Appalti a corpo e a misura nel codice dei contratti

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1 Il Sole 24 Ore - Dossier Codice degli Appalti Percorsi monografici del Codice degli Appalti a cura dell Avv. Michele Lombardo e dell Avv. Antonio Giacalone - Studio Rusconi&partners Appalti a corpo e a misura nel codice dei contratti Aggiornamento: Ottobre 2008 Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti

2 2008 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa, Milano Chiuso in redazione: Ottobre 2008 Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 2

3 Codice degli Appalti Dossier APPALTI A CORPO E A MISURA NEL CODICE DEI CONTRATTI Sommario Pagina NOTA INTRODUTTIVA 5 LEGGE Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O. n. 107) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 7 Legge del 11 febbraio 1994, n. 109 (Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. n. 1) Legge quadro in materia di lavori pubblici [Legge Merloni] 17 Legge 20 marzo 1865, n. 2248/All. F Legge sui lavori pubblici. [Allegato F] 20 7 PRASSI Comunicato dell Associazione Nazionale Costruttori Edili del 21 settembre 2006, n Appalto a corpo: errore nelle quantità indicate nel computo metrico. Delibera Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 febbraio 2002, n. 51 (Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2002, n. 69) Autostrada Messina-Palermo: lavori di costruzione del tratto autostradale S. Stefano di Camastra Tusa; lotto GIURISPRUDENZA 25 Corte di Cassazione, sezione 2 civile, sentenza 8 maggio 2007, n Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 30 gennaio 2002, n Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 7 settembre 2001, n Consiglio di Stato, sezione 2, parere 7 marzo 2001, n IL SOLE 24 ORE - L ESPERTO RISPONDE 33 Variante in diminuzione per l'appalto a corpo 33 Quando cambia il prezzo nell'appalto «a corpo» 34 Le caratteristiche dell'appalto "a corpo" 34 Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 3

4 COMMENTI TRATTI DALLE RIVISTE PROFESSIONALI DE IL SOLE 24 ORE L autorità spiega come contabilizzare le varianti in caso di appalti a corpo Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2002, n. 10, p Anche negli appalti a corpo offerte da valutare sul 75% dei singoli prezzi Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 4 marzo 2002, n. 9, p. 9 - a cura di Francesca Petullà (Associazione verso l'europa) 38 Guida alla presentazione delle offerte per i lavori a corpo e i lavori a misura Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2000, n. 14, p a cura di Guido Cianciulli Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 4

5 Codice degli Appalti Dossier Appalti a corpo e a misura nel codice dei contratti a cura dell Avv. Michele Lombardo e dell Avv. Antonio Giacalone Studio Rusconi&partners Nota Introduttiva Con il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è stata definitivamente abrogata la legge Merloni (legge 109/1994). Ai sensi dell art. 256 comma 1, infatti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: ( ) la legge 11 febbraio 1994, n In sostanza, il legislatore italiano oltre a recepire le due direttive comunitarie 17 e 18 ha provveduto a far confluire in un unico corpus normativo molte disposizioni in materia di appalti pubblici con il dichiarato intento di operare una chiara risistemazione dell intera materia. Per questo motivo sono state ricollocate all interno del Codice dei contratti le norme precedentemente previste nella legge Merloni. In realtà, il lodevole tentativo di sistemazione non sempre ha portato a risultati chiari. Un caso emblematico è rappresentato dalla disciplina degli appalti a corpo e degli appalti a misura. L art. 53 comma 4 del codice dei contratti chiarisce che Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, invece per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione (1). La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22 giugno 2000, secondo il quale nel contratto d appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato. Entrambe le categorie contrattuali, però presentano alcuni elementi di criticità più volte segnalati dalla giurisprudenza. Come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 23 ottobre 1997 Il criterio di determinazione del prezzo dell appalto a corpo non costituisce, e non può costituire, strumento per trasformare l appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell appaltatore l esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale e di lasciare quindi a carico oppure a vantaggio dell appaltatore il rischio o l utile delle maggiori o minori quantità che risultassero necessarie (Lodo arbitrale Roma 23 ottobre 1997 n. 89). Ed ancora "In caso di contratto a forfait ( ) il rischio che grava sull'appaltatore in tale tipo di contratto deve essere inteso nel senso che sull'impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria" (Lodo Roma 27 Maggio 2002). Diversamente, invece, come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 6 aprile 2000 Nell appalto a misura l importo presunto dell appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell appalto, nonché, secondo certe regole, dell obbligo e del diritto dell appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto. Inoltre negli appalti a misura l ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 5

6 (Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002). La legge Merloni inoltre prevedeva alcuni casi specifici per i quali si sarebbe dovuto concludere un contratto a corpo oppure un contratto a misura. In base all art. 19 comma 4 della legge 109/1994, infatti, i contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo. In breve, in base alla disposizione normativa era fatto obbligo alle amministrazioni di concludere contratti di appalto a corpo aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l esecuzione (c.d. appalto integrato) riguardanti: - lavori di importo inferiore a euro; - lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell opera; - lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (art. 19 comma 1 lett. b) n. 1, 2 e 4 della legge Merloni, come richiamato dal comma 4 del medesimo articolo). Inoltre, la stessa legge concedeva la facoltà alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di appalto a misura laddove l affidamento riguardasse: - la sola esecuzione dei lavori pubblici di importo inferiore a ; - contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici; - contratti di appalto relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni (art. 19 comma 5 legge 109/1994). Il Codice dei contratti pubblici non ripropone la stessa disposizione normativa prevista dall art. 19 comma 4 e 5, lasciando quindi le singole amministrazione libere di scegliere quale contratto concludere a corpo e quale a misura. In base all art. 53 comma 4, infatti, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. In sostanza, la legge rinvia al regolamento previsto dall art. 5 dello stesso d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali ( ). In attesa dell entrata in vigore del regolamento non vi è, quindi, alcuna norma che riproponga il disposto dell art. 19 comma 4 e 5 della legge Merloni (2). Il regolamento attuativo del Codice dei contratti approvato in sede di Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007 e poi bloccato successivamente dalla Corte dei Conti, ripropone all art. 105 la disciplina precedentemente prevista dall art. 19. L intento del legislatore è dichiarato in un considerando (Ritenuto) dello stesso regolamento in cui si dice che l art. 105 provvede proprio a chiarire i casi in cui si può ricorrere ai contratti a corpo e a misura, al fine di garantire semplificazione e chiarezza per gli operatori e le stazioni appaltanti. Dott. Michele Lombardo (1) Disposizione in parte analoga era prevista nella vecchia legislazione sulle opere pubbliche Legge 20 marzo 1865, n (allegato F), che ai sensi dell art. 326 prevedeva Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. Per l esecuzione loro sono fissati nel capitolato d appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro. Tale norma è stata abrogata dall art. 256 del Codice dei contratti. (2) Nessuna disposizione in tal senso è prevista dal regolamento attuativo della legge Merloni, D.p.r. 554/1999 ancora in vigore in base al disposto dell art. 253 comma 3 del D.lgs. 163/2006. l art. 253 comma 3 così recita: Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il d.p.r. 21 dicembre 1999, n Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 6

7 Legge Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O. n. 107) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE. Nel presente provvedimento la denominazione: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture" e, conseguentemente, la denominazione: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture", in virtù dell'art. 3, D.Lgs , n. 6, con decorrenza dal PARTE I Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice - Titolo I Principi e disposizioni comuni Articolo 5 - Regolamento e capitolati (art. 3 legge n. 109/1994; art. 6, c. 9, legge n. 537/1993) 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.(1) 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n (2) 4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici; b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche; e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti; f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'osservatorio; g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; (3) (4) h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici; Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 7

8 i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo; l) procedure di esame delle proposte di variante; m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative; n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili; r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; (5) s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori. s bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n (6) 6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (7) 7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto. 8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (8) (1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole "e province autonome" (C. Cost , n. 401). (2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 D.Lgs , n. 6, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n ". (3) Le presenti parole ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese" sono state aggiunte dall'art. 2 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (4) Le parole "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 " sono state aggiunte dall'art. 3 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (5) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;". (6) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 3 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (7) Il presente comma è stato così modificato dall articolo 2, comma 1, lettera b), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 8

9 (8) Le presenti parole "di cui al comma 8" sono state così sostituite dall'art. 2 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "di cui al comma 7". PARTE II Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari - Titolo I Contratti di rilevanza comunitaria - Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte - Sezione I Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente Articolo 53 - Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, c. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.p.r. n. 554/1999; artt. 326 e 329 legge n. 2248/1865, all. F) 1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto: (1) a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. (2) Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. (3) 3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. [Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.] (4) 3 bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (5) 4. Il I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. (6) 5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 9

10 6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto. 9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene. 11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta. 12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione. (1) Le disposizioni del presente comma, per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 agosto 2007, in virtù dell'art. 253 del presente provvedimento come modificato dall'art. 1 octies, D.L , n. 173 e dall'art. 1 D.Lgs , n. 6. (2) La presente lettera è stata così modificata dall articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 113 del 2007, poi dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (3) L ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall articolo 1, comma 1, lettera m), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (4) L'ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 2 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (6) Il presente comma è stato così modificato dall articolo 2, comma 1, lettera m), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. PARTE V Disposizioni di coordinamento finali e transitorie Abrogazioni Articolo Norme transitorie 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (1) 1 bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 agosto 2007: (4) a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza; [b) articolo 49, comma 10;] (8) Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 10

11 [c) articolo 58;] (9) d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. (2) 1 ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 agosto Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1 agosto (3) 1 quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. (10) 1 quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. (13) 2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5. (14) 3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice. (11) 4. In relazione all'art. 8: a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; 5. Il termine di scadenza dei membri dell'autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice è prorogato di un anno. 6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza". Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24 comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 11

12 requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all articolo 47, con le modalità ivi previste. (15) 10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n Con disposizioni dell'istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità. 12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici. (12) 13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti di compatibilità con il presente codice. 14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 nei limiti di compatibilità con il presente codice. 15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidame nti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali[; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415 detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data]. (5) 15 bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all articolo 47, con le modalità ivi previste. (15) 16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109 l'approvazione del progetto preliminare. Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 12

13 19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione. 20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1 marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto. (6) 22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice; b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. 24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1 gennaio A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori. 26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata. 26 bis. In relazione all articolo 159, comma 2, fino all emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto. (15) 27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) : a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999: a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi; Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 13

14 a.2) titolo III, capo II - La progettazione; a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di DSP; b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori; c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002; d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176; e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185; f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto [integrato] di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione; (7) g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV; h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005 i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo; l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005 ma é facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 14

15 delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti; m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo; n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l' articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV. 28. Il regolamento di cui all'articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice. 29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento. 30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge. 33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243: a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 15

16 decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16 sexies del citato decreto legge n. 35 del 2005; c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice; d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3 comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2 quater, del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni. (1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 octies, D.L , n. 173, con decorrenza dal è stato poi così sostituito dall'art. 1 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Fermo quanto stabilito ai commi 1 bis e 1 ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.". (2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1 octies, D.L , n (3) Il presente comma aggiunto dall'art. 1 octies, D.L , n. 173, poi, modificato dall'art. 1 D.Lgs , n. 6 con decorrenza dal è stato, da ultimo, così modificato, dall'art. 1 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). Si riporta di seguito il testo previgente: "1 ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 agosto Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1 agosto 2007.". (4) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1 D.Lgs , n. 6, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "1 bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:". (5) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente articolo sono state soppresse dall'art. 3 D.Lgs , n. 6 con decorrenza dal (6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3 D.Lgs , n. 6, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1 marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l'autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.". (7) Le parole tra parentesi quadre contenute nella presente lettera sono state soppresse dall'art. 3 D.Lgs , n. 6 con decorrenza dal (8) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs , n. 6, con decorrenza dal (9) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (10) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (11) Le parole "nei limiti di compatibilità con il presente codice", nell'ultimo periodo del presente comma, sono state aggiunte dall'art. 2 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (12) Le parole ", salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici" sono state aggiunte dall'art. 2 D.Lgs , n. 113 (G.U , n. 176, S.O. n. 173). (13) Il presente comma è stato aggiunto dall articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 113 del 2007, poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera vv), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (14) Il presente comma è stato aggiunto dall articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 113 del 2007, poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera vv), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. (15) Il presente comma è stato aggiunto dall articolo 2, comma 1, lettera vv), del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 16

17 Legge dell 11 febbraio 1994, n. 109 (Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. n. 1) LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI [LEGGE MERLONI] Abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dal 1 luglio 2006 Articolo 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici [01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6. (1) 1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1; b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori di importo inferiore a euro; 2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera; 3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; 4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro. (2) (11) 1 bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4. (3) 1 ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità. (12) [1 quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.] (12) (14) 1 quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore. (12) 2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 17

18 servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara [, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili]. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completame nto da parte del concessionario. (4) (13) 2 bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. (5) 2 ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera. (12) 2 quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto. (12) 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali. (6) 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo. (7) 5. É in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici", sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici. (8) 5 bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici. (9) 5 ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile. (10) Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 18

19 5 quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5 ter nonché le modalità di aggiudicazione.] (10) (15) (1) Il presente comma è stato premesso dall'art. 3, c. 2, L , n. 415 (G.U n. 284, S.O. n. 199/L). (2) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 6 bis, D.L , n. 101 (G.U , n. 78), è stato poi così modificato dall'art. 3, L , n. 415 (G.U n. 284, S.O. n. 199/L). (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, c. 5, L , n. 415 (G.U n. 284, S.O. n. 199/L). (4) Il presente comma prima sostituito dall'art. 3, c. 6, L , n. 415, è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L , n. 166, con decorrenza dal si riporta di seguito il testo previgente: " 2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili. " (5) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 3, c. 7, L , n. 415, è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L , n. 166, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: " 2 bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. " (6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, c. 31 e 32, L , n. 415 (G.U n. 284, S.O. n. 199/L). (7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6 bis, D.L , n. 101è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L , n. 166, con decorrenza dal si riporta di seguito il testo previgente: " 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo. " (8) Il presente comma, prima modificato dall'art. 6 bis, D.L , n. 101 (G.U , n. 78), poi modificato dall'art. 9, c 33, L , n. 415 (G.U n. 284, S.O. n. 199/L), è stato, poi, così modificato dall'art. 7, L , n. 166, con decorrenza dal si riporta di seguito il testo previgente: " 5. É in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici. " (9) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6 bis, D.L , n. 101 (G.U , n. 78), (10) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, c. 9, L , n. 415 (G.U n. 284, S.O. n. 199/L). (11) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 7, L , n. 166, con decorrenza dal si riporta di seguito il testo previgente: " b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera; 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. " (12) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, L , n. 166, con decorrenza dal (13) Le parole tra parentesi quadra contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 7, L , n. 166, con decorrenza dal (14) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12, D.Lgs , n. 30, con decorrenza dal (15) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs , n. 163, con decorrenza dal Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 19

20 Legge del 20 marzo 1865, n. 2248/All. F LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI. [ALLEGATO F] TITOLO VI - Della gestione amministrativa ed ed economica dei lavori pubblici CAPO II - Dei contratti. Articolo Prezzo a corpo o a misura [I contratti si fanno sempre per la esecuzione d i un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.] (1) (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 256 D.Lgs , n. 163, con decorrenza dal Articolo Tipologie delle opere [In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.] (1) (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 256 D.Lgs , n. 163, con decorrenza dal Selezione tratta dalla banca dati Codice degli Appalti 20

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