FATA OCCHIO! L ITALCACCIA E IL FATA SONO LA TUA SICUREZZA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2003

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1 OCCHIO! L ITALCACCIA E IL FATA SONO LA TUA SICUREZZA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2003 L ASSICURAZIONE È VALIDA IN TUTTI I PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA. PER GLI INFORTUNI È ESTESA A TUTTO IL MONDO CONVENZIONE FATA ASSICURAZIONI MULTIRISCHI Roma - Via Nazionale, 89/A - Telefoni Fax romacentro96@libero.it

2 Combinazione A: E ,00 = MORTE SEZIONE INFORTUNI E E ,00 = INVALIDITÀ PERMANENTE senza franchigia 10,30 = Diaria da ricovero giornaliera Combinazione B: E ,00 = MORTE E ,00 = INVALIDITÀ PERMANENTE senza franchigia E 25,80 = Diaria da ricovero giornaliera SEZIONE R.C.T. Combinazione A: Massimale E ,00 = unico Combinazione B: Massimale E ,00 = unico SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA solo PER COMBINAZIONE B Massimale e 5.000,00 per anno assicurativo per ogni singolo associato e/o per singola controversia. GARANZIE SPECIALI Combinazione A: Morte del cane da caccia a seguito dei seguenti eventi: annegamento, avvelenamento, morsi di viperidi e lesioni prodotte dal cinghiale. Massimale assicurato per cani iscritti all ENCI: E 1.032,91 per associato e per anno. Massimale assicurato per cani meticci: E 258,23 per associato e per anno. Cani inferiori a 2 anni o superiori a 8 anni riduzione del 50% dell indennizzo. Combinazione B: Morte del cane da caccia a seguito dei seguenti eventi: annegamento, avvelenamento, morsi di viperidi e lesioni prodotte dal cinghiale. Massimale assicurato per cani iscritti all ENCI: E 1.032,91 per associato e per anno. Massimale assicurato per cani meticci: E 516,46 per associato e per anno. Cani inferiori a 2 anni o superiori a 8 anni riduzione del 50% dell indennizzo. Ferimento del cane massimale per le spese di cura E 103,29. Combinazione A e B: Furto e/o rapina del fucile e relativi accessori: capitale assicurato E 516,46 per associato e per anno. CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 1. La Contraente Spett.le ITALCACCIA (Associazione Italiana della Caccia) con sede in Roma - P.le Clodio, 1 - sottoscrive la presente polizza in nome e per conto proprio e nell interesse dei propri iscritti per le coperture 3

3 assicurative infortuni e responsabilità civile verso terzi, alle Condizioni Generali, nonché alle Condizioni Particolari di cui agli allegati che formano parte integrante della presente polizza. La copertura assicurativa di cui alla presente polizza assolve l obbligo previsto dalla legge n. 157 dell 11/2/1992 (Art punto 8). 2. La presente polizza è stipulata per la durata di anni 1 dal 30 aprile 2003 e si intende tacitamente rinnovata per i periodi di un anno, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi con la lettera raccomandata almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza. 3. Ai singoli iscritti verrà rilasciata, a cura delle Sezioni periferiche della Contraente, una tessera associativa contenente sul retro l estratto delle Condizioni di Assicurazione. La copertura avrà effetto dalle ore 24 del GIORNO della data del versamento della quota associativa. 4. È fatto obbligo ai preposti o delegati al rilascio delle tessere di associazione all ITALCACCIA, pena la decadenza delle garanzie: a) di utilizzare le tessere rispettando rigorosamente l ordine di sequenza numerica; b) di completare in ogni dettaglio le tessere indicando: il numero della Sezione (attribuito dalla Contraente); l anno di esercizio venatorio; le generalità complete dell associato e suo indirizzo: il giorno di emissione della tessera; la forma di garanzia prescelta; la firma dell associato e del delegato. c) di rilasciare all associato l originale di Sua spettanza; d) di inoltrare alla Contraente, alla fine di ogni mese, l elenco riassuntivo delle tessere associative, allegando contestualmente un esemplare delle tessere stesse (COPIA PER ITALCACCIA) rilasciate nel corso del mese e copia per la società di Brokeraggio (ERNESTO SOLARI ASSICURAZIONI S.n.c.). Si precisa che per eventuali tessere annullate a causa di errata compilazione, smarrite e/o distrutte non è richiesta la presentazione di alcuna denuncia. Mensilmente il Contraente provvederà, per il tramite della E. Solari Assicurazioni S.n.c., a trasmettere il dettaglio degli iscritti aventi diritto alla copertura assicurativa, suddivisi per le singole Sezioni e relative combinazioni di assicurazione. La Società, in relazione ai rischi assicurati e nei limiti delle somme assicurate e/o massimali garantiti, manleva e surroga la Contraente da ogni e qualsiasi controversia derivante dall applicazione della legge 157 dell 11/2/1992. L assicurazione vale per le somme, in funzione delle forme di garanzia prescelta e contrassegnata nella tessera assicurativa. Il rapporto assicurativo con il singolo associato ha la durata di un anno dalla data di versamento della quota associativa e la copertura decorre dalle ore 24 della data del versamento della quota associativa. Ad eccezione della Garanzia Infortuni, valida in tutto il mondo, le garanzie tutte sono operanti nell ambito della Comunità Europea Limite di età Si prende nota e si da atto che l età assicurabile non può superare gli 80 anni. 4

4 Deroga esistenza polizze A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, il contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio. SEZIONE INFORTUNI Si prende nota e si da atto che le condizioni generali di assicurazione sono quelle riportate nell allegato mod. 39/ A modifica e/o integrazione di quanto esposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione vale per gli infortuni che l assicurato subisca durante l esercizio della pesca e/o caccia, compresa la pesca subacquea in apnea (esclusa quella con autorespiratori), della ricerca di funghi e tartufi, della ricerca, cattura ed uccisione di viperidi nei luoghi ove ne è constata la presenza, ancorché dell incontro accidentale; del tiro a segno, del tiro a volo, tiro con l arco, la balestra e il fucile subacqueo; nonché in conseguenza dei lavori di manutenzione delle armi e di confezionamento delle cartucce per il proprio fabbisogno. Gli associati ITAL- CACCIA sono inoltre coperti da assicurazione Infortuni nel corso dell anno (solare) se dovessero partecipare a battute di caccia alla Processionaria alle Nutrie ed ai Piccioni. Sono compresi in garanzia anche: l asfissia causata da fuga di gas o vapore; gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo od altre sostanze; le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria, il carbonchio e le malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o congelamento; la folgorazione; gli infortuni avvenuti in conseguenza dell uso e della guida di imbarcazioni; gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana; colpi di sole o di calore o di freddo; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; - gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza, anche gravi; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva; i casi dovuti ad infezioni e corrosioni per improvviso contatto con sostanze tossiche o acidi; mancinismo. 2. La presente garanzia assicurativa assolve all obbligo previsto dalla legge n. 157 dell 11/2/1992 e si estende ai danni verificatisi nel mondo intero. 5

5 3. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari, resta inteso e convenuto tra le parti che, nel caso di infortunio che colpisca più assicurati, l esborso massimo a carico della società per l assicurazione di cui alla presente garanzia non potrà superare la somma complessiva di E ,50 fra morte e/o invalidità permanente. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti. 4. La garanzia, nei termini suindicati, viene prestata a favore delle guardie volontarie, iscritte ad ITALCACCIA ed in possesso dell apposita tessera in occasione del servizio prestato per conto dell associazione stessa, dell autorità di P.S. o della pubblica amministrazione, compreso il rischio in itinere connesso a tali funzioni nonché i rischi determinati da calamità naturali, influenze termiche ed atmosferiche. 5. A maggiore precisazione di quanto indicato all art. 14 delle C.G.A., nell ipotesi in cui la percentuale di invalidità superi il 70%, l indennità verrà corrisposta nella misura del 100%. DEROGA DELLE INFERMITÀ PREESISTENTI La Contraente è esonerata dall obbligo della preventiva denuncia delle eventuali infermità e difetti fisici di cui fossero affetti i singoli assicurati, restando efficiente la garanzia con l intesa che, in caso di sinistro, la Società terrà conto, nella liquidazione delle infermità o mutilazioni o difetti preesistenti, secondo le risultanze del referto medico, calcolando o riconoscendo il solo danno diretto ed esclusivo cagionato dall infortunio, secondo i criteri stabiliti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. INDENNIZZO PER RICOVERO, INGESSATURA OD IMMOBILIZZAZIONE SOSTITUTIVA Se l infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura ed abbia luogo o meno l intervento chirurgico, l Ente Assicuratore corrisponde per ogni giorno di ricovero, l indennità assicurata per un periodo massimo di 300 giorni. Se l infortunio comporta un ingessatura od una immobilizzazione sostitutiva praticata ambulatorialmente dal medico con altri mezzi terapeutici, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà per ogni giorno di ingessatura o di immobilizzazione la diaria assicurata per un massimo di 60 giorni. SEZIONE R.C. TERZI Si prende nota e si da atto che le Condizioni Generali di Assicurazione sono quelle riportate nell allegato mod. 460c. L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dagli assicurati stessi: nell esercizio della caccia e/o pesca, compresa la pesca subacquea in apnea (esclusa la pesca con autorespiratori); della ricerca di funghi e tartufi; della ricerca, cattura ed uccisione di viperidi nei luoghi dove ne è constatata la presenza, ancorché dell incontro accidentale; nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali e sempreché munito di regolare porto d armi e valide licenze, quanto gli stessi siano prescritti; gli associati ITALCACCIA sono inoltre coperti da assicurazione R.C. Terzi nel corso dell anno (solare) se 6

6 dovessero partecipare a battute di caccia alla Processionaria alle Nutrie ed ai Piccioni; dall uso personale o quale proprietario (escluso l affidamento a terzi anche a titolo gratuito) di armi da giuoco a scopo di caccia, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l arco la balestra ed il fucile subacqueo; dall uso personale per l esercizio della caccia e/o pesca, oltre che di utensili da punta e da taglio, anche di piccole imbarcazioni a remi in palude, su laghi o corsi d acqua; dal confezionamento delle cartucce per il proprio fabbisogno purché effettuato di persona; per danni provocati da cani impiegati nella caccia, manifestazioni, addestramento, gare, tiro ed in qualsiasi altra circostanza con applicazione per danni a cose e/o animali (escluso i cani) di una franchigia assoluta di E 51,65 per sinistro. Combinazione A: L assicurazione vale fino alla concorrenza massima per capitali, interessi e spese di: E E E ,00 = per ogni sinistro, con il limite di: ,00 = per persona, e di: ,00 = per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone. Combinazione B: L assicurazione vale fino alla concorrenza massima per capitali, interessi e spese di: E ,00 = per ogni sinistro, con il limite di: E ,00 = per persona, e di: E ,00 = per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone. La validità della garanzia è subordinata alle seguenti circostanze: che le attività di cui sopra avvengano nei modi, luoghi e periodi consentiti dalla legge ed ai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali; che l associato sia munito di porto d armi e relative licenze e concessioni e sia in regola con il versamento della quota associativa all ITALCACCIA. La garanzia nei termini suindicati viene prestata a favore delle guardie volontarie iscritte ad ITALCACCIA in possesso dell apposita tessera, in occasione del servizio prestato per conto dell associazione stessa dell autorità di P.S. e della Pubblica Amministrazione. L associato deve: fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le circostanze che possano preludere all evento dannoso; in caso di danno fare immediata denuncia scritta dell evento all autorità giudiziaria o di Polizia del luogo ove il fatto si è verificato; inoltre, entro 5 giorni dall evento, fare denuncia del danno corredata dalla copia del verbale stilato dall autorità alla Spett.le E. SOLARI ASSICURAZIONI S.n.c. - Via G. Bruno 38/A Genova (Tel Fax ). Copia della denuncia deve essere inviata anche ad ITALCACCIA. L ammontare del danno è concordato dalle parti (o dai loro periti su richiesta di una di esse) ed è dato dalla differenza tra il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta 7

7 dopo il sinistro senza tenere conto di altri eventuali pregiudizi. Ad integrazione di quanto previsto in polizza, la garanzia è operante anche per i danni provocati dai cani purché di proprietà degli iscritti anche quando non sono impiegati nell esercizio della caccia, ferma la franchigia prevista. Qualora l iscritto eserciti l attività di guardia venatoria la garanzia si intende estesa ai danni verificatisi durante l effettuazione di servizi di Protezione Civile, purché regolarmente documentati. GARANZIE SPECIALI La garanzia è estesa alla morte del cane da caccia di proprietà dell iscritto avvenuta esclusivamente a seguito dei seguenti eventi: avvelenamento; annegamento; morsi di viperidi; lesioni prodotte dal cinghiale. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza massima per cane di: Combinazione A: E 1.032,91 = cani iscritti all E.N.C.I. (per associato e per anno assicurativo), E 258,23 = cani meticci (per associato e per anno assicurativo). Riduzione del 50% dell indennizzo se il cane è inferiore ai 2 anni o superiore a 8 anni. Combinazione B: E 1.032,91 = cani iscritti all E.N.C.I. (per associato e per anno assicurativo), E 516,46 = cani meticci (per associato e per anno assicurativo). Riduzione del 50% dell indennizzo se il cane è inferiore ai 2 anni o superiore a 8 anni. Il valore del cane dovrà essere comprovato tramite il Libro Origini Italiano (L.O.I.) esclusi i cani meticci. Limitatamente ai soli cani da cinghiale, il valore del cane potrà essere comprovato anche non tramite il Libro Origini Italiano. La liquidazione del danno dovrà avvenire previa compilazione di apposita scheda/dichiarazione asseverata dal Presidente della Sezione territoriale competente. SOLO per Combinazione B sono comprese in garanzia le spese di cura a seguito del ferimento del cane, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di E 103,29 per associato e per anno assicurativo. Sono compresi in garanzia il furto e/o la rapina del fucile, dell arco e di ogni altra attrezzatura, compresi i relativi accessori (custodie, munizioni, fiocine, ecc.). La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di E 516,46 per associato e per anno assicurativo. Si intendono pertanto eslcusi ogni altro danneggiamento o perdita non previsti dalla presente condizione. 8

8 TUTELA GIUDIZIARIA Oggetto dell assicurazione Avvalendosi di ARAG, Assicurazione Rischi Automobilistici e Generali Spa, con sede in Verona, Via delle Nazioni 9, per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato per la gestione del sinistro; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transizione autorizzata da ARAG; le spese per l intervento del consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG; le spese processuali nel processo penale; le spese di giustizia. È garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente. Delimitazioni dell oggetto dell Assicurazione 1. l assicurato è tenuto: a regolarizzare a proprie spese secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. la Società non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale); spese per controversie con la società. 3. le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 1. le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 codice civile. 2. la Società una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Decorrenza e durata del contratto 1. salvo la limitazione prevista all articolo Insorgenza del sinistro comma 2 della polizza, il rischio assicu- 9

9 rativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in qual momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2. il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito ai sensi dell art Codice Civile. Insorgenza del sinistro 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l assicurato la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. 3. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 4. Si considerino a tutti gli effetti come unico sinistro: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto. In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Denuncia del sinistro e libera scelta del legale 1. L Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 3. L Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro. 4. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l Assicurato deve conferire mandato. 5. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la società e/o ARAG. 10

10 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: informare immediatamente la società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti su richiesta metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Gestione del sinistro 1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell art La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. 5. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG. 6. ARAG così come la società non è responsabile dell operato di Legali, Consulenti, Tecnici e Periti in genere. 7. In caso di conflitti di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quali che sia l esito dell arbitrato. ARAG avverte l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Recupero di somme 1. Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG. Rinvio I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. 11

11 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI ASSOCIAZIONE ALL ITALCACCIA Il rilascio della tessera di associazione all ITALCACCIA avviene a cura delle sezioni dell associazione stessa che ne provvedono alla compilazione assumendo la responsabilità di tutti gli atti connessi al detto rilascio. Lo stampato di tessera, concordato tra le parti, è predisposto e fornito dalla Compagnia di Assicurazione. Ogni tessera è stampata in QUATTRO copie delle quali: un originale per l associato, riportante sul retro l estratto delle Condizioni di Assicurazione; una copia per ITALCACCIA - Roma; una copia per la sezione venatoria; una copia per la Società di Brokeraggio: ERNESTO SOLARI ASSICURAZIONI S.n.c. di Genova. Tutte le tessere fornite alle sezioni sono distinte da un numero progressivo. Le tessere predette, scritte possibilmente a macchina oppure a carattere stampatello chiaro e leggibile debbono contenere i seguenti dati: n della sezione; anno venatorio; cognome, nome e data di nascita del socio; indirizzo - località - c.a.p. e numero di telefono del socio; numero di licenza di caccia e scadenza della stessa; data del contributo associativo; firma dell associato; firma dell incaricato della sezione; garanzia assicurativa prescelta, contrassegnandola con una croce. COMBINAZIONE ISOLE SEZIONE RC: Massimale e / / SEZIONE INFORTUNI: Caso Morte e Caso I.P. e COMBINAZIONE PESCA SEZIONE RC: Massimale e unico SEZIONE INFORTUNI: Caso Morte e Caso I.P. e Diaria e 10,30 per ricovero (max 300 gg.), ingessatura (max 60 gg.), immobilizzo (max 60 gg.) 12

12 Spett.le e alla Spett.le E. Solari Assicurazioni S.n.c. ITALCACCIA Via Giordano Bruno, 38/A Piazzale Clodio, GENOVA ROMA RACCOMANDATA DENUNCIA DI SINISTRO Il sottoscritto nato a il abitante a in Via tessera Italcaccia n. rilasciata in data dalla Sezione codice n. (1) R.C.T. - DANNO PRODOTTO A TERZI espone quanto segue Il giorno alle ore in località Comune Provincia ha prodotto danni al Sig. abitante a Via Descrizione del fatto (2) I. - INFORTUNIO (allegare certificazione medica) Il giorno alle ore in località Comune Provincia ha subito il seguente infortunio di caccia: TESTIMONI (nome e indirizzo) e dichiara sotto la propria responsabilità che, nel giorno e nel luogo in cui è avvenuto il sinistro, la caccia era consentita. Data Firma 13

13 DICHIARAZIONE POL. CONVENZIONE ITALCACCIA ASSOCIATO TESSERA N. EVENTO DATA N. SINISTRO CAUSA CANE RAZZA ETÀ DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO DICHIARAZIONE VETERINARIO ALLEGATA IN ORIGINALE ISCRIZIONE ENCI ALLEGATA IN ORIGINALE FOTOGRAFIA DEL CANE IN CASO DI FERIMENTO FOTOGRAFIA DEL CANE DECEDUTO (se non iscritto ENCI) DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DEL CANE DICHIARAZIONE VALORE EURO: PRESIDENTE SEZIONE 14

14 ITALCACCIA Piazzale Clodio, ROMA Sezione N. ELENCO TESSERE F.A.T.A. GARANZIA: N. NUMERO TESSERA DATA RILASCIO N. NUMERO TESSERA DATA RILASCIO Data, Allegare: 1) Attestazione versamento su c/c ) Copia velina per ITALCACCIA ROMA 3) Copia velina per F.A.T.A. - SOLARI 15

15 ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA Roma - Piazzale Clodio, 1 Tel Fax STAMPA TIPOGRAFIA PUBBLIPRINT SERVICE SNC - GIUGNO 2003 ROMA - VIA SALEMI, 7 - TEL FAX mfkcar@tin.it

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