REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Dott. Alfio Vecchio ha pronunciato la seguente SENTENZA N 1284/2013 nel giudizio di pensione, iscritto al n del registro di segreteria, promosso ad istanza di ZOCCO Francesco, nato a Tricase (LE) il e residente in Valenzano (BA) alla via E. Toti n. 64 Codice Fiscale n. ZCCFNC47A17L419E, rapp. e difeso dall avv. Pierangelo V. Ladogana nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro p.t.; INPS (gestione ex INPDAP) rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonio Bove e Ilaria De Leonardis VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la legge 21 luglio 2000, n. 205; VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa; FATTO Il sig. Zocco è sottufficiale dell'esercito Italiano in congedo dal Con il presente ricorso impugna il provvedimento dell'in.p.d.a.p. - Direzione provinciale di Bari del 25 gennaio 2006 di recupero forzoso con ritenute mensili della somma di ,03 riguardante la già erogata indennità di "super campagna" prevista dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 394/1995 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 360/1996 unitamente ai conteggi, operato nell'interesse del Ministero della Difesa, a titolo di conguaglio tra quanto pagato in via provvisoria dal Centro Amministrativo dell'esercito di Roma, per il periodo dal al e successivamente dall I.N.P.D.A.P. - Direzione Provinciale di Bari dal al e quanto liquidato a titolo di pensione definitiva con decreto n. 668 del 16 luglio 2004 registrato alla Corte dei Conti di Palermo in data 14 settembre Chiede, quindi, con il presente ricorso di annullare il predetto provvedimento e il 1

2 recupero dell indebito in esso contenuto. Il Ministero della Difesa con memorie del e del , ha ribadito la correttezza del proprio operato. Con memoria depositata il l Inps eccepiva l estinzione del presente giudizio per mancata riassunzione dello stesso a seguito della soppressione dell Inpdap; chiedeva l estromissione dal presente giudizio e il rigetto del ricorso in quanto infondato; in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale sugli importi non corrisposti. Con ordinanza n. 162/2006 questa Corte ha rigettato la domanda di misura cautelare per assenza dei requisiti di legge. All udienza del 20 settembre 2013 è presente per la parte ricorrente l avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana. E presente per l Avvocatura INPS gestione dipendenti pubblici l avv. Ilaria De Leonardis. Dopo che si è insistito per l accoglimento delle tesi difensive, la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in DIRITTO In via preliminare, si rigetta l eccezione di estinzione del giudizio avanzata dall Inpsgestione ex Inpdap in quanto il presente giudizio sarebbe stato interrotto e non riassunto a seguito del subentro ex lege dell Inps nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi dell Inpdap. Tale tesi risulta gravemente lesiva della posizione processuale della parte ricorrente e del tutto non condivisibile, non essendosi verificata alcuna interruzione del presente giudizio. Non esistendo nel nostro ordinamento una disciplina generale dei fenomeni di fusione o successione degli enti pubblici occorre di volta in volta fare riferimento alle disposizioni di legge che hanno disciplina la concreta fattispecie. L art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la soppressione dell INPDAP dal 1 gennaio 2012, prevedendo altresì che le relative funzioni sono attribuite all INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Il subentro ex lege dell Inps in tutti i rapporti attivi e passivi dell Inpdap riguarda sicuramente anche i rapporti processuali; l espressione tutti i rapporti attivi e passivi non può semanticamente che indicare, secondo il significato proprio delle parole, tutti i rapporti giuridici, compresi anche quelli processuali. 2

3 La perentoria espressione legislativa sulla onnicomprensività di tutti i rapporti attivi e passivi, risulta in via interpretativa ulteriormente specificata dal comma 2-bis del citato art. 21 che recita: In attesa dell emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l INPDAP e l ENPALS. Con ogni evidenza, la norma prevede il subentro dell Inps anche nei rapporti processuali, non prevedendo in alcun modo alcuna interruzione, nè tantomeno l applicazione del meccanismo interruttivo di cui agli articoli 299 e seguenti del c.p.c.. Non essendosi verificata alcuna interruzione del giudizio come disposto dalla normativa sopra richiamata, l eccezione di estinzione per mancata riassunzione deve essere respinta. Alla medesima conclusione che esclude qualsiasi interruzione del processo, si perviene, oltre che dall attenta lettura del testo normativo, anche da considerazioni di carattere generale. Non esiste nel nostro ordinamento una disciplina generale della successione tra enti pubblici; per tali motivi occorre fare riferimento alla disciplina legislativa di soppressione dell ente estinto, volta per volta, per ricavarne le regole applicabili. Nell ipotesi in esame di subentro ex lege dell Inps nei confronti della totalità dei rapporti attivi e passivi dell Inpdap ci troviamo di fronte ad un fenomeno giuridico del tutto simile ad una fusione per incorporazione. E infatti previsto il trasferimento non solo dei rapporti attivi e passivi, ma anche di tutte le funzioni pubbliche e, soprattutto, di tutte le strutture organizzative, in particolare anche di quelle dei professionisti legali. La volontà del legislatore di adoperare una fusione per incorporazione tra Inps e Inpdap risulta evidente dalla complessiva disciplina della successione che prevede il trasferimento di tutte le strutture organizzative, oltre che delle funzioni svolte al fine di realizzare una completa compenetrazione tra i due enti previdenziali. L Inps, nel subentrare nelle posizioni processuali dell Inpdap, può avvalersi come indicato dalla legge delle stesse strutture organizzative che hanno seguito i giudizi sino a quel momento. La stessa disciplina generale della fusione per incorporazione all art bis prevede che: la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli 3

4 obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Anche sotto tale profilo risulta evidente che non si è verificata alcuna interruzione del giudizio. A nulla rileva la copiosa giurisprudenza, amministrativa e civile, citata dall ente previdenziale, sulla disciplina applicabile in caso di interruzione del giudizio perché, si ribadisce nella fattispecie in esame non si è verificata alcuna interruzione. Preliminarmente, deve essere disattesa l eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall Inps in quanto la stessa Inpdap ha provveduto in prima persona ad emettere il provvedimento di recupero dell indebito. Per giurisprudenza costante di questa Corte, poi, nelle controversie relative a pensioni erogate dall INPDAP su decreto dell amministrazione di appartenenza sono legittimati passivi sia l INPDAP che detta amministrazione, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligata - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti e che, quindi, costituisce nel complesso la figura di obbligato passivo (Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, n. 261 del ). Si rigetta, poi, l eccezione di nullità della procura conferita dal sig. Zocco al proprio difensore, in quanto dal contesto degli atti depositati, nonché dalla sua spillatura con l atto introduttivo nonché dalla numerazione (pag. 12) in fondo al foglio stesso risulta evidente il congiungimento della procura stessa al ricorso introduttivo del presente giudizio( cfr. Cass. Sez lav n.11595). Nel merito il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di recupero di un indebito ,03 riguardante la già erogata indennità di "super campagna" prevista dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 394/1995 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 360/1996. Tale indebito è scaturito nel conguaglio tra la pensione definitiva e la pensione provvisoria già erogata al sig. Zocco per indennità operativa di super campagna erogata nel trattamento pensionistico provvisorio. Le somme indebitamente erogate riguardano quindi gli importi pensionistici ricevuti a titolo provvisorio. Del tutto inconferente appare, quindi, l impugnazione del provvedimento di recupero da parte del ricorrente perché sarebbe stato violato il disposto degli articoli 204, 205 e. 206 del d.p.r. n del 1973 in quanto tali articoli si riferiscono al trattamento pensionistico definitivo, mentre l indebito che 4

5 l amministrazione ha provveduto a recuperare riguarda il trattamento pensionistico provvisorio. L indebito pensionistico de quo, infatti, non risulta dalla modifica o revoca di un precedente provvedimento definitivo di pensione ma dal confronto fra trattamento definitivo e trattamento provvisorio, per cui la fattispecie, esulante dall'ambito applicativo della suddetta disposizione normativa, è sussumibile nella previsione di cui all'art. 162, settimo comma, D.P.R. 1092/1973 che dispone, per l'ipotesi che la pensione definitiva non sia uguale a quella attribuita in via provvisoria, che si provveda alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a debito o a credito. Con ulteriore motivo di impugnazione, la parte ricorrente chiede che venga dichiarata l illegittimità della ripetizione dell indebito in quanto tardiva perché il ritardo nella ripetizione delle somme già erogate avrebbe creato n affidamento nel sig. Zocco sulla reale spettanza degli importi percepiti. Con sentenza n. 2del 2012 le SS.RR. di questa Corte si sono espresse nel senso che lo spirare di termini regolamentari di settore per l adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l amministrazione del diritto dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini proce-dimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme ri-guardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l ordinaria diligenza, dell errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la mo-difica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liqui-dazione del trattamento definitivo. Nella fattispecie in esame risulta essere decorso un sufficiente lasso di tempo tra l erogazione delle somme indebite e la ripetizione delle stesse per affermare l esistenza di un legittimo affidamento del percipiente circa la reale spettanza delle somme ricevute. Il trattamento pensionistico provvisorio comprensivo dell indennità di supercampagna è stato erogato dall al dal Centro Amministrativo dell Esercito di Roma e successivamente dall Inpdap di Bari dall al La ripetizione dell indebito è avvenuta solo a partire dalla prima rata dell , in 5

6 applicazione del decreto n. 668/2004. Risulta decorso un lasso di tempo superiore a tre anni prima che l ente previdenziale abbia comunicato al sig. Zocco l esistenza dell indebito. Tre anni è il periodo di tempo che la giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 2del 2012 le SS.RR. seguita da molte altre, ha considerato generalmente congruo quale discrimine per la valutazione di legittimità dell azione di ripetizione intrapresa dall Amministrazione. Tale periodo di tempo, in considerazione delle caratteristiche concrete della fattispecie in esame, risulta più che sufficiente per la determinazione dell affidamento tutelato dall ordinamento di cui sopra. Nella fattispecie in esame rileva poi che il presunto indebito riguarderebbe il riconoscimento nella base pensionabile dell indennità di supercampagna, questione estremamente controversa e in merito alla quale il sig. Zocco ben difficilmente avrebbe potuto dubitare della correttezza delle somme riconosciutegli a titolo di pensione provvisoria. Per le ragioni sopra esposte è accolta il ricorso e in conseguenza è dichiarata illegittima la ripetizione della somma di ,03 determinata dal citato decreto n. 668 del Ogni altra questione in merito all illegittimità dell azione di ripetizione sollevata dalla parte ricorrente risulta assorbita. Consegue alla dichiarazione di illegittimità dell azione di ripetizione la condanna dell ente previdenziale convenuto alla restituzione degli importi già ripetuti, limitatamente però alla sorte capitale. Sulle somme dovute in restituzione, non gravano, infatti, interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto non viene in rilievo un credito pensionistico, non erogato ovvero corrisposto in ritardo, fondato su una norma di legge, quanto, invece, un correttivo delineato in tutti i casi in cui il pensionato abbia percepito in buona fede assegni in più non dovuti. Per cui, nella fattispecie, non trova ingresso la giurisprudenza di questa Corte formatasi al riguardo sui crediti da pensione, in quanto si tratta di indebita erogazione che, nella ponderazione dei contrapposti interessi dell Erario e del pensionato in buona fede, viene affrancata dal recupero (cfr. ex plurimis Sezione III App. sent. n.519/2004). Ciò in quanto trattasi di una somma corrisposta per errore per la quale è da escludere l applicabilità delle disposizioni dell art. 429 c.p.c.....più in generale, non inerendo ad un debito (art.1282 c.c.), (la predetta somma) non 6

7 può produrre interessi corrispettivi o compensativi; non conseguendo a inadempimento o a ritardato adempimento di un obbligazione, non può generare danni interessi o interessi moratori né, tanto meno, può essere suscettibile di rivalutazione, non trovando applicazione l art c.c.. Infatti, con il recupero effettuato dall Amministrazione, l interessato non è stato spogliato del suo e, quindi, non ha subìto, oggettivamente, un danno ingiusto da risarcire (cfr. Corte dei Conti, Sezione I, sent. n.246/2007, del 29 maggio 13 settembre 2007). Trattandosi di fattispecie non disciplinata dall art. 8, 2 comma, del DPR n. 538/1986, sono da dichiararsi inammissibili nel presente giudizio le domande proposte, in via riconvenzionale subordinata e non in un autonomo giudizio, dall Ente previdenziale nei confronti del Ministero della Difesa. (sentenze n. 737/2009, n. 355/2011, n. 106/2012, n. 246/2012, n. 588/2012; Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 113/2011; cfr. sul punto anche le considerazioni contenute nelle sentenze n. 764/2012 e n. 766/2012 della Prima Sezione Centrale d Appello, secondo cui l I.N.P.D.A.P. può essere anche l unica Amministrazione chiamata in causa, senza che debba ritenersi il litisconsorzio necessario, con obbligo di chiamata in giudizio iussu iudicis, con l Amministrazione ordinatrice principale di spesa. Costituisce, infatti, diversa controversia estranea al petitum ed alla causa petendi dell odierno giudizio l eventuale accertamento in merito al riparto tra Enti o Amministrazioni degli oneri finanziari conseguenti all irripetibilità di un indebito ( ), potendo la domanda di rivalsa essere proposta anche in autonomo giudizio, impregiudicata ogni pronuncia sulla giurisdizione in fase contenziosa ). Si compensano le spese del presente giudizio, in considerazione delle difficoltà della materia trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali in tema di indebito pensionistico anche successive alla proposizione del presente ricorso. PQM La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso di cui in epigrafe; per l effetto, dichiara illegittima la ripetizione della somma di ,03 erogata al sig. Zocco a titolo di pensione provvisoria e condanna l Inps alla restituzione degli importi nella parte che ha ripetuto, limitatamente alla sorte capitale, come in motivazione. Spese compensate Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 settembre IL GIUDICE 7

8 F.to Alfio Vecchio Il Giudice, ravvisati gli estremi per l applicazione dell art. 52 del D.Lgs , n.196 DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta l annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa. IL GIUDICE F.to Alfio Vecchio Depositata in Segreteria il 23/09/2013 Il Funzionario di Cancelleria F.to (dott. Pasquale ARBORE) In esecuzione al provvedimento del G.U.P., ai sensi dell art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante causa ed aventi causa. Bari, 23/09/2013 Il Responsabile della Segreteria Il Funzionario di Cancelleria F.to (dott. Pasquale ARBORE) 8

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