NORME INTERPRETATIVE ALLA T.P. TARIFFE INTEGRATIVE DELIBERATE DALL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

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1 COMPENDIO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE NORME INTERPRETATIVE ALLA T.P. TARIFFE INTEGRATIVE DELIBERATE DALL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA Rev. 06 (agosto 2011) 1

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3 INDICE 0. PREMESSA pag GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE PARCELLE pag. 6 a) Contenuti della parcella pag. 6 b) Importo lavori pag. 6 c) Classi e categorie pag. 7 d) Percentuale di applicazione; Successioni di tariffe; Unitarietà di prestazione pag. 8 e) Prestazioni parziali pag. 8 f) Rimborso spese pag. 9 g) Inderogabilità dei minimi tariffari pag. 10 h) Prestazioni non espressamente previste in tariffa pag. 10 i) Adeguamento della tariffa pag PRESTAZIONI PARTICOLARI pag. 12 a) Progettazione suppletiva o di variante pag. 12 b) Varianti ed aggiunte in corso d opera pag. 12 c) Opere distinte formanti un unico complesso pag. 12 d) Opere identiche pag. 12 e) Opere identiche realizzate in fasi diverse pag. 12 f) Perizie suppletive pag. 12 g) Perizie di variante pag. 12 h) Perizie di variante e suppletive pag. 13 i) Progetto generale esecutivo con stralci esecutivi pag. 13 l) Progetto generale di massima con stralci esecutivi pag. 13 m) Redazione di elaborati grafici pag. 13 n) Sospensione di incarico di D.L. pag. 13 o) Interruzione di incarico di D.L. pag. 13 p) Case a schiera pag. 14 q) Progettazione integrale dell edificio pag. 14 r) Pagamento progettazione rimandato a dopo finanziamento dell opera pag. 14 TARIFFE INTEGRATIVE DELIBERATE DALL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 3. COLLAUDI STATICI E TECNICO FUNZIONALI pag COLLAUDI AMMINISTRATIVI pag FABBRICATI IN MURATURA pag. 19 a) Rilievo pag. 19 b) Nuova costruzione pag. 19 c) Adeguamento pag. 19 d) Miglioramento pag. 19 e) Collaudato statico pag ONORARI DI CUI AL D.L. 01/12/1975 (ANCC), pag. 20 3

4 LEGGE n. 373/76 e n. 1052/77 a) D.M. 01/12/1975 ISPESL (ex ANCC) pag. 21 b) Legge n. 373/76 e n. 1052/77 Determinazione dell isolamento termico pag. 21 c) Relazione tecnica per l impianto termico pag. 21 d) Determinazione del contenimento del consumo energetico negli edifici Industriali e Artigianali pag ONORARI Legge n. 818/84 pag ONORARI Legge n. 47/87 pag STUDIO PIANI V.I.A. pag ARREDAMENTO IN QUALUNQUE CAMPO APPLICATO pag FOGNATURE pag IMPIANTI (Riscaldamento, Condizionamento, Idro Sanitari, Elettrici, Ecc.) pag. 29 Impianti elettrici interni agli edifici pag. 29 Illuminazione pubblica e stradale pag STRADE pag SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI pag. 30 Progetti di massima pag. 30 Progetti esecutivi e D.L. pag. 30 Appalti concorso pag STATI DI CONSISTENZA pag PIANI REGOLATORI pag IMPIANTI INDUSTRIALI pag IMPIANTI DISTRIBUZIONE PRIMARIA DEL GAS pag TARIFFA SICUREZZA CANTIERIE pag. 33 A1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALL ORDINE DI PARCELLE DA OPINARE pag. 34 A2. DIRITTI DI SEGRETERIA PER L OPINAMENTO DELLE PARCELLE pag. 34 4

5 O. PREMESSA Allo scopo di fornire a tutti gli iscritti un utile strumento di consultazione per la determinazione dell'onorario legato alla pratica professionale, è stato predisposto il presente compendio che illustra da un lato norme interpretative della tariffa professionale e dall'altro le tariffe deliberate dal Consiglio dell'ordine di Forlì ai sensi dell'art. 35 comma 5) del R.D. 23/10/1925 n Si ricorda che tutti gli iscritti sono vincolati al rigoroso rispetto sia della tariffa professionale di cui alla L. 143 del 02/03/1949 e successivi adeguamenti che di quella emanata dall'ordine di appartenenza. Per la compilazione delle specifiche il riferimento normativo è la Legge n. 143 dello 02/03/1949 e successive modificazioni e integrazioni ovvero: L. n. 143 del 04/03/1958 L. n. 340 dello 05/05/1976 L. n. 404 (art. 6) dello 01/07/1977 Circ. LL.PP. n. 221 del 13/02/1981 D.M. del 21/08/1958 D.M. del 25/02/1965 D.M. del 18/11/1971 D.M. del 13/04/1976 D.M. del 29/06/1981 D.M. n. 233 del 11/06/1987 5

6 1. GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI a) CONTENUTI DELLA PARCELLA La parcella, al fine di individuare gli elementi di definizione e di calcolo, necessita dei seguenti contenuti: oggetto della prestazione le date dell'incarico e della prestazione la tariffa vigente (ovvero il D.M. di riferimento) tipo di onorario (a percentuale, a quantità, a vacazione e a discrezione così come dall'art. 2 della tariffa) con riferimento agli onorari a percentuale lettera a) art. 2 della tariffa devono essere indicati: importo lavori *1B* classe e categoria (casi come indicato all'art.14 della tariffa) *C* percentuale di applicazione *D* le prestazioni parziali e le aliquote relative così come tab.b *E* il riferimento agli artt. 4, 6, 13 per il rimborso spese *F* b) IMPORTO LAVORI E' non sempre di facile determinazione. Si individuano tre casi: a) sola progettazione; b) sola direzione lavori; c) progettazione e direzione lavori; d) collaudo. - caso a) per l'importo dei lavori si intende quello stimato e riferito ai reali prezzi di mercato. Tale importo non può essere integrato dall'aumento d'asta. - casi b), c), d) per l'importo dei lavori si intende il cosiddetto "consuntivo lordo dell'opera", esso comprende: - l'importo delle riserve - l'importo del compenso revisionale - non deve essere depurato delle eventuali detrazioni operate dalla D.L. in sede di stato finale. Nel caso di strutture, in tutto o in parte prefabbricate, prodotte fuori opera da ditte diverse dall'appaltatore, l'importo delle stesse viene considerato nelle opere strutturali se il calcolatore generale sottoscrive anche il calcolo di quelle strutture assumendone così la responsabilità progettuale; se il calcolo è firmato da altro progettista, al calcolatore generale competono relativamente alla parte delle strutture prefabbricate, le sole aliquote a) e b) della tab. B. Nel caso di impianti di servizi generali all'interno di edifici l'importo deve ritenersi al netto delle assistenze murarie. 6

7 In assenza di un preventivo si dovrà fare riferimento a costi correnti di mercato desumibili dai parametri sotto esposti (definiti dal Consiglio dell'ordine di Forlì-Cesena). 1) COSTRUZIONI DI NUOVI EDIFICI costo merc. /mc inc.strut. % Abitazioni di lusso, uffici, alberghi, case albergo, case di riposo, edifici commerciali di particolare importanza, ospedali, cliniche e case di cura 370,00 30% costo m. /mq Abitazioni 310,00 30% Scuole 326,41 30% Stabilimenti industriali - fino a 6ml. di altezza - oltre 6ml. fino a 8ml. - oltre 8ml. di altezza - Per ogni piano 60% 60% 60% 60% 403,00 426,00 480,00 386,00 2) RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI R10 - semplice sostituzione di servizi igienici 63,00 30% R20 - adeguamento servizi igienici ed impianti 105,00 30% R30 - adeguamento servizi igienici ed impianti con rifacimento pavimenti 156,00 30% R40 - adeguamento servizi igienici ed impianti con varianti distributive 207,00 30% R50 - ristrutturazione totale dell'immobile 310,00 30% c) CLASSI E CATEGORIE Poco vi è da chiarire sulla definizione di questo punto; l'art. 14 del T.U. della tariffa degli Ingegneri ed Architetti recita: «Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista, le opere -omissis- vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente 1, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente». A volte l'opera progettata (o diretta) non è configurabile in ciascuna di quelle descritte nell'elenco, in questo caso si procederà per analogia. 1 L'elenco è riportato in appendice all'art. 14 del T.U. L'aliquota relativa all'importo di ,90 è così determinabile: (13, ,2642) x = 13, x (37.184, ,84) = x = 13,7973-0, = 13, (51.645, ,84) 7

8 d) PERCENTUALE DI APPLICAZIONE - SUCCESSIONI DI TARIFFE - UNITARIETÀ DI PRESTAZIONI Individuata la classe e la categoria (per gli onorari a percentuale) la tab. A allegata alla tariffa dà la percentuale di applicazione per determinati importi. Per importi intermedi a quelli riportati in tabella si usa la interpolazione lineare. Esempio: calcolo della percentuale di applicazione relativa ad un'opera in c.a. in zona sismica. Per importo di ,90 classe I categoria g. La tabella A riporta le percentuali per gli importi di ,84 e ,69 rispettivamente 13,7973% e 12,1642%. In questo caso la tabella presa in considerazione è quella relativa all'aggiornamento tariffario del D.M. n. 233 del 11/06/1987. In armonia con la giurisprudenza prevalente il compenso deve essere calcolato con riferimento alla tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione (evento che può farsi coincidere con la consegna degli elaborati al committente quando questo abbia carattere di unitarietà ossia formi un'unità complessa ma inscindibile). Le fasi delle prestazioni che possono essere considerate unitarie sono: progetto di massima con preventivo sommario progetto esecutivo particolari costruttivi preventivo particolareggiato capitolati e contratti Le prestazioni date in correlazione con l'avanzamento dell'opera (voci g, i, e, della tab. B della tariffa) vengono compensate applicando la tariffa vigente al momento della prestazione (certificati da documenti di lavoro quali ad esempio gli stati di avanzamento). e) PRESTAZIONI PARZIALI L'aliquota determinata dalla tab. A è quella relativa alla prestazione completa. Qualora la prestazione fosse limitata a una o più delle 10 prestazioni parziali in cui viene suddivisa la prestazione complessiva, la percentuale della tab. A deve essere ridotta della quota parte della prestazione non svolta, ovvero moltiplicata per un coefficiente riduttiva che tiene conto delle prestazioni svolte, vediamo come. La tab. B è suddivisa in 10 voci o prestazioni parziali: 1. progetto di massima 2. preventivo sommario 3. progetto esecutivo 4. preventivo particolareggiato 5. particolari costruttivi 6. capitolati e contratti 7. direzione lavori 8. prove in officina 9. assistenza al collaudo 10. l) liquidazione A ciascuna di queste voci corrisponde un'aliquota che è minore di uno, la somma di tutte le aliquote dà complessivamente 1. 8

9 Per una prestazione comprendente le sole voci a), b), c), verrà moltiplicata l'aliquota della tab. A, per l'aliquota della tab. B ottenuta sommando le aliquote parziali a), b), c). Sembra facile eppure molto spesso sulle parcelle si riscontrano inesattezze sulla determinazione della aliquota della tab. B. Quando l'aliquota non raggiunge l'unità si tratta di incarico parziale. Quando l'aliquota è > 80% (o 0,80) si considera la prestazione come se questa abbia raggiunto l'unità e nessuna riduzione si applica alla percentuale della tab. A (è come se non fosse un incarico parziale). Se la somma delle aliquote risulta essere < 80% scatta allora l'aumento per l'incarico parziale così come dagli artt. 10, 18. Notare che l'aumento per l'incarico parziale non può essere applicato su alcun altra maggiorazione della tariffa. Le maggiorazioni e le riduzioni concorrono a formare i minimi inderogabili di tariffa (Legge n. 340 del 05/03/1976). f) RIMBORSO SPESE E' uno dei punti più controversi. L'art. 13, 2 comma, dà la possibilità di conglobare in un unico ammontare i rimborsi spese di cui l'art. 6 e le prestazioni complementari di cui all'art. 4. E' d'uopo ricordare il dettato dell'art. 13, 2 comma che recita: "[ ] Il professionista, per lavori da liquidarsi a percentuale, ha la facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo con il committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale». Premesso che in caso di disaccordo con il committente, la percentuale del conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine sempre entro un limite massimo del 60%. Sulla scorta di un esame di numerosi e differenziati casi, con riferimento alle condizioni generiche di prestazioni, ferme restando le possibilità di determinazione diversa per casi particolari e la facoltà del Consiglio di richiedere la dimostrazione adeguata di vacazioni e spese, il Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Forlì si attiene a questo indirizzo: - quando esiste un accordo scritto con la committenza (lettera di incarico, convenzione, ecc.) è accettato il conglobamento nella misura definita dall'accordo (l'indicazione per la forfetizzazione delle spese sono: per lavori entro il Comune di residenza - progettazione dal 25 al 40% - direzione lavori dal 35 al 50% - prestazione completa dal 30 al 45% per lavori fuori il Comune di residenza - progettazione dal 30 al 50% - direzione lavori dal 40 al 60% - prestazione completa dal 35 al 55% Adottato il criterio del conglobamento, non è ammessa ulteriore esposizione di onorari a vaca- 9

10 zione (art. 4) o di spese (art. 6). La percentuale con la quale è espresso il conglobamento dei compensi accessori e delle spese deve essere applicata all'onorario base quale determinato secondo le tabb. A, B, C, E (con relative note), F (con relativi coefficienti riduttivi o maggiorativi), al netto delle eventuali maggiorazioni di cui agli artt. 2, 17, 18, 19, 21, 23b. - Nel caso di assenza di accordo con la committenza, il Consiglio dell'ordine richiede sempre una specifica adeguata delle vacazioni e delle spese sostenute. g) INDEROGABILITA' DEI MINIMI TARIFFARI La Legge 05/05/1976 n. 340 (G.U. 03/06/1976 n. 144) recita: Articolo unico All'articolo unico della L. 04/03/1958 n. 143 è aggiunto il comma seguente: «I minimi tariffari per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità fissati dalla Legge 02/03/1949 n. 143, o stabiliti secondo il disposto delle presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del Testo Unico, approvato con la citata legge 2/3/1949 n. 143». Tale disposizione di legge pone quindi nel nulla e priva di qualsiasi efficacia ogni precedente o successivo Decreto, circolare od altro non aventi potere di superare il disposto delle legge stessa. h) PRESTAZIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA TARIFFA A norma dell'art. 2 - Capo I : «Gli onorari per prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia». Il chiaro tenore di tale norma esclude che sia possibile determinare il compenso per prestazioni non contemplate dalla sua tariffa professionale richiamando tariffe stabilite per altre categorie professionali. L'analogia è infatti consentita solo all'interno della tariffa e non all'esterno. Ciò vale, però soltanto se si tratta pur sempre di attività proprie della professione dell'ingegnere secondo la lata definizione della legge sull'ordinamento. In caso contrario, se cioè la prestazione non rientra nell'oggetto della professione dell' ingegnere, ma si tratta di attività abitualmente svolta da altre categorie professionali, occorre distinguere due ipotesi. Se si tratta di attività che per legge sono riservate in esclusiva ai professionisti di dette categorie regolarmente iscritte al relativo Albo, il contratto stipulato da chi a tale Albo non è iscritto è nullo ai sensi dell'art c.c., sicchè nessun compenso spetta per l'opera svolta, neppure sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato. Se invece si tratta di attività che, pur non rientrando nelle funzioni proprie dell'ingegnere ed essendo invece, abitualmente svolte da altri professionisti, non sono ad essi riservate in esclusiva dalla legge, può farsi riferimento analogico alle tariffe professionali di questi ultimi per la determinazione del compenso. Tali principi sono stati chiaramente affermati dalla Cassazione. Il Supremo Collegio ha infatti ribadito che l'invalidità, per difetto di iscrizione del professionista 10

11 all'albo, dei contratti aventi per oggetto prestazioni di opera intellettuale, si riferisce unicamente alle attività che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio professionale mentre, per ogni altra attività, anche se venga abitualmente svolta da professionisti iscritti ed anche se, nella relativa tariffa, venga indicata in un'apposita voce e valutata con un particolare compenso, vige la regola generale della libertà di svolgere la propria attività lavorativa. Anche tale attività, qual è ad esempio quella rientrante nella nozione di semplice consulenza, se integrante una prestazione contrattuale va retribuita, pur non potendosi applicare la tariffa professionale (Cass. 13 maggio 1968, n. 1474, Giust. civ. 968, I, 1858). Nella fissazione del compenso, nulla vieta al giudice di tener presenti criteri e tariffe relative a prestazioni analoghe, ma unicamente come criterio base per detta determinazione che, sempre e solo, deve essere effettuata dal giudice. Il che comporta una duplice indagine: da un lato occorre accertare se in concreto esistono punti di analogia tra le prestazioni effettuate e quelle oggetto delle tariffe prese a parametro, dall'altro è d'uopo stabilire fino a che punto il parametro può funzionare ed essere tenuto presente come rispondente alle prestazioni effettuate (Cass. Sez. II, 13 luglio 1965, Giust. civ. Rep. 1965, v. lav. autonomo, 23). L'invalidità per difetto di iscrizione del professionista nell'albo dei contratti aventi per oggetto prestazioni di opera intellettuale si riferisce unicamente alle attività che la legge prescrive siano svolte esclusivamente da chi sia abilitato all'esercizio della professione, mentre per le altre, anche se abitualmente esercitate da professionisti iscritti, vige la regola generale del libero svolgimento della propria attività lavorativa. Per il compenso di tale attività non potrà farsi riferimento diretto alle tariffe professionali, ma dovranno eventualmente seguirsi altri criteri ed un diverso metro. i) ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA Il D.M. 11/06/1987 deve essere interpretato nel senso che l'aumento del 20% della tariffa si applica fino ai primi ,50 (Lit ) di importo mentre sulla sola eccedenza si applica la precedente aliquota determinata in corrispondenza dell'importo totale dell'opera. 11

12 2. PRESTAZIONI PARTICOLARI a) PROGETTAZIONE SUPPLETIVA O DI VARIANTE: i compensi vanno valutati sulla base dei prezzi reali al momento della prestazione e pertanto va considerato l'importo dei lavori ai prezzi base dell'appalto originario, incrementato non solo dell'eventuale aumento d'asta, ma anche dell'eventuale importo revisionale già maturato. b) VARIANTI ED AGGIUNTE IN CORSO D'OPERA: Qualora in corso d'opera, su richiesta del committente o comunque in accordo con esso, il progetto subisca varianti od aggiunte che non richiedano la compilazione di regolari perizie, al professionista sarà corrisposto un ulteriore compenso a discrezione, oltre a quanto spettante per la D.L., entro un massimo del 30% di quanto previsto per la D.L.. c) OPERE DISTINTE FORMANTI UN UNICO COMPLESSO: quando più opere appartenenti alla stessa classe, anche se di categorie diverse, costituiscono un unico complesso e vengono commesse con un unico incarico, ogni compenso verrà valutato assumendo le aliquote in base all'importo complessivo delle opere (Circ. LL.PP. n del 21/01/57). Qualora le opere non appartengano alla stessa classe, ciascuna di esse sarà considerata ai fini del compenso come opera a sè stante. d) OPERE IDENTICHE: per le opere identiche, ossia ripetute, il cui complesso non richieda particolare impegno di concezione, il compenso corrispondente alla sola progettazione (Tab. B - a-b-c-e-f) sarà valutato sull'importo ottenuto sommando a quello di una delle opere un'aliquota variante da 1/2 a 1/5 il valore delle opere oltre la prima L'eventuale prestazione di concezione ed impostazione urbanistica verrà compensata con un onorario integrativo a discrezione. e) OPERE IDENTICHE REALIZZATE IN FASI DIVERSE: qualora il committente intenda riprodurre in fasi diverse un'opera già progettata e realizzata una prima volta, dovrà corrispondere per ogni ripetizione un compenso pari al 30% dell'onorario relativo alla progettazione sulla base dell'importo delle opere ripetute valutato al momento della successiva costruzione. I compensi riguardanti l'eventuale D.L. saranno corrisposti interamente. f) PERIZIE SUPPLETIVE: la compilazione di ogni perizia suppletiva verrà compensata computando l'onorario sull'importo globale che si ottiene sommando l'importo di ciascuna di esse all'importo originale di progetto e detraendo l'onorario del progetto originale. g) PERIZIE DI VARIANTE: la compilazione delle perizie di variante verrà compensata applicando la corrispondente aliquota all'importo lordo della stessa perizia, come se si trattasse di un progetto a se stante. 12

13 Per la D.L. il compenso sarà commisurato all'importo complessivo delle opere eseguite (Circ. LL.PP. n del 21/01/1957). h) PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE: il compenso per dette perizie viene valutato, quando è possibile scorporare i due importi e cioé quelli dei lavori di variante e suppletivi, in forma disgiunta secondo le indicazioni sopra riportate. Diversamente l'onorario viene dedotto come indicato per le perizie suppletive. i) PROGETTO GENERALE ESECUTIVO CON STRALCI ESECUTIVI: premesso che il progetto generale esecutivo sarà compensato come di norma, per ogni successivo progetto stralcio esecutivo il compenso per lo stesso professionista sarà valutato con una riduzione del 75% sulle voci a) b) c) d) e) della Tab. B e interamente sulla voce f). Non sarà da operare l'aumento del 25% per incarico parziale, mentre l'accennata riduzione non dovrà interessare l'importo delle spese. Qualora la compilazione dei progetti stralcio venga affidata a diverso professionista, la riduzione di cui sopra verrà contenuta nella misura del 50%, ferme restando le altre indicazioni. l) PROGETTO GENERALE DI MASSIMA CON STRALCI ESECUTIVI: premesso che il progetto generale di massima sarà compensato come di norma, per ogni successivo progetto stralcio esecutivo il compenso per lo stesso o altro professionista sarà valutato con un aumento del 15% su tutte le parzializzazioni di progetto di ogni lotto singolo stralcio. Nel caso in cui la compilazione del progetto stralcio sia affidata allo stesso professionista, dal compenso relativo ad ogni stralcio verrà detratto il compenso già percepito per il progetto di massima. m) REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI: dovendo procedere il direttore dei lavori (diverso dal progettista) alla redazione di elaborati grafici per la definizione dei particolari costruttivi, spetta al D.L. il compenso determinato con l'applicazione della aliquota parziale ridotta fino al 50%, maggiorata del 25% per incarico parziale. n) SOSPENSIONE DI INCARICO DI D.L.: la sospensione di incarico di D.L. dà diritto alla percentuale fissata dalla Tab. B, maggiorata del 25% e con l'aliquota della Tab. A calcolata sull'importo della parte dell'opera per cui è stato svolto il lavoro di direzione, senza riguardo alla spesa residua (Cass. Civ. Sez. II 04/04/64 n. 741). o) INTERRUZIONE DI INCARICO DI D.L.: L'onorario viene calcolato in base alle percentuali relative all'importo totale dato dal consuntivo lordo della parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L'aliquota relativa alla D.L. verrà applicata solo sull'importo dei lavori già eseguiti al momento dell'interruzione dell'incarico e sul 25% di quelli da eseguire. Sull'onorario relativo alla parte del progetto di cui non è stata eseguita la D.L. si applicherà la maggiorazione del 25% per sospensione di incarico prevista dall'art. 18 della T.P. 13

14 p) CASE A SCHIERA: 1- Agli effetti della determinazione dell'onorario l'opera va considerata appartenente alla classe I-c per la progettazione architettonica. 2- La concezione architettonica si esprime nell'unità del complesso progettato, per cui si e- sclude l'applicazione della norma per opere identiche (art. 1, D.M. 21/08/1958). 3- La progettazione strutturale, nell'ipotesi di corpi giuntati ed identici strutturalmente, ricade sotto la norma delle opere identiche. q) PROGETTAZIONE INTEGRALE DI UN EDIFICIO: viene desunta dalla sommatoria degli onorari riferiti alla progettazione architettonica (valutata sull'intero importo dei lavori) alla progettazione strutturale e degli impianti (valutate sui rispettivi importi parziali). r) PAGAMENTO PROGETTAZIONE RIMANDATO A DOPO FINANZIAMENTO DELL'OPERA: l'importo al quale commisurare la percentuale di applicazione è quello del preventivo delle opere del progetto revisionato con gli indici ISTAT. 14

15 TARIFFE INTEGRATIVE DELIBERATE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 3. COLLAUDI STATICI E TECNICO-FUNZIONALI DI IMPIANTI a) Norme di legge di riferimento: STATICO: L. 05/11/1971 n e successivi Decreti Ministeriali per l'aggiornamento delle "Norme Tecniche delle opere in c.a., c.a.p. e acciaio". IMPIANTI D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 L. 186/68 D.P.R. 577/82 L. 818/84 L. 46/90 e D.P.R. 447/91 L. 10/91 e D.P.R. 412/93 b) Operazioni di collaudo 1) Esame della relazione di calcolo e degli elaborati grafici esecutivi; 2) Esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione dei Lavori ed in particolare dei certificati relativi alle prove effettuate sui materiali e nel caso di impianti degli eventuali certificati relativi alle prove di funzionalità effettuate; 3) Verifica della rispondenza della struttura o dell'impianto alle norme contrattuali e alle norme di legge; 4) Visita delle strutture o degli impianti e, nel caso di struttura, effettuazione di prove sclerometriche e di carico, o, nel caso di impianti, effettuazione di prove di funzionalità e di funzionamento con analisi dei risultati ottenuti rapportati ai risultati teorici; 5) Redazione del certificato di visita e di collaudo. c) Documentazione Il documento da redigere da parte del collaudatore dovrà almeno comprendere: c1) relazione illustrativa dell'opera; c2) verbali di visita e delle operazioni effettuate (prove sclerometriche, verifiche, ecc.); c3) verbali delle prove di carico (se ritenute necessarie) o prove tecniche; c4) certificato di collaudo. 15

16 d) Opere STATICO: Il collaudo statico può essere effettuato su qualsiasi tipo di struttura che debba sopportare carichi statici o dinamici (in c.a., ferro, legno, muratura, ecc.) TECNICO-FUNZIONALE: Il collaudo tecnico può essere effettuato su qualsiasi tipo di impianto civile, industriale, sanitario, ecc., quali IMPIANTI: ecc.. ELETTRICI IDRO-SANITARI RISCALDAMENTO CONDIZIONATORI TECNICI OSPEDALIERI TELEFONICI TRASPORTI MECCANICI FOGNATURE Il collaudo tecnico-funzionale degli impianti costituisce una opzione del Committente, a maggior garanzia e tutela del buon funzionamento. Tale prestazione deve essere espressamente richiesta. e) Onorari Per la valutazione dei compensi relativi ai collaudi tecnico funzionali e di impianti e ai collaudi statici di cui alla L. 1086/71, si applicano i coefficienti della tab. A - Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni 0,05 di importo dell'opera (T.U. Tariffa Professionale - L. 02/03/49 n. 143 e successivi aggiornamenti), parzializzati come segue: % di applicazione 1) 0,15 strutture in c.a. descrizione del collaudo Classe (classe 1f o 1g) esclusi i ponti 2) 0,15 strutture metalliche (classe 9a - 9b) 3) 0,15 ponti (9a - 9b - 1g) 4) 0,20 impianti idrici classe 3a 5) 0,25 impianti condizionamento e riscaldamento classe 3b 6) 0,30 impianti elettrici classe 3a - 3c - 4c 7) 0,20 impianti di depurazione classe 3 8) 0,10 acquedotti e fognature VIII 9) 0,15 strade VI a - VI b Quota fissa di per ogni collaudo Il compenso sarà quindi dato dalla somma di due termini, il primo fisso di 258,23 e l altro derivante dall applicazione dei coefficienti suesposti. In presenza di particolari condizioni di difficoltà e impegno i compensi potrebbe essere aumentati fino ad un massimo del 30%. Limitatamente ai collaudi statici, il compenso potrà essere aumentato fino ad un massimo del 16

17 100% per situazioni di difficoltà e impegno. Sarà pure applicabile l aumento previsto dall art. 19 della T.P., per collaudi in corso d opera ed infine, per la eventuale revisione dei calcoli statici, se ritenuta necessaria o richiesta dal committente, potrà essere applicato l art. 19f. Le spese dovranno essere esposte analiticamente. 4. COLLAUDI AMMINISTRATIVI a) Prestazioni Il collaudo tecnico amministrativo delle opere pubbliche è regolamentato dal R.D. n. 350 del 25/05/1895 che all'art. 91 così testualmente recita: «La collaudazione di un'opera ha per scopo di verificare e certificare: 1- se l'opera fu eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite; 2- se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate; 3- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro, e con le risultanza dei fatti, non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste; 4- se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto; 5- se nella gestione delle opere ad economia si è avuto cura degli interessi dell'amministrazione. Nell'atto della collaudazione si esaminano inoltre le domande dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via contenziosa, dopo che il collaudatore abbia verificato che tali domande siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento mentre nessun'altra domanda o riserva potrà, ai sensi dell'art. 45, essere presa in veruna considerazione». Il Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena ha deliberato che: «la verifica dell'esecuzione a regola d'arte (come recita il R.D. n. 350/1895 all'art. 91) è da intendersi mera verifica documentale delle dichiarazioni dovute dalla Direzione Lavori e dall'impresa, e verifica a campione dei particolari esecutivi più evidenti e significativi. Ogni altra verifica dettagliata, prova strumentale o funzionale, è invece compresa nella prestazione di collaudo tecnico-funzionale o di collaudo statico». b) Onorari L'onorario spettante per il collaudo amministrativo sarà da valutare in base alle aliquote della Tab. C del T.U., mettendo poi in conto le seguenti maggiorazioni introdotte dal D.M. n del 18/09/1967: - maggiorazione del 30% per collaudi in corso d'opera; - maggiorazione del 20% per la redazione del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da 17

18 parte dell'impresa e della relazione generale sui rapporti tra Stato, Regione ed Ente o di uno solo di tali elaborati; - maggiorazione per revisione tecnico-contabile: 2,32 per ogni pg. del libretto misure, libretto computo ferri, movimento terra e disegno contabile; 9,30 per ogni pg. del registro di contabilità sommario e dello stato finale. Tali importi saranno aggiornati annualmente a partire dalla data di febbraio 1990 con i coefficienti degli adeguamenti degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. - Rimborso forfetario delle spese: 45-50% per incarico conferito a fine lavori; 60% per incarico conferito in corso d'opera. Qualora il collaudo di un'opera riguardi vari tipi di lavoro, distinti per contratti e contabilità, gli onorari verranno calcolati separatamente in base ai singoli importi consuntivi (incluse le riserve) dei vari contratti. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.N.I. 28/07/1978) DOCUMENTAZIONE: Sarà un atto disgiunto dalla «Relazione sul conto finale» redatta dal Direttore dei Lavori. COMPENSO: Saranno applicate le percentuali della Tab. "C" senza aggiunta di spese e vacazioni. 18

19 5. FABBRICATI IN MURATURA: PROGETTO STRUTTURALE a) RILIEVO: Viene valutato a vacazione. b) NUOVA COSTRUZIONE: L'onorario viene calcolato con l'applicazione della aliquota della Tab. A - classe 1f sull'importo delle opere strutturali così definito: cubatura x 165,27 x 0,30 = importo strutture c) ADEGUAMENTO: c1) Progettazione: valutata con l'aliquota della Tab. A classe 1g sull'importo così determinato: cubatura x 165,27 x 0,30 = c2) Direzione opere strutturali: valutata con l'aliquota della Tab. A - classe 1g sull'importo dei lavori di adeguamento. Tali competenze sono comunque aumentabili fino ad un massimo corrispondente all'importo definito per la progettazione in presenza di oggettive difficoltà. d) MIGLIORAMENTO: L'onorario viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota della Tab. A - classe 1g sull'importo dei lavori progettati ed eseguiti. Resta la facoltà di maggiorazione in presenza di oggettive difficoltà. La tariffa minima viene comunque stabilita in 258,23. e) COLLAUDO: L'onorario viene valutato con le aliquote sopra indicate parzializzate con lo 0,10, riferite all'importo definito per la progettazione. 19

20 6. ONORARI RELATIVI ALLE CONSULENZE PER L'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.M. 01/12/75 (ANCC), alla LEGGE 373/76, AL D.P.R. 1052/77 E AL D.M. 23/11/82 Per il calcolo dei compensi di cui ai punti 6a) 6b) 6c), si adotta la seguente formula: C = (F + K) x a dove: C = F = K = A = Compenso risultante Quota fissa Quota proporzionale alla potenzialità del generatore al focolare Coefficiente di aggiornamento ISTAT ottenuto come rapporto tra l'indice di costo della vita per l'anno in corso con quello dell'anno 1985 pari a 183,7 preso come riferimento. a) D.M. 1/12/1975 ISPESL (ex ANCC) (Consulenza riguardante l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). Negli onorari sono comprese le seguenti prestazioni: - sopralluogo - relazione tecnica - stesura dello schema esecutivo - elenco dei lavori da seguire. a1) NUOVI IMPIANTI CON CALDAIE AD ACQUA CALDA a) Per generatori fino a 1000 KW F= 154,94 K = 0,26/KW b) Per generatori oltre 1000 KW F= 258,53 K = 0,15/KW c) Per centrali termiche con più caldaie saranno conteggiate 77,47 per ogni caldaia oltre la prima. d) Per generatori di tipo policombustibile l'importo delle prestazioni dovrà essere maggiorato del 25%. e) Per impianti complessi gli onorari possono essere aumentati del 30%. f) Per pratiche il cui incarico è congiunto al progetto dell'impianto si applicherà la riduzione del 25%. a2) MODIFICHE DI LIEVE ENTITA' E O SOSTITUZIONI Per le pratiche di modifica degli impianti, in seguito a sostituzione del generatore o di altre apparecchiature, il cui impiego non altera le condizioni di sicurezza preesistenti, la tariffa è a discrezione, con un minimo di 51,65. Per ogni generatore saranno da aggiungere 25,85. Sono da compensare a parte, a vacazione, le prestazioni per la rilevazione della situazione preesistente. 20

21 a3) NUOVI IMPIANTI CON CALDAIE A VAPORE E AD ACQUA SURRISCALDATA La valutazione dei compensi viene eseguita con la stessa formula adottata per le caldaie ad acqua calda ma con i seguenti parametri ferme restando tutte le altre condizioni: a) Per generatori fino a KW. F = 258,23 K = 0,26/KW b) Per generatori oltre 1000 KW F = 261,52 K = 0,15/KW L'elaborato comprende la stesura di stampati e disegni in duplice copia. Per centrali termiche con più caldaie 103,29 per ogni caldaia oltre la prima. Per impianti complessi gli onorari possono essere aumentati del 25%. b) LEGGE 30/04/76 n. 373 E D.P.R. 28/06/1977 n DETERMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO (art. 17 legge 373/76 - artt. 17, 19, 21 D.P.R. 1052) Le prestazioni verranno compensate con l'applicazione della formula binaria impostata sul concetto che il compenso per la prestazione professionale sia la somma di una quota fissa e di una quota proporzionale ad un parametro significativo del progetto. Tale parametro è individuato nel volume, espresso in mc. della costruzione o edificio di cui si vuol verificare il grado di isolamento termico secondo i termini di legge. a) IMPIANTI CENTRALIZZATI F = 180,76 K = 0,05/mc b) IMPIANTI AUTONOMI F = 180,76 K = 0,05/mc + 25,82/per alloggio c) EDIFICI DIVERSI DA ABITAZIONE CIVILE F = 309,87 K = 0,05/mc Gli onorari comprendono le seguenti prestazioni: - calcolo della superficie totale disperdente S - calcolo del volume globale di dispersione V - calcolo del fattore di forma S/V - calcolo del coefficiente Cd in funzione della zona climatica - determinazione della trasmittanza unitaria delle superfici disperdenti - calcolo delle dispersioni globali dell'edificio e verifica del grado di isolamento termico previsto - verifica dei coefficienti Cd - Cv - Cg - relazione tecnica e grafici delle strutture disperdenti - disegni del fabbricato con evidenziate le zone da coibentare. 21

22 c) RELAZIONE TECNICA PER L'IMPIANTO TERMICO (artt. 8/9 Legge 373/76 - artt. 12, 13, 14 D.P.R. 1052) Tale relazione costituisce una prestazione aggiuntiva alla progettazione esecutiva dell'impianto termico. Mentre lo studio dell'impianto si dovrà compensare secondo la tariffa a percentuale sul valore del lavoro applicando la tariffa ufficiale, per la documentazione integrativa richiesta dalla legge 373/76, gli onorari dovranno essere computati così come segue: c1) IMPIANTI CENTRALIZZATI F = 129,11 K = 0,05/mc c2) IMPIANTI AUTONOMI F = 129,11 K = 0,05/mc + 25,85/per alloggio c3) IMPIANTI DIVERSI DA CIVILE ABITAZIONE F = 258,23 K = 0,05/mc La relazione tecnica da presentare comprende: - calcolo del Volume V - calcolo del coefficiente volumico globale Cg - determinazione della potenza termica massima consentita - determinazione della potenza termica del generatore - evidenziazione dei componenti la centrale termica soggetti ad omologazione da parte dell'ispesl - descrizione del sistema automatico di termoregolazione e relative curve di funzionamento - schema della rete di distribuzione - indicazione del tronchetto flangiato - indicazione della coibentazione della rete di distribuzione - fabbisogno termico per singolo ambiente - indicazione dei componenti di impianto di utilizzazione che devono risultare omologati dalla ISPESL - elencazione dei locali con particolare esigenze termiche - giustificazione della potenza necessaria per acqua calda per usi igienico-sanitari - calcolo del presunto consumo di combustibile - determinazione del rapporto tra il consumo previsto di combustibile ed il volume V dell'edificio. c4) SPESE Verranno esposte a norma degli artt. 4 e 6 della tariffa. 22

23 d) DETERMINAZIONE DEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO NE- GLI EDIFICI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (D.M. 23/11/82 - artt ) Sempre adottando il criterio della formula binaria si ha: F = 309,87 K = 0,03/mc La documentazione da presentare comprende: - Piante, sezioni e prospetti del progetto esecutivo con le indicazioni di tutte le caratteristiche dei materiali coibenti impiegati, necessarie per l'individuazione del grado di isolamento dell'edificio (Cd). - Certificati emessi da laboratori riconosciuti dallo Stato che attestino il comportamento al fuoco dei materiali in vista. - Relazione illustrante il calcolo di Cd, Cv, Cg. - Qualora si richiedano deroghe alle prestazioni termiche e di ventilazione indicate negli artt. 2 e 3 del Decreto, relazione illustrante le motivazioni di tali richieste ed i provvedimenti adottati per contenere i consumi energetici. SPESE Verranno esposte a norma degli artt. 4 e 6 della tariffa. 23

24 7. ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PREVISTE DALLA LEGGE n. 818/84 PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLA-OSTA PROVVISORIO PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PEVENZIO- NE INCENDI. (D.M. 16/02/1982) a) CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI, DOCUMENTAZIONI, CERTIFICAZIONI E PERIZIE. Nell'espletamento del proprio incarico il professionista è tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di fatto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni ai requisiti e prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dalle norme contenute nel D.M. 8 Marzo 1985 in materia di prevenzione incendi. Le dichiarazioni, relazioni, documentazioni, certificazioni e perizie devono, nè possono essere, un attestato di regolamentarietà o di certificazione di prevenzione incendi o di nulla-osta provvisorio spettando tale certificazione soltanto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. b) FASI SCHEMATIZZATE DELLA PRESENTAZIONE COMPLESSIVA a) 1 - sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attività soggette, secondo il D.M. 16/02/1982; 2 - individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attività; 3 - eventuali successivi sopralluoghi necessari per il puntuale rilievo delle situazioni esistenti; b) compilazione della documentazione richiesta per il rilascio del N.O.P. (con esclusione delle perizie giurate richieste dall'art. 4 della L. 818/84). Alle due fasi principali corrispondono le seguenti aliquote: a) : 70% b) : 30% c) VALUTAZIONE DEI COMPENSI Si propone la seguente formula: C = (F + pi). a Dove: C è il compenso risultante; F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in L ; p è il compenso in lire relativo alla singola attività: tale valore è gabellato (vedi allegato A) in funzione di un parametro m definito nel seguito (per valori di m non compresi nella tabella si adotta l'interpolazione lineare; per valori di m superiori a L il compenso p può essere concordato); m = h x S; 24

25 h parametro di rischio-complessità, assunto pari alle "ore massime" indicate per ogni singola attività dal D. Min. Int. del 16/02/82 (vedi all. C); * S parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 91, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16/02/82) alla superficie in mq. moltiplicata per il parametro q definito nel seguito. Per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo deposito la superficie viene dimezzata; q parametro del carico d'incendio, dato dalla seguente tabella: CARICO D'INCENDIO SPECIFICO 30 Kg/mq 1 60 Kg/mq 1,1 90 Kg/mq 1,2 120 Kg/mq 1,3 180 Kg/mq 1,5 240 Kg/mq 1,7 Valori particolari di S: - per le attività 1, 2, 3, 4, 5: S = K/2.000 dove S è il valore in Kcal/h (o in Kcal) del gas combustibile in lavorazione oraria ( o in deposito); - per le attività 6 e 97: S = O2 L dove O è il diametro della tubazione in cm, L è la lunghezza della condotta in Km; - per le attività 7 e 18: S = 20 per ogni impianto di distribuzione; - per l'attività 91: S = K/4.000 dove K è la potenzialità termica complessiva in Kcal/h; - per l'attività 94: S = (superficie coperta) x q/10; - per l'attività 95: S = (numero dei piani x 20) + 50; - per i depositi e i serbatoi non interrati: S = (carico d'incendio)/10.000; - per i depositi e i serbatoi interrati: S = (carico d'incendio)/15.000; a = ISTAT / 183,7 é il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo vita da adottarsi costante per ogni anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1985 pari a = 183,7. q d) EVENTUALI CORREZIONI DEI COMPENSI CALCOLATI Inoltre indicando con N il numero di attività soggette comprese in ogni singolo caso in esame, si indicano le seguenti correzioni in funzione dell'effettivo maggiore (o minore impegno): - per N = 1 : si ammette una maggiorazione fino al 100%; - per N = 2 : si ammette una maggiorazione fino al 50%; - per N > 5 : si ammettono eventuali congrue maggiorazioni o diminuzioni discrezionali. 25

26 e) ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI Dal compenso calcolato al punto 3) sono espressamente esclusi: - i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche, che verranno computati A VACAZIONE; - l'eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa; - le perizie giurate; - i compensi accessori. f) INCARICHI CONGIUNTI Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultato dall'applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali: per 2 professionisti + 60% per 3 professionisti + 110% per 4 o più professionisti + 140% g) IL PROFESSIONISTA PUO' VALUTARE TUTTI I COMPENSI ACCESSORI IN CONFORMITA' AGLI ARTT. 4 E 6 DELLA TARIFFA PROFESSIONALE (Allegato A) mi Pi (arrot. alle 1.000) mi Pi (arrot. alle 1.000) mi Pi (arrot. alle 1.000) 10 9, , , , , , , , , , , , , , ,346, , , , , , , , , ,978, , , , , , , , , , , , , ,52 Si ritiene, infine, opportuno e necessario ricordare che il professionista è pienamente responsabile delle veridicità delle documentazioni da lui rilevate e redatte con riferimento alle reali situazioni esistenti alla data ed all'atto del suo sopralluogo di accertamento e verifica; non è, invece, responsabile per dati, situazioni e stati di fatto documentatagli da altri, ai quali compete la relativa responsabilità. 26

27 8. PROSPETTO DI ADEMPIMENTI E TARIFFE RELATIVI ALLA LEGGE N.47 Prestazione professionale Determinazione dell oblazione Art. 34 Opera < 450 mc. Opera > 450 mc. Parziale in presenza di elementi progettuali caratteristiche del terreno e dei materiali e D.L. Parziale idem c.s. ma senza D.L. Totale in assenza di elementi progettuali caratter5istiche del terreno e dei materiali e di D.L. Eventuale progetto di adeguamento strutturale Accatastamento a) Semplice variazione catastale b) Introduzione in mappa e accatastamento per immobile ed in aggiunta per singolo appartamento Rif. L. 47 attività necessaria rif. Tarif. note procedura di art. 35 sanatoria Domanda Art. 35, lett. E Indagine edilizio/urbanistica per l individuazione corretta dell abuso e della somma dovuta Descrizione 103, ,39 Domanda, descrizione, dichiarazione Descrizione Art. 5 TAR 1.187, ,23 Idem c.s. Domanda, descrizione, dichiarazione, perizia, certificazione Collaudo statico Idem c.s. con venutale revisione dei calcoli di stabilità Rilevamento della struttura al fine di consentire la redazione e verifica dei calcoli di stabilità. Eventuali prove di carico e carotaggi. Progettazione statica Come da Tariffa professionale: 2)d, 2)c, e l importo da prendere a base per le opere è quello delle strutture. I compensi accessori saranno valutati ai sensi dell art. 13 T.P.. La prestazione parziale è regolata dall art. 18 T.P. Idem c.s. + compenso come art. 19f della T.P. (Clas. 1g cat f-g) A vacazione per il rilevamento, calcolo statico (all. c) tab. B, Classe I, cat. f.g. collaudo statico Come da T.P. Classe I, cat. F-g (aliquota a), b), c), e), g), i) tab. B Compendio minimo 103,29 Compendio minimo 258,23 è 129,11 per unità immobiliare. Oltre le spese vive sostenute e documentate * compenso a vacazioni e a discrezione per l elaborazione dei risultati oltre il rimborso delle spese sostenute. Compensi acc. Art. 13 Tar. Inc. Parz. Art

28 9. STUDIO DI PIANI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Lo studio di piani V.I.A. ai sensi della Legge 11/03/88 e decreti successivi viene valutato, in attesa di precise normative in merito, nel modo seguente: a) A vacazione per l'espletamento di indagini ricerche e raccolta dati da elaborare; b) A discrezione per la compilazione dello studio. L'Ordine si riserva comunque di rivedere tali indicazioni sulla base di insorgenti precise disposizioni in merito. 10. ARREDAMENTO IN QUALUNQUE CAMPO APPLICATO Per le prestazioni di questo genere sono da adottare le aliquote della classe I cat. C, oltre alle opere indicate nella T.P., si devono ritenere facenti parte di detta categoria: - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI GIARDINI - ARREDO URBANO Fanno eccezione i seguenti casi: 1) Opere edili di semplice preparazione; dette opere devono essere considerate come appartenenti alle classi e categorie dei lavori edilizi e come tali compensate. 2) Arredamento acquistato sul mercato, quando vengono impiegati prodotti finiti offerti dal mercato, all'importo delle forniture verrà applicata la corrispondente aliquota ridotta ai punti a), b), d), f), - Tab. B (=0.30). Nel caso di arredi realizzati su progetto del professionista, verrà applicata l'aliquota completa. 11. FOGNATURE OPERE ELEMENTARI Per le opere di caratteristiche estremamente elementari di limitato contenuto tecnico (tombinature, canalette e simili), per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto per un normale e completo progetto esecutivo di fognatura, le aliquote della tab. A, classe VIII, saranno ridotte del 25%. RETI E DEPURATORI Nel caso di progetto completo di reti fognarie ed impianto di depurazione le aliquote verranno commisurate sui due importi distinti: - per le reti classe VIIIa - per il depuratore classe IIIa. Gli onorari per il depuratore verranno invece valutati secondo le percentuali della classe IIIa con parzializzazione limitata alle voci a+b+f quando la prestazione del professionista si limiti alla progettazione cosiddetta "corrente" nella quale gli impianti siano definiti solo globalmente e con i documenti necessari per l'aggiudicazione delle opere mediante progetto offerta o appalto concorso su progetto delle Ditte concorrenti. 28

29 L'aumento del 25% per incarico parziale dovrà essere concordato preventivamente con la committenza. MANUFATTI IN C.A. Il calcolo dei manufatti in c.a. sia afferenti alle reti che agli impianti di depurazione verrà compensato con le aliquote afferenti la classe I categoria "f" o "g" a seconda della loro complessità. 12. IMPIANTI (RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRO SANITARI, ELETTRICI, ECC.) L'importo totale degli impianti, così come quello delle strutture, concorre IN OGNI CASO a formare il valore complessivo dei lavori, su cui calcolare la parcella per la progettazione dell'opera. SE INOLTRE è stata eseguita la progettazione, parziale o completa degli impianti, questa andrà compensata come indicata in tariffa, secondo le classi e le aliquote applicabili. Si ritiene opportuno chiarire che gli IMPIANTI ELETTRICI INTERNI AGLI EDIFICI (cioè la distribuzione LUCE/FORZA MOTRICE) vanno classificate come segue: * CAT. IIIa: Impianti di PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRIMARIA, come cogenerazione, cabina di trasformazione MT/BT, linee di distribuzione primarie fino al Quadro di Edificio; * CAT. IIIc: Impianti elettrici di DISTRIBUZIONE LUCE/F.M. a partire dal Quadro di Edificio, ed impianti di ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE Si applica la classe IIIC. Particolari studi "illuminotecnici" potranno essere compensati a discrezione da valutarsi in base alla entità ed alla difficoltà dello studio stesso. Nel caso si tratti solamente della posa delle tubazioni atte a ricevere i cavi elettrici e relative opere murarie complementari, si applica la classe I categoria a. 13. STRADE Nel caso di prestazioni professionali relative a progettazione direzione dei lavori di strade dovranno essere valutati separatamente gli importi delle opere stradali e quelli delle opere d'arte, applicando a ciascuno le percentuali e le aliquote relative alle varie categorie. ASFALTATURE, RICARICHI DI STRADE, BITUMATURE, ECC. Nel caso le opere siano esclusivamente relative ad asfaltature, ricarichi, bitumature, ecc. il compenso sarà valutato con la classe VIa o VIb con riduzione del 25%. 29

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