08/05/2012. La sorveglianza sanitaria e il medico competente

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA FACOLTÀ DI ECONOMIA Corso di Diritto della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro Anno Accademico Lezione 2 Dott.ssa Ferrua Sara La sorveglianza sanitaria e il medico competente 1

2 IL MEDICO COMPETENTE: È nominato solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria Art. 41 D. Lgs. n. 81/08 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: 1) Nei casi previsti dalla normativa vigente Ad es. all interno del D.Lgs. n. 81/08 Art. 167 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Movimentazione manuale dei carichi) Art. 172 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Videoterminali) Art. 233 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Agenti cancerogeni mutageni) Art. 221 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Agenti chimici) Art. 266 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Agenti biologici) 2) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi Secondo l articolo 2, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto ; Il medico competente è titolare di una duplice funzione: funzione consultiva: consulente del datore di lavoro in materia di salute dei lavoratori funzione operativa: è chiamato a prestare la sua opera di medico, titolare di conoscenze scientifiche che pone al servizio dei lavoratori. 2

3 Secondo l articolo 38 del dlgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente é necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Come indica l articolo 39 del dlgs. n. 81/2008, non vi sono vincoli particolari per quanto attiene il rapporto di lavoro del medico competente con il datore di lavoro; in effetti, il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (art. 17, co. 2 ) Il datore di lavoro deve fornire i mezzi e deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti del Medico Competente 3

4 LA FUNZIONE CONSULTIVA DEL MEDICO COMPETENTE: RUOLO NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI L articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal dlgs. n. 106/2009, ha specificato, in modo più chiaro rispetto al precedente dlgs. n. 626/1994, l obbligo per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. L apposizione della firma, da parte del medico competente, sul documento di valutazione dei rischi, non è sufficiente a dimostrare l attività di collaborazione del medico stesso; il contributo del medico deve consistere in un reale scambio di conoscenze e competenze con i soggetti coinvolti ed è determinante per istituire corrette procedure di prevenzione dei rischi, a beneficio della salute e della incolumità dei lavoratori (Sentenza del Tribunale di Pisa n. 399/2011). OBBLIGO SANZIONATO PENALMENTE: Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a euro. LA FUNZIONE OPERATIVA DEL MEDICO COMPETENTE: GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA SANITARIA Il dlgs. n. 81/2008 definisce la sorveglianza sanitaria come l insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. 4

5 LA FUNZIONE OPERATIVA DEL MEDICO COMPETENTE: GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria comprende: Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva: per constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui adibire il lavoratore al fine di valutare l idoneità alla mansione specifica Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica Visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta Visita medica in occasione del cambio di mansione: per verificare l idoneità alla mansione specifica Visita medica alla cessazione del rapporto: nei casi previsti dalla normativa vigente Visita medica dopo un assenza per motivi di salute protrattasi per più di 60 giorni consecutivi. LA FUNZIONE OPERATIVA DEL MEDICO COMPETENTE: GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA SANITARIA Accertamenti effettuati dal Medico Competente Esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio al quale è esposto il lavoratore Giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro Tipi di giudizio (art. 41, comma 6) Idoneo Idoneo parzialmente con prescrizione o limitazioni : il datore di lavoro deve adottare particolari accorgimenti a tutela del lavoratore (DPI, limitazione dell esposizione, limiti di carichi di lavoro, ecc ) Inidoneo temporaneamente (indicazione limiti temporali) Inidoneo permanentemente Cartella sanitaria e di rischio (Art. 25, lett. c) Il medico competente istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. (Art. 41, comma 5) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all art. 25, lett. c). 5

6 LA FUNZIONE OPERATIVA DEL MEDICO COMPETENTE: GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi conseguenti alle visite mediche (art. 41, comma 8). Ricorso contro giudizio del medico competente Proposto, entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio, alla ASL che può disporre la conferma, la modifica o la revoca del giudizio del Medico Competente Art. 41, co. 2, lett. c)? Il Medico Competente effettua le visite mediche richieste dal lavoratore, se la richiesta è correlata ai rischi professionali ai è esposto LA FUNZIONE OPERATIVA DEL MEDICO COMPETENTE: GLI ALTRI OBBLIGHI Il medico competente svolge i seguenti compiti: A) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione: - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; - all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza; - alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; - alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; B) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; C) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 6

7 D) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; E) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni; F) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; G) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; H) Partecipa alle riunioni di prevenzione e protezione e in tale occasione comunica per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria; effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; I) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; L) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 7

8 LA RESPONSABILITA PENALE DEL MEDICO COMPETENTE Il medico competente può rispondere penalmente per la commissione di: reati di pericolo (contravvenzioni) consistenti nella violazione di norme prevenzionali (es. inottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 dlgs. n. 81/2008); reati di evento (delitti) per la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose in caso di insorgenza di una malattia professionale o di verificazione di un infortunio. LA RESPONSABILITA PENALE DEL MEDICO COMPETENTE: I REATI DI PERICOLO Riguardo alla responsabilità per reati di pericolo si ricorda che questi reati sono definiti nel linguaggio giuridico reati propri, espressione con la quale si intende designare i reati nei quali l illecito può essere commesso solo da una persona in possesso di una certa qualifica giuridica. I reati contravvenzionali sono puniti con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda o con la pena della sola ammenda. Il d.lgs. n. 758/1994 prevede un meccanismo in forza del quale, a seguito di prescrizione da parte dell organo di vigilanza che ha riscontrato un reato contravvenzionale, l azione penale viene sospesa (in attesa che il contravventore ottemperi al comando imposto dalla norma) e poi estinta, previa regolarizzazione, con il pagamento di un quarto del tetto massimo dell ammenda che a quel punto viene pagata come se fosse una sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di mancata regolarizzazione il procedimento penale riprende i suoi effetti e prosegue il suo iter regolare. 8

9 Obblighi del medico competente Sanzioni Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la Arresto fino a un mese o documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del ammenda da 200 a 800 euro. segreto professionale. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la Arresto fino a un mese o documentazione sanitaria in suo possesso. ammenda da 200 a 800 euro. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 Arresto fino a due mesi o attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. ammenda da 300 a euro. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una Arresto fino a due mesi o cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a ammenda da 300 a euro. sorveglianza sanitaria. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza Arresto fino a due mesi o sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con ammenda da 300 a euro. effetti a lungo termine (n.d.r.: cancerogeni), sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e Arresto fino a 3 mesi o protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della ammenda da 400 a euro. programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a euro. LA RESPONSABILITA PENALE DEL MEDICO COMPETENTE: I REATI DI EVENTO Con riferimento alla responsabilità per reati di evento, si ricorda che la violazione di una norma prevenzionale da parte del medico competente (colpa specifica), se causativa di un evento dannoso (infortunio o malattia professionale), al pari della negligenza, imprudenza e imperizia (colpa generica) può condurre ad una pronuncia di responsabilità ai sensi del codice penale (artt. 589 e 590 c.p., rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose). 9

10 LA RESPONSABILITA PER ERRORI PROFESSIONALI DEL MEDICO COMPETENTE La responsabilità del medico, a norma dell articolo 1176 del codice civile, deve essere commisurata alla natura dell attività esercitata e dunque al grado di diligenza che il buon professionista avrebbe adoperato in quella particolare ipotesi; si tratta di diligenza qualificata che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia. Quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la norma dell articolo 2236 del codice civile, delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave. La limitazione di responsabilità ai casi di dolo o colpa grave si applica non a tutti gli atti del medico, ma solo a quelli che trascendono la prestazione professionale media, altrimenti il medico risponde anche per colpa lieve, spettando al cliente provare che l atto medico era di facile esecuzione e che per effetto dell opera del medico egli ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, salvo per il medico, in tal caso, di provare di avere eseguito la prestazione con diligenza, cioè che la stessa è stata eseguita in modo idoneo o l esito peggiorativo è stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del malato, non accertabile con il criterio dell ordinaria diligenza professionale. LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEL MEDICO COMPETENTE Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli lascia copia della documentazione sanitaria. Comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Entro il primo trimestre dell anno successivo all anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per il territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria; Effettua le visite mediche preventive, periodiche, richieste dal lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, al rientro dopo 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute; esprime il giudizio di idoneità e lo consegna al lavoratore ed al datore di lavoro (anche in caso di visita preassuntiva). Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 10

11 LA RESPONSABILITA CIVILE DEL MEDICO COMPETENTE VERSO IL LAVORATORE Riguardo ai profili civilistici della responsabilità del medico competente, la giurisprudenza ne afferma la natura contrattuale, in quanto accessoria a quella del datore di lavoro derivante dall articolo 2087 del codice civile, sia pure in concorso con una responsabilità extracontrattuale, originata dalla violazione di diritti soggettivi primari (Cass. Civ. sez. lav. n. 7768/1995; App. Genova, sez. lav., n. 231/2005). La derivazione della responsabilità contrattuale del medico competente da quella del datore di lavoro ex articolo 2087 del codice civile ha una conseguenza importante: ai sensi dell art c.c., la previsione dell obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa inversione dell onere probatorio, una volta dimostrata la natura professionale della patologia, investe anche il medico competente, relativamente a quella quota di misure cautelari a lui riconducibili sulla base del principio della necessità della delega. LA RESPONSABILITA CIVILE DEL MEDICO COMPETENTE VERSO IL DATORE DI LAVORO Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di: dipendente del datore di lavoro; libero professionista; dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore. In caso di inadempimento o di errore, se il medico competente è un dipendente (sia del datore di lavoro che della struttura esterna pubblica o privata), si applicherà la disciplina prevista per tutti i lavoratori subordinati, ossia si applicherà la normativa in materia di sanzioni disciplinari ed eventualmente, nei casi più gravi, di licenziamento individuale. Se il medico competente è, invece, un libero professionista, si applicherà l articolo 1176 del codice civile in materia di responsabilità professionale (si veda paragrafo ). Infine, qualora il medico risulti essere dipendente di una struttura esterna pubblica o privata, quest ultima risponderà per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente. 11

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