REGOLAMENTO SCUOLE DELL INFANZIA COMUNALI

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1 Città di Lecce REGOLAMENTO SCUOLE DELL INFANZIA COMUNALI 1

2 REGOLAMEMENTO SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI - Art.1 Finalità ed obiettivi Art.2 Finalità educative TITOLO II - ACCESSO E PROGRAMMAZIONE- Art.3 Ammissioni, Iscrizioni, Graduatorie Art.4 Organizzazione Art.5 Progetto educativo TITOLO III - PARTECIPAZIONE - Art.6 Partecipazione Art.7 L Assemblea dei genitori Art.8 Il Presidente Art.9 Incontri con i genitori Art.10 Il Consiglio di Plesso TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI- Art.11 Il Responsabile del Servizio Art.12 Il Coordinatore dell organizzazione pedagogica ed amministrativa Art.13 Il Personale Educativo Art.14 Il Collegio dei Docenti Art.15 Il Collegio dei docenti di plesso Art.16 Il Personale Art.17 Il Delegato di Plesso 2

3 Art.18 Il Docente aggiuntivo e l 0peratore dell integrazione scolastica Art.19 Il personale ausiliario Art.20 Tirocinio Art.21 Trasferimenti ed assegnazioni di sede Art.22 Supplenze Art.23 Norme disciplinare a tutela dei bambini Art.24 Norma finale 3

4 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Finalità ed obiettivi 1) Il Comune di Lecce, in conformità alle leggi statali e regionali, affianca le famiglie nell educazione e nella formazione delle bambine e dei bambini dai 3 ai 6 anni di età attraverso la scuola dell infanzia. 2) Le bambine ed i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il Comune di Lecce opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti. 3) Le bambine e i bambini sono soggetti titolari di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo. 4) La scuola dell infanzia garantisce a tutte le bambine e bambini un processo educativo che elimina ogni forma di discriminazione e di selezione. Essa concorre a rimuovere i condizionamenti ambientali e le disparità sociali, garantendo la crescita delle bambine e dei bambini e le loro potenzialità sociali, affettive e cognitive. 5) Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all interno dei servizi educativi per l infanzia. 6) L Amministrazione comunale contribuisce all attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità, nonché la diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/figlia da parte di entrambi i genitori. 7) Il personale educativo è il principale protagonista della qualità del servizio erogato e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate dal presente regolamento. 8) La scuola dell infanzia comunale fa riferimento agli orientamenti dell attività educativa previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di pubblica istruzione, nell ambito della propria autonomia. Articolo 2 - Finalità Educative 1) La scuola dell infanzia comunale è un servizio educativo di base, che concorre nell ambito del sistema scolastico complessivo alla formazione integrale ed armonica della personalità delle bambine e dei bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. 2) Riconosce alle bambine ed ai bambini i diritti all educazione, all istruzione, al gioco ed al rispetto della identità individuale, etica, linguistica, culturale e religiosa. 3) Opera secondo fini e valori educativi, sostenendo il ruolo della famiglia e favorendo lo sviluppo delle potenzialità relazionali e delle competenze personali. 4

5 4) Persegue sia l acquisizione di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico operativo e sociale, sia un equilibrata maturazione ed organizzazione delle dimensioni cognitive, affettive, sociali e morali. 5) Offre alle famiglie una opportunità strutturata di educazione e di socializzazione, partendo da una moderna e puntuale lettura dei bisogni e delle esigenze delle bambine e dei bambini. Art. 3 - Ammissioni, Iscrizioni, Graduatorie TITOLO II ACCESSO E PROGRAMMAZIONE 1) L assegnazione del minore al plesso avviene in linea di massima sulla base dello stradario di appartenenza-bacino di utenza, determinato dal luogo di residenza del minore. Le domande di ammissione/ iscrizione devono essere presentate, attraverso appositi moduli, presso il Settore Pubblica Istruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno o altro termine di presentazione fissato dall Amministrazione Comunale, per essere sempre coincidente con quello delle scuole dell infanzia statali. 2) Nel rispetto della piena autonomia di scelta dei genitori della scuola per una maggiore/migliore offerta formativa è consentita comunque l ammissione anche fuori stradario, pur tenendo conto dei criteri della graduatoria generale. 3) Possono presentare domanda di iscrizione, entro il 31 marzo, i genitori dei bambini che hanno in corso il trasferimento di residenza da altro comune. Le domande presentate oltre i termini e quelle dei non residenti saranno esaminate solo dopo l esaurimento delle graduatorie, seguendo l ordine di arrivo. 4) La graduatoria è formata ed approvata con atto del dirigente del Settore Pubblica Istruzione ed affissa in ciascuna scuola, di norma entro il 30 aprile di ogni anno. 5) Avverso alle risultanze della graduatoria è ammesso, entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla pubblicazione, ricorso in opposizione al dirigente del Settore P.I. che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni. 6) La scuola dell infanzia comunale accoglie i minori nei limiti di età stabiliti dalle norme di legge in materia. 7) I minori sono ammessi alla frequenza fino al 30 ottobre. Decorsa la predetta data, nel caso in cui vi siano posti vacanti e disponibilità, possono essere effettuati ulteriori inserimenti con disposizione del dirigente del Settore Pubblica Istruzione. 8) Nelle prime due settimane dell apertura del servizio per i bambini/ e nuovi utenti, l attività didattica si protrarrà non oltre le ore 13.00, per favorire l inserimento nella sezione e per instaurare il giusto rapporto tra scuola, minore e famiglia. Art. 4 - Organizzazione 1) L anno scolastico inizia a settembre e termina in giugno. La data di inizio e conclusione dell anno scolastico, che deve prevedere l interruzione per Natale e Pasqua, è fissato annualmente con decreto regionale. 5

6 2) L unità elementare di funzionamento della scuola dell infanzia comunale è riconducibile al plesso scolastico. 3) Ogni plesso si articola in sezioni a tempo normale e sezioni a tempo prolungato. La sezione è l unità di base per l attività educativa e didattica. 4) Il numero delle sezioni di scuola dell infanzia, in atto funzionanti in n 18 suddivise in 10 plessi, possono essere aumentate dall amministrazione comunale, di anno in anno, con delibera di giunta comunale, prima dell inizio dell anno scolastico. 5) Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 28 e non inferiore a 18. In presenza di alunni in situazioni di handicap il numero degli alunni massimo per sezione è ridotto a 20. Qualora il numero minimo di alunni non viene raggiunto, la sezione non viene formata. 6) All interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire la programmazione di attività per gruppi e di interventi individualizzati nonché l organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l integrazione dei minori disabili o in situazioni di disagio e di svantaggio. 7) Su richiesta dei genitori per i soggetti disabili, al raggiungimento dell età scolare, il dirigente del Settore Pubblica Istruzione autorizza un ulteriore anno di permanenza nella scuola dell infanzia, sentito il collegio dei docenti, i responsabili dei plessi, il servizio sociale e l A.S.L. 8) L Amministrazione Comunale fornisce il materiale necessario per il funzionamento dei plessi/sezioni. 9) L orario di ingresso o di uscita, con atto dirigenziale, può essere anticipato o posticipato e possono essere sperimentate orari e moduli flessibili per favorire i genitori che lavorano. Art. 5 - Progetto educativo 1)La scuola dell infanzia, attraverso un uso programmatico e finalizzato delle risorse e secondo criteri di flessibilità, persegue una progettazione educativa e didattica che sottintende l adozione consapevole e condivisa di un modello culturale attuale ed efficace, metodologicamente supportato da teorie scientifiche e da prassi pedagogiche consolidate. 2) Il Piano dell Offerta Formativa è coerentemente attuato in funzione del dinamismo dello sviluppo e della centralità delle bambine e dei bambini e in conseguenza metodologicamente mirato alla sollecitazione ed al sostegno di tutte le potenzialità infantili, in un processo di continuità e di raccordo sistematico con la famiglia e con le istituzioni sociali e scolastiche. 3) Il P.O.F. è il risultato di un processo di condivisione tra il collegio dei docenti, con il sostegno tecnico del funzionario-coordinatore del Settore Pubblica Istruzione, in un contesto di cooperazione e di costante supporto da parte del Settore Pubblica Istruzione del Comune. 6

7 TITOLO III PARTECIPAZIONE Art.6 - Partecipazione 1)L Amministrazione Comunale garantisce nelle scuole comunali dell infanzia le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e il Settore Pubblica Istruzione. 2) La partecipazione si realizza con : L assemblea dei genitori; L assemblea di sezione; Il Consiglio di plesso. Art.7 - L Assemblea dei genitori 1) L assemblea è composta dai genitori, dagli esercenti la potestà e dagli affidatari di tutti gli iscritti, ed è aperta al personale educativo e al personale ausiliario. L assemblea elegge nel proprio ambito, un presidente scelto fra i rappresentanti dei genitori. Partecipano all assemblea i responsabili dei plessi ed il dirigente del settore Pubblica Istruzione o delegato. L Assemblea può essere convocata per plesso/sezione. L amministrazione comunale fornisce il supporto logistico ed organizzativo. 2) L assemblea dei genitori è convocata dal presidente con preavviso di almeno otto giorni e con indicazione dell ordine del giorno. L assemblea è convocata anche, dietro richiesta scritta, con l elenco degli argomenti da iscrivere all ordine del giorno, di almeno il 15% dei genitori degli utenti del servizio o su richiesta del responsabile del plesso. 3) E compito dell assemblea esaminare il piano dell offerta formativa della scuola dell infanzia comunale, nonché proporre: - iniziative, incontri aperti e altre forme di informazione sui problemi educativi dell infanzia; - le linee generali di organizzazione e funzionamento dei vari servizi e le forme di verifica e valutazione di efficienza,efficacia e qualità; - iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari; - progetti di sperimentazione e nuovi servizi integrativi per garantire il migliore soddisfacimento dell utenza; - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi. 7

8 Art.8 - Il Presidente 1) Nella prima riunione, l assemblea elegge il presidente ed il vicepresidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora, dopo la prima votazione, non si raggiunga la maggioranza suddetta, si procederà ad ulteriore votazione al termine della quale sarà proclamato eletto chi avrà ottenuto più voti. 2) Il Presidente rappresenta gli interessi ed i bisogni degli utenti del servizio e svolge un ruolo di coordinamento dei compiti assegnati all assemblea. 3) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell assemblea, fissa l ordine del giorno. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di assenza del Presidente l assemblea è convocata dal vice-presidente. Art.9 - Incontri con i genitori 1) I docenti di ogni plesso convocano, almeno tre volte all anno, i genitori dei minori frequentati le sezioni. Una delle tre riunioni deve tenersi all inizio dell anno scolastico per presentare il progetto educativo del plesso. Alla prima riunione i genitori eleggono i due rappresentanti che partecipano al consiglio del plesso. 2) Prima di ogni inserimento, i docenti programmano con i genitori colloqui individuali e /o collettivi finalizzati ad un primo momento di conoscenza. 3) I colloqui fra genitori e docenti avvengono almeno una volta durante l anno e ogni volta che i genitori o i docenti ne ravvisano la necessità. Art.10 - Il Consiglio di Plesso 1) Consiglio di plesso è costituito da due docenti, da almeno due genitori e da un operatore scolastico ausiliario, in relazione alla capienza della struttura. Il Consiglio di plesso è convocato e presieduto dal responsabile di plesso e si riunisce almeno tre volte per ogni anno scolastico. 2) Annualmente l Assemblea provvede a rinnovare gli incarichi che si sono resi vacanti. 3) Le sedute del Consiglio di Plesso sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione del Consiglio di Plesso viene redatto un verbale a cura di uno dei componenti nominato dal Presidente. Copia del verbale di ogni seduta deve essere trasmessa al Settore Pubblica Istruzione. 4) Il Consiglio di plesso ha le seguenti funzioni: -Promuovere e sostenere iniziative culturali ed educative; -Condividere ed esprimere parere sulla predisposizione dei programmi educativi; -Verificare l andamento educativo- didattico -formativo. 8

9 Art.11 - Il Responsabile del Servizio TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 1) Le scuole dell infanzia comunale costituiscono un Servizio del Settore Pubblica Istruzione. 2) Il Responsabile del Servizio si avvale per l esercizio di alcune funzioni, in ogni plesso di un funzionario / coordinatore. 3) Le funzioni del Responsabile del Servizio Scuole dell Infanzia Comunale sono di carattere sia organizzativo, gestionale ed amministrativo, che pedagogico e didattico. 4) In particolare gli competono: - l adozione di ogni determinazione necessaria per l organizzazione del servizio, in conformità degli obiettivi, dei programmi e degli indirizzi di governo; - la corretta gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse, sia umane che economiche, assegnate al servizio; - l individuazione delle linee generali di organizzazione, di gestione e di funzionamento delle scuole dell infanzia; - la gestione e la responsabilità di tutto il personale educativo e non, assegnato alle scuole dell infanzia; - la raccolta delle domande di iscrizioni e la formulazione della graduatoria di ammissione ai singoli plessi scolastici; -il mantenimento e la gestione dei rapporti, sia con le scuole dell infanzia statali, che con quelle private e paritarie; - l evasione delle procedure amministrative per l organizzazione e la gestione di tutte le scuole comunali dell infanzia; - la pianificazione e l acquisto delle forniture degli arredi e dei materiali didattici ecc ; -il controllo e il monitoraggio dell uso degli spazi didattici in funzione dei progetti educativi; - la programmazione e la pianificazione dell offerta formativa in risposta ai bisogni evidenziati dall utenza, sempre in relazione agli orientamenti politici e pedagogici; - l attuazione e il sostegno del sistema educativo delle scuole comunali dell infanzia; - la proposizione del programma annuale integrato di formazione per le insegnanti delle scuole comunali dell infanzia. 9

10 Art Il coordinatore dell organizzazione pedagogica ed amministrativa 1)Il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione individua, con proprio atto,un funzionario del Settore Pubblica Istruzione quale responsabile dell organizzazione pedagogica ed amministrativa e quale anello di raccordo e congiunzione con le scuole comunali dell infanzia. 2) Il responsabile del coordinamento cura i rapporti con i diversi istituti scolastici, con l A.S.L. e con gli altri soggetti per coordinare progetti e programmi educativo-formativi. 3) Il predetto responsabile, nell ambito delle direttive e delle disposizioni impartite dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione e degli indirizzi stabiliti nei documenti di programmazione, assicura le funzioni di direzione organizzativa gestionale,coordinando le seguenti attività: - i servizi all infanzia sia a gestione diretta che indiretta per incrementarne la qualità; - la predisposizione del piano dell offerta formativa della scuola dell infanzia comunale, sentito il collegio dei docenti; - la promozione e pianificazione della formazione e dell aggiornamento del personale; - le iniziative per l ampliamento dell offerta formativa, per l integrazione delle diversità e per la promozione della qualità dei servizi; - la consulenza tecnico-scientifica e la programmazione educativa; - la definizione con il collegio dei docenti degli interventi individualizzati, l attuazione dei processi educativi, le modalità di osservazione dei bambini e delle bambine e le forme di coinvolgimento dei genitori; - il controllo e il monitoraggio dell uso degli spazi didattici in funzione dei diversi progetti educativi; - il raccordo dei servizi educativi integrativi per l infanzia da 3 a 6 anni; - la promozione della qualità dei servizi, anche attraverso iniziative a favore e a sostegno della genitorialità, dell integrazione delle diversità, della gestione sociale, attraverso proposte di laboratorio, di documentazione educativa e di comunicazione; - la cultura e i progetti di continuità tra ordini di scuola ed il territorio; - la vigilanza sul funzionamento del servizio,proponendo agli organi competenti i provvedimenti disciplinari necessari per risolvere eventuali disfunzioni; - gli interventi specifici nell ambito delle problematiche inerenti all handicap, effettuando in particolare un lavoro di supervisione e di coordinamento con i competenti servizi dell AUSL; 10

11 - le azioni di indirizzo, sostegno tecnico e coordinamento del lavoro didattico degli operatori e la gestione della programmazione educativa; - l avvio delle procedure di acquisizione di materiali e sussidi didattici necessari per la quotidiana sperimentazione educativa; - la verifica del lavoro di tutti i collegi docenti; 4) Il Funzionario coordinatore è membro di diritto nei collegi dei docenti della scuola dell infanzia comunale e delle Assemblee generali di plesso ed è,inoltre è tenuto allo svolgimento di tutti gli atti e/o di tutte le attività conseguenti e dipendenti con lo svolgimento delle mansioni assegnate, eseguendo gli ordini e le direttive impartite dal Dirigente Responsabile del Settore Pubblica Istruzione. Art.13 - Il Personale Educativo 1) Il personale educativo, in collaborazione con il personale ausiliario, concorre per l armonico sviluppo psico-fisico e cognitivo delle bambine e dei bambini, ne favorisce la sua socializzazione attraverso lo studio e l applicazione di metodologie educative, la strutturazione degli spazi e l organizzazione dei materiali ed inoltre: - Concorre a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi formativi dei minori, sostenendo la crescita affettiva, emotiva, dell autonomia e delle conoscenze. - Collabora nell individuazione degli arredi, ha il compito della tenuta degli archivi e della documentazione educativa. E tenuto ad effettuare la richiesta ed il controllo dei materiali igienico-sanitario e didattici, nonché degli arredi. Il personale educativo verifica la rispondenza delle forniture effettuate. - Mantiene un dialogo continuo con le componenti che formano l ambiente familiare e sociale dei bambini, favorendo scambi tra questi e la scuola. - Le responsabilità educative e di sorveglianza dei minori sono compito specifico degli educatori. 2) Il personale ausiliario coopera con il personale educativo e partecipa all attività complessiva, in particolare curando l igiene personale dei bambini, la pulizia e l ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni, prestando la necessaria collaborazione al personale insegnante nei momenti dell accoglimento, del pasto,dell uscita dei bambini e delle uscite didattiche Art Il collegio dei docenti 1)Il collegio dei docenti è costituito da tutto il personale insegnante con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato della scuola di infanzia comunale. 2)Il collegio dei docenti è, di norma, convocato separatamente per ciascun plesso di scuola dell infanzia. Nel caso che debbano essere discussi argomenti di comune interesse può essere convocato un collegio congiunto. 3) Il collegio dei docenti è convocato e presieduto dal responsabile del coordinamento pedagogico organizzativo. Esso è convocato, anche su richiesta motivata di almeno due docenti, ed ha i seguenti compiti: - indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività didattiche e formative; 11

12 - approvazione del piano dell offerta formativa della scuola dell infanzia; - approvazione delle iniziative ed i progetti con altri soggetti pubblici e privati; - predisposizione del piano di inserimento dei bambini; - predisposizione del parere sulle proposte di modifica al presente regolamento; - concorso nella programmazione annuale, in base al progetto educativo, all acquisto di attrezzature e materiale didattico da sottoporre al servizio di appartenenza; - promozione di esperienze di continuità educativa con le scuole elementari. Art Il collegio dei docenti di plesso 1) Il collegio dei docenti di plesso è convocato e presieduto dal delegato-responsabile di plesso, preposto al coordinamento educativo ed ha i seguenti compiti: - integrare, con specifiche iniziative, il piano delle offerte formative ed il piano educativo approvato dal collegio dei docenti; - elaborare la programmazione educativa del plesso e la sua articolazione didattica in attività di sezione e gruppi trasversali e le modalità di funzionamento del plesso; - elaborare gli strumenti di valutazione degli esiti educativi; - promuovere e sostenere le iniziative culturali ed educative; - esprimere proposte per l aggiornamento professionale del personale; - designare il delegato di plesso e suo sostituto ed individuare le persone referenti di singoli e specifici obiettivi; - stabilire i criteri di elezione e numero dei componenti del consiglio di plesso. 2) Il collegio può articolarsi, per esigenze connesse con la programmazione, in gruppi di lavoro trasversali permanenti o temporanei formati da soli educatori, da educatori, personale ausiliario dello stesso plesso o di plessi diversi. Articolo 16 - Il Personale 1) Il personale educativo ed ausiliario è assegnato alle singole sedi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali. 2) Il personale educativo della scuola dell infanzia di nuova assunzione devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio anche dell abilitazione all insegnamento o di laurea triennale in scienze della formazione indirizzo scuola dell infanzia. 3) Il personale educativo della scuola dell infanzia delle sezioni ad orario prolungato si alterna in turni, in coerenza con il principio delle pari responsabilità educativa e con modalità di organizzazione dell orario 12

13 finalizzate a realizzare la maggiore compresenza possibile nello svolgimento delle attività educative. Gli orari e i turni del personale saranno concordati con il coordinatore pedagogico. e i nominativi del personale del plesso sono affissi all albo della scuola. 4) L orario di lavoro del personale è articolato in relazione all orario di apertura del Servizio scuola dell infanzia comunale, tenendo conto delle esigenze degli utenti e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi decentrati. 5)L orario di lavoro prevede la disponibilità di un monte ore annuale, al di fuori dell attività con i minori, per attività di programmazione, di gestione sociale, di aggiornamento, di formazione, di incontri con i genitori e per ogni altra attività prevista dal contratto collettivo del lavoro. 6)Fatti salvi gli accordi decentrati vigenti, il calendario scolastico, che non può superare le 42 settimane, prevede l interruzione per Natale e Pasqua. 7)Alla funzione educativa, alla cura dei minori e dell ambiente deve partecipare tutto il personale operante nel plesso, secondo criteri di lavoro di gruppo e di piena collegialità. 8) Tutto il personale è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati dall amministrazione comunale e a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 9) La formazione e il costante aggiornamento sono un diritto-dovere di tutto il personale educativo e, più in generale, degli operatori dei servizi educativi comunali. 10)Tutto il personale in servizio è tenuto ad assicurare la vigilanza e l assistenza al minore nel momento del pasto. La fruizione del servizio mensa da parte del personale è gratuita. La consumazione del pasto da parte del personale deve essere compatibile con le normali funzioni di servizio. Art.17 - Il Delegato di plesso 1)Il personale delle scuole dell infanzia, nel mese di settembre di ogni anno, designa il delegato di plesso ed il suo sostituto. 2) Il delegato di plesso è un docente eletto a maggioranza da tutto il personale operante nel plesso, dura in carica un anno ed è rieleggibile. 3)Il delegato di plesso rappresenta il punto di riferimento organizzativo sia per il personale della scuola sia per l amministrazione comunale ed è il tramite fra i docenti ed il responsabile del servizio di appartenenza. Tali funzioni sono esclusivamente di tipo organizzativo con esclusione di rappresentanza sindacale. 4) Il delegato di plesso segnale al servizio di appartenenza della Pubblica Istruzione i problemi dell utenza, dei minori e delle famiglie, le istanze del personale ed i problemi del plesso. Art.18 - Il Docente aggiuntivo e l operatore dell integrazione scolastica 1) Nel plesso dove sono inseriti bambini disabili, deve essere assegnato personale aggiuntivo, a sostegno delle attività educative. 2) Tale personale svolge servizio, di norma, in orario antimeridiano per un numero di ore compatibile ai bisogni del bambino/ bambina disabile in relazione alla gravità dell inabilità attestato dall A.S.L. 13

14 3) Il docente assegnato al plesso fa parte a tutti gli effetti del collegio dei docenti e contribuisce attivamente alla vita didattica-educativa della scuola e non rappresenta l unica figura di riferimento del minore. Dell armonica crescita del minore, in base all organizzazione stabilita collegialmente, sono parimenti responsabili tutti i docenti della sezione e/ o del plesso. 4) Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, i docenti aggiuntivi rimangono, di norma assegnati al plesso per tutta la durata della permanenza del minore, fatto salvo l ottenimento della richiesta di trasferimento volontario o nei casi di incompatibilità ambientale. Art.19- Il personale ausiliario 1)I collaboratori scolastici cooperano con il personale docente nella realizzazione del percorso formativo del bambino e sono parte integrante. Il loro contributo è necessario alla costruzione di un corretto clima educativo all interno della scuola e ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei minori. 2) Il collaboratore scolastico assicura l igiene dei locali, coadiuva il personale educativo nella vigilanza e nella custodia dei bambini, in particolare durante la distribuzione e consumazione dei pasti. Negli altri momenti collabora con l educatore nell attività didattica. 3) Collabora alle attività degli organismi di partecipazione ed elegge i loro rappresentanti nel comitato di indirizzo. Art.20 - Tirocinio 1)Per favorire la formazione di figure professionali con competenze educative e avvicinare il mondo della scuola e del lavoro, l Amministrazione Comunale offre, nell ambito delle proprie disponibilità, alle agenzie educative del territorio e alle strutture scolastiche statali o legalmente riconosciute l opportunità di effettuare esperienze di tirocinio. Il tirocinio sarà regolato da appositi protocolli d intesa. Art.21 - Trasferimenti ed assegnazione di sede 1) I trasferimenti e le assegnazioni di sede sono disposti dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione in ordine di graduatoria secondo il seguente criterio: - Perdenti sede; - Richiesta volontaria; - Trasferimenti d ufficio; - Nuove assunzioni; - Trasferimenti per motivi disciplinari; 2) I trasferimenti avranno decorrenza dal 1 settembre dell anno scolastico successivo. All inizio dell anno l Amministrazione Comunale procede all assegnazione della sede. 3) Il personale educativo, secondo l ordine di graduatoria ha diritto all assegnazione della sede, fino all esaurimento delle sedi disponibili per ogni anno scolastico. Nel caso di rinuncia della sede, il docente può scegliere una delle ulteriori sedi disponibili, sempre in ordine di graduatoria. 4) Il docente assente, per un periodo superiore a cinque mesi, che riprende servizio dopo il 30 aprile, non ha automaticamente diritto a rientrare nella propria sede e può essere assegnato d ufficio, provvisoriamente ad altra sede. 14

15 5) Le sanzioni disciplinari superiori alla censura, l aspettativa per motivi di famiglia superiori ad un anno, e le assenze per motivi di salute o per temporanea inidoneità ai compiti di istituto superiori a 18 mesi, comportano come conseguenza, la perdita di titolarità della sede alla quale il docente è assegnato. Nel computo dei mesi di astensione sono esclusi il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità. 6) Il personale educativo, che abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, non può più ottenere titolarità di sede nella scuola in cui insegnava al momento dell infrazione che diede luogo al provvedimento disciplinare. 7) I trasferimenti del personale educativo possono essere disposti,d ufficio dietro relazione congruamente motivata dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione e del responsabile del coordinamento pedagogico-organizzativo, nei seguenti casi: - Sanzioni disciplinari superiori alla censura - Incompatibilità dell educatore con i colleghi, con gli ausiliari o con gli utenti - Rifiuto dell educatore alle sperimentazioni ed innovazioni didattiche - Per motivi di salute, comprovati da certificazione del medico competente, che rendano incompatibile il rapporto tra personale e gli utenti. Art.22 - Supplenze 1)In caso di assenza di docenti di ruolo, qualora non sia possibile assegnare personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale a contratto a tempo determinato, per non interrompere un pubblico servizio e consentire la regolare attività scolastica, gli stessi sono sostituiti da supplenti in possesso del richiesto titolo di studio sulla base di apposite graduatorie comunali,aggiornate. 2)Le supplenze temporanee, ai sensi dell art.4 della legge n.124/99, sono conferite tenendo conto delle modalità regolamentari previste nel Regolamento Comunale per le supplenze approvato con Delibera G.M. n.620 del ) Le supplenze temporanee sono conferite dal dirigente del settore competente sulla base della graduatoria dell ente mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente e dall interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell assunzione in servizio e termini all ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. 4)Le supplenze temporanee devono essere conferite solo dopo aver esperito il cambio turno del personale del plesso per un numero di giorni strettamente indispensabile per assicurare lo svolgimento dell attività didattica e possono essere revocate in qualsiasi momento, con il venir meno della necessità. 5)Per consentire l attuazione delle finalità del predetto articolo verrà istituito apposito capitolo di bilancio dell Ente, utilizzando i contributi annuali assegnati dallo Stato e dalla Regione per il funzionamento e la gestione delle suddette scuole. Art.23 - Norme disciplinari a tutela dei bambini 1)Tenuto conto della necessità di salvaguardare i diritti dei minori e, con riferimento alle finalità del servizio, saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che provochi gravi disagi nell attuazione dell attività educativa o di funzionamento del servizio. 2)Per quanto attiene il personale di ruolo, per i provvedimenti disciplinari, si fa espresso riferimento alla normativa vigente. 15

16 3)Per quanto riguarda il personale supplente il dirigente del Settore Pubblica Istruzione, su proposta,congruamente motivata, del responsabile di plesso può procedere a temporanea sospensione cautelare dal servizio, nelle more dei dovuti conseguenti accertamenti e di eventuali provvedimenti successivi e nei casi seguenti: -per constata inidoneità ai compiti dell educatore evidenziata con precisi atti o fatti; -per gravi e ripetute mancanze disciplinari, regolarmente contestate dal coordinatore pedagogico e già oggetto di censura; -per tutti quei motivi che comportano l allontanamento, secondo le normative generali; Art.24 - Norma Finale 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e di contratti nazionali e decentrati in materia. 2) Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalle vigenti norme. 16

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