Apertura. Dieci anni di informazione sulla sicurezza del lavoro IN QUESTO NUMERO

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1 Numero 4 - Dieci anni di informazione sulla sicurezza del lavoro Nell ormai lontano 2004, Mario Valpreda, ex Assessore ed ex Direttore della Sanità pubblica della Regione Piemonte recentemente scomparso, così scriveva nell editoriale di presentazione della newsletter dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Il sistema pubblico di prevenzione non è solo una struttura contenitore ma ha dietro di sé una grande ricchezza di esperienze, competenze e professionalità che spesso sono chiamate a misurarsi su terreni non abituali. Una ricchezza che va condivisa, a vantaggio di tutti coloro che lavorano per la sicurezza e di quelli ai quali vogliamo garantire migliori condizioni di lavoro. La newsletter periodica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Io scelgo la sicurezza nasce nell ambito di una campagna regionale sulla sicurezza del lavoro, approvata con una Deliberazione della Giunta Regionale nel febbraio 2004 (DGR n del 2 febbraio 2004), che prevedeva l attivazione di diversi strumenti comunicativi tra cui un area tematica dedicata sul sito web della Regione Piemonte, un Numero verde per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la collana editoriale Sicuri di essere sicuri. Dalla pubblicazione del primo numero di Io scelgo la sicurezza, l unico ad essere stato anche stampato, sono passati dieci anni e sono stati realizzati, incluso il presente, 40 numeri della newsletter, oltre 400 pagine di notizie e approfondimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il coordinamento della Direzione Sanità della Regione Piemonte e la proficua collaborazione del gruppo di redazione, costituito da tecnici e medici dei servizi di prevenzione e da funzionari della Regione e dell'inail Piemonte, si realizzano attualmente quattro numeri all anno della newsletter con un numero variabile di pagine, che sono pubblicati nella sezione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro del sito web della Regione Piemonte. La competenza professionale specifica dei collaboratori, che, di volta in volta, propongono contributi relativi ad approfondimenti sulla normativa, alla socializzazione di esperienze acquisite o all aggiornamento sullo stato dell arte di progetti realizzati, costituisce il punto di forza della newsletter. Anche il presente numero della newsletter prosegue la strada imboccata nel 2004 con una serie di approfondimenti dedicati alle modifiche introdotte dal Decreto del Fare al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, al nuovo modello regionale di valutazione del rischio chimico denominato Inforisk, al Rapporto annuale INAIL 2012 e agli impianti di produzione e deposito degli articoli pirotecnici. IN QUESTO NUMERO FOCUS Il Decreto del Fare. Le principali modifiche al Decreto 81/08 NEWS Inforisk Stati generali delle Reti di scuole per la sicurezza Il Rapporto annuale Inail Articoli pirotecnici 1 1 Apertura Apertura

2 Il Decreto del Fare. Le principali modifiche apportate al Decreto 81/08 di P. Gatti (ASL AL) Con il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 dal titolo disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21/06/2013 (S.O. n. 50) vengono, tra l altro, disposte alcune modifiche al cd Testo unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Tale Decreto Legge viene convertito con la Legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata su G.U. n. 194 del 20/08/2013 S.O. n. 63): molte delle prescrizioni originariamente contenute nel DL vengono rivisitate e modificate con la Legge di conversione, vediamo le più significative. Le modifiche apportate al Decreto 81 sono entrate in vigore il 21 agosto L elenco degli articoli interessati alle modifiche è riportato in Tabella 1. comma 1, lettera m), del testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Si tratta di: - associazioni di promozione sociale riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2 L. 383/2000); - associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti che svolgono attività sportive 2 Nell articolo 3, al comma 12-bis, ai soggetti già precedentemente individuati, ai quali vanno applicate le disposizioni dell articolo 21 e cioè ai volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e ai volontari che effettuano servizio civile, sono stati aggiunti i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all articolo 67, Tabella 1 dilettantistiche (art. 1 L. 398/91); associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art. 90 L. 289/02); - tutti i soggetti dell art. 67, c. 1, lett. m) del DPR 917/86 che recita: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall Unione Nazionale per l Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli

3 enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L argomento è già stato al centro di ampi dibattiti e interpretazioni circa l esatta caratterizzazione da attribuirsi ai volontari e ai responsabili delle loro organizzazioni a seconda delle circostanze e delle attività svolte, in virtù del cd principio di effettività più volte ribadito dalla giurisprudenza e definitivamente incasellato nell articolo 299 del Decreto 81. Allo stesso articolo 3 del Decreto 81 vengono aggiunti altri due commi il 13-bis, con il quale si demanda ad un futuro Decreto Interministeriale la definizione di misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal Decreto 81 in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell anno solare di riferimento. Con il secondo comma aggiunto, il 13-ter, si demanda ad un ulteriore Decreto Interministeriale, la definizione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. L auspicio è che con il termine semplificazione non si alluda invece ad una riduzione degli obblighi di formazione, informazione, di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria, elementi questi che costituiscono le colonne portanti dell impianto prevenzionistico aziendale secondo quanto disegnato dalle direttive europee recepite, rispetto alle quali (lo ricordo en passant) ci sono ben precisi obblighi di non stravolgimento dei principi ivi indicati. Per l ennesima volta vengono rivisitate le prescrizioni di salute e sicurezza inerenti la gestione degli appalti. In questo caso la modifica interessa il comma 3 dell articolo 26, laddove viene introdotta, in alternativa alla redazione del DUVRI (il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), l individuazione di un incaricato del datore di lavoro committente, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all incarico conferito nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento (tra i datori di lavoro interessati). L alternativa DUVRI o incaricato sarà possibile limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi. Il riferimento all articolo 29, comma 6-ter, sta ad indicare che i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali saranno individuati con un futuro decreto ministeriale (per altro da emanarsi entro il 21/11/2013). In attesa che la prescrizione di cui sopra vada a regime, sarebbe auspicabile, con riferimento alla figura dell "incaricato", arrivare a delle risposte condivise almeno sulle seguenti domande: - l individuazione va fatta in forma scritta? Con data certa? Con accettazione scritta dell incarico? - Quando la sua formazione, esperienza e competenza professionale possono essere considerate adeguate e specifiche in base all incarico conferitogli? (nella versione del D.L. ci si riferiva a formazione, competenza ed esperienza tipica di un preposto ) - Quali sono i suoi poteri nell esercizio della funzione? Ad esempio, può sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato? Il nuovo comma 3-bis dell articolo 26 ridefinisce le esenzioni dagli obblighi di cui al comma 3. Ecco la nuova versione, con evidenziate in blu le novità rispetto alla precedente. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all arco temporale di un anno dall inizio dei lavori 3 3

4 Il decreto ministeriale di cui all articolo 29, comma 6-ter, richiamato in precedenza reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. In attesa del decreto e del modello che verosimilmente eviterà di ripristinare il ricorso all autocertificazione definitivamente archiviata il 31 maggio scorso, fin da ora nella Tabella 2, possiamo delineare i futuri scenari (o le italiche prerogative) relativamente alle tre modalità con le quali adempiere all importante e indelegabile obbligo di valutazione dei rischi. La sostituzione dell articolo 67 inerente le notifiche all organo di vigilanza competente per territorio, a differenza della rubrica immodificata, prevede ora una semplice comunicazione. Il novellato comma 2 dell articolo recita: Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le In attesa dell emanazione di questo ulteriore Decreto Interministeriale e preso atto che le modifiche apportate al Decreto 81 dal decreto del fare sono tutte incasellate nell ottica della semplificazione, relativamente all articolo 67 non si può non notare che viene eliminato, rispetto al testo precedentemente in vigore, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla data di notifica, l organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. Viene quindi meno l azione preventiva esercitabile dall organo di vigilanza in sede di valutazione della pratica, demandando gli eventuali provvedimenti alla successiva azione di vigilanza... ma ormai a cose fatte? Infine, una correzione imposta dall Unione Europea che, come è noto, ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell Italia per non aver correttamente recepito quanto indicato nella Direttiva 89/391 relativamente all organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione che, secondo la Direttiva, deve essere interno, potendosi optare per incarichi esterni solo per giustificate ragioni. Si è quindi modificato il primo comma dell articolo 31 aggiungendo un prioritariamente : 4 modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. Tabella 2 1. Salvo quanto previsto dall articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. Chissà se l Europa si accontenterà di un avverbio?

5 Sicurezza del lavoro negli appalti e verifiche di attrezzature e impianti. Dove eravamo rimasti. di M. Montrano e G.Porcellana (ASL TO3) I focus della newsletter di giugno 2011 e di novembre 2011 hanno trattato i temi della sicurezza del lavoro negli appalti e delle verifiche di macchine attrezzature e impianti: su entrambi il Decreto del Fare ha introdotto delle novità. Vediamo quali. Per quanto riguarda la sicurezza nei lavori in appalto le novità giungono dal c.d. Decreto del Fare (LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, recante «Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia» G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) che ha modificato i commi 3 e 3 bis dell articolo 26 del D.lgs. 81/08. La modifica del comma 3 rimane in attesa della definizione dei decreti previsti dal successivo articolo 29, comma 6-ter, che dovrebbero indicarci i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Solo dopo questa attesa produzione normativa, nei casi in cui sia l attività del datore di lavoro committente sia le attività dell impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi ricadano nei settori di attività a basso rischio, si potrà omettere la redazione del DUVRI a condizione che il datore di lavoro committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell ambiente di lavoro, che avrà il compito di sovrintendere alla realizzazione delle misure di cooperazione e coordinamento previste dal comma 2 dell articolo 26. La modifica del comma 3- bis è invece già operativa e riguarda i casi di esclusione dell obbligo di redazione del DUVRI. A tale proposito si osserva come la modifica normativa abbia di fatto ridotto rispetto al precedente testo i casi di deroga poiché la diversa formulazione del testo porta a ritenere che i limiti temporali oggi indicati in 5 uomini giorno si riferiscano non solo ai lavori o servizi, ma anche alle forniture e ai servizi di natura intellettuale. Tale lettura discende dal fatto che rispetto al testo originario non è più presente il termine nonché e quindi tutti i casi elencati: servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi trovano ragione di esclusione dall obbligo di redazione del DUVRI solamente se la loro durata non è superiore a cinque uomini-giorno, e sempre che non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI... Tale interpretazione trova conferma nel termine uomini-giorno con il quale si intende l entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all arco temporale di un anno dall inizio dei lavori. Rispetto al focus in commento si deve inoltre ricordare che il DPR 177 del 14/9/2011 ha definito il Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Numero 4 - anno X - Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Prevenzione e veterinaria Via Lagrange 24, Torino Tel prevsan@regione.piemonte.it Tutti gli articoli pubblicati sulla newsletter sono da considerarsi articoli resi a titolo gratuito. E consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l indicazione della fonte, dell articolo e degli autori. Coordinamento redazionale Alessandro Palese Redazione Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3) Hanno collaborato a questo numero Alfonso Lupo (USR Piemonte), Alessandra Lanza (INAIL Piemonte), Oscar Argentero e Enrico Fileppo (ASL TO5), Fabrizio Ferraris (ASL BI) Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it 5 La newsletter è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte. 5

6 6 Anche la recente giurisprudenza ha confermato il principio espresso dall articolo 26 secondo il quale esiste una responsabilità concorrente tra il datore di lavoro committente e il datore di lavoro appaltatore. Si veda al proposito Cassazione Penale, Sez. IV, 10/02/2012, n. 5420: Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall appaltante in esso inserendosi anche l attività dell appaltatore per l esecuzione di un opera parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si occupa: manutenzione), e non venendo meno l ingerenza dell appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un esclusione della responsabilità dell appaltante è configurabile solo qualora all appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell appaltante dall organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell appaltante, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l appaltatore. Anche per quanto attiene alle verifiche di macchine attrezzature e impianti di cui all allegato VII del D.lgs. 81/08 le novità giungono dal c.d. Decreto del Fare e dall ancor più recente Legge 30 ottobre 2013, n La norme modificata è quella contenuta nell articoli 71, comma 11 del T.U. Si ricorderà che il precedente schema previsto per l effettuazione delle verifiche periodiche prevedeva l individuazione dell INAIL, per la prima verifica, e delle ASL/ARPA, per le verifiche successive, quali soggetti titolari della funzione. La procedura definita anche dal DM 11/4/2011 prevedeva un termine di sessanta giorni per la prima verifica e di trenta giorni per le verifiche successive entro il quale il soggetto titolare della funzione era chiamato a svolgere la verifica. Alla scadenza di tale termine ed in caso di mancato riscontro da parte del soggetto titolare della funzione il datore di lavoro poteva avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Con le recenti modifiche il sistema in essere viene leggermente modificato per la prima verifica poiché il termine per la verifica INAIL viene ridotto a quarantacinque giorni, mentre per le verifiche successive il datore di lavoro può rivolgersi alternativamente su sua libera scelta alle ASL o all ARPA, o a soggetti pubblici o privati abilitati. Sulla periodicità e sulle modalità di effettuazione delle verifiche nulla è innovato, mentre dal 2011 in avanti sono stati pubblicati e vengono aggiornati, dal Ministero del Lavoro gli elenchi dei soggetti pubblici e privati abilitati a svolgere le verifiche di cui trattasi. L ultimo elenco è stato pubblicato con Decreto Dirigenziale del 31 luglio Con Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012 è stato definito il quadro delle tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all allegato VII del D.lgs. 81/08. Infine occorre ricordare le Circolari del MLPS n. 11 del 25 maggio 2012 e n. 23 del 13 agosto 2012 entrambe recanti la «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti, con le quali sono state indicate, tra l altro, alcune tipologie di attrezzature non soggette alle verifiche (ad es. ponti sollevatori per veicoli e carrelli commissionatori).

7 Stati generali delle Reti di scuole per la sicurezza di A. Lupo (USR Piemonte) Nel mese di aprile del 2013, nel pomeriggio antecedente il Convegno sul tema Strategie di promozione della cultura della sicurezza nella scuola, realizzatosi il 5 aprile 2013 presso l I.I.S. F. Algarotti di Venezia, si è svolto presso l USR del Veneto, l incontro relativo alla terza tappa degli Stati Generali delle Reti di scuole per la sicurezza, a seguire delle prime due tappe svoltesi a Firenze e ad Asti e con l auspicio che la quarta tappa potesse svolgersi a Roma. L incontro ha visto la presenza dei rappresentanti di quattro Regioni, ossia del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte, della Toscana e del Veneto. Per il Piemonte hanno partecipato Antonietta Di Martino, D.S. membro Osservatorio della Sicurezza per le Scuole del Piemonte e coordinatrice della Rete di Rivoli, Alfonso Lupo, Dirigente Tecnico USR Piemonte, membro Osservatorio Sicurezza per le Scuole del Piemonte, Giorgio Marino, D.S. coordinatore rete della prov. di Asti e Vincenzo Termini, D.S. coordinatore della rete di Beinasco. Durante l incontro la dott.ssa Miola, Vice Direttore Generale dell USR Veneto, ha messo in risalto la presentazione, in tutte le scuole delle reti del Veneto, della prima edizione del Manuale sulla Gestione della sicurezza e Cultura della Prevenzione nelle scuole, elaborato dalla Rete di scuole della Provincia di Firenze e della Regione Veneto. E stato auspicato che tale manuale potesse essere presentato a Roma a seguito interlocuzione con il MIUR e l INAIL e successivamente prevederne la disseminazione tramite la costruzione di una piattaforma informatica. Da parte piemontese si è relazionato sulla situazione delle reti nella Regione e della fattiva collaborazione esistente tra Regione Piemonte, USR Piemonte ed INAIL Piemonte nonché delle attività messe in atto con i finanziamenti dei vari Enti. E stato ribadita l importanza delle Reti per lavorare in termini di efficacia ed efficienza per rendere fruibile il servizio a più soggetti. E stato messo in luce come le Reti possano costituire un modello e un punto di riferimento e di forza in campo nazionale e che il coordinamento interregionale delle Reti debba avere un riconoscimento nazionale. Fondamentale importanza è stata data alla collaborazione con gli Organi di vigilanza ai fini della prevenzione, sottolineando come sia importante anche l uniformità di comportamento degli stessi Organi. Non è mancato anche il riferimento al fatto che non sia stato ancora emanato il Decreto Ministeriale in applicazione del TUSL, ritenendo necessario un gruppo tecnico di lavoro per la redazione del Regolamento stesso. E stata anche rilevata la contraddittorietà a volte presente nelle norme vigenti e l incertezza nella loro applicazione. Circa il problema della formazione, mentre è stato ribadita la mancanza di fondi per provvedere a tale adempimento, da parte dei Rappresentanti del Friuli Venezia Giulia, è stato reso noto che è stato messo in piedi un sito per la formazione on-line con i contributi della Regione, mentre da parte dei rappresentanti della regione Piemonte è stata data notizia della creazione, ad opera di una Rete che comprende le scuole di un intera provincia, dell anagrafe per la formazione. In conclusione dell incontro è stato condiviso un documento sul Modello di Rete da presentare nella giornata del Convegno del 5 aprile 2013, da parte del Coordinatore della rete di scuole per la sicurezza di Firenze, prof. Sauro Garzi. 7 7

8 Il nuovo modello Inforisk di F. Ferraris (ASL BI) 8 L agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro identifica l esposizione ad agenti chimici fra i primi quattro fattori di rischio in grado di determinare danni alla salute dei lavoratori. Stime del 2009 evidenziano come circa il 15% dei lavoratori nell Europa dei 27 manipoli agenti chimici e circa il 19% sia esposto a polveri, fumi, aerosol, gas contenenti agenti chimici durante lo svolgimento dei propri compiti lavorativi. Sempre nello stesso anno è stato stimato che in Europa sono deceduti circa lavoratori a causa dell esposizione ad agenti chimici, circa dieci volte di più dei morti che si verificano ogni anno in Europa per infortuni. Al fine di ridurre e, ove possibile, eliminare i rischi derivanti da agenti chimici in ambiente di lavoro il D.lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare, fra l altro, la valutazione dei rischi e l eventuale individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione. La citata norma prevede che la valutazione debba essere effettuata prendendo in considerazione fra l altro: a) le proprietà pericolose; c) il livello, il modo e la durata dell esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è sufficiente l applicazione delle misure generali di prevenzione; diversamente in caso di presenza di rischio rilevante per la salute e/o maggiore di basso per la sicurezza devono essere applicate le misure specifiche di prevenzione di cui all art. 225, fra cui è ricompresa la sorveglianza sanitaria. Al fine di supportare i soggetti della prevenzione nel portare a termine il percorso valutativo nel rispetto del dettato normativo ricavando, fra l altro, utili indicazioni per la predisposizione delle misure di prevenzione, il gruppo di lavoro regionale sul rischio da agenti chimici e cancerogeni ha rivisitato il metodo di valutazione del rischio da agenti chimici denominato INFORISK, già prodotto da un precedente gruppo di lavoro regionale sullo specifico argomento, a seguito dell entrata in vigore del D.lgs. 25/02. La revisione è stata effettuata con lo scopo di aggiornare il metodo sia tenendo conto delle importanti modifiche normative, che considerando anche significativi elementi di criticità che sono emersi dopo alcuni anni di applicazione dei metodi ad algoritmo in generale e del metodo INFORISK nello specifico. L impianto complessivo rimane simile, ma con modifiche ed importanti integrazioni derivanti, fra l altro, da un ampia revisione della letteratura tecnicoscientifica sull argomento e tenendo conto anche delle indicazioni emerse da un analisi critica di metodi simili utilizzati in altri paesi europei. Fra gli elementi di criticità emersi dall utilizzo della precedente versione, quello di un eccessiva soggettività nel pesare alcuni dei parametri, in particolare quelli che definiscono l esposizione stimata, hanno portato a delineare un percorso più definito, introducendo anche parametri tecnici di riferimento quali, ad esempio, per le aspirazioni localizzate, le velocità di captazione misurate al punto di emissione degli inquinanti. Cercando di sintetizzare, le modifiche apportate sono state essenzialmente le seguenti: - rivalutazione dell indice di gravità per gli irritanti inalatori ed i sensibilizzanti;

9 - in presenza di sensibilizzanti cutanei, possibilità di raggiungere un rischio irrilevante in alcune circostanze lavorative. Per i sensibilizzanti inalatori si conferma la scelta di assenza di rischio irrilevante; - maggiore precisione nell individuazione del fattore durata; - nuova metodologia di calcolo, in particolare nella combinazione tra durata e esposizione; - descrizione di dettaglio dei fattori correttivi dell indice di esposizione stimata; - chiarimenti in merito all utilizzo del modello con le misure ambientali nella valutazione del rischio misurato; - introduzione di una metodologia di valutazione del rischio cutaneo (di tipo stimato) che tenga conto dei seguenti fattori: gravità, quantità e indice di esposizione (combinazione modalità di contatto e superficie esposta); - possibilità di calcolare un rischio cumulativo (inalatorio e cutaneo). E stato altresì inserito un percorso breve definito cut-off, che dovrebbe permette alle situazioni in cui vengono utilizzati bassi quantitativi di agenti chimici con basso indice di gravita, di rispondere all esigenza di valutazione del rischio senza un eccessivo impiego di risorse. Si ribadisce la non utilizzabilità di INFORISK sia per la valutazione del rischio derivante dall esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, di cui al Capo II Titolo IX del D. Lgs. 81/08, che per la valutazione del rischio per la sicurezza. È intenzione del gruppo di lavoro definire un metodica anche per il rischio per la sicurezza, nel frattempo si rimanda all utilizzo di altri algoritmi appositamente predisposti. Rimane aperto un elemento di criticità, che è trasversale a tutti i processi di valutazione, che deriva dalla professionalità specifica di chi effettua la valutazione, che dovrà essere coerente con gli obiettivi che la normativa pone in capo al datore di lavoro. Si ritiene che alcuni elementi critici su tale argomento siano insiti nella norma. Il fatto che la presenza del medico competente sia richiesta solo ed esclusivamente dopo che il datore di lavoro abbia definito la presenza di un rischio rilevante per la salute, determina una situazione in cui un passaggio estremamente delicato come quello che definisce l obbligo dell applicazione delle norme specifiche di prevenzione di cui all art. 225 e dell attivazione della sorveglianza sanitaria specifica avvenga senza che il contributo di una figura che si ritiene essenziale, cioè quella del Medico Competente sia, nella gran parte dei casi, richiesto. In tale ambito si ricorda che l allineamento con la vigente normativa e il tentativo di evitare utilizzi distorti, che in passato hanno portato in molti casi anche a sottostime del rischio, ha sicuramente fatto sì che la complessità del metodo sia aumentata, richiedendo specifiche professionalità e competenze indispensabili sia nella fase di individuazione degli agenti in causa, sia nella fase di valutazione vera e propria, sia nell individuazione delle corrette misure di prevenzione. In conclusione si auspica che INFORISK possa essere un utile supporto ai soggetti della prevenzione nel delineare un percorso di valutazione del rischio da agenti chimici rispondente alla vigente normativa, ma anche uno strumento in grado concretamente di individuare in modo esplicito le criticità che il datore di lavoro dovrà affrontare per prevenire i danni da esposizione a tali agenti. Il nuovo modello Inforisk si può reperire nella sezione dedicata alla sicurezza del lavoro del sito della Regione Piemonte all'indiriizzo: E' possibile rivolgere quesiti su questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo info.sicuri@regione.piemonte.it 9 9

10 Rapporto annuale INAIL 2012 di A. Lanza (INAIL Piemonte) 10 Il 2012 in Piemonte è stato caratterizzato da una lieve contrazione dell occupazione rispetto all anno precedente che si è concentrata soprattutto nei comparti industriali (-1,2%), e da una sostanziale stabilità delle ore di CIG complessivamente autorizzate che, pur diminuendo lievemente rispetto al 2011 (-1,7%), continuano ad attestarsi oltre cento milioni di ore al di sopra sia dei livelli pre-crisi che di quelli di lungo termine, periodo rispetto al quale il saldo occupazionale è, invece, ancora leggermente positivo. Contemporaneamente sono aumentate del 21% le persone in cerca di occupazione, % % % % possibile segno di un aspettativa di inversione del ciclo economico, ma gli indicatori legati al Pil regionale (-2,3%), ai fallimenti (+7,4%) indicano una perdurante situazione di crisi economica nella nostra regione. In questo contesto, nel 2012, sono stati denunciati all Inail infortuni sul lavoro 58 dei quali hanno avuto conseguenze mortali. Rispetto al 2011, gli infortuni sono complessivamente calati del 9% e quelli mortali del 13%, ma, nel lungo periodo, gli infortuni diminuiscono di circa il 41% ed i casi mortali si dimezzano evidenziando entrambi, dal 2008, una decrescita nettamente più rapida di quella registrata negli anni precedenti. Questo andamento indica verosimilmente che gli effetti della congiuntura economica sul fenomeno infortunistico hanno accelerato una consolidata tendenza decrescente di lungo periodo collegata alla maggior attenzione alla prevenzione ed alle profonde variazioni del tessuto produttivo piemontese che hanno determinato un massiccio spostamento di manodopera dalla produzione di beni a quella di servizi. Nel 2012, ragionando in termini di gestione assicurativa % % % % Inail, nell Industria e nel Terziario, con una lieve prevalenza di quest ultimo, sono avvenuti quasi il 50% degli infortuni denunciati, l 11% sono avvenuti nell Artigianato ed il 7% nell Agricoltura. I restanti sono ripartiti fra il settore tariffario residuale (11%), i dipendenti statali (4%), e le franchigie (infortuni con prognosi inferiore ai quattro giorni). Questa distribuzione, seppur con una diversa incidenza percentuale delle varie componenti dovuta al maggior rischio infortunistico delle attività industriali, tende a replicare quella degli occupati, la maggioranza dei quali è concentrata nella produzione di servizi piuttosto che di beni. La maggiore pericolosità delle attività connesse alla produzione di beni, però, influenza pesantemente la distribuzione dei casi mortali tra i settori produttivi, allontanandola nettamente da quella degli occupati e concentrandone il 41% sul solo settore industriale. Nel Terziario, invece, sono avvenuti solo il 21% dei casi mortali, principalmente per infortuni in itinere, nell Artigianato il 13% e nell Agricoltura, dove lavora solo il 3% degli occupati piemontesi, ben il 12% Circa l 87% degli infortuni è avvenuto a seguito di rischi lavorativi propri con una netta prevalenza per quelli verificatisi nell ambiente ordinario di lavoro rispetto agli incidenti stradali occorsi nell espletamento delle proprie mansioni (7%), mentre gli infortuni in itinere si attestano al 13% circa del totale. Gli effetti del rischio aggiuntivo legato alla circolazione stradale si percepiscono, però, nettamente analizzando gli infortuni mortali, fra i quali quelli in itinere rappresentano il 24% del totale e quelli legati agli incidenti occorsi nell espletamento delle proprie mansioni ben il 31%, con una speculare riduzione, al 45%,

11 degli infortuni avvenuti nell ambiente ordinario di lavoro. La maggioranza dei lavoratori infortunati nel 2012 è di nazionalità italiana (85%) e di sesso maschile (62,5%), ma l incidenza degli stranieri e delle donne è in lenta, ma costante ascesa da diversi anni pur con una maggior sensibilità dei primi agli effetti della congiuntura economica. Nel caso degli infortuni mortali, l incidenza degli stranieri, a differenza dagli anni scorsi, è solo leggermente maggiore rispetto a quella complessiva (15,5%), mentre quella femminile è leggermente inferiore al 9% ad apparente conferma dell ipotesi che le lavoratrici siano, forse non solo per ragioni legate alle mansioni svolte, meno esposte ai rischi di incidente mortale. La metà degli infortuni avviene, come negli anni scorsi, nella provincia di Torino, seguita da quelle di Cuneo e di Alessandria, mentre la distribuzione geografica degli infortuni mortali, pur seguendo un andamento analogo, è leggermente meno concentrata sul torinese. Rispetto al calo regionale complessivo del 9% sul 2011, l Agricoltura (-11%), l Industria (- 15%) e l Artigianato (-15%) evidenziano scostamenti superiori alla media regionale, mentre il Terziario si colloca ad un livello inferiore (-5%). Gli infortuni in itinere diminuiscono lievemente meno della media regionale (-2,3%), mentre la variazione di quelli in ambiente di lavoro o da rischio strada lavorativo è allineata ad essa. Il calo degli infortunati stranieri è nettamente maggiore di quello degli italiani (-13%), mentre quello delle lavoratrici infortunate è decisamente minore (- 4%) rispetto alla diminuzione degli infortunati di sesso maschile ed entrambe queste variazioni sembrano essere ampiamente influenzate dalla situazione congiunturale in atto. A livello territoriale, infine, si registrano contrazioni del fenomeno infortunistico superiori alla media soprattutto nelle province di Biella, Cuneo e Novara. Poco più del 66% degli infortuni denunciati nel 2012 è stato indennizzato (63% per esiti temporanei, 3% circa per danni permanenti, 0,11% per esiti mortali), mentre il restante 34% circa non è stato indennizzato perché relativo a franchigie, casi negativi, infortuni occorsi a dipendenti statali per i quali non è previsto indennizzo a carico Inail o casi ancora in istruttoria alla data di aggiornamento della banca dati. Oltre al valore assoluto degli infortuni ed alla loro dinamica rispetto agli anni precedenti, dal punto di vista prevenzionale è di fondamentale importanza l analisi del fenomeno infortunistico in funzione dei lavoratori esposti al rischio infortunistico. In Piemonte, nel triennio (ultimo disponibile per ragioni statistiche), sono avvenuti 20,15 infortuni ogni addetti, a fronte di un dato nazionale di 23,96 infortuni ogni addetti, secondo una tendenza di costante diminuzione dall inizio del secolo, quando in Piemonte si registravano 33,08 infortuni ogni addetti (triennio ). Nel 2012 in Piemonte sono state denunciate anche malattie professionali, circa il 5% in meno rispetto al 2011, ma il dato è destinato ad aumentare nei prossimi mesi per effetto delle denunce di malattia professionale pervenute nel corso del triennio prescrizionale. La maggior parte di queste malattie ha avuto origine nell Industria (31%), nell Artigianato (13%) e nell Agricoltura (17%), mentre l incidenza del settore Terziario è inferiore al 10%. La quasi totalità dei tecnopatici (91%) è di nazionalità italiana ed una schiacciante maggioranza di essi è di sesso maschile (72%). Rispetto all anno precedente le malattie professionali aumentano soprattutto in Agricoltura (+30%), mentre i tecnopatici stranieri diminuiscono meno degli italiani. Dal punto di vista di genere, invece, il calo rispetto al 2011 riguarda quasi esclusivamente i tecnopatici di sesso maschile. Il 33% delle malattie professionali denunciate è stato accolto (21% con indennizzo, 12% senza), mentre il 67% non è stato accolto (ma il 3% era ancora in istruttoria alla data della rilevazione) a dimostrazione della maggiore complessità istruttoria delle malattie professionali rispetto agli infortuni. In Agricoltura le malattie professionali più diffuse sono quelle osteoarticolari (89%), mentre sordità e tumori hanno incidenze poco rilevanti. Nei settori Industria, Artigianato e Terziario, pur rimanendo più diffuse le malattie osteoarticolari (45%) spiccano sia l incidenza delle sordità (20%) che dei tumori professionali (17%). Pur non esistendo ancora elaborazioni statistiche attendibili, le prime indicazioni provenienti dagli archivi di produzione sembrano indicare che nel 2013 il fenomeno infortunistico regionale sarà destinato a contrarsi ulteriormente, secondo percentuali probabilmente analoghe a quelle registrate lo scorso anno

12 Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito di O. Argentero e E. Fileppo (SPreSAL ASLTO5) 12 Il termine «esplosivo» rappresenta comunemente l esatta antitesi del concetto di «sicurezza». La principale ragione è verosimilmente da ricercarsi nel fatto che il più tradizionale campo di applicazione di tali prodotti è, nell immaginario collettivo, quello bellico o terroristico dove i materiali esplosivi sono utilizzati con l intento palese di apportare danni a cose e persone. Dobbiamo tuttavia rilevare che, anche negli impieghi civili, l utilizzo di esplosivi, da intendersi come sostanze che si decompongono con grande rapidità dando luogo a forti reazioni esotermiche e onde di pressione nell atmosfera circostante, è spesso causa di incidenti, sovente luttuosi. Ciò si verifica non tanto durante l impiego in cava, miniera o nelle attività di demolizione controllata di edifici, quanto più frequentemente nell apparentemente più innocua produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici. Tale circostanza trova probabilmente spiegazione in parte nel fatto che il personale del comparto estrattivo cui è demandata la manipolazione degli esplosivi è oggetto di una approfondita formazione tecnica specifica, in parte nel fatto che i maggiori pericoli sono insiti nel processo di fabbricazione degli esplosivi, piuttosto che nella loro manipolazione. Se, da un lato, la fabbricazione di esplosivi industriali avviene comunemente in realtà produttive tecnologicamente avanzate, dotate delle necessarie misure di sicurezza e con l ausilio di personale qualificato, non si può certo dire altrettanto in relazione alla produzione di articoli pirotecnici. Ancora oggi questa attività viene svolta in aziende di piccole o piccolissime dimensioni, con modalità operative prevalentemente artigianali, tramandate di padre in figlio, dove spesso la formazione tecnica dei lavoratori è frutto quasi esclusivamente dell esperienza sul campo. Ma spesso la sola esperienza non si è dimostrata sufficiente, infatti occorre anche comprendere, dal punto vista chimicoteorico, il come ed il perché gli esplosivi scoppiano. La consapevolezza che gli eventi incidentali derivino quasi sempre da comportamenti di sottovalutazione dei pericoli, dovrebbe riportare l attenzione di tutti gli addetti del settore sulla necessità di rispettare alla lettera le norme tecniche di sicurezza che devono costituire il punto di partenza intorno al quale costruire il processo lavorativo di produzione dei prodotti pirotecnici ed esplosivi. In sostanza, il pirotecnico è, e può rimanere, un artigiano, ma ciò non lo esime dall obbligo di assunzione di una sempre maggiore professionalità. I dati infortunistici nel comparto Una fotografia del comparto produttivo può essere ricercata nei dati INAIL dai quali emerge che nell anno 2010 risultavano assicurate all INAIL, nel gruppo 0570 Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici, 275 aziende di cui l 85% a carattere artigianale ed il 15% industriale. Nel settore operavano 556 addetti, in gran parte afferenti al settore Artigianato (79%) ed in misura minore al settore Industria (21%). A fronte di una realtà produttiva che dal punto di vista del numero di imprese e addetti appare del tutto marginale, l analisi degli indennizzi erogati dall ente assicurativo rivela, invece, un quadro infortunistico tutt altro che rassicurante. Nel periodo INAIL ha infatti indennizzato ben 188 infortuni (46 nell Industria e 142 nell Artigianato), di cui 36 mortali. Considerato che nel decennio il numero delle aziende e quello degli addetti, in termini di unità di lavoroanno, non ha subito marcate oscillazioni, possiamo facilmente rilevare che, nel decennio, un terzo dei lavoratori del comparto pirotecnico è stato coinvolto in un infortunio sul lavoro e nel 20% dei casi l evento ha causato il decesso del lavoratore. Con specifico riferimento al territorio piemontese, le banche dati INAIL permettono l identificazione, sempre con riferimento all anno 2010, di tre realtà produttive (a cui si aggiungono aziende di solo deposito o vendita) che occupano complessivamente circa 40 addetti. Benché si tratti di un comparto di dimensioni evidentemente ridotte, emerge, tuttavia, un tasso infortunistico tutt altro che trascurabile considerando che nel periodo

13 INAIL ha indennizzato ben 15 infortuni. In altre parole, nel decennio considerato, il 37,5% degli addetti del settore pirotecnico piemontese è stato coinvolto in un infortunio sul lavoro, in linea con il dato nazionale. Dall analisi dei dati emerge dunque un quadro certamente preoccupante dal punto di vista prevenzionistico, soprattutto per quanto riguarda gli eventi più gravi: chi di noi, per citare il caso più recente, non ricorda l esplosione in un azienda artigiana, avvenuta nei pressi di Orvieto, che ha cagionato la morte di un intera famiglia? Il lavoro della Commissione Consultiva Permanente Stimolato dal susseguirsi negli ultimi anni di numerosi incidenti mortali, il Comitato 9 della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha elaborato il documento Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito, cogliendo le incongruenze tra la normativa attuale sulla sicurezza sul lavoro, primo fra tutti il Testo Unico, e le norme speciali di settore. Nel suo lavoro il Comitato ha valutato sia i dati statistici di fonte INAIL, sia gli esiti della Terza relazione intermedia dell attività della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore pirotecnico. Nella relazione della Commissione Parlamentare si evidenziano aspetti critici, comuni alle esplosioni degli opifici pirotecnici presi in esame, e segnatamente: - condizioni inadeguate degli ambienti di lavoro e lavorazioni svolte in condizioni climatiche inadeguate (temperatura, umidità, ventilazione); - mancata osservanza delle disposizioni che vietano l accesso ai non addetti ai lavori in determinati punti dell opificio; - difformità nelle modalità di accertamento delle capacità tecniche del personale civile rispetto alla formazione prevista per gli artificieri delle Forze Armate; - irregolarità amministrative (rilascio delle licenze di esercizio dell attività di produzione); - inadeguata preparazione delle maestranze impiegate. La Commissione Parlamentare evidenzia poi quelle che considera le preoccupanti lacune esistenti nella normativa del settore delle attività pirotecniche». Lacune che riguarderebbero i seguenti aspetti: - accertamento dell idoneità tecnica degli operatori ed il relativo regime di autorizzazione; - forme obbligatorie di formazione professionale e di aggiornamento; - qualità della attività ispettiva; - sicurezza degli ambienti di lavoro; - iscrizione degli impianti per la produzione di fuochi d artificio in una adeguata categoria di rischio; - osservanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori; - svolgimento di controlli periodici degli stabilimenti più severi e approfonditi. La Commissione Consultiva Permanente ha, inoltre, proceduto ad un più approfondito esame della normativa esistente individuando le seguenti criticità: - i criteri di classificazione degli esplosivi utilizzati dal Regolamento 1272/2008/CE su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (Regolamento CLP) sono diversi da quelli utilizzati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 cui gli stabilimenti pirotecnici sono soggetti; - le modalità di attuazione dei corsi di formazione specifica previsti dal D.lgs. 176 del che sono demandate ad un decreto del Ministro dell Interno non ancora emanato; - in relazione alla normativa che tutela la sicurezza dei lavoratori e con specifico riferimento al D.lgs. 81/08 viene rilevato che mentre sono applicabili le disposizioni contenute nel Titolo IX (rischio chimico), non si applicano invece, per espressa previsione normativa, le disposizioni del Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive). Il 13 13

14 14 rischio esplosione, per tali attività, è regolamentato dal T.U.L.P.S. che tuttavia mantiene forma, impostazione e contenuti tecnici estremamente datati. - la dispersione di varie competenze distribuite su organi istituzionali diversi, sia centrali, che periferici. La scarsa comunicazione tra tali soggetti coinvolti in processi autorizzativi specifici e di controllo delle attività pirotecniche che rappresenta un ostacolo alla conoscenza del tessuto produttivo del territorio, comportando un mancato coordinamento istituzionale. - il mancato utilizzo di attrezzature adeguate agli ambienti di lavoro in cui c è il rischio di esplosione. Infatti, tali attrezzature devono rispondere a specifiche norme tecniche di sicurezza ed è, pertanto, necessario che il datore di lavoro provveda ad una corretta scelta dell attrezzatura stessa, in fase di acquisto e di manutenzione. A chiusura della propria analisi, la Commissione Consultiva conclude suggerendo che: 1. l adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione che regolano questo settore (non solo in riferimento ai pirotecnici, ma anche agli esplosivi in generale), particolarmente esposto a gravi rischi, è probabilmente uno dei fattori decisivi per il miglioramento degli ambienti di lavoro e per dare regole certe ai datori di lavoro; 2. sarebbe auspicabile che le Amministrazioni Interno, Lavoro e Ambiente, si coordinassero al fine di eliminare le difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività; 3. sarebbe opportuno dare maggiore risalto, nell ambito delle attività di formazione previste dalle varie normative specifiche, per gestori, direttori di fabbrica, operatori, alle indicazioni da fornire in relazione ai rischi specifici derivanti dall utilizzo delle sostanze pericolose, quali, ad esempio: - le misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per la gestione dei suddetti rischi; - i dispositivi di protezione collettiva ed individuale e la loro conformità alle norme tecniche di riferimento; - la scelta di prodotti chimici con adeguata etichettatura e la corretta interpretazione delle Schede Dati di Sicurezza ad essi obbligatoriamente allegate. L attività di comparto in Regione Piemonte L ASL TO 5, nel cui territorio sono presenti due aziende di produzione di articoli pirotecnici, ha pianificato per il biennio interventi di vigilanza specifica nel settore. Cogliendo gli stimoli della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, il piano prevede interventi in stretto coordinamento con i diversi soggetti istituzionali, a vario titolo coinvolti nei processi autorizzativi e di controllo delle attività pirotecniche. Nel mese di luglio, il progetto è stato illustrato alle parti sociali in occasione di un incontro pubblico di presentazione delle attività di controllo concordate nell ambito dell Organismo Provinciale di Vigilanza della Provincia di Torino per gli anni 2013/2014. A breve, completata la fase preparatoria, verranno avviati gli interventi sul campo. L attività, che verrà condotta attraverso interventi di vigilanza coordinati tra i vari soggetti istituzionalmente deputati al controllo degli stabilimenti pirotecnici, avrà come obiettivi il contrasto di eventuali situazioni di irregolarità, ma, soprattutto, la definizione e la promozione di metodologie lavorative intrinsecamente sicure, che, per quanto possibile, prescindano dall affidare la gestione della sicurezza alla sola esperienza degli operatori.

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