RIVOLUZIONE IVA NEI SERVIZI CON L ESTERO
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- Demetrio Gentili
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1 Circolare N. 05 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale 4 marzo 2010 RIVOLUZIONE IVA NEI SERVIZI CON L ESTERO La Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE (c.d. Direttiva Servizi ) ha profondamente modificato i criteri disciplinanti la territorialità dei servizi ai fini IVA. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2010, hanno un impatto notevole sugli adempimenti IVA dei contribuenti. Occorre inoltre considerare il nuovo obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT per i servizi resi e/o ricevuti in ambito comunitario (specifica circolare in arrivo). COSA SI INTENDE PER TERRITORIALITA IVA Le prestazioni di servizi internazionali assumono rilevanza ai fini IVA in base ai criteri contenuti nell art. 7, DPR 633/1972. Sulla base di tali criteri, di seguito riepilogati, è possibile individuare il Paese nel quale vanno assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi rese e/o ricevute in ambito comunitario. LA REGOLA GENERALE Con l obbiettivo di fissare come luogo dell imposizione IVA il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio, la Direttiva n. 2008/8/CE ha modificato le previgenti regole relative alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi. La nuova regola generale, contenuta nell art. 7-ter, DPR 633/1972, prevede sostanzialmente che: per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. tassazione a destinazione ); per i servizi resi nei confronti di privati (soggetti che non svolgono attività d impresa o professionale), il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello in cui è stabilito il prestatore (c.d. tassazione all origine ). ART. 7-TER SERVIZI GENERICI BUSINESS TO BUSINESS (committente soggetto passivo) BUSINESS TO CONSUMER (committente non soggetto passivo) tassazione nel Paese del committente tassazione nel Paese del prestatore L applicazione pratica di tale criterio di ordine generale comporta che le prestazioni internazionali in commento: 1) quando sono rese nei confronti di professionisti nazionali da parte di prestatori esteri: l imposta deve essere assolta da parte del committente italiano con emissione di autofattura; Esempio 1 Soggetto passivo estero presta servizi generici ad un professionista italiano. L operazione è rilevante nel territorio nazionale. Il committente nazionale deve emettere autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, e compilare il relativo mod. INTRASTAT. 2) quando sono rese nei confronti di soggetti passivi comunitari da parte di professionisti nazionali: l imposta deve essere assolta da parte del committente UE. Il prestatore nazionale emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972; RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 6
2 Esempio 2 Soggetto IVA italiano presta servizi ad un soggetto passivo estero. L operazione è rilevante nel Paese UE del committente. Il prestatore italiano deve emettere fattura senza applicazione dell IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972, oltre e compilare il relativo mod. INTRASTAT. 3) quando sono rese nei confronti di privati comunitari da parte di professionisti prestatori nazionali: l imposta deve essere assolta nel Paese UE del committente mediante identificazione diretta, nomina di un rappresentante fiscale o tramite una stabile organizzazione. I NUOVI OBBLIGHI DOCUMENTALI Prima di proseguire nell esame delle nuove disposizioni contenute nell art. 7, DPR 633/1972, pare opportuno aprire una breve parentesi in relazione ai nuovi adempimenti IVA in capo ai contribuenti nazionali (sia che rivestano la qualifica di acquirenti di un servizio prestato da un fornitore estero, sia che rivestano la qualifica di prestatori di servizi svolti in favore di committenti esteri). L AUTOFATTURA EX ART. 17 Per effetto delle nuove disposizioni, i servizi ricevuti da prestatori esteri vanno assoggettati ad imposta (anche se il fornitore estero è identificato o ha nominato un rappresentante fiscale in Italia) dal professionista committente nazionale con l emissione di un documento (c.d. autofattura) riportante l addebito dell IVA o, nei casi previsti, del titolo di non imponibilità o esenzione. L autofattura va emessa in un unico esemplare considerato che non ne è previsto l invio al soggetto non residente. Il documento così emesso va annotato sia nel registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti sicché l operazione diviene neutrale. Esempio 3 Un soggetto UE presta servizi generici ad un professionista italiano ed emette la relativa fattura dell importo di Il professionista nazionale deve assolvere l IVA in Italia con emissione di autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972. Ing. Mario Rossi Via Città Nuova, Faenza (RA) P. iva: AUTOFATTURA N. 02/2010 del 07/02/2010 Le autofatture seguono una propria distinta numerazione. NOTE: prestazione di servizi effettuata dalla Società Beta Ltd. - 47, Abbey Road Londra DESCRIZIONE PREZZO IMPORTO Prestazione servizi generici 1.000, ,00 Prestazione di servizi resa da soggetto non residente e territorialmente rilevante in Italia ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972 Imponibile 1.000,00 IVA 200,00 Tot. FATTURA 1.200,00 LE FATTURE EMESSE DAL PRESTATORE NAZIONALE (PROFESSIONISTA) Il professionista italiano deve emettere fattura senza applicazione dell IVA (fuori campo IVA), con indicazione del numero identificativo IVA del committente nel suo Paese di stabilimento e, inoltre, che trattasi di operazione non soggetta a IVA e della relativa norma di riferimento. La fattura così emessa non concorre a formare il volume di affari del soggetto passivo nazionale, né il plafond a fronte del quale è possibile effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 6
3 LE DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE La regola generale subisce tutta una serie di deroghe. Dal punto di vista operativo, è possibile suddividerle in due categorie: 1) deroghe assolute, destinate ad operare a prescindere dalla soggettività passiva del committente della prestazione, disciplinate dagli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972; 2) deroghe relative, applicabili solo in presenza di committenti non soggetti passivi (art. 7- sexies), ovvero committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE (art. 7-septies). ART. 7-quater (DEROGA ASSOLUTA) trova applicazione a prescindere dalla natura del committente particolari prestazioni di servizi specificatamente elencate ART. 7-quinquies (DEROGA ASSOLUTA) trova applicazione a prescindere dalla natura del committente servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ART. 7-sexies (DEROGA RELATIVA) trova applicazione solo in presenza di committente non soggetto passivo prestazioni di servizi specificatamente elencate ART. 7-septies (DEROGA RELATIVA) trova applicazione solo in presenza di committente non soggetto passivo extra UE prestazioni di servizi specificatamente elencate DEROGHE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI Il nuovo art. 7-quater contiene specifiche deroghe alla regola generale con riferimento alle seguenti prestazioni di servizi. Si ricorda che la territorialità in Italia dell operazione comporta l applicazione dell IVA da parte del prestatore. art. 7-quater, lett. a) art. 7-quater, lett. b) art. 7-quater, lett. c) art. 7-quater, lett. d) art. 7-quater, lett. e) - Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia; - fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio; - concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili; - prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari. Trasporto di passeggeri. Ristorazione e catering rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della NUOVA DEROGA UE. Ristorazione e catering diverse dalle Quando NUOVA DEROGA precedenti. Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di NUOVA DEROGA trasporto. Quando l'immobile è situato in Italia. In proporzione alla distanza percorsa nel territorio nazionale. Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato. sono eseguite nel territorio dello Stato. Quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 6
4 utilizzate all'interno della UE. Le stesse prestazioni si considerano effettuate nel territorio nazionale quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato. DEROGHE PER SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI Il nuovo art. 7-quinquies contiene specifiche deroghe alla regola generale per taluni servizi per i quali la rilevanza IVA nel territorio dello Stato è ancorata alla materiale esecuzione del servizio nel territorio stesso: art. 7-quinquies, primo periodo art. 7-quinquies, primo periodo art. 7-quinquies, secondo periodo Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni. Prestazioni di servizi degli organizzatori delle suddette attività (nonché prestazioni accessorie). Prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché le relative prestazioni accessorie. Quando sono svolte nel territorio dello Stato. DEROGHE PER ALCUNI SERVIZI RESI A PRIVATI CONSUMATORI Le seguenti prestazioni di servizi quando sono rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate in Italia sussistendo specifiche condizioni, di seguito sintetizzate. Qualora il committente delle stesse prestazioni rivesta invece la qualifica di soggetto passivo, le prestazioni rilevano nel territorio dello Stato non in base ai seguenti specifici criteri ma in base alla regola generale del luogo di stabilimento del committente. art. 7-sexies, lett. a) art. 7-sexies, lett. b) art. 7-sexies, lett. c) art. 7-sexies, lett. d) art. 7-sexies, lett. e) Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente. Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario. Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni. Prestazioni di lavorazione e perizie relative a beni mobili materiali, nonché operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili. Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto. Quando le operazioni oggetto di intermediazione sono effettuate nel territorio dello Stato. In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato. Quando sono eseguite nel territorio dello Stato. Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 6
5 art. 7-sexies, lett. f) art. 7-sexies, lett. g) Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della UE. Prestazioni di telecomunicazione e tele radiodiffusione. territorio della UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero. Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della UE e sempre che siano utilizzate nel territorio della UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. DEROGHE PER ALCUNI SERVIZI RESI A SOGGETTI NON IVA EXTRA UE In base al nuovo art. 7-septies non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA le seguenti prestazioni quando rese a: 1) committenti non soggetti passivi IVA 2) che risiedono fuori dal territorio comunitario (extra UE). Attenzione: le due condizioni devono ricorrere congiuntamente. art. 7-septies, lett. a) art. 7-septies, lett. b) art. 7-septies, lett. c) art. 7-septies, lett. d) art. 7-septies, lett. e) art. 7-septies, lett. f) art. 7-septies, lett. g) art. 7-septies, lett. h) Cessioni, concessioni, licenze e simili relative a: diritti d autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne; nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti. Prestazioni pubblicitarie. Consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché elaborazione e fornitura di dati e simili. Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti. Messa a disposizione del personale. Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto. Concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, compreso il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati. Servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti. Committente non soggetto passivo non domiciliato e residente fuori della UE CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 6
6 art. 7-septies, lett. i) art. 7-septies, lett. l) Servizi prestati per via elettronica. Prestazioni di servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attività o un diritto di cui ai punti precedenti. L AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI SOGGETTO PASSIVO PER I SERVIZI RICEVUTI In conclusione esaminiamo la nuova nozione di soggetto passivo IVA introdotta dal decreto legislativo in esame. L art. 7-ter, c. 2, DPR 633/1972, stabilisce che ai fini dell applicazione delle norme relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ricevute: a) i soggetti esercenti attività d impresa, arti o professioni (le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute nello svolgimento di tali attività); b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 4, c. 4. DPR 633/1972, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (enti commerciali); c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, ma identificati ai fini dell imposta sul valore aggiunto (ad esempio, per aver effettuato acquisti intracomunitari superiori a ). Sono dunque considerati soggetti passivi, quando assumono la veste di committenti, gli enti commerciali e non commerciali in possesso di una partita IVA, a prescindere dall attività effettivamente esercitata (istituzionale e non) e dalla destinazione del servizio acquistato. Al contrario, non sono considerati soggetti passivi gli enti non commerciali (che svolgono solo attività istituzionale), non identificati ai fini IVA. Per quanto riguarda le persone fisiche committenti dei servizi, non si considerano soggetti passivi se si tratta di persone fisiche che, pur esercitando un attività d impresa o una professione, effettuano gli acquisti per il proprio uso personale. E quindi assolutamente necessario verificare la sfera di acquisizione del servizio da parte del committente estero, considerato che solo per quelli riferiti all attività commerciale o professionale, gli stessi assumono la natura di soggetto passivo. persone giuridiche (società) enti ed associazioni svolgenti attività istituzionali e commerciali enti ed associazioni svolgenti solo attività istituzionali ma identificati ai fini IVA enti ed associazioni svolgenti solo attività istituzionali non identificati ai fini IVA persone fisiche svolgenti attività d impresa sono sempre considerati soggetti passivi IVA sono sempre considerati soggetti passivi IVA per i servizi ricevuti sono sempre considerati soggetti passivi IVA per i servizi ricevuti non sono considerati soggetti passivi IVA per i servizi ricevuti sono considerati soggetti passivi IVA per i servizi ricevuti nell ambito dell attività d impresa CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 6 di 6
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