CONDIZIONI GENERALI (CGA), edizione 2007

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1 CONDIZIONI GENERALI (CGA), edizione I X.06 0 GENERALI Assicurazioni Generali Ginevra 2007

2 INDICE Edizione 2007 A. Delimitazione della copertura d assicurazione D. Premio Art. 1 Oggetto dell assicurazione Art. 17 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora Art. 2 Persone assicurate Art. 18 Basi per il calcolo dei premi Art. 3 Spese per la prevenzione dei danni Art. 19 Conteggio di premio Art. 4 Disposizioni complementari per veicoli a motore Art. 20 Modificazione dei premi e delle franchigie Art. 5 Disposizioni complementari per biciclette e i veicoli a motore ad esse equiparati E. Sinistro Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Disposizioni complementari per pretese in rapporto con pregiudizi all ambiente Restrizioni all estensione della copertura Validità territoriale Validità nel tempo e prestazioni della Compagnia Franchigia B. Inizio, durata e fine dell assicurazione Art. 11 Art. 12 Art. 13 Inizio Durata del contratto Rescissione in caso di sinistro C. Obblighi durante la durata del contratto Art. 21 Obbligo d avviso Art. 22 Liquidazione dei sinistri; processo Art. 23 Cessione di pretese Art. 24 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali Art. 25 Regresso F. Varia Art. 26 Cambiamento di proprietario Art. 27 Comunicazioni Art. 28 Protezione dei dati Art. 29 Foro competente e diritto applicabile Art. 30 Accettazione senza riserva della polizza Art. 14 Art. 15 Art. 16 Aggravamento e diminuzione del rischio Eliminazione di una situazione pericolosa Violazione degli obblighi contrattuali 2

3 Art. 1 Art. 2 In che cosa consiste la protezione assicurativa? L assicurazione della responsabilità civile d azienda protegge il patrimonio degli assicurati contro le pretese di terzi avanzate contro di loro in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile. Essa copre in particolare: il rischio derivante dall azienda, vale a dire i rischi derivanti dalla proprietà o dal possesso di terreni, stabili ed installazioni che servono all azienda assicurata il rischio derivante dall esercizio dell azienda, vale a dire in seguito allo svolgimento dell attività aziendale ed ai processi lavorativi nell azienda e sui posti di lavoro all esterno dell area dell azienda il rischio derivante dai prodotti, vale a dire danni in seguito alla fornitura di prodotti od alla prestazione di lavoro A. Delimitazione della copertura d assicurazione Oggetto dell assicurazione a) È assicurata la responsabilità che incombe, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, all impresa designata nella polizza, in seguito a: morte, ferite od altri danni alla salute di persone (danni corporali); distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza. La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali; pregiudizi economici, purché siano conseguenti ad un danno corporale o materiale assicurato, subìto dallo stesso danneggiato. b) L assicurazione comprende pure: 1. la responsabilità per danni riconducibili a fondi, immobili, locali ed impianti (ma non alla proprietà per piani), che servono prevalentemente all azienda assicurata. Non sono considerati fondi ed immobili che servono all azienda quelli detenuti a fini d investimento; 2. la responsabilità come detentore e/o in seguito all uso di veicoli a motore per i quali non esistono né permesso di circolazione né targhe di controllo o quando queste sono state depositate da più di 6 mesi presso l autorità competente, conformemente all art. 4 delle CGA; 3. la responsabilità in seguito all utilizzazione di biciclette e di veicoli a motore equiparati alle biciclette quanto alla responsabilità civile ed all assicurazione, purché si tratti di corse effettuate per conto dell impresa assicurata (eccettuate quelle sul tragitto per recarsi al lavoro e ritornare a casa), conformemente all art. 5 delle CGA; 4. le pretese per danni corporali e materiali, come pure per spese per la prevenzione dei danni in rapporto con pregiudizi all ambiente, conformemente all art. 6 delle CGA; 5. le spese per la prevenzione dei danni, conformemente all art. 3 delle CGA. c) L estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti CGA, da eventuali condizioni complementari e dalle disposizioni della polizza e delle aggiunte. Persone assicurate È assicurata la responsabilità civile: a) del contraente; Se il contraente è una società di persone (per es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari in comune (per es. una comunità d eredi) o se egli ha concluso l assicurazione per conto di terzi, vale quanto segue: i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone al cui nome è intestata l assicurazione, hanno gli stessi diritti ed obblighi del contraente; b) dei rappresentanti del contraente come pure delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa, nell esercizio delle loro incombenze per conto dell impresa assicurata; Art. 3 Art. 4 c) dei lavoratori ed altri ausiliari del contraente (eccettuati gli imprenditori e uomini del mestiere indipendenti, ai quali ricorre il contraente, per es. subappaltatori ecc.) nell esercizio delle loro incombenze per conto dell impresa assicurata e per la loro attività riguardante i fondi, edifici, locali ed impianti assicurati. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati; d) del proprietario del fondo, se il contraente è soltanto proprietario dell edificio, ma non del fondo (diritto di superficie). Nella polizza o nelle CGA, il termine CONTRAENTE designa le persone menzionate alla lettera a), comprese le società e le istituzioni (per es. le affiliate) che sono state incluse nel contratto come «co-assicurate», mentre il termine ASSICURATI comprende tutte le persone menzionate alle lettere da a) a d), qui sopra. Spese per la prevenzione dei danni Se, a causa di un evento imprevedibile, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l assicurazione, a deroga dell art. 7 n) delle CGA o di una regolamentazione sostitutiva applicabile in loro vece, copre anche le spese che sono a carico dell assicurato e che derivano dalle misure immediate opportunamente prese per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni), salvo tuttavia le misure antecedentemente prese per evitare un pericolo come p. es. le spese per il richiamo, il ritiro, la riconsegna o l eliminazione di prodotti difettosi. Non sono assicurate le misure di prevenzione dei danni che consistono in un attività per meglio eseguire un contratto, per esempio la riparazione di danni o difetti a cose fabbricate o fornite o relativi a lavori effetuati; le spese per l eliminazione di una situazione pericolosa, ai sensi dell art. 15 CGA; le misure di prevenzione dei danni per le misure prese a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili per le spese per la prevenzione dei danni in relazione con pregiudizi all ambiente ai sensi dell art. 6 d) delle CGA. Disposizioni complementari per veicoli a motore, a norma dell art. 1 b) cifra 2 delle CGA a) Sono assicurate le somme minime previste dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, salvo che la polizza non preveda garanzie superiori. b) È esclusa dalla copertura la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per corse non ammesse dalle autorità o cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni; è pure esclusa la responsabilità di coloro che rispondono di tale utenti di veicoli, come pure la responsabilità delle persone che erano a conoscenza di tali corse o le hanno ordinate. c) In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo d assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, in abrogazione dell art. 7 delle CGA ed in aggiunta alla lettera b) qui sopra, sono escluse dall assicurazione: le pretese del detentore per danni materiali cagionati da persone per le quali egli è tenuto a rispondere in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale; le pretese per danni materiali del coniuge del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, come pure dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui; le pretese per danni al veicolo utilizzato ed al rimorchio, nonché per danni a cose da essi trasportate, salvo però i danni a cose che il danneggiato porta con sé, come il bagaglio o altri oggetti simili. d) Inoltre, valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa. 3

4 Art. 5 Art. 6 Disposizioni complementari per biciclette e i veicoli a motore ad esse equiparati, a norma dell art. 1 b), cifra 3 delle CGA a) La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma d assicurazione prescritta per l assicurazione di responsabilità civile (assicurazione complementare). Questa restrizione non è valida quando tali veicoli sono utilizzati, in conformità alla legislazione sulla circolazione stradale, senza contrassegno (vignetta) o senza targa di controllo. Non è accordata alcuna copertura assicurativa se per il veicolo utilizzato non è stata conclusa un assicurazione di responsabilità civile prescritta giuridicamente o ufficialmente. b) È esclusa dalla copertura la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per corse non ammesse dalle autorità od a cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni; è pure esclusa la responsabilità di coloro che rispondono di tali utenti di veicoli, come pure la responsabilità delle persone che erano a conoscenza di tali corse o le hanno ordinate. c) In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo d assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, in abrogazione dell art. 7 delle CGA ed in aggiunta alla lettera b) qui sopra, sono escluse dall assicurazione: le pretese per danni materiali avanzate dal coniuge del ciclista, dai suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui; le pretese per ferimento o morte di passeggeri trasportati contravvenendo alle disposizioni legali; le pretese per danni o distruzione della bicicletta utilizzata o delle cose trasportate. Queste esclusioni valgono anche per veicoli a motore assimilabili alle biciclette. d) Inoltre, valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa. Disposizioni complementari per pretese per danni corporali e materiali, come pure per spese per la prevenzione dei danni, in rapporto con pregiudizi all ambiente a) È considerato pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell aria, dei corsi d acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, purché da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell uomo, ai beni o agli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all ambiente». b) I danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente sono assicurati soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esiga inoltre misure immediate quali annuncio all autorità competente, allarme alla popolazione, avvio di misure atte a prevenire o ridurre i danni. Non è accordata alcuna copertura assicurativa: se più eventi simili quanto ai loro effetti (per es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili), richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie; per il danno all ambiente propriamente detto; per pretese in rapporto con siti contaminati. c) Sono escluse dall assicurazione le pretese in rapporto con pregiudizi all ambiente cagionati da impianti destinati al deposito, al trattamento, al trasferimento o all eliminazione di residui, da altri prodotti di rifiuto o da materiale riciclabile, a condizione che il contraente sia proprietario di queste istallazioni o che quest ultime siano gestite da egli stesso o su suo incarico. La copertura assicurativa è però data per gli impianti di proprietà dell impresa destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto; alla depurazione o al trattamento preliminare d acque di scolo. Art. 7 d) Se, in rapporto con un pregiudizio all ambiente, il verificarsi di un danno corporale o di un danno materiale assicurato è imminente, la Compagnia assume anche le spese che, a norma di legge, sono a carico dell assicurato e che derivano da provvedimenti adeguati presi immediatamente per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di danni). Non sono assicurate: le misure di prevenzione di danni che consistono in un attività avente per scopo l esatto adempimento di un contratto, quale ad esempio l eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite od a lavori eseguiti; le spese di prevenzione di danni conseguenti ad eventi cagionati da veicoli a motore, imbarcazioni ed aerei, o da parti od accessori di questi, non assicurati nell ambito del presente contratto; le spese di prevenzione di danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione agli effetti di radiazioni ionizzanti o raggi laser. Questa limitazione non si applica per le spese di prevenzione di danni in relazione con gli effetti di raggi laser connessi con l utilizzazione di apparecchi ed installazioni che utilizzano raggi laser delle classi I-III B; le spese derivanti dal richiamo o dal ritiro di prodotti, nonché le necessarie misure supplementari preparatorie o le spese per l adozione di altre misure in sostituzione del richiamo o del ritiro; le spese per l eliminazione di una situazione pericolosa, ai sensi dell art. 15 delle CGA; le spese per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese per ripararli e modificarli (per es. spese di risanamento). e) L assicurato ha l obbligo di provvedere a che la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l eliminazione di sostanze nocive all ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità; la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e d allarme, siano eseguiti e garantiti, a regola d arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità; le decisioni emesse dalle autorità in merito ai risanamenti e misure analoghe, siano messe in atto entro i termini prescritti. Restrizioni all estensione della copertura Sono escluse dall assicurazione: a) le pretese per danni del contraente; che concernono la persona del contraente (p. es. danni in assenza del capofamiglia); di persone che vivono in comunione domestica con l assicurato responsabile. b) le pretese per danni corporali subiti da una persona occupata dal contraente in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nell esercizio delle sue incombenze contrattuali o professionali al servizio dell impresa assicurata. L esclusione è limitata alle pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi, per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati; c) la responsabilità dell autore intenzionale di crimini e delitti per i danni che ne conseguono; d) le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall inadempimento di un obbligo legale o contrattuale d assicurazione; e) la responsabilità come detentore e/o in seguito all uso di veicoli a motore (su riserva dell art. 1 b), cifre 2 e 3 delle CGA), di rimorchi o di veicoli rimorchiati da veicoli a motore, come pure la responsabilità delle persone di cui il detentore risponde in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando il danno è stato causato: 4

5 in seguito all esercizio di un tale veicolo, da un incidente della circolazione causato da un tale veicolo quando esso non è in esercizio, in seguito all assistenza accordata in occasione di un incidente nel quale un tale veicolo è coinvolto, salendo in un tale veicolo o scendendone, nell aprire o nel chiudere parti mobili di un veicolo, nell agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato. Non è coperta nemmeno la responsabilità per i danni causati dai rimorchi sganciati, ai sensi dell art. 2 dell Ordinanza sull assicurazione in materia di circolazione stradale; f) la responsabilità per pretese in rapporto con pregiudizi all ambiente, nella misura in cui queste pretese non usufruiscano della copertura assicurativa a norma dell art. 6 delle CGA; g) le pretese per i danni causati a fondi, edifici ed altre opere, in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione; h) le pretese in relazione all amianto così come le pretese in relazione con dei prodotti che influenzano la gravidanza, delle sostanze terapeutiche d origine umana e degli impianti in silicone. Sono anche escluse dalla copertura assicurativa le pretese di danni alla salute provocati da campi e radiazioni elettromagnetiche (CREM); i) la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone che sono incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali; k) le pretese per danni a cose che un assicurato abbia per scopo d uso, di lavorazione, di custodia o trasporto o per altre ragioni (per es. in commissione, per esposizione) o che egli ha preso in affitto o in locazione; danni a cose con o sulle quali l assicurato esercita od omette di esercitare un attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Quale attività nel senso summenzionato s intende anche la progettazione, la direzione, il conferire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo, come pure i lavori affini; l) le pretese che mirano all adempimento di contratti o, in sua vece, le pretese a prestazioni compensatrici a causa d inadempimento o d adempimento imperfetto, in particolare quelle per difetti e danni a cose o lavori che il contraente o una persona da esso incaricata hanno fornito, fabbricato o eseguito, quando la causa di tali difetti o danni risieda nella fornitura, nella fabbricazione od esecuzione del lavoro; le pretese relative alle spese per accertare e rimediare ai difetti e danni menzionati nel capoverso precedente, come pure le pretese per perdite d utili e per pregiudizi economici consecutivi a tali difetti e danni; le pretese extracontrattuali che siano avanzate insieme od invece delle pretese contrattuali escluse dall assicurazione in virtù dei due capoversi precedenti; m) la responsabilità derivante dalla concessione retribuita o gratuita, ad altre imprese non assicurate dal presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, componenti di programmazione (software) o dati elaborati da calcolatori (computer), piani e progetti di costruzione, d opere o di fabbricazione. Non è considerata concessione di software, la cessione di cose nelle quali è incorporato un software, destinato al loro governo; n) le pretese derivanti da pregiudizi economici che non sono consecutivi né ad un danno corporale assicurato né ad un danno materiale assicurato, arrecato alla persona lesa; o) la responsabilità per danni nucleari, così come definiti nella legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, e le spese ad essi connessi; Art. 8 Art. 9 per danni in seguito ad azione di raggi ionizzanti o di raggi laser. Questa limitazione per danni dovuti all azione delle radiazioni ionizzanti non vale per danni derivanti dall azione di raggi laser in seguito all impiego di apparecchi ed installazioni della classe I-III B; p) le pretese per spese in relazione al richiamo o al ritiro di prodotti, nonché le necessarie misure supplementari preparatorie o le spese per l adozione di altre misure in sostituzione del richiamo o del ritiro; q) la responsabilità come detentore e/o derivante dall uso di natanti o aerei d ogni genere, per i quali in Svizzera è prescritta per legge un assicurazione di responsabilità civile, rispettivamente se sussiste un obbligo di garanzia oppure se sono immatricolati all estero; r) la responsabilità derivante dall esistenza e/o dall esercizio di binari di raccordo, funivie/teleferiche e funicolari di ogni genere adibite al trasporto di persone (personale dell impresa o terzi) e di sciovie; s) la responsabilità di dipendenti occupati da terzi in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) concluso con il contraente, per danni a cose appartenenti a tali terzi; t) la responsabilità per danni cagionati agli impianti destinati al deposito, al trattamento, al trasferimento o all eliminazione di residui, da altri prodotti di rifiuto o da materiali riciclabili. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo; u) le pretese derivanti da pregiudizio (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elaborati da computer, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato, arrecato ai supporti di dati; v) la responsabilità per danni derivanti dall utilizzazione di: organismi modificati geneticamente e/o di prodotti a loro assimilabili, in seguito alla modifica del materiale genetico, organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche, a condizione che l impresa assicurata sia in possesso di una autorizzazione o di una notifica ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo di uso, o come se ne fosse in possesso qualora l uso che ne fa all estero avesse avuto luogo in Svizzera. Per di più non è assicurata la responsabilità derivante dalla fabbricazione o dal commercio d alimenti per animali o additivi complementari per animali che contengono degli organismi geneticamente modificati; w) le pretese di risarcimento a carattere punitivo, in particolare «punitive» e «exemplary damages». Validità territoriale a) L assicurazione vale per danni che si verificano in Europa, in tutta la Turchia e nell intera Federazione Russa. b) Ai sensi della presente disposizione (litt. a) si considerano come danni anche le spese di prevenzione coperte dell assicurazione come pure altri costi eventualmente assicurati. Validità nel tempo e prestazioni della Compagnia a) Validità nel tempo 1. L assicurazione si estende ai danni che si sono verificati nel corso della durata del contratto e che non sono però annunciati alla Compagnia più di 60 mesi dopo la fine del contratto. 2. Per «momento in cui il danno si verifica» s intende il momento in cui è constatato per la prima volta un danno. In caso di un danno corporale si considera, nel dubbio, che esso si sia verificato nel momento in cui il danneggiato ha per la prima volta consultato un medico a causa di sintomi provocati dalla lesione fisica, anche se il nesso causale è messo in evidenza solo in seguito. Quale momento del verificarsi delle spese per la prevenzione dei danni si considera il momento in cui si constata per la prima volta l imminenza di un danno. 5

6 Art Si ritiene che tutti i danni di un danno di serie secondo litt. b) cifra 3 cpv. 1 qui sotto si siano verificati nel momento in cui si è verificato il primo danno secondo la cifra 2 precedente. Se il primo sinistro di un danno di serie si è verificato prima dell inizio contrattuale, non sono assicurate tutte le pretese relative alla medesima serie. 4. Per i danni causati prima dell inizio fissato per il presente contratto, la copertura è data soltanto se l assicurato prova che all inizio del contratto non aveva conoscenza o stando alle circostanze non avrebbe potuto aver conoscenza di un atto o di un omissione che potesse motivare la sua responsabilità. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni di un «danno di serie» secondo litt. b) cifra 3 cpv. 1 qui sotto, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell inizio del contratto. Se per i danni secondo il capoverso qui sopra la copertura è data da un eventuale assicurazione precedente, in tali casi il presente contratto rappresenta - nel quadro delle disposizioni applicabili - una copertura delle differenze di somma assicurata (assicurazione complementare). Le prestazioni provenienti dall assicurazione precedente antecedono questo contratto e sono dedotte dalla somma d assicurazione del presente contratto. 5. Cifra 4 cpv. 1 qui sopra vale per analogia se, nel corso della durata del contratto, la delimitazione della copertura d assicurazione è modificata (come tale vale anche la modificazione della somma d assicurazione e/o della franchigia). b) Prestazioni della Compagnia 1. Le prestazioni della Compagnia consistono nel tacitare delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate; esse comprendono pure i relativi interessi di ritardo e di danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziare, di arbitrato, di conciliazione, di prevenzione di danni ed altri costi (p. es. spese di compensazione), il tutto nei limiti della somma di assicurazione stabilita nella polizza meno la franchigia convenuta. 2. La somma d assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno d assicurazione, ossia essa è risarcita al massimo una sola volta per tutti i danni corporali, danni materiali e le spese di prevenzione di danni come pure per gli altri costi eventualmente assicurati che si verificano nel corso dello stesso anno d assicurazione. 3. L insieme di tutti i danni assicurati aventi la medesima causa (per es. più danni attribuibili allo stesso difetto, quali in particolare errori di sviluppo, di concezione, di fabbricazione o d istruzione, come pure i danni attribuibili allo stesso effetto di un difetto insito in un prodotto o in una materia oppure ad una stessa azione od omissione) è considerato un unico danno (danno di serie). Il numero dei lesi, degli attori o aventi diritto è irrilevante. Per danni di un danno di serie che si sono verificati dopo la soppressione del contratto secondo cifra 3 qui sopra copertura è data durante 60 mesi al massimo dopo la soppressione del contratto, se il primo di questi danni si è verificato durante la validità del contratto. 4. Le prestazioni e le loro limitazioni concordano con le disposizioni contrattuali dell assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d assicurazione e la franchigia), che avevano validità al momento del verificarsi del danno, secondo litt. a) cifre 2 e 3 qui sopra. Franchigia La franchigia stabilita in polizza è sempre applicabile per ogni singolo evento ed è dapprima a carico dello stipulante. La franchigia si riferisce ad ogni prestazione accordata dalla Compagnia e comprende anche le spese di difesa contro le pretese ingiustificate. Art. 12 Art. 13 polizza sia stata consegnata o che questa preveda un inizio posteriore. Se è stata accordata soltanto una copertura provvisoria, la Compagnia può rifiutare l accettazione definitiva dell assicurazione propostale. Se la Compagnia si avvale di tale diritto, i suoi obblighi cessano tre giorni dopo che il contraente ha ricevuto la notificazione di tale rifiuto. Il contraente deve versare alla Compagnia il premio relativo alla durata della copertura da essa accordata. Se il contraente richiede un estensione della copertura assicurativa, quanto precede si applica per analogia al nuovo rischio. Durata del contratto Quando il contratto è concluso per la durata di un anno o un periodo più lungo, esso si rinnova tacitamente d anno in anno se non è disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza. La disdetta è valida se perviene alla Compagnia o al contraente, al più tardi, il giorno che precede l inizio del periodo di tre mesi. Rescissione in caso di sinistro Dopo ogni sinistro per il quale è versata un indennità, la Compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto al più tardi al pagamento dell indennità e il contraente al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. In caso di disdetta dal contratto da parte dello stipulante o della Compagnia, la copertura assicurativa cessa quattordici giorni dopo la notifica del recesso all altra parte. C. Obblighi durante la durata del contratto Art. 14 Art. 15 Art. 16 Aggravamento e diminuzione del rischio a) Se nel corso dell assicurazione un fatto rilevante, dichiarato nella proposta od in altro modo, subisce una modificazione tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, il contraente deve darne subito avviso per iscritto alla Compagnia. Se il contraente omette di fare questa comunicazione, la Compagnia non è più, in avvenire, vincolata al contratto. Se il contraente adempie tale obbligo di avviso, l assicurazione è estesa anche al rischio aggravato, restando tuttavia riservato alla Compagnia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto l avviso di aggravamento. Se la Compagnia si vale di tale diritto, la copertura di assicurazione cessa 2 settimane dopo che ha notificato la rescissione al contraente. Un eventuale supplemento è dovuto alla Compagnia dal momento dell aggravamento del rischio. In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce in conformità il premio, dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dal contraente. b) Questa disposizione non è applicabile agli elementi variabili menzionati all art. 19 delle CGA. Eliminazione di una situazione pericolosa Gli assicurati sono tenuti ad eliminare, a loro spese ed entro un termine conveniente, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Compagnia. Violazione degli obblighi contrattuali L assicurato che viola gli obblighi che gli incombono in virtù del presente contratto (per es. art. 6 e) o 15 delle CGA) perde ogni diritto alle prestazioni della Compagnia. Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il danno sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se egli avesse adempiuto l obbligo contrattuale. D. Premio B. Inizio, durata e fine dell assicurazione Art Inizio Gli obblighi della Compagnia cominciano alla consegna della polizza contro pagamento del premio, salvo che sia stata precedentemente accordata una copertura d assicurazione o che la Art. 17 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora a) Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno di assicurazione. Esso è pagabile in anticipo e al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza pattuiti. Il primo premio, ivi compreso il bollo federale, deve essere pagato alla consegna della polizza, ma al più presto all inizio dell assicurazione.

7 Art. 18 Art. 19 b) In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che scadono nel corso dell anno di assicurazione si considerano semplicemente differite, su riserva della lettera c) qui sotto. c) Se, per una ragione qualsiasi, il contratto è annullato prima della fine dell anno di assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadano più tardi. Le disposizioni riguardanti il conteggio di premio secondo l art. 19 CGA restano riservate. Lo stipulante non ha diritto al rimborso del premio: se l assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio; se disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale. d) Se i premi non sono pagati alle scadenze convenute, il contraente è diffidato per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro 14 giorni dall invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l obbligazione della Compagnia è sospesa per i sinistri causati a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale compreso. Basi per il calcolo dei premi I premi sono calcolati in base al metodo indicato nella proposta o nella polizza. Se il calcolo dei premi è fondato sui salari o sulla cifra d affari, deve intendersi per: a) salari Il totale dei salari lordi pagati durante il periodo di assicurazione. Questo totale corrisponderà a quello preso in considerazione per il calcolo delle quote dell assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Devono inoltre essere dichiarati i salari delle persone che non devono versare alcuna quota all AVS. Gli importi versati in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) devono essere dichiarati soltanto dal locatario. Nelle società o comunità di persone si terrà conto, per tutti i soci o membri della comunità che lavorano nell impresa assicurata, meno uno, delle somme di salari stipulate nella polizza. b) cifra d affari Il prodotto lordo, imposta sul valore aggiunto inclusa, di ogni periodo di assicurazione, derivante dalle merci prodotte, lavorate o smerciate e/o dai servizi prestati. Conteggio di premio Se il calcolo del premio è fondato su elementi variabili, per es. sui salari pagati, sulla cifra d affari, ecc., il contraente deve dapprima pagare, all inizio di ogni periodo di assicurazione, il premio provvisorio convenuto. Il conteggio di premio definitivo si effettua alla fine di ogni periodo di assicurazione od allo scioglimento del contratto; a tale scopo, la Compagnia rimette al contraente un modulo che deve esserle rinviato con l indicazione dei dati necessari per tale conteggio. Il premio complementare risultante dal conteggio dovrà essere pagato entro trenta giorni dalla data in cui la Compagnia l ha richiesto al contraente; l eventuale rimborso di premio sarà versato dalla Compagnia al contraente entro lo stesso termine, a contare dalla data del conteggio. Se il premio complementare od il rimborso di premio è inferiore a CHF 20., le parti vi rinunciano. Se il contraente non rinvia la dichiarazione per il conteggio del premio entro trenta giorni dal ricevimento del modulo, o se egli non paga il premio complementare entro il termine previsto, la Compagnia ha il diritto di procedere conformemente all art. 17 d) delle CGA. La Compagnia ha il diritto di controllare i dati forniti dal contraente, il quale a tal fine deve permetterle di esaminare tutti i giustificativi (libri paga, note, ecc.). Se i dati per il conteggio del premio dichiarati dal contraente sono inesatti, gli obblighi della Compagnia sono sospesi a partire dalla scadenza del termine entro il quale, conformemente al cpv. 2 qui sopra, la dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta, e ciò fino al giorno del pagamento del premio complementare (compresi gli interessi e le spese), risultante da un esatta dichiarazione. Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Modificazione dei premi e delle franchigie La Compagnia può domandare l adattamento dei premi o delle franchigie a partire dall anno seguente di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare al contraente le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell anno di assicurazione. Il contraente ha poi il diritto di disdire il contratto per la fine dell anno di assicurazione in corso. Se il contraente si avvale di tale diritto, il contratto si estingue, nel suo insieme, alla fine dell anno di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Compagnia, al più tardi, l ultimo giorno dell anno di assicurazione. Se il contraente tralascia di notificare la disdetta, ciò vale come consenso all adattamento del contratto. E. Sinistro Art. 24 Art. 25 Obbligo di avviso Se si verifica un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento contro un assicurato, il contraente deve avvertirne immediatamente la Compagnia. La Compagnia dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sinistro, è preso contro l assicurato un provvedimento di polizia od iniziata una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. Liquidazione dei sinistri; processo a) La Compagnia si occupa della liquidazione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia prevista. b) La Compagnia conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante degli assicurati e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola gli assicurati. La Compagnia ha il diritto di versare l indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un eventuale franchigia; in tal caso l assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Compagnia. Senza l autorizzazione della Compagnia, gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattative diretta con il danneggiato od i rappresentanti di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento, il riconoscimento di responsabilità o di pretese, la conclusione di transazioni e il versamento di indennità. Per di più, gli assicurati devono fornire subito alla Compagnia, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro ed i provvedimenti presi dal danneggiato ed infine consegnarle tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari: convocazioni, comparse, giudizi, ecc.) e sostenere la Compagnia il più possibile, nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale). c) Se non si può addivenire ad un accordo con il danneggiato ed è intentato un processo, gli assicurati devono affidare la gestione del processo civile alla Compagnia. Questa ne assume le spese nei limiti dell art. 9 delle CGA. Se è aggiudicato all assicurato un risarcimento di spese di processo, questo spetta alla Compagnia, purché non si tratti di spese personali dell assicurato. Cessione di pretese L assicurato non è abilitato, senza l autorizzazione della Compagnia, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali In caso di violazione colposa dell obbligo di avviso, gli assicurati ne sopportano essi stessi tutte le conseguenze. Se un assicurato viola in modo colposo la buona fede contrattuale, la Compagnia è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti. Regresso Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto di assicurazione che limitano od annullano la copertura, la Compagnia ha un diritto di regresso contro l assicurato nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni. 7

8 F. Varia Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Cambiamento di proprietario Se l oggetto del contratto d assicurazione cambia proprietario, il contratto d assicurazione termina alla data della mutazione. Comunicazioni Per essere legalmente valide, le comunicazioni alla Compagnia, imposte agli assicurati dal contratto, devono essere fatte alla direzione della Compagnia o all agenzia designata nella polizza. Protezione dei dati La Compagnia è autorizzata a procurarsi e ad elaborare i dati necessari per la gestione dei danni e l esecuzione del contratto. Inoltre essa è pure autorizzata ad assumere informazioni pertinenti presso terzi, come pure a prendere visione di atti ufficiali. La Compagnia si impegna a trattare confidenzialmente le informazioni ricevute. Se necessario, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ai coassicuratori, ai riassicuratori e ad altri assicuratori partecipanti. Inoltre, nell ambito di un diritto di rivalsa, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile. La Compagnia è autorizzata a comunicare a terzi (ad es. alle autorità competenti), ai quali era stata precedentemente confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o l annullamento dell assicurazione. Foro competente e diritto applicabile a) L assicurato può scegliere come foro, il foro ordinario o il suo domicilio svizzero o la sua sede svizzera. b) Al contratto di assicurazione è applicabile unicamente il diritto svizzero, segnatamente le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione. Accettazione senza riserva della polizza Quando il contenuto della polizza o delle appendici alla stessa non concordi con le convenzioni intervenute, il contraente deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento del documento, senza di che il tenore di questo si ritiene da lui accettato. 8

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