MATRIMONIO COME ATTO.
|
|
- Chiara Alfano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MATRIMONIO COME ATTO. Il matrimonio è un atto volontario con il quale due soggetti di sesso diverso dichiarano la volontà di costituire quel vincolo che la Costituzione, all art. 29, comma I, pone a fondamento della famiglia legittima. Nel nostro ordinamento giuridico sono disciplinati tre diversi tipi di matrimonio: il matrimonio civile, il matrimonio canonico con effetti civili (o concordatario) ed il matrimonio celebrato davanti a ministri diversi dal culto cattolico. Nel matrimonio, come in ogni atto e negozio giuridico, si distingue un profilo attinente all atto, ossia alla manifestazione di volontà, ed un profilo attinente al rapporto, ossia a quel complesso di diritti e di doveri che dall atto scaturiscono. Dal punto di vista dell atto, vengono in questione la forma della celebrazione e, prima ancora, le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio, inosservate le quali si determina l invalidità dell atto stesso. Dal punto di vista del rapporto vengono in questione, invece, gli effetti che, per gli sposi, derivano dalla avvenuta celebrazione, quindi i rapporti personali e patrimoniali che si instaurano tra i coniugi e con i figli, nonché l eventuale sospensione dell efficacia derivante da separazione personale, ovvero il definitivo scioglimento derivante da morte di uno dei due coniugi o da pronuncia di divorzio, termine questo estraneo al linguaggio legislativo ma entrato ormai nel linguaggio comune ad indicare la fine del rapporto matrimoniale. La distinzione in esame, che solitamente se riferita ad un atto giuridico ha valore puramente descrittivo e sistematico, è particolarmente rilevante in questo ambito in quanto su di essa si modella la diversità di di- 1
2 sciplina giuridica tra il matrimonio civile (e quello celebrato dal ministro di culto acattolico) da un lato, ed il matrimonio c.d. concordatario dall altro. Nell ambito dell ordinamento giuridico italiano convivono, infatti, sia il matrimonio civile, sia quello concordatario, che altro non è se non un matrimonio contratto secondo le regole proprie del diritto canonico (matrimonio religioso con valore di sacramento) con effetti anche civili, una volta adempiuto, a date condizioni, l onere di trascrizione nel registro degli atti dello stato civile italiano. Invero, mentre per il primo, la disciplina dell atto - che coinvolge tutti i problemi attinenti alla sua validità - e la disciplina del rapporto - che si riferisce al complesso dei diritti e dei doveri da esso scaturenti nei rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli - rientrano nell ambito dell ordinamento dello Stato, per il secondo, la disciplina dell atto è demandata, in virtù del Concordato tra l Italia e la Santa Sede, all ordinamento canonico, restando, invece, la disciplina del rapporto quella propria del codice civile. In questo caso, dunque, il matrimonio è atto rilevante non solo nell ordinamento canonico della Chiesa cattolica, ma anche in quello dello Stato italiano. Da ciò deriva che la forma della celebrazione canonica è differente da quella civile, così come sono differenti i presupposti per potersi sposare e, di conseguenza, i criteri con cui è comminata l invalidità. Non solo, ma l attrazione del matrimonio concordatario come atto nell ambito dell ordinamento canonico comporta anche la giurisdizione (peraltro non esclusiva) del giudice canonico per quanto riguarda i giudizi di nullità. Viceversa spetteranno solo al giudice italiano le decisioni in merito alle vicende matrimoniali, cioè al rapporto, ed in particolare 2
3 quelle attinenti ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, la filiazione, la separazione ed il divorzio. Si discute circa la natura dell atto di matrimonio, se esso, cioè, sia atto negoziale o non negoziale. Senza dubbio non si è in presenza di un contratto, dal momento che gli sposi non costituiscono, né regolano un rapporto giuridico patrimoniale, quindi la qualifica del matrimonio quale contratto deve escludersi proprio perché il matrimonio, essendo volto a costituire un rapporto personale, non ha natura patrimoniale. L estraneità del matrimonio rispetto al contratto si conferma poi nella inapplicabilità della disciplina contrattuale. Il matrimonio ha, infatti, una propria regolamentazione, nella quale non trovano ingresso specifiche norme valevoli per i contratti ed è esclusa la possibilità d introdurvi alcuno degli elementi accidentali del contratto (per esempio la dichiarazione degli sposi non può essere sottoposta né a termine né a condizione). Parte della dottrina sostiene che il matrimonio come atto ha la natura di un negozio giuridico familiare in quanto costitutivo di un rapporto familiare e, cioè, del rapporto di coniugio. Causa del matrimonio è, appunto, la formazione del nucleo familiare che si esprime nel rapporto coniugale. Secondo detta dottrina, strutturalmente, il matrimonio è un negozio giuridico bilaterale, che si perfeziona con la volontà espressa dagli sposi nelle forme di legge. Questa volontà si manifesta come consenso, identificando il matrimonio nell ampia categoria delle convenzioni o dei patti giuridici. In epoca fascista, la contestazione del carattere negoziale del matrimonio, informata alla visione panstatualista propugnata dal regime, 3
4 muoveva dalla concezione pubblicistica dell atto, che vedeva nel matrimonio principalmente l attuazione di un interesse dello Stato e che rimetteva quindi la costituzione del vincolo coniugale alla volontà del potere pubblico. Oggi, all intervento dello Stato nella celebrazione del matrimonio, che si concreta nella presenza dell ufficiale di stato civile che, ricevuto il consenso dei nubendi, li proclama solennemente uniti in matrimonio, non si può attribuire un efficacia costitutiva dell unione medesima. È vero che l art. 107 c.c., che disciplina l aspetto formale della celebrazione, prevede la dichiarazione dell ufficiale come atto conclusivo delle formalità in cui far consistere la celebrazione del matrimonio, però la suddetta dichiarazione chiude la celebrazione, il rito, ma non compie né conclude il matrimonio, e cioè il negozio. Lo stesso contenuto dell art. 107 c.c. conferma ciò. L ufficiale, nel rito civile, dichiara che esse (le parti) sono unite in matrimonio. Non: vi unisco, ma: vi siete uniti, in virtù del consenso, che io ufficiale ho ricevuto e che solennemente attesto. L intervento dell ufficiale non è ad costituendum, bensì ad celebrandum; è cioè volto a rendere solenne il fatto costitutivo compiuto dagli sposi. La dichiarazione dell ufficiale è un atto giuridico solenne con valore ricognitivo; non è un atto discrezionale, ma un atto dovuto e vincolato, in quanto non viene dichiarata una discrezionale volontà dello Stato di unire gli sposi in matrimonio, ma si riceve, e solennemente si attesta, la loro dichiarazione di volersi unire. Ora, senza dubbio la presenza del pubblico ufficiale è indispensabile alla celebrazione e dunque si dovrà ammettere che non si può ravvisare nel matrimonio un qualsivoglia negozio giuridico inter vivos, poiché la volontà degli sposi non è, di per sé sola, sufficiente a perfezionare l atto. 4
5 Ma, pur se non sufficiente, la volontà dei nubendi costituisce comunque il motore primo della vicenda matrimoniale. Quindi il matrimonio è certamente un atto di autonomia privata, ma che presenta talune peculiarità. Innanzi tutto si tratta di un atto non solo tipico ma anche sottratto a qualsivoglia manifestazione di volontà che non sia il fatidico sì. L autonomia privata, in questo caso, si manifesta unicamente nella libertà di addivenire all atto e non già nella libertà di determinarne il contenuto. Le parti, infatti, non hanno facoltà di limitare o modificare gli effetti dell atto, i quali effetti sono determinati dalla legge. Il che porta parte della dottrina a vedere il matrimonio come un atto giuridico in senso stretto, in quanto costituito per volontà esclusiva delle parti ma i cui effetti sono determinati dalla legge e non dalle parti stesse. Al contrario, la dottrina che ravvisa nel matrimonio un negozio giuridico bilaterale di natura familiare, sostiene che la disponibilità degli effetti non sia un dato essenzialmente ed esclusivamente qualificante del negozio. Come abbiamo precedentemente detto, secondo il disposto di cui all art. 108 c.c., la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine, né a condizione. Pertanto se le parti aggiungono un termine o una condizione, l ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti. Dunque il matrimonio è un atto puro, che non tollera condizioni o termini, ed è inoltre un atto incoercibile (al pari del testamento); così come sono vietati i patti successori, altrettanto è vietato ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio. 5
6 Pertanto, la promessa di matrimonio (matrimonio destinato ad avere effetti civili, quindi sia quello civile sia quello concordatario, ma non quello solamente canonico), ex art. 79 c.c., non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento, ad esempio il pagamento di una somma a titolo di penale; per questo stesso motivo sarebbe ripetibile una caparra eventualmente versata, per nullità della relativa pattuizione. La disciplina del matrimonio con riferimento all atto è prevista dal titolo VI, libro I, c.c., ed il capo I è rubricato sotto la dizione della promessa di matrimonio, intesa come manifestazione di volontà attraverso la quale due soggetti si scambiano la promessa di unirsi in matrimonio. Come abbiamo detto, a differenza di altre manifestazioni di volontà preliminari che operano nel settore dei rapporti patrimoniali obbligatori, le quali possono determinare un vincolo tra i soggetti che le hanno poste in essere, la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento alla promessa stessa. La ratio della norma va ricercata nella tradizione storica dell istituto: in tutti gli ordinamenti moderni, il matrimonio è improntato alla massima libertà, con la conseguenza che non può ammettersi un vincolo in tal senso, né si possono riconnettere alla promessa effetti tipici vincolanti. La dottrina è solita distinguere a tal proposito la promessa di matrimonio in due categorie: la promessa semplice e la promessa formale. Nel primo caso si parla di c.d. fidanzamento. Il mancato adempimento della promessa fa venir meno la giustificazione di eventuali spostamenti patrimoniali che, in conseguenza di essa, si fossero verificati. Pertanto, ex art. 80 c.c., entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiu- 6
7 to di celebrare il matrimonio, ovvero dal giorno della morte di uno dei promittenti, si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa a prescindere dal motivo della rottura, cosicchè la legittimazione spetterà anche a chi, con il proprio comportamento, l avrà provocata. L obbligo di restituzione consegue all inadempimento di qualsivoglia tipo di promessa, anche se unilaterale ed anche se espressa in forma non solenne. Nel secondo caso, la promessa è bilaterale ed è fatta per atto pubblico o per scrittura privata (anche con una lettera dalle espressioni inequivoche) da un maggiorenne o da un minore autorizzato a contrarre matrimonio a norma dell art. 84 c.c., oppure risulta dalla richiesta delle pubblicazioni. In questo caso, oltre alla restituzione dei doni, l art. 81 c.c., obbliga il promittente, in caso di inadempimento, a risarcire il danno cagionato all altra parte per le spese sostenute e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa, risarcimento limitato nel quantum alla misura in cui spese ed obbligazioni corrispondano alla condizione delle parti (dunque la norma contempla una ipotesi di mero indennizzo rispetto alle spese realizzate) e sempre che l azione sia proposta entro un anno dal rifiuto. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che, con la propria colpa, ha dato giusto motivo al rifiuto dell altro. Giusto motivo di rifiuto è ogni fatto non pretestuoso che, se fosse stato conosciuto o si fosse verificato prima della promessa, avrebbe indotto l interessato a non formularla. Così, ad esempio, l infedeltà, la scoperta di precedenti immorali, la tendenza al giuoco o al bere ma non, ad esempio, l opposizione dei genitori. Discusso è il fondamento della responsabilità, sostenendosi sia la natura contrattuale che quella extracontrattuale. Sembra peraltro trattarsi di una particolare obbligazione ex lege posta a carico di chi recede, per 7
8 una evidente ragione di equità e di tutela dell affidamento incolpevole ingenerato nella controparte con la formalizzazione, anche scritta, della promessa. Nessun risarcimento è infatti previsto in caso di promessa informale, ma solo l obbligo restitutorio di cui all art. 80 c.c. Condizioni necessarie per contrarre matrimonio Il capo III, titolo VI, libro I, c.c., si occupa dell ipotesi del matrimonio celebrato davanti all ufficiale dello stato civile. Nella prima sezione sono definite le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, ossia i requisiti necessari e le situazioni di fatto che costituiscono impedimenti a porre in essere il matrimonio stesso. Requisiti Il primo requisito necessario è la maggiore età, ai sensi dell art. 84, c.c., ovvero l età di almeno 16 anni se il tribunale, su istanza personale del minore, sentito il Pubblico Ministero, i genitori o il tutore, abbia concesso con decreto emesso in camera di consiglio l autorizzazione, sussistendo gravi motivi e sempre che sia stata accertata la maturità del minore e la fondatezza delle ragioni addotte, ex art. 84, c.c. Ciò significa che il tribunale deve compiere due diverse operazioni, ossia valutare la fondatezza delle ragioni e, in un secondo momento, valutare se esse costituiscano un grave motivo per l anticipazione del matrimonio, cosicchè l autorizzazione non potrà essere concessa se non per le ragioni addotte dal minore. Al minore spetta valutare soggettivamente quali sono le ragioni che consigliano una anticipazione del matrimonio, mentre spetta al giudice valutare se esse effettivamente sussistano in fatto e se, in termini obiettivi, costituiscano un grave motivo. 8
9 Il secondo requisito per contrarre matrimonio è rappresentato dalla piena capacità di agire. Ai sensi dell art. 85, c.c., non può contrarre matrimonio l interdetto per infermità mentale, mentre può essere impugnato quello concluso in stato di incapacità di intendere e di volere, salvo che vi sia stata coabitazione per un anno dopo che l incapace ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali, ex art. 120 c.c. Terza delle condizioni necessare a contrarre matrimonio è, secondo il disposto dell art. 86, c.c., la libertà di stato. Non può pertanto contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente. Nell ipotesi in esame, si rileva una problematica di non agevole soluzione: si tratta di verificare cosa si intende per precedente vincolo matrimoniale. Caso tipico in tal senso è quello in cui due soggetti contraggono matrimonio secondo il rito religioso cattolico, ma non lo trascrivono. A ciò consegue l improduttività degli effetti civili del matrimonio stesso. Entrambi i soggetti, o uno solo di essi, potrebbero tuttavia porre in essere un nuovo atto matrimoniale con soli effetti civili; in relazione a ciò, nasce il problema se l ipotesi rientri o meno nella previsione dell art. 86, c.c. La tesi prevalente è nel senso che il principio della libertà di stato risulta rispettato in tutte le ipotesi nelle quali non vi sia un vincolo matrimoniale che produca effetti civili per l ordinamento dello Stato italiano. In essa dunque non può essere ricompreso il matrimonio canonico non trascritto. Quindi, è possibile sposarsi civilmente se si è già sposati con un matrimonio solamente canonico ovvero con un matrimonio con rito concordatario ma non trascritto. Impedimenti Come prima accennato, vi sono poi situazioni di fatto che costituiscono impedimenti a contrarre matrimonio. Vi sono due tipi di impedimenti, a seconda che, se inosservati, determinino la nullità del matri- 9
10 monio (impedimenti dirimenti), ovvero obblighino a pagare un ammenda (impedimenti impedienti). Nella prima categoria rientrano l esistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i nubendi, entro i limiti ed il grado fissati dall art. 87, c.c., se il tribunale non può concedere la dispensa, e l omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge dell altro, ex art. 88, c.c., purchè non colposo o preterintenzionale e in ogni caso accertato con sentenza di condanna passata in giudicato. La ratio della disposizione va ricercata nell esigenza di evitare che il delitto possa conseguire le finalità per le quali è stato programmato. Nella seconda categoria rientra il c.d. lutto vedovile, ossia il divieto temporaneo per la donna di contrarre nuove nozze, ex art. 89, c.c., in base al quale, al fine di impedire la perturbatio sanguinis, ossia di evitare ogni dubbio in ordine alla paternità di un eventuale figlio, non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui lo scioglimento o la cessazione conseguano a separazione personale per tre anni o a matrimonio non consumato ovvero il matrimonio sia stato annullato per l impotenza, anche se soltanto di generare, di uno dei coniugi. Tuttavia, quando lo stato di gravidanza possa escludersi in modo inequivocabile, il tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il P. M., può autorizzare il matrimonio. Ulteriore fattispecie della seconda categoria è l omissione di pubblicazione, salvo i casi di esonero concesso dal tribunale per motivi gravissimi, ex art. 100, c.c., e di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita, ai sensi dell art. 101, c.c. 10
11 Formalità preliminari Essendo presenti i suddetti requisiti, il matrimonio può essere celebrato a seguito, tuttavia, di quelle operazioni che il codice, nella sezione II, definisce come formalità preliminari, ossia le pubblicazioni matrimoniali e, in conseguenza di esse, le c.d. opposizioni. Le pubblicazioni matrimoniali rappresentano un ipotesi di pubblicità notizia, pubblicità tesa a rendere pubblico un atto, un fatto o un comportamento allo scopo di farlo conoscere ai terzi e senza ulteriori effetti. La pubblicazione, fatta a cura dell ufficiale dello stato civile su richiesta di entrambi i nubendi o di persona da essi incaricata, consiste nell affissione, per un periodo di tempo, previsto dall art. 95, c.c., comprensivo di almeno due domeniche, alla porta della casa comunale (e della chiesa parrocchiale per il matrimonio concordatario), di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza dei nubendi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio, ai sensi dell art. 93, c.c.. La pubblicazione deve essere richiesta, producendo i documenti previsti dall art. 97, c.c., all ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei nubendi ha la propria residenza e fatta nei comuni di entrambi, ex art. 94, c.c. Se l ufficiale rifiuta la pubblicazione, l art. 98, c.c., prevede la possibilità di presentare ricorso al tribunale, altrimenti, ex art. 99, c.c., il matrimonio deve essere celebrato non prima di quattro e non oltre i 180 giorni successivi all atto di pubblicazione, atto che, come detto, resta affisso per 8 giorni comprensivi di due domeniche successive. Il tribunale può, per gravi motivi, ridurre il termine della pubblicazione ai sensi dell art. 100, c.c. 11
12 La pubblicazione, in quanto pubblicità notizia, ha essenzialmente la funzione di permettere ai parenti indicati all art. 103, c.c., o al Pubblico Ministero, di fare opposizione al matrimonio per qualsivoglia causa che osti alla sua celebrazione, citando i nubendi e l ufficiale di stato civile innanzi al tribunale. Anche un terzo può dunque denunciare l esistenza di tali cause attivando i poteri del P.M. L opposizione, ex art. 104, c.c., sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando la decisione del giudice non sia passata in giudicato. Se l opposizione è respinta, l opponente, che non sia un ascendente o il P.M., può essere condannato al risarcimento dei danni, ai sensi del II comma dell art. 104, c.c. L omissione delle pubblicazioni non determina l invalidità del matrimonio, ma soltanto una sanzione pecuniaria a carico dell ufficiale di stato civile. Celebrazione del matrimonio Effettuate le prescritte pubblicazioni ed in assenza di opposizione si può procedere alla celebrazione del matrimonio. La celebrazione è un atto solenne le cui modalità sono regolate agli artt. 106 e ss., c.c. L art. 107, c.c., al primo comma disciplina l aspetto formale della celebrazione: nel giorno fissato dalle parti, l ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 c.c., riceve da ciascuna delle parti, personalmente, l una dopo l altra, la dichiarazione che essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. 12
13 Tale dichiarazione è un actus legittimus, non sottoponibile né a termine né a condizione, se ciò dovesse verificarsi, come abbiamo precedentemente detto, l ufficiale può non procedere alla celebrazione e, se vi procede, condizione o termine si hanno per non apposti. Oltre all ipotesi in esame, ai sensi dell art. 112, c.c., l ufficiale di stato civile non può rifiutare la celebrazione se non per una causa ammessa dalla legge. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione, salvo che per necessità o convenienza, ai sensi dell art. 109, c.c., costui non richieda la celebrazione ad ufficiale di altro luogo. Il matrimonio può anche essere celebrato nel luogo dove si trova uno degli sposi che sia impedito per infermità o per altra giustificata causa; in tale ipotesi il codice, all art. 110, prevede la presenza di quattro testimoni. L ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio benchè incompetente o senza testimoni è soggetto ad una ammenda. Il matrimonio definito apparente dall art. 113, c.c., celebrato innanzi ad ufficiale di stato civile che tale appare ma che tale non è (ad esempio un ufficiale che sia stato destituito), è valido ed efficace, purché gli sposi fossero in buona fede. Matrimonio per procura L art. 111, c.c., stabilisce che i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. Detta ipotesi si verifica anche quando uno degli sposi risiede all estero e, per gravi motivi valutati dal tribunale ove risiede l altro sposo, non può recarsi nel luogo della celebrazione. 13
14 La procura ha la forma dell atto pubblico; sotto il profilo sostanziale deve contenere l indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre ed ha una validità di durata pari a 180 giorni dalla data in cui è stata rilasciata. L efficacia limitata nel tempo implica che se il matrimonio viene celebrato oltre il termine prescritto, esso è invalido (si discute se esso sia nullo o inesistente). I vizi della procura si riflettono sulla validità del matrimonio. Così esso è nullo se la procura non è stata rilasciata per atto pubblico, ovvero se non indica il nome dell altro nubendo. La procura, inoltre, può essere revocata; in tal caso il matrimonio è nullo anche se celebrato nell ignoranza della revoca, salvo che non vi sia stata coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, ai sensi dell art. 111, c.c. Invalidità matrimoniali Da un punto di vista terminologico, il codice fa riferimento esclusivo, in caso di vizi dell atto, alla nullità, ma dalla disciplina delle varie ipotesi concrete si desume che le sanzioni sono diversificate. Le semplici irregolarità non comportano mai invalidità dell atto ma sono solo punite con una ammenda nei casi previsti dagli artt. 134 e ss., c.c. Può parlarsi di invalidità dell atto - rectius: negozio - giuridico quando, nella fase di compimento dello stesso, si realizzano delle anomalie attinenti alla presenza dei requisiti essenziali che la legge prevede per esso. Nell ambito dell invalidità si ritiene che vada distinta l ipotesi di inesistenza da quella di nullità. L inesistenza si ravvisa essenzialmente quando manca la stessa parvenza di un atto matrimoniale (ad esempio 14
15 qualora la celebrazione avvenga senza la presenza dell ufficiale di stato civile salvo che sia applicabile il disposto dell art. 113, c.c.), ovvero quando si attesti un consenso degli sposi che non è mai stato dato. Si ritiene, invece, che non sia causa di inesistenza il matrimonio celebrato sotto falso nome, potendo semmai invocare l inesistenza colui il cui nome fosse stato eventualmente usurpato. Ulteriore distinzione ravvisabile è quella tra nullità e annullabilità. La nullità si verifica a seguito di una anomalia che coinvolge la stessa essenza ontologica dell atto, mentre per l annullabilità l anomalia che la determina è più limitata, è relativa, e non coinvolge l atto nella sua essenza fondamentale. La disciplina giuridica della nullità e dell annullabilità è diversamente articolata, in funzione di questa alterazione definibile genetica, in quanto attiene al processo formativo dell atto stesso. Nonostante il codice civile definisca le anomalie dell atto matrimoniale sotto il profilo della nullità, una corretta analisi degli artt. 117 e ss., c.c., consente di osservare come non tutte le anomalie ivi presenti possano qualificarsi come vizi radicali rilevanti sotto il profilo della nullità; talune ipotesi, infatti, possono essere ricomprese nella categoria delle anomalie relative e dunque dell annullabilità. Tale distinzione ha rilevanza specialmente per quanto riguarda la prescrizione dell azione. Infatti, a fronte della teoria che afferma la generale imprescrittibilità delle azioni in materia di invalidità matrimoniale, la giurisprudenza ritiene imprescrittibile solo quella di nullità ( ad esempio quella derivante da bigamia), mentre, nel caso di annullabilità, ritiene applicabile la prescrizione ordinaria decennale e non quella abbreviata quinquennale prevista dall art. 1442, c.c., in materia di contratto. 15
16 Talvolta però è la legge stessa a fissare un termine di decadenza di un anno. Così nell ipotesi di cui al secondo comma dell art. 117, c.c., (raggiungimento della maggiore età da parte di un minore) e al quarto comma dello stesso (celebrazione del matrimonio tra parenti ed affini senza previa autorizzazione del tribunale, nei casi dispensabili), nonché nell ipotesi prevista dal secondo comma dell art. 123, c.c., qualora si ravvisi, nel caso di matrimonio simulato (che successivamente vedremo), un caso di annullabilità. Altre volte, sempre nel caso di vizi che determinano l annullabilità, la legge individua taluni fatti cui consegue la decadenza dell azione che diviene così improponibile. È il caso della maggiore età (o del concepimento o della procreazione) che, unitamente all accertata volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale, impedisce al genitore e al P.M. di iniziare il giudizio o, se iniziato, conduce alla reiezione della domanda, ai sensi del secondo comma dell art. 117, c.c. Più spesso, il fatto che determina la decadenza dell azione è la coabitazione protratta una volta venuta meno la causa efficiente del vizio, derivante da un consenso imperfetto per non essersi potuta formare la volontà del soggetto liberamente e correttamente. È il caso di cui agli artt. 119, II comma, 120, II comma e 122, quarto comma, c.c. Singole fattispecie di nullità Si ravvisa nullità nei seguenti casi previsti dall art. 117, c.c.: 1. Matrimonio contratto senza godere dello stato civile libero, in violazione dell art. 86, c.c. 2. Matrimonio contratto dal coniuge del morto presunto (art. 65, c.c.), qualora successivamente si accerti che costui è vivo (art. 68, c.c.). 16
17 3. Matrimonio contratto senza osservare i divieti non dispensabili derivanti da parentela, affinità, adozione, affiliazione, contro il disposto del I comma dell art. 87, c.c. 4. Matrimonio contratto in violazione dell impedimento da omicidio tentato o consumato (art. 88, c.c.). In tutti questi casi la legittimazione all impugnativa spetta ai conuigi, agli ascendenti prossimi, al P.M. e a tutti coloro i quali abbiano per impugnarlo un legittimo e attuale interesse. 5. Matrimonio contratto non volontariamente. Il difetto di consenso è, naturalmente, cosa diversa dal semplice vizio, quando l atto è voluto anche se in base ad una volontà non liberamente e correttamente formatasi. Si ritiene dunque che determini nullità la violenza fisica, lo stato ipnotico, l ubbriachezza e l intossicazione da droga quando impediscono addirittura di comprendere il significato dell atto che si compie, nonché l intenzione ludica, cioè il matrimonio contratto ioci causa. La legittimazione in tal caso spetterà, in base ai principii generali, a qualunque interessato. Singole fattispecie di annullabilità Si ravvisa invece annullabilità nei seguenti casi: 1. Matrimonio contratto senza osservare i divieti dispensabili derivanti da parentela, affinità, adozione e affiliazione e senza previa autorizzazione del tribunale (art. 87, IV comma, c.c.). in tal caso la legittimazione è la stessa prevista dall art 87 per i casi di nullità, ma l impugnativa deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione (art. 117, IV comma, c.c.). 17
18 2. Matrimonio contratto da minore infrasedicenne o ultrasedicenne senza autorizzazione del tribunale ex art. 84, c.c. Legittimati sono i coniugi, ciascuno dei genitori e il P.M. e l azione può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. 3. Matrimonio contratto dall interdetto per infermità di mente se, al tempo della celebrazione, vi era già sentenza passata in giudicato ovvero se l interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l infermità già esisteva al momento della celebrazione. Legittimati sono il tutore, il P.M. e tutti coloro che abbiano un legittimo interesse. In caso di revoca all interdizione l impugnativa spetta anche all interdetto, ma l azione non potrà essere proposta se, dopo la revoca, vi è stata coabitazione per un anno (art. 119, II comma, c.c.). 4. Matrimonio contratto dall incapace di intendere e volere (art. 120, c.c.). la legittimazione spetta al solo coniuge incapace, ma l azione non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali (art. 120, II comma, c.c.) Vizi del consenso Molto delicata è la materia dei vizi del consenso che è stata regolamentata specialmente in sede di riforma del diritto di famiglia nel 1975, dandosi più spazio alla tutela della volontà effettiva degli sposi. Detti vizi costituiscono motivo di annullamento, secondo quanto previsto dall art. 122, c.c., e riguardano violenza, timore ed errore. Ai sensi di detto articolo, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne al coniuge stesso. 18
19 Violenza La nozione di violenza morale, rilevante secondo tale disposizione, si deve intendere come forma di coercizione morale di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole, tenendo conto dell età, del sesso e delle condizioni della persona. Timore La violenza morale si distingue dal timore, il quale non presuppone una minaccia, ma deve essere di eccezionale gravità e derivare da cause esterne allo sposo. Pertanto il c.d. timore reverenziale, che dipende da una condizione soggettiva dell intimorito, è del tutto irrilevante. Il caso del padre che spinge alle nozze potrà rilevare solo in caso di minacce e dunque di violenza. La dottrina ravvisa ipotesi di timore nelle persecuzioni razziali e politiche alle quali si cerchi scampo con il matrimonio. Poiché la legge non richiede la riconoscibilità, il timore può anche non essere esternato, cosicchè esso può atteggiarsi come riserva mentale rilevante. Errore Il II comma dell art. 122, c.c., occupandosi dell errore, stabilisce che il matrimonio può altresì essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell altro coniuge. L errore può essere definito come una falsa rappresentazione della realtà e, nel matrimonio, il legislatore ha sottolineato che esso può cadere sia sulla identità della persona, sia sulle qualità personali del coniuge. Riguardo quest ultimo aspetto, l errore essenziale, è definito tale qualora, tenute presenti le condizioni dell altro coniuge, si accerti che lo stesso 19
20 non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l errore riguardi l esistenza di una malattia psicofisica o di una anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale (ad esempio l impotenza); l esistenza di una condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore ai 5 anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; la condanna per reati concernenti la prostituzione a pena non inferiore ai 2 anni; lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento della paternità ai sensi dell art. 223, c.c., se la gravidanza è stata portata a termine. Inoltre, l ultimo comma dell art. 122, c.c., dispone che l azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per almeno un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l errore. Anche questo caso rientra nel quadro di applicazione del principio del favor matrimonii. Matrimonio simulato La fattispecie della simulazione è prevista all art. 123, c.c., che stabilisce che il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei due coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Simulazione significa finzione, si simula un comportamento quando si fa apparire una cosa diversa da quella che realmente si vuole. È l ipotesi in cui, ad esempio, un cittadino extracomunitario, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dai limiti dell immigrazione, si unisce in matrimonio con un cittadino italiano per acquisire la cittadinanza, en- 20
21 trambi accordandosi a priori sull inottemperanza dei diritti e doveri matrimoniali. L azione, anche in questo caso, non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per almeno un anno dalla celebrazione, ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi. Matrimonio putativo Diversa è l ipotesi contemplata all art. 128, c.c., che, sotto il titolo matrimonio putativo, esprime un ulteriore elemento in applicazione del favor matrimonii. Putativo è il matrimonio invalido, cioè dichiarato nullo o annullato con sentenza costitutiva, ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi. In caso di nullità del matrimonio, gli effetti di esso si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronuncia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, ovvero quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza di nullità. Nell ipotesi in cui la buona fede o il consenso estorto nei termini di cui sopra si verifichino per uno solo dei coniugi, essendo l altro in mala fede, gli effetti del matrimonio putativo si verificano solo in favore del coniuge in buona fede; diversamente, nel caso in cui entrambi i coniugi siano in mala fede, il matrimonio dichiarato nullo spiega gli effetti del matrimonio valido solo rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, 21
22 salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto (nel qual caso i figli perdono lo status di figli legittimi acquisendo quello di figli naturali riconosciuti, sempre che il riconoscimento sia consentito), ma non nei confronti dei figli nati prima e riconosciuti anteriormente alla sentenza di nullità. Inoltre l art. 129, c.c., precisa che, per quel che concerne il periodo successivo alla sentenza, qualora le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi, e per un periodo non superiore ai tre anni, l obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle sue sostanza, a favore dell altro coniuge, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per converso, l art. 129 bis, c.c., prevede che il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, comprendente una somma corrispondente al mantenimento per tre anni, ed è altresì tenuto a prestare gli alimenti, sempre che non vi siano altri obbligati. Altrettanto obbligato alla corresponsione di tale indennità, salvo gli alimenti, è il terzo imputabile per la nullità del matrimonio. Matrimonio concordatario Prima dell unità d Italia, la Chiesa cattolica aveva il monopolio della disciplina del vincolo coniugale matrimoniale, quanto meno nel Regno Pontificio. A seguito dell unificazione del 1861, lo Stato non ha più riconosciuto efficacia giuridica al matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico; dunque, i cittadini italiani che professavano la religione cattolica, per contrarre un vincolo valido sia per lo Stato, sia per la Chiesa, dovevano procedere alla doppia celebrazione. 22
23 Nel 1929, lo Stato italiano e la Santa Sede raggiunsero un accordo, il quale ha avuto due proiezioni: la prima, tipicamente religiosa, realizzatasi attraverso il Concordato tra Santa Sede e Italia; l altra, di natura istituzionale, che ha creato lo Stato Città del Vaticano. L art. 29 del Concordato, in materia di matrimonio, creava una situazione di incontro tra i due ordinamenti, nel senso che il profilo dell atto veniva demandato alla regolamentazione propria del diritto canonico e quella del rapporto alla regolamentazione del diritto civile. Questo però portò ad una duplicazione di discipline che si evidenziava, in particolare, riguardo le cause di nullità del matrimonio. L art. 7 della nostra Costituzione ha fatto chiarezza a riguardo stabilendo che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Disciplina del matrimonio concordatario Come abbiamo detto, nel matrimonio concordatario la disciplina dell atto, riguardante tutti gli aspetti attinenti alla sua formazione e alla sua validità, è demandata all ordinamento canonico. Questa disciplina si desume dall analisi combinata del Concordato del 1929 (a cui è stata data esecuzione con la l. 810/ 29), della l. 847/ 29 (contenente le disposizioni per l applicazione del Concordato) e della l. 121/ 85 (di ratifica ed esecuzione dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato del 29). In tali leggi si prevede che il matrimonio celebrato innanzi al ministro di culto cattolico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi 23
24 effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile. Anche per il matrimonio concordatario sono previste delle formalità specifiche inerenti le pubblicazioni, la celebrazione e la trascrizione. Le pubblicazioni - che possono essere richieste dalle persone indicate all art. 96, c.c., e dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato - devono essere fatte a norma degli artt. 93 e ss., c.c. Trascorsi tre giorni dalla pubblicazione, l ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione, rilascia un certificato in cui dichiara che non risulta l esistenza di cause le quali si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Se, diversamente, ad esso venga notificata opposizione a norma dell art. 103, c.c., l ufficiale non potrà rilasciare il certificato e dovrà comunicare al parroco l opposizione. L intervento dell autorità giudiziaria in tale senso si palesa necessario solo quando l opposizione sia fondata su una causa prevista dagli art. 85 e 86, c.c. Un intervento della Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo ricomprendere, nella fattispecie in esame, anche il disposto di cui all art. 84, c.c. La celebrazione del matrimonio da parte del ministro del culto cattolico deve essere eseguita con la lettura degli artt. 143, 144 e 147, c.c., in materia di diritti e doveri che nascono dal matrimonio, lettura prevista dall art. 107, c.c., riguardante la forma della celebrazione. L atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Una copia viene di norma subito trasmessa all ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, ovvero entro 5 giorni dalla celebrazione. L ufficiale, ricevuto l atto, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile entro 24 ore dal rice- 24
25 vimento e, nelle successive 24 ore, deve esserne trasmessa notizia al parroco con l indicazione della data in cui è stata effettuata. La trascrizione dell atto può, tuttavia essere tardiva ovvero ritardata. È tardiva quando è stata omessa per qualsiasi causa (anche per volontà degli sposi). Chiunque ne abbia interesse può richiederla in ogni tempo, sempre che le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione e non siano venute meno successivamente. A ciò si aggiunga che qualora la trascrizione sia stata richiesta trascorsi i 5 giorni dalla data della celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Si ha trascrizione ritardata quando, invece, la richiesta è tempestiva ma non può essere eseguita per l esistenza di vizi formali impedienti la trascrizione stessa. Dal momento in cui è adempiuto l onere della trascrizione, gli effetti di questa retroagiscono al momento della celebrazione e non sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi. Per quel che concerne gli impedimenti alla trascrizione, essi possono essere assoluti e relativi. Si verificano impedimenti assoluti quando anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata ad altro matrimonio valido agli effetti civili, nonché se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da altro vincolo matrimoniale valido agli effetti civili. Inoltre sono impedimenti assoluti il delitto, l affinità in linea retta e l età inferiore ai 16 anni. Si verificano impedimenti relativi se l atto di matrimonio non è stato trasmesso in originale, ovvero se l atto non contiene le indicazioni prescritte dalla legge; in tal caso l ufficiale di stato civile sospende la trascrizione e rinvia l atto per la sua regolarizzazione; inoltre se la celebrazione non sia stata preceduta dalle pubblicazioni, salvo dispensa; in tal caso la trascrizione può avere luogo dopo l accertamento che non vi è al- 25
26 cuna delle circostanze impeditive. Altri casi di impedimenti relativi sono l interdizione per infermità di mente, sino alla revoca della stessa; il difetto di età, comunque non inferiore ai 16 anni; il rapporto di parentela, affinità e affiliazione, salvo la dispensa del tribunale. La trascrizione del matrimonio concordatario può essere impugnata qualora sia stata eseguita nonostante l esistenza di un impedimento e a ciò consegue il venir meno degli effetti civili del matrimonio, e qualora sussista incapacità di intendere e di volere di uno degli sposi. Per quanto riguarda le cause di nullità, nonostante gli effetti del matrimonio canonico si producano nell ordinamento civilistico a seguito della trascrizione, il Concordato ha previsto la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. Tali sentenze di nullità, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, sono presentati in forma autentica alla Corte d Appello della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l atto di celebrazione, ai fini della esecutività della sentenza nell ordinamento civilistico. La Corte d Appello, una volta accertata la competenza del giudice ecclesiastico ed il rispetto del diritto di agire delle parti e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell ordinamento italiano, rende esecutiva la sentenza e ne ordina la annotazione a margine dell atto di matrimonio. 26
INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA. Sezione I Il matrimonio civile. Origini e principi pag.
INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA Il matrimonio civile. Origini e principi pag. 1. Il matrimonio come fondamento della famiglia. Evoluzione storica, disciplina costituzionale e principi
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni
LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliRICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO
RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale
DettagliI. Capitolo IL MATRIMONIO
I. Capitolo IL MATRIMONIO Atto: consenso che nelle forme della celebrazione del matrimonio dà origine alla famiglia legittima. Matrimonio come atto giuridico Può essere regolato dal diritto civile o canonico.
Dettaglii diritti dei membri della famiglia legittima.
Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliMantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it
Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante
DettagliAnnotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi
Annotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabe ai rapporti patrimoniali tra i coniugi La scelta del regime patrimoniale rientra fra le dichiarazioni che possono essere annotate nell
DettagliPER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA
PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA di Vincenzo D Andò PREMESSA La Legge 14.2.2006, n. 55 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1.3.2006) ha introdotto nel
DettagliINDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI. 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale
INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale...3 2. Dichiarazione del valore della controversia al fine della determinazione
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
Dettaglia) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;
1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La
DettagliPOSIZIONE MATRIMONIALE
Mod. I Prot. n. DIOCESI DI PARROCCHIA Via Comune Cap Provincia POSIZIONE MATRIMONIALE GENERALITÀ Fidanzato Fidanzata Cognome e nome 1 Luogo e data di nascita Luogo e data di battesimo Religione Stato civile
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliRAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.
1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliCODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
DettagliLEGGE - 27/05/1929, n. 847 - Gazzetta Uff. 08/06/1929, n.133
LEGGE - 27/05/1929, n. 847 - Gazzetta Uff. 08/06/1929, n.133 TESTO VIGENTE LEGGE 27 maggio 1929, n. 847 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 133). - Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio
DettagliUNIONE ITALIANI NEL MONDO
IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliL acquisto della cittadinanza italiana
Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliCopyright Esselibri S.p.A.
CAPITOLO TERZO L INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO Sommario: 1. L invalidità nel matrimonio. - 2. Le singole invalidità. - 3. Gli effetti della pronuncia di invalidità. - 4. Il matrimonio putativo. 1. L INVALIDITÀ
DettagliCITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI SPOSARSI A STRESA SPOSARSI CON RITO CIVILE Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliIl nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi
Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 6230 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MISURACA, AMATO Nuove norme in materia di responsabilità e di risarcimento per i danni derivanti
DettagliVENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011
9 luglio 2011 Le donazioni Contratti e atti onerosi gratuiti atti liberali atti non liberali donazioni comodato Atto di liberalità: atto diretto a realizzare in capo ad un terzo un arricchimento spontaneo
DettagliLegge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice
DettagliLa Santa Sede e la Repubblica di Malta,
Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e alle decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi matrimoni
DettagliStraniero divenuto italiano
Straniero divenuto italiano Efficacia e trascrizioni degli atti di stato civile Relatore: Valeria Pini Esperto Anusca Provincia di Bergamo, 9 maggio 2012 D.P.R. n 396 del 03/11/2000 Regolamento dello stato
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che
DettagliTraduzione a cura di Sara DʼAttoma ****
Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici
DettagliIndice. 2 Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica. --------------------------------- 5
INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELLE RELIGIONI LEZIONE VIII LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA MATRIMONIALE PROF. MARCO SANTO ALAIA Indice 1 Efficacia civile delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici:
DettagliDisposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'italia, nella parte relativa al matrimonio
Legge 27 maggio 1929, n.847 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'italia, nella parte relativa al matrimonio (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8
DettagliIl Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliCorso di formazione per ufficiali di stato civile PROGRAMMA
ALLEGATO 2 Corso di formazione per ufficiali di stato civile PER LE FINALITA PREVISTE DALL ARTICOLO 2 COMMA 11 DELLA LEGGE 24.12.2007 N.244 Il superamento del corso dà diritto all abilitazione a svolgere
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliCOMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816
COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816 UFFICIO DELLO STATO CIVILE PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO PER MATRIMONIO CIVILE Con l atto
DettagliIndice. 1 La rappresentanza ---------------------------------------------------------------------------------------3
INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE IX IL NEGOZIO GIURIDICO (PARTE II) PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 La rappresentanza ---------------------------------------------------------------------------------------3
DettagliInstabilità coniugale
Instabilità coniugale Il fenomeno delle famiglie divise: separazioni, annullamenti, divorzi Elaborazione di G Vettorato dalla tesi dottorale di Elena Margiotta, IL PROCESSO DI EMANCIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI
DettagliIl quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici
Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliFATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliCRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE
42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997
DettagliINDICE. Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI CAPITOLO 2 LA FEDELTÀ CAPITOLO 3 L ASSISTENZA MORALE E MATERIALE
INDICE Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI 3 1. I profili generali 4 2. Matrimonio ed obblighi coniugali 6 3. I doveri matrimoniali 8 4. La natura inderogabile degli obblighi coniugali
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
Dettagli10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera
10. di Mauro Soldera La Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) interviene in maniera significativa sulla disciplina dei licenziamenti individuali regolamentati dall art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto
DettagliINTRODUZIONE 1. Una premessa... 1
INDICE INTRODUZIONE 1. Una premessa................................... 1 SEZIONE I: FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO: PROSPETTIVA STORICA E COMPARATA 1. L età classica...................................
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliDecisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero
Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliIl principio di buona fede nei contratti di franchising
Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliGenitori adottivi o affidatari
Genitori adottivi o affidatari Congedo di maternità Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale,
DettagliLE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
DettagliNel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.
Codice Civile Il Codice civile è il principale corpus normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliCOMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499
COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998
DettagliAssociazione C rescere
Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica
DettagliTE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17
DettagliCaratteristiche della prestazione intellettuale:
LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia
DettagliOGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973.
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE 91/E Roma, 19 luglio 2005 OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973. Con la nota sopra evidenziata codesta
DettagliConsenso Informato e Privacy
Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi
DettagliIndice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
Dettagli1.5. Diocesi di Lugano. Direttive per il ministero pastorale. 1.5. Il Matrimonio
1.5. Diocesi di Lugano Direttive per il ministero pastorale 1.5. Il Matrimonio 34 Il Matrimonio 1.5.0. Norme generali sul Matrimonio Indice I. Responsabile della preparazione al Matrimonio II. Documenti
DettagliCertificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA
Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità
DettagliProposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri
Proposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri Onorevoli colleghi, la Proposta di Legge per istituire il Patto Civile di Solidarietà nasce dalle nuove esigenze
DettagliSTRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
Dettaglia) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;
1. L ordinamento giuridico è: a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; b) Il complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014
LA SUCCESSIONE La successione per causa di morte è il passaggio di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente, come previsto dal codice civile, l'apertura della successione
DettagliGLI OBBLIGHI STRUMENTALI
GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della applicazione del tributo ovvero ai fini del controllo amministrativo. Sono definiti anche obblighi
DettagliTIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT
Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO
DettagliNOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE
NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,
DettagliISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30. Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza
ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30 Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza UNA ISTANZA ORIGINALE COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI E COMPILATA
Dettagli