C O M U N E D I G A L A T I N A (Provincia di Lecce) ********* CAPITOLATO SPECIALE
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1 C O M U N E D I G A L A T I N A (Provincia di Lecce) ********* DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA - Servizio di Segreteria Generale - FORNITURA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA DESCRIZIONE COD. CIG. Z5B0D43ABB CAPITOLATO SPECIALE Procedura telematica di acquisto ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 e dell art. 328 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, per la fornitura di materiale di cancelleria nell ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA. Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso nel caso di accettazione dell offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di contratto relative alla prestazione di servizi per cancelleria ad uso ufficio e didattico e con il contenuto del Catalogo elettronico). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni delle Condizioni generale del contratto. ART. 1 OGGETTO Costituisce oggetto dell appalto la fornitura di materiale di cancelleria di vario genere nelle quantità stimate e tipologie indicate nell allegato 1) al presente Capitolato, necessario per il funzionamento degli uffici di questa Direzione. ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
2 Gli articoli oggetto dell appalto sono quelli indicati per tipologia e marca (dove indicata) nell Allegato 1 Materiali di cancelleria di vario genere al presente Capitolato Tecnico. L importo massimo presunto complessivo relativo alla fornitura suddetta è stimato pari ad 2.674,25 + IVA. Il materiale suddetto sarà fatto oggetto di appositi Ordini di Commissione (uno o più) emessi dal Responsabile del Procedimento (Direttore dell esecuzione), il tutto fino alla concorrenza dell importo contrattuale massimo innanzi indicato. ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà durata fino alla concorrenza della spesa massima preventivata, come indicata al precedente articolo, alle stesse condizioni economiche e normative di aggiudicazione. ART. 4 CONTRATTO DI SCRITTURA PRIVATA Il contratto di fornitura sarà regolato da apposita scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore), che sarà sottoscritta dall Amministrazione dopo l aggiudicazione definitiva, previi gli accertamenti di legge. ART. 5 IMPORTO DELLA FORNITURA La spesa contrattuale massima complessiva della fornitura suddetta è quindi di 2.674,25 + IVA, indipendentemente dal ribasso unico offerto dalla ditta aggiudicataria in esito alla procedura di gara. Si precisa che l importo complessivo stimato della fornitura è da intendersi meramente indicativo, in quanto la fornitura del materiale avverrà in base all Ordine scritto del Responsabile di Procedimento della, nelle quantità e nelle tipologie indicate. Pertanto, l eventuale mancato raggiungimento dell importo totale presunto, non potrà costituire, per la ditta fornitrice, titolo a richiedere rimborsi, aumenti o risarcimento di alcuna natura. Di contro sarà facoltà del Comune, in caso di sopravvenute imprevedibili necessità, aumentare l importo contrattuale, fino al quinto d obbligo, fermi restando i prezzi pattuiti in sede contrattuale. ART. 6 OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE La ditta interessata dovrà presentare la propria offerta secondo quanto prescritto nella lettera d invito, indicando il ribasso unico percentuale sull elenco prezzi unitari indicati nell Allegato 1 Materiale di cancelleria di vario genere. Il prezzo di acquisto del materiale è determinato dal prezzo a base di gara dedotto lo sconto unitario percentuale offerto dalla ditta, a valere sui prezzi unitari indicati nell Allegati 1, per ciascuna marca (dove specificata) e categoria di prodotto e si intende comprensivo dei costi di imballaggio, delle spese di
3 trasporto franco magazzino compratore, facchinaggio, consegna dei prodotti, nonché di ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Capitolato. Per gli articoli non previsti nel prospetto di cui all allegato 1 Materiale di cancelleria di vario genere al Capitolato Speciale e che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione del contratto, all occorrenza sarà possibile richiedere dei preventivi alla stessa ditta aggiudicataria e alle altre ditte concorrenti utilmente classificatesi nella graduatoria di gara, o in alternativa o concomitanza ad altre ditte per assegnare la fornitura al miglior offerente. L aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà offerto il massimo ribasso unico percentuale sull elenco prezzi. Non sono ammesse offerte complessivamente in aumento rispetto all importo presunto del lotto. Si potrà procedere all aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Il Comune di Galatina, con atto motivato, si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione. Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete anche di una singola voce, ovvero offerte condizionate. In caso di offerte valide uguali, si procederà all aggiudicazione mediante sorteggio. Art. 7 ORDINATIVI DI FORNITURA E CONSEGNE Gli articoli oggetto della presente fornitura, dovranno essere consegnati franco magazzino e trasporto, secondo marca, tipologie e quantità, anche parziali, di volta in volta indicate nell Ordine di Commissione, che sarà emesso dalla, via fax, per posta elettronica o consegna diretta. La consegna del materiale dovrà avvenire, franco trasporto, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell Ordine di Commissione, direttamente presso la sede del Comune di Galatina in Via Umberto I n. 40 Galatina (Le) - 1 Piano (Ingresso Palazzo di Città) tra le ore 08:00 e le ore 10:30 (ovvero in orario diverso da concordare), nei giorni dal lunedì al venerdì. In casi di particolare urgenza, la fornitura dovrà essere eseguita entro 24 ore dall Ordine; tale termine dovrà essere puntualmente rispettato pena l applicazione di quanto previsto al successivo art. 8 - Penalità. Eccezionalmente, ove materialmente possibile, la fornitura del materiale potrà avvenire con richiesta diretta presso la sede della ditta aggiudicataria tramite esibizione del suddetto Ordine firmato dal Responsabile del Procedimento o da un suo Delegato. In questo caso la consegna dell articolo o degli articoli relativi, dovrà intendersi come immediata. Si intende per data di consegna quella del ricevimento del prodotto.
4 Ogni consegna sarà munita di regolare bolla riportante l indicazione del numero d Ordine della Commissione, le quantità, la tipologia e la marca, ove indicata, dei prodotti, che dovranno tassativamente essere quelli indicati nell Ordine di Commissione. Su ogni bolla di consegna dovrà essere indicato l importo al netto dell Iva relativo ad ogni voce costituente la fornitura, nonché l importo totale che verrà fatturato. La sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento apposta all atto del ricevimento della merce sul documento di trasporto vale quale consegna con riserva di accettazione. La quantità, la tipologia di materiale e la marca sono esclusivamente quelli effettivamente accertati. La verifica sarà effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non corrispondenza. L accettazione entro i termini sopra rappresentati dei prodotti da parte del destinatario non solleva comunque il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all atto della successiva utilizzazione del prodotto. In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali o per deperimento dell involucro che li contiene, o per contravvenzione a norme di legge, anche accertati successivamente alla consegna ed in occasione del loro utilizzo resta pattuito che la ditta aggiudicataria sarà tenuta, su contestazione dell Amministrazione, a provvedere alla immediata sostituzione entro 3 giorni dalla comunicazione, senza alcun onere o spesa a carico del Comune. Nel caso in cui il fornitore ometta o ritardi di uniformarsi a tale obbligo, l Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati addebitando all aggiudicataria sia l eventuale onere della maggiore spesa sia ogni altro maggiore costo o danno comunque derivante al Comune a causa dell inadempienza. In tal caso, la ditta inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e prezzo dei prodotti così acquistati. Le consegne dovranno essere effettuate adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, anche con riferimento ai rischi di interferenza tra chi le esegue e chi le riceve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ogni fornitura eseguita in difformità a tali disposizioni non sarà riconosciuta idonea. ART. 8 PENALITÀ L aggiudicataria sarà tenuta a risarcire l Amministrazione del danno causato da ogni inadempienza e dei danni che possono derivare ai dipendenti o a terzi dall esecuzione della fornitura, per il quale la stessa dovesse essere ritenuta responsabile in sede civile o penale. Per quanto attiene al danno derivante dal ritardo nell adempimento, per ogni giorno di ritardo nei termini di consegna, verrà applicata una penalità convenzionalmente determinata nella misura del due per cento (2%) del corrispondente valore del
5 materiale consegnato in ritardo, anche nel caso in cui la consegna sia stata frazionata, fino a un massimo di 15 giorni lavorativi. L importo della penalità sarà addebitato dal Comune sul primo pagamento utile da effettuarsi a favore della ditta aggiudicataria. ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA La ditta si obbliga a fornire gli articoli richiesti secondo le quantità, la tipologia e la marca, ove indicata, negli ordini emessi dalla Direzione Affari Generali ed Avvocatura. Tutti i prodotti dovranno comunque essere di prima qualità e garantire resistenza e durevolezza. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria assume gli obblighi prescritti dall art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato ed interpretato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2010 n A tal fine, la stazione appaltante fornirà alla ditta aggiudicataria apposito modulo, che dovrà essere restituito tramite fax al numero entro sette giorni dal ricevimento. La ditta aggiudicataria ha l esclusiva responsabilità dell osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alla fornitura di cui al presente Capitolato. La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo della fornitura, tenendo al riguardo sollevata l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. ART RIASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA Nel caso in cui l aggiudicatario per qualsiasi motivo rifiuti ovvero non esegua le forniture secondo quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, l Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto con semplice comunicazione scritta e di riassegnare la fornitura ai concorrenti Classificatisi in ordine successivo nella graduatoria alle condizioni da queste offerte, fino ad espletamento di nuova procedura di gara. ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
6 1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell art c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi dell articolato, per i seguenti casi: a) inosservanza di norme in materia di lavoro; b) inosservanza di norme in materia di sicurezza; c) cessione a terzi dell intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso previa richiesta da parte della ditta aggiudicataria e autorizzazione da parte dell Amministrazione Comunale. d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 5% dell importo contrattuale; e) accertata non rispondenza delle prescrizioni tecniche richieste e dichiarate. 2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell art c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.3. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all esecuzione della fornitura in danno dell Appaltatore. 4. In caso di fallimento della ditta aggiudicataria l appalto si risolve di diritto. ART. 12 RISERVATEZZA Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dall appaltatore nell ambito delle attività di appalto sono di proprietà del Comune di Galatina. L aggiudicataria deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall Amministrazione ovvero la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dall Amministrazione. L aggiudicataria, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l espletamento dell appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell esecuzione della fornitura. L aggiudicataria tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell esecuzione del contratto in qualità di Titolare ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. ART. 13 PAGAMENTI La liquidazione delle fatture, relative ad ogni singolo ordinativo, verrà effettuata entro 60 giorni dal loro ricevimento, presso l Ufficio Protocollo del Comune di Galatina, previa acquisizione con esito favorevole da parte di questa Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a condizione che la merce sia stata consegnata, nei termini in conformità a quanto prescritto e previsto dal presente Capitolato. La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nei casi in cui si verifichino contestazioni che saranno comunicate per iscritto dalla.
7 Per i pagamenti delle fatture effettuati tramite bonifico bancario le spese o commissioni bancarie si intendono a totale carico della Ditta. La fattura dovrà riportare il numero dell ordine a cui si riferisce, il numero del relativo documento di trasporto, il riferimento della banca, le coordinate bancarie e il codice identificativo della gara (CIG) a cui si riferisce. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI La Ditta aggiudicataria si impegna all osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L , n All uopo la stessa, dopo l aggiudicazione definitiva, dovrà comunicare all Amministrazione i dati e le informazioni previste dal precitato art. 3, nel termine stabilito dalla stazione appaltante. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati. ART. 14 GARANZIA FIDEIUSSORIA A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutti gli obblighi che verranno assunti con il contratto (che potrà aver luogo mediante scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore), la ditta dovrà, a richiesta della Stazione Appaltante, prestare garanzia fideiussoria di ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell importo di aggiudicazione, salvo maggiorazioni o riduzioni, ai sensi dell art. 40 comma 7 e dell art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, 2 comma, del Codice Civile, nonché l operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con comunicazione della Direzione Affari Generali ed Avvocatura. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune potrà, in qualunque momento e con l adozione di semplice atto amministrativo, soddisfare i crediti derivanti a suo favore dal contratto mediante escussione della garanzia; in tal caso la ditta appaltatrice rimane obbligata al reintegro in misura corrispondente o a ricostituire la garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
8 In caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta appaltatrice, il Comune può incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, la garanzia prestata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali maggiori danni. ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO La cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti del Comune. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni. ART. 16 OBBLIGHI DI NATURA ETICA La ditta partecipante alla gara in oggetto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché assume l espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La Ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Galatina ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che dovesse essere avanzata nel corso dell esecuzione dell appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, restando fermo ed impregiudicato l obbligo di denuncia all Autorità Giudiziaria dei fatti comportanti pressioni estorsive e/o di ogni altra forma di illecita interferenza. Il personale del Comune di Galatina impiegato ed impegnato ad ogni livello nell espletamento di questa gara e nel controllo dell esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole degli obblighi etici di cui al presente articolo, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a proprio carico in caso di mancato rispetto degli stessi. La Ditta si impegna a mettere a disposizione, a richiesta della stazione appaltante, tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento. La Ditta si impegna a segnalare al Comune di Galatina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. La Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, che non subappalterà prestazioni di alcun tipo
9 ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati e, che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza. La Ditta si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a non limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. L inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, comunque accertata dall Amministrazione, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno arrecato al Comune. ART. 17 CONTROVERSIE Per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura sono competenti in via esclusiva il Foro di Lecce. ART. 18 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, la ditta fornitrice sarà vincolata all osservanza di tutte le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi per cancelleria ad uso ufficio e didattico, e, in quanto applicabili: nel Codice Civile; nel R.D. 18 novembre 1923 n sull amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e nel relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827; - nel Codice dei Contratti D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e nel relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; nei Regolamenti Comunali.
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