DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA
|
|
- Lazzaro Petrucci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Strumenti di impiego temporaneo dei lavoratori stranieri negli eventi Expo DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA Relatore: Giovanni Francesco Cassano 23 marzo 2015, Milano Auditorium San Fedele
2 Ingresso di lavoratori stranieri in Italia Disciplina diversificata in funzione della provenienza geografica LAVORATORI COMUNITARI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI SUBORDINATO AUTONOMO SUBORDINATO AUTONOMO INIZIATIVA PERSONALE DISTACCO FLUSSI DISTACCO FLUSSI 2
3 Ingresso di lavoratori stranieri in Italia ASPETTI ANALIZZATI DISCIPLINA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DISCIPLINA FISCALE 3
4 Ingresso di lavoratori comunitari INGRESSO PER ATTIVITA LAVORATIVA DI INIZIATIVA PROPRIA PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PRIMI TRE MESI SENZA FORMALITA SUCCESSIVAMENTE SERVONO DEI REQUISITI 4
5 Ingresso di lavoratori comunitari in Italia disciplina previdenziale Principio di territorialità: il lavoratore che si sposta all interno dell Unione Europea deve essere assoggettato ad un unica legislazione di sicurezza sociale, salvo eccezioni esplicitamente previste(art.13, par.1 del regolamento) Principio di territorialità: i lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui svolgono attività lavorativa; Eccezione al principio di territorialità: a) distacchi regolamentati da convenzioni in materia di sicurezza sociale; b) distacchi disciplinati dall art. 3, c. 8 L398/87 (reciprocità nel trattamento di esonero dal versamento dei contributi alle assicurazioni generali obbligatorie dei rispettivi Paese). Al di fuori delle predette eccezioni: spetta la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni 5
6 Ingresso di lavoratori comunitari in Italia disciplina previdenziale DEROGHE DISTACCO TEMPORANEO DISTACCO BREVE O INFERIORE AI TRE MESI DISTACCHI PROROGABILI DI 12 MESI MAX 24 DISTACCO DI 12 6
7 Lavoratori provenienti da Paesi comunitari Per lavoratore distaccato si intende colui che, abitualmente occupato in un paese membro Ue, è chiamato a svolgere il proprio lavoro in territorio italiano per un periodo predeterminato, laddove il rapporto di lavoro instaurato tra l impresa beneficiaria del servizio ed il lavoratore distaccato è sottoposto alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contrattuali applicate a coloro che in Italia svolgono funzioni analoghe ai distaccati. Il committente che si serve di un appaltatore transnazionale è obbligato con quest ultimo a corrispondere al distaccato una retribuzione che garantisce il rispetto dei minimi contrattuali, garantendo un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti.(c.d.: «principio di territorialità) 7
8 segue Per quanto concerne l aspetto previdenziale, trova applicazione il principio di «personalità» opposto al principio di «territorialità» vigente in materia di condizioni di lavoro. Occorre riferirsi al regime di previdenza contributiva ed assistenziale obbligatoria previsto dalla legislazione del Paese di invio del lavoratore (art. 14 Reg CEE n. 1408/71 art. 12 Reg. CEE n. 883/2004) fermo restando che, la retribuzione su cui calcolare l imponibile sarà determinata secondo il principio di parità di trattamento (Interpello Min. Lav. 33/2010). 8
9 Regolamenti comunitari I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano ai seguenti paesi: AUSTRIA-BELGIO-BULGARIA-CIPRO-DANIMARCA-ESTONIA-FINLANDIA-FRANCIA-GERMANIA- GRECIA-IRLANDA-ITALIA-LETTONIA-LITUANIA-LUSSEMBURGO-MALTA-PAESI BASSI- POLONIA-PORTOGALLO-REGNO UNITO-REPUBBLICA CECA-ROMANIA-SLOVACCHIA- SLOVENIA-SPAGNA-SVEZIA-UNGHERIA-CROAZIA SVIZZERA, IN VIRTU DEGLI ACCORDI GLOBALI SVIZZERA-UE STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO: ISLANDA-LIECHTENSTEIN-NORVEGIA 9
10 Regolamenti comunitari di sicurezza sociale I regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte 10
11 Regolamenti comunitari: Principi fondamentali Alle persone cui si applica la normativa comunitaria sono garantiti -Parità di Trattamento -Totalizzazione dei periodi assicurativi -Esportabilità delle prestazioni -Applicazione di una sola legislazione 11
12 Regolamenti comunitari: non esportabilità delle prestazioni speciali di carattere non contributivo Le prestazioni italiane non esportabili sono: l assegno sociale;. le pensioni sociali;. la maggiorazione sociale; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili; l integrazione della pensione minima; l integrazione dell assegno di invalidità; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili; Le prestazioni in argomento possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono. 12
13 Ambito soggettivo delle convenzioni internazionali L AMBITO SOGGETTIVO, GENERALMENTE, RIGUARDA SOLO GLI ASPETTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. LE ALTRE PRESTAZIONI SONO SOLO PARZIALMENTE DISCIPLINATE DALLE CONVENZIONI, ESEMPIO ASSEGNI FAMILIARI, DISOCCUPAZIONE, ETC. AD ESEMPIO CON ALCUNI PAESI ESISTONO SOLO ACCORDI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE, ISRAELE-REPUBBLICA DI COREA 13
14 Gli Accordi e le Convenzioni Internazionali di sicurezza sociale Gli Accordi e le Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, ai lavoratori migranti, le stesse tutele e gli stessi diritti previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini PAESI CON I QUALI ESISTONO CONVENZIONI INTERNAZIONALI: ARGENTINA-AUSTRALIA-BOSNIA ERZEGOVINA-BRASILE-CANADA E QUEBEC-JERSEY E ISOLE DEL CANALE- MACEDONIA-MONTENEGRO-PRINCIPATO DI MONACO-REP. DI CAPO VERDE-REPUBBLICA DI SAN MARINO- STATO PONTIFICIO-SERBIA-TURCHIA- TUNISIA- URUGUAY-STATI UNITI D AMERICA-VENEZUELA 14
15 Lavoratori provenienti da paesi extra comunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, D.Lgs. 72/2000: le imprese stabilite in uno Stato non membro UE, in occasione di prestazioni di servizi transnazionali, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi. Il distacco del lavoratore è consentito qualora sussista la permanenza di un rapporto di lavoro fra lavoratore distaccato e impresa distaccante, durante tutto il periodo del distacco (Circ. Min. Lav. 82/2000; Msg. Inps n. 102 del ). 15
16 Lavoratori provenienti da paesi extra comunitari in cui non vigono accordi di sicurezza sociale PRINCIPIO DELLA TUTELA MINIMA GARANTITA PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI + DISPOSIZIONI VIGENTI NEL PAESE DI DISTACCO = DOPPIA CONTRIBUZIONE RAPPRESENTANZA CONTRIBUTIVA IN ITALIA 16
17 Regole generali del distacco transnazionale Ai lavoratori stranieri deve essere garantita la parità di trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla legge o dai ccnl applicati a lavoratori italiani con analoghe mansioni. L azienda distaccante rimane responsabile di tutti gli adempimenti con gli Enti, salve le eccezioni previste da accordi internazionali, stipulati dall Italia, a condizione di reciprocità 17
18 Rappresentante Previdenziale Aziende straniere Le imprese straniere con filiali in Italia devono rispettare le medesime regole previste per tutte le imprese italiane. Le imprese, invece, che occupano dipendenti in Italia, ma non hanno alcuna struttura operativa, sono tenute anch esse a versare i contributi e a rispettare gli adempimenti previdenziali iscrivendosi all INPS, sulla base del principio della lex loci laboris. L azienda dovrà: richiedere all Agenzia delle entrate un codice fiscale; produrre un documento, rilasciato dall Autorità competente del suo Paese, dal quale risultino la denominazione e l attività esercitata; copia dei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti operanti in Italia e un documento da cui risulti il nominativo del legale rappresentante della società in Italia. 18
19 Rappresentante Previdenziale Qualora l impresa intenda avvalersi di un intermediario, dovrà conferire mandato di rappresentanza al soggetto incaricato ad adempiere in sua vece agli obblighi contributivi. Il conferimento e l assenso devono risultare da atto pubblico; il secondo, nello specifico, comporta l esplicita accettazione della responsabilità solidale nell obbligazione da parte del rappresentante. 19
20 Rappresentante Previdenziale Tale mandatario aprirà un apposita posizione previdenziale/assicurativa e verserà i contributi dovuti secondo le scadenze ordinarie. Il mandatario provvederà alla tenuta del Libro Unico e a redigere tutti i documenti necessari inerenti il rapporto di lavoro (es: CU). In relazione alle obbligazioni fiscali su tali redditi da lavoro dipendente, il rappresentante non ha un obbligo di sostituzione in quanto non rientra nel campo di applicazione del comma 1 dell art. 23 DPR 600/73 che definisce quali siano i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte come sostituti d imposta. L azienda straniera, che non ha stabile organizzazione né base fissa sul territorio italiano, non potrà quindi provvedere a trattenere le imposte, neanche mediante il soggetto che agisce da rappresentante previdenziale. Il lavoratore dovrà provvedere al versamento delle imposte in autoliquidazione, mediante presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico). 20
21 Rappresentante Previdenziale Nel momento in cui si è dato incarico di rappresentanza previdenziale in Italia, il soggetto che ha ricevuto procura deve aver cura di: procedere con l apertura della posizione Inail (allegando copia del conferimento della procura speciale) presso la sede competente per territorio; procedere alla apertura della posizione Inps ( allegando copia del conferimento della procura speciale) presso la sede competente per territorio e versare i contributi; iscrivere la società estera ad altri fondi di assistenza e previdenza integrativi se previsti (ad esempio se il dipendente viene assunto con la qualifica di dirigente commerciale va iscritto al Fondo Mario Negri Mario Besusso Associazione Antonio Pastore); adempiere ad ogni obbligazione previdenziale in Italia per la società estera (ad esempio tenuta dei libri obbligatori, redazione dei modelli Cu ) 21
22 Aspetti retributivi e contributivi Il datore di lavoro è tenuto all applicazione delle medesime misure retributive e contributive adottate per i lavoratori italiani; Al lavoratore straniero spettano gli ANF e le detrazioni per i familiari a carico (fatto salvo il trattamento di reciprocità di trattamento); Il diritto alle detrazioni per familiari a carico sussiste nel caso venga provato di non godere di analogo beneficio nel paese di residenza e di non possedere un determinato reddito stabilito ogni anno dalla Legge Finanziaria; L aspi e la mobilità sono riconosciute al cittadino straniero che, per brevi periodi, si reca all estero per comprovate ragioni di salute personali o di un familiare. 22
23 Presupposto impositivo (Art.3, c.1 TUIR) Soggetti fiscalmente residenti in Italia Soggetti fiscalmente non residenti in Italia Tassazione sui redditi ovunque prodotti worldwide taxation Tassazione sui redditi prodotti in Italia reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia 23
24 Trattati contro le doppie imposizioni Articolo 15 Modello OCSE: Reddito di lavoro dipendente Principio generale (c.1) : tassazione nel paese ove si produce il reddito ECCEZIONE (C.2) : Tassazione nello stato di residenza solo se a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 24
25 Aspetti Fiscali DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DI NON RESIDENTE I NON RESIDENTI, AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, HANNO IL DOMICILIO FISCALE NEL COMUNE OVE IL REDDITO E PRODOTTO, SE ESISTONO PIU COMUNI, CONTA QUELLO CON IL REDDITO PIU ELEVATO PRINCIPALI IMPOSTE PER I NON RESIDENTI: - IRPEF - ADDIZ.REGIONALE - ADDIZ COMUNALE - IPOCATASTALI SU IMMOBILI/REGISTRO - IRAP 25
26 La residenza fiscale ai sensi del Trattato (Art. 4, Modello OCSE) Se la persona fisica risulta residente fiscale in entrambi gli Stati, ai sensi delle normative nazionali, si dovranno considerare alcuni elementi specifici quali: -Abitazione permanente -Centro vitale degli interessi -- luogo di interessi vitali -- nazionalità -Accordi tra stati 26
27 Aspetti Fiscali IL LAVORATORE DISTACCATO IN ITALIA PER PIU DI 183 DEVE ASSOLVERE L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SALVE LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI < 183 gg la tassazione avviene nel paese di origine > 183 gg Con convenzione: regime della tassazione concorrente Senza convenzione: vige il regime della doppia imposizione 27
28 Convenzioni Su Doppie Imposizioni SI TRATTA DI ACCORDI INTERNAZIONALI BILATERALI ED INDIVIDUANO, IN BASE A CRITERI CONDIVISI, QUALE STATO POSSA ESERCITARE LA POTESTA IMPOSITIVA AL FINE DI EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI SULLO STESSO REDDITO 28
29 Lavoratori Extracomunitari In Distacco in ITALIA PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DALLA DISTACCANTE RESIDENTE IN PAESE NON CONVENZIONATO IL LAVORATORE DISTACCATO SI DEVE DOTARE DI CODICE FISCALE AZIENDA ESTERA NON E RESIDENTE NE HA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE AZIENDA ESTERA CON UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IL LAVORATORE DICHIARA I REDDITI CON MODELLO UNICO L AZIENDA AGISCE COME SOSTITUTO D IMPOSTA 29
30 Tutela Lavoratore distaccato Per risolvere eventuali controversie insorte tra lavoratore distaccato e impresa distaccataria, è previsto che il lavoratore straniero distaccato che presta servizio in Italia può tutelare i propri diritti innanzi al Tribunale civile competente, in funzione di giudice del lavoro, ovvero innanzi all autorità giudiziaria di altro Stato con il quale esiste una convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore intende avvalersi dell autorità giudiziaria non dovrà preventivamente esperire il tentativo di conciliazione previsto dall art. 410 c.p.c. 30
MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva
MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva Seminario Confindustria Bulgaria Sofia, 18 marzo 2015 PRINCIPALI TIPI DI MOBILITÀ ALL ESTERO 1. TRASFERTA 2. TRASFERIMENTO 3. DISTACCO 4. ASSUNZIONE LOCALE
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliNEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009
NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliLO STATO DELL ARTE NEL DIRITTO DEL LAVORO
LO STATO DELL ARTE NEL DIRITTO DEL LAVORO LA MOBILITA del luogo di lavoro Studio Legale LEXELLENT Milano, giovedì 2 ottobre 2014 Ore 9.15 Avv. Sergio Barozzi, Partner Avv. Lara Arcese, Associate Avv. Sofia
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliPREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare
DettagliDichiarazione per l inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo dei collaboratori coordinati e continuativi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Dichiarazione per l inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo dei collaboratori coordinati e continuativi Il/la sottoscritto/a nato/a il Codice Fiscale residente
DettagliCONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99
CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata
DettagliBONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliLa fiscalità della sanità integrativa
La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir
DettagliMODELLO N. 5 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
MODELLO N. 5 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MODULO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RESE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO (COMUNITARI OVVERO
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliUfficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ufficio Legislativo Entrate Organizzazione Sistemi Informativi e Tecnologici Bilanci e Servizi fiscali Roma, 24 Marzo 2009 Circolare n. 44 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle
DettagliLe Convenzioni Internazionali. Sede Regionale Piemonte Team Convenzioni Internazionali
Le Convenzioni Internazionali Sede Regionale Piemonte Team Convenzioni Internazionali La normativa internazionale in materia di sicurezza sociale Regolamenti comunitari Accordi e Convenzioni Bilaterali
DettagliSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,
Dettagli1) Scheda Anagrafica/Dichiarazione Lavoro Autonomo -Residenti
1 1) Scheda Anagrafica/Dichiarazione Lavoro Autonomo -Residenti DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI E FISCALI All Azienda. Io sottoscritto/a (cognome) (nome) al fine di una eventuale stipulazione con codesta
DettagliSCHEDA CILE SPAGNA. Cittadini spagnoli e cileni che lavorino o che abbiano lavorato in uno o in entrambi i Paesi e loro congiunti beneficiari.
SCHEDA CILE SPAGNA CONVENZIONE CILE-SPAGNA. Entrata in vigore La Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Spagna ed il Cile, sottoscritta il 28 gennaio 1997 ed in vigore dal 13 marzo 1998, sostituisce
DettagliDL Milleproroghe Principali novità per le aziende
DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...
DettagliPossono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un unica pensione, i lavoratori iscritti:
Totalizzazione dei contributi È stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l acquisizione del diritto ad un unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliRestando a disposizione per l approfondimento dei casi concreti, porgiamo i migliori saluti.
DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER Milano, 18 Novembre 2014 Collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di Società residenti all estero: trattamento fiscale degli
DettagliFondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione
DettagliSpeciale. Lavoro all estero. &3 Adempimenti contrattuali. Caso. Pacchetto di assegnazione. Guida alle Paghe 9/2013
Distacco in Brasile: adempimenti e procedure Maurizio Cicciù - Consulente del lavoro in Roma Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma Caso &3 contrattuali Pacchetto di assegnazione
DettagliRisoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,
DettagliGENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)
GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime
DettagliCircolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003
Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione
DettagliPremessa. Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliN.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
Disoccupazione Una quota dei contributi versati serve per assicurarsi contro la disoccupazione, causata dall estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
DettagliProfili fiscali dei rapporti di lavoro all estero
Profili fiscali dei rapporti di lavoro all estero Sonia Tripaldi Bologna, 15 maggio 2014 Indice degli argomenti La residenza fiscale dei lavoratori la disciplina prevista dal TUIR Analisi di alcuni documenti
DettagliREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24
INDICE Sezione Prima - INTRODUZIONE INTRODUZIONE...pag. 14 Lo schema del CUD 2009 - Certificazione Unica Dipendenti...» 14 Termini di consegna al dipendente...» 15 Il trattamento dei dati personali...»
DettagliSTRUMENTI DI IMPIEGO TEMPORANEO DEI LAVORATORI STRANIERI NEGLI EVENTI EXPO
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CICLO DI EVENTI: L ECONOMIA PER NUTRIRE IL PIANETA STRUMENTI DI IMPIEGO TEMPORANEO DEI LAVORATORI STRANIERI NEGLI EVENTI EXPO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
DettagliPENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA
PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA La sottostante tabella riporta i requisiti, introdotti dalla nuova riforma previdenziale, necessari per ottenere la pensione di anzianità e quella
Dettagli02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.
02 PAESI CEE 2.1 DISTACCO 2.1.1 Adempimenti Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. E sufficiente richiedere
DettagliLa somma aggiuntiva sulle pensioni di basso importo: la «quattordicesima»
La somma aggiuntiva sulle pensioni di basso importo: la «quattordicesima» A cura di Paolo Zani per FNP CISL Milano Aggiornata al 30/11/2015 2 La quattordicesima Fonti istitutive D. Legge 81/2007 art. 5
DettagliRISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008
RISOLUZIONE N. 356/E Roma, 8 agosto 2008 Direzione Prot.: Centrale 2005/ Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale ai fini
DettagliDISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
Dettagli1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )
Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Circolare
DettagliProvincia di Cagliari Provincia de Casteddu. SETTORE LAVORO Servizio Mobilità e vertenze collettive L Istituto della mobilità
Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu SETTORE LAVORO Servizio Mobilità e vertenze collettive L Istituto della mobilità 1 Per informazioni SETTORE LAVORO Servizio Mobilità Via Giudice Guglielmo 09131
DettagliFATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
DettagliAliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
DettagliOggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili
DettagliDal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.
Lavorofisco.it Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. La legge di Stabilità 2015 prevede, infatti, in via sperimentale
DettagliLA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. Oggetto di tutela non è esclusivamente
DettagliRISOLUZIONE N. 141/E
RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line
DettagliL INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Aprile 2012 1 L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
Dettagli5. Prestazioni di natura previdenziale
5. Prestazioni di natura previdenziale Premessa Il tema della riforma delle pensioni in questi ultimi anni, è stato materia di grande dibattito e di aspri scontri. Ricordiamo ad esempio la riforma Maroni
DettagliIl Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre
Dettagliart. 2 offerta formativa pubblica
Regolamento di disciplina dell offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliESPOSIZIONE DEL QUESITO
RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati
DettagliOggetto: obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all estero.
INTERPELLO N. 32/2013 Roma, 19 novembre 2013 Direzione generale per l Attività Ispettiva A Confimi Impresa Confederazione dell Industria Manifatturiera Italiana e dell Impresa Privata prot. 37/0020183
DettagliD E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5
D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA SIG.RA DURANTE ALESSANDRA PER SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE SOCIO
DettagliASpI Assicurazione Sociale per l Impiego
11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO di Barbara Buzzi Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI) che sostituisce le attuali
DettagliTesto originale. Art. 1
Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliNOVITA PREVIDENZIALI 2011
Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva
DettagliFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE
DettagliINDICE. Sezione Prima - INTRODUZIONE. Sezione Seconda - NOVITÀ DEL MODELLO CUD 2014
INDICE Sezione Prima - INTRODUZIONE Introduzione... pag. 14 Lo schema del CUD 2014 - Certificazione Unica Dipendenti...» 14 Termini di consegna al dipendente...» 15 Il trattamento dei dati personali...»
Dettagli2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,
DettagliALLEGATO A); POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL E RELATIVE VOCI DI RISCHIO;
DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IL RESPONSABILE ROVERSI ELENA TIPO ANNO NUMERO REG. PG/2015/52015 DEL 29/01/2015
DettagliMODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità
DettagliALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22-6-2004 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA ALLE AZIENDE USL ALLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLE
DettagliCircolare N.181 del 11 Dicembre 2013
Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Accordi di prepensionamento. L istituto ed i benefici Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle alcuni chiarimenti circa l istituto del prepensionamento
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti
DettagliCorso Teorico Pratico di Paghe e Contributi L I.N.P.S. DIPENDENTI
Corso Teorico Pratico di Paghe e Contributi A cura di Rag. Macrì Patrizia L I.N.P.S. DIPENDENTI PREMESSA L iscrizione presso l I.n.p.s. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) si rende obbligatoria
DettagliCONFINDUSTRIA L AQUILA Unione Provinciale degli Industriali
CONFINDUSTRIA L AQUILA Unione Provinciale degli Industriali 67100 L Aquila Nucleo Industriale Campo di Pile Tel. 0862 317938 Fax. 0862 317939 Cod. Fiscale 80007220660 www.confindustria.aq.it - posta@confindustria.aq.it
DettagliSACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro
ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione
DettagliRISOLUZIONE N. 119/E
RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliAi gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali
Studio Commerciale e Tributario TOMASSETTI & PARTNERS Informativa Lavoro Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali Gentile
DettagliIstituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Roma, 24 Luglio 2007 Circolare n. 107 OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di SOMMARIO: Premessa - parte
DettagliSCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE
DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione
DettagliModello 730 Istruzioni per la compilazione 2014
CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella
DettagliRoma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 93 19.05.2015 INPS-INARCASSA: iscrizione e obbligo contributivo Individuate le attività che sono attratte alla professione di
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliOGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 30-05-2007 Messaggio n. 13792 Allegati 1 OGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI
DettagliGENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)
GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime
DettagliTORNANO (CON MOLTE NOVITA ) I PREPENSIONAMENTI
Numero 62 Settembre 2013 TORNANO (CON MOLTE NOVITA ) I PREPENSIONAMENTI Torna, con molte novità e senza oneri per lo Stato, il cosiddetto prepensionamento ovvero quella forma di ammortizzatore sociale
DettagliTabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015
Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Argomento CAMPO DI APPLICAZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliOrganizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti
DettagliSede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA
Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti
DettagliCome leggere la Busta Paga. G.I. G.I. Formazione
Come leggere la Busta Paga G.I. G.I. Formazione Formazione La Busta Paga Cos è A Cosa Serve Come è Composta COS E La Busta Paga è il prospetto che indica la retribuzione che il lavoratore percepisce per
DettagliDispositivo Forma.Temp di adeguamento all Accordo Stato Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Dispositivo Forma.Temp di adeguamento all Accordo Stato Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sommario Premessa... 3 1. Adeguamento agli standard previsti dalla normativa
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali
DettagliCosto del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma.
Costo del lavoro Esempi di calcolo La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma Ai sensi dell art. 2222 c.c. è lavoratore autonomo colui
DettagliRISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009
RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.
RISOLUZIONE N. 284/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate
Dettagli