INDICE A5. ACCESSO ALLA PROFESSIONE E MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE... 7

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1 Pag. 1/22 INDICE A REGOLAMENTO AIAS PER LA QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI AIAS (APA)... 3 A1. SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE... 3 A2. GENERALITA... 3 A3. DEFINIZIONI... 4 A4. QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE... 4 A4.1 Documentazione e informazioni... 4 A4.2 Presentazione della richiesta di qualificazione... 4 A4.2.1 Requisiti per l ammissione alla Qualificazione di Livello EQF5 o inferiore... 5 A4.2.2 Requisiti per l ammissione alla Qualificazione di Livello EQF6 o superiore... 5 A4.2.3 Organismo che effettua la verifica dei requisiti... 5 A4.2.4 Verifica dei requisiti... 5 A4.3 Ottenimento della qualificazione e iscrizione nell Elenco dei professionisti qualificati... 6 A4.3.1 Delibera del Consiglio Direttivo... 6 A4.3.2 Notifica di attribuzione della Qualificazione e adempimenti conseguenti... 6 A4.3.3 Ricorsi... 7 A5. ACCESSO ALLA PROFESSIONE E MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE... 7 A5.1 Accesso alla professione... 7 A5.2 Mantenimento della formazione... 8 A5.3 Valutazione del livello professionale... 8 A5.4 Esperienza oggettiva nel settore... 8 A5.5 Prevalenza della prestazione professionale su altre attività lavorative... 9 A5.6 Comportamenti personali attesi... 9 A5.7 Ambito della formazione continua... 9 A5.7.1 Crediti Formativi Professionali A5.7.2 Attività formativa A5.7.3 Riconoscimento di crediti formativi professionali A5.7.4 Applicazione e Periodo formativo di riferimento A6. VALIDITA, MANTENIMENTO, SOSPENSIONE/REVOCA E RINNOVO DELLA QUALIFICA A7. USO DEL LOGO A8. DISPOSIZIONI FINALI... 13

2 Pag. 2/22 B REGOLAMENTO ICPrev PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI B1. SCOPO B2. CAMPO D APPLICAZIONE B3. RIFERIMENTI B4. GENERALITA B5. CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE B5.1 Presentazione della richiesta B5.2 Verifica dei requisiti B5.5 Modalità di conduzione dell esame B5.6 Rilascio della Certificazione di competenza B5.7 Ripetizione della prova di esame B5.8 Notifica B5.9 Validità B6. MANTENIMENTO E SORVEGLIANZA B7. RINNOVO B8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE B8.1 Sospensione B8.2 Revoca B9. RECLAMI B10. RICORSI B11. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE ICPrev /04/11 Adeguamento a stato di fatto di ICPrev RSC(CM) VI(GBT) AU(PB) PCdG Rev. Data Oggetto della revisione Redatto RSC Verificato VI Approvato AU Presa vis. PCdG

3 Pag. 3/22 A REGOLAMENTO AIAS PER LA QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI AIAS (APA) A1. SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità per la Qualificazione delle competenze delle figure professionali appartenenti alle Associazioni professionali AIAS (APA). Il presente Regolamento si applica per tutti i Candidati che abbiano presentato richiesta di essere parte di un' Associazione professionale AIAS (APA) e di ottenere un attestato di Qualificazione professionale e per tutti gli Iscritti nell Elenco dei professionisti qualificati. A2. GENERALITA Aias, Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza, si configura quale Ente esponenziale anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale della categoria professionale degli operatori nel campo della prevenzione per la sicurezza, la salute e l ambiente nei luoghi di lavoro e di vita ed è presente e opera sull intero territorio nazionale. Aias attraverso le Associazioni Professionali AIAS (nel seguito APA) si propone di valorizzare l esperienza dei propri iscritti, convalidandone la competenza acquisita attraverso l attività professionale esercitata in forma autonoma o subordinata. In virtù di questo indirizzo strategico Aias si pone l obiettivo di diventare un costante e qualificato punto d incontro fra la domanda e l offerta di prestazioni specialistiche nel campo del lavoro intellettuale in un ambito di competenze relativo a uno dei settori d attività, e/o a un area specialistica. L ingresso dei Soci nell APA è subordinato: alla richiesta di Qualificazione delle competenze professionali da parte del Socio e alla verifica della sussistenza dei requisiti di competenza, eseguita da parte di un Gruppo di valutatori delle competenze, detto GVC nel seguito. La richiesta di Qualificazione delle competenze professionali è volontaria ed è aperta a tutti i Soci in regola col pagamento della quota d iscrizione annua all AIAS. Con la presentazione della richiesta di Qualificazione, il candidato accetta: - tutte le condizioni indicate nel presente Regolamento (Parte A); - la decisione del GVC sull accettabilità della richiesta; - il giudizio del CD dell APA; - la decisione dell OdV nel caso di eventuali situazioni di contenzioso. Tutti gli atti riguardanti la Qualificazione ed il suo mantenimento, sono svolti dalll APA alla quale il candidato ha presentato richiesta di Qualificazione. AIAS garantisce che il trattamento dei dati del Candidato e degli iscritti all Elenco dei professionisti qualificati avvenga nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e che il Titolare del trattamento dei dati è AIAS. Al fine di esercitare i diritti di cui all Art. 7 del D.Lgs 196/03 l interessato può rivolgersi alla Segreteria AIAS).

4 Pag. 4/22 La conservazione dei dati del candidato acquisiti nell ambito del processo di qualificazione avviene (tempi e modi) conformemente alle procedure in vigore ai fini del procedimento di qualificazione, nel rispetto del DPS previsto dal D.Lgs. 196/03. I dati e i documenti relativi al candidato sono invece normalmente distrutti se egli esprime per iscritto volontà di non voler essere incluso nell Elenco prima del pagamento della relativa quota. L eventuale restituzione è disciplinata attraverso il modulo di richiesta. AIAS è garante della corretta attuazione della Qualificazione professionale dei propri Soci organizzando le risorse, gli strumenti e i mezzi necessari. A tale scopo vigila sul suo funzionamento attraverso l OdV. A3. DEFINIZIONI Verifica - E il processo di accertamento e riconoscimento del possesso, da parte del Socio richiedente, della competenza professionale acquisita in un determinato ambito di competenza. Ambito di competenza L'ambito si riferisce a uno dei settori di attività, e/o a un area specialistica (campo di attività specialistica). Competenza - E' la capacità di assunzione personale di responsabilità in un settore di attività e/o in un'area specialistica, grazie alle conoscenze disciplinari unite all'esperienza acquisita sul campo nello svolgimento della professione. Qualificazione - Dichiarazione rilasciata dall APA del Socio richiedente, che attesta il riconoscimento, sotto la responsabilità dell Associazione professionale stessa, del possesso della competenza acquisita in un determinato ambito di competenza. La competenza acquisita può essere di livello EQF3 o superiore. Elenchi Sono le liste specifiche dei Professionisti Qualificati che compongono nel suo complesso l Elenco dei professionisti qualificati dalle APA. A4. QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE A4.1 Documentazione e informazioni Il professionista che intende presentare richiesta di Qualificazione, può ottenere le informazioni e la documentazione sulle modalità di presentazione della richiesta stessa accedendo al sito web dell APA. A4.2 Presentazione della richiesta di qualificazione Il Candidato che intenda ottenere la Qualificazione delle competenze, deve presentare richiesta all APA. La richiesta di Qualificazione è volontaria. Presentando la richiesta, il Candidato accetta contestualmente criteri, prescrizioni, metodi e procedure indicati nel presente Regolamento. L invio della richiesta può essere fatto esclusivamente per via informatica e comporterà che l APA potrà chiedere di ricevere, sempre per via informatica, la documentazione che riterrà utile per la valutazione della competenza acquisita dal Socio richiedente. Il professionista che presenta la richiesta di Qualificazione si assume la totale responsabilità del contenuto dei dati e della documentazione forniti. E facoltà degli organismi preposti dall APA a procedere a una verifica incrociata dei dati stessi nel rispetto delle norme sulla riservatezza. Ogni richiesta di Qualificazione deve essere riferita a un solo settore se la richiesta è per i Livello EQF5 o inferiore, oppure a una sola area specialistica se la richiesta è per il Livello EQF6 o

5 Pag. 5/22 superiore. Tutti gli atti relativi alla procedura di Qualificazione sono svolti a cura dell APA, con garanzia di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle norme di legge vigenti sulla tutela della riservatezza dei dati personali. A4.2.1 Requisiti per l ammissione alla Qualificazione di Livello EQF5 o inferiore La Qualificazione di Livello EQF5 o inferiore comprova l esperienza acquisita in un settore e l'aver svolto attività professionali che hanno comportato l assunzione di responsabilità personali, sia pure nell eventualità di una collaborazione con altri professionisti. Per presentare la richiesta di Qualificazione di Livelli EQF5 o inferiori è necessario: essere Socio Aias; aver maturato un esperienza di lavoro nel settore per il quale è stata richiesta la Qualificazione. A4.2.2 Requisiti per l ammissione alla Qualificazione di Livello EQF6 o superiore La Qualificazione di Livello EQF6 o superiore comprova esperienze professionali maturate e sviluppate in un area specialistica, con l espletamento autonomo di funzioni specialistiche, o nell esercizio di mansioni direttive sempre in area specialistica, svolgendo prestazioni che hanno comportato l assunzione di responsabilità personali. Per presentare la richiesta di Qualificazione è necessario: essere Socio Aias; aver maturato un esperienza di lavoro nell area specialistica per la quale è stata richiesta la Qualificazione. A4.2.3 Organismo che effettua la verifica dei requisiti Il Gruppo di valutatori delle competenze, GVC, assicura: requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti d interesse; l omogeneità delle valutazioni; di aver definito e adottato e di impegnarsi a rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice etico e di comportamento. A4.2.4 Verifica dei requisiti 1. La richiesta di Qualificazione viene sottoposta a un istruttoria, a cura del GVC, per la verifica della completezza dei dati e della sussistenza dei requisiti previsti. 2. Successivamente la richiesta di Qualificazione è esaminata, verificata e validata dal GVC che, attraverso le informazioni fornite, valuta l effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata. 3. Nel caso in cui il GVC ritenga carente la documentazione presentata con la richiesta, potrà sospenderne l'esame e chiedere documentazione integrativa al Socio richiedente, che dovrà fornirla entro il termine stabilito dallo stesso GVC. Ottenuta l'integrazione nei tempi concessi, il GVC esprimerà il proprio parere definitivo. 4. Se la richiesta riguarda una qualificazione di Livello EQF3 o EQF4, il GVC, anziché chiedere una documentazione integrativa, può optare per un colloquio-intervista con il Socio, senza

6 Pag. 6/22 richiedere altra documentazione supplementare. 5. Viceversa nella qualificazione di Livello EQF5 o superiori il colloquio-intervista è parte essenziale, e non opzionale, della procedura. Sarà il GVC a decidere l'inderogabilità o meno dell'integrazione della documentazione. 6. Il parere del GVC viene espresso a maggioranza e può assumere le seguenti forme: a) parere favorevole; b) parere favorevole, ma con indicazione di un settore o di un area specialistica diversi da quanto richiesto; c) parere sfavorevole. 7. Il pronunciamento del parere da parte del GVC deve avvenire entro i 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. 8. Quando il Socio richiedente è valutato non in possesso di tutti i requisiti per la qualificazione da lui richiesta, potrà presentare una nuova richiesta di Qualificazione trascorso un anno dal pronunciamento negativo del GVC sulla prima richiesta non accolta. A4.3 Ottenimento della qualificazione e iscrizione nell Elenco dei professionisti qualificati L ottenimento della Qualificazione è subordinato a: possesso dei requisiti prescritti, invio della richiesta secondo le modalità previste, colloquio-intervista di approfondimento (colloquio con colleghi esperti del GVC, applicando la logica della valutazione tra pari, meglio nota con il termine inglese di peer review o "peerto-peer review", eseguibile anche via collegamento Skype che consente anche l'accertamento dell'identità del Socio richiedente la qualificazione, in fase di colloquio), pagamento della quota prevista per l esame della richiesta di qualificazione e, in caso di valutazione positiva, pagamento della quota prevista per l iscrizione del professionista nell Elenco, firma per accettazione delle prescrizioni per l uso del Logo dell APA, delibera, a cura del Consiglio Direttivo, CD, dell APA con il parere favorevole di attribuzione della Qualificazione, sottoscrizione del modulo di autorizzazione al trattamento riservato dei dati personali. A4.3.1 Delibera del Consiglio Direttivo Sulla base del parere espresso dal GVC, il CD delibera in merito al rilascio della Qualificazione al Socio richiedente e ne invia comunicazione al GVC. A4.3.2 Notifica di attribuzione della Qualificazione e adempimenti conseguenti La delibera di rilascio della Qualificazione viene notificata al Socio richiedente il quale, ricevuta la comunicazione, è tenuto a: a) verificare l esattezza degli elementi identificativi inerenti la Qualificazione acquisita, b) firmare per accettazione il testo delle Prescrizioni per l uso del Logo, c) firmare il modulo per l autorizzazione alla conservazione e gestione dei dati relativi alla sua Qualificazione, d) firmare il modulo per l autorizzazione all inserimento del proprio nominativo in uno degli Elenchi dei Professionisti Qualificati che compongono nel suo complesso l Elenco dei

7 Pag. 7/22 professionisti qualificati, e) sottoscrivere l impegno a utilizzare il Logo nei termini stabiliti dal presente Regolamento, L inadempienza anche parziale a quanto sopra richiesto, comporta la sospensione, per un termine massimo di tre mesi, dell iscrizione nell apposito Elenco dei professionisti qualificati. L iscrizione provvisoria nell Elenco (come professionista provisional) può essere proposta dal GVC anche in altri casi ed è al massimo annuale non rinnovabile, con possibilità di emissione di attestato con dizione corrispondente. Trascorso inutilmente il termine di sospensione o d iscrizione provisional senza che siano stati completati tutti gli adempimenti, la Qualificazione decade. Il professionista cui venga sospesa e/o annullata la qualificazione non può far uso dell attestato scaduto o annullato e del Logo; il professionista con qualificazione provisional può invece far uso del relativo attestato e del Logo. A4.3.3 Ricorsi Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato al CD, esclusivamente in forma elettronica, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione e deve contenere informazioni relativamente a: generalità dell iscritto ricorrente, estremi della richiesta di Qualificazione, motivazioni del ricorso. Il ricorso viene esaminato dal GVC entro tre mesi dalla data di ricevimento. A conclusione dell esame del ricorso il Consiglio Direttivo, sentito il GVC, decide in merito e comunica la decisione al GVC e al ricorrente. La decisione del CD è inappellabile. A5. ACCESSO ALLA PROFESSIONE E MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE A5.1 Accesso alla professione Ai fini del presente Regolamento s ipotizzano i seguenti percorsi di accesso (caratteristiche minime per il raggiungimento della qualifica), fra loro alternativi: a) Mediante apprendimento formale Frequenza, con successo, a corso specifico presso Istituto di formazione professionale pubblico statale o regionale, con rilascio di attestato di qualificazione. b) Mediante apprendimento non-formale Frequenza, con successo, a corso presso Istituto di formazione professionale privato, il cui percorso formativo e relativo attestato finale di qualificazione sia riconosciuto da Stato o Regione. c) Mediante interazione di apprendimento non-formale e informale Frequenza, con successo, di corso di formazione professionale specifico, presso Istituto di formazione professionale privato, il cui diploma non abbia riconoscimento ufficiale, purché seguito da periodo di praticantato o assistentato di almeno un anno presso un professionista qualificato da un APA. d) Mediante apprendimento informale e assistentato Documentabile periodo di assistentato o praticantato presso professionista qualificato da un APA, per un periodo di tempo di durata pari o superiore a quello proprio dell'iter di formazione professionale previsto dal punto a).

8 Pag. 8/22 e) Mediante apprendimento informale autonomo Si considera infine equivalente a un percorso formativo valido anche l'esercizio autonomo continuativo e attivo dell attività professionale, per un periodo di tempo - a far data dall'apertura di corretta configurazione fiscale - di durata pari o superiore a quello proprio dell'iter di formazione professionale previsto dal punto a). A5.2 Mantenimento della formazione Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze necessarie alla professione sono subordinati a uno specifico percorso formativo o manutentivo. Il professionista deve dunque seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale, seguendo percorsi formativi preposti a tal fine dalle associazioni professionali di categoria. A5.3 Valutazione del livello professionale Per orientare la clientela nell approccio alla fruizione dei servizi professionali, sono individuati differenti livelli professionali, connessi al verificarsi di concomitanti condizioni oggettive e soggettive. Il professionista può spontaneamente ipotizzare (auto-valutazione) la sua appartenenza ai diversi livelli professionali, così come volontariamente richiedere di sottoporsi a valutazione di terze parti. E' importante rilevare che la valutazione del livello professionale raggiunto non può concentrarsi sull'enumerazione o valutazione delle conoscenze acquisite, ma deve considerare come massimamente indicativi i risultati in termini di competenze finali, intese come risultanza dell'efficace traduzione in risultati apprezzabili di conoscenze (eventualmente anche minime, purché sufficienti) rese oggettivamente efficaci dalla presenza di significative abilità. La qualificazione dell effettivo livello professionale raggiunto deve essere particolarmente ponderata sull'efficacia delle competenze espresse dal singolo professionista, intese come prodotto degli strumenti di conoscenze moltiplicato per il fattore abilità. L identificazione a priori dei livelli di conoscenza, abilità e competenza (di cui all Allegato II della Raccomandazione 2008/C111/01 - EQF) associabili a ogni livello professionale non può prescindere dal profilo specifico del singolo professionista e quindi dalle scelte effettuate dal medesimo circa i compiti espletabili e le conseguenti conoscenze, abilità e competenze, così come dall effettivo processo di valutazione (indipendentemente dalla sua natura di prima, seconda o terza parte). A5.4 Esperienza oggettiva nel settore A garanzia di sufficiente affidabilità nella gestione dell attività, e a testimonianza di una pregressa esperienza minima sul campo, viene considerato requisito necessario l avere esercitato professionalmente l attività in oggetto da almeno 24 mesi continuativi, intesi come 730 giorni dall avvenuto corretto inquadramento fiscale dell attività. Ai fini della valutazione di sufficiente anzianità professionale sono ritenuti validi e fra loro cumulabili anche periodi di esercizio professionale in forma fiscale differente, purché fra loro non separati (interrotti) da intercorrenti periodi di durata superiore a un anno (365 giorni).

9 Pag. 9/22 A5.5 Prevalenza della prestazione professionale su altre attività lavorative A garanzia di maggior affidabilità nella gestione dell attività, e a testimonianza di una significativa dedizione alla professione oggetto della presente norma, è considerato requisito necessario l esercizio prevalente (ancorché non esclusivo) della professione in oggetto, cioè con impegno superiore al 50% delle ore lavorate nel complesso dal professionista in esame. A5.6 Comportamenti personali attesi Il professionista iscritto all APA è tenuto al rispetto ed applicazione dei seguenti principi/precetti: a) Attenzione alle necessità dell utenza Il professionista deve garantire oltre all ovvia puntuale applicazione delle norme dirette e conseguenti previste dal Codice Civile in materia di prestazioni d opera e, quando del caso, di prestazione d opera intellettuale anche una fattiva e continuativa attenzione alle necessità professionali della committenza. b) Correttezza e trasparenza nelle politiche tariffarie. Ogni singolo professionista è libero di valutare le proprie dinamiche tariffarie, e di applicarle a sua discrezione. In rispetto al codice etico e di comportamento dell APA il professionista s impegna tuttavia a rendere sempre edotto con trasparenza e tempestività il cliente delle sue richieste tariffarie, e a non innescare operazioni promozionali in grado di generare turbative di mercato. c) Attenzione ai diritti di terzi Il professionista s impegna a effettuare alla sua clientela prestazioni non lesive di diritti di terzi (copyright di terze parti, diritto d immagine, ecc.). Se il professionista fosse a conoscenza di restrizioni anche solo potenziali all'impiego di marchi o immagini altrui, s impegna a informarne il cliente o utilizzatore, prima o contemporaneamente all erogazione della sua prestazione professionale. d) Rispetto per collaboratori, fornitori, colleghi e terze parti Il rapporto con colleghi, assistenti, operatori e collaboratori in genere deve essere improntato al più completo rispetto umano e professionale. Le operazioni autopromozionali del professionista devono essere corrette, in rispetto della verità e del lavoro dei colleghi. e) Rispetto delle vigenti norme fiscali Si evidenzia qui che l'esercizio continuativo e con requisiti di professionalità, per sua stessa natura richiede necessariamente l'inquadramento della stessa secondo la vigente normativa fiscale, a cui il professionista si attiene compiutamente. A5.7 Ambito della formazione continua 1. La formazione continua riguarda tutti i settori produttivi e le aree professionali (campi di attività specialistica). 2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all attività professionale nonché il Codice etico e di comportamento e le altre discipline comunque funzionali all esercizio della professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, l organizzazione del lavoro, le norme legali e amministrative. 3. La formazione continua deve accompagnare l associato lungo tutto il periodo dell attività

10 Pag. 10/22 professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati A5.7.1 Crediti Formativi Professionali 1. Il sistema di Crediti Formativi Professionali, CFP, adottato dalle APA, è l unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del professionista. 2. Il sistema suddetto favorisce la razionalizzazione dell apprendimento e dell aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline e il rinnovamento delle metodologie professionali; 3. Il sistema suddetto è in linea di principio riferito sia al tempo impiegato (ora=>credito) sia ai contenuti scientifici e innovativi dell evento formativo ed è caratterizzato dal dare valore a un elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l orientamento formativo professionale. 4. Bisogna inoltre tener presente che ogni richiesta di Qualificazione e di attestazione da parte è riferita a un solo settore se la richiesta è per i Livelli da EQF3 a EQF5, oppure a una sola area specialistica se la richiesta è per i Livelli EQF superiori. Si assume inoltre che, nei criteri di accesso alla qualificazione, si tiene conto, per quanto indicato dalla legislazione, sia dei requisiti di esperienza, sia di quelli che tengono conto della scolarità del Socio richiedente, ossia dei crediti CFU o CFA posseduti. 5. I crediti richiesti per il mantenimento nel relativo livello professionale non si accumulano, ma hanno validità biennale, con obbligo di aggiornamento annuale da documentare (non è possibile cioè saltare un credito annuale e concentrarlo nell anno successivo, se non per esplicita richiesta motivata: infortunio, lunga malattia, maternità, impedimenti derivante da causa di forza maggiore che può sospendere il rispetto dei crediti minimi biennali per un determinato periodo, soggetto ad approvazione del CD). NB I professionisti inseriti nel registro livelli EQF6 e 7 si considera che svolgano la propria attività lavorativa sia come liberi professionisti sia con rapporto di dipendenza nei diversi ambiti d intervento professionale esercitando funzioni di elevata responsabilità in attività di ricerca, di didattica, d intervento, di consulenza, effettuando il coordinamento e la supervisione delle figure professionali inserite nel registro livelli EQF I professionisti inseriti nel registro livelli EQF3-4-5 si considera che svolgano la propria attività lavorativa sia come liberi professionisti sia con rapporto di dipendenza nei diversi ambiti d intervento professionale esercitando funzioni operative in attività di ricerca, di didattica, di intervento, di consulenza, operando sotto il coordinamento e la supervisione delle figure professionali inserite nel registro livelli EQF6 e 7. A5.7.2 Attività formativa 1. GVC valuta i contenuti degli eventi formativi organizzati da strutture riconosciute da AIAS (come le PAA) e altre organizzazioni formative pubbliche e private applicando gli stessi criteri, e cioè in base all attestazione che è rilasciata al partecipante all evento, a cura dell ente organizzatore. 2. Costituiscono, inoltre, CFP, le seguenti attività:

11 Pag. 11/22 a) relazioni in convegni, seminari ecc. b) pubblicazioni c) lezioni in corsi, master ecc; d) attività formativa presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati; 3. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2 che qui precede, non produrrà alcun riconoscimento del CFP 4. Su richiesta del Socio corredata d idonea documentazione, il CD rilascia la Qualificazione, specificando il relativo livello EQF. A5.7.3 Riconoscimento di crediti formativi professionali 1. All «evento formativo» sono attribuiti i crediti formativi professionali minimi come sotto evidenziato: a) partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi EQF: b) partecipazione in qualità di relatore in convegni, in seminari di studio e workshop, anche monotematici riconducibili agli standard qualitativi EQF, di durata da 4 a 8 h. c) progettazione ed erogazione dell evento formativo. d) attività di tutor nei tirocini e nelle supervisioni e) redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli standard qualitativi ovvero dispense finalizzate ai corsi 2. Anche la partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza del Socio richiedente, può essere oggetto di valutazione per il riconoscimento dei crediti professionali secondo quanto indicato nei paragrafi che qui precedono. A5.7.4 Applicazione e Periodo formativo di riferimento 1. Ogni Socio qualificato sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività da svolgere ai fini dell assolvimento dell obbligo della formazione. 2. Ogni Socio richiedente deve documentare all APA l attività di formazione continua effettivamente svolta in un periodo non superiore ai tre anni. 3. L attività di formazione continua svolta dal Socio richiedente può essere oggetto di divulgazione a terzi (curriculum) poiché trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico. 4. La formazione continua deve essere perseguita con inizio dal 1 gennaio dell anno successivo a quello d iscrizione al Registro professionale. A6. VALIDITA, MANTENIMENTO, SOSPENSIONE/REVOCA E RINNOVO DELLA QUALIFICA La Qualificazione ha validità di 3 anni, a decorrere dal momento dell iscrizione nell Elenco dei professionisti qualificati, ed operante con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo. Durante il periodo di validità della Qualificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato a seguito di: 1. assenza di reclami e di di provvedimenti dell APA nei confronti dell interessato; 2. pagamento dell importo annuale della quota d iscrizione all AIAS.

12 Pag. 12/22 In merito al primo punto, l APA effettua la sorveglianza sui professionisti qualificati richiedendo di produrre una dichiarazione annuale online di assenza reclami non gestiti con soddisfazione del cliente, sotto la loro responsabilità; L APA verifica, inoltre, l assenza di reclami pervenuti a parte delle Aziende/Enti clienti della figura professionale qualificata. La dichiarazione di assenza reclami è preliminare all emissione dell attestato annuale, con data di scadenza aggiornata. In tale dichiarazione il professionista dichiara inoltre di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla qualificazione nel termine di almeno 3 mesi prima della data di scadenza annuale, non assolve dall obbligo del versamento della quota d iscrizione per l annualità successiva, entro il dicembre dell anno in corso. In merito al secondo punto, il pagamento deve avvenire entro dicembre e la qualificazione è sospesa per un mese (il mese di gennaio dell anno successivo) e poi annullata con provvedimento automatico mediante di notifica al professionista. La riqualificazione, nel caso di annullamento, si potrà ottenere ripercorrendo l intero processo, previo giudizio favorevole dell APA. La riqualificazione non potrà avvenire prima di 3 mesi dalla notifica del provvedimento di annullamento e comunque non prima del periodo eventualmente stabilito dal GVC. La sospensione e/o la revoca della qualificazione sono previsti a seguito di provvedimenti presi dall APA al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: non osservanza delle prescrizioni previste nel Codice etico e di comportamento e nelle Prescrizioni per l uso del Logo reclamo scritto su inadempienze verso terzi; ripetute non conformità rilevabili dal Registro dei reclami tenuto dal professionista; mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento; mancato soddisfacimento di tutti i requisiti della procedura di rinnovo; mancato pagamento delle quote d iscrizione/mantenimento; ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal professionista all atto della qualificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni/comportamenti che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l immagine dell APA; formale rinuncia da parte della persona certificata, effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza Per il Rinnovo della Qualificazione acquisita, Il professionista qualificato deve fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della Qualificazione ossia del permanere di condizioni professionali atte a garantire la rispondenza al profilo professionale, attraverso un aggiornamento continuo e sistematico sul processo di qualificazione professionale, sulle materie oggetto di prestazione professionale nel settore e nell' area specialistica e sulle tecniche manageriali relative al livello EQF di competenza. Il professionista già qualificato che vuole mantenere la Qualificazione acquisita deve produrre, ogni tre anni, la documentazione attestante la sua permanenza nell ambito di competenza (settore per i livelli EQF da 3 a 5, area specialistica per i livelli EQF6 e superiori) per il quale aveva ottenuto la Qualificazione. Presenterà perciò idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima Qualificazione. La mancata presentazione della richiesta di conferma della Qualificazione alla scadenza triennale, comporterà la decadenza automatica della stessa. Il professionista qualificato può presentare richiesta di Qualificazione per qualsiasi settore o area specialistica per la quale non sia già qualificato, seguendo la stessa procedura stabilita dal

13 Pag. 13/22 presente Regolamento. Il GVC può anche richiedere annualmente un'integrazione alle informazioni ricevute in fase di Qualificazione, attraverso l'elenco dell'attività seguita per il proprio aggiornamento (corsi, seminari, convegni, letture, attività associative e pubblicazione di articoli sulle riviste specialistiche) o attraverso le attestazioni dei committenti. A7. USO DEL LOGO Il Logo, o marchio, è composto di: un simbolo grafico che include anche la denominazione, per esteso, dell Associazione professionale (il Logo deve essere riprodotto rispettando formato, proporzioni e colori secondo le caratteristiche ufficiali; è ammessa la rappresentazione in bianco e nero; di seguito al Logo deve essere indicato il livello di Qualificazione e il settore o l area specialistica oggetto della Qualificazione concessa. L'uso del Logo è individuale e riservato esclusivamente a quei professionisti, nominativamente definiti, inseriti nell Elenco dei Professionisti Qualificati. Non è consentito l'uso collettivo, ossia esteso a più persone, del Logo. Il Logo serve per contrassegnare sia la documentazione professionale, sia la documentazione informativa, compresi carta intestata, biglietti da visita, stampe promozionali, ecc. utilizzati dal professionista. Ogni altro uso del Logo è vietato. L APA si riserva la revoca del diritto all uso del Logo qualora venisse accertato un uso difforme da quanto stabilito dal presente Regolamento da parte del professionista qualificato. A8. DISPOSIZIONI FINALI Il Consiglio Direttivo dell APA: determina le modalità di accesso, consultazione e diffusione dell Elenco dei Professionisti Qualificati. cura la promozione e diffusione delle iniziative relative alla Qualificazione professionale dei Soci AIAS. Il CD determina l importo delle quote da versare per la richiesta di qualificazione, per l iscrizione nell Elenco dei professionisti qualificati e per l eventuale quota per la conferma triennale della qualificazione. Il Regolamento è gestito, come tutti i documenti dell APA, in regime di Qualità, secondo apposita procedura formale; ogni sua modifica è proposta dal GVC e approvata dal Consiglio Direttivo.

14 Pag. 14/22 B REGOLAMENTO ICPrev PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI B1. SCOPO Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità per la Certificazione delle competenze delle figure professionali certificate secondo gli Schemi ICPrev. Esso regola, inoltre, i rapporti tra ICPrev S.r.l. e le persone che intendono acquisire o mantenere la Certificazione in conformità ai requisiti degli schemi ICPrev. B2. CAMPO D APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica per tutti i Candidati che abbiano presentato richiesta di Certificazione, secondo le modalità indicate nei Bandi di Certificazione delle competenze e per gli iscritti nel Registro delle persone certificate. B3. RIFERIMENTI Normativa tecnica e cogente applicabile agli Schemi Bando di Certificazione delle competenze della figura professionale certificata Codice deontologico ICPrev /CO-01 Regolamento ICPrev /RE-03 Regolamento ICPrev /RE-04 Procedura PR-09 B4. GENERALITA La Certificazione delle competenze secondo gli schemi ICPrev è volontaria e, con la presentazione della richiesta di Certificazione, il candidato accetta: - tutte le condizioni indicate nel bando in vigore; - la decisione del Responsabile del Servizio Certificazione ICPrev (RSC) sull accettabilità della richiesta; - il giudizio della Commissione d Esame; - la decisione sulla certificazione da parte dell Organismo, espressa da delibera dell Amministratore Unico di ICPrev - la decisione del Comitato di Garanzia nel caso di eventuali situazioni di contenzioso. Sulla corretta applicazione del presente Regolamento, sorveglia il Comitato di Garanzia degli schemi ICPrev nel quale sono rappresentati, pariteticamente, i diversi Enti interessati alla Certificazione delle competenze delle figure professionali certificate.

15 Pag. 15/22 Tutti gli atti riguardanti la Certificazione ed il suo mantenimento, sono svolti dal Servizio Certificazione ICPrev. ICPrev garantisce che il trattamento dei dati del Candidato e degli iscritti al Registro delle persone certificate avvenga nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e che il Titolare del trattamento dei dati è ICPrev s.r.l.. Al fine di esercitare i diritti di cui all Art. 7 del DLgs 196/03 l interessato può rivolgersi alla Segreteria ICPrev (tel Fax icprev@networkaias.it). La conservazione dei dati del candidato acquisiti nell ambito del processo di certificazione avviene (tempi e modi) conformemente alle procedure in vigore ai fini del procedimento di certificazione, nel rispetto del DPS previsto dal D.lgs. 196/03. I dati e i documenti relativi al candidato sono invece normalmente distrutti se egli esprime per iscritto volontà di non volersi certificare prima di presentarsi alla prova di esame. L eventuale restituzione è disciplinata attraverso il modulo di richiesta ICPrev/MOD-RICH. B5. CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE B5.1 Presentazione della richiesta Il Candidato che intenda ottenere la Certificazione delle competenze, deve presentare richiesta al Servizio Certificazione ICPrev secondo le modalità previste dal Bando di Certificazione ed entro i termini eventualmente indicati sul Calendario delle sessioni d esame. B5.2 Verifica dei requisiti Al ricevimento della richiesta il Servizio Certificazione ICPrev deve provvedere a: istituire il dossier individuale di Certificazione annotando la data di ricezione; verificare che i titoli e la documentazione presentata dal Candidato soddisfino i requisiti indicati sul Bando di Certificazione. assolvere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 196/03 sul Codice in materia di protezione dei dati personali. Verificare la sottoscrizione per accettazione del Codice Deontologico CO-01, del Regolamento RE-01 e del Regolamento RE-04 Uso del Marchio L esito positivo di tale verifica è vincolante per l ammissione all esame. In caso di documentazione incompleta, il Servizio Certificazione ICPrev comunica al Candidato le informazioni e/o documenti che questi deve fornire ad integrazione della domanda. Il Candidato che non ha tutti i requisiti previsti dal Bando di Certificazione, può sostenere, le prove d'esame come specificato nel Bando stesso, ma non può ottenere l iscrizione al Registro delle persone certificate. Al Candidato è notificato per iscritto l esito della valutazione della documentazione.

16 Pag. 16/22 Ai Candidati ammessi all esame, saranno comunicati per iscritto e con il dovuto anticipo: data, orari ed altre modalità di svolgimento della prova di esame. La domanda d iscrizione ha validità di tre anni, dalla data della sua accettazione. Entro tale termine - prorogabile su motivata richiesta dell interessato per ulteriori sei mesi - il processo di Certificazione si deve completare; in caso contrario dovrà essere presentata una nuova domanda di Certificazione. Egli valuta le singole prove dei Candidati e, sentito il parere degli altri Commissari d esame, esprime il giudizio complessivo e finale sul Candidato e trasmette la proposta di certificabilità ad ICPrev. In caso di proposta favorevole l Amministratore Unico di ICPrev delibererà formalmente la certificazione. Nella costituzione della Commissione, è perseguito l obiettivo di assicurare la presenza delle competenze nelle tre aree tematiche di riferimento: organizzativo/gestionale, tecnico e della comunicazione sulla base del CV dei commissari B5.4 B5.5 Modalità di conduzione dell esame Alle prove, scritte e orali, possono presenziare, in qualità di osservatore uno o più Membri del Comitato di Garanzia. Alcune prove orali sono realizzabili tramite collegamento telematico a distanza (es. via Skype): in questo caso deve essere garantita la visione diretta del candidato mediante l uso di telecamera e, oltre alle domande, deve essere documentato anche il tempo complessivo dell esame. B5.6 Rilascio della Certificazione di competenza Il certificato ICPrev può essere rilasciato nei confronti di quei Candidati che: hanno i titoli richiesti; hanno superato le prove d esame previste dal bando con conseguente parere favorevole alla certificazione da parte della Commissione d esame sono stati oggetto di delibera di certificazione da parte di ICPrev, a firma dell Amministratore Unico, sulla base delle informazioni acquisite durante il processo di certificazione. B5.7 Ripetizione della prova di esame La domanda d iscrizione agli esami ha validità di tre anni dalla data della sua accettazione; entro tale termine - prorogabile su richiesta dell interessato, di ulteriori sei mesi - il processo di Certificazione si deve completare; in caso contrario dovrà essere presentata una nuova domanda di Certificazione. Il Candidato può ripetere quante volte desidera, in sessioni diverse, la prova d esame scritta o quella orale. Il superamento della prova scritta ha validità di due anni ai fini dell ammissione alla successiva prova orale; decorso tale termine, la prova scritta dovrà essere ripetuta.

17 Pag. 17/22 Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente per singola prova. B5.8 Notifica La comunicazione dell avvenuta delibera di Certificazione è notificata per iscritto al Candidato dall Organismo di Certificazione ICPrev. Il Candidato può fare ricorso contro le decisioni degli Organismi preposti (Presidente Commissione d Esame e Comitati), con le modalità indicate nel successivo capitolo 10. Il Candidato per il quale è stata emessa delibera di certificazione favorevole da parte di ICPrev deve completare il pagamento riguardante l iscrizione al Registro; Completato questo adempimento, il Servizio Certificazione ICPrev provvede a: inserire il nome nel Registro ICPrev inviare l Attestato, il Tesserino di identificazione ed il Timbro ICPrev confermando la conclusione del processo di certificazione. La persona certificata è tenuta a verificare l'esattezza dei dati riportati sul Certificato, Tesserino e timbro, segnalando al Servizio Certificazione ICPrev, eventuali errori. B5.9 Validità La Certificazione ha validità di 3 anni, a decorrere dal momento dell iscrizione nel Registro ICPrev. L iscrizione sarà operante con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla delibera da parte dell Amministratore Unico di ICPrev. B6. MANTENIMENTO E SORVEGLIANZA Durante il periodo di validità della Certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato a seguito di: - assenza di provvedimenti da parte del Servizio Certificazione di ICPrev nei confronti dell interessato; - regolare pagamento dell importo annuale per l iscrizione al Registro ICPrev. - assenza di reclami e contestazioni da parte dell utenza La Certificazione è sospesa o revocata secondo quanto indicato al capitolo 8 del presente Regolamento. Nel caso di revoca, la Certificazione si potrà ottenere nuovamente rifacendo l intero processo certificativo, previo giudizio favorevole del Responsabile del Servizio Certificazione ICPrev. La nuova Certificazione non potrà avvenire prima di 12 mesi, dalla notifica del provvedimento di revoca e comunque non prima di un periodo inferiore rispetto a quello eventualmente raccomandato dal Comitato di Garanzia.

18 Pag. 18/22 Il Responsabile del Servizio Certificazione ICPrev esegue la sorveglianza sulle persone certificate e richiede loro di produrre, sotto propria responsabilità, una dichiarazione annuale di assenza reclami non gestiti con soddisfazione del cliente; verifica, inoltre, l assenza di reclami pervenuti all Organismo di Certificazione da parte delle Aziende/Enti clienti della figura professionale certificata. B7. RINNOVO 90 giorni prima del termine dei tre anni di validità della Certificazione, gli iscritti al Registro devono fare richiesta di rinnovo al Servizio Certificazione ICPrev e produrre la seguente documentazione: a) curriculum aggiornato. b) fotocopia non autenticata degli attestati di partecipazione a corsi/seminari di formazione e d aggiornamento su temi attinenti la disciplina oggetto della certificazione frequentati negli ultimi tre anni; c) documentazione oggettiva dell esperienza specifica maturata negli ultimi tre anni. d) fornire autocertificazione relativa all assenza di reclami non gestiti con soddisfazione da parte del cliente Affinché sia rinnovata la Certificazione della competenza, l iscritto deve: avere esercitato nel triennio le competenze proprie dell RSPP, da documentare: - se esterno = esibendo i contratti di nomina come RSPP e il quantitativo di giornate fatturate; - se interno = dichiarazione del Datore di Lavoro attestante l attribuzione dell incarico e le mansioni svolte dimostrare, con documentazione, di aver curato il proprio aggiornamento professionale mediante la partecipazione ad attività culturali sui vari aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro (giornate di studio, seminari, corsi ecc per una media di almeno due giorni l anno, negli ultimi tre anni (1); Nel conteggio delle ore di formazione sono conteggiabili anche ore documentate di docenza o relative ad altri interventi formativi, purché riguardanti specifici argomenti previsti dal bando e condotti presso Enti di formazione accreditati, abilitati ad erogare formazione su tematiche di sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e smi. Eventuali corsi o argomenti ripetuti verranno comunque conteggiati una sola volta. non avere dato luogo ad alcun reclamo giustificato scritto (2) da parte del Servizio Certificazione ICPrev, o da parte dell organizzazione in cui è stata effettuata la prestazione professionale, esclusi i reclami gestiti con soddisfazione del cliente; non avere dato luogo ad alcun richiamo scritto (2) da parte del Servizio Certificazione ICPrev, per violazioni accertate del codice di deontologia professionale. Evidenza di essere in regola dal punto di vista amministrativo. ICPrev, con valutazione indipendente ed incrociata da parte del Responsabile Servizio Certificazione ( RSC), della funzione Verifiche Ispettive (VI) o da un commissario d esame esamina la documentazione ricevuta e valuta l opportunità di concedere o meno il rinnovo della certificazione, formalizzando l analisi con il modulo ICPrev/MOD-VERCERT.

19 Pag. 19/22 NOTE (1) Per il Candidato certificato che non dimostra di aver curato l aggiornamento professionale richiesto si applica il rinnovo ridotto a 1 anno, durante il quale egli deve dare corso all aggiornamento previsto dandone evidenza al Servizio Certificazione ICPrev. In caso positivo il rinnovo viene prorogato per gli altri due anni previsti. (2) Nel caso un Candidato sia stato oggetto di un solo reclamo giustificato o di un solo richiamo scritto, il rinnovo della certificazione è subordinato alla ripetizione dell esame orale alle condizioni ridotte del tariffario. B8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE I provvedimenti disciplinari e le relative modalità sono quelli previsti dal Codice Deontologico ICPrev CO-01 Le sanzioni disciplinari consistono in : o Avvertimento (richiamo tramite lettera ICPrev); o Censura (dichiarazione formale sulla mancanza commessa e biasimo in corso); o Sospensione della certificazione; o Revoca della certificazione; B8.1 Sospensione La sospensione della Certificazione è prevista al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 1. violazione del codice deontologico e uso improprio del marchio e/o della Certificazione ICPrev; 2. mancato rinnovo del Certificato scaduto da parte dell iscritto; 3. mancato pagamento della quota d iscrizione al Registro entro le scadenze previste dalla procedura PR-09 (Modalità operativa per la gestione dei pagamenti delle quote di mantenimento) ; 4. mancata sottoscrizione dal parte dell iscritto di documenti previsti nel presente Regolamento, entro 60 gg. dall avviso di ricevimento della relativa richiesta; 5. richiesta volontaria di sospensione temporanea da parte dello stesso iscritto. RSC può procedere autonomamente per la sospensione relativa alle situazioni consultandosi con l Amministratore Unico e delibera in merito. Per la situazione 1, RSC sottopone la richiesta al Comitato di Garanzia che si pronuncia circa la legittimità della richiesta di sospensione. Il Comitato di Garanzia, in funzione della gravità della violazione può esprimere un parere anche sulla durata del periodo di sospensione. Il Comitato Tecnico di Schema (CTSc) può effettuare una eventuale valutazione nel merito tecnico sulle sanzioni e in generale sul contenzioso.

20 Pag. 20/22 In caso di legittimità della richiesta di sospensione per violazione del codice Deontologico, il Servizio Certificazione ICPrev, d accordo con l Amministratore Unico, notifica all interessato le motivazioni e i provvedimenti deliberati La sospensione comporta: l obbligo di sospendere l uso del Marchio ICPrev; Il divieto di qualificarsi come figura professionale certificata ICPrev. Per i casi che, in caso di violazione del codice deontologico possono fare riferimento ad una azione riparatrice specifica, la parte economica rimane invariata e la quota annuale deve essere corrisposta normalmente. Se la sospensione viene effettuata su richiesta del professionista certificato (caso 5), in sede di pagamento della quota annuale, il pagamento viene normalmente traslato di un periodo corrispondente alla sospensione.. B8.2 Revoca La revoca della Certificazione è prevista al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: - avere dato luogo a più di una contestazione giustificata da parte del Servizio Certificazione ICPrev, o più di un reclamo giustificato da parte delle aziende/enti in cui è stata prestata l attività di figura professionale certificata, senza che il certificato abbia provveduto a gestire il reclamo assicurando la soddisfazione del cliente; - ripetute non conformità rilevabili dal Registro dei reclami; - mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della Certificazione, ivi compreso il pagamento delle quote di iscrizione o di mantenimento; - ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all atto della Certificazione (rispetto del Codice Deontologico e dell uso del Marchio ICPrev). In tali motivi di contestazione, ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa o ledere l immagine di ICPrev; - la volontaria rinuncia, da parte della persona certificata, fatta pervenire almeno 3 mesi prima della scadenza. Il Comitato di Garanzia valuta e si pronuncia con votazione formale sui casi di revoca della Certificazione o di cancellazione dal Registro, istruiti dal Responsabile del Servizio Certificazione ICPrev. Il Servizio Certificazione ICPrev, tenendo conto dell indicazione del Comitato di Garanzia, notifica all interessato con delibera e comunicazione dell Amministratore Unico gli eventuali provvedimenti con le relative motivazioni e dispone le azioni conseguenti. La revoca comporta: l obbligo di riconsegnare entro 15 giorni dalla notifica della revoca il Certificato, il timbro,il Tesserino e tutta la documentazione ICPrev ricevuta; l obbligo di cessare l impiego del Marchio ICPrev; il divieto assoluto di qualificarsi come figura professionale certificata ICPrev.

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