REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

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1 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART. 3 Composizione, nomina dei componenti e programma di lavoro ART 4 Procedura per determinare la rappresentanza delle parti sociali ART. 5 Sottocomitato per il Collocamento obbligatorio ART. 6 Compiti del Sottocomitato per il collocamento obbligatorio ART. 7 Comitato Tecnico ART. 8 Compiti del Comitato Tecnico ART. 9 Costituzione di Sottocomitati TITOLO II - Norme di funzionamento ART. 10 Durata della Commissione ART. 11 Partecipazione alle sedute ART. 12 Convocazione delle sedute ART. 13 Svolgimento delle sedute ART. 14 Apertura delle sedute e quorum ART. 15 Ordine del giorno ART. 16 Verbale delle sedute ART. 17 Gettone di presenza ART. 18 Disposizioni finali

2 COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della Commissione Unica Provinciale per le Politiche del Lavoro, di seguito denominata Commissione e del Sottocomitato per il Collocamento obbligatorio, nel rispetto dei principi e dei criteri informatori dettati dall'art. 6 del D.Lgs n. 469/97 e dalla Legge n. 68/99. ART. 2 (Finalità) La Commissione svolge funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività ed alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 469/97 e dell' art. 6 della Legge Regionale n. 1/99 nonché in relazione alle attività, funzioni e competenze già svolte dalle seguenti Commissioni: - provinciale per l'impiego; - circoscrizionale per l'impiego; - provinciale e comunale per il lavoro a domicilio; - provinciale per il lavoro domestico; - provinciale e circoscrizionale per la manodopera agricola; - provinciale per il collocamento obbligatorio. ART. 3 (Composizione, nomina dei componenti e programma di lavoro) 1. La Commissione è composta: - dal Presidente dell'amministrazione Provinciale o da un suo delegato, che la presiede; - da 6 rappresentanti effettivi e da 6 rappresentanti supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale; - da 6 rappresentanti effettivi e da 6 rappresentanti supplenti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale; - dal Consigliere provinciale di parità, nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro"; Nel corso della prima seduta, la Commissione nomina al suo interno il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 2

3 2. La nomina dei componenti effettivi e supplenti delle parti sociali viene deliberata dalla Giunta Provinciale, sulla base dell istruttoria effettuata da un apposita Commissione Tecnica di valutazione, secondo quanto indicato al successivo art. 4. La Commissione Tecnica di valutazione è costituita da n. 3 esperti nominati dal Dirigente provinciale di Settore, che la presiede. 3. Ciascuna delle parti sociali presenterà la documentazione per la determinazione dei rappresentanti, come previsto all art Al fine di assicurare un ampia partecipazione delle parti sociali, i componenti possono essere designati anche al di fuori dell Associazione di appartenenza. 5. I componenti supplenti sostituiscono a tutti gli effetti i titolari, in caso di loro assenza o impedimento. Possono comunque partecipare, senza diritto di voto e senza corresponsione del gettone di presenza, alle sedute della Commissione e a quelle dei Sottocomitati, di cui ai successivi artt. 5 e In caso di dimissioni o decadenza la Giunta Provinciale provvede alla sostituzione dei componenti, richiedendo all organizzazione di appartenenza la relativa designazione. 7. Ai lavori della Commissione partecipa il Dirigente provinciale di Settore o suo delegato, al fine di garantire il necessario supporto tecnico. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Provincia tramite gli uffici del Settore. 8. La Commissione può inoltre determinare che ai suoi lavori partecipino esperti delle politiche del mercato del lavoro, al fine di assicurare un apporto tecnico professionale e l approfondimento di specifiche problematiche. 9. La Commissione dovrà definire un proprio programma annuale di lavoro. ART. 4 (Procedura per determinare la rappresentanza delle parti sociali) 1. La Provincia, previa informativa da attuarsi con ogni mezzo ritenuto idoneo, invita le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti con propri organismi elettivi e sede nel territorio provinciale, a dichiarare al Presidente della Provincia, entro i termini previsti e con le modalità meglio specificate nell avviso, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, secondo i parametri di seguito riportati: a) Organizzazioni dei datori di lavoro 1) Numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 2) Numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese alla data del 31 dicembre dell anno precedente; b) Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 1) Numero degli iscritti attivi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 2) Numero di propri rappresentanti eletti nelle R.S.U presenti nel territorio della Provincia alla data del 31 dicembre dell anno precedente. 3

4 2. I dati relativi alla rappresentatività di cui alle lettere a) e b) sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria resa a norma della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni. 3. I punti percentuali dei paragrafi a) e b) n.1-2 incidono con valore pari al 50 % ciascuno; 4. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori viene misurato sulla base dell istruttoria della Commissione tecnica di valutazione (Art. 3, punto 2), tenendo conto dei parametri e dei punti percentuali sopraindicati. ART. 5 (Sottocomitato per il collocamento obbligatorio) 1. La Giunta Provinciale provvede ad istituire quale Sottocomitato per il collocamento obbligatorio - l organismo previsto dall art. 6, comma 3, del D.Lgs. 469/97 composto, oltre che dal Presidente, da: - n. 3 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro scelti tra quelli nominati all interno della Commissione; - n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori scelti tra quelli nominati all interno della Commissione; - n. 3 rappresentanti delle categorie interessate maggiormente rappresentative a livello provinciale. - n. 1 ispettore medico del lavoro; 2. I rappresentanti delle categorie interessate, presenti con propri organismi elettivi e sede nel territorio provinciale, vengono nominati tra quelli designati dalle categorie più rappresentative per numero di iscritti. La Provincia con ogni mezzo ritenuto idoneo invita le citate categorie a dichiarare gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività secondo le modalità indicate al precedente articolo Funge da Segretario delle sedute del Sottocomitato, oltre che del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 7, il funzionario provinciale preposto al servizio del collocamento obbligatorio. 4

5 ART. 6 (Compiti del Sottocomitato per il collocamento obbligatorio) 1. Il Sottocomitato svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla soppressa Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nonchè ogni altro compito in materia di inserimento mirato dei disabili, previsto dalla normativa vigente e/o delegato dalla Commissione. 2. Elabora proposte specifiche per la promozione dell inserimento e dell integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. ART. 7 (Comitato Tecnico) Nell ambito del Sottocomitato per il collocamento obbligatorio è costituito il Comitato Tecnico, ai sensi dell art. 6 comma 2 lettera b) della Legge 68/99, così composto: n. 1 funzionario o esperto del settore sociale; n. 1 funzionario o esperto del settore medico legale; n. 1 funzionario o esperto del settore della medicina del lavoro. n. 2 componenti del Sottocomitato per il collocamento obbligatorio, individuati dallo stesso. ART. 8 (Compiti del Comitato Tecnico) Il Comitato Tecnico svolge i compiti di raccordo con la Commissione di accertamento di cui al D.P.C.M. 13 gennaio Svolge inoltre ogni altro compito previsto dai provvedimenti di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68. ART. 9 (Costituzione di Sottocomitati) 1. Per compiti permanenti o per l'esame di particolari questioni, la Commissione può istituire al suo interno altri Sottocomitati con le stesse modalità di funzionamento previste per la Commissione stessa. E facoltà del Sottocomitato prevedere la partecipazione di esperti, come indicato all art. 3, punto Il Sottocomitato è presieduto dal componente più anziano di età. 3. I Sottocomitati provvedono ad esaminare e istruire le materie di competenza della Commissione, anche mediante espressione di pareri e proposte da sottoporre alla Commissione stessa per l'approvazione. 5

6 TITOLO II - Norme di funzionamento ART. 10 (Durata della Commissione) 1. La Commissione rimane in carica 5 anni. In caso di mancata riscostituzione entro i termini di scadenza, la Commissione viene prorogata per un non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine predetto, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 293 del convertito dalla Legge n. 444 del ART. 11 (Partecipazione alle sedute) 1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare per iscritto al Presidente. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o supplente, qualora lo sostituisca, a tre sedute consecutive, i componenti si intendono decaduti. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche. ART. 12 (Convocazione delle sedute) 1. La Commissione è convocata, oltre che su iniziativa del Presidente, quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. La convocazione può essere comunicata anche via fax. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. 2. Le sedute sono convocate almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a 24 ore. Le trattazioni urgenti, non differibili, sono discusse nella prima seduta utile. ART. 13 (Svolgimento delle sedute) 1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto. 2. Nelle votazioni la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. ART. 14 6

7 (Apertura delle sedute e quorum) Il Presidente, accertata la sussistenza delle presenze per la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta. Nel corso della stessa, il Presidente, salvo non vi sia apposita richiesta di un componente della Commissione, non è obbligato a verificare la sussistenza del quorum. ART. 15 (Ordine del giorno) 1. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Dirigente provinciale di Settore, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti per la convocazione e tenendo conto anche delle proposte scritte pervenute dai componenti. Gli argomenti sottoposti a determinazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno. 2. In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla metà più uno dei presenti. Qualora non sia raggiunto tale quorum, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva. ART. 16 (Verbale delle sedute) Il processo verbale delle sedute della Commissione viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e deve comunque contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il dispositivo dei provvedimenti adottati. Il verbale viene redatto dall addetto alla segreteria e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione. ART. 17 (Gettone di presenza) Ai componenti della Commissione e del Sottocomitato per il collocamento obbligatorio spetta un gettone di presenza, comprensivo delle spese di viaggio, nella misura prevista per i Consiglieri Provinciali. In caso di partecipazione a più sedute nel corso della stessa giornata verrà corrisposto un unico gettone di presenza. ART. 18 (Disposizioni finali) Il presente Regolamento entra in vigore con l esecutività dell atto di approvazione. 7

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