ORGANIZZAZIONE DEI RIPOSI E DURATA DEL LAVORO NOTTURNO
|
|
- Isidoro Sole
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Scheda esplicativa per la trattativa decentrata maggio 2009 ORGANIZZAZIONE DEI RIPOSI E DURATA DEL LAVORO NOTTURNO a cura di Giuseppe Montante e Carlo Palermo componenti la Delegazione trattante nazionale PREMESSA Come è noto, in molte Regioni da diversi mesi è iniziato il confronto con la Parte Pubblica regionale sulle materie contrattuali previste dall art. 5 del CCNL 16 ottobre Da circa 1 mese e mezzo inoltre le Aziende hanno riacquistato la piena facoltà di completare la contrattazione aziendale con le OO. SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria, essendo scaduta la data ultimativa (16 marzo 2009) di opzione alle Regioni per emanare un atto di indirizzo attuativo regionale sulle materie previste dal suddetto art. 5. Al momento solo in Emilia Romagna, in Piemonte e nelle Marche è stata raggiunta un intesa regionale in merito ai contenuti dell art. 5 del CCNL 2006/2009 e in particolare agli indirizzi generali che le Aziende sanitarie di riferimento utilizzeranno per regolamentare l organizzazione del lavoro e i riposi. Dalla lettura dei testi risulta una sostanziale difesa del diritto al riposo dei Dirigenti medici sia dopo un turno diurno che dopo uno notturno, non discostandosi questi accordi nella sostanza da quanto previsto dalla normativa in vigore, ancorché formalmente abrogata in alcuni aspetti per la dirigenza medica. La situazione di confronto e contrattazione in altre Regioni ed in buona parte delle Aziende è però ben più indietro e più ingarbugliata. Le notizie che pervengono indicano nell organizzazione dei riposi giornalieri (alla luce delle disposizioni di legge e contrattuali attualmente in vigore) l argomento più controverso e oggetto di pretese pericolose e spesso illegittime da Parte Pubblica. Fra tutte le tipologie di riposi, quello che poi ha maggiormente stimolato la fantasia nonché le interpretazioni illegittime è: il riposo giornaliero che segue alle guardie o ai turni di lavoro notturno. In considerazione di ciò, si ritiene utile fornire ai Colleghi, che affrontano il confronto o la trattativa su tali argomenti ai diversi livelli (regionale o aziendale), delle brevi schede sintetiche su: riposo giornaliero dopo lavoro diurno; riposo giornaliero dopo lavoro notturno; riferimenti legislativi e contrattuali. Per ciascuno di questi argomenti si espliciteranno poi sinteticamente le: - norme giuridiche e contrattuali coinvolte in questo complesso problema; - riflessioni consequenziali; - soluzioni pratiche da perseguire. N. B.: i riferimenti di legge e contrattuali dei due argomenti, per comodità di stesura sono riuniti in un unico capitolo posto alla fine. 1
2 RIPOSO GIORNALIERO DOPO LAVORO DIURNO Norme giuridiche e contrattuali coinvolte Il D. Lgs. 66/2003 ed in particolare dall art. 1, co. 2, lett. l e dall art. 7 sancisce principi su cui basare l organizzazione di questa tipologia di riposi per i lavoratori in generale. L art. 1, co. 2, lett. l indica i principi generali su cui basare il concetto di adeguatezza del riposo (rif. 3), l art. 7 prevede, con carattere di generalità, il diritto dei lavoratori a fruire di un periodo minimo di riposo giornaliero consecutivo della durata di 11 ore nel corso di ogni arco temporale di 24 ore (rif. 4). Importanza strategica assume nell attuazione di questo articoli la definizione di: ARCO TEMPORALE DI 24 ORE. In dottrina vi è un ampia concordanza sulla sua definizione: Arco temporale di 24 ore entro cui calcolare il riposo da ritenersi necessariamente mobile, cioè da calcolare dall ora di inizio della prestazione lavorativa (Carla Spinelli: Il riposo giornaliero e la durata massima della giornata lavorativa in Leccese: L orario di lavoro; IPSOA 2004). In conseguenza di questa definizione, il riposo previsto dall art. 7 del D.Lgs 66/2003, assume in ultima analisi il carattere di un limite distanziale che serve a separare in modo congruo due periodi di lavoro che possono svolgersi anche in due giorni diversi, al fine di permettere un adeguato recupero psico-fisico al lavoratore. La legge 133/2008 ha abrogato per la Dirigenza medica l art. 7 del D.Lgs 66/2003, rimandando al CCNL la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche (rif. 9). Tale abrogazione, per quanto detto prima sulla definizione di arco temporale di 24 ore e di limite distanziale, interessa in realtà solo marginalmente il personale medico degli ospedali e dei servizi territoriali sanitari pubblici poiché l attività in molti casi è organizzata, per norma contrattuale, per turni 8-20 e 20-8 e pertanto ordinariamente viene fruito nelle 24 ore di un riposo di 11 o più ore, se si escludono i problemi legati alla reperibilità ed ovviamente quelli derivanti da grossolane carenze di organico. Il CCNL 2006/2009 all art. 7 (disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero) ha definito le modalità atte a garantire ai dirigenti una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche (rif. 10). Il suddetto art. 7 ha riaffermato nei fatti al co. 1 il diritto al riposo (pur rimandando al livello della contrattazione aziendale la definizione della lunghezza minima) ed ai commi 1 e 3 il concetto di sua adeguatezza ovvero di giusto rapporto fra riposo, tutela dell integrità psico-fisica del Dirigente medico e tutela degli utenti in termini di qualità e sicurezza delle cure del D.Lgs 66/2003. Soluzioni pratiche da perseguire Al confronto regionale ed alla contrattazione integrativa aziendale deve essere affidato il compito di dare concretezza e attuabilità ai criteri che individuano, ai sensi dell art. 7, co. 1 e 3, del CCNL 2006/2009 la misura del riposo adeguato a garantire in ambito giornaliero l effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l inizio della successiva e di conseguenza la tutela sia dell integrità psico-fisica del Dirigente medico e sia degli utenti in termini di qualità e sicurezza delle cure. 2
3 Suggerimenti Richiamare nell intesa regionale e nell accordo aziendale il rapporto tra adeguato riposo, tutela dell integrità psico-fisica del Dirigente medico e tutela degli utenti in termini di qualità e sicurezza delle cure, come previsto dall art. 7, commi 1 e 3, del CCNL 2006/2009. Indicare di norma in almeno 11 ore continuative la misura minima del riposo adeguato. Possibili deroghe sono da prevedere, nell ambito del complessivo accordo sull orario di lavoro e sulla continuità assistenziale, nel rispetto delle disposizioni indicate nei successivi punti: 1. devono essere riferite alle sole attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, in particolare, quando si tratti di servizi relativi all accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione (ai sensi dell art. 17, par. 3, lett. c, della Direttiva Europea 88/2003, richiamato nell art. 17 co. 2 del D.Lgs 66/2003); 2. devono soggiacere alla condizione che ai Dirigenti medici siano concessi, immediatamente prima del turno successivo, equivalenti periodi di riposo compensativo costituiti da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione praticata, che si aggiungono al riposo ordinario (ai sensi dell art. 17, comma 4 del D.Lgs 66/2003 e tenendo conto della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia). Suggerimento In contrattazione decentrata: impedire l esecuzione di turni di lavoro ravvicinati pomeriggio / notte nel rispetto dei criteri, dettati dall art. 7 del CCNL 16 ottobre 2008, per individuare il giusto riposo (rif. 10); se richiesta in deroga una riduzione del riposo da 11 ore minime previste, è proponibile in misura non inferiore a 7 ore per consentire il turno mattino notte, solamente nel caso di transitorie carenze di organico e/o al solo fine di garantire la continuità assistenziale in casi eccezionali e non preventivabili; prevedere, dopo il turno mattino notte, un riposo continuativo di 24 ore. RIPOSO GIORNALIERO DOPO LAVORO NOTTURNO Norme giuridiche e contrattuali coinvolte Il D.Lgs 532/99 recepiva in passato gli indirizzi in materia di organizzazione dell orario di lavoro della Direttiva europea 104 del 1993 e fino all anno 2003 costituiva per l Italia la legislazione di riferimento. Il D. Lgs. 66/2003, per quanto riguarda il lavoro notturno, costituisce l aggiornamento, ai sensi della Direttiva Europea 88/2003, del D.Lgs 532/99. L art. 13, co. 1 del D. Lgs. 66/2003 (non abrogato per i medici del SSN dalla legge 133/2008) sancisce in 8 ore la durata media del lavoro notturno nelle 24 ore ed il successivo periodo di riposo (rif. 5). Il limite, trattandosi di un lavoro particolarmente penoso e stressante, è ovviamente da intendersi come tempo di lavoro massimo nell arco delle 24 ore. Anche in questo caso l inizio delle 24 ore parte dal momento dell entrata in servizio. Riportiamo a questo proposito l iterpretazione delle Istituzioni ed i pareri più significativi di importanti giuslavoristi: - Ministero del Lavoro (Circolare interpretativa n 8, 2005, Durata della prestazione ): 3
4 Ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. n. 66/2003, per tutti i lavoratori notturni, l orario non può superare le 8 ore, in media, nell arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell esecuzione della prestazione lavorativa. Tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8 ore su 24). - Prof. Vito Leccese (Università di Bari): mancando nel decreto una specifica indicazione del periodo di riferimento entro cui calcolare le 8 ore come media, se si eccettua l ipotesi relativa al settore della panificazione non industriale, è evidente che fatta eccezione per quest ultimo settore, le 8 ore non potranno che essere rispettate proprio all interno delle 24, salvo appunto che i contratti non intervengano a prevedere uno specifico periodo di riferimento sul quale calcolare le 8 ore come media ; - Prof. Alberto Lepore (Università di Roma): La norma proprio per la mancanza di un periodo di riferimento su cui calcolare la media, pare avere una portata applicativa pressoché nulla, poiché senza tale indicazione l unico periodo di riferimento che si potrà prendere in considerazione è quello delle 24 ore (libro: Orari e tempi di lavoro: le nuove regole; Bancaria Editrice 2005). Per meglio comprendere questi pareri, bisogna ricordare quanto già affermato precedentemente in merito alla definizione di: ARCO TEMPORALE DI 24 ORE. L art. 17, co. 1 del D.Lgs 66/2003 stabilisce che i contratti collettivi possono stabilire deroghe, purché nel rispetto di quanto previsto dal successivo co. 4, ovverosia dovranno essere concessi al lavoratore periodi equivalenti di riposo compensativo (rif. 6). L art. 7 del CCNL integrativo del 2004 richiama esplicitamente il D.lgs 532/99 e stabilisce una deroga sulla durata del lavoro notturno nelle 24 (da 8 ore a 12 ore), introdotta per salvaguardare l organizzazione dei turni di lavoro notturno e di guardia notturni sulle 12 ore (20/8). Prevede in ultima analisi una deroga complessiva di 4 ore rispetto al limite di 8 ore contenuto nell art. 13 del D.Lgs 66/2003 (rif. 7). Tale deroga e di conseguenza la durata dei turni di lavoro notturno e di guardia notturni non è stata abrogata dal CCNL 2006/2009. Il CCNL 2006/2009 all art. 7, co. 2 enfatizza le caratteristiche che deve possedere il riposo dopo un turno di lavoro o un turno di guardia notturno (fruizione immediata, in ambito diurno, continuativo, obbligatorio, adeguato ed in misura tale da garantire l effettiva interruzione fra una prestazione lavorativa e l altra) (rif. 10). Sancisce anche che la contrattazione preveda al livello aziendale tale tipo di riposo con le caratteristiche sopra ricordate. La misura minima di tale riposo non è oggetto di contrattazione ma è sancita per legge (vedere le riflessioni n. 4 e 7 successivamente riportate). Il CCNL 2006/2009 all art. 7, co. 3 indica le motivazioni del riposo adeguato, sancisce la correlazione fra mancato e/o ridotto riposo, ridotta efficienza professionale e rischio di lesioni per il paziente e/o per lo stesso dirigente medico e ne sottolinea l importanza ai fini della protezione da tali lesioni (rif. 10). Ovviamente tutto ciò vale a maggior ragione per il riposo dopo lavoro notturno. Il CCNL 2006/2009 all art. 7, co. 6 sancisce che la contrattazione a livello aziendale sui riposi faccia salva l organizzazione del lavoro presente, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi (rif. 10). 4
5 RIFLESSIONI CONSEQUENZIALI 1. La durata del riposo, dopo un turno di lavoro o guardia notturna (dalle ore 20 alle ore 8 dell indomani), è condizionata dal dettato dell art. 13, co. 1 (rif. 5) e dall art. 17, commi 1 e 4. del D.Lgs 66/2003 (rif. 6). 2. Tali articoli non rientrano fra quelli abrogati per i Dirigenti medici dalla Legge 133/2008 e pertanto sono pienamente vigenti insieme ai loro effetti (rif. 9). 3. In conseguenza della definizione di ARCO TEMPORALE (precedentemente ricordata), le 24 ore, entro cui conteggiare le 8 ore o le 12 ore di lavoro notturno, sono da calcolare a partire dall inizio del turno notturno (ore 20). 4. Il riposo giornaliero dopo lavoro notturno di 8 ore è di 16 ore continuative (24-8 = 16). Dopo lavoro notturno di 12 ore è di 20 ore continuative, di cui 16 ore. conseguenti all applicazione del co. 1 dell art. 13 (rif. 5) e 4 ore conseguenti all applicazione del co. 4 dell art. 17 (rif. 6). 5. Per quanto detto precedentemente, è illegittima pertanto la previsione di turni di lavoro ravvicinati quali ad esempio: notte / mattino e notte / pomeriggio. 6. Le attività lavorative che non si possono effettuare durante i periodi di riposo devono avere i seguenti requisiti: - sono eseguite a favore della parte datoriale; - il datore di lavoro ne detiene il potere organizzatorio. - Da ciò ne deriva che l attività libero professionale intra moenia individuale o in equipe dei medici dirigenti, svolta nei confronti di utenti privati, non può essere inibita dall accordo sui riposi non possedendo i suddetti requisiti. 7. La durata minima del riposo dopo lavoro notturno, per effetto delle riflessioni precedenti, non è contrattabile al livello periferico. 8. L impostazione giuridica e contrattuale vigente mantiene in capo alle Direzioni aziendali tutto l apparato sanzionatorio contenuto nel D.Lgs 213/2004. In particolare la violazione delle disposizioni previste dall art. 13, comma 1 e 3 del D.Lgs 66/2003, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 a 154, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. In grossi ospedali con un numero elevato di guardie notturne (25/30) arrivare a cifre superiori al milione di in un anno è facilissimo. SOLUZIONI PRATICHE DA PERSEGUIRE In base a quanto sancito dall art. 7, commi 2 e 3 del CCNL 2006/2009 ed in base a quanto esplicitato precedentemente (riflessioni n. 4 e 7) la contrattazione deve stabilire le modalità di riposo dopo il lavoro notturno (nel rispetto dei requisiti indicati) e la misura di tale riposo, se superiore a quella minima individuata dalla Legge. Suggerimenti Chiedere al livello di confronto regionale e/o al livello di contrattazione aziendale un riposo continuativo di 24 ore dopo un turno di lavoro o guardia notturna. - In alternativa affermare un riposo minimo di 12 ore, limitando la possibilità di due turni di lavoro o guardia notturna consecutivi che potranno essere previsti in linea straordinaria, solo come deroga, in casi limitati e non preventivabili, legati ad emergenze od a condizioni organizzative le cui modalità di superamento dovranno essere definite nell accordo. - Dopo due turni consecutivi di lavoro o guardia notturna spettano 24 ore continuative di riposo. 5
6 Non firmare accordi regionali o aziendali che prevedano dopo il turno di lavoro notturno una riduzione del riposo inferiore a quanto individuabile con la normativa in vigore. - Avviare, se necessario, il contenzioso legale presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed il Tribunale del Lavoro. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CONTRATTUALI D.Lgs 66/2003 Periodo notturno (Art. 1, co.2, lett. d) Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino Lavoratore notturno (Art 1, co. 2, lett. e, come modificato dalla Legge 133/2008) Lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all anno per almeno tre ore (*); il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; (*) Modifica introdotta con la Legge 133/2008 Riposo adeguato (Art. 1, co.2, lett. l) Riposo adeguato : il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. Riposo giornaliero (Art. 7) (co.1) Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. (Articolo abrogato per la Dirigenza medica con la Legge 133/08) Durata del lavoro notturno (Art. 13) 1. L orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. 2. È affidata alla contrattazione collettiva l eventuale definizione delle riduzioni dell orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico. 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore. 6
7 4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale (Art. 17, co. 1, 2 e 4) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione. 2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a).. b) c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. CCNL 10 febbraio 2004 Lavoro notturno (Art. 7) 1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore. 2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore. Legge Finanziaria 2008 Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (Art. 3, co. 85) All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 7
8 Legge 133/2008 Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (Art. 41, co. 13) Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. CCNL (CAPO II - Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti) Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero (Art. 7) 1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico. 2. In tale ambito, al fine di conformare l impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l inizio di quella successiva. 3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. 4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell art. 5, lett. k del presente CCNL. 5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall art. 14, commi 7 e 8, del CCNL , tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo. 6. E fatta salva l attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL. 8
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16). IL PRESIDENTE
DettagliOrario di lavoro le novità introdotte dall articolo 41 del decreto legge 112/2008.
Orario di lavoro le novità introdotte dall articolo 41 del decreto legge 112/2008. Il decreto legge 25.6.2008 n.112 convertito in legge n.33 del 2008 introduce una serie di modifiche alla normativa in
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliORARIO DI LAVORO, RIPOSI E LAVORO NOTTURNO
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E LAVORO NOTTURNO COSA CAMBIA? L ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014 N. 161 1 ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E LAVORO NOTTURNO PREMESSA I principi e le norme che regolamentano
DettagliCOMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE Adottato con atto deliberativo di Giunta Comunale n 83 del 02.08.2002 Modificato
DettagliParere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva
Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente
DettagliACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE
ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE Gazzetta Ufficiale n.77 del 31.3.2.2012 Nell odierna seduta del 15 marzo 2012;
DettagliALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliOGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA
1 OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA QUESITI (posti in data 18 dicembre 2011) 1) è possibile svolgere servizio di pronta disponibilità in due aziende ospedaliere diverse, anche
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliSETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
DettagliMinistero della salute
Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliIn arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali.
In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali. Il Parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliCircolare N.85 del 23 Maggio 2013
Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015. Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliComune di Capannori Provincia di Lucca
Allegato 1 Comune di Capannori Provincia di Lucca Regolamento Comunale per la disciplina dell orario di servizio e di lavoro 1 Premessa Il presente regolamento è approvato nel rispetto dei contratti vigenti.
DettagliOGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE
OGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE QUESITO (posto in data 2 giugno 2010) A quale medico spetta, per legge, l accompagnamento di un malato durante il trasporto da un ospedale
DettagliSOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012
SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile
DettagliModello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliSTUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.
Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliN O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO
DettagliNomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO TURNI DI SERVIZIO QUESITO (posto in data 4 febbraio 2012) Sono un dirigente medico con rapporto a tempo pieno, da 20 anni. Da circa un anno lavoro, per trasferimento volontario, come chirurgo
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliRegolamento recante la disciplina dei professori a contratto
Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; Vista la legge 9.5.1989 n. 168, concernente l istituzione del Ministero
DettagliOO.SS. AREA DIRIGENZA MEDICA REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO
OO.SS. AREA DIRIGENZA MEDICA REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO FERRARA, Febbraio 2002 REGOLAMENTO AZIENDALE ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA SOMMARIO
DettagliREGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE
REGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE Articolo 1 (Orario ordinario di lavoro e di servizio. Definizioni) Articolo 2 (Articolazione dell orario)
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliNetwork sviluppo sostenibile. Il ritorno del SISTRI Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta. Paolo Pipere
Network sviluppo sostenibile Il ritorno del Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta Paolo Pipere Responsabile Servizio Adempimenti Ambientali Camera di Commercio di Milano Segretario Sezione
DettagliCONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal
CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal. - La Regione, rappresentata dal E Il Dott., ammesso
DettagliCOMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:
COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della
DettagliISTRUZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA «CIRCOLARE SULL ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELL ORARIO DI LAVORO PRESSO
Direzione Generale per le Risorse e l Innovazione ALLEGATO N. 2 ISTRUZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA «CIRCOLARE SULL ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELL ORARIO DI LAVORO PRESSO LE RAPPRESENTANZE
Dettagli(Concertato con la Delegazione sindacale dell Unione il 9/12/2008) Approvato con Delibera di Giunta dell Unione N.
DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO, DEI RELATIVI CONTROLLI E DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (Concertato con la Delegazione sindacale dell
DettagliDISCIPLINA DELLE MODALITA DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE MODALITA SELETTIVE.
DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE MODALITA SELETTIVE. Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 1. Nel rispetto dell art. 36 del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni le procedure
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI
DettagliPremesso. convengono quanto segue
Le Regioni e Province Autonome Premesso a) che in data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l Accordo, siglato in Conferenza Stato-Regioni, attuativo dell art.2, commi 2 e
DettagliDisposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliAssemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00
Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00 Relazioni degli Amministratori sui punti all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
DettagliDEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A
DEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI E DATORI DI LAVORO CHE INTEDONO SVOLGERE DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP La Conferenza permanente
DettagliA cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 1
A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 1 PICCOLO VADEMECUM DEI DIRITTI DEI LAVORATORI Orario di lavoro: L'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliREGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI
REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in
DettagliFormazione dei dirigenti 16 ore
Formazione dei dirigenti 16 ore SINTESI Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza Si è concluso il 21/12/2011 l iter che ha portato alla pubblicazione l accordo Stato Regioni per la
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
Decreto 15 febbraio 2006 n.37 REPUBBLICA DI SAN MARINO MODALITA E CRITERI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI E PORTATORI DI DEFICIT NEI GRUPPI INTEGRATIVI E DI SUPPORTO DELL A.A.S.P., NELLE AZIENDE
DettagliDeliberazione n. 6/2009/PAR
Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliIl Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici
Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO
DettagliIL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti
DettagliCOMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO Approvato con Deliberazione G.C. n. 152 del 07.10.2014 Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento
Dettagli2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliRegolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliLa Salute e Sicurezza dello Studio Notarile
La Salute e Sicurezza dello Studio Notarile SETTEMBRE 2009 Modifiche al disposto normativo in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sono state introdotte dal D. Lgs. 106/2009, integrativo
DettagliOrganizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliArt. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005
Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliDirezione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliDocumento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente
Commissione Consultiva Permanente Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente Prima di procedere
DettagliNota Circolare UPPA n. 41/08. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE DFP-0027366-12/06/2008-1.2.3.3 Roma, 12 giugno 2008 Nota Circolare UPPA n. 41/08 Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DettagliLa figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione
La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE
DettagliLa riforma del lavoro
La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO DI LAVORO ALL ESTERO QUESITO (posto in data 7 giugno 2013) Sono un Dirigente Medico a tempo indeterminato presso un Ospedale Pubblico. So che l'aspettativa, senza
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319
42803 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319 Recepimento dell Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012 sui corsi di formazione abilitanti per l utilizzo
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliCONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99
CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata
DettagliIl Ministro delle Attività Produttive
Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789
14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO
REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004
DettagliASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA PUNTO N. 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società
DettagliPremessa. Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliACCORDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE
COMPARTO MINISTERI ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE PREMESSA Tenuto conto del regime di orario di servizio e di lavoro derivante, nelle Amministrazioni dello Stato, dall art.
DettagliLA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO
LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO CCNI DEL 31.8.1999 TUTELA DELLA SALUTE NELL AMBIENTE DI LAVORO Art. 57 - Finalità 1. Al fine di assicurare
DettagliCONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014
CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: RUOLI E RESPONSABILITÀ 1 Dicembre 2014 IS E. MOLINARI Via Crescenzago, 110 - Milano Formazione ed informazione
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
Dettagli