L'INVIO DEI DIPENDENTI ALL'ESTERO Aspetti gestionali per l'azienda italiana. VICENZA 7 ottobre 2015

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1 L'INVIO DEI DIPENDENTI ALL'ESTERO Aspetti gestionali per l'azienda italiana VICENZA 7 ottobre 2015

2 LE STRUTTURE CONTRATTUALI Individuazione della struttura contrattuale più idonea per gestire l assegnazione all estero del dipendente. Le principali variabili da valutare per la scelta sono: A) durata dell assegnazione; B) soggetto beneficiario della prestazione;c) tipologia attività da svolgere;d) tipo di entità esistente all'estero; E) chi sostiene i costi del personale...e impatto gestionale su pay-roll? TRASFERTA TRASFERIMENTO DISTACCO ASSUNZIONE LOCALE Pagina 2

3 LE STRUTTURE CONTRATTUALI TRASFERTA TRASFERIMENTO Invio di breve durata ; mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione; assegnazione ad una diversa unità produttiva nell interesse del datore di lavoro che la dispone (business trip).permanenza di un legame funzionale del dipendente con il normale luogo di lavoro da cui egli proviene rispetto al diverso luogo della sua contingente prestazione:mantenimento ccnl e normativa italiana Invio di lunga durata. Caratteristiche simili a quelle della trasferta.il rapporto di lavoro non si interrompe o sospende a fronte dell invio all estero. Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo, nonché titolare di tutti i poteri direttivi e gerarchici. Il dipendente continua a prestare la propria attività ad esclusivo beneficio dell azienda cui appartiene. Pagina 3

4 LE STRUTTURE CONTRATTUALI (segue...) TRASFERIMENTO Scelta dell istituto principalmente legata alla durata dell assegnazione e alle ragioni che giustificano l invio all estero del dipendente (permanent transfer).stipula. di un contratto estero. - No addebito costi a societa' estera assegnazione. DISTACCO Pagina 4

5 LE STRUTTURE CONTRATTUALI (segue...) ASSUNZIONE LOCALE 1. instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con la società estera (di solito appartenente al medesimo gruppo di quella Italiana).Il rapporto di lavoro con la società italiana può: a) essere sospeso con attivazione periodo di aspettativa; b) interrotto con dimissioni del lavoratore Il rapporto di lavoro all'estero può essere disciplinato dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione sempre che, in caso di sospensione del rapporto in Italia, non si configuri un negozio in frode alla legge (convenzione di Roma 19 giugno 1980 e Regolamento CE 593/2008) Possibile anche assunzione diretta di personale locale da parte di datore di lavoro italiano che non dispone di alcuna presenza nello stato estero (no filiale, ufficio di rappresentanza, società di diritto locale). Può essere richiesta la nomina di un rappresentante nel territorio. In altri casi è possibile l assunzione diretta dall Italia, con onere a carico del lavoratore di adempiere agli obblighi assicurativi e contributivi a carico del datore di lavoro Pagina 5

6 INVIO ALL'ESTERO : STATI UE E NON UE Differenti discipline a seconda che l invio di personale dipendente all estero avvenga in Stati membri dell UE e stati ad essi assimilati (es. Spazio SEE; Svizzera) Dal 1 luglio 2013 a seguito dell'ingresso della Croazia l'ue è formata da 28 stati membri Stati extra UE: tutti gli altri stati che non fanno parte dell Unione Europea Dal punto di vista previdenziale, le regole per l assicurazione sociale dei lavoratori sono dettate: da regolamenti comunitari, se lo spostamento avviene nell ambito di Paesi membri dell UE o aderenti all area SEE e alla Svizzera; da convenzioni bilaterali stipulate tra gli enti previdenziali dei Paesi interessati; dalla l.398/1987, per i Paesi con i quali non sono state stipulate convenzioni bilaterali o sono in vigore convenzioni parziali. Dal punto di vista fiscale occorre riferirsi, qualora esistenti, alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra Paesi. Pagina 6

7 Adempimenti in Italia Comunicazione al lavoratore: nel caso di invio all estero per un periodo superiore a 30 giorni, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore alcune informazioni in merito alla prestazione da svolgere (durata del lavoro, valuta, eventuali benefit, condizioni di rimpatrio). Registrazione dei dati di viaggio: si tratta di adempimento facoltativo, consigliabile soprattutto nel caso di invio in Stati particolarmente a rischio (es. guerre civili, calamità naturali ecc.). E possibile registrare i dati accedendo al sito Viaggiare Sicuri del Ministero Esteri Adempimenti con l'estero Adempimenti con l'estero Occorre verificare eventuali adempimenti previsti dalla disciplina in vigore nello Stato estero in cui viene inviato il lavoratore Sono diversi per ogni Stato, occorre quindi verificare di volta in volta Verifica richiesta visti e/o permessi di lavoro; Comunicazioni/notifiche o autorizzazioni preventive. Pagina 7

8 ACCORDO E LETTERA DI DISTACCO NELL'IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE PRESSO SOCIETA' ESTERA E consigliabile redigere preliminarmente un accordo tra società distaccante e società distaccataria (secondment agreement) che indichi : motivi del distacco; interesse al distacco; temporaneità del distacco. Non si tratta di presupposto formale richiesto dalla legge ma utile per la gestione amministrativa delle operazioni di distacco (es. facilitava richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro in caso di invio in paesi ExtraUE). E importante inoltre consegnare al lavoratore una lettera individuale di distacco o contratto di distacco (letter of understanding) ad integrazione del contratto di lavoro in cui precisare ad es. sede e durata distacco,possibilità sua proroga, revoca o cessazione anticipata, il pacchetto retributivo previsto durante il distacco,il regime previdenziale e fiscale applicabile,il foro competente,le clausole di riservatezza Pagina 8

9 ASSUNZIONE LOCALE A) Disciplinare sospensione o interruzione rapporto lavoro italiano con apposito contratto in cui dare evidenza della disciplina del rapporto sospeso e delle modalità di ricostituzione dello stesso una volta che cesserà il distacco all'estero B) Valutare con consulente locale la redazione del contratto con la società estera Pagina 9

10 ASPETTI INTERCOMPANY NELL'IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE PRESSO SOCIETA' ESTERA Riaddebito costi: deducibilità costi del personale Predisposizione di un accordo di servizi (intercompany agreement ): regolamentare le modalità di sostenimento e di riaddebito dei costi al fine di fornire un corretto supporto documentale e giustificativo alla deducibilità del costo in capo alla società ricevente il riaddebito. Deve contenere: termini e condizioni del distacco; descrizione delle competenze specifiche del lavoratore distaccato, richieste dalla società distaccataria per soddisfare particolari esigenze organizzative e operative della stessa; descrizione della composizione effettiva del costo riaddebitato (elementi retributivi e relativi oneri sociali, eventuale mark-up); descrizione delle modalità di determinazione del costo riaddebitato (modalità di imputazione dei costi, periodicità delle rifatturazioni, eccetera); eventuale cost-sharing agreement Pagina 10

11 ASPETTI INTERCOMPANY NELL'IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE PRESSO SOCIETA' ESTERA Regime IVA: non è da intendere rilevante ai fini dell imposta sul valore aggiunto il prestito o distacco di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo Società distaccataria: registrazione tra i costi del personale Pagina 11

12 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE I datori di lavoro,anche esteri,che assumono/trasferiscono/distaccano lavoratori italiani in Paesi extracomunitari devono rispettare le tutele previste dalle norme della L. n. 398/87. Era prevista preventiva autorizzazione ministeriale indipendentemente dal fatto che fossero stati stipulati accordi bilaterali di sicurezza sociale con il paese non UE Il datore di lavoro per un dipendente italiano o comunitario inviato in Paese extra Ue doveva chiedere preventiva autorizzazione al Ministero del Lavoro. L impiego di lavoratori italiani o comunitari fuori del territorio nazionale senza autorizzazione era sanzionato(sanzione amministrativa da 258 a 1033 Euro e nei casi più gravi arresto da 3 mesi ad 1 anno) Dal 1 febbraio 2013 richieste gestite esclusivamente in modalità telematica, nuovo sistema informatico (LIE) accessibile dal portale di servizio Cliclavoro del Ministero del Lavoro. (l'obbligo è stato abrogato da art.18 Dlgs 14/9/2015 N.151 n.d.r.) Pagina 12

13 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE La procedura di autorizzazione doveva essere utilizzata dalle aziende, italiane e straniere, per richiedere l autorizzazione all invio /assunzione di lavoratori in Paesi extra UE; Non si applicava ai seguenti lavoratori: autonomi/parasubordinati ; dipendenti della PA; marittimi; personale di volo; dipendenti inviati in trasferta La procedura dell autorizzazione ministeriale si applicava esclusivamente ai lavoratori extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia di lungo periodo o con carta di soggiorno già dipendenti dell azienda Si applicava quindi ai casi di distacco e trasferimento MA non ai casi di assunzione. Tali lavoratori non erano interessati dalla richiesta di nulla osta regionale e non dovevano quindi iscriversi nella lista LIE. In tali casi occorreva produrre in allegato il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro. Si trattava di chiarimenti forniti in via ufficiosa dal Ministero del Lavoro Pagina 13

14 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE-ULTERIORI ADEMPIMENTI Comunicazioni obbligatorie: il datore di lavoro autorizzato all assunzione deve effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione rapporto tramite mod. UNILAV. Nel caso di distacco/trasferimento di lavoratore dipendente la comunicazione al Centro per l impiego deve essere trasmessa entro 5 giorni. La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui l assunzione avvenga direttamente nei Paesi extra UE. Libro Unico del Lavoro I lavoratori trasferiti o assunti per paesi Extra UE per tutta la durata dell assegnazione all estero vanno comunque iscritti nel Libro Unico del Lavoro indicando, tra l'altro 1. data inizio e fine attività all'estero, 2. eventuali interruzioni, 3. Stato di assegnazione, 4. estremi accordi integrativi del contratto di lavoro. 3. Iscrizione all' AIRE, fatta dal lavoratore. obbligatoria per coloro che trasferiscono la loro residenza all estero per più di 12 mesi, facoltativa negli altri casi. -ALTRO servizi consolari - certificati-- diritto di voto - carta d identità Pagina 14

15 LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO DISTACCO ALL ESTERO = INTERNAZIONALITÀ del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa fondamentale capire quale legislazione (tra quella dei diversi stati coinvolti) sia applicabile al rapporto di lavoro Riferimenti normativi: Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali(recepita recepita con L.975/1984) L. 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) N.B: art. 57 L. n. 218/1995 : in assenza di convenzione si applica L. n. 975/1984 (Convenzione di Roma ) Regolamento CE 17 giugno 2008 n.593(sostituisce sostituisce Convenzione di Roma fra gli Stati membri UE) Pagina 15

16 LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO (segue..) PRIMO CRITERIO DI COLLEGAMENTO: LIBERTÀ DI SCELTA DELLE PARTI scelta espressa, o risultante in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto, ovvero dalle circostanze la libertà di scegliere non è però assoluta. limiti: - non si può derogare a disposizioni imperative dei paesi coinvolti; - potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame; - la convenzione non può impedire l applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice; - ordine pubblico del foro. ALTRI CRITERI DI COLLEGAMENTO (art. 57 L 218/1995): - la legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro; - la legge del paese ove ha sede il datore di lavoro, se il lavoratore non lavora abitualmente in uno stesso paese; - la legge del paese con cui il contratto presenti eventualmente un collegamento più stretto, indipendentemente dai criteri di cui sopra. debolezza di una delle parti del contratto= tutele specifiche e ulteriori il lavoratore non può essere privato della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che, in mancanza di scelta, regolerebbe il contratto. Pagina 16

17 LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO (segue..) AMBITI DI INDEROGABILITÀ PER GIURISPRUDENZA ITALIANA: 1. disposizioni limitative dei licenziamenti (Cassazione sentenza /5/2007) 2. diritto al tfr 3. sanzioni disciplinari 4. retribuzione minima 5. tutela previdenziale minima 6. assicurazione infortuni 7. tutela sanitaria Legge straniera non applicabile se viola ordine pubblico italiano (art.16 L.218/95) AMBITI DI APPLICAZIONE NECESSARIA DELLA LEGGE DEL PAESE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA I. orario di lavoro; II. ferie, festività, permessi; III. igiene e sicurezza sul lavoro; IV. congedi. Pagina 17

18 LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO (segue..) NORME VINCOLANTI di PROTEZIONE MINIMA DA GARANTIRE NEL PAESE ESTERO 1. periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 2. durata minima delle ferie annuali retribuite; 3. tariffe minime salariali; 4. condizioni di cessione temporanea dei lavoratori; 5. sicurezza, salute e igiene sul lavoro; 6. tutela gestanti o puerpere, bambini e giovani; 7. parità di trattamento fra uomo e donna, non discriminazione CLAUSOLA SULL'ORDINE PUBBLICO Sono considerati valori fondamentali per il nostro ordinamento Pagina 18

19 LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO DEL DIPENDENTE INVIATO ALL'ESTERO paga base italiana; eventuale indennità giornaliera/indennità estero; eventuale bonus a fine distacco; rimborsi spese; emolumenti aggiuntivi per i rientri periodici da considerarsi come retribuzione se non gestiti a titolo di rimborso spese; fringe benefits; Premi, superminimi, ad personam. INDENNITÀ ESTERO specifico emolumento aggiuntivo non strettamente connesso all esecuzione della prestazione lavorativa ma ricomprendente il disagio conseguente al trasferimento L indennità estero costituisce a tutti gli effetti retribuzione,, ed è perciò utile ai fini del calcolo del TFR; somma strettamente legata alla permanenza all estero; Ratio: : quanto percepito dal lavoratore è il corrispettivo delle qualità professionali intrinseche alle mansioni svolte. terminata la missione all estero, il lavoratore non avrà più diritto alle voci retributive aggiuntive riconosciutegli dal datore di lavoro a scopo di ristoro o risarcimento (va precisato nella lettera o contratto di trasferimento estero) Pagina 19

20 LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO DEL DIPENDENTE INVIATO ALL'ESTERO (segue...) POSSIBILI ALTRE VOCI DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO alloggio: a) collocazione del lavoratore in strutture alberghiere, b) indennità di alloggio, c) alloggio in uso al lavoratore; assistenza per le procedure di immigrazione e assistenza fiscale autovettura a) ad uso privato, b) ad uso cd. promiscuo; azioni e stock option bonus estero collocamento del coniuge corsi di istruzione e di lingua per figli e famigliari indennità differenziale caro vita - cost of living (cola) indennità di prima sistemazione indennità di rischio cambio indennità forfetaria estera polizze assicurative invii in Paesi extracomunitari obbligo polizza rischi viaggio - capitali assicurati non inferiori a ,40 e ,53 per morte e invalidità permanente. polizze sanitarie integrative trasloco viaggi: a) viaggi inizio e fine espatrio, b) viaggi a/r nel corso dell'assegnazione estera, per ritorni periodici in patria, c) viaggi nel paese estero di futura assegnazione per preparare l'espatrio e per ricerca abitazione Pagina 20

21 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL ART.3 TUIR -PRINCIPIO WORLD WIDE TAXATION I soggetti qualificati fiscalmente residenti in Italia distaccati all'estero sono assoggettati all'imposizione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti I soggetti fiscalmente non residenti in Italia distaccati all'estero sono assoggettati all'imposizione in Italia unicamente sui redditi prodotti nel territorio dello stato italiano Lavoratore italiano, distaccato sul territorio di uno Stato estero: Se residente fiscalmente in Italia dovrà pagare le tasse in Italia anche sul reddito prodotto all estero, con il rischio di assoggettamento dello stesso reddito a tassazione anche nello Stato estero (DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE); Se non residente fiscalmente in Italia non sarà tenuto a versare in Italia tassazione sul reddito prodotto all estero. Pagina 21

22 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL (SEGUE...) Sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni) Sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente Hanno in Italia il domicilio (centro principale di interessi) Hanno in Italia la residenza (dimora abituale) Sono criteri alternativi e non concorrenti ( è sufficiente a determinare la residenza il singolo criterio) L'iscrizione all'aire non costituisce di per sè elemento determinante per escludere la residenza o il domicilio in Italia Si presta attenzione ai legami familiari e al centro degli interessi patrimoniali e sociali Entro i 6 mesi successivi all'iscrizione all'aire i Comuni confermano all'agenzia delle Entrate la cessazione della residenza del richiedente. Per il triennio successivo l'iscrizione all'aire è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni Pagina 22

23 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL (SEGUE...) Evasione fiscale connessa a fittizia immigrazione nei cd. Paradisi Fiscali Si considerano altresì residenti,salvo prova contraria i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferitisi in stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell'economia e Finanze-cd white list.al momento si applica anche la black list dei paesi a fiscalità privilegiata Elementi per verificare se il trasferimento di residenza fiscale all'estero del contribuente sia fittizio o meno (Circolare 304/E 2 dicembre 1997 Agenzia Entrate): 1) disposizione abitazione permanente in Italia;2) mantenimento famiglia in Italia;3) accredito in Italia di proventi ovunque conseguiti;4) possesso di beni mobiliari in Italia; 5) partecipazione a riunioni d'affari o copertura di cariche sociali in Italia; 6) sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club; 7) organizzazione dell'attività o degli impegni direttamente in Italia o a mezzo di soggetti che operano nel territorio italiano Pagina 23

24 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL (SEGUE...) I soggetti fiscalmente residenti in Italia distaccati all'estero dovranno pagare le tasse anche sul reddito prodotto all'estero con il rischio di assoggettamento a tassazione di tale reddito anche nello stato estero (doppia imposizione fiscale). Il reddito prodotto all'estero DA SOGGETTO FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA a seguito di prestazione svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro,sempre che i soggetti abbiano soggiornato nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi,da intendersi non come periodo d imposta, ma facendo riferimento alla permanenza all estero stabilita nel contratto, possibile anche per un periodo a cavallo di due anni solare,è soggetto ad un regime di quantificazione forfettaria, sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente dal Ministero del Lavoro(circolare 207E /2000 Agenzia Entrate). Per il computo dei giorni (non necessariamente continuativi) si includono, anche se trascorsi in Italia, i giorni di ferie, le festività ed i riposi settimanali. La circolare n. 207/E 2000 ha chiarito che il datore di lavoro deve stipulare con il dipendente uno specifico contratto da cui risulti la esclusività (nonché il rapporto in via continuativa) della prestazione svolta all'estero; collocare il lavoratore su uno specifico ruolo estero (formalità che può essere adempiuta mediante la tenuta del LUL con annotazione contratto estero) La retribuzione convenzionale non è correlata al trattamento fiscale esistente nello stato estero. Pagina 24

25 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL (SEGUE...) La fascia di retribuzione convenzionale ai fini della determinazione forfettaria del reddito prodotto all'estero soggetto ad imposizione in Italia è determinata sullla base della retribuzione nazionale corrispondente intendendosi per retribuzione nazionale il trattamento mensile individuato dividendo per 12 il trattamento del contratto collettivo previsto per il lavoratore,comprensivo degli emolumenti riconosciuti a seguito degli accordi tra le parti, con esclusione degli emolumenti riconosciuti in relazione alla dislocazione all'estero (indennità estero etc.) Gli eventuali benefits corrisposti non subiscono un'autonoma tassazione poichè il loro ammontare è ricompreso forfettariamente nella retribuzione convenzionale. Pagina 25

26 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL (SEGUE...)-LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI ART. 15, CO 2, MODELLO DI CONVENZIONE OCSE: prevede il caso di un SOGGETTO RESIDENTE IN UNO STATO MA CHE LAVORA IN UN ALTRO STATO (legato al primo dalla convenzione): Il REDDITO PUÒ ESSERE TASSATO SOLAMENTE NELLO STATO DI RESIDENZA, SE sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 1. il lavoratore soggiorna nello stato estero per meno di 183 giorni (184 negli anni bisestili) nel corso dell anno fiscale; 2. la retribuzione è pagata da (o per conto di) un datore di lavoro non residente nello stato in cui è svolta la prestazione lavorativa; 3. l onere della retribuzione non è sostenuto da una stabile organizzazione del datore di lavoro nell altro stato. Esempio: lavoratore residente in Italia che presta la propria attività lavorativa in Cina per meno di 183 giorni, per conto di un datore di lavoro italiano che non ha una stabile organizzazione in Cina, è tassato solo in Italia. Pagina 26

27 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL (SEGUE...)-LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI La DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE SUL MEDESIMO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE si verifica quindi se : a) il lavoratore sia residente fiscalmente in Italia e tra l Italia e lo Stato estero di esecuzione della prestazione lavorativa non sia in vigore alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni; OVVERO b) il lavoratore, fiscalmente residente in Italia e distaccato in uno Stato legato all Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni: soggiorna per più di 183 giorni sul territorio dello Stato estero ovvero ; viene pagato da (o per conto di) un datore di lavoro residente nello Stato in cui è svolta la prestazione lavorativa ovvero ; viene pagato da un datore di lavoro che ha una stabile organizzazione nello stato estero(= sede direzionale,succursale,officina,ufficio,laboratorio,miniera,cantiere di durata superiore a 12 mesi etc.) Pagina 27

28 GESTIONE RAPPORTO ALL'ESTERO-IMPATTO PROBLEMATICHE FISCALI SU PAY-ROLL (SEGUE...)-LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI ATTENZIONE AL CONCETTO DI ECONOMIC EMPLOYER (ART. 15 PAR. 2 MODELLO OCSE)- COME LO LEGGONO GLI ALTRI STATI? Le operazioni di prestito temporaneo di personale in ambito transnazionale comportano tipicamente il riaddebito del costo del lavoratore da parte della società distaccante alla distaccataria La circostanza che il costo del lavoratore gravi sulla società distaccataria porta a qualificare quest ultima, in alcuni Paesi, come datore di lavoro economico (economic employer) Per determinare l applicabilità dell eccezione (tassazione solo nello stato di residenza del lavoratore) deve essere preso in considerazione quale rilevanza viene attribuita al datore di lavoro economico dal singolo Paese Pagina 28

29 LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO NEL DISTACCO ALL'ESTERO -POLICY DI NEUTRALITA' FISCALE TAX PROTECTION Il dipendente non deve subire alcun danno a seguito del distacco all estero e beneficia dell eventuale differenza tra le imposte effettivamente pagate all estero e l imposta che avrebbe pagato in Italia in assenza di distacco. Si traduce nel rimborso o sostenimento diretto da parte del datore di lavoro delle maggiori imposte pagate all'estero. Operativamente si procede al raffronto tra le imposte pagate in via definitiva (dichiarazione redditi) all'estero e quanto il dipendente avrebbe pagato in Italia. Se imposte pagate all'estero sono superiori società sopporta l'onere ;nel caso opposto le differenze a vantaggio del dipendente restano a suo favore. Con tale regime, la società non effettuerà alcuna trattenuta ipotetica sulla retribuzione mensile del dipendente.successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel Paese di destinazione, viene effettuata una riconciliazione tra le imposte ipotetiche italiane e le imposte effettive nel Paese di destinazione L eventuale differenza positiva tra le imposte pagate nel Paese di destinazione e le imposte ipotetiche italiane, viene rimborsata dalla società al dipendente Pagina 29

30 LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO NEL DISTACCO ALL'ESTERO -POLICY DI NEUTRALITA' FISCALE TAX PROTECTION (segue...) L'imposta sul reddito di lavoro dipendente dovuta nel paese estero viene liquidata con 2 differenti metodi: a) metodo gross up versamento delle imposte estere da parte della società mediante ritenuta diretta b) metodo roll over il versamento delle imposte da parte della società avviene mediante dichiarazione dei redditi e successivo rimborso c)metodo gross-net- gross Si determina preventivamente il trattamento economico netto estero da garantire sommando le voci Ran estera (= retribuzione annua lorda italiana al netto di imposte e contributi previdenziali) e indennità netta estera.. Detti importi vengono poi lordizzati sula base aliquote imposta estere e dei contributi italiani (ed esteri se dovuti).e definiti contrattualmente come importi lordi Vantaggi tax protection è metodo semplice Svantaggi incentiva il dipendente a scegliere il distacco in paesi a fiscalità bassa e a richiedere ulteriori compensazioni retributive in caso di distacco in paesi a fiscalità onerosa Pagina 30

31 LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO NEL DISTACCO ALL'ESTERO -POLICY AZIENDALE DI NEUTRALITA' FISCALE TAX EQUALIZATION Il dipendente non deve trarre vantaggio o detrimento dal distacco all'estero.la retribuzione viene mensilmente figurativamente ridotta di un ammontare pari alle imposte (ed eventualmente ai contributi previdenziali) che si sarebbero dovute versare in Italia in assenza di distacco (hypothetical tax) anche nell eventualità in cui le imposte dovute nel Paese del distacco siano inferiori a quelle italiane.gli importi così trattenuti saranno utilizzati al momento della liquidazione delle imposte effettivamente dovute dal lavoratore distaccato nel paese estero Eventuali differenze, in attivo, o in passivo,restano a carico del datore di lavoro Il pagamento delle imposte e dei contributi effettivi, nel Paese di origine e nel Paese di destinazione, avviene a carico della società. La neutralità fiscale è generalmente garantita esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente e non anche sui redditi personali. L azienda, al termine dell anno fiscale, calcolerà l ammontare delle trattenute effettuate nell anno e l hypotax effettivamente dovuta, tenendo conto di tutte le variazioni intervenute, sia normative che negli elementi retributivi. Sulla prima retribuzione utile, l azienda rimborserà/tratterrà le eventuali differenze Vantaggi garanzia del reddito netto per il dipendente indipendentemente dal Paese di destinazione (no incentivazione a scegliere paesi a fiscalità vantaggiosa); Svantaggi Gestione non sempre facile dell hypo tax e riconciliazione tra imposte estere e italiane Pagina 31

32 LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO NEL DISTACCO ALL'ESTERO -POLICY DI NEUTRALITA' FISCALE NETTO GARANTITO Trae origine dalla tax equalization e dal gross-net-gross. Viene garantito un netto retributivo al dipendente che non subirà variazioni a prescindere da qualsiasi evento di carattere fiscale che si verifichi successivamente. In un regime di Netto Garantito,, la Società verserà al dipendente, in aggiunta alla retribuzione concordata al lordo delle eventuali imposte dovute al Paese di origine, una somma pari alle imposte dovute al Paese Ospitante o provvede al pagamento di tali ultime imposte. Il dipendente sarà tenuto a tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa del Paese Ospitante Pagina 32

33 LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO NEL DISTACCO ALL'ESTERO -POLICY DI NEUTRALITA' FISCALE LASSEZ FAIRE Responsabilità di adempiere agli obblighi fiscali nel paese di distacco lasciata al dipendente (di norma utilizzato in assenza di imposte dovute nel paese di provenienza, ovvero in caso di distacchi in paesi in via di sviluppo rischi collegati). CAUTELE DA APPLICARE evitare gestioni ad personam assistenza negli aspetti fiscali italiani ed esteri al fine di evitare mancato pagamento imposte estere(sanzioni penali, danno di immagine per la società,etc.) Pagina 33

34 ESEMPIO GESTIONE PAYROLL CON POLICY DI NEUTRALITA' FISCALE CASISTICA Distacco in paese non convenzionato previdenzialmente di soggetto fiscalmente residente in Italia quando si verificano tutte le condizioni di cui al comma 8 bis dell art.51 TUIR (=Reddito imponibile convenzionalmente determinato) La retribuzione effettiva è pari a di cui: Retribuzione base Indennità caro vita 1000 benefits vari accordati La retribuzione convenzionale è pari a Si applica retribuzione convenzionale ai fini previdenziali Si applica retribuzione convenzionale ai fini fiscali Pagina 34

35 ESEMPIO GESTIONE PAYROLL DISTACCATO CON POLICY DI NEUTRALITA' FISCALE (TAX EQUALIZATION) A) Retribuzione base ,00 B) Indennità caro vita 1.000,00 C) Benefits esteri 2.000,00 Totale retribuzione (a+b+c) F)13.000,00 B) Imponibile previdenziale (convenzionale) = E ,00 C) Contributi INPS (E*%) G) ,00 D) Imponibile fiscale (=E- C) E) Retribuzione convenzionale F) Ritenute Irpef (D* %) ,00 Hypotax (A*%) H) ,00 Anticipo imposte (=F) 2.950,00 Netto =F-G-H 9.200,00 Pagina 35

36 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CONSEGUITO ALL'ESTERO- DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA MISURA PER ATTENUARE DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE Quando il dipendente mantiene la residenza fiscale in Italia (tranne ipotesi di esenzione convenzionale,soggiorno estero < 183 gg) si verifica doppia imposizione: Paese di origine (Italia) + Paese di destinazione La doppia imposizione viene attenuata attraverso la richiesta del credito per le imposte pagate all estero Condizione di legittimità per la richiesta del credito di imposta è la definitività imposta estera (imposta non ripetibile) comprovata da: Dichiarazione dei redditi Stato estero Distinta di versamento imposte Certificazione rilasciata dal datore di lavoro (distaccataria estera) Ove possibile, certificato di definitività imposte estere Pagina 36

37 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CONSEGUITO ALL'ESTERO- DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA Capienza Il credito di imposta spetta nel limite della corrispondente imposta dovuta in Italia. Nel caso di parziale concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia (caso retribuzione convenzionale), il credito di imposta spetta in prorata (art. 165 TUIR) Metodologie per il recupero del credito di imposta: Conguaglio; Modello 730; Modello Unico Pagina 37

38 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CONSEGUITO ALL'ESTERO- DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA Per determinare l'ammontare massimo del credito d'imposta applicabile dal sostituto d'imposta (in riduzione delle ritenute operate in Italia sui redditi conseguiti all'estero) in sede di conguaglio fiscale (ovvero direttamente da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi),nel caso in cui siano presenti anche redditi conseguiti in Italia si fa riferimento all'art.165 del TUIR che prevede due distinte procedure di calcolo (c.1 e c.10) per individuare l'importo delle imposte pagate all'estero detraibile da quelle pagate in Italia Credito di imposta art 165 C.1 (limite massimo utilizzabile) Formula : Reddito imponibile prodotto all'estero/reddito imponibile complessivo dichiarato in Italia X imposta italiana dovuta sul reddito complessivo Esempio Reddito complessivo dichiarato 45000, di cui prodotto all'estero Imposta estera totale 3840 Imposta italiana sul reddito complessivo Credito d'imposta detraibile max = 12000/45000 x = 3000 Pagina 38

39 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CONSEGUITO ALL'ESTERO- DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA Se il reddito prodotto all'estero,in quanto quantificato in forma convenzionale ex art.51 comma 8 -bis TUIR,concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo si ritiene che anche l'imposta estera detrabile vada ridotta in misura corrispondente (art.165 TUIR c.10) Risoluzione Agenzia Entrate 48/E 8 luglio 2013 Credito di imposta art 165 C.10 (limite massimo utilizzabile) Reddito imponibile prodotto all'estero parzialmente imponibile perchè applicata retribuzione in via convenzionale/reddito imponibile prodotto all'estero che sarebbe stato tassabile in Italia se attività lavorativa fosse stata ivi svolta X ammontare imposta estera pagata in via definitiva Esempio Reddito complessivo prodotto all'estero , rideterminato in via convenzionale in Imposta estera totale pagata definitivamente Imposta italiana dovuta sul reddito convenzionale secondo aliquota 35% Euro Credito d'imposta detraibile max = 75000/ x = credito di imposta max scomputabile IRPEF italiana residua non recuperabile = 5250 Pagina 39

40 ANTICIPAZIONE IMPOSTE ITALIANE La qualifica di residente fiscale in Italia influenza il processo di costruzione del cedolino perché il datore di lavoro dovrà effettuare le ritenute Irpef (calcolate sulla retribuzione convenzionale se ricorrono i requisiti o sulla retribuzione effettiva) che si vanno ad aggiungere alle ritenute hypotax Per far fronte al disagio finanziario che il dipendente subirebbe quale conseguenza di questa doppia trattenuta, la Società in genere anticipa al dipendente le imposte dovute, erogando in busta paga una somma a titolo di prestito non assoggettata a imposte e contributi previdenziali Il prestito pertanto costituisce per il dipendente una forma di finanziamento da parte dell azienda per un ammontare pari alle ritenute IRPEF effettivamente dovute in Italia sul reddito da lavoro dipendente prodotto all estero Il prestito è assoggettato a tassazione secondo quanto previsto dall art. 51 comma 4 lett. B) del TUIR Pagina 40

41 ANTICIPAZIONE IMPOSTE ITALIANE Il prestito si estinguerà nel momento in cui il lavoratore recupererà, con il meccanismo del credito di imposta, in tutto o in parte le imposte pagate all estero Nel caso in cui il credito d imposta recuperato dal dipendente sia minore dell ammontare delle imposte dovute in Italia, l azienda può decidere: a) di richiedere esclusivamente la parte recuperata (in tal caso la differenza non richiesta al lavoratore costituirà retribuzione per il lavoratore da assoggettare a contribuzione e tassazione ed un costo per l azienda = benefit che se realizzato in anno ancora in distacco, viene assorbito dal reddito convenzionale se realizzato in anno rientro in Italia, diventa benefit da lordizzare in capo al dipendente) b) pretendere comunque dal lavoratore il rimborso di tutta la somma erogata a titolo di prestito, fino a concorrenza dell hypotax trattenuta Pagina 41

42 ANTICIPAZIONE IMPOSTE ITALIANE- PROBLEMATICHE ESEMPIO reddito imponibile in italia da CU : euro , imposte italiane euro (finanziate a mezzo prestito ) reddito effettivo tassato all estero: euro , imposte estere euro (aliquota media 30%) max credito di imposta recuperabile euro (30% x ) differenza non recuperata costo a carico del dipendente: trattenuta al dipendente costo a carico della società: benefit. se realizzato in anno ancora in distacco, assorbito dal convenzionale se realizzato in anno rientro in italia, benefit da lordizzare in capo al dipendente Pagina 42

43 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE -ASPETTI PREVIDENZIALI Per determinare il trattamento previdenziale occorre distinguere tra: 1) Paesi non convenzionati con Italia ai lavoratori devono essere garantite in Italia le tutele minime previste dalla Legge n. 398/87; il datore di lavoro deve assolvere integralmente gli obblighi contributivi imposti nel Paese extracomunitario. 2) Paesi convenzionati con Italia (anche parzialmente) Argentina,Australia,Brasile,Canada e Quebec, Capoverde,Corea del Sud Israele, Jersey ed altre Isole del Canale,ex Jugoslavia,Principato di Monaco,San Marino,Stati Uniti,Citta del Vaticano, Tunisia,Uruguay e Venezuela -contribuzione dovuta in base alle regole definite nella convenzione bilaterale; - ai lavoratori devono essere garantite in Italia le tutele minime previste dalla Legge n. 398/87 per le assicurazioni non previste nella convenzione. Pagina 43

44 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE -ASPETTI PREVIDENZIALI Paesi non convenzionati Il datore di lavoro è obbligato a garantire una tutela previdenziale minima in Italia (Legge n. 398/87) I lavoratori sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme assicurative: IVS DS Malattia e maternità Fondo garanzia TFR Mobilità INAIL I contributi CIG e Gescal non sono dovuti. Anche il contributo CUAF è escluso (contributo dovuto solo se espressamente previsto in convenzione). Pagina 44

45 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE -ASPETTI PREVIDENZIALI Paesi non convenzionati (segue...) Il datore di lavoro distaccante deve aprire specifica posizione assicurativa presso l INPS (codice autorizzazione 4C) che consente il versamento della contribuzione: con aliquota contributiva a carico del datore di lavoro ridotta di 10 punti percentuali a valere sulle contribuzioni IVS e DS; su valori di retribuzione convenzionale stabiliti annualmente con Decreto ministeriale Pagina 45

46 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE -ASPETTI PREVIDENZIALI Paesi parzialmente convenzionati Il datore di lavoro deve versare le seguenti contribuzioni: in via principale, contributi compresi in convenzione sulla base delle retribuzioni effettive; in via residuale, eventuali contributi rientranti nella tutela minima della Legge n. 398/87 ma non compresi nella convenzione sulla base delle retribuzioni convenzionali. Per i Paesi legati all Italia da accordi parziali di sicurezza sociale le retribuzioni convenzionali trovano applicazione limitatamente alle assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in vigore. I contributi non previsti dalla Convenzione, ma previsti come obbligatori nello Stato distaccatario, in virtù del principio di territorialità dell obbligo contributivo, saranno versati nello Stato estero. Il datore di lavoro distaccante deve aprire specifica posizione assicurativa presso l INPS (codice autorizzazione 4Z). Pagina 46

47 DISTACCO IN PAESI UE EXTRAUE -ASPETTI PREVIDENZIALI Paesi parzialmente convenzionati -contenuto delle convenzioni 1. durata del distacco previdenziale; 2. formulario necessario per certificare la copertura assicurativa; 3. possibilità di prorogare il distacco ed eventualmente la durata della proroga; 4. eventuale formulario attraverso il quale richiedere la proroga del distacco; 5. elenco delle assicurazioni cui si applica la Convenzione (da confrontare con la L. 398/87 e con l eventuale legge di tutela minima obbligatoria dello Stato estero); 6. la possibilità di totalizzare (=somma fittizia dei periodi assicurativi maturati negli stati contraenti per il perfezionamento e mantenimento delle prestazioni) i periodi di occupazione, assicurazione e residenza trascorsi o solamente nei due Stati contraenti (cd. Totalizzazione semplice) o anche in Paesi terzi legati a loro volta da accordi internazionali all Italia e all altro Stato (cd. Totalizzazione multipla). Pagina 47

48 TRASFERTA IN PAESI UE EXTRAUE SINTESI ADEMPIMENTI Da non dimenticare in Italia: Richiesta formulario all INPS ( formulario in convenzione nei Paesi extra UE convenzionati) Assolvimento degli obblighi contributivi sulla posizione contributiva aziendale già in essere Retribuzioni effettive Comunicazione all INAIL se cambia rischio assicurato Comunicazione al lavoratore se l invio supera 30 giorni Assistenza sanitaria (attestato art. 15 DPR n.618 del 1980/formulario in convenzione nei Paesi extra UE convenzionati ) Polizze assicurative Pagina 48

49 DISTACCO/TRASFERIMENTO IN PAESI UE EXTRAUE SINTESI ADEMPIMENTI Da non dimenticare in Italia: Autorizzazione ministeriale preventiva (LIE) (ABROGATA DA DLGS 151/2015) Richiesta formulario all INPS se previsto in convenzione Assolvimento degli obblighi contributivi sulla posizione aziendale aperta per i lavoratori all estero (c.a. 4C o 4Z) Retribuzioni effettive per assicurazioni in convenzione Retribuzioni convenzionali per assicurazioni non in convenzione(l. 398/87) Comunicazione all INAIL se cambia rischio assicurato Comunicazione al lavoratore se l invio supera 30 giorni Accordo e lettera di distacco Comunicazione Unilav Assistenza sanitaria (attestato art. 15 DPR n. 618 del 1980 oppure formulario in convenzione nei Paesi extra UE convenzionati) Polizze assicurative Pagina 49

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