REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI PALAU

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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI PALAU (APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 1 del )

2 INDICE Articolo 1 - NORME GENERALI... 4 Articolo 2 - IDENTIFICAZIONE DELL AREA PORTUALE... 4 Articolo 3 - DENOMINAZIONI...4 Articolo 4 - DESTINAZIONE DEGLI ORMEGGI... 5 Articolo 5 - MODALITÀ DI ORMEGGIO... 5 Articolo 6 - ANCORAGGIO... 6 Articolo 7 - MANOVRE E NAVIGAZIONE ALL INTERNO DEL PORTO... 6 Articolo 8 - DEPOSITO DI MERCI IN BANCHINA E ATTIVITÀ LAVORATIVE IN PORTO... 6 Articolo 9 - POSTI DI ORMEGGIO... 7 Articolo 10 - POSTI DI ORMEGGIO RISERVATI MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE... 8 Articolo 11 - DISCIPLINA E DISPONIBILITÀ DEI POSTI DI ORMEGGIO... 9 Articolo 12 - DISPONIBILITÀ POSTI DI ORMEGGIO DI TRANSITO Articolo 14 - CORRISPETTIVO UTILIZZO POSTO DI ORMEGGIO - MODALITÀ DI VERSAMENTO Articolo 15 - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE IMBARCAZIONI Articolo 16 - ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI Articolo 17 - CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE Articolo 18 - INQUINAMENTI E MOLESTIE Articolo 19 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA Articolo 20 - ISPEZIONI Articolo 21 - ASSICURAZIONE Articolo 22 - SERVIZI PORTUALI Articolo 23 - ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI Articolo 24 - AREE DI RIMESSAGGIO E LAVORI Articolo 25 - PIANO ANTINCENDIO

3 Articolo 26 - ATTIVITA COMMERCIALI E PROFESSIONALI Articolo 27 STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI SULLE AREE IN CONCESSIONE Articolo 27 - ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE Articolo 28 DISPOSIZIONI FINALI

4 Articolo 1 - NORME GENERALI 1. Il presente Regolamento disciplina l uso e la gestione del Porto Turistico di Palau ed è predisposto, in qualità di concessionario, dal Comune di Palau di seguito denominato Comune. 2. Il Comune esercita la propria attività in virtù degli atti di Concessione n. 175 del 15/12/1997, n. 119 del 19/12/2000, n. 51 del 24/04/2001, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Olbia, n. 36 del 21/12/2006 e del provvedimento di anticipata occupazione n. 8 del 08/07/2004, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, provvedimenti accorpati, integrati e prorogati con la determinazione n.1933/35316 del 22/09/2011 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio-Olbia, avente ad oggetto Accorpamento, rettifica e proroga concessioni demaniali marittime Porto Turistico di Palau Concessionario Comune di Palau. Reg. Porti n. 06. Le disposizioni qui di seguito contenute sono obbligatorie per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi all interno del Porto Turistico di Palau di seguito anche denominato Porto. 3. Il Comune cura la pubblicità del Regolamento e delle disposizioni integranti dello stesso, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, affissione nei locali del Comune e mediante ogni altra forma ritenuta opportuna. Il Comune si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare, con l approvazione dell Autorità Marittima, le norme contenute nel presente Regolamento. 4. Ferme restando le competenze delle Autorità Statali, l applicazione e l osservanza del presente Regolamento, vengono controllate dall ufficio della Direzione del Porto Turistico. Chiunque si trovi nell ambito del Porto deve attenersi alle disposizioni impartite da detto personale al fine dell osservanza delle norme suddette. Chiunque non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto in esecuzione di norme previste dal presente Regolamento, potrà essere dalla stessa allontanato dall ormeggio anche coattivamente, a rischio e spese dell interessato, con la perdita immediata della titolarità dell ormeggio. Articolo 2 - IDENTIFICAZIONE DELL AREA PORTUALE L area portuale turistica di Palau rappresentata dalla allegata planimetria comprende: a. le banchine ed i pontili fissi e galleggianti riportati all art. 3; b. gli specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche; c. il campo boa presso la Baia dell Isolotto Punta Nera; d. l area a terra compresa tra la P.za Popoli d Europa e la Direzione del Porto Turistico, compresa l area destinata alle operazioni di alaggio e varo e l area destinata ai lavori di manutenzione dei natanti posta e delimitata sul retro della Direzione del porto turistico. Articolo 3 - DENOMINAZIONI Le aree e strutture considerate ai fini del presente Regolamento sono così denominate: - Pontile galleggiante A - Pontile galleggiante B 4

5 - Pontile galleggiante C - Pontile galleggiante D - Pontile galleggiante E - Pontile galleggiante F - Pontile galleggiante G - Banchina H Alta - Banchina H Bassa - Banchina I - Banchina L - Banchina M Est - Banchina M West - Banchina N - Pontile fisso O - Pontile galleggiante P - Pontile galleggiante Q - Pontile fisso Q - Banchina R - Pontile fisso S - Specchio acqueo prospiciente i pontili in concessione - Campo boe presso la Baia dell Isolotto Punta Nera - Area alaggio e varo - Specchio acqueo travel - Scivolo alaggio e varo - Area lavori Articolo 4 - DESTINAZIONE DEGLI ORMEGGI 1. Le banchine, i pontili fissi e galleggianti identificati dalla lettera A alla lettera R sono destinati all ormeggio di unità da diporto comprese quelle adibite ad uso commerciale. Il pontile fisso identificato dalla lettera S è destinato all ormeggio dei mezzi dell Autorità Marittima e delle Forze di Polizia. 2. Campo boe asservito presso la Baia dell Isolotto Punta Nera è destinato all ormeggio di unità da diporto. Articolo 5 - MODALITÀ DI ORMEGGIO Le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza. 1. Nelle banchine e nei pontili di cui al precedente articolo, le unità devono essere ormeggiate di punta con la poppa o la prua rivolte alla banchina, in quanto più funzionale e sicuro per le operazioni di ormeggio, disormeggio, accesso e discesa da bordo. 2. È vietato l ormeggio con l ancora. 3. È vietato l ormeggio di unità da pesca in aree diverse da quelle individuate e stabilite dall Autorità Marittima. 5

6 4. Il Comune, in qualità di concessionario dei pontili, ha discrezionalità nell assegnazione degli ormeggi delle unità da diporto, nei limiti delle capacità di ciascun pontile. In ogni caso, per motivi di sicurezza, la locale Autorità Marittima potrà dare disposizioni di ormeggio in tali aree. 5. All interno dei pontili in concessione dovrà essere disponibile almeno il 10% della ricettività totale per le unità in transito. 6. Il Comune è tenuto a comunicare all Autorità Marittima ogni variazione o modifica apportata al presente Regolamento. 7. La manutenzione delle strutture è eseguita dal Comune. 8. Gli utenti sono tenuti alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio che vanno dalla catenaria a bordo e da bordo al pontile. 9. Gli utenti sono responsabili di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causato dall inadeguatezza di ormeggio della propria unità. 10. Il Comune, oltre ad essere tenuto a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l area in concessione. Articolo 6 - ANCORAGGIO È fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all ancora negli specchi acquei portuali. Articolo 7 - MANOVRE E NAVIGAZIONE ALL INTERNO DEL PORTO 1. Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso ed uscita delle unità. 2. I comandanti delle unità, nell eseguire tutte le manovre all interno del porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabili dell attuazione della manovra stessa. 3. Le manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto. 4. La condotta delle unità all interno dell ambito portuale deve avvenire a velocità non superiore a 2 nodi o, comunque, alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali. 5. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata. 6. Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburanti, è obbligatorio limitare l andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso. 7. È fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente all Autorità Marittima eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle unità all interno del porto. Articolo 8 - DEPOSITO DI MERCI IN BANCHINA E ATTIVITÀ LAVORATIVE IN PORTO 1. È vietato il deposito di merci in banchina e nelle aree portuali. Chiunque intenda esercitare una qualsiasi attività all interno del Porto Turistico di Palau o a bordo delle unità ivi ormeggiate dovrà rispettare le disposizioni dettate dalla competente Regione Autonoma della Sardegna in materia di attività esercitate sul demanio marittimo ai sensi dell art. 68 del Codice della Navigazione. 6

7 Articolo 9 - POSTI DI ORMEGGIO A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Le banchine, i pontili galleggianti e le boe consentono l ormeggio riservato di natanti ed imbarcazioni da diporto come indicato nel seguente prospetto: Porto Turistico Categoria Dimensioni massime N Posti I da ml.00,00 a ml. 06, II da ml. 06,51 a ml. 08, II da ml. 08,01 a ml. 09,50 50 IV da ml. 09,51 a ml. 11,50 52 V da ml. 11,51 a ml. 13,50 60 VI da ml. 13,50 a ml. 16,50 04 VII oltre 16,50 02 Darsena lato Ovest Banchina Commerciale Categoria Dimensioni massime N Posti I da ml a ml. 06,50 15 II da ml. 06,51 a ml. 08,00 15 Campo Boe Baia dell Isolotto Categoria Dimensioni massime N Posti VI da ml. 13,50 a ml. 16,50 10 L imbarcazione e/o il natante ormeggiabile non può eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza del 2% (due per cento) in larghezza e del 5% (cinque per cento) in lunghezza. Potranno essere ormeggiate imbarcazioni e/o natanti che eccedano le dimensioni massime su riportate, solo previa autorizzazione della Direzione del Porto Turistico. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell imbarcazione o del natante (compresa l eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motori fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi etc.). L Utente che intende assicurarsi l utilizzo di un posto di ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell imbarcazione e/o del natante per l inserimento nella categoria di appartenenza. Qualora l Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione e/o del natante o riesca ad attraccare un imbarcazione e/o un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Comune mediante la Direzione del Porto si riserva la facoltà di disporre l immediato allontanamento dell unità. 7

8 La Direzione del Porto Turistico, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio sia permanente sia temporaneo. l Utente, è obbligato a liberare immediatamente l ormeggio. In caso di inadempienza la Direzione del Porto provvederà allo sgombero con i mezzi propri, anche al di fuori dell ambito portuale, a spese dell Utente. Articolo 10 - POSTI DI ORMEGGIO RISERVATI MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE L atto dell assegnazione del posto di ormeggio riservato e dei relativi servizi portuali si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione riferito specificatamente all unità da diporto ed a carattere rigorosamente personale. Tale contratto può essere, a breve o a lungo o termine. La durata massima di un contratto di cessione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali sarà annuale (dodici mesi) con scadenza naturale il 31 dicembre di ogni anno. L Utente che intende fruire del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio deve inoltrare alla Direzione del Porto domanda scritta su apposito modulo (facsimile allegato al presente Regolamento allegato A) indicando: dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico); dati dell imbarcazione o del natante (dimensioni fuori tutto, tipo, nome ed eventuale numero ed ufficio di iscrizione); periodo durante il quale intende avere la disponibilità del posto di ormeggio; assicurazione. L Utente è tenuto inoltre a fornire tutte le altre notizie indicate nel modulo suddetto pena la nullità della domanda. Esso è responsabile della veridicità delle proprie dichiarazioni. La richiesta per il posto di ormeggio a lungo termine (contratto annuale 12 mesi continuativi o 10 mesi con esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto) dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1 Settembre ed il 1 Marzo. L occupazione di un posto di ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima. La Direzione del Porto potrà provvedere, alla rimozione dell unità, con l addebito delle relative spese all Utente. I contratti a lungo termine saranno rinnovati automaticamente ogni anno salvo disdetta scritta dell Utente. In caso di mancata conferma o di disdetta che dovrà essere effettuata almeno 1 (un) mese prima della scadenza, il contratto si intenderà risolto alla sua scadenza naturale. La vendita delle unità da diporto, in possesso di un contratto a lungo termine, dà diritto al compratore di subentrare nella titolarità del contratto, previa rinuncia scritta del precedente titolare del posto barca. E possibile comunque nel periodo invernale presentare richieste per contratti a breve termine (non superiori a 8 mesi) purché il periodo richiesto sia compreso tra ottobre e maggio con esclusione dei quattro mesi estivi. Nel caso in cui l Utente voglia avere la disponibilità del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio a breve termine per il periodo estivo (Giugno - Settembre) la richiesta dovrà essere inoltrata nel periodo compreso tra il 1 Marzo ed il 31 Maggio dell anno in cui si intende accedere all utilizzo di un posto di ormeggio. I contratti a breve termine non saranno rinnovabili di anno in anno ma si risolveranno alla loro scadenza naturale. 8

9 I termini di presentazione delle domande non saranno prorogabili in nessun caso. Compatibilmente con la disponibilità di posti per ogni singola categoria indicata all art. 9 del presente Regolamento, per i contratti a breve termine avranno priorità nell assegnazione dell utilizzo di un posto di ormeggio le richieste aventi le seguenti indicazioni: periodo di permanenza che abbinato ai mesi di Luglio e Agosto comprenda parte di Giugno e Settembre; periodo di permanenza superiore e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni; periodo di permanenza che coincida con l inizio e la chiusura della quindicina o decade. A parità di periodo richiesto sarà preso in considerazione l ordine cronologico di presentazione della domanda. Per tutte le richieste sopra citate la Direzione del Porto provvederà a rispondere per iscritto entro un tempo massimo di 60gg. Articolo 11 - DISCIPLINA E DISPONIBILITÀ DEI POSTI DI ORMEGGIO L assegnazione dei posti di ormeggio è di totale competenza della Direzione del Porto che si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), ed a suo insindacabile giudizio, i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l ubicazione degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità direttamente, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità dell Utente. L Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione dell unità, come stabilito dall art del presente Regolamento. E espressamente vietato: concedere l utilizzo del posto di ormeggio a terzi, lo scambio non autorizzato fra Utenti, qualsiasi forma di subaffitto, pena l allontanamento immediato dell unità. In caso di sostituzione dell unità indicata nel contratto (es. acquisto nuova imbarcazione) ovvero variazione del tipo di utilizzo dell unità stessa (diporto/commerciale), l Utente è soggetto alla stipula di un nuovo contratto per l adeguamento del canone e per l eventuale assegnazione di un nuovo posto barca (qualora le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel precedente contratto). In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità sarà ritenuta occupante abusivamente un posto barca e quindi allontanata dal Porto. In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l Utente è obbligato a rimuovere l unità. Ove non si provveda, la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione forzosa dell unità con alaggio e trasporto, se necessario, anche fuori dall ambito portuale con l addebito all Utente delle relative spese. 9

10 Ove l Utente non utilizzi, debba o voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione scritta o verbale ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto. In assenza di comunicazione scritta o verbale da parte dell Utente, la Direzione del Porto potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo della Direzione del Porto liberare tempestivamente lo stesso o metterne a disposizione un altro della stessa categoria. La Direzione del Porto, per conto del Comune, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l immediata disponibilità del posto di ormeggio. Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro presso la Direzione del Porto, con l identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità. Detto registro è a disposizione dell Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli. L utente ha l obbligo di ormeggiare la propria imbarcazione al posto a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti, per qualsiasi motivo, occupando eventualmente un altro posto arbitrariamente, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione forzosa dell unità con l allontanamento della stessa dall ambito portuale in osservanza dell art del presente Regolamento. Articolo 12 - DISPONIBILITÀ POSTI DI ORMEGGIO DI TRANSITO L unità in transito e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi, qualora ve ne sia disponibilità, al momento del suo ingresso in Porto. L Utente in transito, al suo arrivo, deve recarsi alla Direzione del Porto e compilare una Dichiarazione, su cui saranno riportati tutti i dati dell unità e dell Utente nonché le condizioni di ormeggio. L Utente è responsabile della veridicità della propria Dichiarazione. L Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore approvate dall Autorità Marittima. L Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l imbarcazione si allontana dallo stesso. Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione del Porto o dell Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. L utilizzazione di tali posti è gratuita per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 08,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell arco di ciascun mese. 10

11 Il numero dei posti da lasciare per l ormeggio di transito deve essere pari almeno al 10 % (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L ubicazione degli stessi sarà a completa discrezione della Direzione del Porto. Articolo 13 - POSTI ORMEGGIO CORPI DI POLIZIA La Direzione del Porto Turistico, per conto del Comune di Palau, in caso di richiesta da parte dell Autorità Marittima e dei vari Corpi di Polizia, metterà a disposizione gratuitamente il posto di ormeggio richiesto. L ubicazione degli stessi è prevista nel Pontile fisso S e sarà concordata al momento secondo le rispettive esigenze. Articolo 14 - CORRISPETTIVO UTILIZZO POSTO DI ORMEGGIO - MODALITÀ DI VERSAMENTO La Direzione del Porto, per conto del Comune, riscuoterà i corrispettivi per l utilizzo del diritto del posto di ormeggio, in applicazione alle tariffe stabilite dal Comune di Palau su autorizzazione della competente Autorità Marittima. Nel caso di contratti a breve termine, il corrispettivo dovrà essere versato dall Utente contestualmente all assegnazione del posto di ormeggio e/o alla sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio. Gli Utenti delle unità in transito, una volta compilata la Dichiarazione di Arrivo, dovranno versare il corrispettivo dovuto. L utente in possesso di un contratto a lungo termine e da residente potrà versare il corrispettivo nelle seguenti modalità: 1. con un unico versamento (entro il 31 marzo dell anno in corso) 2. con due versamenti, ciascuno pari al 50% del corrispettivo totale (il primo entro il 31marzo, il secondo entro il 30 giugno dell anno corrente di utilizzo). Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della titolarità dell ormeggio. Il Comune di Palau, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell unità da diporto. In caso di inottemperanza si provvederà di ufficio alla rimozione dell unità da diporto a spese del proprietario, la cui restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio e delle altre spese sostenute dal Comune di Palau. L Utente sarà tenuto al pagamento dell intera somma relativa al periodo prenotato anche nel caso in cui, per cause non imputabili al Comune di Palau e/o alla Direzione del Porto, occupi in ritardo il posto di ormeggio a lui assegnato. Articolo 15 - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE IMBARCAZIONI 1. Accesso e sosta delle unità in porto L approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto e alle unità dello Stato. In caso di condizioni meteo avverse o di forza maggiore l approdo è consentito anche al naviglio in genere, sempre che sussistano le condizioni di disponibilità in termini di posti di ormeggio adeguati. 11

12 La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero. 2. Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto. L Utente deve perciò provvedere affinché il nome o la matricola della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina o dal pontile. Nel caso di natanti (unità non immatricolate), la Direzione del Porto fornirà a ciascun Utente un contrassegno numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile sarà ritenuto dalla Direzione del Porto come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento. 3. Manovre in Porto Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità. L Utente, nell eseguire tutte le manovre all interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Porto o dal personale da essa dipendente, pur restando l Utente pienamente responsabile dell attuazione della propria manovra. In ogni caso, le manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestie o danni alle altre unità o alle opere portuali. Durante il periodo estivo l Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nei seguenti casi: assenza superiore alle 24 ore; rientro dopo le 21,00; partenza prima delle 08,30 o dopo le 19,30. La navigazione a vela è proibita nell ambito portuale, salvo in caso di avaria o di mancanza del motore ausiliario. E vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind - surf. La velocità massima consentita all interno dell approdo turistico è di 2 (due) nodi, o alla velocità minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell unità al fine di garantire le manovre in totale sicurezza. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione transiti all interno dell approdo turistico. 4. Ormeggi Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune. Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo di ormeggio sia a lungo sia a breve termine (art. 10), l'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di 12

13 ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile. L Utente, con contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo di ormeggio, è il solo ed unico responsabile dell adeguatezza ed efficienza della cima di ormeggio da bordo alla banchina e/o al pontile, e della cima di ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa che si trova a bordo. La Direzione del Porto potrà comunque disporre di sostituire d autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. L Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto. E vietato in ogni caso l ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell unità. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi di ormeggio. Articolo 16 - ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI Il Porto è dotato di parcheggi individuati da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale, nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento. Il Parcheggio è gratuito, non è custodito e non garantisce a ciascun utente la disponibilità di uno stallo. Il Comune non risponde di eventuali danni, furti o incidenti. Nei parcheggi asserviti l utente dovrà esporre obbligatoriamente ed in modo ben visibile il contrassegno di riconoscimento che verrà consegnato dall Ufficio della Direzione del Porto. I veicoli che non espongono il contrassegno che legittima l occupazione dello stallo, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria e a quella accessoria della eventuale rimozione coatta del veicolo, ai sensi del vigente codice della strada. Gli utenti devono attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli nell ambito dell area portuale, esclusivamente nelle zone a ciò destinate ed all interno degli stalli all uopo individuati. È fatto espresso divieto di fermata e sosta nei pressi del ciglio banchina. La velocità massima dei veicoli nell area portuale è di 10 (dieci) Km all ora come da apposita segnaletica. E fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità. All interno del Porto è severamente vietato: - l accesso di qualsiasi veicolo sui pontili; - la sosta dei carrelli per il trasporto delle barche sganciate dall auto trainante; - l accesso di camper, caravan e ogni altro mezzo similare. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra indicate si farà riferimento al Codice della strada. L accesso pedonale ai pontili galleggianti è consentito agli Utenti possessori di unità all ormeggio e ai suoi congiunti/ospiti, sotto la diretta responsabilità del titolare dell ormeggio stesso. 13

14 La Direzione è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa, che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dall inosservanza del presente punto. Articolo 17 - CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata dalla Direzione del Porto, la Direzione potrà avvalersi anche dell equipaggio presente nell approdo turistico. Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Porto. Nel caso in cui una unità affondi nell ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, l Utente è obbligato alla relativa rimozione e/o allo smantellamento, previo nulla-osta dell Autorità Marittima e della Direzione del Porto. Articolo 18 - INQUINAMENTI E MOLESTIE All interno dell approdo turistico, a meno di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, è vietato: durante tutto l arco della giornata, l uso di proiettori, sirene e di generatori; delle ore 22,00 alle 09,00 e dalle 13,00 alle 16,00 qualsiasi operazione che generi rumori molesti; l abbandono di irifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sui pontili o sulla banchina; l uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare; l abbandono di accumulatori elettrici esausti (batterie); lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la pesca e la balneazione in Porto; il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili; fare la doccia sulla banchina o sui pontili; ingombrare con oggetti, carrelli, tenders o altro le banchine, i moli ed i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e sporcare i pontili e le banchine; usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto; accendere fuochi; effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione. nelle aree a terra al di fuori delle aree adibite ad alaggio, varo e zona lavori, depositare qualsiasi mezzo (carrelli, invasi, gru etc.), imbarcazioni o natanti e materiali di vario genere. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall art 1161 e seguenti del Codice della Navigazione. 14

15 Articolo 19 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo di incendio, e la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra. La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell ambito del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell approdo turistico. L Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale: è assolutamente vietato, nell ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del Porto; prima della messa in moto del motore l Utente deve provvedere all aerazione dello stesso; gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza; gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento; le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, tranne fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al Regolamento in vigore per le unità di quella categoria; in caso di incendio a bordo di una unità, sia il personale che l equipaggio della stessa, e quello delle unità vicine, deve fare il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione. La Direzione del Porto dovrà essere tempestivamente avvisata per attivare immediatamente il personale a propria disposizione per l utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informare tempestivamente le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e l eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell Utente responsabile; ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi; in caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulla banchina, moli o pontili, l Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l Ufficio Locale Marittimo di Palau, provvedendo nel frattempo con i mezzi a sua disposizione a contenere lo sversamento nella zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente; è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali senza la specifica autorizzazione della Direzione del Porto. In ogni caso il divieto di immersione e la relativa autorizzazione dovranno essere comunque subordinati anche alle disposizioni della Autorità Marittima (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare personale autorizzato, proprio o da essa incaricato. Le spese dell intervento saranno a carico dell Utente. in Porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso; 15

16 Articolo 20 - ISPEZIONI La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni relativamente alle unità all ormeggio. La Direzione del Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità all ormeggio da parte della locale Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le unità all ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione. Articolo 21 - ASSICURAZIONE Le unità all ormeggio dovranno essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi. L Utente che si renderà colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l unico responsabile di tali eventi, con l obbligo di risarcimento del danno. Il Comune non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti di ormeggio e non risponde di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell area dell approdo turistico. Il Comune potrà allontanare dalla zona in Concessione l unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono. Articolo 22 - SERVIZI PORTUALI Il Comune, per mezzo della Direzione del Porto e del personale a sua disposizione, fornisce agli Utenti i seguenti servizi portuali: Assistenza all ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni. Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo. Servizio meteo e radio. Servizi igienici. Gestione dei rifiuti. Scalo galleggiante di varo ed alaggio unità sino a ml. 6,50 Fornitura di acqua dolce ed energia elettrica. Servizio antincendio. 1. Assistenza all ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni. 16

17 Gli addetti al servizio di assistenza all'ormeggio intervengono nelle fasi di ormeggio e disormeggio in ausilio ai diportisti, da terra o con gommoni preposti a tale scopo. Il servizio è fornito tutti i giorni dalle h. 08,00 alle h. 20,00 compresi i festivi. 2. Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo 3. Servizio meteo e radio La Direzione del Porto mette a disposizione dell utenza sia un servizio meteo, mediante l affissione in bacheca di vari bollettini meteorologici provenienti da diverse fonti di comprovata validità, sia di un servizio di ascolto, sul canale di lavoro assegnato dal Ministero delle PP.TT. (canale nove), e mantiene una stazione radiofonica conforme alla normativa vigente. 4. Servizi igienici Il porto è dotato di servizi igienici ad uso esclusivo dei diportisti provvisti di docce e di acqua calda. 5. Gestione dei rifiuti Per i rifiuti speciali, il Comune dispone di una ISOLA ECOLOGICA - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI posizionata all interno dell area di rimessaggio (vedi planimetria allegata) dotata di appositi contenitori per il conferimento di accumulatori di piombo (batterie), oli esausti, emulsioni oleose (residui di sentina, idrocarburi emulsionati etc.) e fusti per lo stoccaggio di filtri imbevuti d olio, morchie oleose, stracci etc. Per quanto riguarda le emulsioni oleose il conferimento massimo giornaliero consentito è di 20 litri per utente. Per i rifiuti assimilati provenienti dalle unità di diporto e dal naviglio minore da passeggeri impiegato in gite turistiche di breve durata Il Comune dispone di una ISOLA ECOLOGICA - RIFIUTI ASSIMILATI posizionata all interno dell area di rimessaggio dotata di contenitori per il conferimento separato delle frazioni merceologiche: secco non riciclabile; organico; carta e cartone; vetro; plastica; lattine. Gli Utenti potranno accedere alle ISOLE ECOLOGICHE secondo le direttive impartite dalla Direzione del Porto e dagli uffici competenti. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti Portuali predisposto dall Autorità Marittima. I contravventori, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall art del Codice della Navigazione. 6. Scalo galleggiante di varo ed alaggio unità sino a ml. 6,50 7. Fornitura di acqua dolce ed energia elettrica. Per ciò che concerne la fornitura di acqua, è fatto obbligo agli utenti del Porto di far uso di apposite pistole regolatrici di flusso, da applicare alle manichette, al fine di evitare sprechi. L uso dell acqua sarà consentito agli Utenti solo ed esclusivamente per fare bunkeraggio e lavare l unità al rientro in porto. 17

18 La somministrazione dell energia elettrica può avvenire solo con l impiego di spine previste e cavi a norma di legge. I terminali di distribuzione (colonnine) potranno essere aperti solo dal personale del porto ed ogni tentativo di allaccio in forma diversa sarà perseguito. Il personale della Direzione sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio. Il pagamento dei servizi di cui sopra avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio. La Direzione del Porto, in nome e per conto del Comune, non è tenuta ad assicurare la fornitura di acqua ed energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezza degli impianti, ed in particolare per carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art C.C. 8. Servizio antincendio. Il Comune dispone di impianti fissi. Le spese relative agli interventi operati saranno a carico dell Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature portuali. L Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui all art. 18 e seguenti per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno. Articolo 23 - ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI. 1. Alaggio e varo delle unità a mezzo del travel-lift o gru L alaggio ed il varo di unità nel porto di Palau a mezzo del travel-lift o gru, utilizzate dal personale dipendente delle ditte autorizzate, delimitata nel settore sud del Porto Turistico (allegato B evidenziata in azzurro) devono avvenire secondo le seguenti modalità: a. è fatto obbligo al responsabile dell impresa di verificare che durante le operazioni di varo e alaggio il cancello di accesso rimanga chiuso per tutto il periodo delle operazioni. b. è vietato nelle vicinanze del bacino di alaggio l accesso a persone o mezzi non autorizzati ; c. è fatto obbligo al responsabile dell impresa di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore; d. le operazioni di alaggio o varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni potenzialmente pericolose o incompatibili; e. è vietata la presenza di persone, liquidi o gas infiammabili o inquinanti sull unità che deve essere alata o messa in mare; f. le operazioni potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 fino a 30 minuti dopo il tramonto del sole, salvo eccezionali ed urgenti motivi e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima; g. le operazioni di alaggio e varo devono essere preventivamente comunicate alla Direzione del Porto Turistico a mezzo mail o fax utilizzando l apposito modulo in allegato. Tale documentazione sarà poi trasmessa per conto della Direzione del Porto alla locale Autorità Marittima; 18

19 h. le unità da diporto, da traffico o da pesca devono essere alate e messe in mare a mezzo del travel-lift o gru, esclusivamente nel bacino e nello scalo di alaggio allo scopo destinati; i. al termine delle operazioni, il personale dell impresa dovrà effettuare la pulizia della banchina; j. eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni possono sostare in prossimità del bacino di alaggio per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità. k. All interno del bacino di alaggio sono autorizzati l alaggio ed il varo di unità di dislocamento non superiore alle 65 tonnellate e comunque in osservanza delle portate operative dei mezzi utilizzati per tali operazioni. l. Non potranno essere alate o varate unità con requisiti e caratteristiche superiori a quelle dei mezzi meccanici (travel, gru, camion gru etc.) impiegati per tali operazioni. m. L alaggio ed il varo di unità a mezzo di veicoli attrezzati con gru e travel-lift sono consentiti solo presso la zona asservita e appositamente delimitata, ai soggetti in regola con le disposizioni dettate dalla normativa in materia e dalla competente Regione Autonoma della Sardegna in materia di attività esercitate sul demanio marittimo ai sensi dell art. 68 del Codice della navigazione. n. Le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogru dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina. 2. Spostamento in ambito portuale del travel-lift Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, l autogru e, in generale, tutti i mezzi pesanti (autogru, rimorchi, semirimorchi etc.) interessati alla movimentazione di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada (trasporti eccezionali), nonché alle disposizioni in materia di circolazione stradale in ambito portuale emanate con ordinanza n 17/97 in data 21/06/1997 e seguenti dalla competente Capitaneria di Porto di La Maddalena. 3. Danni e responsabilità Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima e la Direzione del Porto Turistico di eventuali danni arrecati a strutture portuali o viarie (tombini, segnaletica, etc.). 4. Divieti nei pressi del bacino di alaggio All interno del bacino di alaggio è vietato l ormeggio e la sosta di qualsiasi unità tranne di quelle in attesa di effettuare le operazioni di alaggio. 5. Alaggio di unità attraverso l uso dello scalo galleggiante (scivolo) Le unità da diporto di dimensioni non superiori alla portata dello scivolo (ml 6,50), munite di carrello e idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell apposito scivolo. L accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare. 19

20 I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio ad altri mezzi. Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere allontanati dallo scalo e dalle immediate vicinanze e possono essere parcheggiati secondo le disposizioni del presente Regolamento. Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza, avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo ed inquinamento dello specchio acqueo. Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, di tutto ciò che possa in qualche modo intralciarne la transitabilità e l utilizzazione. Al fine di assicurare la possibilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciarne il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato sempre libero al pubblico uso. L uso dello scivolo è nella piena e diretta responsabilità dell utente. È responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura la preventiva verifica delle condizioni e dello stato d uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e di alaggio che si intendono effettuare. L uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati. L uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di persona maggiorenne. Articolo 24 - AREE DI RIMESSAGGIO E LAVORI Per le operazioni di manutenzione ordinaria sulle unità, i titolari di un posto barca hanno a disposizione l area delimitata nel settore est del Porto Turistico. Tali operazioni potranno essere eseguite durante tutto l arco dell anno tranne che nei mesi di luglio e di agosto (vedi allegato B). Le imbarcazioni dovranno essere collocate e stabilizzate esclusivamente su carrelli ovvero su tacchi omologati e posizionati sotto la diretta responsabilità della ditta incaricata. Chiunque intenda depositare temporaneamente imbarcazioni e/o natanti e pertinenze delle stesse nell area riservata ai lavori di manutenzione, dovrà presentare domanda in carta semplice alla Direzione del Porto Turistico in cui dovranno essere indicate: - le generalità del richiedente, - il tipo di imbarcazione, - il periodo di sosta, - il motivo della richiesta, - i lavori da eseguire. Le unità posizionabili nell area destinata ai lavori di manutenzione non potranno essere superiori a metri 10,00 di lunghezza lineare fuori tutto. dal 15 giugno 15 settembre è consentito alle unità di dimensioni anche maggiori a metri 10,00 che nel periodo estivo non utilizzano il posto barca, il deposito momentaneo nell area adibita a lavori di manutenzione. La Direzione del Porto potrà inoltre utilizzare l area predetta anche per il deposito dei carrelli delle unità di proprietà degli utenti titolari di posti barca. 20

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