La certificazione energetica Responsabilità ed aspetti sanzionatori. Avv. Francesco Dal Piaz Studio Legale Dal Piaz

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1 La certificazione energetica Responsabilità ed aspetti sanzionatori. Avv. Francesco Dal Piaz Studio Legale Dal Piaz I. Fonti normative. II. Evoluzione normativa regionale in tema di professionisti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione degli edifici. III. Le sanzioni. I. Fonti normative. Il presente intervento, prendendo le mosse dalla nozione di certificazione energetica, si occuperà principalmente di chiarire gli aspetti più problematici e controversi in tema di responsabilità e sanzioni conseguenti alla violazione delle norme regionali dettate in materia. I principi generali sul punto sono espressi nella Direttiva Comunitaria 2002/91/CE, così come recepita dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e nel D.M. 26 giugno 2009 con cui sono state approvate le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica, mentre le previsioni sostanziali sono state definite dalla L. R. 28 maggio 2007 n. 13, recentemente modificata dalla L. R. 6 agosto 2009 n. 22. Inoltre, la disciplina regionale risulta integrata da plurimi regolamenti attuativi; in particolare, la D.G.R. 4 agosto 2009 n , così come modificata dalla D.G.R. 20 ottobre 2009 n II. Evoluzione normativa regionale in tema di professionisti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione degli edifici. Per attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell edificio si intende il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella legge regionale, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell edificio (art. 3 L. R. 28 maggio 2007 n. 13). Tale certificazione può esser rilasciata solo da determinati professionisti, individuati dall art. 6 della L. R. 28 maggio 2007 n. 13, così come modificata dalla L. R. 6 agosto 2009 n. 22 e ulteriormente specificati dai regolamenti attuativi (D.G.R del 4 agosto 2009, così come modificata dalla D.G.R del 20 ottobre 2009). Al fine di meglio comprendere l ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria, è necessario individuare i soggetti che possono essere passibili delle sanzioni amministrative previste.

2 2 In via del tutto generale la L. R. 28 maggio 2007 n. 13, all art. 6, comma 1, aveva definito che in armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione: a) iscrizione all'ordine o collegio professionale; b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f). Successivamente, detto primo comma è stato ridefinito dal Legislatore Regionale, il quale, con l art. 32, comma 1 della L. R. 6 agosto 2009 n. 22, l ha sostituito con il seguente: in armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti: a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) e che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione. A livello di fonti secondarie, la D.G.R del 4 agosto 2009, in attuazione di quanto previsto negli artt. 6 e 21 comma 1, lettere d), e), ed f) L.R. 13/2007 ha stabilito al quarto capoverso del Paragrafo 3.2 che sono ammessi all iscrizione nell Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica: a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) geometri e periti, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell attestato di

3 3 certificazione energetica, operano all interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza; c) laureati e diplomati in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4: 1. laurea specialistica in Scienze Ambientali con iscrizione alla relativa associazione professionale; 2. laurea specialistica in Chimica con iscrizione al relativo ordine professionale; 3. laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali con iscrizione al relativo ordine professionale; 4. diploma di geometra, perito industriale o agrario con iscrizione al relativo collegio professionale. Risulta quindi evidente l intento del Legislatore regionale di fornire maggiori elementi di specificazione all elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione energetica. La D.G.R. 20 ottobre , successivamente, ha ulteriormente specificato i soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica. In ragione, il quarto capoverso del paragrafo 3.2 della la D.G.R del 4 agosto 2009 risulta così modificato: ne consegue che sono ammessi all iscrizione nell Elenco regionale: a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell attestato di certificazione energetica, operano all interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza; c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4:

4 4 1. laurea in Ingegneria o in Architettura; 2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico; 3. laurea in Scienze Ambientali; 4. laurea in Chimica o in Fisica; 5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali. Pertanto, per l accesso all elenco generale da parte di ingegneri ed architetti nulla è variato rispetto al testo originario; quanto invece ai geometri e ai periti iscritti ai relativi collegi professionali (oltre agli agrotecnici e agli agrotecnici laureati), pare modificata l ampiezza della sfera attinente alle loro competenze. Attualmente, infatti, essi possono agire da soli, prescindendo dalla collaborazione con altri soggetti certificatori; ciò solo qualora operino all interno delle proprie competenze ex lege. L aggiunta di ulteriori titoli di studio in possesso dei quali un soggetto non iscritto presso alcun ordine o collegio (che consegua con esito positivo l attestazione di partecipazione al corso di formazione ad hoc organizzato) possa accedere all elenco regionale desta notevoli perplessità. III) Le sanzioni. In tema di sanzioni occorre partire dalla base normativa fissata nell art 20 L. R. 28 maggio 2007 n. 13, così come modificato dalla L. R. 6 agosto 2009 n. 22, il quale stabilisce che: 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. 2. Il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'articolo 7, comma 1, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. L'autorità che applica la

5 5 sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il progettista che rilascia la relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. 5. Il direttore dei lavori che nella perizia di cui all'articolo 7, comma 2, attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.lgs. 192/ Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo del costo della costruzione. 7. Il costruttore che viola la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro , Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000, Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. 10. Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 11. Se l'arpa, a seguito di ispezione, riscontra violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1. La sospensione dall'elenco è prevista per due anni, se l'arpa riscontra che, nel corso di cinque anni e

6 6 in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico. 12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a ,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio. 13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio. 14. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia o impianti a fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro ,00. Il proprietario, o chi ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 19, è punito con la medesima sanzione amministrativa. 15. Il proprietario, o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti fotovoltaici e non provvede al loro allacciamento alla rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro , Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'articolo 12, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. 17. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti locali, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge. I proventi possono altresì essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia. 18. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7 7 Da una prima lettura della norma risulta chiaro il prevalente carattere pecuniario delle sanzioni amministrative previste, rientrando pertanto nella categoria delle sanzioni afflittive che la Pubblica Amministrazione può erogare in tema di illecito depenalizzato amministrativo. Si cercherà, di seguito, di illustrare le diposizioni normative previste in tema di sanzioni e di evidenziare le problematiche maggiori derivanti dall applicazione della suddetta normativa, attraverso l analisi dei singoli commi e delle fonti normative ad essi ricollegate. a) La norma (commi 1 15) prevede un regime sanzionatorio diversificato in base alle categorie dei trasgressori; infatti, sono previste sanzioni c.d. afflittive, nella maggior parte dei casi pecuniarie, ma anche interdittive, diverse a seconda che colui che viola la norma sia: - un professionista abilitato (comma 1: nel caso in cui venga rilasciato attestato di certificazione non veritiero; comma 2: nel caso in cui l attestato di certificazione venga rilasciato senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all art. 5); - un progettista (comma 3: che rilascia una relazione tecnica non veritiera; comma 4: che rilascia una dichiarazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali di cui all art. 7); - un direttore dei lavori (comma 5); - costruttore (comma 6: che realizzi un opera senza i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni di cui all art. 2; comma 7: che non preveda che ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione sia dotato di certificazione energetica); - responsabile dell esercizio e della manutenzione (comma 8: che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione; comma 9: che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10); - tecnico dell impresa (comma 10); - impresa autorizzata al rilascio del bollino verde (comma 11: prevede la sospensione per un anno dall apposito elenco regionale qualora, a seguito di ispezione, l ARPA riscontri la violazione dell art. 9 commi 2, 3 e 4 in tema di esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d aria; tale sospensione è prevista per due anni se l'arpa riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico);

8 8 - venditore (comma 12: mancata allegazione del certificato energetico al contratto di compravendita); - locatore (comma 13: allorquando l attestato di certificazione non è messo a disposizione del locatario); - proprietario o chi ne ha titolo (comma 14: mancata installazione di impianti solari termici integrati nella struttura edilizia di impianti a fonte rinnovabile; comma 15: mancata installazione di impianti fotovoltaici e mancato allacciamento alla rete di distribuzione). Per il professionista abilitato, oltre al pagamento di una somma di denaro determinata, tali disposizioni sanzionatorie prevedono ulteriori conseguenze che potranno incidere sulla vita professionale del trasgressore: l esclusione dall elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica; eventuali provvedimenti disciplinari irrogati dall ordine o dal collegio professionale competente; comunicazione di tale sanzione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Alla luce del precitato dettato normativo sorgono, altresì, alcune perplessità derivanti dal doveroso coordinamento tra fonti primarie e fonti secondarie. L ultimo regolamento attuativo (D.G.R. 20 ottobre 2009 n ) della L. R. 28 maggio 2007 n. 13, ridefinendo le lettere a), b) e c) del quarto capoverso del Paragrafo 3.2 D.G.R. 4 agosto 2009 n , come già illustrato nella prima parte di questo intervento, ha ampliato il novero dei soggetti che possono rilasciare l attestato di certificazione energetica degli edifici. A tale modifica, rilevante sotto il profilo soggettivo, non sono però susseguiti interventi legislativi o regolamentari diretti a riformare le disposizioni, di cui all art. 20 L. R. 28 maggio 2007 n. 13 come modificata da L.R. 6 agosto 2009 n. 22, relative alle sanzioni che potrebbero essere irrogate ai soggetti coinvolti nelle attività concernenti la certificazione energetica. L art. 20 della L. R. piemontese prevede, infatti, specifiche sanzioni amministrative anche per i professionisti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione energetica, qualora questi pongano in essere determinate condotte, ma nulla dice riguardo quei soggetti (di cui al quarto capoverso del Paragrafo 3.2 lett. b) e c) D.G.R. 4 agosto 2009 n come modificata da D.G.R. 20 ottobre

9 n ) che, in virtù delle recenti fonti attuative, rientrano nel novero dei soggetti certificatori ma che non possono definirsi professionisti abilitati. In assenza, pertanto, di specifiche disposizioni relative a queste particolari categorie di soggetti certificatori, si potrebbe ipotizzare un estensione analogica della normativa prevista per i professionisti abilitati, la quale prevede una sanzione amministrativa pari al valore o al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. Tale interpretazione, se da un lato risulterebbe di facile applicazione per i soggetti di cui al quarto capoverso del Paragrafo 3.2 let. b) D.G.R. 4 agosto 2009 n come modificata da D.G.R. 20 ottobre 2009 n , in quanto trattasi di geometri, periti, agrotecnici e agrotecnici laureati iscritti ai relativi collegi professionali, dall altro risulterebbe di difficile attuazione nei confronti dei soggetti certificatori che non risultano iscritti ad alcun ordine o collegio professionale che potrebbe vidimare loro la parcella (soggetti di cui al quarto capoverso del Paragrafo 3.2 let. c) D.G.R. 4 agosto 2009 n come modificata da D.G.R. 20 ottobre 2009 n ). Infatti, la vidimazione della parcella da parte del collegio o dell ordine competente è fondamentale per la definizione dell entità della sanzione amministrativa ex art. 20 commi 1 e 2. Conseguentemente, per i soggetti certificatori, di cui al quarto capoverso del Paragrafo 3.2 let. b) D.G.R. 4 agosto 2009 n come modificata da D.G.R. 20 ottobre 2009 n , può essere auspicabile un estensione delle sanzioni previste per i professionisti abilitati (di cui al quarto capoverso del Paragrafo 3.2 let. a) D.G.R. 4 agosto 2009 n come modificata da D.G.R. 20 ottobre 2009 n ), mentre ciò risulta di difficile applicazione per i soggetti di cui alla let. c), per i quali non si è in grado di definire neanche l entità della sanzione stessa, sia attenendosi al dettato normativo sia ipotizzando una sua estensione analogica. Peraltro, il Legislatore regionale, al comma 18 dell art. 20 L.R. 13/2007, ha richiamato l intero capo I della L. 4 novembre 1981 n. 689 in tema di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative; ciò comporterebbe, pertanto, l applicazione anche dei principi generali in esso 1 Paragrafo 3.2 let. c) D.G.R. n modificata da D.G.R. n soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4:1. laurea in Ingegneria o in Architettura;2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;3. laurea in Scienze Ambientali;4. laurea in Chimica o in Fisica;5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.

10 10 contenuti, tra cui i principi di legalità e di divieto di applicazione analogica delle sanzioni, ex art. 1 2 di tale legge. Di conseguenza, è dubbio se, effettivamente, l estensione analogica dell applicazione delle sanzioni sia possibile e legittima. Auspicabile sarebbe, quindi, un immediato intervento chiarificatore da parte della Regione Piemonte sul punto; in mancanza sarà fondamentale l apporto del giudice ordinario in sede di decisione sull opposizione al provvedimento amministrativo fatta valere dal soggetto cui è comminata la sanzione. b) Nei commi 1 e 3 3 è prevista un espressa deroga al precitato sistema sanzionatorio, la quale permette l erogazione di sanzioni amministrative solo laddove il fatto non costituisca reato. Qualora, quindi, il fatto costituisca reato e sia stata esercitata l azione penale da parte della magistratura requirente, pare ipotizzabile la sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio, ove questo sia iniziato, in attesa dell esito di quello penale. Nelle ipotesi in cui, al contrario, si giunga ad un archiviazione o ad una sentenza di assoluzione, passata in giudicato, è plausibile che la Pubblica Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, riprenda l attività di accertamento precedentemente posta in essere, ovvero inizi un nuovo iter amministrativo nel caso in cui l esercizio dell azione penale avesse preceduto qualsivoglia attività amministrativa. E dubbio, inoltre, quale contenuto concreto riconoscere alla suddetta deroga, tenendo sin d ora in considerazione il necessario margine di discrezionalità che si configura in capo alla magistratura requirente in sede di contestazione formale di reato. Ne consegue che sorgono difficoltà nell individuazione a priori di fattispecie tipiche rilevanti nelle vicende che occupano. 2 Art. 1 L. 4 novembre 1981 n. 689 : Principio di legalità. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. 3 Art. 20 L. R. 13/2007: 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. [ ] 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'articolo 7, comma 1, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti[ ].

11 11 Ciò nonostante, a mero titolo di esempio, pare ragionevole ritenere applicabile al caso di specie le previsioni di cui agli artt.: c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (ex art. 359 c.p.); tale norma risulta applicabile esclusivamente in relazione alle certificazioni redatte dall esercente una professione necessitante speciale abilitazione dello Stato. Es: ingegneri e architetti); c.p. (falsità materiale commessa dal privato); c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); c.p. (truffa; invero, tale contestazione può esser addebitata unicamente per il caso in cui la certificazione rilasciata non corrisponda al vero e sia presupposto necessario per il conseguimento di un vantaggio in capo a colui che la richiede. In tal caso si potrebbe configurare anche un ipotesi di concorso tra il professionista che con dolo certifica il falso e il privato che dolosamente da tale circostanza trae vantaggio). c) Il comma 16 configura in capo alla Regione, ai Comuni e alla Provincia tre diversi poteri: - accertamento delle violazioni di legge; - applicazione delle sanzioni; - acquisizione dei proventi derivante dall applicazione delle sanzioni. I suddetti poteri sono attribuiti: - alla Regione relativamente alla violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 12 e13; - al Comune competente per territorio relativamente alla violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15; - alla Provincia competente per territorio o all ente locale delegato relativamente alla violazione delle prescrizioni di cui ai commi 8, 9 e 10. Il comma 17 precisa poi che i proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti locali, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla legge in esame. I proventi possono altresì essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell energia. d) Il comma 18 fa espresso rimando alla normativa in tema di illecito amministrativo, prevista dalla L. 4 novembre 1981 n. 689, e successive modifiche, con la quale venivano depenalizzate ipotesi tipiche di reato.

12 12 Con tale riforma alcune fattispecie, tra cui quelle qui in esame, vengono private della pena stabilita dal legislatore penale, cui è sostituita una mera sanzione amministrativa. Il soggetto che viola le suddette previsioni di legge sarà, quindi, titolare di una responsabilità che verrà accertata e sanzionata dalla Pubblica Amministrazione, salva la possibilità di impugnazione l ordinanza di ingiunzione al pagamento davanti al giudice ordinario competente. In primo luogo, è necessario sottolineare che la stessa L. 689/1981, all art. 9 comma 2 4 espressamente ammette che una disposizione regionale possa prevedere sanzioni amministrative; si ritiene quindi legittimo il regime sanzionatorio previsto dalla Regione Piemonte nella L. R. 13/2007. d-1) Il suddetto sistema sanzionatorio permette alla Pubblica Amministrazione, come già precedentemente evidenziato, di accertare le violazioni di legge, di applicare le sanzioni e di acquisire i proventi derivanti dalle stesse. Tali poteri devono però essere esercitati nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste nella stessa L. 689/1981. La Regione Piemonte per effettuare i suddetti controlli si avvale dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA). Gli artt. 13 e 14 disciplinano, in particolar modo, la fase di accertamento, di contestazione e di notificazione, mentre l art. 15 prevede l ipotesi di controlli a campione. Dalla lettura dei suddetti articoli, si possono evincere le caratteristiche principali che deve avere l attività della Pubblica Amministrazione. Art. 13: Atti di accertamento. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. 4 Art. 9 comma 2 L. 689/1981: Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

13 13 È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Art. 14: Contestazione e notificazione. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

14 14 Art. 15: Accertamenti mediante analisi di campioni. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. d-2) In seguito all attività di accertamento e di erogazione di sanzioni amministrative da parte della Pubblica Amministrazione, il soggetto cui viene comminata una sanzione amministrativa, ex art. 20 L. R. 28 maggio 2007 n. 13, così come modificato dalla L. R. 6 agosto 2009 n. 22, può agire in giudizio per opporsi al provvedimento amministrativo sanzionatorio. L esplicito rimando del comma 18 dell art. 20 alla L. 4 novembre 1981 n. 689 comporta, anche sotto il profilo delle azioni esperibili dal soggetto a cui viene irrogata la sanzione, il richiamo alla suddetta legge. Gli articoli che interessano sono quivi riportati e dalla loro lettura si può chiaramente comprendere il relativo iter processuale. Art. 18: Ordinanza-ingiunzione. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a

15 15 ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanzaingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Art. 22: Opposizione all ordinanza-ingiunzione. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

16 16 Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Art. 22 bis: Competenza per il giudizio di opposizione. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; g-bis) antiriciclaggio. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro ; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro ; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta

17 17 inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. Art. 23: Giudizio di opposizione. Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

18 18 Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. I giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Si rimane a disposizione, agli estremi sotto indicati, per qualsivoglia necessario ulteriore chiarimento. Avv. Francesco Dal Piaz francesco.dalpiaz@studiolegaledalpiaz.it

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.] NOTA Gli articoli 22-22 bis - 23 della L. 689/81 sono stati pressoché integralmente abrogati dall art. 34 del D. Lgs. 150/2011 e sostituiti con gli articoli 6 e 7 dello stesso D. L.vo 150/2011 Articolo

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