Istituto Superiore per Formatori STATUTO

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1 Istituto Superiore per Formatori STATUTO I. FINALITA Art. 1. Scopo dell Istituto Superiore per Formatori è di preparare formatori che operino nel campo della vocazione sacerdotale, religiosa e laicale, non solo agendo sul gruppo, ma soprattutto con una attenzione a livello personale. Vuole altresì favorire gli studi interdisciplinari fra psicologia e scienze sacre, sullo sfondo dell antropologia cristiana. II. IL PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE Art. 2. La formazione si svolge secondo due modalità: teorica e pratica. Nella parte teorica vengono esaminate le dimensioni spirituale e psicologica della personalità umana, al fine di evidenziare una visione di uomo integrata e integrabile con i dati della Rivelazione e di dedurre gli strumenti educativi in linea con l antropologia cristiana. La formazione pratica mira a favorire nei formatori stessi una maggiore coerenza vocazionale, affinché sappiano stabilire un corretto rapporto formativo con quanti intendono scoprire e vivere la propria vita come risposta a una vocazione di speciale consacrazione o laicale. Art. 3. Il curriculum consta di quattro anni, di cui uno propedeutico e tre istituzionali, con l aggiunta di un anno di introduzione alla pratica della direzione spirituale. Art. 4. L anno propedeutico prevede colloqui individuali di crescita vocazionale - con frequenza bisettimanale da ottobre a maggio - con uno degli insegnanti dell Istituto o altri indicati dalla direzione dell Istituto medesimo. Introduce alle discipline del triennio istituzionale e, quando è il caso, integra la formazione teologica previa (art. 23e). termina con un esame scritto di ammissione al triennio. Il triennio istituzionale consiste in sei settimane di scuola, ogni anno, per tre estati, in una delle sezioni in cui l Istituto Superiore per Formatori si articola. Inoltre, prevede la continuazione die colloqui individuali iniziati nell anno propedeutico e l introduzione all attività pratica con la supervisione degli insegnanti. Superato l esame comprensivo su tutte le materie del triennio, segue un anno di tirocinio e di verifica dell attività formativa, superato il quale verrà rilasciato il diploma (art. 27). III. LA STRUTTURA DELL ISTITUTO SUPERIORE PER FORMATORI Art. 5. L Istituto Superiore per Formatori è composto e organizzato dal Direttore, dai Responsabili di sezione, dal Consiglio di Istituto, dal Collegio dei Docenti. Il Moderatore è il Vescovo del luogo in cui ha sede l Istituto, attualmente l Ordinario della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. Art. 6. Il Direttore è nominato dal Moderatore. Il Collegio dei Docenti, a maggioranza assoluta, sceglie una terna di docenti e la sottopone al Moderatore, il quale, dopo aver 1

2 ricevuto il benestare del Preside dell Istituto dio Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, nomina il Direttore. Qualora il Moderatore ritenesse la terna non idonea, può chiederne un altra. Il Direttore rimane incarica sei anni ed è rieleggibile solo per un secondo successivo mandato. A lui, sentito il parere del Consiglio di Istituto, compete: a. rappresentare l Istituto davanti al Moderatore e all Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, b. la scelta e la nomina dei Responsabili di sezione, dei quali si avvale per la gestione ordinaria, c. la nomina dei nuovi insegnanti, dopo aver ricevuto il benestare del Moderatore, e la loro destinazione ad una delle sezioni, d. la selezione, ammissione ed eventuale dimissione degli studenti, e. la decisione circa le decisioni straordinarie Art. 7. I Responsabili di sezione sono scelti dal Direttore, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Compete loro la gestione ordinaria della sezione a loro affidata. Rimangono in carica sei anni e possono essere riconfermati solo per un secondo successivo mandato. Art. 8. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Responsabile di ognuna delle sezioni in cui l Istituto Superiore per Formatori si articola, da un insegnante per ogni sezione e da un rappresentante dell Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Il rappresentante di sezione viene eletto da tutti gli insegnanti della rispettiva sezione a maggioranza assoluta, rimane in carica sei anni ed è rieleggibile solo per un secondo successivo mandato. Il Consiglio di Istituto si riunisce almeno due volte all anno ed ha come compito: a. vigilare sulla serietà scientifica dell insegnamento e sui programmi b. promuovere la collaborazione interdisciplinare fra i docenti c. dare il parere consultivo sulla accettazione dei nuovi insegnati e studenti d. nominare all interno del Consiglio di Istituto un responsabile per eventuali problemi logistico-amministrativi. Art. 9. Il Collegio dei Docenti è formato da tutti i Docenti dell Istituto Superiore per Formatori. E suo compito: a. scegliere a maggioranza assoluta la terna di nomi da sottoporre al Moderatore per la nomina del Direttore, b. eleggere un rappresentante per sezione per comporre il Consiglio di Istituto (secondo le modalità dell art. 8), c. verificare l andamento dell Istituto e in particolare modo il profilo degli studenti e la collaborazione tra gli insegnanti, d. deliberare la modifica dello Statuto con la maggioranza dei 2/3, e. promuovere periodicamente corsi di aggiornamento con scopo di formazione permanente degli studenti diplomati dall Istituto stesso. Art. 10. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Direttore e si riunisce almeno una volta all anno. Può essere convocato in seduta straordinaria dal Direttore, o a richiesta della maggioranza assoluta dei Docenti, per discutere di argomenti urgenti e di particolare rilevanza per l Istituto. 2

3 Art. 11. Gli insegnanti sono nominati dal Moderatore su segnalazione del Direttore. Nella scelta degli insegnanti viene privilegiato chi ha competenze interdisciplinari. a. Devono avere il permesso dei propri legittimi superiori. b. Devono essere in possesso almeno del titolo di licenza conseguito presso l Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Con tale titolo sono nominati come insegnanti incaricati, mentre diventano ordinari se anche in possesso di un dottorato nella disciplina di insegnamento o un titolo equivalente a una laurea. c. L incarico agli insegnanti è per cinque anni ed è rinnovabile. Eventuale rinuncia all incarico deve essere comunicata al Direttore almeno sei mesi prima dell inizio delle lezioni. d. E compito del Moderatore sorvegliare sull andamento dottrinale e disciplinare dell Istituto, ferma restante la principale opera di vigilanza e responsabilità sui programmi e sui Docenti da parte dell Istituto sponsorizzante. e. Spetta al Moderatore, su segnalazione del Direttore e udito il Consiglio di Istituto, dimettere dall insegnamento quel Docente che non godesse più del permesso dei suoi superiori legittimi o che venisse meno ai metodi seguiti e agli obbiettivi perseguiti dall Istituto Superiore per Formatori o per altra giusta causa. IV. RAPPORTI CON L ISTITUTO DI PSICOLOGIA DELLA PONTIFICIA UNIVERSITA GREGORIANA DI ROMA Art. 12. L Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma si assume la responsabilità accademica (cioè garante del livello accademico-scientifico dell Istituto e della idoneità del medesimo al conseguimento delle sue finalità). L Istituto Superiore per Formatori si assume tutte le responsabilità economiche inerenti al proprio buon funzionamento, provvedendo anche a coprire le spese che la Pontificia Università Gregoriana dovrà sostenere per il conferimento del Diploma. Art. 13. L Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana nomina un suo rappresentante che diventa membro di diritto del Consiglio dell Istituto Superiore per Formatori (art. 8) con diritto di partecipare alle riunioni dello stesso. Egli può anche presenziare alle lezioni e alle prove d esame dell Istituto Superiore per Formatori. Art. 14. L Istituto di Psicologia fornisce, secondo la propria indiscussa disponibilità, la collaborazione per l aggiornamento degli insegnanti (art. 13) e per parte della formazione pratica degli studenti (art. 2). Art. 15. I programmi di insegnamento vengono sottomessi, ogni tre anni, al giudizio consultivo dei Professori dell Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Art. 16. Il Direttore dell Istituto Superiore per Formatori invia ogni anno al Preside dell Istituto di Psicologia dell Università Gregoriana una relazione circa l elenco dei professori e dei programmi e la lista degli studenti e dei diplomati. Ogni tre anni invia una relazione sull attività dell Istituto alla Congregazione per l Educazione Cattolica. Art. 17. Non è possibile vantare alcun diritto di passaggio all Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana per i diplomati dell Istituto Superiore per 3

4 Formatori. Essendo diversa la finalità ed il curriculum di studi dei due Istituti, non si dà riconoscimento reciproco dei corsi superati presso uno o l altro Istituto. V. GLI STUDENTI Art. 18. L Istituto Superiore per Formatori si rivolge a coloro che già lavorano nel campo del formazione o sono ad essa destinati dai superiori, come formatori di seminario, maestri/e di noviziato, direttori spirituali, animatori vocazionali, responsabili di comunità, consulenti di coppia. Art. 19. L Istituto Superiore per Formatori accoglie religiosi e religiose che abbiano i requisiti indicati agli artt. 22 e 23 e che ricoprono già ruoli formativi nel loro Istituto o che i Superiori Maggiori intendono destinare a tale scopo. Art. 20. L accettazione dei laici prevede, oltre ai requisiti dell art. 23: - lettera commendatizia dell autorità ecclesiastica (Vescovo o Superiore Maggiore se appartenenti ad associazioni e movimenti ecclesiali, Istituti secolari, ecc.) - due testimonianze scritte da parte di chi può attestarne la rettitudine intellettuale e morale La loro iscrizione rimane, tuttavia, condizionata all attività educativa futura già individuata o individuabile prima della frequenza all Istituto Superiore per Formatori e previamente concordata con il loro Vescovo o Superiore Maggiore (membri della pastorale vocazionale diocesana, consulenti professionali di comunità religiose, insegnanti di scienze umane in istituti culturali ecclesiali, operatori nei consultori familiari, medici o psicologi che già curano vocazioni in crisi ). VI. LA SELEZIONE E AMMISSIONE DEGLI STUDENTI Art. 21. Gli studenti vengono scelti dal Direttore dell Istituto Superiore per Formatori dopo una opportuna valutazione delle domande di iscrizione e sentito il parere del Consiglio di Istituto. Art. 22. I criteri di selezione dei candidati sono i seguenti: a. solidità nei valori trascendenti e vocazionali, unita a una sufficiente maturità umana, come desumibile dai colloqui individuali di crescita vocazionale, b. senso profondo di appartenenza alla Chiesa, al proprio Istituto o associazione, c. attitudini al lavoro formativo d. esame previo introduttivo alla materia del primo corso. Art. 23. I requisiti per l iscrizione sono: a. età massima 40 anni, b. almeno un anno previo di colloqui individuali di crescita vocazionale di cui all art. 4: tali colloqui sono condizione necessaria, ma non sufficiente, per la partecipazione alle lezioni estive, per la quale c è una selezione delle domande, c. consenso scritto dei Superiori Maggiori a frequentare l Istituto Superiore per Formatori per tre estati consecutive, d. curriculum vitae scritto e due lettere di presentazione da parte di chi può garantire le attitudine educative del candidato, e. formazione teologica di base attestata dal Bacellierato in Teologia o dal Diploma in Scienze Religiose. In mancanza di tali titoli, spetta al Consiglio di Istituto 4

5 valutare il previo curriculum teologico comunque necessario e, se il caso, proporre un programma di integrazione, f. diploma di scuola secondaria che dia accesso agli studi universitari. Art. 24. L Istituto Superiore per Formatori è a numero chiuso (annualmente viene accolto un numero limitato di studenti, comunque non superiore a 15 per sezione). VII. LA FREQUENZA Art. 25. Le settimane estiva di scuola sono residenziali; la frequenza è obbligatoria e non sono ammessi rimandi nel sostenere gli esami. Situazioni particolarissime devono essere sottoposte al Responsabile di sezione che può decidere dopo aver sentito il parere dei responsabili delle altre sezioni e del Direttore. Art. 26. Lo studente deve garantire la partecipazione per tre anni consecutivi: qualora non frequenti per un anno, perde il diritto alla iscrizione e dovrà ripresentare la sua domanda di continuazione nell anno successivo entro la fine del febbraio precedente. Art. 27. Terminati gli studi e superate tutte le prove teoriche e pratiche, l Istituto Superiore per Formatori rilascia il Diploma. VIII. DIMISSIONI DI STUDENTI Art. 28. Data la delicatezza del compito per il quale gli studenti si preparano, il Direttore dell Istituto Superiore per Formatori si riserva il diritto di decidere, in ogni momento del programma, se un particolare studente può continuare il programma stesso. La continuazione richiede di aver dato prova di serietà sia nella formazione pratica sia in quella teorica. Art. 29. La mancanza di rispetto delle scadenze scolastiche può costituire ragione sufficiente per le dimissioni dall Istituto. IX. DIPLOMA Art. 30. Il grado accademico è Magistero in Scienze per la Formazione. E conferito dall Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. L attestato di Diploma avrà come intestazione Istituto Superiore per Formatori, con la menzione sponsorizzato dall Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Sarà firmato dal Direttore e dal Preside dei suddetti Istituti e porterà l apposizione del sigillo dell Università Gregoriana. X. AGGIORNAMENTO Art. 31. L Istituto Superiore per Formatori promuove periodicamente corsi di aggiornamento per la formazione permanente degli studenti diplomati e per l aggiornamento dei Docenti. 5

6 XI. FINANZIAMENTO Art. 32. L Istituto Superiore per Formatori non ha scopi di lucro. Gli studenti provvedono al pagamento di vitto e alloggio del periodo residenziale e del materiale didattico. I Docenti svolgono il loro servizio gratuitamente. Art. 33. L Istituto Superiore per Formatori accetta libere oblazioni di enti o privati con il solo scopo di aiutare gli studenti bisognosi. XII. LA SEDE Art. 34. La sede dell Istituto Superiore per Formatori è presso il Seminario Vescovile, viale Timavo 93, Reggio Emilia; mentre le sezioni estive per la formazione teorica sono attualmente due: una al Nord Italia (Suore Maestre Si S. Dorotea Bovegno (Brescia) e una al Centro Italia (Convento san Bartolomeo, Foligno, Perugia). Spetta alla Congregazione per l Educazione Cattolica, dopo aver sentito la facoltà sponsorizzante erigere altre sezioni distaccate, che tuttavia rimangono sottoposte agli statuti dell unica sede centrale. XIII. REVISIONE DELLO STATUTO Art. 33. Il Collegio dei Docenti, a maggioranza dei 2/3 può deliberare la revisione dello Statuto che, ottenuto il benestare dell Istituto sponsorizzante, verrà sottoposta all approvazione da parte della Congregazione per l Educazione Cattolica. Roma, 8 maggio 1997 P. Giuseppe PITTAU Rettore della Pontificia Università Gregoriana Don Alessandro Manenti Direttore dell Istituto Superiore per Formatori 6

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