CONVENZIONE INCENDIO MUTUI BANCA POPOLARE DI SPOLETO
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- Fabiana Verde
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1 CONVENZIONE INCENDIO MUTUI BANCA POPOLARE DI SPOLETO Contratto di assicurazione Incendio dedicato alle abitazioni civili, attività commerciali ed artigianali oggetto di finanziamento ipotecario da parte della Banca Popolare di Spoleto Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa HDI Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Talanx) HDI ASSICURAZIONI - R O M A - S.p.A. HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, Roma (I) Telefono Telefax Capitale Sociale ,00 i.v. - C.F. e P.IVA Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n /92 - Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n dell 8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese Assicurative al n Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015
2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA CONVENZIONE MUTUI Documento aggiornato a Dicembre 2010 PREMESSA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, appartenente al gruppo Talanx. Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, Roma (Italia) Telefono Sito Internet: indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n dell (G.U ) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale ,00 i. v. Iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese Assicurative al n di assicurazione ed all Albo dei Gruppi Assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio netto della Società (così come risultante a seguito dell approvazione del bilancio 2009) ammonta a 132,74 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 36,74 milioni. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2009 è pari a 115,8%. Questo indicatore fornisce un informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è volto ad offrire una garanzia Incendio connessa ai mutui erogati dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ed è concepito in funzione della distribuzione attraverso le filiali della Banca. Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e la sua durata coincide con la durata del finanziamento al quale è connesso. Pertanto, come previsto dall art. 6 Durata dell Assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Le garanzie cessano il giorno corrispondente all estinzione del mutuo obbligo di disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni, Franchigie, Scoperti ed Esclusioni Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella scheda sottoscritta dall Assicurato e dalla Società. Il contratto offre una garanzia assicurativa contro il rischio Incendio per le costruzioni immobiliari poste a garanzia del finanziamento erogato dalla Banca e costituite da fabbricati o porzioni di fabbricato destinati a: civili abitazioni; civili abitazioni in corso di costruzione o ristrutturazione; attività commerciali e/o artigianali aventi caratteristiche costruttive come da specifica definizione. Per quanto attiene alle costruzioni immobiliari ad uso commerciale e/o artigianale si intendono escluse quelle che per tipologia sono ascrivibili ai settori di produzione e/o commercializzazione di infiammabili, plastica, gomma e legno. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, con il contratto la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato a seguito di: OPZIONE A) incendio con sviluppo di fiamma; fulmine; esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi; implosione;caduta di corpi volanti; guasti e danni cagionati per impedire od arrestare l incendio od altro evento assicurato;onda sonica; fuoriuscita di fumo da fonti di calore a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini; eventi consequenziali; caduta antenne. Per il dettaglio delle garanzie offerte si rimanda all articolo 19.2) delle Condizioni Generali di Assicurazione. OPZIONE B) Garanzie comprese da opzione A integrate da: Eventi Atmosferici: i danni al fabbricato causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d aria, grandine; Eventi Socio-politici: i danni al fabbricato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi in genere, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall uso di ordigni esplosivi. Per il dettaglio delle garanzie si rimanda all art. (19.3) delle Condizioni Generali di Assicurazione Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 1 di 5 Nota Informativa
3 OPZIONE C) Garanzie comprese da opzione B integrate da: Sovraccarico Neve con conseguenza crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi dall assicurazione i danni causati da valanghe e slavine; i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve. Ricorso Terzi: la Società tiene indenne l Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro causato da incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termine della presente polizza. Per il dettaglio delle garanzie si rimanda all (art. 9.4) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono altresì sempre valide ed operanti, indipendentemente dall opzione prescelta, le seguenti garanzie complementari di cui all art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione: Colpa grave (art. 20.1); Dolo delle persone delle quali l assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 20.2); Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro (art. 20.3); Spese di pernottamento per i soli fabbricati civili (art. 20.4); Oneri di urbanizzazione (art. 20.5). Franchigie scoperti e limiti di indennizzo, esclusioni, primo rischio assoluto, valore a nuovo - vincolo Fermo quanto disposto dall art Limite massimo di indennizzo delle Condizioni generali di Assicurazione, le garanzie sono prestate con le seguenti franchigie e limiti:gli Eventi Atmosferici e gli Eventi socio politici sono prestati con una franchigia assoluta di Euro 400,00; la garanzia Ricorso Terzi è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro ,00 e fino a concorrenza del 10% dell indennizzo per danni cagionati a terzi derivanti da interruzione o sospensione dell utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; le spese di demolizione e sgombero fino alla concorrenza del 15% dell ammontare dell indennizzo liquidato; le spese di pernottamento fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornalieri per persona con il massimo per anno assicurativo di Euro 2.000,00 per intero nucleo familiare; gli oneri di urbanizzazione fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. Esempio: per i danni al fabbricato derivanti da Sovraccarico Neve (se operante l OPZIONE C) l assicurazione è prestata con una franchigia di 400,00 Euro. Se l importo del danno al fabbricato derivante da Sovraccarico Neve è di 6.000,00 Euro, l indennizzo liquidato dalla Società sarà di 5.600,00 Euro, dal momento che l importo della franchigia rimane a carico dell Assicurato. Nel caso in cui l importo totale del danno sia pari o inferiore a 400,00 Euro, all Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo, a causa dell applicazione della franchigia. L assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto ; per cui in caso di sinistro la Società, prescindendo dal valore complessivo del fabbricato assicurato, risponde dei danni da esso subiti sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza; tale forma non è soggetta all applicazione della regola proporzionale prevista dall art del Codice Civile Esempio di assicurazione prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. Un fabbricato è assicurato in polizza con la forma a Primo Rischio Assoluto per Euro ,00; Il suo intero valore di ricostruzione a nuovo è di Euro ,00; A seguito di sinistro totale, il risarcimento dovuto dalla Società sarà di Euro ,00, senza tenere conto della proporzione intercorrente tra la Somma Assicurata e l Intero Valore del Fabbricato, derogando quindi al disposto dell art del Codice Civile. L assicurazione è prestata a Valore a nuovo per cui l ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti o per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui così come disciplinato dall articolo 23.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In nessun caso la Società può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata in polizza al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali, come stabilito all art.22.5) Limite massimo di indennizzo - delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo comunque il limite di cui all art.8) di Euro ,00 per evento. La garanzia incendio è prestata con vincolo a favore della Banca che ha erogato il finanziamento al quale il contratto è connesso, come disciplinato all art. 18 Vincolo, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto prevede l esclusione di alcuni rischi, quali, a titolo esemplificativo, i danni al fabbricato: Verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare; Dovuti a confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di Autorità; Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 2 di 5 Nota Informativa
4 Da furto, rapina, estorsione; Verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo; Determinati da Inondazioni, Alluvioni, Mareggiate, Terremoti, Maremoti; Determinati con dolo dell Assicurato. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall assicurazione Incendio si rimanda all art. 21 Rischi esclusi dall Assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4. Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Il contratto viene stipulato, in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate nel contratto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell assicurato relative a circostanze e influiscono sulla valutaione del rischio possono comportare a perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio del rischio La polizza viene stipulata in base al rischio rappresentato dall Assicurato al momento della stipula del contratto. Ove, nel corso del contratto, avvengano circostanze che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società. La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione come specificato dall art.1898 del Codice Civile. Esempio di aggravamento del rischio per la garanzia Incendio: al momento della stipula del contrato il fabbricato assicurato è destinato alla vendita di Acque Minerali; nel corso del contratto, l attività esercitata all interno dello stesso fabbricato assicurato, si modifica in commercializzazione di vernici e solventi; tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società, pena la decadenza delle garanzie. 6. Premi Il premio è corrisposto in unica soluzione al momento della stipula della contratto. I costi a carico del Contraente e del debitore assicurato ammontano al 63,5% di cui la quota parte percepita in media dall intermediario ammonta al 49%% dei premi imponibili annui. Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a Euro 811,36 i costi a carico del contraente ammontano a Euro 515,21 di cui la quota parte percepita dall intermediario ammonta a Euro 397,59. in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato dei costi amministrativi e per l intermediario. In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art Estinzione anticipata del Mutuo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il pagamento del premio avviene mediante ordine di addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dall Assicurato presso una filiale della Banca. 7. Rivalse Fermo quanto disposto all art del Codice Civile, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei termini di cui all art Rinuncia alla Rivalsa, delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8. Diritto di Recesso Dopo ogni sinistro, denunciato a termini polizza, sia l assicurato che la Società hanno facoltà di recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità descritte all Art. 11 Recesso dalle singole applicazioni in caso di sinistro, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso (art2). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 3 di 5 Nota Informativa
5 10. Legge applicabile al contratto Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all art. 180 del D.lgs 209/ Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico dell Aderente, come indicato all Art. 17 Oneri fiscali delle Condizioni Generali di Assicurazione. L imposta attualmente in vigore per la garanzia Incendio è del 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell Indennizzo In caso di sinistro, la denuncia dovrà essere presentata nei termini e nelle modalità descritti all art Obblighi dell Assicurato, delle Condizioni Generali di Assicurazione. La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità: A mezzo fax al numero: A mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. Area Sinistri Via Abruzzi, Roma A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a: sinistri@pec.hdia.it Rivolgendosi alla filiale o all agenzia della banca presso la quale è stato concluso il contratto Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, Roma, telefax , reclami@pec.hdia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET Arbitrato In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro è facoltà delle parti rivolgersi all Autorità Giudiziaria. * * * HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. HDI Assicurazioni S.p.A. Il Legale Rappresentante Alfonso Scarpa Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 4 di 5 Nota Informativa
6 GLOSSARIO Assicurato/Mutuatario I Clienti della Contraente proprietari dell abitazione o dei locali adibiti ad attività commerciali e/o artigianali oggetto dell ipoteca (mutuo o finanziamento) che aderiscono alla presente polizza sottoscrivendo l apposita Applicazione alla Convenzione. Caratteristiche costruttive del Fabbricato L assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati e/o contenenti i beni assicurati, sia costruito in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile nei limiti di un terzo dell intera rispettiva superficie : solai e struttura portante del tetto; pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici; manto di copertura del tetto se in tegole bituminose; soppalchi; materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti. Contraente Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Piazza Pianciani, Spoleto (PG) che sottoscrive il presente contratto d assicurazione a favore dei propri clienti, siano essi persone fisiche che Società, che saranno beneficiari dei mutui anche erogati dalla stessa. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato - Abitazione Locali I locali di abitazione di proprietà dell Assicurato o di terzi datori d ipoteca, che costituiscono un intero fabbricato o parte di esso. Rientrano nella definizione: fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d aria, di segnalazione e comunicazione; dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione (es. l attrezzatura per attività del tempo libero) o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi. Tali dipendenze devono essere costruite in materiali incombustibili; recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante; ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radio-tele ricetrasmittenti e pannelli solari. Se l assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune. Fabbricato Attività commerciali e/o Artigianali L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate. Franchigia La parte di danno, espressa in cifra fissa, che l Assicurato tiene a suo carico. Incendio Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi ed auto propagarsi. Incombustibilità La proprietà di sostanze e prodotti di non produrre fiamme o reazioni esotermiche alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società all assicurato in caso di sinistro. Scoperto Importo calcolato in percentuale sul danno liquidato a termini di polizza che viene dedotto dall indennizzo e che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino di rompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società La Compagnia d Assicurazione Vincolo La presente polizza, limitatamente al settore Incendio ed in riferimento ai locali assicurati (così come indicati nel rogito) s intende vincolata ad ogni effetto a favore della Banca Popolare di Spoleto. Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 5 di 5 Nota Informativa
7 INCENDIO MUTUI BPS CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Documento aggiornato a Dicembre 2010 Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 1 di 8 Condizioni di Assicurazione
8 INDICE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 3 GARANZIE COMPLEMENTARI pag. 6 RISCHI ESCLUSI pag. 6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE pag. 7 IN CASO DI SINISTRO pag. 7 Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 2 di 8 Condizioni di Assicurazione
9 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1) Definizione di Contraente e Assicurato La BANCA POPOLARE DI SPOLETO sottoscrive il presente contratto a favore dei propri clienti, siano essi persone fisiche, che Società e che saranno i beneficiari dei mutui anche ipotecari erogati dalla stessa. La BANCA POPOLARE DI SPOLETO acquisisce con ciò la veste di Contraente.I clienti della Banca Popolare di Spoleto, ottenuta l erogazione del mutuo e/o l affidamento acquisiscono la veste di Assicurati. Art. 2) Durata La presente polizza convenzione ha durata di anni 1 e giorni 149 ed ha effetto dalle ore 00,00 del 01/08/2007. sino alle ore 24,00 del 31/12/2009 e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta data da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta della presente polizza Convenzione, le Parti stabiliscono che tutte le coperture assicurative in essere al momento della disdetta della Convenzione rimarranno in vigore, alle presenti condizioni, fino alle loro scadenze naturali, fatto salvo quanto normato all Art. 11 Recesso dalle singole applicazioni in caso di sinistro. Art. 3) Decorrenza della garanzia La presente Convenzione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza solo se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; diversamente ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive e relative alle appendici di regolazione, la presente Convenzione è sospesa dalle ore 24,00 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e rientrerà in vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art Codice Civile). Art. 4) Premio minimo Nessun premio è dovuto dalla BANCA POPOLARE DI SPOLETO a titolo di premio minimo per ciascuna annualità assicurativa. Art. 5) Garanzie e Premi Le coperture assicurative sono prestate dalla Società HDI Assicurazioni secondo i termini ed alle condizioni tutte previste nel testo di polizza Convenzione e, di volta in volta per ciascun assicurato, nella Applicazione alla Convenzione. I premi sono determinati sulla base della Tariffa che forma parte integrante della presente polizza convenzione. Art. 6) Effetto e cessazione delle garanzie Nei confronti del Contraente le garanzie hanno effetto dalle ore del giorno di decorrenza della polizza. Per gli Assicurati intestatari di mutuo o finanziamento, la copertura assicurativa della presente Polizza decorre dalle ore del giorno di erogazione del mutuo così come indicato nel modulo di adesione. Per tutti gli Assicurati le garanzie cessano il giorno corrispondente all estinzione del mutuo sia essa naturale od anticipata. Resta inteso che la Contraente si impegna a mantenere in essere l Assicurazione per gli Assicurati mutuatari o beneficiari di finanziamento, inseriti in polizza durante la sua validità, fino all estinzione del rapporto di mutuo o finanziamento, salvo il caso di richiesta scritta di revoca da parte dell Assicurato, in accordo con la Contraente, da inoltrarsi alla filiale competente della Contraente stessa almeno 60 giorni prima delle rispettive scadenze annuali. Art. 7) Altre Assicurazioni Le Parti convengono che la validità delle garanzie prestate a favore degli Assicurati non è invalidata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni prestate per gli stessi rischi di cui alla presente polizza e che, a questo riguardo, la Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall effettuare qualsiasi preventiva comunicazione, salvo in caso di sinistro. In questo caso la Contraente o l Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la somma di tali indennizzi (non dovrà essere conteggiato l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente) supera l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare solamente la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con altri assicuratori. Art. 8) Somma assicurata La somma assicurata con la presente Polizza Convenzione per ogni fabbricato indicato nella Applicazione alla Convenzione deve essere pari al valore di stima dell immobile, effettuata dalla Banca Popolare di Spoleto al momento dell erogazione del mutuo o all importo di mutuo erogato. Resta inteso che la Società, in nessun caso, sarà tenuta ad indennizzare per più fabbricati assicurati anche con altre polizze della Società stessa, una somma superiore a Euro ,00 per evento. Art. 9) Pagamento dei premi I premi relativi ad ogni Applicazione alla presente Polizza Convenzione saranno pagati dalla Contraente alla Società o all Agenzia a cui è assegnata la presente Polizza Convenzione, in un unica soluzione concernente l intera durata del mutuo. I tassi annuali di premio sono quelli indicati in Tariffa. Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 3 di 8 Condizioni di Assicurazione
10 Art. 10) Obblighi della Contraente in caso di sinistro La Contraente, ricevuto avviso di sinistro, accerta che il denunciante sia compreso tra gli Assicurati e provvede ad inoltrare la documentazione alla HDI Assicurazioni entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Qualora la Contraente ometta di segnalare il sinistro alla Società entro il termine previsto, il diritto all indennizzo per l Assicurato non è pregiudicato, ma resta inteso che la Società non è obbligata per i danni per i quali non è stata messa in condizione di espletare preventiva e/o adeguata perizia. Art. 11) Recesso dalle singole applicazioni in caso di sinistro Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere da ogni singola Applicazione alla Convenzione colpita da sinistro con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all Assicurato. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso. Art. 12) Valutazione del danno L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato con la Contraente e/o l Assicurato o da un Perito da loro designato. In caso di disaccordo le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Art. 13) Foro Per le controversie tra le parti della presente polizza convenzione riguardanti l interpretazione e/o l esecuzione della polizza medesima, è competente in via esclusiva l Autorità Giudiziaria di Milano. Art. 14) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui espressamente e/o diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 15) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Art. 16) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 17) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico della Contraente. Art. 18) Vincolo La presente polizza s intende vincolata ad ogni effetto a favore della Banca Popolare di Spoleto e come da rogito ivi indicato. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza sarà pagato dalla Società alla Banca Popolare di Spoleto, ovviamente previa liquidazione di quanto eventualmente dovuto al beneficiario di un possibile vincolo preesistente. Non potranno, del pari, su richiesta dell Assicurato, avere luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del suddetto Istituto bancario. La Società si impegna da parte sua a notificare all Istituto bancario il mancato pagamento dei premi di assicurazione ed a considerare frattanto l Istituto bancario coperto fino alla concorrenza del suo credito, nei limiti della somma assicurata. 19) RISCHI ASSICURATI 19.1) - Oggetto dell assicurazione HDI ASSICURAZIONI indennizza: I danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi direttamente causati da eventi garantiti con le seguenti opzioni di copertura: 19.2) - OPZIONE A Incendio, Fulmine Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica. Esplosione, Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 4 di 8 Condizioni di Assicurazione
11 Scoppio, Implosione Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. Caduta di corpi volanti Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti. Guasti Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l incendio od altro evento assicurato. Urto di veicoli stradali o di natanti Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all Assicurato. Onda sonica Onde di pressione generate da aeromobili e simili che volano a velocità sonica o supersonica. Fuoriuscita di fumo da fonti di calore Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore e facenti parte dei beni assicurati, sempre che tali impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Eventi consequenziali Sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi precedentemente elencati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell ambito di 50 metri da essi. Caduta di antenne Caduta di antenne radiotelericetrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse. 19.3) - OPZIONE B Garanzie come da opzione A integrate dalle seguenti: Eventi atmosferici Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, alle vetrate e lucernari in genere dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 400,00. Eventi socio-politici Atti vandalici o dolosi in genere, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall uso di ordigni esplosivi. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 400, ) - OPZIONE C Come opzione B) integrata dalla seguente: Sovraccarico di neve Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati coperti su più lati. Sono esclusi dall assicurazione i danni causati da valanghe e slavine; i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 400,00. Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro ,00, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabile a termini della presente polizza. L assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi, derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 5 di 8 Condizioni di Assicurazione
12 di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo. La garanzia comprende i rischi delle antenne radiotelericetrasmittenti, degli spazi di proprietà dell Assicurato (escluse le strade private e le attrezzature sportive e per giochi) adiacenti e pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni causati da caduta accidentale degli alberi (esclusi i rischi derivanti dalle attività di abbattimento e di potatura). Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio e, se conviventi con l Assicurato, i genitori, i figli nonché ogni parente e/o affine. 20) GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI 20.1) Colpa Colpa anche grave, dell Assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell abitazione. Verso questi soggetti la Società rinuncia all azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell art Codice Civile. 20.2) Dolo Dolo delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge ) Spese di demolizione e sgombero Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto alla più vicina idonea discarica, fino alla concorrenza del 15% dell ammontare dell indennizzo liquidato. 20.4) Spese di pernottamento limitata alle sole abitazioni civili Le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, sostenute dall Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornalieri per persona col massimo per anno assicurativo di Euro 2.000,00 per l intero nucleo familiare, entro i limiti della somma assicurata. 20.5) Oneri di urbanizzazione La Società indennizza anche i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione, riparazione o adeguamento dei locali assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000, ) Fabbricati in corso di costruzione (valida solo l opzione A) Per i fabbricati in corso di costruzione, la garanzia si intende operante a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati: vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d incendio; non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc. (dieci metri cubi); non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera; non sia consentito fumare. 21) RISCHI ESCLUSI Sono esclusi dall assicurazione i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; dovuti a confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; da furto, rapina, estorsione, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d aria da queste provocati; provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno; causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno a cose mobili poste all aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati; Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 6 di 8 Condizioni di Assicurazione
13 causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, salvo quanto riportato nella garanzia Eventi Atmosferici; a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; determinati con dolo dall Assicurato; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; alla macchina ed all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; causati all arredamento ed agli elettrodomestici in genere contenuti nei locali. 22) NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE 22.1) Forma dell assicurazione: Primo rischio assoluto L assicurazione s intende prestata a primo rischio assoluto e quindi la Società rinuncia all applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile; la determinazione del danno verrà effettuata sulla base del valore a nuovo in conformità dell art ) Comproprietà In caso di comproprietà dei locali assicurati oggetto di mutuo, se l assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di proprietà degli altri assicurati che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti. 22.3) Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 22.4) Validità territoriale La garanzia prestata con la presente polizza s intende operante entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. 22.5) Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo HDI ASSICURAZIONI potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata in ogni singola Applicazione alla Convenzione con il limite complessivo di cui all art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 22.6) Estinzione anticipata del Mutuo Nel caso in cui il contratto di mutuo venga estinto anticipatamente rispetto all iniziale durata contrattuale ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica l Assicurato/Mutuatario può: mantenere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite; lo stesso indica il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio. HDI ASSICURAZIONI esegue le istruzioni a tal fine impartite dall Assicurato/Mutuatario per il tramite del soggetto mutuante ed emette la documentazione necessaria. Oppure può richiedere: Il rimborso del premio in caso di estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo. HDI ASSICURAZIONI restituisce all Assicurato/Mutuatario la parte di premio pagato relativo al periodo residuo (escluse soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere fiscale) entro 30 giorni dal momento in cui HDI ASSI- CURAZIONI ne è venuta a conoscenza. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, HDI ASSI- CURAZIONI fornisce al Contraente/Banca il conteggio dell importo rimborsato da consegnare all Assicurato. 23) IN CASO DI SINISTRO Incendio Mutui BPS 23.1) Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del codice civile; b) entro cinque giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso al Contraente, tramite la filiale presso la quale si è instaurato il rapporto, specificando le circostanze dell evento, l importo del danno e, se il sinistro relativo è imputabile a persone od animali anche se ignoti, produrre una fotocopia della denuncia fatta all Autorità; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno; Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 7 di 8 Condizioni di Assicurazione
14 d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro che possa esser chiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 23.2) Esagerazione dolosa del danno L Assicurato e/o la Contraente che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. 23.3) Determinazione del danno Si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell area, ed applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. 23.4) Supplemento d indennità in base al valore a nuovo Essendo l assicurazione prestata in base al valore a nuovo si stabilisce il supplemento che, aggiunto all ammontare del danno calcolato come sopra indicato, determina l indennità complessiva in base al valore a nuovo. Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto precedente. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società. 23.5) Anticipo dell indennizzo L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 20% della somma assicurata. Il pagamento dell anticipo verrà effettuato dopo 45 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. La quantificazione dell acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell indennità suddetta, l Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell indennizzo. 23.6) Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni (sempreché non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell art del Codice Civile e non ricorra alcuno dei casi elencati alla sezione Rischi Esclusi) alla Filiale della Contraente presso la quale l Assicurato intrattiene il rapporto di mutuo. 23.7) Rinuncia alla rivalsa La Società si avvarrà del diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile del danno solo su autorizzazione della Contraente ed a patto che quest ultima non eserciti, a sua volta, tale diritto. Rimane escluso il caso di dolo. Mod. P5023 ed. 12/2010 Pagina 8 di 8 Condizioni di Assicurazione
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