Il 26 ottobre 2012 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il regolamento relativo alle quote di genere nelle società
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- Lazzaro Costantino
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1 Il 26 ottobre 2012 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il regolamento relativo alle quote di genere nelle società pubbliche. Mentre per le società quotate, con delibera emanata lo scorso 8 febbraio, la Consob aveva già immesso nel regolamento delle società quotate in borsa l'attuazione delle nuove norme sull'equilibrio tra i generi ai vertici. Si dà così piena attuazione alla legge 120 del 2011, che ha il pregio di aver introdotto per la prima volta nel nostro paese l obbligo per le società partecipate pubbliche e per le società quotate in borsa di effettuare il riparto degli amministratori da eleggere sulla base dell'equilibrio tra i generi. Tale legge, nel perseguire l obiettivo di favorire l accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, ha imposto alle società sopra indicate di prevedere, all interno dei rispettivi organi di amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione tra quote che garantisca l equilibrio tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima legge in almeno un 1/5 in sede di primo mandato e almeno un 1/3 nei successivi mandati, che devono essere almeno tre. A garanzia dell effettività di tale previsione normativa è previsto che il mancato rispetto dell equilibrio tra i generi nella composizione del consiglio di amministrazione delle società sia sanzionato dalla Consob attraverso un procedimento graduale e progressivo: una iniziale diffida ad adeguarsi al nuovo principio entro quattro mesi, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro a euro in caso di ulteriore inottemperanza ed infine, se la società non si adegua entro successivi tre mesi, i componenti eletti decadono dalla carica.per le società partecipate dalla pubblica amministrazione è sorto l obbligo di comunicare al Ministro delegato per le pari opportunità - Elsa Fornero - la composizione degli organi sociali e chiunque ne abbia interesse può segnalare le situazioni non conformi alle nuove norme. A seguito di verifica di tale difformità, la società riceve una diffida formale per ripristinare immediatamente l equità tra i generi, pena la decadenza dell intero organo interessato e relativo commissariamento. Si deve precisare che la Consob lascia ampia autonomia alle società quotate, affidando a loro la scelta dei modi in cui garantire l'applicazione della legge e assicurare nel concreto il rispetto della normativa di genere. Si stabilisce infatti che: 1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1- ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi. 2. Gli statuti delle società quotate disciplinano: a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre; b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi; c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli stessi articoli disciplinanti l'equilibrio di genere Un meccanismo simile vale per i collegi sindacali: L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. All esito della consultazione avvenuta nel 2011, la Consob ha preferito garantire l autonomia statutaria delle società soprattutto nei casi, frequenti ad esempio tra le cooperative, di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, ciò al fine di non disincentivare la presentazione di liste da parte di investitori per i quali il rispettare dell equilibrio tra i generi potrebbe rendere più onerosa la presentazione stessa della lista. Tuttavia, come si legge anche nel documento che racchiude gli esiti della consultazione in materia di equilibrio tra i generi e nomina degli organi delle società quotate, tale scelta non preclude, naturalmente, anche a coloro che presentano liste contenenti meno di tre candidati di includere rappresentanti di entrambi i generi o di quello che, presumibilmente, possa essere meno rappresentato, al fine di favorire il rispetto della quota di genere al momento della nomina dell organo.
2 Di seguito si riportano la delibera Consob con cui si modifica il regolamento concernente la disciplina delle emittenti, il regolamento per le società partecipate dalla P.A. oltre alla legge che definisce gli organi della p.a. nei cui confronti si applicano le disposizioni in esame. Delibera n Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche; VISTI, in particolare, gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120; VISTE le deleghe regolamentari conferite alla CONSOB dai citati articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis; VISTA la delibera n del 14 maggio 1999, e le successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 9 dicembre 2011 ai fini della predisposizione della presente normativa; D E L I B E R A: Art. 1 Nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dopo il Capo I, Titolo V-bis, Parte III, è inserito il seguente Capo: " Capo I-bis Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo Art. 144-undecies.1 (Equilibrio tra generi) 1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi. 2. Gli statuti delle società quotate disciplinano: a. le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre; b. le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi; c. le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1- ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico. 3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. 4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche." Art. 2 La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale(1). Milano, 8 febbraio 2012 Nota: 1. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 del IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas
3 SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ, COSTITUITE IN ITALIA, CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL ARTICOLO 2359, COMMI PRIMO E SECONDO, DEL CODICE CIVILE, NON QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; -VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 120, avente ad oggetto modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati; -VISTO, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati; ed il comma 2 del medesimo articolo, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti; -VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; -UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell Adunanza del 27 settembre 2012; -VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata su proposta del Ministro dell economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; il seguente regolamento: EMANA ART. 1 (Ambito di applicazione) Il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate. ART. 2 (Composizione degli organi sociali) Le società di cui all articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere che le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre dei componenti l organo da eleggere rispettino il criterio di riparto tra generi. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento. Qualora dall applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all unità superiore.le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. ART. 3 (Decorrenza)
4 Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato può essere è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell organo. ART. 4 (Monitoraggio e vigilanza sull applicazione della normativa) Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. A tal fine, le società di cui all articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. E fatto obbligo all organo di amministrazione e all organo di controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, da chiunque vi abbia interesse. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita all articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la società a ripristinare l equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto. ART. 5 (Clausola di invarianza) Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
5 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001) Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Titolo I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Vigente al: 5-6-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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