Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.
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1 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 15/06/2012 Circolare n. 85 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.3 OGGETTO: SOMMARIO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Sospensioni contributive. Istruzioni contabili. Premessa 1. sospensione termini 1.1. sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive 1.2. sospensione notifica cartelle di pagamento 2. sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
2 2.1 soggetti interessati 2.2 periodo contributivo oggetto di sospensione 2.3 soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco 3. modalità di sospensione 3.1 aziende 3.2 artigiani e commercianti 3.3 liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge n.335/ contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera 3.5 contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 3.6 contributi dovuti da datori di lavoro domestico 4. modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi 5. istruzioni contabili PREMESSA Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova. In conseguenza del ripetersi dei predetti eventi sismici, con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato esteso ai territori delle province di Reggio Emilia e Rovigo, e prorogato al 30 luglio Per far fronte all emergenza, è stato emanato in data 1 giugno 2012 un decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze con il quale è stata disposta nei confronti delle popolazioni interessate dall evento sismico la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini per l adempimento degli obblighi tributari. Per la medesima finalità, il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, richiamando l ambito di applicazione soggettivo stabilito dal Decreto del MEF dell 1 giugno 2012, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012, nonché la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 settembre Si procede pertanto ad esaminare con la presente circolare le disposizioni inerenti gli adempimenti e gli obblighi dei versamenti contributivi. 1. SOSPENSIONE TERMINI
3 1.1 Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive L art. 6 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti dal sisma (allegato 1), la sospensione fino al 31 luglio 2012, dei seguenti termini: i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali; i termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. Premesso quanto sopra, gli Agenti della Riscossione sospenderanno d ufficio fino al 31 luglio 2012 qualsiasi attività relativamente al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre fino alla stessa data l Istituto sospenderà l emissione di avvisi di addebito ed avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative. Tale sospensione opera ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati. 1.2 Sospensione notifica cartelle di pagamento L art. 8, comma 1, punto 3) del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, sospende fino al 30 settembre 2012 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti di Riscossione. Pertanto, fino al 30 settembre 2012 gli Agenti della Riscossione sospenderanno nei confronti dei soggetti interessati tutte le attività di notifica delle cartelle di pagamento emesse. 2. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI L art. 8, comma 1, punto 1) del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piano di rientro nei confronti dell Istituto. 2.1 Soggetti interessati Per effetto del combinato disposto della norma suindicata con l art.1 del Decreto del MEF dell 1 giugno 2012, la sospensione fino al 30 settembre 2012 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni di cui all allegato 1 della presente circolare. I soggetti persone fisiche o persone giuridiche che beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi sono i seguenti:
4 i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.). Si sottolinea, peraltro, che la sospensione in commento riguarda nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all accentramento degli adempimenti contributivi esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territori indicati nell elenco allegato alla circolare. Alle aziende operanti nei territori oggetto degli eventi sismici al 20 maggio 2012 spetta altresì il beneficio della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali relativamente ai lavoratori assunti dopo la predetta data del 20 maggio 2012, residenti in pari data nelle aree indicate nell allegato 1 della circolare. Il datore di lavoro privato, il committente o l associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest ultima nei termini di legge. L obbligo di versamento suindicato non trova applicazione nell ipotesi di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore antecedentemente al 20 maggio 2012, la cui scadenza del termine di versamento è intervenuta successivamente alla predetta data. 2.2 Periodo contributivo oggetto di sospensione I contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell arco temporale 20 maggio settembre Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco L art. 8, comma 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto, limitatamente ai professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, la proroga degli adempimenti sino al 30 settembre Un ulteriore presupposto per la sospensione degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12, abbia eletto prima del 20 maggio 2012 domicilio professionale nei comuni indicati nell allegato 1 della circolare. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all art. 2 del decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio MODALITÀ DI SOSPENSIONE Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda (allegato 2) alla sede Inps
5 competente. Si sottolinea che potrà essere presentata un unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni. L Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l applicazione dell ordinario regime sanzionatorio. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni interne emanate dall Istituto. 3.1 Aziende Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 8B, che assume il nuovo significato di Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e D.L. 74/2012. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da maggio 2012 ad agosto 2012, le aziende interessate inseriranno nell elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore N962 e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l importo dei contributi sospesi). Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero Artigiani e Commercianti Per effetto delle citate norme, la sospensione dell obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze: Scadenza Contributi sospesi versamento 16/06/2012 Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l anno 2012 e I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi 16/08/2012 II rata sul minimale per l anno 2012 La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge n.335/1995. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2011 e primo acconto 2012, in coincidenza con i versamenti fiscali. Per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 giugno 2012 al 16 settembre 2012 (compensi erogati nei mesi da maggio 2012 ad agosto 2012). Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato,
6 nell elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore 16: sospensione contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e D.L. 74/2012. Validità dal 20 maggio 2012 al 30 settembre Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera. Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti. Scadenza versamento Contributi sospesi 16/06/ trimestre /09/ trimestre 2012 La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento: Scadenza Contributi sospesi Versamento 16/07/2012 1^ rata /09/2012 2^ rata 2012 La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze. 3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico. Nell arco temporale indicato dal citato decreto legge, giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al 2 trimestre 2012, il cui versamento è previsto dall 1 al 10 luglio Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento. 4. Modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi. Il Decreto del MEF dell 1 giugno 2012 ed il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 nulla dispongono in merito alle modalità di ripresa degli adempimenti contributivi e di recupero dei contributi sospesi. Al riguardo, quindi, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.
7 5. Istruzioni contabili I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens e nei modelli DM10V con il codice N962, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 3.1) della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/128, assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l altro, all emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto appena istituito. Copia della lista deve essere trasmessa all ufficio competente della contabilità ai fini dell apertura e della gestione del credito sul citato partitario. Nell allegato n. 3 è riportato il conto GPA 00/128 di nuova istituzione. Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare e dei datori di lavoro domestico, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative. Il Direttore Generale Nori
8 Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
9 Allegato n. 1 ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI Provincia di Bologna 1. Argelato 2. Baricella 3. Bentivoglio 4. Castello d'argile 5. Castelmaggiore 6. Crevalcore 7. Galliera 8. Malalbergo 9. Minerbio 10. Molinella 11. Pieve di Cento 12. Sala Bolognese 13. San Giorgio di Piano 14. San Giovanni in Persicelo 15. San Pietro in Casale 16. Sant'Agata Bolognese Provincia di Ferrara 1. Bondeno 2. Cento 3. Mirabello 4. Poggio Renatico 5. Sant'Agostino 6. Vigarano Provincia di Modena 1. Bastiglia 2. Bomporto 3. Campogalliano 4. Camposanto 5. Carpi 6. Castelfranco Emilia 7. Cavezzo 8. Concordia sulla Secchia 9. Finale Emilia 10. Medolla 11. Mirandola 12. Nonantola 13. Novi 14. Ravarino 15. San Felice sul Panaro 16. San Possidonio 17. San Prospero 18. Soliera
10 Provincia di Reggio Emilia 1. Boretto 2. Brescello 3. Correggio 4. Fabbrico 5. Gualtieri 6. Guastalla 7. Luzzara 8. Novellara 9. Reggiolo 10. Rio Saliceto 11. Rolo 12. San Martino in Rio 13. Campagnola Emilia Provincia di Mantova 1. Bagnolo San Vito 2. Borgoforte 3. Borgofranco sul Po 4. Carbonara di Po 5. Castelbelforte 6. Castellucchio 7. Curtatone 8. Felonica 9. Gonzaga 10. Magnacavallo 11. Marcaria 12. Moglia 13. Ostiglia 14. Pegognaga 15. Pieve di Coriano 16. Poggio Rusco 17. Porto Mantovano 18. Quingentole 19. Quistello 20. Revere 21. Rodigo 22. Roncoferraro 23. Sabbioneta 24. San Benedetto Po 25. San Giacomo delle Segnate 26. San Giovanni del Dosso 27. Schivenoglia 28. Sermide 29. Serravalle a Po 30. Sustinente 31. Suzzara 32. Villa Poma 33. Villimpenta 34. Virgilio
11 Provincia di Rovigo 1. Bagnolo di Po 2. Calto 3. Canaro 4. Canda 5. Castelguglielmo 6. Castelmassa 7. Ceneselli 8. Ficarolo 9. Gaiba 10. Gavello 11. Giacciano con Baruchella 12. Melara 13. Occhiobello 14. Pincara 15. Salara 16. Stienta 17. Trecenta
12 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Accesso alla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 1/2 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n ALLA SEDE INPS DI Il sottoscritto p r o t o c o l l o Allegato n. 2 Dom. sosp. Emilia/ Lombardia/ Veneto COD. SC COGNOME NOME CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA A in qualità di (è possibile selezionare più di una voce) Titolare Legale rappresentante dell azienda DENOMINAZIONE AZIENDA MATRICOLA INPS CODICE FISCALE SEDE Artigiano/Esercente attività commerciale Lavoratore agricolo autonomo/concedente a piccola colonia e compartecipazione familiare Datore di lavoro domestico comunica di volersi avvalere della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali disposta dal Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012,a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. A tal fine, dichiara, ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000, di esercitare alla data del 20 maggio 2012 l attività di impresa o professionale nei territori indicati nel Decreto Ministero Economia e Finanze dell 1 giugno 2012.
13 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Dom. sosp. Emilia/ Lombardia/ Veneto COD. SC Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Accesso alla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2/2 Sono consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni. Dichiaro, al riguardo, che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false. Luogo Data Firma Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali ) L Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande,21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall Istituto. I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L Inps la informa, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell agenzia stessa.
14 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI Allegato n.3 Tipo variazione Codice conto Denominazione completa I GPA00128 Crediti per contributi sospesi alle Aziende a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e D.L. 74/2012 Denominazione abbreviata CRED. CTR. SOSP.AZ. EMI. LOM. VEN. 2012
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