INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO INFORMATIVA CONTRATTO DOSSIER E SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLEGATI

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1 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO INFORMATIVA CONTRATTO DOSSIER E SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLEGATI POLITICA IN MATERIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Aggiornamento 6/2015

2 CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E COLLOCAMENTO DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N /2007 INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO UNIPOL BANCA S.p.A., con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2 (di seguito la "Banca") è una banca autorizzata da Banca d'italia alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"). La Banca d'italia, con sede centrale in Via Nazionale n Roma e filiale territoriale in Piazza Cavour n Bologna, ha altresì autorizzato la Banca alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: - negoziazione per conto proprio; - esecuzione di ordini per conto dei Clienti; - sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; - collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; - gestione di portafogli; - ricezione e trasmissione di ordini; - consulenza in materia di investimenti. Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Al fine di salvaguardare le somme di denaro dei Clienti, la Banca adotta idonee procedure volte a garantire un elevato standard di sicurezza nella custodia diretta e nell'impiego sul mercato interbancario. La Banca sub-deposita gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi. Nell'individuazione dei sub-depositari, la Banca considera unicamente organismi istituzionali solidi, basandosi sulle competenze e sulla reputazione di mercato degli stessi, cosicché possa essere garantita una maggiore tutela ai Clienti. La Banca aderisce al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro ,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n Il Fondo è riconosciuto sistema di indennizzo dall'art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal Regolamento operativo previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro 14 novembre 1997, n Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato Decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti alla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo. COMUNICAZIONI Nell'ambito della corrispondenza ordinaria, il Cliente può comunicare con la Banca in forma scritta ed indirizzando le proprie comunicazioni alla filiale della Banca presso la quale sono intrattenuti i rapporti salvo quanto diversamente stabilito in contratto. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Le comunicazioni dalla Banca al Cliente sono inviate, sempre utilizzando la forma scritta, salvo diverso accordo intercorso tra la Banca ed il Cliente stesso, all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente con apposita comunicazione. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono pienamente efficaci anche nei confronti degli altri. Conferimento degli ordini Gli ordini sono conferiti dal Cliente di norma per iscritto; relativamente all'inoltro delle disposizioni di investimento, il Cliente può utilizzare i seguenti canali di comunicazione: Pagina 1

3 - ordine impartito presso le filiali della Banca, utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dall'istituto di credito; - ordine trasmesso per via telefonica, solo nel caso in cui tale modalità sia stata tra la Banca ed il Cliente convenuta per iscritto. In tale ipotesi gli ordini conferiti telefonicamente saranno documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca; - ordine trasmesso per via telematica dai Clienti titolari del servizio di internet banking, mediante sottoscrizione di apposito contratto: nei modi e secondo le norme che disciplinando il servizio. In ogni caso, per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto, si rimanda alle singole disposizioni contrattuali. LINGUA L'italiano è la lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca - Cliente sia nella redazione della documentazione, di qualsiasi natura, intercorrente tra le parti. RENDICONTAZIONE La Banca invia al Cliente, almeno una volta all'anno o con diversa frequenza concordata fra le parti, un documento di rendicontazione dei servizi d'investimento prestati e delle principali condizioni economiche che disciplinano le prestazioni di tali servizi. Con riferimento al servizio di gestione di portafoglio, la Banca invia, ogni sei mesi, al domicilio del Cliente, il rendiconto, riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, come sancito dall'art. 54 del Regolamento Consob n del Qualora il Cliente lo richieda, la Banca trasmette allo stesso una rendicontazione trimestrale o la trasmissione volta per volta delle informazioni sulle operazioni eseguite, fermo restando che, in quest'ultimo caso, la Banca invia il rendiconto almeno una volta ogni dodici mesi. Laddove il Cliente al dettaglio autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito una volta al mese. Per quanto concerne gli altri servizi di investimento diversi dalla gestione di portafoglio, la Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati, come sancito dall'art. 53 del Regolamento Consob n del La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine. Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. In aggiunta, su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. CONFLITTI DI INTERESSE La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica della Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento "Politica di gestione dei conflitti di interesse"; qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Pagina 2

4 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza della clientela sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali (Caveau) di una specifica struttura centrale, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l'accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori. Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi. La Banca sceglie i sub-depositari, italiani o esteri - comunitari o extra-comunitari - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto, delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nel mercato in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito. Qualora la Banca si avvalga di sub-depositari soggetti ad un ordinamento giuridico extra-comunitario, questa provvederà a fornire l'informativa di tale circostanza, indicando in che misura i diritti del Cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano essere influenzati. La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati. Nell'ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus nelle modalità di sub-deposito degli asset della clientela presso la rete di sub-depositarie, la Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti in qualsivoglia configurazione operativa. La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile. La Banca monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari detenuti ai sensi e per gli effetti del Contratto di deposito titoli, negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento. La Banca informa il Cliente dell'eventuale esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla Legge o sono regolati dai contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente. Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto di deposito titoli, negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento. Pagina 3

5 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Gli investitori che investono in strumenti e prodotti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende l incertezza che circonda i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l utile atteso dell operazione, ma anche la variazione del valore impiegato, ovvero la possibilità che al termine dell operazione finanziaria l investitore incassi una cifra inferiore all investimento iniziale. Il presente documento fornisce le informazioni basilari sui rischi connessi agli strumenti e prodotti finanziari. Parte A LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; 2. la sua liquidità; 3. la divisa in cui è denominato; 4. gli altri fattori di rischi generali. 1. La variabilità del prezzo Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. 1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati Occorre distinguere innanzitutto tra i titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto di percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l assemblea dei soci deciderà di distribuire. L assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che le hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell ambito di un'unica decisione d investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell investimento può comportare una modifica dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l assunzione dei rischi caratteristici del particolare tipo d investimento: diversi da quelli propri delle varie componenti. 1.2 Rischio specifico e rischio generico Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico (o sistematico) rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ( M.R ) o su un sistema multilaterale di negoziazione ( M.T.F. ) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell indice del mercato. Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è le loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. 1.3 Rischio emittente Per gli investimenti in strumenti e prodotti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell emittente tanto maggiore è il tasso d interesse che l emittente dovrà corrispondere all investitore. Per valutare la congruità del tasso d interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso con riferimento a emissioni con pari scadenza. 1.4 Rischio d interesse Con riferimento ai titoli di debito, l investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall investitore fino alla scadenza. Qualora l investitore avesse necessità di smobilizzare l investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interesse in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua di 10 anni e rendimento dell 10% all anno; l aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell 8,6%. E dunque importante per l investitore, al fine di valutare l adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l investimento. 1.5 Rischio paese Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell Emittente, l investitore può incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti. 1.6 Rischio di mercato E il rischio riferito all investimento in strumenti finanziari connesso all evoluzione del mercato in generale: prescinde dalla caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni di mercato. Pagina 4

6 1.7 Rischio opzione Se il rendimento di uno strumento finanziario è legato alla performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso d inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo. 1.8 L effetto della diversificazione degli investimenti. Gli Organismi di investimento collettivo Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in OICR ( Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ), ossia in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni Sicav ( Società di Investimento a Capitale Variabile ). Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è affidata ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento, il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio d insolvenza dell Emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l attività di costituzione, gestione, amministrazione risultino insolventi. Viceversa è esposto, tra l altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del fondo (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi d investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nelle modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica ed il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle Sicav gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. 2 La liquidità La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette sedi di esecuzione. Questo in quanto la domanda e l offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. 3 La divisa e il rischio di cambio Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l investitore, tipicamente l euro per l investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l euro) e la divisa estera in cui è denominato l investimento. L investitore deve considerare che il rapporto di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti sono altamente volatili e che comunque l andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell investimento. 4 Gli altri fattori fonte di rischi generali 4.1 Denaro e valori depositati L investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d insolvenza dell intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi d insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. 4.2 Commissioni e altri oneri Prima di avviare l operatività, l investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute alla Banca. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di intermediazione. L investitore deve sempre considerare che tali oneri vanno sottratti, ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite. 4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. L investitore deve inoltre considerare che, in tali casi, l autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. 4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissioni degli ordini ( Order Routing ), per l incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori di sistemi o dai mercati. L investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. 4.5 Sistemi elettronici di negoziazione I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione gridati. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all hardware o al software dei sistemi medesimi. Pagina 5

7 4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L intermediario a cui si rivolge l investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Per questi motivi, tali operazioni comportano l assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. Parte B BREVE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Si possono suddividere gli strumenti e prodotti finanziari nelle seguenti macrocategorie: 1. Certificati di deposito; 2. Pronti Contro Termine; 3. Titoli Obbligazionari; 4. Azioni; 5. Derivati; 6. O.I.C.R (organismi di investimento collettivo del risparmio); 7. ETF, ETC, ETN 8. Servizio di Gestione di Portafogli; 9. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. 1) I Certificati di deposito Il Certificato di Deposito è una forma di deposito vincolato mediante il quale la Banca, dietro il pagamento di interessi, acquista la proprietà delle somme di denaro depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza pattuita. L accensione del Certificato avviene a fronte di versamento in contanti o tramite addebito di un conto corrente in essere presso la Banca per l importo del Certificato stesso. Tale importo rimane vincolato per la durata indicata sul Certificato, oltre la quale lo stesso cessa di produrre interessi. Il Certificato, a scelta del depositante, può essere emesso al portatore oppure essere nominativo. Nel primo caso la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del Certificato, ed essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso; nel secondo caso la Banca effettua il rimborso all intestatario o al suo rappresentante debitamente legittimato. Il Certificato di Deposito ha durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 5 anni: la somma depositata è vincolata per il periodo concordato, indicato sul Certificato stesso. Non è previsto il rimborso anticipato dei Certificati di Deposito da parte della Banca. Il Certificato può essere emesso a tasso fisso o indicizzato, secondo quanto concordato e riportato nelle condizioni economiche indicate nel contratto. Per quelli emessi a tasso indicizzato la determinazione del tasso viene effettuata sulla base di indici monetari e/o finanziari ed alle condizioni specifiche riportate sul Certificato stesso. I rischi connessi ai Certificati di Deposito sono: - Rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i Certificati a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei Certificati a tasso fisso rimangono costanti; - Rischio di cambio, determinato dalle variazioni del rapporto tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l investimento; - Rischio di liquidità, legato all impossibilità per il depositante di liquidare parzialmente o totalmente l investimento prima della scadenza stabilita; - Rischio di controparte, rappresentato dalla possibilità che la Banca non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. E inoltre presente il rischio di utilizzo fraudolento da parte di terzi dei Certificati emessi al portatore, nel caso di smarrimento da parte del depositante o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del Certificato. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia dei Certificati di Deposito. 2) Pronti Contro Termine Il contratto di pronti contro termine e' un operazione nella quale la Banca (la controparte) vende al cliente una quantita' definita di titoli (cosidetta operazione a "pronti") con contemporaneo obbligo di riacquisto della stessa quantita' ad una data e a condizioni di prezzo prestabilite (cosidetta "operazione a termine"). L investitore ("acquirente a pronti") e' tenuto a versare alla Banca ("venditore a pronti") il prezzo riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della compravendita a pronti. Alla scadenza prevista, l investitore ("venditore a termine") trasferisce alla Banca ("acquirente a termine") gli strumenti finanziari acquistati a seguito dell'operazione a pronti; la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo allo stesso dovuto, nell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. La remunerazione del Cliente per le operazioni di PCT e' costituita dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell'acquisto a pronti degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni stesse. Il contratto di pronti contro termine non puo' essere risolto anticipatamente. Il PCT presenta due fattori di rischio: il rischio emittente ed il rischio controparte. Il rischio emittente e' collegato all'eventuale default dell'emittente dei titoli oggetto dell'operazione di PCT. Detto rischio e' a carico della Banca in qualita' di controparte, la quale e' tenuta a riacquistare "a termine" i titoli oggetto del contratto di PCT al prezzo prefissato anche se l'emittente sia andato in default durante l'operazione e sia diventato insolvente. Il rischio controparte e' collegato all'inadempimento della Banca in caso di sua insolvenza con conseguente impossibilita' di riacquisto "a termine" dei titoli oggetto del contratto. In tale ipotesi, al Cliente resta la disponibilita' dei titoli acquistati a pronti che possono quindi essere rivenduti al valore di mercato, che peraltro puo' differire, anche in misura significativa, dal prezzo a termine fissato con la controparte. Nelle operazioni di PCT in cui l'emittente appartenga al Gruppo Unipol l'incidenza dei fattori di rischio e' maggiore in quanto il contratto e' soggetto sia al rischio controparte sia al rischio emittente. In tale evenienza infatti l'emittente dei titoli e la Banca appartengono al medesimo Gruppo. 3) Titoli obbligazionari L obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell obbligazione diventa creditore della società emittente, la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza. Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono: - tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell obbligazione, oppure variabile; - la durata; - la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate; - la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato); - il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile. L emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose: Pagina 6

8 3.1 Titoli di Stato I titoli di stato sono strumenti emessi dai governi nazionali, ivi comprese quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in Euro sia in divisa diversa dall Euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o prezzo di acquisto). I titoli di stato Italiani sono titoli obbligazionari emessi dal Ministero dell Economia e delle Finanze per finanziare il fabbisogno statale. Le principali tipologie di titoli di stato Italiano attualmente in circolazione sono: - Buoni Ordinari del Tesoro (BOT): sono titoli obbligazionari al portatore emessi dallo Stato Italiano con decreto del Ministero dell Economia. Appartengono al comparto del mercato monetario in quanto la loro scadenza non può superare l anno; quest ultima è infatti pari a 3, 6 o 12 mesi ed è espressa in giorni. Il taglio minimo è pari a euro e le emissioni avvengono sempre sotto la pari con un meccanismo di asta competitiva alla quale possono partecipare solo gli investitori istituzionali. I BOT sono titoli zero coupon, infatti la loro principale caratteristica consiste nell assenza di cedole; il rendimento è determinato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) ed il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). I BOT sono ammessi alla quotazione di Borsa, sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT), il giorno successivo all asta e vengono negoziati al prezzo tel-quel. - Certificati di Credito del Tesoro (CCT): sono titoli di stato a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali emessi nel bimestre che precede il mese antecedente lo stacco della cedola. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente, con cedola semestrale. Il metodo di indicizzazione degli interessi è il seguente: la prima cedola è fissa e viene definita in sede di emissione; dal sesto mese in poi il valore delle cedole semestrali dipende dal rendimento dei BOT a sei mesi collocati con l asta immediatamente precedente la data di decorrenza della cedola. Il valore della cedola sarà pari al rendimento dei BOT aumentato di uno spread percentuale, variabile dallo 0,3% all 1%, a secondo della durata del CCT. L emissione dei CCT avviene attraverso un asta marginale sul prezzo. L operazione di collocamento è affidata alla Banca d Italia. Sono emessi alla pari o sotto la pari. Il prezzo di emissione dipende dalla durata del titolo: quanto maggiore è la durata, tanto minore è il prezzo. Il taglio minimo è di euro e sono rimborsati in un'unica soluzione alla pari. Nel giugno del 2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) ha introdotto sul mercato una nuova classe di titoli a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all Euribor a 6 mesi che, gradualmente, sostituirà i vecchi CCT in circolazione. I Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all Euribor (CCTeu) sono titoli di Stato a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di maturazione della cedola. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente, con cedola semestrale. Il metodo di indicizzazione degli interessi è il seguente: il valore della cedola è determinato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread. L emissione dei CCTeu avviene attraverso un asta marginale sul prezzo di aggiudicazione. L operazione di collocamento è affidata alla Banca d Italia. Il taglio minimo è di euro e sono rimborsati, in un unica soluzione, alla pari. - Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ): sono titoli a tasso fisso di durata pari o inferiore a 24 mesi. Il rendimento è dato dalla differenza tra il valore di rimborso (pari al valore nominale) ed il prezzo di emissione (sempre sotto la pari). Sono collocati attraverso un asta marginale sul prezzo, cui partecipano le banche e gli altri operatori autorizzati. I risparmiatori possono acquistare i titoli presso questi operatori istituzionali o presso gli uffici postali, oppure sul mercato secondario successivamente all emissione. Sul mercato secondario i CTZ sono negoziati al corso tel-quel. Hanno le stesse caratteristiche dei BOT, ma la durata è maggiore. - Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): sono titoli obbligazionari al portatore emessi dallo Stato Italiano (con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanza), rimborsabili in un unica scadenza e che prevedono un tasso nominale fisso pagabile a cadenza semestrale (cedola semestrale). L emissione avviene, di norma, sotto la pari con un sistema di asta marginale svolta dalla Banca d Italia ed alla quale possono partecipare solo gli investitori istituzionali. Tali titoli hanno una durata medio-lunga che può variare da 3 a 5, 10, 15, e 30 anni. Le emissioni hanno luogo con una periodicità regolare: all inizio di ogni mese i BTP a 3 e 10 anni, a metà mese il titolo a 5 anni, mentre per i titoli a 15 e 30 anni l offerta ha luogo nell arco del mese in relazione alla domanda espressa dal mercato. I BTP sono ammessi a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) e per gli investitori retail, e sul Mercato all Ingrosso dei Titoli di Stato (MTS) per i soli investitori istituzionali il giorno successivo all asta di emissione e vengono negoziati a corso secco, ossia ad un prezzo che non incorpora il valore del rateo maturato. Gli interessi sono corrisposti semestralmente mediante lo stacco di una cedola che è pari alla metà del tasso nominale annuo. Il taglio minimo è pari a euro per i titoli quotati al MOT. - Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati all Inflazione (BTPi): sono titoli di Stato che forniscono all investitore una protezione contro l aumento del livello dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell inflazione dell area euro, misurata dall Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IACP) con esclusione del Tabacco. Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, alla scadenza è riconosciuto al detentore il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel corso della vita del titolo. In ogni caso, il BTP indicizzato all inflazione garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto: anche nel caso in cui si verifichi, nel periodo della vita del titolo, una riduzione dei prezzi, l ammontare rimborsato a scadenza non sarà mai inferiore al valore nominale (100). Le cedole pagate al sottoscrittore sono d importo variabile, ma garantiscono un rendimento costante in termini reali, ovvero in termini di potere d acquisto. L ammontare di ciascuna cedola, infatti, è calcolato moltiplicando il tasso di interesse fisso stabilito all emissione per il capitale sottoscritto rivalutato sulla base dell inflazione verificatasi tra la data di godimento e la data di pagamento della cedola. 3.2 Obbligazioni Societarie Le obbligazioni societarie sono titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano generalmente per un maggior rendimento rispetto ai titoli di stato di simile durata. In questa categoria rientra un ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso d interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dal rendimento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azione) si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. - Le obbligazioni strutturate: sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti derivate, ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swap). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito, viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato, lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l integrale restituzione del capitale restituito. I detentori di titoli di tale genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell obbligazione strutturata. - Le obbligazioni subordinate: sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno si che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell eventuale dissesto finanziario della società emittente. 3.3 Titoli sovranazionali Le obbligazioni sovranazionali sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri stati. Pagina 7

9 3.4 Asset Backed Securities ( ABS ) Gli Asset Backed Securities sono obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenza prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato. 3.5 Giudizi di rating e Credit Default Swap Tra i principali indicatori del rischio emittente vi sono i giudizi di Rating e i Credit Default Swap. Il rating è un giudizio assegnato da un agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating esprime una valutazione della capacità dell emittente di assolvere agli impegni che ha assunto verso gli obbligazionisti: rimborsare il capitale e pagare le cedole. Si distingue tra rating dell emittente e rating di un emissione. Il rating di un emittente fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un emissione valuta la capacità dell emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Ad un rating migliore corrisponde un minore rischio per l investitore di non vedersi remunerato il proprio credito ed un tasso d interesse più basso. Gli emittenti classificati come investment grade sono quelli che possono garantire una qualità medio-alta dei propri strumenti finanziari, ritenuti particolarmente sicuri e poco rischiosi. I titoli emessi da emittenti non investment grade sono strumenti di natura speculativa, in quanto emessi da società caratterizzate da una medio-bassa affidabilità patrimoniale ovvero caratterizzati da un giudizio di rating basso e presentano pertanto un alto livello di rischio. Standard & Poor's e Moody's sono le due maggiori agenzie di rating al mondo. Si riportano di seguito le scale di Rating di Moody s e Standard & Poor's riferite ai debiti ordinari con durata superiore a un anno. Le scale sono per entrambe le Agenzie suddivise in due gruppi di classificazione: Categoria Investimento e Categoria Speculativa. La prima categoria comprende i titoli con assicurazione di qualità creditizia, la seconda titoli con un qualità creditizia non certa. Categoria Investimento (Investment Grade) Categoria Speculativa (Non-Investment Grade) Moody s Aaa Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non alterano la sicurezza dell obbligazione. Aa Obbligazioni di alta qualità. Hanno un rating minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori. A Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro. Baa Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento. Moody's S&P Aaa AAA Aa1 AA+ Aa2 AA Aa3 AA- A1 A+ A2 A A3 A- Baa1 BBB+ Baa2 BBB Baa3 BBB- Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B+ B2 B B3 B- Caa1 CCC+ Caa2 CCC Caa3 CCC- Ca CC C C D Standard&Poor s AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore. A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanza o al mutamento delle condizioni economiche. BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito. Ba BB Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non Nell immediato minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre possono dirsi garantite bene. La garanzia di interessi e capitale è limitata emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad e può venir meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli. avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. B Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili. La garanzia di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono piccole nel lungo periodo. B Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capaictà nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie Pagina 8

10 Caa Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi. Ca Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite. C Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento. CCC Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. CC Al presente estrema vulnerabilità. C È stata inoltrata un istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti gli impegni finanziari sono mantenuti D Situazione di insolvenza I Rating da Aa a Caa incluso di Moody's possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). I rating da AA a CCC incluso di Standard & Poor's possono essere modificati aggiungendo il segno + o - per precisare la posizione relativa nella scala di rating. Il giudizio di rating può subire modifiche nel corso del tempo. Le Agenzie controllano continuamente la corrispondenza del giudizio assegnato alle evoluzioni del ciclo economico, del business e delle scelte strategiche e di indebitamento della società. Quando Moody s o Standard & Poor's valutano se modificare il loro giudizio di rating, in primo luogo pongono la società sotto osservazione (outlook) e rendono pubblica la notizia. Nel rendere pubblica questa informazione, inoltre, dichiarano l attesa di revisione del rating: un outlook positivo sta ad indicare che una società è sotto osservazione per un eventuale rivisitazione al rialzo del giudizio di rating (upgrade), un outlook negativo indica la possibilità di un eventuale rivisitazione al ribasso del giudizio di rating (downgrade). Un altro indicatore utilizzato dal mercato per avere un indicazione sullo stato di salute di un emittente e sul rischio d insolvenza percepito dal mercato è il Credit Default Swap (CDS). I Credit default swap sono dei contratti swap, negoziati nei mercati OTC ("over-the-counter") che hanno la funzione di permettere al compratore di coprirsi dal rischio di default di un emittente. ll credit default swap (cds) è uno swap, ossia uno strumento derivato, che ha la funzione di trasferire l'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti. È un accordo tra un acquirente e un venditore per mezzo del quale il compratore paga un premio periodico a fronte di un pagamento da parte del venditore in occasione di un evento relativo ad un credito (come ad esempio il fallimento del debitore) cui il contratto è riferito. Il CDS viene spesso utilizzato con la funzione di polizza assicurativa o copertura per il sottoscrittore di un'obbligazione. Più elevato è il costo del premio più alto è il rischio dell emittente. 4) L azione L azione è un titolo rappresentativo di una quota di proprietà di una società. È possibile emettere diverse tipologie di azioni. All interno di ciascuna categoria le azioni devono essere uguali ed offrire uguali diritti. Le azioni ordinarie danno al possessore diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, il diritto di riparto agli utili e ad una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società. Le azioni privilegiate, di risparmio, e di godimento, attribuiscono diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie. Le azioni di risparmio sono azioni prive del diritto di voto nell assemblea, ma privilegiate nella distribuzione del dividendo, poiché la società emittente deve distribuire utili ai titolari di queste azioni fino ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni stesse. Possono essere emesse solo dalle società quotate in borsa e sono, solitamente, destinate ai piccoli risparmiatori che cercano più il rendimento dell investimento che l esercizio del diritto di voto. Sono state istituite in Italia con la Legge 7 giugno 1974 n. 216, che ha istituito la Consob. Queste azioni sono spesso al portatore perché destinate generalmente al grande pubblico. 5) Derivati Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti sottostanti, quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci. In base alla finalità dell investitore, possono essere di copertura o speculativi. Sono considerati di copertura quando la loro finalità è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall operazione indipendentemente da altre attività in portafoglio. Esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e in taluni casi può comportare perdite potenzialmente illimitate per l investitore. Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell investitore è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un operazione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo ad una valutazione di non adeguatezza dell operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. 5.1 Derivati cartolarizzati: Warrant, Covered Warrant, Certificates Un derivato cartolarizzato è uno strumento derivato incorporato in un titolo negoziabile. Rispetto ad altre categorie di strumenti derivati come i futures e le opzioni, gli strumenti derivati cartolarizzati non sono contratti, bensì titoli emessi generalmente da una istituzione finanziaria. Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e che conferisce all acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che i warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L emittente dei warrant può anche non coincidere con l emittente dell attività sottostante. Il covered warrant è un titolo che incorpora un opzione (con o senza effetto leva) e che conferisce all acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell attività sottostante e di ricevere (al momento dell esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell attività sottostante. Pagina 9

11 Rischi specifici: L investitore può vendere prima della scadenza gli strumenti finanziari derivati (disinvestimento), quali warrant, covered warrant, certificates, ma il disinvestimento potrebbe generare l incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita. L investimento in warrant, covered warrant e nei certificates può esporre l investitore al rischio potenziale della perdita dell intero capitale investito. La perdita massima per l investitore è pari al capitale investito, ossia all importo pagato per l acquisto / sottoscrizione /vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio). Il profitto per l investitore è di norma pari: - nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell esercizio ed il prezzo di esercizio, dedotto il Premio; - nel caso di covered warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante ed il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio ed il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put; - nel caso di certificate, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza se di tipo europeo. In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte A, l investitore deve altresì valutare il fattore leva finanziaria. Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio ed il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il cosiddetto multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positive o negative dell investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa. 5.2 Futures Il Future è un contratto derivato negoziato su mercati regolamentati mediante il quale acquirente e venditore si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di una certa attività finanziaria o reale (detta attività sottostante o underlying asset) ad un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura prestabilita. E un contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti sono obbligati ad effettuare una prestazione a scadenza. L operatore che acquista il future (che s impegna, cioè, ad acquistare a scadenza il sottostante) assume una posizione lunga (long), mentre l operatore che vende il future assume una posizione corta (short). In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte A, l investitore deve altresì valutare il fattore leva finanziaria. L ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore del contratto e cioè produce il cosiddetto effetto leva. Questo significa che il movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l intermediario: tale effetto potrà risultare a favore o a sfavore dell investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in future. Se l investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. Le operazioni in futures espongono l investitore a perdite potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite. Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendono impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto d opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l opzione non lo fosse. L assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 5.3 Opzioni Un opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza), nel qual caso si parla di opzione americana, o a raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position). Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte A, l investitore deve tenere in considerazione i seguenti rischi: - L acquisto di un opzione, comporta anche la possibilità che l opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l investitore avrà perso il premio più le commissioni. A seguito di un acquisto di un opzione, l investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo americano, esercitarla prima della scadenza. L esercizio dell opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l acquisto o la consegna dell attività sottostante. - La vendita di un opzione comporta in generale l assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l opzione venduta è di tipo americano, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l attività sottostante. L esposizione a rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l opzione è stata venduta. Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite e rendono impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto d opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l opzione non lo fosse. L assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 5.4 Contratti di swap Lo swap è un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti s impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Il capitale nozionale, invece, è oggetto di scambio tra le parti soltanto in alcune tipologie di swap. Lo swap è uno strumento molto simile al foward rate agreement con la differenza che il contratto non prevede un unico scambio, bensì una serie di pagamenti futuri. Gli swap non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma vengono di volta in volta stipulati mediante accordi bilaterali tra le parti interessate (mercato over the counter OTC). Tali strumenti vengono utilizzati con diverse finalità: per trasformare la natura di un attività o una passività (ad esempio una posizione da tasso fisso a tasso variabile, o viceversa), per motivi di copertura oppure con finalità speculative. Si possono distinguere in base al tipo di parametro o variabile di mercato (swap su tassi d interesse, swap su valute, swap su merci, swap su rischio di credito) od in base alla metodologia di calcolo delle somme che le parti s impegnano a scambiare (fixed to fixed swap, fixed to floating swap, floating to floating swap, plain vanilla swap, total rate of return swap). Pagina 10

12 I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è nullo, se perfezionato con tasso allineato a valori di mercato, senza costi di copertura e margini a favore della Banca, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore è pari, in tutto o in parte, al mark to market dell operazione rimodulata. Prima di sottoscrivere un contratto, l investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l investitore può essere chiamato dall intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, diversa dalla Banca, l investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi chi risponderà nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione di contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. 6) O.I.C.R. I fondi comuni sono definiti dalla legge con il termine OICR, acronimo di organismi di investimento collettivo del risparmio. Comprendono, dunque, quegli organismi che svolgono la funzione di investimento in forma collettiva del risparmio. Tutti i sottoscrittori partecipano agli utili (e alle perdite) nella stessa misura o, meglio, in proporzione alla loro partecipazione al fondo, e cioè al numero delle quote possedute. I fondi, infatti, sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti. La somma delle quote sottoscritte dal risparmiatore dà la misura della sua partecipazione al fondo. L investimento è tutelato attraverso la qualificazione del fondo come patrimonio giuridicamente separato, sia dal patrimonio della società di gestione che da quello dei singoli partecipanti. Questa caratteristica comporta una conseguenza molto importante: i creditori della società di gestione non possono aggredire il fondo per soddisfare i propri crediti (e quindi non possono pregiudicare i diritti dei partecipanti). La gestione è affidata a soggetti che svolgono questo compito professionalmente. Ad essi viene affidato un mandato che li vincola a gestire il fondo secondo modalità di investimento predefinite, utilizzando le informazioni e le esperienze di cui dispongono. I risparmi dei singoli confluiscono pertanto in un patrimonio di grandi dimensioni (il fondo) che consente di realizzare una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile direttamente dai singoli investitori. È uno strumento finalizzato ad ottenere una valorizzazione del patrimonio; ma che comunque non garantisce sempre e comunque un rendimento certo. Chi investe in fondi può anche non ottenere la restituzione dell intero capitale versato. Anche il fondo più conservativo, caratterizzato da una politica di investimento estremamente prudente, può maturare perdite. In conclusione, bisogna sempre tenere a mente che, nonostante i fondi consentano di ripartire il rischio, sottoscrivere quote di fondi significa investire in attività che sono necessariamente contraddistinte da oscillazioni di valore, a volte anche imprevedibili. L ordinamento ha previsto varie tipologie di fondi. È quindi necessario individuare dei criteri di suddivisione per mettere ordine nell insieme di prodotti presenti sul mercato. Un primo criterio è costituito dalla struttura, che distingue i fondi aperti da quelli chiusi ed i fondi dalle sicav. La particolare struttura dei fondi aperti consente di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in ogni momento. Il loro patrimonio, infatti, non è fissato in un ammontare predefinito, ma può continuamente variare, in aumento per le nuove sottoscrizioni o in diminuzione per i rimborsi (oltre che, ovviamente, aumentare o diminuire in relazione al variare del valore dei titoli in portafoglio). I fondi chiusi hanno invece un patrimonio predefinito, che non può variare a seguito di nuove sottoscrizioni e rimborsi e che è suddiviso in un numero predeterminato di quote. Le quote, quindi, possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta, che si svolge prima di iniziare l operatività vera e propria, ed il rimborso avviene di norma solo alla scadenza. È comunque possibile acquistarle o venderle in borsa nel caso siano ammesse a quotazione. La diversa struttura è funzionale alle diverse politiche di investimento. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate). In questi casi, infatti, è necessario che il gestore possa fare affidamento sulla stabilità del patrimonio del fondo per un certo periodo di tempo, stabilità che potrebbe essere pregiudicata da un ondata di rimborsi. I fondi aperti, invece, investono generalmente in azioni, obbligazioni e altri strumenti quotati che possono essere, in qualsiasi momento, negoziati sul mercato. Per questa ragione, i fondi aperti non necessitano di un patrimonio particolarmente stabile, in quanto eventuali esigenze di liquidità possono essere fronteggiate vendendo i titoli in portafoglio. Alla categoria dei fondi aperti appartengono anche i fondi di fondi, che investono prevalentemente in quote di altri fondi. Sempre in relazione alla struttura, si distinguono poi i fondi comuni di investimento e le sicav. In teoria, la differenza è netta, perché il fondo comune è un patrimonio a sé stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito da uno specifico tipo di società (società di gestione del risparmio sgr). La sicav, invece, è una vera e propria società di cui i sottoscrittori sono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, assolvono entrambi alla stessa funzione economica: gestire collettivamente le somme affidate dai risparmiatori. Per cui, se non diversamente specificato, nel prosieguo con il termine fondo ci riferiamo anche alle sicav. Un secondo criterio di suddivisione per i prodotti offerti nel nostro paese è costituito dall origine dei fondi: esistono, quindi, fondi di diritto italiano e di diritto estero, costituiti in paesi stranieri ed offerti in Italia. Un ultimo criterio, che fa leva sulla conformità alla normativa comunitaria, consente di individuare i cosiddetti fondi armonizzati. Sono fondi e sicav di tipo aperto, costituiti nei paesi dell Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine armonizzati deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni, previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli. Nel disegno tracciato dalle norme comunitarie, quindi, i fondi armonizzati, a prescindere dal paese di origine, devono avere caratteristiche simili e, pertanto, poter essere agevolmente commercializzati nei paesi dell Unione. La realtà, a volte, presenta sfumature diverse, in quanto i paesi membri potrebbero aver recepito le norme della direttiva in maniera non perfettamente identica. 7) ETF, ETC, ETN Gli ETF sono Fondi o SICAV a basse commissioni di gestione negoziati in borsa come le normali azioni. Si caratterizzano per il fatto di avere come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l andamento e quindi il rendimento di indici azionari. Sul medesimo mercato di quotazione degli ETF, sono trattati anche altri strumenti finanziari, che pur non essendo fondi, sono a loro assimilabili per meccanismo di funzionamento quali ETC ed ETN. Si tratta di strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati. Il loro prezzo è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, esattamente come il prezzo di un ETF è legato al valore dell indice a cui fa riferimento. Pagina 11

13 L Exchange Traded Fund (ETF) è una tipologia di fondo comune d investimento o Sicav le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni ed il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di un azione. L acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento ed al rischio che la valuta di riferimento dell indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni ed il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell indice di riferimento; b)a partecipare in maniera più che proporzionale all andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse. Gli ETF strutturati si differenziano dagli ETF tradizionali in quanto mediante l utilizzo di strumenti finanziari derivati consentono all investitore di replicare l andamento degli indici benchmark con effetto leva (ETF con leva finanziaria) oppure permettono di proteggersi da eccessivi ribassi del mercato di riferimento (ETF con protezione parziale del capitale). L utilizzo di strumenti finanziari derivati conclusi con un ente creditizio, espone l investitore al rischio che l ente creditizio non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi strumenti. Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di materie prime o di indici di materie prime. Gli ETC sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una società veicolo a fronte dell investimento diretto dell emittente in materie prime o in contratti derivati (es. future) su materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, etc). Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all andamento della materia prima o del paniere di materie prime, di cui replica passivamente la performance, eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione di quest ultima sia diversa dalla divisa europea. L utilizzo di contratti derivati espone l investitore al rischio che la controparte del contratto derivato non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi strumenti. Gli ETC non appartengono agli OICR, per cui a differenza degli ETF e dei Fondi Comuni di Investimento, non esiste un fondo sottostante con un patrimonio separato, che protegge gli investitori in caso di fallimento dell emittente. Nel caso degli ETC, quindi, come avviene per le azioni, le obbligazioni, in caso di fallimento dell emittente l investitore perderà la somma investita (salva la possibilità di recuperare qualcosa dalla liquidazione fallimentare). Gli Exchange Traded Notes (ETN) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di sottostanti o indici diversi dalle materie prime o indici di materie prime. Gli ETN sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similarmente agli ETF e agli ETC, gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento rientrando a pieno merito nella famiglia dei cloni. Gli ETN infatti consentono agli investitori l accesso a indici e sottostanti diversi dalle materie prime già coperte dagli ETC. Gli ETN, infatti, al pari degli ETC anziché OICR sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell investimento diretto nel sottostante o dell investimento in contratti sul sottostante medesimo stipulati dall emittente con operatori internazionali di elevato standing. L utilizzo di contratti derivati espone l investitore al rischio che la controparte del contratto derivato non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi strumenti. Come gli ETC, anche gli ETN non appartengono agli OICR, per cui a differenza degli ETF e dei Fondi Comuni di Investimento, non esiste un fondo sottostante con un patrimonio separato, che protegge gli investitori in caso di fallimento dell emittente. Nel caso degli ETC e ETN, quindi, come avviene per le azioni, le obbligazioni, in caso di fallimento dell emittente l investitore perderà la somma investita (salva la possibilità di recuperare qualcosa dalla liquidazione fallimentare). Gli ETF strutturati, ETC, ETN possono essere caratterizzati dalla presenza di effetto leva. Per effetto leva s intende la possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato. Operare in leva significa dunque amplificare la possibilità di rendimento, ma contestualmente diventa proporzionalmente maggiore il rischio di incorrere nelle perdite. L effetto leva moltiplica tanto i guadagni quanto le perdite in maniera direttamente proporzionale alla leva concessa. In questo modo l investitore partecipa a possibili guadagni/perdite in percentuale più elevati rispetto alle variazioni del sottostante. 8) Servizio di Gestione di Portafogli Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi d investimento disciplinati nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che consente all investitore di avvalersi delle conoscenze e dell esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell esecuzione delle relative operazioni. Nel servizio di gestione di portafogli l investitore conferisce al Gestore un patrimonio determinato, costituito da denaro e/o strumenti finanziari con l incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, il Gestore decide per conto dell investitore quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli. L autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, l investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operative del Gestore che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Gestore deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L investitore deve informarsi in modo approfondito, presso il Gestore o presso Banca che colloca il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione scelta, l investitore ed il Gestore, anche per il tramite della Banca che colloca il servizio, devono valutare se l investimento è adeguato per l investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest ultimo. Il Gestore non garantisce all investitore il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione scelta. L investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell ambito della gestione. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. Pagina 12

14 Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all unità. Per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto dell investitore rispetto al patrimonio di pertinenza dell investitore stesso. L incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. L intermediario gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricordo a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione). L investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all unità, oltre a valutarne con l intermediario gestore, anche tramite la Banca che colloca il servizio, l adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite a raggiungimento delle quali l intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore almeno pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazione negativa dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire sensibilmente; c) comprendere che l uso di una leva finanziaria superiore all unità può provocare, in caso di risultati negativi di una gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell intermediario. Nell ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuati dall intermediario gestore per conto dell investitore operazioni su strumenti finanziari. E quindi opportuno che l investitore prenda conoscenza di quanto riportato nella parte A e B del documento. Prima di concludere il contratto di gestione, l investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione. 9) Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione I principali prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono le assicurazioni index linked, le assicurazioni unit linked e le polizze vita di capitalizzazione. - Le assicurazioni index linked: sono contratti in cui l entità del capitale assicurato dipende dall andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto, il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi. Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell assicurato. - Le assicurazioni unit linked: sono contratti in cui l entità del capitale assicurato dipende dall andamento del valore delle quote di fondi d investimento interni (appositamente costituiti dall impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR Organismi d investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Nelle polizze unit linked è prevista una suddivisione dei fondi interni in sei classi in funzione del rischio d investimento. Di norma è consentito al contraente scegliere la tipologia d investimento al quale agganciare il capitale e, successivamente, trasferire le somme accumulate da un fondo all altro (switch) pagando eventualmente una commissione. Anche questi prodotti possono prevedere garanzie di minimo. Possono prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici. In assenza di garanzia di minimo offerte dalle compagnie, bisogna prestare attenzione ai rischi finanziari che gravano sul contratto, e quindi sul contraente. L assunzione di tali rischi può comportare prestazioni inferiori rispetti ai premi versati. - Le Polizze vita di capitalizzazione: prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all interno dell impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui. I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso siano rivalutabili, il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali. In questa tipologia di polizze il rischio dell investimento è a carico dell impresa e l assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito. Pagina 13

15 INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI 1. DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (per semestre o frazione) Se il contenuto del deposito, nel semestre (o frazione), risulta esclusivamente costituito da AZIONI E/O OBBLIGAZIONI E/O CERTIFICATI DI DEPOSITO EMESSI DA UNIPOL BANCA E/O DA QUOTE DI FONDI COMUNI E/O AZIONI DI SICAV Se il contenuto del deposito, nel semestre (o frazione), risulta esclusivamente costituito da TITOLI DI STATO ITALIANI E/O TITOLI OBBLIGAZIONARI, anche eventualmente oggetto di operazioni di pronti contro termine, e il relativo valore nominale complessivo è sempre inferiore a EURO NESSUNA COMMISSIONE Se il contenuto del deposito, nel semestre (o frazione), risulta esclusivamente costituito da TITOLI DI STATO ITALIANI, anche eventualmente oggetto di operazioni di pronti contro termine, e il relativo valore nominale complessivo è pari o superiore a EURO Se il contenuto del deposito, nel semestre (o frazione), risulta esclusivamente costituito da TITOLI OBBLIGAZIONARI O DA TITOLI OBBLIGAZIONARI E TITOLI DI STATO ITALIANI, anche eventualmente oggetto di operazioni di pronti contro termine, e il relativo valore nominale complessivo è pari o superiore a EURO Se il contenuto del deposito, nel semestre (o frazione), comprende AZIONI E/O WARRANT E/ O DIRITTI E/O OGNI TIPOLOGIA DI STRUMENTO FINANZIARIO NON INDICATA NELLE RIGHE PRECEDENTI, anche eventualmente oggetto di operazioni di pronti contro termine NESSUNA COMMISSIONE NESSUNA COMMISSIONE NESSUNA COMMISSIONE NESSUNA COMMISSIONE NESSUNA COMMISSIONE ACCREDITO CEDOLE, DIVIDENDI E/O RIMBORSO DI TITOLI SCADUTI O ESTRATTI Titoli di Stato italiani Titoli Italiani diversi dai Titoli di Stato Titoli esteri con valuta pari alla data di esigibilità con valuta pari al 1 giorno lavorativo successivo alla data di esigibilità con valuta pari al 1 giorno lavorativo successivo alla data di esigibilità Imposte e bolli Trasferimento titoli ad altro Istituto SPESE VARIE A carico del Cliente nelle misura tempo per tempo vigente (Nota 1) NESSUNA SPESA Ritiro titoli allo sportello 103,29 per codice ISIN con un massimo di 1.291,14 Autenticazione del trasferimento di titoli mediante girata: - per un certificato - in aggiunta per ogni ulteriore certificato Esecuzione di aumenti di capitale Spese per apertura pratica di successione Emissione del biglietto di ammissione all assemblea degli azionisti di una società di cui UNIPOL Banca S.p.A. è cassa incaricata Richiesta copie documenti archiviati mediante sistema informatico/ Duplicato Rendiconto del Deposito Richiesta copie documenti archiviati fuori sede. L accessibilità alla documentazione archiviata può risultare diversa in dipendenza della tipologia/anno di produzione dei documenti richiesti in copia; un calcolo preventivo dei costi complessivi può essere richiesto in Filiale. Spesa per ogni copia della documentazione e delle registrazioni, di cui ai Regolamento CONSOB disciplinante l esercizio delle attività di intermediazione mobiliare 67,14 15,49 5,16 per codice ISIN 5,16 ogni 500 o frazione di valore degli strumenti finanziari presenti nel dossier alla data del decesso con un minimo di 77,47 ed un massimo di 232,41 5,16 2,58 per ogni copia 10,00 7,75

16 Spesa per invio di ogni rendiconto periodico (semestrale): - invio cartaceo posta ordinaria - invio cartaceo domiciliazione c/o Filiale (se previsto) - invio on line Spesa per invio di ogni comunicazione inerente gli obblighi di trasparenza: - invio cartaceo posta ordinaria - invio cartaceo domiciliazione c/o Filiale (se previsto) - invio on line Spesa produzione ed invio comunicazione di variazione contrattuale unilaterale (art.118 D.lgs 385/1993 TUB): - invio cartaceo posta ordinaria - invio cartaceo domiciliazione c/o Filiale (se previsto) - invio on line Servizio Multicanalità Invio comunicazioni periodiche in formato elettronico: Adesione al servizio 1,75 1,75 0,00 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Gratuita Commissione per accredito in conto corrente di cedole e dividendi relativi a: - Titoli di Stato italiani - titoli di emittenti italiani diversi dai Titoli di Stato - Titoli esteri 0,00 1,50 1,50 (1) Con riferimento all imposta di bollo sui prodotti finanziari, ai sensi dell articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), già precedentemente modificata dai cd Decreto Monti (D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011), Decreto Semplificazioni (D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012), Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) e Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013): l imposta viene applicata alle comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari come definite nell articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 ivi compresi i depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati. Rientrano pertanto anche i prodotti e strumenti finanziari che per legge non devono essere depositati presso la banca o custoditi dall Intermediario finanziario (ad esempio: quote di fondi d investimento, azioni di Sicav estere, polizze assicurative a contenuto finanziario, certificati di deposito, Gestioni Patrimoniali); l imposta viene calcolata sulla base del valore di mercato degli strumenti finanziari, o in mancanza di esso, del valore nominale o di rimborso. In mancanza dei predetti valori si assume il costo di acquisto. A decorrere dall anno 2014 l aliquota annua applicata, è pari al 2 per mille. Sempre a decorrere dall anno 2014, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l imposta è dovuta nella misura massima di euro. P

17 COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI, MTF, INTERNALIZZATORI SISTEMATICI B.O.T. Trimestrali B.O.T. Semestrali B.O.T. Annuali Altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato Obbligazioni con l esclusione delle obbligazioni negoziate sul mercato RetLots Exchange e sul mercato RetLots Pit Obbligazioni negoziate sul mercato RetLots Exchange Obbligazioni negoziati sul mercato RetLots Pit Azioni, Diritti di Opzione e Warrants, Covered Warrants, Certificates, ed ETF/ETC quotati su Mercati Regolamentati, MTF e Internalizzatori Sistematici Italiani FTSE MIB Future FTSE MINIFIB Future FUTURE su azioni OPZIONE SU FTSE MIB COMMISSIONI TOTALI applicate al Cliente (sono incluse le commissioni di negoziazione dovute ad altro intermediario autorizzato) 2 per mille¹ con un minimo di 5,16 3,5 per mille¹ con un minimo di 5,16 4,5 per mille¹ con un minimo di 5,16 5 per mille² con un minimo di 5,16 5 per mille² con un minimo di 5,16 5 per mille² con un minimo di 5,16 5 per mille² con un minimo di 5,16 7 per mille² con un minimo di 18,08 38,73 (per ogni contratto) 20,66 (per ogni contratto) 20,66 (per ogni contratto) 38,73 (per ogni contratto) COMMISSIONI COMMISSIONI APPLICATE DA UNIPOL BANCA (incluse nelle commissioni totali riportate nella colonna precedente) 1,9 per mille¹ con un minimo di 2,58 3,4 per mille¹ con un minimo di 2,58 4,4 per mille¹ con un minimo di 2,58 4,9 per mille² con un minimo di 2,58 4,9 per mille² con un minimo di 2,58 4,915 per mille² con un minimo di 3,01 5 per mille² con un minimo di 5,16 6,75 per mille² con un minimo di 16,08 37,18 (per ogni contratto) 19,36 (per ogni contratto) 19,36 (per ogni contratto) 37,18 (per ogni contratto) SPESE FISSE ONERI(*) ONERI FISCALI(**) su operazioni di acquisto 12,50% 12,50% 12,50% ONERI FISCALI(**) su operazioni di vendita, se ed in quanto applicabili al cliente 12,50% 26%(***) 26%(***) 26%(***) Pagina 15

18 COMMISSIONI ONERI(*) Esercizio OPZIONE SU FTSE MIB Opzioni ISO ALFA Esercizio opzione ISO ALFA COMMISSIONI TOTALI applicate al Cliente (sono incluse le commissioni di negoziazione dovute ad altro intermediario autorizzato) 38,73 (per ogni contratto) 3,5 per mille³ con un minimo di 9,30 3,5 per mille³ con un minimo di 9,30 COMMISSIONI APPLICATE DA UNIPOL BANCA (incluse nelle commissioni totali riportate nella colonna precedente) 38,73 (per ogni contratto) 3,5 per mille³ decurtato di 1,30 per contratto con un minimo non superiore a 8,00 3,5 per mille³ con un minimo di 9,30 SPESE FISSE ONERI FISCALI(**) su operazioni di acquisto ONERI FISCALI(**) su operazioni di vendita, se ed in quanto applicabili al cliente Azioni, Diritti di Opzione e Warrants, Covered Warrants, Certificates, ed ETF/ETC quotati su Mercati Regolamentati, MTF esteri e Internalizzatori Sistematici di seguito indicati: Titoli azionari su RetLots Exchange Equity (Germania) (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 14,335 per mille² con un minimo di 41,50 - Amsterdam, Bruxelles, Helsinki, Lisbona, Madrid, Parigi, Vienna e Francoforte (Xetra) (divisa: Euro - ) - Atene (divisa: Euro - ) - Copenhagen (divisa: Corona Danese-DKK) minimo di 50,00 minimo di 50,00 minimo di 50,00 14,30 per mille² con un minimo di 40,00 12,00 per mille² con un minimo di 20,00 14,30 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 150 DKK 0,04% 0,24% (di cui lo 0,20% applicato dalla Banca Depositaria) - Dublino (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 14,30 per mille² con un minimo di 40,00 1,00% - Francoforte (Floor Market) (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 12,80 per mille² con un minimo di 0,00 - Londra (LSE) (divisa: Sterlina-GBP) minimo di 50,00 14,30 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 10 GBP 0,5% con esclusione del segmento London International - Oslo (divisa: Corona Norvegese-NOK) - Stoccolma (divisa:corona Svedese-SEK) minimo di 50,00 minimo di 50,00 14,30 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 150 NOK 14,30 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 150 SEK 6,20 Pagina 16

19 COMMISSIONI ONERI(*) COMMISSIONI TOTALI applicate al Cliente (sono incluse le commissioni di negoziazione dovute ad altro intermediario autorizzato) COMMISSIONI APPLICATE DA UNIPOL BANCA (incluse nelle commissioni totali riportate nella colonna precedente) SPESE FISSE ONERI FISCALI(**) su operazioni di acquisto ONERI FISCALI(**) su operazioni di vendita, se ed in quanto applicabili al cliente - Zurigo (Virt-x SWX) (divisa: Franco Svizzero-CHF) minimo di 50,00 14,30 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 10 CHF 6,20 0,005% con un minimo di 2 CHF e un massimo di 65 CHF 0,005% con un minimo di 2 CHF e un massimo di 65 CHF Azioni, Diritti di Opzione e Warrants, Covered Warrants, Certificates, ed ETF/ETC quotati su Mercati Regolamentati, MTF esteri e Internalizzatori Sistematici di seguito indicati: - Amex, Nasdaq e NYSE (divisa:dollaro Statunitense-USD) - Toronto (divisa: Dollaro Canadese-CAD) - Hong Kong (divisa: Dollaro di Hong Kong-HKD) - Tokyo (divisa:yen-jpy) minimo di 50,00 minimo di 50,00 minimo di 75,00 minimo di 75,00 14,30 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 10 USD 12 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 40 CAD 13,5 per mille² con un minimo di 75,00 decurtati di 150 HKD 13 per mille² con un minimo di 75,00 decurtati di JPY 6,20 0,00174% 6,20 6,20 0,11% 0,11% 6,20 - Titoli quotati a Francoforte (Xetra) e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 - Titoli quotati su Euronext cash Amsterdam e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 - Titoli quotati su Euronext cash Bruxelles e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 - Titoli quotati su Euronext cash Parigi e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 - Titoli quotati su Euronext cash Lisbona e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) - Titoli quotati su Helsinki Stock Exchange e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) - Titoli quotati su Sibe e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 minimo di 50,00 minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 Pagina 17

20 - Titoli quotati su Wiener Borse Ag e negoziati su Chi-x (divisa: Euro - ) minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 41,00 - Titoli quotati su Copenhagen Stock Exchange e negoziati su Chix (divisa: Corona Danese-DKK) minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 135 DKK - Titoli quotati su Oslo Stock Exchange e negoziati su Chi-x (divisa: Corona Norvegese-NOK) minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 135 NOK - Titoli quotati su Stockholm Stock Exchange e negoziati su Chi-x (divisa:corona Svedese-SEK) - Titoli quotati su London Stock Exchange e negoziati su Chi-x (divisa: Sterlina-GBP) - Titoli quotati su Virt- X-SWX e negoziati su Chi-x (divisa: Franco Svizzero-CHF) minimo di 50,00 minimo di 50,00 minimo di 50,00 14,40 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 135 SEK 14,40 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 9 GBP 14,40 per mille² con un minimo di 50,00 decurtati di 9 CHF 0,5% con esclusione del segmento London International 0,005% con minimo di 2 CHF e massimo di 65 CHF 0,005% con minimo di 2 CHF e massimo di 65 CHF STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI, MTF, INTERNALIZZATORI SISTEMATICI COMMISSIONI ONERI(*) Obbligazioni Azioni, Diritti di Opzione e Warrants, Covered Warrants, Certificates, ed ETF/ETC COMMISSIONI TOTALI applicate al Cliente 8 per mille² con un minimo di 5,16 8 per mille² con un minimo di 5,16 COMMISSIONI APPLICATE DA UNIPOL BANCA (incluse nelle commissioni totali riportate nella colonna precedente) 8 per mille² con un minimo di 5,16 8 per mille² con un minimo di 5,16 SPESE FISSE ONERI FISCALI(**) su operazioni di acquisto ONERI FISCALI(**) su operazioni di vendita, se ed in quanto applicabili al cliente 26%(***) COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE CONTO TERZI Al momento dell attivazione del servizio, relativamente alla negoziazione di strumenti finanziari non quotati su mercati Regolamentati, Mtf, Internalizzatori Sistematici, le commissioni saranno le medesime indicate per il Servizio di ricezione e trasmissione ordini di cui alla colonna Commissioni totali applicate al cliente con l avvertenza che le stesse saranno percepite integralmente dalla Banca qualora la stessa svolga il ruolo di negoziatore. SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO Le operazioni in contropartita diretta con la Banca sono effettuate al prezzo comunicato al Cliente prima dell esecuzione delle stesse senza applicazione di alcuna commissione. Pagina 18

21 COMMISSIONI APPLICATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI B.O.T. (ASTA B.O.T.) All atto della prenotazione da parte della clientela, la Banca si impegna a regolare i sotto elencati Titoli di Stato al Prezzo Medio Ponderato risultante dalle operazioni d asta comprensivo della maggiorazione eventualmente prevista dai decreti di emissione e di una commissione come sotto specificato. Si precisa che: 1) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l imposto della commissione è ridotto in modo da garantire un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; 2) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione. B.O.T. con durata residua pari o inferiore a 80 gg. B.O.T. con durata residua compresa tra 81 e 140 gg. B.O.T. con durata residua compresa tra 141 e 270 gg. COMMISSIONI (le commissioni sono calcolate sul capitale nominale sottoscritto) COMMISSIONI TOTALI applicate al Cliente COMMISSIONI TOTALI applicate da UNIPOL BANCA ONERI FISCALI (*) (**) su operazioni di sottoscrizione,se ed in quanto applicabili al cliente 0,03 per cento 0,027 per cento 12,50% 0,05 per cento 0,047 per cento 12,50% 0, 10 per cento 0,097 per cento 12,50% B.O.T. con durata residua pari o superiore a 271 gg. 0, 15 per cento 0, 147 per cento 12,50% CAMBIO APPLICATO AD OPERAZIONI IN DIVISA DIVERSE DALL EURO Alle operazioni in titoli denominati in divise diverse dall euro, presenti nel listino BCE, per le quali la Banca effettua la negoziazione, se il cliente non ne richiede il regolamento su un conto corrente nella stessa divisa, verrà applicato il cambio della BCE del giorno successivo a quello dell'esecuzione dell operazione, con uno scarto in più o in meno fino ad un massimo dell 1% (unpercento), rispettivamente per le operazioni di acquisto e di vendita di divisa. Alle operazioni che riguardano eventi, quali, a fini esemplificativi, scadenza cedole e rimborsi di titoli, denominati in divise presenti nel listino BCE, per le quali la Banca effettua la negoziazione, se il cliente non ne richiede il regolamento su un conto corrente nella stessa divisa, le singole operazioni verranno regolate al Cambio BCE del giorno di contabilizzazione dell evento, con uno scarto in più o in meno dello 1% (unpercento), rispettivamente per le operazioni di acquisto e di vendita di divisa. Nell eventualità in cui, a causa di situazioni politico-economiche, sociali o di calamità naturali, si verifichino forti oscillazioni del cambio di una divisa con conseguente discontinuità o oggettiva difficoltà nella contrattazione della stessa sui mercati internazionali, la Banca si riserva la facoltà di non applicare il cambio BCE e di applicare il cambio praticato al momento dalle controparti di mercato che quotano e sono operative. Alle operazioni in titoli denominati in divise diverse dall euro non presenti nel listino BCE, per le quali la Banca effettua la negoziazione, se il cliente non ne richiede il regolamento su un conto corrente nella stessa divisa, verranno applicate le condizioni al momento praticate dalle controparti di mercato che quotano e sono operative con uno scarto in più o in meno dello 1% (un percento), rispettivamente per le operazioni di acquisto e di vendita di divisa. Alle operazioni in titoli denominati in divise diverse dall euro, per le quali la Banca non effettua la negoziazione, verranno applicate le condizioni al momento praticate dalla Banca Depositaria dello strumento finanziario negoziato. Nell eventualità in cui, a causa di situazioni politico-economiche, sociali o di calamità naturali, si verifichi l impossibilità di concludere operazioni di intermediazione in una determinata divisa la Banca potrà decidere di non dar corso a negoziazioni della divisa stessa. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO Nella prestazione di questo servizio la Banca applica le commissioni, spese e oneri indicate nel programma di collocamento o nel prospetto informativo dell emittente se ed in quanto previste. Per i Titoli di Stato italiani viene applicato il prezzo di aggiudicazione. SPESE SU NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO, IN CONTO TERZI E DI RACCOLTA ORDINI Diritto fisso su operazioni di pronti contro termine (sia per l operazione a pronti che per l operazione a termine) 6,20 Commissione fissa per ogni ordine ineseguito o revocato 5,16 Pagina 19

22 COMPRAVENDITE EFFETTUATE TRAMITE IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING COMMISSIONI TOTALI applicate al Cliente (sono incluse le Mercati commissioni di negoziazione dovute ad altro intermediario autorizzato) COMMISSIONI applicate al Cliente nelle compravendite di titoli azionari quotati su Mercati Regolamentati italiani e nelle compravendite di Obbligazioni negoziate su mercati regolamentati italiani aventi Codice Isin con il suffisso " IT" COMMISSIONI applicate al Cliente nelle compravendite di Obbligazioni aventi Codice Isin con il suffisso diverso da IT con esclusione delle obbligazioni negoziate sul mercato RetLots Exchange COMMISSIONI applicate al Cliente nelle compravendite di Obbligazioni aventi Codice Isin con il suffisso diverso da IT negoziate sul mercato RetLots Exchange COMMISSIONI applicate al Cliente nelle compravendite di Titoli quotati sui seguenti mercati azionari esteri: Nyse e Nasdaq (USA) COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sui seguenti mercati azionari esteri: Francoforte Xetra (Germania), Euronext cash Amsterdam (Olanda), Euronext cash Parigi (Francia), Euronext cash Bruxelles (Belgio) COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sui seguenti mercati azionari esteri: Francoforte Xetra (Germania), Euronext cash Amsterdam (Olanda), Euronext cash Parigi (Francia), Euronext cash Bruxelles (Belgio) e negoziati su CHI-X COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero Euronext cash Lisbona (Portogallo) COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero Euronext cash Lisbona (Portogallo) e negoziati su CHI-X COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero Helsinki Stock Exchange (Finlandia) COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero Helsinki Stock Exchange (Finlandia) e negoziati su CHI-X COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero Virt-X SWX (Svizzera). COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero Virt-X SWX (Svizzera) e negoziati su CHI-X COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero SIBE Madrid (Spagna); COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero SIBE Madrid (Spagna) e negoziati su CHI-X COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero London Stock Echange (GB) COMMISSIONI applicate al cliente nelle compravendite di Titoli quotati sul mercato azionario estero London Stock Echange (GB) e negoziati su CHI-X 1,85 per mille¹ ² con un minimo di 5,00 ed un massimo di 25,00 1,85 per mille¹ ²con un minimo di 5,00 ed un massimo di 25,00 1,85 per mille¹ ² con un minimo di 5,00 ed un massimo di 25,00 1,95 per mille² con un minimo di 15,00 ed un massimo di 40,00 1,95 per mille² con un minimo di 15,00 ed un massimo di 40,00 1,95 per mille² con un minimo di 15,00 ed un massimo di 40,00 2,5 per mille² con un minimo di 25 2,5 per mille² con un minimo di 25 2,5 per mille² con un minimo di 25 2,5 per mille² con un minimo di 25 2,5 per mille² con un minimo di 25 2,5 per mille² con un minimo di 25 2,5 per mille² con un minimo di 25 2,5 per mille² con un minimo di 25 3 per mille² con un minimo di 40 3 per mille ² con un minimo di 40 Commissione fissa per ogni ordine ineseguito o revocato 5,16 COMMISSIONI APPLICATE DA UNIPOL BANCA (incluse nelle commissioni totali riportate nella colonna precedente) 1,85 per mille¹ ²decurtato di 2 con un minimo di 3,00 ed un massimo di 23,00 1,85 per mille¹ ²decurtato di 2,5 con un minimo di 2,5 ed un massimo di 22,50 1,85 per mille¹ ² decurtato di 2,1 con un minimo di 2,90 ed un massimo di 22,90 1,95 per mille² decurtato di $ 9,00 con un minimo di 15,00 decurtato di $ 9,00 ed un massimo di 40,00 decurtato di $ 9,00 1,95 per mille² decurtato di 9,00 con un minimo di 6,00 ed un massimo di 31,00 1,95 per mille² decurtato di 8,10 con un minimo di 6,90 ed un massimo di 31,9 2,5 per mille² decurtato di 13 con un minimo di 12. 2,5 per mille² decurtato di 11,70 con un minimo di 13,30. 2,5 per mille ² decurtato di 15 con un minimo di 10. 2,5 per mille² decurtato di 13,5 con un minimo di 11,5. 2,5 per mille² decurtato di CHF 14 con un minimo di 25 decurtato di CHF 14. 2,5 per mille² decurtato di CHF 12,60 con un minimo di 25 decurtato di CHF 12,60. 2,5 per mille² decurtato di 21 con un minimo di 4. 2,5 per mille² decurtato di 18,90 con un minimo di 6,1. 3 per mille ² decurtato di GBP 17 con un minimo di 40 decurtato di GBP 17 3 per mille² decurtato di GBP 15,30 con un minimo di 40 decurtato di GBP 15,30 Pagina 20

23 ONERI FISCALI Come specificato nelle tabelle precedenti, in relazione alla tipologia di strumento finanziario ed al relativo mercato di negoziazione 2. MODALITA DI ADDEBITO Le operazioni effettuate sul portafoglio clienti gestito vengono regolate sul c/c di gestione e la valuta coincide con quella dell operazione di acquisto/vendita effettuata con lo strumento. Per quanto attiene al regolamento delle operazioni con la clientela amministrata, questo avviene esclusivamente a mezzo di addebito su conto corrente, ad eccezione del regolamento delle operazioni relative ai dossier a garanzia che è consentito anche per cassa. 3. COSTI ED ONERI AGGIUNTIVI In relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario od al servizio di investimento, la Banca informa i propri clienti circa la possibilità che emergano altri costi per il cliente, ivi comprese eventuali imposte, che non sono pagate tramite la Banca e non dipendono dalla sua volontà. Pagina 21

24 Note: (*) Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 prevede con decorrenza 1 luglio 2014 l aliquota del 26% applicabile sui proventi di natura finanziaria, salvo alcuni casi per i quali l aliquota rimane ferma al 12,5% (a fini esemplificativi: obbligazioni e altri titoli emessi dallo Stato Italiano e titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da Stati inclusi nella lista pubblicata con apposito Decreto Ministeriale, emanato ai sensi dell art. 168-bis comma 1 del D.P.R. 917/86). Se il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 461/97, opta per il regime amministrato, si applica inoltre l imposta 26% (salvo i casi di eccezione per i quali si applica l aliquota del 12,5%) sugli eventuali redditi diversi conseguiti; diversamente la tassazione dei predetti redditi è prevista mediante riepilogo nella denuncia dei redditi. (**) Calcolo degli oneri fiscali - per i Titoli di Stato e le obbligazioni, sui ratei e sull eventuale scarto di emissione; - per i titoli azionari, sui controvalori dell operazione. Sulle operazioni di acquisto o acquisizione di strumenti di capitale di Emittenti francesi con capitalizzazione superiore al miliardo di euro si applicano oneri fiscali pari allo 0,2% La legge di Stabilità per il 2013 (L.228 del 24/12/2012) ha introdotto la cosiddetta Tobin Tax ovvero un imposta sulle transazioni finanziarie. Il Decreto del ministero delle Finanze del 21/02/2013 ha fissato le disposizioni attuative. L imposta colpisce: - a partire dal 01 marzo 2013 coloro che acquistano la proprietà di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato con esclusione di titoli emessi da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di Euro, a nulla rilevando la residenza dei soggetti né il luogo di conclusione del contratto. L aliquota di imposta dello 0,2 per cento (0,22 per cento per il solo 2013) del valore della transazione è ridotta alla metà (0,1 per cento; 0,12 per cento per il solo 2013) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. - a partire dal 01 luglio 2013 coloro che effettuano operazioni su strumenti finanziari derivati (ivi inclusi warrants, covered warrants, certificates) indicati all articolo 1, comma 3 del TUF sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari; valori mobiliari di cui all articolo 1, comma 1 bis, lettere c) e d), del TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491. L imposta è fissa e opera in base al valore nozionale e alle caratteristiche del contratto. - Viene inoltre introdotta un imposta pari allo 0,02% sulle negoziazioni ad alta frequenza. L imposta si applica se, sul medesimo strumento finanziario e nella medesima giornata di negoziazione, il rapporto tra ordini cancellati e modificati e la somma degli ordini immessi e modificati sul mercato regolamentato italiano (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77- bis del TUF) è superiore al 60%. A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l intervallo di mezzo secondo. (***) Sono previsti casi di eccezione per i quali si applica l aliquota del 12,5%. 1 Calcolo delle commissioni sul valore nominale dei titoli. 2 Calcolo delle commissioni sul controvalore dell operazione. 3 Calcolo delle commissioni sul controvalore dell operazione determinato moltiplicando il numero dei contratti negoziati o per i quali viene esercitata l opzione per il numero delle azioni che rappresenta un contratto per il prezzo di esercizio dell opzione. Pagina 21

25 NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI DOSSIER TITOLI ED I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E COLLOCAMENTO NELL AMBITO DEL CONTO My UNIPOL Di seguito si riportano le norme del contratto del conto My Unipol riguardanti il rapporto di dossier titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento. SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE SOTTOSEZIONE I - RAPPORTO BANCA CLIENTE Art. 1 Contratto ambito di applicazione - definizioni - Informazioni preliminari Costituiscono nel loro insieme il Contratto i seguenti documenti: il modulo di richiesta accensione rapporto sottoscritto dal Cliente (di seguito anche solo Modulo ), il Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi e le Condizioni Generali di Adesione per il Cliente unitamente ai relativi allegati. Il Foglio Informativo coincide con il Documento di Sintesi ed è frontespizio del Contratto. Se non espressamente definiti in altre parti del Contratto, i termini utilizzati con la lettera maiuscola sono quelli definiti nel Glossario. Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del Contratto le informazioni previste dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente. Tali informazioni sono fornite al Cliente, a titolo gratuito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, mediante messa a disposizione sul Sito Internet dei seguenti documenti: (a) Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi; (b) copia del presente contratto idonea alla stipula. Il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento e di ricevere gratuitamente su supporto cartaceo o altro supporto durevole copia del Contratto e delle condizioni economiche in vigore. Il Contratto è collocato unicamente mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Art. 2 Oggetto Oggetto del Contratto è l apertura del Conto avente le caratteristiche riportate nella successiva Sottosezione II nonché l erogazione dei servizi e delle componenti ad esso connessi disciplinati in Contratto. Il Conto è integrato delle seguenti componenti obbligatorie abbinate al Conto stesso (di seguito congiuntamente anche Servizi Abbinati ): a) carta Bancomat; b) carta Prepagata; c) servizio di Internet Banking. Tali componenti obbligatorie, messe a disposizione del Cliente con l apertura del Conto, non possono essere acquisite ed operare separatamente dal Conto e pertanto, la rinuncia / la revoca / l estinzione anche solo di una di esse comporta la rinuncia / la revoca / l estinzione delle restanti componenti e del Conto stesso, con la sola eccezione della carta Prepagata e delle eventuali Carte Bancomat o Prepagata aggiuntive che possono essere invece revocate indipendentemente dalle restanti componenti. All atto di accensione del rapporto, la Banca mette a disposizione del Cliente i seguenti ulteriori servizi facoltativi utilizzabili esclusivamente in abbinamento al Conto (di seguito anche Servizi Facoltativi ), che il Cliente potrà in qualsiasi momento disattivare e riattivare, nei termini e nelle modalità contrattualmente previste: a) servizio di Corrispondenza On line di cui alla successiva Sezione IV; b) servizio di SMS Informativo di cui alla successiva Sezione V. In caso di Conto cointestato, all atto di accensione del rapporto i Servizi Abbinati ed i Servizi Facoltativi vengono messi a disposizione del primo intestatario indicato sul Modulo. Il Conto è riservato a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, non sottoposte a tutela e/o curatela, che rivestano la qualifica di Consumatori. Per talune attività di carattere tecnico/operativo connesse all esecuzione del Contratto, la Banca potrà avvalersi dei servizi svolti da operatori specializzati esterni alla Banca stessa; in tal caso la Banca resta responsabile nei confronti del Cliente dei servizi resi da tali terzi incaricati, in solido con il soggetto incaricato del compimento degli stessi. Art 3 Perfezionamento del contratto La richiesta di accensione del rapporto avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione, da parte dell interessato, del Modulo, da inoltrare, unitamente agli allegati richiesti e nei tempi previsti, alla Banca ai recapiti indicati sul Modulo stesso. Affinché la richiesta possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà: essere compilato in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo; essere sottoscritto dal/dai richiedente/i in tutti i campi previsti; essere ricevuto alla Banca ai recapiti ed entro il termine massimo indicati nel Modulo stesso. Con la sottoscrizione del Modulo il Cliente accetta anche l attivazione dei servizi abbinati previsti in Contratto. La domanda di apertura rapporto ha valore di proposta, il cui accoglimento resta nella piena discrezionalità della Banca. La domanda di apertura rapporto si considera accettata solo al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) identificazione del Cliente ed espletamento delle attività afferenti all adeguata / rafforzata verifica ai sensi e per gli effetti della normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni), attraverso la ricezione da parte della Banca del primo versamento iniziale previsto ai sensi dell Art. 10 Parte I Sezione I del Contratto ed eseguito nelle modalità ivi previste; 2) la ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione scritta, trasmessa all indirizzo indicato dal Cliente sul Modulo ed inserita nel c.d. Kit di Benvenuto, contente anche: il codice segreto necessario per l attivazione del Servizio I.B.; le coordinate bancarie definitive abbinate al Conto; 22

26 la Carta Bancomat e la Prepagata abbinate al Conto; il dispositivo Blucode. Art. 4 Obbligo di custodia del Cliente mancato accoglimento della richiesta In relazione a quanto previsto al precedente art. 3, il Cliente assume l obbligo, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di ricezione del Kit di Benvenuto, di informare la Banca dell eventuale mancanza di una o piu componenti del Kit, telefonando all apposito Numero Verde dedicato. Ricevuta tale comunicazione entro il predetto termine, la Banca provvede, a propria scelta discrezionale ed a proprie spese, all invio dell elemento mancante ovvero alla spedizione di un nuovo Kit di Benvenuto; e onere del Cliente custodire con l ordinaria diligenza, il contenuto del Kit di Benvenuto precedentemente ricevuto sino al momento della ricezione del nuovo Kit. Resta espressamente inteso che il Cliente si fa carico di tutte le conseguenze pregiudizievoli di cui dovesse risentire o che dovessero essere procurate alla Banca in dipendenza della violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. In caso di mancato accoglimento della richiesta di accensione rapporto da parte della Banca ovvero nell ipotesi in cui il Contratto non si perfezionasse a causa della incompleta, inesatta e/o non leggibile compilazione del Modulo e/o della tardiva ricezione del medesimo e/o della mancata identificazione del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio e/o dell impossibilità per la Banca di esperire altri adempimenti normativi necessari per l attivazione dei Servizi Abbinati anche Facoltativi, la proposta perderà automaticamente validità ed efficacia senza necessità da parte della Banca di effettuare qualsivoglia comunicazione a riguardo. Resta inteso che al ricorrere di detta ipotesi, la Banca provvedere alla restituzione dell importo versato dal Cliente a titolo di bonifico iniziale sul Conto. Dal momento dell attivazione del Conto, il Cliente potrà utilizzare anche i servizi previsti in Contratto. In conseguenza dello sviluppo di nuove tecnologie e dei sistemi di sicurezza, la Banca potrà di iniziativa predisporre nuovi servizi fruibili sul Conto e/o sui Servizi Abbinati, dandone comunicazione al Cliente, il quale potrà recedere dal Contratto a norma del successivo art. 16 Sottosezione I RAPPORTO BANCA CLIENTE del Contratto, in caso tali modifiche risultino in senso sfavorevole per il Cliente. Art. 5 Servizi ad attivazione successiva Successivamente all accensione del rapporto, il Cliente puo richiedere tramite il servizio I.B. l attivazione sul Conto di una o piu Carte Bancomat e/o Prepagate aggiuntive nonché di un ulteriore Servizio I.B. anche per il secondo intestatario del Conto, in caso di rapporto cointestato. Tale richiesta si intende approvata, ad ogni effetto, dal Cliente con la disposizione impartita mediante l utilizzo dei Codici Identificativi di accesso del Servizio I.B. e del dispositivo Blucode. Il Cliente puo inoltre attivare il servizio Mobile Banking che permette di accedere al Conto ed al relativo Servizio I.B. dal telefono cellulare, scaricando la relativa applicazione dagli appositi store presenti sul canale internet e riportati nel Sito Internet. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate a tali servizi sono disciplinate nel presente Contratto e nel relativo Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. Art. 6 Servizi accessori A richiesta del Cliente possono essere rilasciati gli ulteriori prodotti e/o servizi collegati al Conto elencati sul Sito Internet, che dovranno essere formalizzati con apposita e separata contrattualizzazione. Tra tali servizi accessori è previsto anche il rilascio della carta di credito e, successivamente, in caso di rapporto cointestato, l attivazione di ulteriore carta di credito anche per il secondo intestatario. Il rilascio della carta di credito, il cui accoglimento resta in ogni caso nella discrezionalità della Banca, puo essere altresì subordinato all esito di una preventiva istruttoria. Art. 7 Diritto di ripensamento Indipendentemente dalle norme di cui ai successivi paragrafi della presente Sezione, il Cliente, in conformità a quanto previsto dall art. 11 D.Lgs 190/2005 e dall art. 67 duodecies del Codice al Consumo, ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione di recesso da inviarsi alla sede legale della Banca a mezzo lettera raccomandata a/r; la raccomandata si ritiene spedita in tempo utile se consegnata all ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice al Consumo. Il Cliente che esercita il Diritto di Ripensamento ai sensi del precedente paragrafo è tenuto a pagare le spese relative ai servizi disciplinati dal Contratto di cui ha richiesto l attivazione e di cui ha effettivamente usufruito prima del recesso, nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. In caso di mancato esercizio del Diritto di Ripensamento, il Contratto prosegue e continua a produrre effetti, salvo l ulteriore diritto di recesso di seguito indicato. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Art. 8 Esecuzione degli incarichi La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia è in facoltà della Banca di assumere o meno gli incarichi del Cliente. In relazione agli incarichi ricevuti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art c.c., è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente, della natura degli incarichi stessi e delle procedure a tali fini più idonee nell ambito della propria organizzazione. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell art c.c., l incarico conferito alla Banca finché esso non abbia avuto un principio di esecuzione compatibile con le modalità dell esecuzione. Art. 9 Invio di corrispondenza comunicazioni tra Banca e Cliente 23

27 Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca vanno fatte pervenire ai recapiti della Banca riportata al successivo Art. 21 di questa Sezione, se non diversamente previsto. Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente dalla Banca vengono effettuate secondo le modalità di comunicazione e notifica previsti nel Servizio di Corrispondenza On Line di cui alla Sezione IV del Contratto, salvo il Cliente non richieda espressamente di optare per l invio delle comunicazioni a mezzo posta all indirizzo riportato nel Modulo ovvero all ultimo diverso recapito comunicato successivamente alla Banca per iscritto. Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo e al successivo Art. 24, l invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca effettuate tramite il servizio postale saranno fatte al Cliente con pieno effetto all indirizzo riportato sul Modulo ovvero all ultimo indirizzo comunicato successivamente alla Banca per iscritto. In mancanza di diverso accordo scritto, quando il Conto è intestato a più persone le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Art. 10 Identificazione della Clientela Bonifico di Riconoscimento All atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati ed i documenti validi richiesti dalla Banca ai fini identificativi, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa. Il primo versamento del Cliente sul Conto, effettuato nelle modalità di cui al successivo paragrafo (di seguito anche Bonifico di Riconoscimento ), è utilizzato dalla Banca anche per l identificazione ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio (Art. 29 e segg. D.lgs 231/2007). Il Bonifico di Riconoscimento deve essere effettuato unicamente mediante bonifico bancario da un conto corrente bancario o postale italiano di cui il Cliente è titolare o contitolare, disgiuntamente con altri nominativi, acceso presso una Filiale di una banca operante in Italia alle coordinate bancarie fornite dalla Banca sul Modulo stesso (c.d. IBAN provvisorio del Conto). La Banca potrà prevedere soglie minime per la validità del Bonifico di Riconoscimento, riportandole nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi; in tal caso la Banca si riserva la facoltà di non attivare il Conto sino alla concorrenza dell importo minimo previsto ovvero, in alternativa, di risolvere il Contratto ai sensi dell art c.c., senza necessità di preavviso dandone semplice comunicazione al Cliente dichiarando di volersi avvalere della presente cluasola. E altresì facoltà della Banca non accettare come Bonifico di Riconoscimento e, quindi, non dare corso a disposizioni di versamento iniziali provenienti da un conto corrente avente caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, con esonero di responsabilità per la Banca stessa. In caso di Conto cointestato, ciascun cointestatario deve effettuare un singolo Bonifico di Riconoscimento. Ad accezione del Bonifico di Riconoscimento iniziale, i successivi bonifici bancari a favore del Conto possono pervenire anche da conti correnti bancari diversi da quelle previsti nei precedenti paragrafi, purché in essere presso banche operanti in Italia. Art. 11 Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma; salvo successiva comunicazione scritta alla Banca da parte del Cliente, vale come firma depositata da parte del Cliente quella apposta dal Cliente medesimo in sede di sottoscrizione del Modulo. E esclusa qualsiasi facoltà di delega ad operare sul Conto a favore di soggetti diversi dal\dagli intestatario\i. Art. 12 Cointestazione del rapporto e facoltà di utilizzo disgiunto Il Conto può essere intestato a più persone sino ad un massimo di due. Quando il rapporto è intestato a più persone, le medesime hanno facoltà di compiere operazioni separatamente; pertanto, le disposizioni relative al rapporto medesimo, anche comportanti l'estinzione, saranno effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell altro cointestatario. Tale facoltà di disposizione separata è irrevocabile. In ogni caso, per tutte le obbligazioni relative al Conto, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Art. 13 Diritto di garanzia La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Art. 14 Compensazione Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. In particolare la Banca, ove si verifichi una delle ipotesi di cui all art c.c. ovvero un evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica del Cliente tale da mettere in pericolo il recupero del credito vantato, potrà valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, 24

28 fermo restando che dell avvenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. Art. 15 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali successori e aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Art 16 Determinazione delle condizioni - modifica del Contratto e delle condizioni Le condizioni economiche applicate al Contratto ed ai servizi da esso disciplinati sono indicate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, parte integrante e frontespizio del Contratto, nonché dello specifico Documento di Sintesi inviato al Cliente in sede di comunicazioni periodiche. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al presente Contratto; tuttavia, se il contratto è a tempo determinato, tale facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 117 e 118 del TUB. In particolare, in caso di variazione in senso sfavorevole e sempre che sussista un giustificato motivo, le modifiche saranno comunicate dalla Banca, con preavviso minimo di 2 mesi, mediante apposita informativa scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente che conterrà in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l applicazione della modifica. In tal caso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Art. 17 Comunicazione periodica - Approvazione dell estratto conto La Banca fornisce al Cliente almeno una volta all anno una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate; la Banca ed il Cliente possono convenire che tale comunicazione sia fornita con una cadenza più ravvicinata. L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art c.c. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, tali comunicazioni si intenderanno senz altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell estratto conto; entro il medesimo termine, e a decorrere dalla data dell invio dell estratto, la Banca può ripetere quanto dovutole per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Trascorsi 15 giorni, l operato della Banca si intenderà approvato. Il Cliente prende atto ed accetta che ai fini della prova del proprio credito, la Banca potrà avvalersi delle proprie scritture contabili ai sensi dell art c.c., riconoscendo inoltre l inscindibilità delle predette ai sensi dell art c.c. Art. 18 Durata Recesso Il presente Contratto si intende a tempo indeterminato. Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata a/r alla sede legale Banca con preavviso di sette giorni. La Banca ha facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo raccomandata a\r. Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, la Banca potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, mediante comunicazione scritta. A titolo esemplificativo, è considerato quale giustificato motivo di recesso della Banca il ricorrere di situazioni che rientrano nell ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini; resta espressamente inteso che l identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di giustificato motivo. Il recesso del Cliente o della Banca riguarda congiuntamente tutti i Sevizi Abbinati Obbligatori disciplinati dal Contratto, ad eccezione di quanto previsto per la carta Prepagata e per le eventuali Carte Bancomat o Prepagata aggiuntive; salvo tale eccezione, resta quindi inteso che l esercizio del diritto di recesso, ancorché riferito ad un solo Servizio Abbinato Obbligatorio, determina il recesso dall intero Contratto e il venire meno di tutti i servizi in esso disciplinati. In caso di recesso, non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Cliente. In evenienza di recesso, la Banca ed il Cliente hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto dovuto reciprocamente ai sensi del presente Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, la Banca non è tenuta a ricevere e/o ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso sia divenuto operante con la comunicazione di recesso; qualora il Cliente receda dal Contratto, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso. L esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto. Il numero di giorni massimo previsto per la chiusura del rapporto in evenienza di recesso è di 30 giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del recesso stesso. All estinzione del Conto, la Banca mette a disposizione del Cliente l eventuale saldo attivo presente sul Conto, ovvero provvede, a propria scelta discrezionale ed intendendosi sin d ora autorizzata dal Cliente, a disporne il versamento anche a mezzo bonifico bancario sul altro conto corrente intestato al Cliente, al netto delle eventuali spese. 25

29 In caso di recesso dal Contratto, da chiunque esercitato, il Cliente è tenuto alla restituzione della/e Carta/e Bancomat e della carta Prepagata nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato ai sensi del Contratto stesso. [ ] Art. 23 Spese e oneri fiscali Le spese e gli oneri fiscali inerenti al Conto ed ai Servizi Abbinati anche Facoltativi sono a carico del Cliente, se previsti. Art. 24 Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca modifiche Tutte le comunicazioni e notifiche del Cliente devono essere effettuate utilizzando uno dei seguenti strumenti di comunicazione all indirizzo di seguito indicato: (a) se effettuata telefonicamente, al numero di Servizio Clienti comunicato dalla Banca; (b) se effettuata mediante lettera raccomandata o telegramma al recapito della Banca appositamente indicato sul Sito Internet. Per tutto quanto disciplinato dal Contratto ogni comunicazioni o notifica si intende ricevuta dalla Banca: (a) se effettuata telefonicamente, nel momento in cui viene confermata dall operatore del call center; (b) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore del giorno di ricezione (a tali fini si considera il giorno feriale in cui la Banca è regolarmente aperta e svolge i propri servizi alla clientela). Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente devono essere effettuate a mezzo posta all indirizzo comunicato dal Cliente nel Modulo ovvero, qualora il Cliente si avvalga di servizi, messi a disposizione dalla Banca, per via telematica e abbia optato per tale forma di comunicazione, secondo le modalità di comunicazione e notifica previste per il relativo servizio telematico. Art. 25 Reclami esposti - sanzioni amministrative applicabili: Per eventuali reclami, il Cliente può rivolgersi alla Funzione Reclami della Banca presentando un reclamo per ogni contestazione relativa al Conto e/o ai Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento ad esso connessi ed in generale relativa al Contratto. Se la Banca non risponde al reclamo presentato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione dal parte della Funzione Reclami, ovvero se il Cliente non è soddisfatto dell esito del reclamo, il Cliente può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d Italia del 18 giugno 2009), qualora ricorrano i presupposti per la presentazione del ricorso previsti dal Regolamento di tale organismo, ovvero, sempreché l oggetto della controversia non sia superiore ad euro ,00 e la stessa non sia già stata portata all esame dell Autorità Giudiziaria o di un collegio arbitrale o di un Organismo Conciliativo. Le decisioni dell Arbitro Bancario Finanziario sono vincolanti per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l Autorità Giudiziaria. Il Cliente può presentare un esposto alla Banca d Italia se riscontra violazione della Banca delle norma relative ai Servizi di Pagamento o all esecuzione di Operazioni di Pagamento. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a carico del Prestatore dei Servizi di Pagamento, la Banca d Italia, ai sensi dell art. 32 del D.Lgs 11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00 nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni amministrative o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore dei Servizi di Pagamento; in caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell attività di prestazione dei Servizi di Pagamento. Il Cliente prende atto che il Regolamento dell Arbitro Bancario Finanziario è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca. Il Cliente può ricorrere all autorità giudiziaria anche se ha già proposto un esposto o un ricorso stragiudiziale. Il Cliente prende atto che, nel caso in cui presenti un ricorso all Arbitro Bancario Finanziario, può ricorrere all autorità giudiziaria solo dopo che il procedimento stragiudiziale è esaurito. Art 24 Lingua Il Contratto nonché le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente sono redatti in lingua Italiana. Art. 25 Legge applicabile e foro competente Il Contratto è regolato e deve essere interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. SEZIONE VI - NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI DOSSIER TITOLI ED I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E COLLOCAMENTO Art. 1 Premesse norme applicabili - operatività Le presenti norme disciplinano l apertura di un Dossier titoli e l erogazione dei servizi correlati di negoziazione e ricezione ordini e collocamento, in abbinamento al Conto denominato MyUnipolBanca, e sono parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di adesione per il Cliente del Conto stesso (di seguito anche Condizioni Generali di adesione ) di cui costituiscono la Sezione VI. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione contrattuale si applicano le disposizioni contenute nelle restanti sezioni delle Condizioni Generali di adesione, se ed in quanto compatibili e se non espressamente derogate. Ai fini della presente sezione contrattuale valgono i termini e le definizioni contenute nel Glossario delle Condizioni Generali di adesione. I rapporti e servizi disciplinati nei seguenti paragrafi di questa sezione possono essere utilizzati, principalmente, tramite disposizioni impartite con il Servizio I.B. abbinato al Conto; il Cliente pertanto prende atto ed accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tali rapporti e/o servizi per operatività diversa da quella definita nell ambito del Servizio I.B. è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca in forza del Contratto medesimo e che, pertanto, tali richieste dovranno necessariamente essere presentare presso una Filiale della Banca, diversamente non potranno essere eseguite senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta. 26

30 SOTTOSEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Determinazione delle condizioni Le condizioni economiche applicate al servizio di Dossier a custodia ed amministrazione titoli (di seguito anche Dossier titoli ) ed ai restanti servizi disciplinati nei paragrafi che seguono, in essere con il Cliente, sono indicate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi allegato che ha anche valore di scheda condizioni e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto nonché nella relativa informativa precontrattuale sui costi ed oneri. Art. 3 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di sette giorni decorrenti dal ricevimento della lettera. La raccomandata si intenderà validamente recapitata se inviata all ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente a norma del Contratto. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in Dossier titoli gli altri a norma del Contratto. Art. 4 Diritto di ripensamento e Recesso Ai sensi dell art. 7 Sezione I Sottosezione I del Contratto, il Cliente, in conformità a quanto previsto dall art. 11 D.Lgs 190/2005 dall art. 67 duodecies del Codice al Consumo, ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione di recesso da inviarsi alla sede legale della Banca a mezzo lettera raccomandata a/r; la raccomandata si ritiene spedita in tempo utile se consegnata all ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice al Consumo. Il Cliente che esercita il Diritto di Ripensamento ai sensi del precedente paragrafo è tenuto a pagare le spese relative ai servizi disciplinati dal Contratto di cui ha richiesto l attivazione e di cui ha effettivamente usufruito prima del recesso, nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. L efficacia del Contratto relativo ai servizi e ai prodotti di investimento, di cui alla presente Sezione contrattuale, è sospesa per la durata del termine previsto per l esercizio del Diritto di Ripensamento. In caso di mancato esercizio del Diritto di Ripensamento, il Contratto prosegue e continua a produrre effetti, salvo l ulteriore diritto di recesso di seguito indicato. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualunque momento dal rapporto di Dossier titoli e dall erogazione dei servizi correlati di negoziazione e ricezione ordini e collocamento disciplinati dalla presente sezione contrattuale, con preavviso di quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta. Qualora ricorra un giustificato motivo, ai sensi Codice al Consumo, la Banca ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso. Il recesso dal rapporto di Dossier titoli e dai servizi correlati disciplinati da questa Sezione contrattuale non comporta il recesso dal Contratto e dai restanti servizi / rapporti da esso disciplinati Il recesso dal Contratto comporta il recesso dal Dossier titoli e dai restanti servizi collegati disciplinati dalla presente sezione contrattuale. Nel caso di recesso, come in ogni altra ipotesi di cessazione del Dossier titoli, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza; dal momento del ricevimento di dette istruzioni, i tempi massimi di estinzione del contratto sono di 30 giorni bancariamente lavorativi. Pertanto sino alla data di ricezione di tali istruzioni continueranno ad avere applicazione nei rapporti tra le parti le norme del presente contratto con esclusione (i) delle clausole che disciplinano il conferimento di nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari e/o di nuovi ordini di sottoscrizione, nell ambito del servizio di collocamento e distribuzione, di Prodotti/Strumenti Finanziari di qualunque natura (ii) delle clausole incompatibili con la finalità di cessazione del rapporto, fermo restando che in particolare la Banca, nell ambito del servizio di collocamento e distribuzione, continuerà a prestare le attività di assistenza di cui all art. 1 comma 2 della Sottosezione III - Parte III COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE, sino al completamento delle attività di chiusura. Art. 5 Cointestazione del rapporto - Istruzioni ed atti di disposizione concernenti titoli nominativi o diritti patrimoniali connessi Il Dossier titoli deve essere parimenti intestato rispetto al Conto. Gli strumenti finanziari rappresentati da titoli nominativi verranno intestati al cointestatario indicato dall esecutore dell operazione, sotto la propria responsabilità, all atto dell acquisto/sottoscrizione. Tale intestazione costituisce prova della titolarità in capo all intestatario dei titoli. Pertanto le istruzioni e gli atti di disposizione concernenti titoli nominativi o diritti patrimoniali connessi ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ordini di vendita/acquisto, richieste di ritiro parziale o totale dei titoli, richieste di incasso parziale o totale del corrispettivo delle operazioni potranno essere impartite esclusivamente dall intestatario medesimo o erede a titolo di successione. I cointestatari si conferiscono mandato irrevocabile ad operare sul Dossier titoli, con piena liberazione per la Banca in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario riguardo ai titoli nominativi intestati agli altri cointestatari e/o diritti patrimoniali connessi, richiamando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni indicate ai precedenti commi di questo articolo. In parziale deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi, la Banca puo pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del Dossier quando l operatività è richiesto presso uno sportello di una Filiale della Banca e qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata e siano trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizione dell art. 12 (Cointestazione del rapporto e facoltà di utilizzo disgiunto) Sezione I - Sottosezione I del Contratto, per quanto compatibili. Art. 6 Norme applicabili 27

31 Per quanto non espressamente previsto nella presente sottosezione contrattuale, si applicano le disposizioni previste nelle Condizioni generali di adesione se ed in quanto compatibili e salvo espressa deroga; in particolare si richiamano i seguenti articoli: Sezione I Sottosezione I: Art. 8 Esecuzione degli incarichi, Art. 9 Invio della corrispondenza comunicazioni tra Banca e cliente, Art. 10 Identificazione della Clientela Bonifico di Riconoscimento, Art. 11 Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza, Art. 13 Diritto di garanzia, Art. 14 Compensazione, Art. 15 Solidarietà, Art. 17 Comunicazione periodica, Art. 24 Comunicazioni e notificate alla Banca modifiche, Art. 25 Reclami. Art. 7 Spese e oneri fiscali conto di regolamento Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso. Le somme a debito e a credito, originate dal Dossier titoli, ivi compresi i diritti di custodia, le commissioni, le spese e le eventuali imposte, nonché le cedole, i dividendi, i titoli estratti e gli eventuali premi sono regolati sul Conto. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca è sin d ora autorizzata irrevocabilmente: a) ad addebitare il Conto, operando la compensazione; b) ad effettuare la vendita dei titoli ai sensi del precedente art. 3 della presente Sottosezione; c) a (i) richiedere - conferendole sin da ora ogni e necessario potere/autorizzazione a procedere - il disinvestimenti delle azioni/quote di OICR/fondi comuni d investimento, azioni di Sicav detenute dal Cliente e contabilizzate presso la Banca, e (ii) soddisfare i crediti van tati dalla Banca procedendo alla compensazione degli stessi con il ricavo netto del disinvestimento delle azioni/quote, tenendo l eventuale somma eccedente a disposizione del Cliente. SOTTOSEZIONE II - NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE Art. 1 Oggetto La Banca riceve in deposito a custodia ed amministrazione titoli alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi). Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del Dossier Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi, accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Quando oggetto del Dossier sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo e il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. Art. 3 Svolgimento del servizio La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca, verificata l esistenza delle autorizzazioni previste dagli Organi di Vigilanza, chiede istruzioni al Cliente e provvede all esecuzione dell operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione, se quotati, per conto del Cliente. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza. La Banca salvo espressa richiesta scritta del Cliente, da farsi di volta in volta con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi è autorizzata ad astenersi, sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie che saranno indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati, e dall inviare il relativo biglietto di ammissione al Cliente stesso, sia dal dare a quest ultimo qualsiasi notizia in merito alla convocazione delle citate assemblee. Art. 4 Modifica delle condizioni Le condizioni economiche applicate al Deposito titoli sono riportate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi e nell apposita informativa precontrattuale sui costi ed oneri. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al presente Contratto; tuttavia, se il contratto è a tempo determinato, tale facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 117 e 118 del TUB. In particolare, in caso di variazione in senso sfavorevole e sempre che sussista un giustificato motivo, le modifiche saranno comunicate dalla Banca, con preavviso minimo di 2 mesi, mediante apposita informativa scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente che conterrà in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l applicazione della modifica. In tal caso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Art. 5 Commissioni, spese ed oneri Addebiti e accrediti sul conto corrente collegato al Dossier - Obbligazioni del cliente Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, spese ed oneri, anche fiscali, nonché le eventuali imposte e tasse inerenti o conseguenti al Dossier titoli. 28

32 Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o sequestri operanti sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto quanto ad essa dovuto a norma del presente articolo Tutte le somme da esigersi e/o da pagarsi in dipendenza degli strumenti finanziari immessi o registrati nel Dossier sono rispettivamente accreditate o addebitate sul Conto. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le previsioni di cui all art. 7 Sottosezione I precedente. Art. 6 Modalità per il deposito e per il ritiro dei titoli cartacei La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei dove essa ritiene più opportuno. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli sub depositati a norma dei successivi articoli, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente nel tempo occorrente in relazione alla necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi subdepositari. Art. 7 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell art. 80 e ss. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria - aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Art. 6 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi alle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto. Art. 8 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all estero Per i titoli emessi o circolanti all estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell esecuzione delle operazioni di cui all art. 3 di questa sottosezione da società italiane o estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie. Art. 9 Invio dell estratto titoli La Banca invia o rende disponibile tramite il Servizio I.B. almeno una volta l anno al Cliente una posizione dei titoli in Dossier. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento o di pubblicazione di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz altro riconosciuta esatta ed approvata. Art. 9 Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto nella presente Sottosezione II si applicano le disposizioni della precedente Sottosezione I, se ed in quanto compatibili. SOTTOSEZIONE III NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO Art. 1 - Correttezza L'attività di cui alla presente sezione contrattabile é svolta dalla Banca nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori. Art. 2 Autorizzazione della Banca ad agire anche in nome proprio. Nello svolgimento dei servizi di investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Art. 3 Documentazione delle operazioni eseguite La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nelle Parti II e III di questa sottosezione, invia (o mette a disposizione tramite il Servizio I.B.) al Cliente, con le modalità indicate all art. Art. 9 (invio della corrispondenza comunicazioni tra Banca e cliente) della Sezione I Sottosezione I delle Condizioni Generali di Adesione, la rendicontazione dell attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. La Banca prontamente trasmette (o mette a disposizioni tramite il Servizio I.B) al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse (o messe a disposizione) al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 29

33 Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l informativa prevista dall art. 53, comma 6 del Regolamento CONSOB n del A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Quanto disposto dai precedenti commi non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un diverso soggetto, come previsto dalla normativa vigente. Art. 4 Conflitti di interesse La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Nell ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti. La Banca fornisce al Cliente una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse; qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Art. 5 Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione e non negoziati dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistematico Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o non negoziati dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistematico, diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote di Fondi comuni e dalle azioni emesse da SICAV, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 6 Variabilità del valore degli investimenti effettuati Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 7 Esonero da responsabilità La Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi. La Banca inoltre non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzioni di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi ancorché non imprevedibili comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza. Art. 8 Modifica delle condizioni La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai Servizi disciplinati dal presente Paragrafo, dandone preventiva comunicazione al Cliente. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera raccomandata a.r. all ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure tramite avviso contenuto nel rendiconto relativo al periodo precedente a quello previsto per l introduzione di tali modifiche. Tali modifiche si intendono accettate e divengono efficaci con la decorrenza indicata nella comunicazione o nell avviso se il Cliente non esercita il diritto di recesso ai sensi dell art del c.c. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione o dell avviso. Art. 9 Risoluzione stragiudiziale di controversie Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie che possano sorgere in relazione ai servizi disciplinate da questa Sezione contrattuale contratto tra la Banca e il Cliente, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite dal D.Lgs n. 179 del 2007 in attuazione dell art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n Art. 10 Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto dalle norme di questa Sottosezione si applicano previsioni di cui alla precedente Sottosezione I. Parte I REGOLE GENERALI Paragrafo A Consulenza in materia di investimenti Art. 1 Destinatari e oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti 1. Il presente Capo si applica ai Clienti classificati al dettaglio e professionali e, pertanto, non si applica ai Clienti classificati come controparte qualificata ai sensi dell art. 6 comma 2-quater lettera d) del D.Lgs 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di seguito anche TUF ). 2. La Banca svolge a favore del Cliente, nei termini e alle condizioni di seguito previste, il servizio di consulenza in materia d investimenti. 3. Tale servizio si sostanzia nel rilascio in forma scritta da parte della Banca, sia di propria iniziativa sia su richiesta del Cliente, di raccomandazioni personalizzate in merito a una o più operazioni di investimento, anche fra loro collegate, in prodotti e strumenti finanziari, di emissione propria e/o di terzi, così come individuati nel TUF (di seguito anche Prodotti/Strumenti Finanziari ); la raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulle caratteristiche del Cliente. 4. Conseguentemente, il servizio di consulenza viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di Prodotto/Strumento Finanziario raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente stesso. 30

34 5. La Banca potrà dunque fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di un profilo aggiornato e solo do po aver effettuato la valutazione di adeguatezza come descritto nel successivo Art 3 della presente Sottosezione. 6. La raccomandazione personalizzata puo avere ad oggetto il consiglio di compiere una o piu delle seguenti operazioni, anche unitamente tra loro: comprare, sottoscrivere, scambiare, riscattare, vendere, chiedere il rimborso e/o detenere uno o piu Prodotti/Strumenti Fin anziari. 6.1 Le raccomandazioni personalizzate fanno riferimento alla situazione esistente nel momento in cui sono rese; la durata di validità della raccomandazione è indicata nel relativo modulo consegnato dalla Banca al Cliente. Il Cliente prende atto che nel caso in cui non dia integrale esecuzione all operazione/i oggetto della raccomandazione personalizzata, l adeguatezza della stessa e/o l esito della stessa sul Portafoglio del Cliente potrebbero variare, ad esempio nel caso in cui venga disposto dal Cliente il trasferimento di Strumenti/Prodotti Finanziari o intervengano eventi modificativi del Portafoglio del Cliente sulla cui base la Banca ha formulato la propria raccomandazione. 6.2 Successivamente al termine di validità della raccomandazione, la Banca procede ad effettuare una nuova valutazione di adeguatezza qualora il Cliente richieda di effettuare operazioni in acquisto e/o in vendita, ancorché in base ad un identico Profilo, con riferimento ad una identica composizione del Portafoglio e ad un operazione di identico contenuto. 7. Il Cliente mantiene sempre piena ed incondizionata libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; ogni decisione alla quale consegua l effettuazione di operazioni di investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente che mantiene in proposito piena facoltà e discrezionalità. 8. La raccomandazione ha altresì valenza di rendiconto del servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell art. 53 del Regolamento CONSOB n del Art. 2 - Modalità e ambito di prestazione del servizio di consulenza 1. La Banca presta di propria iniziativa il servizio di consulenza in materia di investimenti nelle modalità di seguito illustrate in abbinamento alla prestazione degli altri servizi di investimento disciplinati alla presente Sezione VI relativamente ad operazioni aventi ad o ggetto Prodotti/Strumenti Finanziari individuati nel TUF, ivi compresi Prodotti/Strumenti Finanziari emessi e/o collocati dalla Banca; in tale ambito, per le sole operazioni di acquisito il servizio di consulenza viene prestato dalla Banca limitatamente ai Prodotti / Strumenti Finanziari presenti nel proprio listino (di seguito anche Listino ) il cui elenco è messo a disposizione delle clientela presso le Filiali. 2. La Banca, in via preliminare, procede all analisi iniziale del portafoglio del Cliente. Nell effettuare tale attività di analisi, la Banca tiene in considerazione i Prodotti/Strumenti Finanziari presenti nei depositi titoli o comunque registrati presso la Banca, i prodotti finanziari assicurativi sottoscritti dal Cliente presso la Banca e le somme depositate dal Cliente presso la Banca su conti e depositi nominativi nonché di eventuale/i gestione/i patrimoniale/i in essere presso la Banca (di seguito insieme anche Portafoglio ). 2.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca prevede, in particolare, che la Banca effettui una o più raccomandazioni personalizzate valutando sempre l adeguatezza dell insieme delle operazioni consigliate rispetto a soglie di rischio predefin ite dalla Banca ed espressive del Profilo del Cliente (di seguito Soglie di Rischio ); tale valutazione avviene mediante l utilizzo di un algoritmo comprensivo dei seguenti controlli effettuati sul Portafoglio del Cliente: (i) un controllo di complessità dei Prodotti/Strumenti Finanziari; (ii) un controllo di rischio - comprensivo di controllo di rischio mercato, controllo di rischio di credito e controllo di rischio di concentrazione del portafoglio del cliente; (iii) un controllo di frequenza delle operazioni eseguite a fronte delle raccomandazioni rese; (iv) un controllo di rischio di liquidabilità dei Prodotti/Strumenti Finanziari. I parametri di cui sopra, quantificati in relazione al Portafoglio del Cliente, vengono confrontati con le informazioni fornite dal Cliente per la costituzione del relativo Profilo. 2.2 La Banca terrà conto, nella formulazione delle raccomandazioni personalizzate rese nell ambito della consulenza in materia di investimenti, delle eventuali comunicazioni del Cliente di voler mantenere, in tutto o in parte, Strumenti/Prodotti Finanziari già presenti nel proprio Portafoglio. 3. Qualora il Portafoglio iniziale del Cliente o quello risultante da operazioni in Strumenti/Prodotti Finanziari poste in essere dal Cliente al di fuori dal servizio di consulenza (es. trasferimento di Strumenti/Prodotti Finanziari da altro Istituto o disposizioni impartite tramite canali telematici) non sia allineato alle Soglie di Rischio, la Banca evidenzia al Cliente le singole operazioni necessarie al progressivo allineamento del Portafoglio del Cliente alle predette soglie ( Proposta Migliorativa ). E facoltà della Banca fissare un numero massimo di proposte migliorative per allineare il Portafoglio del Cliente alle Soglie di Rischio, dandone comunicazione al Cliente. In tale caso la Banca verifica comunque che l insieme delle operazioni sia adeguato rispetto al Profilo del Cliente. 4. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è sempre abbinato: a) al Servizio di collocamento di cui alla successiva Parte III; b) ai Servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti e negoziazione conto proprio di cui alla successiva Parte II per operazioni aventi ad oggetto Strumenti / Prodotti Finanziari emessi dalla Banca o da emittenti appartenenti al Gruppo Uni pol. In parziale deroga a quanto previsto alla precedente lettera b) in caso di operazioni richieste dal Cliente relative ad eventi societari inerenti Strumenti / Prodotti Finanziari emessi dalla Banca o da emittenti appartenenti al Gruppo Unipol (fra le quali si indicano a titolo esem plificativo e non esaustivo: aumenti di capitale, conversione di obbligazioni in azioni ecc.) ovvero emessi da altri emittenti, la Banca assoggetta tali o perazioni richieste dal Cliente alla valutazione di appropriatezza prevista nel successivo Paragrafo B. 5. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 4, la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su operazioni aventi ad oggetto Prodotti/Strumenti Finanziari richieste ad iniziativa del Cliente. In tali casi la Banca: stesso verificando se la/le operazione/i richiesta/e dal Cliente rendano il Portafoglio coerente con le Soglie di Rischio; in caso di incoerenza, la Banca indica tale circostanza al Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all operazione, potrà procedere di Sua iniziativa dandone espressa conferma alla Banca. 6. Il servizio di cui al presente Capo non viene svolto nel caso in cui il Cliente acceda ai servizi di investimento di cui a l presente contratto tramite il canale internet o il servizio di Banca Telefonica, nell ambito dell operatività consentita dalle relative previsioni contrattuali. In tali ipotesi, la Banca o pera in regime di appropriatezza, come previsto nel successivo Paragrafo B. 7. La Banca non presta i servizi di cui al presente Capo mediante tecniche di comunicazione a distanza, intendendosi per tali modalità di contatto che non comportino la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca. 31

35 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme che regolano la NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE di cui alla successiva Parte II del presente contratto. Art. 3 - Valutazione di adeguatezza e Profilo 1. Per consentire la valutazione di adeguatezza come definita nel precedente Art. 1, il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo a tutte le domande contenute nel Questionario per la raccolta delle informazioni ai sensi dell art. 39 e dell art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007. Le informazioni così fornite permettono alla Banca di determinare il profilo del Cliente (di seguito anche Profilo ), sulla cui base si effettua la valutazione di adeguatezza. 2. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l aggiornamento del Profilo e prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese a tale scopo dallo stesso e che è proprio onere comunicare alla Banca ogni variazione relativa a tali infor mazioni. 3. La Banca valuta come adeguata per il Cliente l operazione che, sulla base delle informazioni fornite: a. corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente; b. sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso al Prodotto Finan ziario, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c. sia di natura tale per cui il Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi ineren ti al Prodotto Finanziario. 4. In caso di rapporti cointestati a più Clienti, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d investimento fanno riferimento alle informazioni rese dalla cointestazione medesima (ovvero quindi ad informazioni comuni ai cointestatari) a prescindere dalla circostanza che il rapporto sia a firme disgiunte o congiunte, mentre per la conoscenza ed esperienza viene effettuato il controllo sul soggetto che disp one l ordine. Per le informazioni di carattere personale/soggettivo (es. età) i Clienti cointestatari rispondono alle domande del questionario scegliendo a quale dei cointestatari riferirsi. 4.1 Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari a compiere l aggiornamento del Profilo della cointestazione anche in suo nome e per suo conto. A tal fine, ciascun cointestatario si assume, con la firma del presente contratto, l obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al questionario senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito. 4.2 In caso di Clienti, soggetti diversi da persone fisiche, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d investimento devono rappresentare le caratteristiche nonché le finalità di tale soggetto. 5. L aggiornamento del Profilo potrà essere effettuato anche attraverso le procedure rese tempo per tempo disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite del canale internet, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di internet banking. 6. Qualora il Cliente non rilasci tutte le informazioni richieste ovvero le stesse risultino manifestamente superate e/o inesatte, la Banca non è in grado di compiere la valutazione di adeguatezza e, pertanto, si astiene dal rilascio di raccomandazioni personalizzate, come previsto dalla vigente normativa. 7. Quando il Cliente sia stato classificato come cliente professionale la Banca può presumere che lo stesso abbia il livello n ecessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi dell operazione consigliata. 8. Quando il Cliente sia stato classificato come cliente professionale di diritto la Banca può presumere, altresì, che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. Art. 4 - Prospettive dell investimento raccomandato 1. Le indicazioni e i dati forniti nell espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, così come descritto nell Art. 1 della presente Sottosezione, e nella valutazione di adeguatezza, non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell investimento raccomandato. 2. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca presta la propria attività secondo criteri di diligenza professionale e non promette e non assicura il conseguimento di risultati. Il Cliente prende altresì atto che le indicazioni fornite dalla Banca nell espletamento delle attività oggetto della presente Sottosezione hanno natura di semplici consigli o raccomandazioni e che le conseguenti scelte sono quindi effettuate dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio. Paragrafo B - Servizi di investimento prestati con valutazione di appropriatezza Art. 1 - Oggetto dell operatività con valutazione di appropriatezza 1. Nell ipotesi identificata all Art. 2 comma 4 Paragrafo A della presente Sottosezione, nonché nel caso di adesione ai servizi tramite il canale internet o il servizio di Banca Telefonica, nella prestazione dei servizi di cui al presente contratto la Banca effettua la valutazione di appropriatezza, tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo di prodotto finanziario ric hiesto. 2. Il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per la valutazione di appropriatezza di cui al presente articolo costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di appropriatezza in ordine all operatività complessiva del Cliente. 3. Qualora la Banca valuti l operazione non appropriata per il Cliente, lo avverte per iscritto di tale circostanza utilizzando una comunicazione resa in formato standardizzato. In caso il Cliente intenda dare ugualmente corso all operazione, dovrà confermare per iscritto ovvero tramite l apposito dispositivo di sicurezza previsto per i servizi su canale internet - alla Banca l ordine impartito. 4. Il Cliente prende atto che, relativamente agli ordini conferiti telefonicamente, la comunicazione della Banca circa la non appropriatezza della disposizione impartita dal Cliente è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni, a nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. Art. 2 - Livello di conoscenza ed esperienza determinato per la valutazione di appropriatezza 1. Si applicano le disposizioni di cui all Art. 3, Paragrafo A, della presente Sottosezione, se e in quanto compatibili. Art. 3 - Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione I si applicano, se ed in quanto compatibili, le restanti norme del presente Contratto ivi comprese le NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui alla Sottosezione 3. Paragrafo C Attività di Assistenza Art. 1 Attività di assistenza per il periodo successivo all acquisto/sottoscrizione di Prodotti / Strumenti Finanziari 32

36 UM0539-ED. 1/ L attività svolta dalla Banca per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di Prodotti/Strumenti Finanziari ai sensi del presente Capo non costituisce consulenza in materia di investimenti. 2. L attività di assistenza di cui al presente Capo consiste nella verifica periodica da parte della Banca della coerenza del Portafoglio del Cliente con le Soglie di Rischio; a tal fine, la Banca comunica periodicamente al Cliente l esito di tale verifica invitando eventualmente il Cliente a recarsi in Filiale per un riesame della posizione. Parte II - NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI Art. 1 Oggetto dei servizi La presente Parte II di questa Sottosezione disciplina i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini (complessivamente i Servizi ). Per negoziazione per conto proprio si intende l attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente. Per esecuzione di ordini per conto dei clienti si intende l attività consistente nell esecuzione da parte della Banca, mediante ricorso al mercato, degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente. Per ricezione e trasmissione di ordini si intende l attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi. Oggetto dei Servizi sono gli strumenti finanziari definiti all art. 1, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Fatto salvo quanto previsto dall art. 1 Paragrafo A della precedente Parte I, per i Servizi oggetto della presente Parte II, la Banca non fornisce specifici consigli su strumenti e prodotti finanziari o servizi di investimento. Art. 2 Conferimento degli ordini Gli ordini sono conferiti dal Cliente tramite il Servizio I.B. o per iscritto presso una Filiale della Banca, salvo che il Cliente non abbia espressamente pattuito con la Banca, in forma scritta, una diversa modalità di conferimento degli ordini. Qualora la Banca e il Cliente convengano per iscritto che gli ordini siano conferiti telefonicamente, detti ordini sono documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. Gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. Art. 3 Gestione degli ordini La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. E facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente; in tal caso la Banca ne dà immediata comunicazione al Cliente. Art. 4 Aggregazione degli ordini La Banca ha facoltà di trattare l ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che la assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l aggregazione dell ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. Art. 5 Trasmissione ed esecuzione degli ordini Nella trasmissione o nella esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca si attiene alla propria Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini ed in conformità alle autorizzazioni raccolte. Art. 6 Garanzie relative alle operazioni richieste L esecuzione degli ordini di compravendita è subordinata alla costituzione da parte del Cliente delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Art. 7 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati L operatività in Derivati Over the Counter e in Derivati quotati all Idem (Mercato Italiano dei Derivati ) è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività. Con riguardo agli ordini di compravendita aventi per oggetto i Derivati di cui al comma 1, il Cliente prende atto che (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l investimento effettuato su tali strumenti comporta l assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l esborso originario e comunque non quantificabili. Art. 8 - Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Parte II di questa sottosezione si applicano le previsioni di cui alla Sottosezione I e Sottosezione III, e le norme del Paragrafo A Parte II precedente. Parte III - COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE 33

37 Art. 1 - Oggetto del servizio Il servizio di collocamento e distribuzione disciplinato dalla presente Sottosezione IV ha ad oggetto l attività della Banca relativa all offerta al Cliente dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/ strumenti finanziari/servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture operative. Il servizio di collocamento e distribuzione comprende anche l attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento e per tutta la durata dell investimento o del contratto. L attività di cui al comma 2 prestata dalla Banca e disciplinata nel presente articolo consiste principalmente: - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità di investimento a disposizione del Cliente; - nel supporto, nella fase successiva al collocamento, in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse necessitare; - nell aggiornamento sui nuovi prodotti che la Banca promuoverà o collocherà ai sensi del contratto; - nell illustrazione delle caratteristiche dei nuovi prodotti promossi o collocati dalla Banca, cui il Cliente ha interesse ad accedere; - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti possibili (asset class). Ulteriori attività offerte dalla Banca ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all atto della sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/ strumenti finanziari/servizi di investimento. Art. 2 Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote od azioni di OICR L adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi e Sicav), può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia. L attività di offerta di prodotti finanziari, prodotti finanziari assicurativi, strumenti finanziari e servizi di investimento rientranti nel servizio disciplinato dalla presente Sezione III, è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi. L esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell OICR stesso. Per gli OICR tempo per tempo offerti dalla Banca che prevedono l intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, la Banca qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti d offerta è autorizzata, ai sensi dell art c.c., per tutta la durata del presente Contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. Nell esecuzione del mandato di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o SGR che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa; in ogni caso, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto né alla Banca, né al suo sostituto. Il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti finanziari. Art. 3 - Consegna della documentazione di offerta per l adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di quote od azioni di OICR e di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di altro genere. La documentazione d offerta relativa all adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi o di altro genere - anche se effettuata a norma del precedente art. 2 - deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta tramite canale telematico. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui alla presente Sottosezione IV. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Banca - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver preso la decisione di dar luogo all operazione considerata. La documentazione di cui alla presente Sottosezione IV sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente. Art. 4 Revoca dell acquisto o della sottoscrizione Nel caso in cui il prospetto relativo all offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinarsi il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi ovvero il prezzo massimo, l accettazione dell acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico. Pertanto, il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un offerta pubblica prima della pubblicazione del supplemento destinato ad individuare le condizioni definitive dell offerta, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine indicato nello stesso supplemento e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi. 34

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