REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. di Monfalcone. Art. 1. (Premessa)
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- Gustavo Orazio Orsini
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1 REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. di Monfalcone Art. 1 (Premessa) L Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. di Monfalcone svolge la propria attività presso, le locali strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di regolare convenzione con l Azienda U.L.S.S. ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell autonomia delle singole parti contraenti. L A.V.O. espleterà la propria attività a mezzo di volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati. L A.V.O. svolge la propria attività presso l ospedale San Polo di Monfalcone nei reparti di ortopedia, medicina, chirurgia e r.s.a.. L A.V.O. curerà, direttamente o a mezzo delle U.S.L., l assicurazione degli operatori (tirocinanti, Volontari, Soci) a norma di legge, pur restando chiaro il presupposto che tra i predetti operatori e l Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite, a norma delle vigenti disposizioni di legge sul volontariato e dello statuto dell Associazione. Gli operatori di cui sopra, data la natura dell attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo. L A.V.O. di Monfalcone, associata alla FEDERAVO con sede in Milano, si impegna a tenere a base delle propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione. Art. 2 (Ammissione all A.V.O. )
2 Possono essere ammessi all A.V.O. le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età che siano fisicamente e psicologicamente idonee all attività da svolgere e che accettino lo Statuto ed il Regolamento dell Associazione medesima. All ammissione ai Corsi di Base ed ai vari successivi gradi previsti dal presente Regolamento, provvede il Consiglio Esecutivo. Per l ammissione a socio il Consiglio Esecutivo decide con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri in carica. Art. 3 (Corsi di base - Formazione ) I corsi di base sono indetti periodicamente dal Consiglio Esecutivo. Il programma, di almeno otto lezioni, deve prevedere: - gli argomenti che saranno trattati ed i nomi dei relatori; - la sede, i giorni e gli orari delle lezioni; Tra gli argomenti da trattare dovranno essere inclusi i seguenti : - statuto, Regolamento e strutturazione locale e nazionale dell'a.v.o.; - deontologia e compiti del Volontario A.V.O.; - nozioni di igiene e profilassi; - nozioni di privacy. Oltre al corso di base, deve essere predisposto un piano annuale di formazione che possa costituire il supporto qualificato per il servizio all ammalato e per gli impegni associativi. Verranno tenuti contatti con le istituzioni per le iniziative di formazione e di aggiornamento da realizzare in collaborazione in modo da prevedere, per alcuni momenti formativi, la partecipazione di Volontari e di operatori sanitari. Sarà garantito anche l impegno a partecipare a corsi di formazione per Responsabili o per settori specialistici organizzati a livello regionale ed in collaborazione con altre A.V.O. Art. 4 (Centri di impiego) I Centri di impiego sono presso le corsie dei presidi sanitari ed assistenziali convenzionati con l A.V.O. La responsabilità operativa all interno dei reparti di un Ospedale e dei centri di assistenza viene affidata annualmente dal Consiglio Esecutivo ad un Volontario che :
3 - si impegni a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO; - si impegni inoltre ad osservare le norme raccolte nell'apposito mansionario. A questo Volontario viene attribuita la qualifica di Responsabile di Reparto. Gli ammessi a detti Centri, acquisiscono la qualifica di Tirocinanti e svolgono la loro attività affiancati da un Volontario anziano e sotto il controllo del Responsabile di Reparto A.V.O.. Al termine del periodo di tirocinio, il predetto Responsabile esprimerà per iscritto un parere motivato sull idoneità del Tirocinante ai fini dell ammissione o meno dello stesso a Volontario. Il periodo di tirocinio può essere prorogato per una più attenta valutazione dell attitudine del Volontario. I Centri di impiego sono le corsie dei presidi sanitari ed assistenziali, medicina, ortopedia, chirurgia e r.s.a.. Gli ammessi a detti Centri, di impiego opereranno sotto la propria responsabilità, osservando i turni di servizio predisposti dal responsabile A.V.O., nonché le prescritte norme di comportamento. L orario di servizio è previsto di norma dalle alle e dalle alle 19.00, salvo variazioni dietro richiesta del responsabile medico del Reparto. Il Consiglio Esecutivo può ammettere ai Centri di impiego Volontari provenienti da altre A.V.O., previo colloquio di verifica e parere del Presidente dell Associazione di provenienza. I Volontari che per un periodo continuativo di un anno o per ripetute assenze, non dovute a motivi validamente giustificati, non prestano la loro regolare opera, decadono da Volontario A.V.O. Art. 5 (Ammissione a Soci) Premessa la pari dignità tra Volontari e Soci, possono essere ammessi a Soci, con giudizio discrezionale ed insindacabile del Consiglio Esecutivo, i Volontari che : abbiano prestato almeno sei mesi e non meno di 100 ore di servizio con qualifica di Volontario, senza nota di demerito o rilevanti periodi di interruzione nel servizio; dichiarino la propria disponibilità ad un coinvolgimento nella vita associativa;
4 si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto A.V.O.; dichiarino di non fare parte di altre associazioni o gruppi divolontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e le attività dell'a.v.o. o che, comunque possano portare diretto od indiretto pregiudizio all'associazione medesima; si impegnino a comunicare al Presidente dell'a.v.o., per iscritto, l'intenzione a candidarsi a cariche politiche o amministrative, al fine di ottenere l'aspettativa prevista dall'art. 7 del presente Regolamento. Art. 6 (Perdita della qualità di Socio) Perdono la qualità di Socio : coloro che non versano la quota sociale entro il 31 dicembre di ogni anno ( la dichiarazione di decadenza compete al Consiglio esecutivo); i dimissionari ( la presa d atto delle dimissioni spetta al Consiglio Esecutivo); coloro che, senza giustificato motivo, non esplicano per almeno un anno alcuna attività nell interesse dell Associazione ( la decadenza viene sancita da Consiglio esecutivo); coloro che, su motivato parere della Commissione di Disciplina, per violazione delle norme statutarie o regolamentari, vengano a nuocere al prestigio o arrechino pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell Associazione. In attesa del parere della Commissione di disciplina, il Consiglio esecutivo, prima di pronunciarsi definitivamente sulla decadenza o meno del Socio, ha facoltà di sospendere lo stesso da qualsiasi attività associativa; per sopravvenuta inidoneità fisica Art. 7 (Aspettativa) Agli aderenti all A.V.O. il Consiglio esecutivo, accertatane l esigenza, può concedere un periodo di aspettativa sino a sei mesi, rinnovabili per motivi di salute e/o per giustificati motivi familiari o personali. Gli aderenti all A.V.O. che ricoprono cariche ed incarichi, debbono essere collocati in aspettativa nel caso di loro candidatura per essere eletti a cariche politiche e
5 amministrative, per tutta la durata della campagna elettorale e, se eletti, per tutto il periodo in cui ricopriranno la carica elettiva. Art. 8 (Gratuità del servizio) Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la gratuità. Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all Associazione. In considerazione, però, che non si può vietare ad un cittadino di contribuire a sostenere una iniziativa di volontariato come l A.V.O., l Associazione può accettare simili offerte da pazienti o loro familiari, solo dopo le dimissioni dall ospedale o dall istituto di ricovero. In questo caso le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c postale o bancario dell A.V.O.. Art. 9 (Comportamento in servizio) Sin dal periodo di tirocinio il servizio assistenziale va disimpegnato sempre con spirito di umiltà. A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale ed il tenore del vestire dovrà essere sempre ispirato ad una dignitosa modestia. La comprensione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dai presidi debbono sempre caratterizzare l attività del Volontario. Nessun operatore dell A.V.O. può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti e/o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali, o da ricoverati in atto o dimessi. Gli operatori dell A.V.O. non devono usare i camici in dotazione quando sono fuori servizio e/o per motivi privati. Con periodicità in linea di massima mensile, i Responsabili A.V.O. devo riunire i Coordinatori e gli operatori dei quali hanno la responsabilità per un esame critico del servizio svolto, al fine di migliorarne l efficacia e l efficienza, per dare adeguate soluzioni ai problemi che dovessero insorgere, per perfezionare l organizzazione dell attività nell ambito dei rispettivi Centri d impiego e per quant altro ritenuto necessario e/o opportuno a favore dei pazienti. Art. 10 (Copertura assicurativa)
6 Ai fini del presente articolo, con entrambi i termini aderente e volontario si intende fare riferimento ai Soci, ai Volontari ed ai Tirocinanti, cioè a tutti coloro che operano nei Centri d impiego. L Associazione curerà per i propri aderenti che prestano regolare attività di volontariato in via continuativa la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario. La copertura assicurativa è limitata ai compiti ed all attività svolta dal Volontario, attività che non deve essere sostitutiva di compiti propri degli operatori socio-sanitari. Sempre ai fini assicurativi, è importante che la presenza del Volontario presso il Centro d impiego sia attestata da una firma effettuata dal Volontario all inizio e fine turno su apposito registro. Art. 11 (Quota sociale) La quota associativa per Volontari e Soci è fissata dall Assemblea. Essa è annuale, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. I Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociale non possono partecipare alle riunioni dell Assemblea, né prendere parte alle attività dell Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere candidati alle cariche sociali Art. 12 (Soci onorari e Amici A.V.O.) Possono essere nominati Soci Onorari i Soci che non sono più in grado di svolgere il servizio ma che comunque desiderano essere legati all Associazione. I Soci onorari non hanno diritto al voto ma possono prendere parte attiva nell Associazione con incarichi, gratuiti, in Commissioni di studio, gruppi di lavoro o con altri compiti che il Consiglio riterrà di conferire. Il Consiglio Esecutivo può nominare Amici AVO persone che, pur non potendo prestare attività di Volontariato, sono particolarmente vicine all Associazione, ne condividono le finalità, ne sostengono l azione con contributi volontari e collaborazioni gratuite. Gli Amici AVO possono ricevere dal Consiglio Esecutivo incarichi gratuiti, ma non hanno diritto di voto in seno agli organi dell Associazione. Art. 13 (Assemblea dei Soci)
7 L Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata per determinazione del Presidente dell'associazione. Può essere convocata anche su iniziativa del Consiglio Esecutivo o su richiesta scritta firmata da almeno il 40 % dei Soci. La convocazione spetta comunque al Presidente dell Associazione. L avviso scritto di convocazione deve essere recapitato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e deve contenere: la data e l ora della 1 (prima) e della 2 (seconda) eventuale convocazione; la sede della riunione; l ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare. A norma dello Statuto, la 2 (seconda) convocazione può essere fissata nel medesimo giorno nel quale è stata fissata la 1 (prima), con un intervallo di almeno due ore. Presiede l Assemblea dei Soci il Presidente dell Associazione in carica, o, in assenza dello stesso, chi legalmente ne svolga le funzioni. Funge da Segretario dell Assemblea il Segretario del Consiglio Esecutivo. Accertato, mediante appello nominale, che il numero dei Soci presenti, aventi diritto al voto, ha raggiunto il quorum prescritto dallo Statuto, il Presidente dà corso ai lavori seguendo l ordine del giorno risultante nella lettera di convocazione. Allorquando siano previste votazioni per scheda segreta (come in occasione della costituzione e ricostituzione degli organi sociali) il Presidente nominerà tre scrutatori scegliendoli tra i Soci non candidati all effettuanda elezione e che non ricoprano cariche elettive nell Associazione e con l approvazione dell Assemblea stabilirà gli orari di apertura e chiusura del seggio.. L elezione alle cariche sociali si svolge con votazione segreta e, a votazione ultimata, gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e redigeranno apposito verbale contenente le risultanze. Detto verbale, debitamente sottoscritto da tutti gli scrutatori, verrà dagli stessi consegnato al Presidente che, constatatane la regolarità, lo firmerà a sua volta e proclamerà gli eletti, tenendo ben presente che in caso di parità di voti dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all Associazione ed a parità di quest ultima al più anziano di età. Nelle Assemblee di bilancio (preventivo e consuntivo) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori hanno discrezionalità di voto. In sede di Assemblea tutti i Soci hanno diritto di intervenire. Ultimati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta e, assistito dal Segretario, redige apposito verbale che va sottoscritto da entrambi. Art. 14 (Modalità per la elezione alle cariche sociali)
8 Per la elezione dei componenti degli Organi Sociali si procede mediante la presentazione ai Soci, nel giorno dell Assemblea, di una lista una per ciascun organo sociale da costituire, o da rinnovare, o da integrare contenente i nomi dei Soci, aventi i requisiti, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi. Non è possibile candidarsi per più di una lista. Il Socio che ha i requisiti previsti ( almeno sei mesi di anzianità di iscrizione all associazione con ininterrotta attività di servizio) deve dare comunicazione della sua disponibilità a candidarsi. La lista per ciascun organo sociale, con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all Assemblea per determinazioni della stessa. Le preferenze da esprimere dovranno essere non superiori a 3, se il Consiglio è composto da 5 membri, e non superiori a 5 se il Consiglio è composto da 7 membri. Indipendentemente dal numero delle preferenze, qualsiasi Candidato che ne avrà ricevute, potrà essere eletto ed ottenere quindi un incarico. Art. 15 (Incompatibilità) E incompatibile che i componenti del Consiglio Esecutivo siano parenti o affini di componenti del Collegio dei probiviri ( o Commissione di Disciplina) e del Collegio dei Revisori dei Conti. Non possono fare parte del Consiglio Esecutivo più di due parenti o affini I componenti della Commissione di Disciplina e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere, in seno a ciascun collegio, parenti o affini Art. 16 (Il Consiglio Esecutivo) E composto da 5 (cinque) o da 7(sette) membri, dura in carica 3 (tre) anni (continua però ad operare fino alla nomina dei nuovi Consiglieri) ed elegge, nel proprio seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell Associazione, ed 1 Vice Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio Esecutivo sono attribuiti i seguenti compiti: fissare le norme per il funzionamento dell Associazione; sottoporre all approvazione dell Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee d indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendo e
9 coordinando l attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti ed autorizzando le spese occorrenti; nominare il Segretario, il Tesoriere ed i Coordinatori di settore anche all infuori dei suoi componenti; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; provvedere, in generale, a tutti gli atti di amministrazione. Il Consiglio Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni 2 (due) mesi e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Esecutivo, al quale compete la gestione dell Associazione, decide mediante atti deliberativi, adottati a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e votanti, ed a scrutinio segreto se riguardano persone, riportati nei verbali di seduta. Gli atti deliberativi vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, presenti nell adozione dell atto deliberativo. Tutti i Consiglieri, assieme al Presidente ed al Segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all Assemblea dei Soci, all Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati. La responsabilità non sussiste nei confronti dei Consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il loro motivato dissenso e l incondizionata dissociazione. Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente che, assieme all invito di convocazione, farà pervenire ai Consiglieri l ordine del giorno con gli argomenti da trattare, ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri. Il Consiglio Esecutivo può far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto a voto, uno o più esperti solo in forma consultiva. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Esecutivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano. Nel caso di assenza del Segretario, i verbali di seduta (deliberazioni comprese) verranno redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età. Art. 17 (Dell atto deliberativo del Consiglio Esecutivo) I verbali di seduta vanno, a cura del segretario, numerati cronologicamente per anno e riuniti in apposito registro da custodire in archivio. I Consiglieri, i Componenti della Commissione di Disciplina ed i Revisori dei Conti hanno diritto di prendere visione dei verbali ai fini dell espletamento delle rispettive funzioni istituzionali.
10 Art. 18 (Il Presidente) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa. Presiede l Assemblea dei Soci e del Consiglio Esecutivo; firma gli atti ufficiali; promuove opportune iniziative per l incremento dell attività associativa; in casi d urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell interesse dell Associazione: tali provvedimenti vanno sottoposti al Consiglio Esecutivo, per la ratifica, nel termine di 10 (dieci) giorni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, è sostituito dal Consigliere più anziano presente. Art. 19 ( Il Segretario e il Tesoriere) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all aggiornamento del registro degli aderenti; cura il disbrigo della corrispondenza; redige e conserva i verbali delle deliberazioni dell Assemblea e del consiglio Esecutivo; coordina l attività delle altre persone addette alla segreteria. Il Tesoriere, sotto la supervisione del Segretario: predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo; cura la tenuta dei registri della contabilità e la conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; nella sua funzione di economo, provvede direttamente al tesseramento dei Soci ed alla tenuta dell inventario dei beni mobili ed immobili nei modi e nelle forme di legge; d intesa con il Presidente, gestisce un fondo economato per le minute spese, fondo il cui ammontare sarà fissato annualmente dal Consiglio Esecutivo. Per tale gestione il Tesoriere-Economo curerà la tenuta di un registro contabile di economato. Art. 20 (I Consiglieri) I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Esecutivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività.
11 Ai singoli Consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione operativa autonoma, né di legale rappresentanza dell Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente, tenuto conto che l unico legale rappresentante dell Associazione medesima è il Presidente. Il Consiglio Esecutivo, su proposta del Presidente, può conferire, però ai singoli Consiglieri incarichi esclusivi temporanei che non comportino impegni per l Associazione. Inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità o di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire a Consiglieri incarichi di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assumere impegni. Art. 21 (Collegio dei Revisori dei Conti) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell Associazione e ne riferisce all Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt e seguenti del Codice Civile. Art. 22 (Commissione di Disciplina) E composta di tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente. E investita, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare riguardanti i Soci, e decide in via definitiva sull esclusione per gravi motivi del Socio e del Volontario, quali che siano le loro funzioni ricoperte, ai sensi del precedente art. 6. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile. Art. 23 (Norme riguardanti gli incarichi sociali) Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e sono gratuiti. Sono pure gratuite le prestazioni dei Volontari. Qualora vengano a mancare dei componenti del Consiglio Esecutivo, o del Collegio dei Revisori dei conti, o della Commissione di Disciplina, per dimissioni od altra causa, saranno sostituiti a norma statutaria e nel rispetto del presente Regolamento. Pertanto dopo la presa d atto della decadenza del membro, il Consiglio esecutivo, con delibera provvederà alla sua sostituzione surrogandolo con il primo dei non eletti sino alla conferma della nomina. I nuovi membri scadranno contemporaneamente ai componenti già in carica.
12 La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti in carica siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di 2 (due) per il Collegio dei Revisori dei Conti e per la Commissione di Disciplina. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati con deliberazione motivata dello stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa. Art. 24 (Commissioni di studio e Gruppi di lavoro) Il Consiglio Esecutivo può costituire Gruppi di Lavoro e Commissioni di studio, sempre tra i Soci e con il possibile intervento di esperti anche non Soci per l attuazione degli scopi e degli obiettivi istituzionali dell Associazione. Compete al Consiglio Esecutivo, costituiti i Gruppi di lavoro e/o le Commissioni di studio, nominarne i Presidenti. I Gruppi di lavoro e le Commissioni di studio, che hanno solo funzioni consultive, ultimati i lavori riferiscono al Consiglio esecutivo che li porterà all Assemblea dei Soci per l approvazione. Art. 25 (Incarichi) Tutti gli incarichi in seno all A.V.O., anche per i non Soci, sono conferiti dal Consiglio Esecutivo a termine in relazione all incarico assegnato. Gli incarichi di cui al precedente comma sono considerati quali prestazioni volontarie e, come tali, sono gratuiti. Art. 26 (Attività promozionale) Il Consiglio esecutivo può affidare ad un Consigliere o ad un gruppo di lavoro lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell A.V.O. per diffondere l iniziativa e sollecitare nuove adesioni. Il Consiglio esecutivo approverà al riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata dalla Segreteria e da un Consigliere, all uopo incaricato, a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell A.V.O. Art. 27 (Pubblicazione di giornali e riviste)
13 Qualora l A.V.O. dovesse pervenire nella determinazione di pubblicare, oltre ad un Notiziario, un proprio Giornale od una propria Rivista dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un Direttore Responsabile che dovrà concordare con il Consiglio Esecutivo la materia da trattare in sintonia con gli ideali e le finalità dell'a.v.o.. Art. 28 (Contabilità) Ogni spesa va deliberata dal Consiglio esecutivo e non può superare l ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell esercizio in corso. Il Consiglio Esecutivo nel decidere la spesa deve accertare la effettiva disponibilità di bilancio per la copertura della stessa. Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. I pagamenti devono avvenire tramite assegno bancario a firma del Presidente o del Tesoriere. Fanno eccezione le piccole spese sostenute con il fondo cassa dal Tesoriere-Economo che cura la tenuta di un registro contabile di economato. Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa da allegarsi al conto consuntivo. I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti contabili e delle deliberazioni del Consiglio esecutivo. Art. 29 (Rapporti con FEDERAVO) Ogni A.V.O. è tenuta, pur nel rispetto dell autonomia giuridica, ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della FEDERAVO, con particolare riferimento allo spirito etico ed organizzativo, nonchè alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa ed omogenea l attività di tutte le A.V.O. associate esistenti in Italia. L A.V.O. garantisce una presenza prendendo parte attiva ai convegni ed alle riunioni che la FEDERAVO riterrà di indire in sede nazionale e regionale. In sede di convegni e riunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell Associazione. In occasione della convocazione annuale dell Assemblea FEDERAVO, il Presidente o suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono a carico dell Associazione
14 Art. 30 (Rapporti con altre Associazioni o movimenti) I rapporti con le altre Associazioni, Movimenti o Gruppi di volontariato vanno improntati a spirito di massima collaborazione nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale. L AVO senza il previo assenso del delegato regionale, non può aderire ad altre Federazioni o Movimenti, o sottostare a coordinamenti nei cui vertici non sia rappresentata l A.V.O. stessa. Art. 31 (Norma transitoria sanatoria) Tutti i Volontari operanti all atto di adozione del presente Regolamento assumono, con decorrenza immediata, la qualità di Soci a tutti gli effetti ed eventuali limiti temporali contemplati dai precedenti articoli e dallo Statuto si intendono, con la medesima decorrenza, superati. Art. 32 (Norma di rinvio)) Il Consiglio esecutivo ha facoltà di integrare, mediante atto deliberativo, salvo ratifica dell Assemblea dei Soci, le norme operative di cui sopra, nell interesse di un sempre miglior funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.
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