attività di intermediazione corrispondente al periodo assicurativo della presente polizza, come specificato nella Scheda, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all Assicurato durante il periodo assicurativo. La presente garanzia é anche valida per danni derivanti da comportamente posti in essere prima del presente periodo assicurativo ma non precedenti alla data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all Assicurato durante il periodo assicurativo. Resta inteso che tale garanzia retroattiva non sarà valida nel caso in cui il comportamento colposo si sia verificato prima che l Assicurato fosse iscritto al relativo albo professionale. Per i nuovi iscritti all Albo la garanzia avrà inizio dalla data di iscrizione. In riferimento a quanto sopra, l Assicurato dichiara secondo quanto disposto dagli Articoli 1972 e 1973 del Codice Civile di non aver ricevuto nessuna richiesta di risarcimento per comportamenti posti in essere prima della decorrenza di questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento. Qualora questa dichiarazione si rivelasse falsa, l Assicurato perderà ogni diritto all indennizzo ai sensi di questa polizza. Art. 22 Validità della Garanzia - Garanzia postuma triennale dalla data interruzione dell attività professionale assicurata La presente assicurazione tiene indenne l Assicurato, sulla base dell Art. 1, per i danni derivanti da comportamenti posti in essere durante il periodo di svolgimento dalla attività di intermediazione corrispondente al periodo assicurativo della presente polizza, incluso il periodo retroattivo come specificato nella Scheda, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all Assicurato durante il periodo assicurativo o nel corso dei 3 anni successivi alla data interruzione dell attività professionale assicurata. Questa garanzia é prestata senza alcun premio addizionale. Art. 23 Validità della Garanzia - Garanzia postuma triennale dalla data di cessazione dell Assicurazione La presente assicurazione tiene indenne l Assicurato, sulla base dell Art. 1, per i danni derivanti da comportamenti posti in essere durante il periodo di svolgimento dalla attività di intermediazione corrispondente al periodo assicurativo della presente polizza, incluso il periodo retroattivo come specificato nella Scheda, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all Assic urato durante il periodo assicurativo o nel corso dei 3 anni successivi alla cessazione della efficacia della copertura. Poiché il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento dell ISVAP sanciscono l obbligatorietà della copertura RC Professionale per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del Registro, questa garanzia postuma non avrà alcun effetto qualora l Assicurato rinnovi il contratto con altri Assicuratori. Art. 24 Cessazione - sospensione automatica dell'assicurazione Ferma la validità della garanzia e della garanzia postuma triennale Art. 21, le parti convengono che la presente Assicurazione cesserà automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) fallimento dell'assicurato; b) alienazione o fusione dell'attività con quella di altri; c) cancellazione dell'assicurato dal registro professionale. Qualora l Assicurato venga temporaneamente sospeso dal registro, anche la copertura rimarrà sospesa fino alla definizione della posizione dell Assicurato stesso. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 14 of 29

15 Art. 25 Cessazione della garanzia per cessazione dell incarico nell ambito della società di appartenenza Qualora il presente certificato sia stato emesso nell interesse di una persona fisica che abbia funzioni di legale rappresentante ed amministratore, dirigente o socio operativo di una società, la garanzia vale per la responsabilità derivante dall esercizio delle rispettive funzioni. In caso di cessazione di tali funzioni, ferma la validità della garanzia e della garanzia postuma triennale Art. 21 la copertura assicurativa cesserà automaticamente dalla data della cessazione dalle funzioni. Art. 26 Clausola arbitrale Salvo quanto disposto dell'art. 17 delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale, in caso di divergenza tra l'assicurato e gli Assicuratori circa l'ammissibilità a risarcimento del danno, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti ai termini della presente Polizza ad un Collegio arbitrale che sarà composto da tre arbitri nominati uno per parte, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo dai due arbitri già designati. In caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà designato a insindacabile giudizio del Rappresentante Generale dei Lloyd's in Italia. Il Collegio arbitrale risiede presso la Rappresentanza Generale dei Lloyd's in Italia. Ciascuna delle parti provvederà a liquidare spese ed onorario del proprio arbitro, mentre le spettanze del terzo arbitro saranno ripartite a metà. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono da ritenersi in ogni caso vincolanti per le parti. Allo scopo di facilitare il compito degli arbitri, le parti si impegnano fin d'ora a fornire agli stessi tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi. Art. 27 Altro Intermediario Nei casi in cui l Assicurato agisca congiuntamente con altro intermediario della sezione A e/o B del registro, l'indennizzo liquidabile per effetto di questa polizza o sarà accordato per le sole responsabilità che fanno capo all'assicurato. Art. 28 Premio Il premio è commisurato alle entrate dell Assicurato nel corso dei 12 mesi precedenti (provvigioni lorde sommate alle fatture emesse ai clienti per prestazioni assicurative). Qualora l Assicurato abbia inoltrato domanda di iscrizione del registro e nel caso in cui non dovesse ottenere tale iscrizione da parte dell Autorità competente, gli Assicuratori restituiranno il premio pagato e non goduto - al netto delle imposte governative - trattenendo la somma di Euro 258,00 a titolo di rimborso costi e spese sostenuti, mentre nel caso in cui l Autorità competente dovesse concedere l iscrizione dopo che sono trascorsi oltre 6 mesi dalla data di stipula della copertura, il premio di p olizza relativo a tale periodo sarà considerato quale premio anticipato per il rinnovo della copertura. Sempre salvo il diritto degli Assicuratori al premio minimo di polizza. Art. 29 Ambito Territoriale La presente Assicurazione ha validità per le attività professionali svolte nel mondo intero esclusi Usa e Canada. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 15 of 29

16 CONDIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE Art. 30 Rischi aggiuntivi Nei termini e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1, fermo ed invariato il resto, l'assicurazione si intende estesa anche ai seguenti rischi aggiuntivi: A) Perdita di documenti - A deroga di quanto stabilito all Art.2 punto 1c) ed e), qualora nel corso del periodo di assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento, o la distruzione per qualunque causa di documenti - scoperti essere persi nel suddetto periodo - inerenti all'attività professionale dell'assicurato, tanto di sua proprietà quanto di terzi per i quali l'assicurato e i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà: 1) la Responsabilità civile derivante all'assicurato a seguito di tali eventi; 2) il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente da nominarsi a cura degli Assicuratori e dell Assicurato di comune accordo. Ai fini della presente garanzia, per documenti si intende ogni genere di documento pertinente all'attività professionale dell'assicurato, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. Per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri, ed altri supporti anche cartacei di immagazzinamento o archiviazione dati, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a: a) cattivo funzionamento o imperizia nell'uso di macchine operatrici e computer; b) usura, graduale deterioramenti, azione di parassiti o roditori; c) allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell'umidità; d) presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo; e) "virus", "bombe logiche", atti di pirateria informatica e simili. B) Emissione di documenti - Si intendono assicurati anche tutti i rischi derivanti dalla emissione di contratti inerenti all attività professionale espletata, purchè tali emissioni siano state autorizzate dagli assicuratori rispettivamente interessati. In tal caso l Assicurato dovrà preventivamente comunicare agli Assicuratori i nomi dei soggetti titolari dei poteri di firma ai fini di tali emissioni. Qualunque modifica o cambiamento di metodo e/o ogni nuova autorizzazione concessa all Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza dovrà essere comunicata agli Assicuratori entro 30 giorni dalla sua operatività, in caso contrario la copertura non sarà operante per tale nuova autorizzazione. C) Binding Authorities - Poteri di accettazione di rischi - La presente Assicurazione è estesa a coprire l Assicurato per ogni richiesta di risarcimento dovuta a violazione dei propri doveri in conseguenza di comportamenti negligenti, errori, od omissioni in funzione di Binding Authorities e/o poteri di accettazione di rischi conferiti o concessi all Assicurato da alcuni Sottoscrittori del Lloyd s e/o di altre Compagnie, secondo quanto dichiarato nel Questionario Supplementare allegato al Questionario Proposta. Si precisa inoltre che, a prescindere dal numero di Assicurati coperti sotto la presente estensione, il limite di indennizzo per tale assicurazione non potrà in nessun caso eccedere il massimale indicato nella Scheda. Qualunque modifica o cambiamento al metodo di operatività delle suddette Authorities e/o poteri di accettazione di rischi o ogni nuova Authority e/o ogni nuovo potere di accettazione di rischi concessi all Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza dovrà essere comunicata agli Assicuratori entro 30 giorni dalla sua operatività, in caso contrario non sarà operativa la copertura per tale nuova Authority e/o potere di accettazione di rischi. D) Ritardi nei versamenti dei premi - La presente garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per cause di forza maggiore che provochino l'involontario ritardato pagamento di premi per conto dei clienti o di altre inadempienze nei confronti degli stessi per le quali abbia ricevuto formale mandato o abbia assunto precisi impegni scritti. E) Dolo di dipendenti e collaboratori - La garanzia comprende la responsabilità civile dell Assicurato per danni a terzi conseguenti a negligenze ed errori professionali propri ovvero conseguenti a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 16 of 29

17 rispondere a norma di legge, (infedeltà non compresa per proprietari, soci ed amministratori dell Assicurato). F) Divulgazione di informazioni Rientrano nella garanzia prestata dalla presente polizza la responsabilità civile derivante all'assicurato quando il fatto colposo (ovvero doloso dei suoi dipendenti) consista nella divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti, e la conoscenza di tali informazioni sia riconducibile all'espletamento dell'attività professionale. G) Ingiuria o diffamazione - La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse dall'assicurato stesso o da taluna delle persone menzionate all'art.1, durante l'esercizio dell'attività professionale definita in Polizza. H) Raccolta di adesioni a fondi pensione aperti a contribuzione definita costituiti da imprese di assicurazione esercenti il ramo vita e forme pensionistiche complementari - Si precisa che la copertura comprende i danni eventualmente arrecati dall Assicurato derivanti da atti di negligenza, ignoranza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti e discipline nella raccolta di contribuzioni/premi a fondi pensione aperti a contribuzione definita, costituiti da Imprese di Assicurazione esercenti il ramo vita. Art. 31 Garanzia a favore degli eredi In caso di morte dell'assicurato, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorsa dall'assicurato nei termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi. Art. 32 Franchigie e scoperti Nel caso che tra Assicuratori ed Assicurato siano stati concordati una o più franchigie o scoperti a carico dell Assicurato, come eventualmente specificato nella scheda della presente polizza, questa clausola non potrà essere opposta ai terzi danneggiati i quali avranno diritto a ricevere dagli Assicuratori l integrale risarcimento dei danni occorsi. Il pagamento del risarcimento sarà pertanto effettuato dagli Assicuratori in forma integrale dopo che gli stessi avranno ricevuto dall Assicurato il versamento dell importo della franchigie e/o scoperti. Art. 33 Esclusione guerra e terrorismo In deroga a qualunque disposizione della presente polizza o a qualsiasi accordo affermante il contrario, sa da e si prende atto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, risultanti da o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi o di qualunque altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita: 1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia sia che la guerra sia o meno stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti popolari equiparabili ad insurrezione usurpazione od occupazione militare; o 2) ogni atto di terrorismo. Ai sensi di questa disposizione un atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all uso della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influire qualsiasi governo e/o spaventare totalmente o parzialmente i popoli. La presente clausola esclude inoltre le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controlli, prevenire o sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo. Nel caso in cui gli Assicuratori sostengano in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta dalla presente assicurazione, l onere di provare il contrario è posto a carico dell Assicurato. Nel caso in cui una parte della presente clausola dovesse risultare invalida o inapplicabile, le restanti parti restano comunque valide. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 17 of 29

18 Art. 34 Clausola Broker Con la sottoscrizione della presente polizza, 1) il Contraente, conferisce all intermediario mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione; 2) gli Assicuratori conferiscono a Furness Underwriting Limited l incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione. E convenuto pertanto che : a ) ogni comunicazione fatta all intermediario mandatario da Furness Underwriting Limited si considererà come fatta all Assicurato; b ) ogni comunicazione fatta dall intermediario mandatario a Furness Underwriting Limited si considererà come fatta dall Assicurato stesso; c ) d ) ogni comunicazione fatta a Furness Underwriting Limited si considererà come fatta agli Assicuratori; ogni comunicazione fatta da Furness Underwriting Limited si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 18 of 29

19 Notifica di Atti in ambito Europeo e clausola di Giurisdizione Viene concordato che la presente assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge italiana e che, in virtù di ciò, qualsiasi controversia inerente o derivante dalla stessa sarà rimandata alla esclusiva giurisdizione del tribunale Italiano competente. Gli Assicuratori confermano che, per essere validi, tutte le chiamate in causa, le domande giudiziali o comunque gli atti la cui notifica é necessaria per l incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto, devono essere a loro indirizzati e notificati a: Rappresentanza Generale per l Italia dei Lloyd s Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Corso Garibaldi Milano Italia al quale, all uopo, é stato conferito il relativo potere di procura da parte degli Assicuratori stessi. Resta inteso che gli Assicuratori, nel conferire il suddetto potere di procura, non rinunciano ai diritti che in ragione del proprio domicilio o residenza nel Regno Unito- possano loro spettare in termini di estensione del periodo utile per la notifica e la risposta ad eventuali chiamate in causa, domande giudiziali e procedimenti legali. E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 19 of 29

20 CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA La responsabilità di un assicuratore nell ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd s e l entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd s, all indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al presente contratto al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale. LMA5096 E2 14N Intermediari Assicurativi - Fascicolo Informativo 1.00 Page 20 of 29

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