La responsabilità amministrativa e la Corte dei Conti. Milano, sabato 27 settembre 2014 Villa Monastero Avv. Maura Carta
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1 La responsabilità amministrativa e la Corte dei Conti Milano, sabato 27 settembre 2014 Villa Monastero Avv. Maura Carta
2 Responsabilità amministrativa responsabilità amministrativo contabile del sanitario legato da un rapporto di servizio con la PA, che cagioni un danno allʹerario: danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico.
3 Corte dei Conti ********************************** controlla il settore sanità per assicurare l economicità nell impiego delle pubbliche risorse, criterio al quale deve orientarsi il Servizio Sanitario Nazionale nello svolgimento di tutte le sue funzioni (art.1, comma 2, d.lgs. n.502/1992).
4 Art. 13 C.D. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o,quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
5 Art. 13 Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
6 Uso appropriato delle risorse > non può condizionare l autonomia del medico nelle appropriate scelte diagnostiche e terapeutiche. > responsabilizzazione del medico, nell interesse dell intera collettività.
7 Corte dei Conti e sanità l omissione di accertamenti diagnostici necessari terapie farmacologiche inadeguate condotte omissive plurime e inadeguate nella terapia ambulatoriale lesioni riportate nel corso di interventi chirurgici e risarcimenti delle AO eccedenti i massimali di polizza iperprescrizione di farmaci giudizi espressi nelle Commissioni di invalidità
8 presupposti Condotta illecita: comportamento tenuto da colui che, legato da rapporto funzionale con la pubblica amministrazione, fa un uso improprio del denaro pubblico evento- danno erariale: una lesione patrimoniale ingiusta subìta da un'amministrazione pubblica. nesso causale: il danno deve essere riconducibile al soggetto attraverso la verifica del nesso causale. elemento soggettivo: l azione di responsabilità presuppone che la condotta dell agente sia stata posta in essere con colpa grave o dolo. La colpa lieve esclude la responsabilità
9 Diversa dalla responsabilità civile soggetto autore del danno (pubblico dipendente o soggetto legato alla p.a. da rapporto di servizio) per la natura del soggetto danneggiato (ente pubblico e assimilati) per la causazione del danno nell'esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni.
10 diritto di rivalsa la Procura contabile agisce, in via di rivalsa, nei confronti di funzionari o amministratori pubblici, medici dipendenti o convenzionati
11 Personale sanitario art. 47 della L. n. 833 del d.p.r. n. 761 del 20 dicembre 1979, prevede che al personale sanitario si applicano le previsioni di carattere generale che governano il pubblico impiego in materia di responsabilità amministrativa Art.1 L.425/96 Art. 3 L. 94/98
12 Azione di rivalsa Procura Corte dei Conti in ogni situazione in cui l ASL/AO contesti al sanitario danno da iperprescrizione l ente esercita la richiesta di rivalsa ma l azione giudiziaria compete alla Corte dei Conti. Senza la domanda della Procura la Corte, in sede giurisdizionale, non può pronunciarsi.
13 Indagine della Procura La Corte valuta le circostanze (disfunzioni organizzative, concorso di altri soggetti, stato di salute generale del paziente, ecc.) e può avvalersi del c.d. potere riduttivo art. 52 R.D. n. 1214/1934, in quanto il potere riduttivo, (è) strumento volto a commisurare l'entità del risarcimento, alla responsabilità del convenuto
14 Colpa grave va inquadrata nella nozione di colpa professionale di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.: osservanza non già della normale diligenza del bonus pater familias, bensì di quella particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata.
15 Responsabilità medica In materia di responsabilità medica, la valutazione della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e condotta antigiuridica del medico va effettuata sulla base del criterio secondo cui assume rilevanza l' alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
16 Colpa grave sanitari mancanza di cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista e, comunque, in presenza di ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle loro cure; la colpa grave deve essere valutata con tanto maggior rigore, quanto maggiori e più elevate siano le funzioni e la qualificazione professionale dell'agente
17 Danno da iperprescrizione La prescrizione di un farmaco è appropriata se la sua efficacia è provata e se i suoi effetti sfavorevoli sono accettabili rispetto ai benefici. L appropriatezza clinica e professionale, deve essere integrata dall aspetto sanitario e gestionale, che considera anche l efficacia dell intervento nelle popolazioni e il consumo di risorse che esso comporta.
18 Corte dei Conti Per assistere il paziente al meglio delle sue capacità professionali, gli deve essere riconosciuto un margine di discrezionalità: condizioni cliniche, tollerabilità ai trattamenti e potenziali interazioni farmacologiche secondo le caratteristiche del singolo paziente non è illegittimo prescrivere farmaci anche in deroga apparente alle disposizioni vigenti, ovviamente nei limiti della logica, della ragionevolezza e dei basilari approdi della letteratura scientifica, che devono essere noti anche al medico.
19 La Corte dei Conti Nei casi segnalati i dati possono appagare lo studioso, o fornire spunti manageriali per interventi gestionali (o normativi) correttivi nel mondo sanitario, o, ancora, offrire spunti di indagine ispettiva e poi giuscontabile occasionati da campanelli d allarme statistici, ma mai per fondare condanne di questa Corte svincolate da un concreto e atomistico riscontro oggettivo di condotte gravemente colpose in relazione a singoli, accertati ed individuati episodi
20 Verifiche appropriatezza eventuali prescrizioni o percorsi diagnostici terapeutici in misura maggiore o difforme dalla generalità dei medici operanti presso la stessa ASL Violazione dei limiti previsti dalla normativa vigente (note CUF/AIFA o schede tecniche)
21 Verifiche Procura Corte dei Conti Anni 2009 ca. trecento medici (Corte dei Conti Lombardia n. 9/ /2011) Nel 2013 nella relazione del Procuratore si dà atto di 5 vertenze archiviate
22 Oggetto contestazione >Danno erariale diretto per prescrizioni non appropriate > Danno indiretto da disservizio
23 Colpa grave errori inescusabili per la loro grossolanità, assenza di cognizioni fondamentali, difetto del minimo di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale
24 Chi valuta cosa? Procura indaga la Corte dei Conti giudica segnalazioni (ASL, GDF, NOC..) - iperprescrizioni : casistica a campione secondo quanto emerge dalle note CUF - ora AIFA - o nelle schede tecniche vigenti all epoca delle prescrizioni - sinistri :dopo il pagamento da parte dell ASL/AO di risarcimenti a danneggiati (giudizio civile o penale) non coperti da assicurazione ovvero eccedenti il massimale
25 Scelta ragionevole la colpa grave del medico è esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la sua scelta appaia comunque ragionevole, avuto riguardo alle conoscenze scientifiche e alla prassi medica. La colpa è grave, quando, il medico abbia completamente omesso di compiere un'attività diagnostica e terapeutica routinaria
26 valutazioni Attività prescrittiva influenzata dalla patologia, dalla storia clinica, dalle caratteristiche fisiche e psicologiche del pz., all approccio terapeutico, dalla disponibilità di molecole farmacologiche e delle nuove indicazioni al trattamento delle patologie in questione (cfr. Corte dei Conti n. 374/2011)
27 Responsabilità medica le controversie di natura contabile che involgono la responsabilità per prestazioni rese da medici in rapporto di servizio pubblico valutazioni medico-scientifiche ex art. 2, co. 4, l. 19/1994 ricorso al parere di consulenti tecnici istituiti presso PP.AA. (Sezione Emilia Romagna sent. n. 141/2013)
28 danno derivante da non corretta prescrizioni di farmaci prescrizione di numerosi medicinali prescritti da medici convenzionati, a favore di soggetti di nazionalità egiziana, senza che fosse stato rilasciato l obbligatorio piano terapeutico da parte di uno specialista (epatologo, infettivologo, oncologo, ematologo, immunologo e gastroenterologo), il tutto finalizzato a procurare medicinali a totale carico del s.s.n. poi sul mercato clandestino dell Africa settentrionale, territorio caratterizzato da una forte emergenza sanitaria contrastabile con i farmaci in discorso (Sez. Lazio, sent. n. 557/2013).
29 danno erariale derivante da acquisti inutili di dispositivi medici acquisto di un costoso mammotone destinato alla realizzazione di un programma di screening per la prevenzione dei tumori femminili alla mammella e al collo dell utero. La decisione ha confermato il rilievo non dell acquisto in sé dello strumento, ma del danno da disservizio conseguente al non uso dell apparecchiatura, con fallimento dell iniziativa e notevole sperpero di pubbliche risorse, altrimenti impiegabili in modi più proficui (Sez. prima centrale, sent. n. 293/2013).
30 Il responsabile deve risarcire l intero danno? responsabile deve risarcire solo la parte di danno che può essergli attribuita sulla base di un giudizio di rilevanza dell apporto causale effettuato dal giudice.
31 TERMINI Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in CINQUE ANNI, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta Attenzione : la prescrizione è sospesa dagli atti di messa in mora
32 Cos è la riduzione dell addebito? Sin dalle più antiche leggi di contabilità era previsto il potere della Corte di ridurre l addebito dei pubblici ufficiali stipendiati. La Corte dei conti valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
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