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1 Gennaio Info IVA 07 concernente il settore Energia elettrica e gas naturale in condotte Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso IVA Imposta sul valore aggiunto LEne Legge sull energia del 26 giugno 1998 (RS 730.0) lett. lettera LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) n. numero N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVA OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) RIC Rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi RS Raccolta sistematica del diritto federale UFE Ufficio federale dell energia Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %. Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %. Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Ottobre 2010

3 Energia elettrica e gas naturale in condotte Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull OIVA, entrambe entrate in vigore il 1 gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre La presente info IVA si rivolge alle imprese che effettuano forniture di energia elettrica (corrente) e gas naturale in condotte, dando informazioni rilevanti in merito sia alle imprese domiciliate sul territorio svizzero, sia a quelle domiciliate all estero. Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA. Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell AFC riguardanti la LIVA e l OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA. 3

4 Info IVA 07 concernente il settore 4

5 Energia elettrica e gas naturale in condotte Indice delle materie 1 Introduzione Definizioni Territorio svizzero Energia elettrica in condotte (corrente) Fornitura Scambio Gas naturale in condotte Luogo della fornitura di corrente e gas in condotte Assoggettamento Imprese con sede in territorio svizzero Imprese con sede all estero Ripercussioni fiscali su vari tipi di transazioni Diritti di transito Casi speciali Scambio di corrente Approvvigionamento dei territori esteri limitrofi Attività di broker Operazioni a catena e a cascata Commercio di certificati di emissione Attribuzione di capacità transfrontaliere in caso di importazioni ed esportazioni Rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Sovrapproduzione di corrente Operazioni con derivati Contratti call e put Contratti swap abbinati a un indice (swap = scambio) Deduzione dell imposta precedente

6 Info IVA 07 concernente il settore 6

7 Energia elettrica e gas naturale in condotte 1 Introduzione Secondo l articolo 3 lettera b LIVA l energia elettrica e il gas naturale sono considerati beni. Il potere di disporre economicamente in nome proprio di corrente e di gas naturale costituisce quindi una fornitura ai sensi della LIVA. La fornitura di energia elettrica e gas naturale in condotte a imprese con sede all estero non soggiace all IVA qualora il destinatario della prestazione comprovi in modo inequivocabile di avere la propria sede all estero. Tale prova va addotta per esempio con documenti contabili e giustificativi (contratti, ordinazioni, conferme di ordini, fatture, attestati sulle modalità di pagamento). L importazione di energia elettrica e di gas naturale in condotte è esente dall imposta (art. 53 cpv. 1 lett. g LIVA). Le forniture transfrontaliere di energia elettrica vanno notificate all Ufficio federale dell energia UFE, Sezione Analisi e Prospettive, 3003 Berna, all Am ministrazione federale delle dogane AFD, Sezione Statistica, 3003 Berna, nonché alla Swissgrid SA. Le modifiche apportate alla LIVA e all OIVA con effetto al 1 gennaio 2010 non hanno alcuna incidenza su tale obbligo di notifica le cui basi legali sono l ordinanza del 5 dicembre 1988 sulla statistica del commercio esterno (RS ) e la legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS ). Anche in futuro occorre quindi indirizzare le notifiche quotidiane alla Swissgrid SA e quelle mensili all UFE che le inoltra all AFD. Le forniture transfrontaliere di gas sono invece rilevate dall AFD. Maggiori informazioni sulle rispettive formalità vanno richieste alla Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna. 7

8 Info IVA 07 concernente il settore 2 Definizioni 2.1 Territorio svizzero Per territorio svizzero s intende il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere ai sensi dell articolo 3 capoverso 2 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (RS 631.0) (art. 3 lett. a LIVA). 2.2 Energia elettrica in condotte (corrente) Fornitura Scambio Per forniture di corrente s intendono tutti gli acquisti di energia elettrica pattuiti contrattualmente (operazioni con energia elettrica) in cambio di una controprestazione (art. 3 lett. b e d LIVA). Lo scambio di corrente comprende tutte le operazioni programmate effettuate con energia, per le quali vendita e riacquisto sono dilazionati nel tempo. La dilazione tra vendita e riacquisto può causare differenze di qualità, compensabili con fattori di scambio, ragion per cui le quantità vendute e riacquistate possono differire. Le quantità consegnate (vendute) e ritirate (riacquistate) sono convertite con l ausilio dei fattori di scambio in crediti di scambio risp. debiti di scambio. 2.3 Gas naturale in condotte Per gas naturale in condotte s intende ogni fornitura di gas naturale in condotte pattuita contrattualmente. 3 Luogo della fornitura di corrente e gas in condotte È considerato luogo della fornitura di energia elettrica e di gas naturale in condotte quello in cui il destinatario (committente) ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d impresa per i quali viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività (art. 7 cpv. 2 LIVA). 8

9 Energia elettrica e gas naturale in condotte Esempio L Energia SA con sede a Lugano (CH) acquista da un azienda con sede in Italia corrente prodotta da impianti eolici e la rivende a un destinatario della presta zione con sede a Lussemburgo. All acquisto di corrente il luogo della fornitura ai sensi dell articolo 7 capo capo verso 2 LIVA è quello in cui ha sede il destinatario di Lugano, ossia in territorio svizzero. Al momento in cui l Energia SA con sede a Lugano vende la corrente ai suoi clienti (destinatari) con sede a Lussemburgo, il luogo della fornitura ai sensi dell articolo 7 capoverso 2 LIVA è quello in cui hanno la sede questi ultimi, ossia all estero. 4 Assoggettamento 4.1 Imprese con sede in territorio svizzero Secondo l articolo 10 capoverso 1 LIVA è assoggettato all imposta chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un impresa e non è esentato dall assoggettamento in virtù dell articolo 10 capoverso 2 LIVA. Per determinare l assoggettamento vanno prese in considerazione le controprestazioni imponibili in territorio svizzero. F Per ulteriori informazioni vedi l info IVA Assoggettamento. È esentata dall assoggettamento un impresa che realizza in territorio svizzero una cifra d affari con prestazioni imponibili inferiore a franchi. 4.2 Imprese con sede all estero I principi dell assoggettamento e delle sue eccezioni figurano all articolo 10 LIVA e nell info IVA Assoggettamento. L esenzione di cui all articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA non è applicabile a imprese con sede all estero che forniscono corrente e gas naturale in condotte ad acquirenti non contribuenti con sede in territorio svizzero (art. 109 cpv. 2 OIVA). Rientra tra gli acquirenti non contribuenti chi non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA. F Per ulteriori informazioni vedi l info IVA Imposta sull acquisto. 9

10 Info IVA 07 concernente il settore Le forniture di corrente e di gas naturale in condotte ad acquirenti con sede in territorio svizzero ma non iscritti nel registro dei contribuenti IVA ai sensi dell articolo 10 capoverso 2 LIVA comporta l assoggettamento del prestatore, quando è raggiunto il limite di cifra d affari di franchi. Esempio Assoggettamento La Power SpA con sede a Milano (I) effettua le seguenti prestazioni (cifra d affari complessiva) a diversi clienti con sede in Svizzera: Importi in CHF Prestazioni di consulenza in materia di energia li luogo della prestazione è determinato secondo l articolo 8 capoverso 1 LIVA. Forniture di corrente a clienti non contribuenti in territorio svizzero Il luogo della prestazione è determinato secondo l articolo 7 capoverso 2 LIVA. Forniture di corrente a clienti contribuenti in territorio svizzero Il luogo della prestazione è determinato secondo l articolo 7 capoverso 2 LIVA. Prestazioni secondo contratto d appalto in territorio svizzero (fornitura e montaggio di vari apparecchi di misurazione) Il luogo della prestazione è determinato secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a LIVA. Cifra d affari totale con clienti con sede in territorio svizzero

11 Energia elettrica e gas naturale in condotte Per accertare l assoggettamento di prestatori con sede all estero sono deter minanti le prestazioni il cui luogo è considerato essere in territorio svizzero e che non soggiacciono all imposta sull acquisto ai sensi dell articolo 45 capo verso 1 lettere a c LIVA, incluse le prestazioni ai sensi dell articolo 109 capo verso 2 OIVA. La cifra d affari determinante per l assoggettamento com prende quindi: Forniture di corrente a clienti non contribuenti in territorio svizzero Queste forniture non soggiacciono all imposta sull acquisto secondo l articolo 109 OIVA. Prestazioni in esecuzione di un contratto d appalto in territorio svizzero È considerato luogo della prestazione quello in cui il bene si trova al momento della consegna (art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA). Non è possibile l esenzione dall assoggettamento ai sensi dell arti arti colo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, poiché la cifra d affari realizzata in territorio svizzero non è inferiore a franchi. Cifra d affari determinante per l assoggettamento Poiché vi è assoggettamento, sono imponibili le seguenti prestazioni: Prestazioni di consulenza in materia di energia Il luogo della prestazione è determinato secondo l articolo 8 capoverso 1 LIVA. Forniture di corrente a clienti non contribuenti in territorio svizzero Il luogo della prestazione è determinato secondo l articolo 7 capoverso 2 LIVA. Prestazioni in esecuzione di un contratto d appalto in territorio svizzero (fornitura e montaggio di vari apparecchi di misurazione) Il luogo della prestazione è determinato secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a LIVA. Cifra d affari imponibile N Di conseguenza, le imprese con sede all estero non sono autorizzate a fatturare l IVA svizzera per la fornitura di energia elettrica in condotte a clienti (acquirenti) contribuenti in territorio svizzero. 11

12 Info IVA 07 concernente il settore 4.3 Ripercussioni fiscali su vari tipi di transazioni Esempi La Power SA, contribuente con sede a Lugano (CH), fornisce corrente alla sua controparte contrattuale, la Electra S.r.l. di Milano (I). Secondo l articolo 7 capoverso 2 LIVA si considera luogo della prestazione quello in cui ha sede il destinatario, nella fattispecie Milano (I). La contro prestazione per queste forniture non soggiacciono all imposta. La Power SA, contribuente con sede a Lugano (CH), acquista corrente in base al contratto stipulato con la Nuclear Sàrl con sede a Lione (F). Secondo l articolo 7 capoverso 2 LIVA il luogo è quello in cui ha sede (Svizzera) il destinatario della prestazione. Questi acquisti di corrente soggiacciono all imposta sull acquisto secondo l articolo 45 capoverso 1 lettera c LIVA. La Power SA deve dichiarare l imposta sull acquisto nel proprio rendiconto IVA. Secondo l articolo 10 in relazione con l articolo 45 LIVA e l articolo 109 capoverso 2 OIVA, la Nuclear Sàrl con sede a Lione non diventa contri contri buente, poiché effettua forniture solo a destinatari contribuenti. Privati non contribuenti con sede in territorio svizzero acquistano energia elettrica dall Electra S.r.l. con sede a Milano (I). Gli introiti annui conseguiti dall Electra S.r.l. per tali forniture raggiungono il limite di franchi. Queste forniture a non contribuenti non soggiacciono all imposta sull ac quisto, bensì all imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero (art. 109 cpv. 2 OIVA). L Electra S.r.l. con sede a Milano deve farsi iscrivere nel registro dei contribuenti e imporre queste cifre d affari. F Per ulteriori informazioni concernenti la procedura d accertamento per l assoggettamento e l iscrizione nel registro dei contribuenti vedi l info IVA Assoggettamento. La Power SA, contribuente con sede a Lugano, fornisce corrente a case di vacanza ubicate in territorio svizzero. Si tratta di residenze ad uso proprio dei loro proprietari, domiciliati all estero, oppure affittate a terzi. La Power SA deve imporre queste forniture. Infatti, è considerato luogo della fornitura quello in cui il cliente ha uno stabilimento d impresa o quello dal quale svolge un attività e dove viene consumata la corrente. In entrambi i casi si tratta del luogo in cui sono ubicate le case di vacanza (art. 7 cpv. 2 LIVA). 12

13 Energia elettrica e gas naturale in condotte La Power SA, contribuente con sede a Lugano, fornisce per contratto energia alla Centrale elettrica Sagl con sede a Olten. La Power SA acquista questa energia dall Electra S.r.l. con sede a Milano (I). A sua volta la Centrale elettrica Sagl rivende quest energia alla Nuclear Sàrl con sede a Lione (F). Secondo l articolo 7 capoverso 2 LIVA il luogo della prestazione è quello in cui ha sede il destinatario. Le forniture della Power SA alla Centrale elettrica Sagl sono considerate eseguite in territorio svizzero e soggiacciono all imposta. Anche le forni ture dell Electra S.r.l. di Milano alla Power SA, sono considerate eseguite in territorio svizzero, ragion per cui la Power SA deve l imposta sull ac quisto secondo l articolo 45 LIVA. Il luogo della prestazione (forniture) della Centrale elettrica Sagl alla Nuclear Sàrl è quello in cui ha sede il destinatario (Francia). Pertanto, le forniture eseguite dalla Centrale elettrica Sagl alla Nuclear Sàrl non sog giacciono all imposta. Le stesse disposizioni di legge si applicano per analogia alle forniture di gas naturale in condotte. In tutti i casi vanno addotte le prove di cui all articolo 81 capoverso 3 LIVA, che possono consistere in documenti contabili e giustificativi (contratti, ordinazioni, conferme di ordini, fatture, attestati sulle modalità di pagamento ecc.). 5 Diritti di transito Chi concede a terzi il diritto di utilizzare reti di linee elettriche (in particolare concessione di capacità di trasporto e/o diritti di transito) effettua una prestazione di servizi secondo l articolo 8 capoverso 1 LIVA. È considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo del quale svolge la sua attività. Se il destinatario ha la sua sede in territorio svizzero, la prestazione di servizi soggiace all IVA all aliquota normale. Se ha la sua sede all estero, la prestazione di servizi non soggiace all IVA. 13

14 Info IVA 07 concernente il settore Un impresa con sede in territorio svizzero che acquista un diritto di transito per l energia elettrica da un impresa con sede all estero non contribuente in territorio svizzero deve imporre tale acquisto all aliquota normale a titolo d imposta sull acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). In conformità dell articolo 8 capoverso 1 LIVA, i costi sostenuti per prestazioni di servizi considerate eseguite all estero legittimano la deduzione dell imposta precedente, qualora tali prestazioni siano effettuate nell ambito dell attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell imposta precedente. Esempi Il gestore di rete con sede in territorio svizzero trasferisce per conto di un fornitore con sede in Italia corrente al di lui cliente (destinatario della prestazione) con sede in Austria. Il diritto di transito concesso dal gestore di rete costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell articolo 8 capo capo verso 1 LIVA. Il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destina destina tario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d impresa, nella fattispecie in Italia. Di conseguenza, questa prestazione di servizi eseguita all estero non soggiace all IVA. Il gestore di rete con sede in territorio svizzero trasferisce, per conto di un fornitore con sede in territorio svizzero, corrente al suo cliente (destina tario della prestazione) con sede in Italia. Il gestore di rete concede così un diritto di transito. Il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d impresa (art. 8 cpv. 1 LIVA). Poiché il destinatario del diritto di transito ha la propria sede in territorio svizzero, si verifica una prestazione di servizi imponibile all aliquota normale. F Per ulteriori informazioni vedi le Info IVA concernenti i settori Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d informatica, Amministrazione, locazione e vendita d immobili, nonché Collettività pubbliche. 14

15 Energia elettrica e gas naturale in condotte 6 Casi speciali 6.1 Scambio di corrente In caso di scambi senza fatturazione reciproca tra due contribuenti che applicano il metodo effettivo e che hanno diritto alla deduzione totale dell imposta precedente, è applicabile la seguente regola: Per ogni operazione (singolo contratto di scambio di corrente) vengono contabilizzati i movimenti d energia mensili (forniture e riacquisti) sulla base dei quantitativi (senza indicazione dei valori) in cosiddetti conti correnti energia (conti di scambio). Fino a nuovo avviso, queste operazioni non devono essere incluse nei rendiconti IVA, ma devono poter essere chiaramente documentate con i relativi giustificativi. Questa procedura semplificata vale unicamente, e senza pregiudizi di sorta, per questo traffico di energia, così come per le imprese contribuenti in Svizzera attive nello scambio internazionale di corrente. La procedura semplificata non è applicabile se uno dei contraenti non è contribuente; uno dei contraenti contribuenti non è legittimato a dedurre totalmente l imposta precedente (p. es. a causa di riduzioni o correzioni della deduzione dell imposta precedente dovute all ottenimento ricorrente di sussidi d esercizio e/o alla realizzazione di cifre d affari escluse dall imposta); si ricorre al metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie. In questi casi le prestazioni vanno fatturate reciprocamente con l indicazione dei quantitativi e dei valori, e imposte di conseguenza. Contrariamente ai sussidi d esercizio ricorrenti, i contributi d investimento destinati a un determinato oggetto, che, riguardo alla riduzione della deduzione dell imposta precedente, sono attribuibili direttamente all oggetto sussidiato, non hanno ripercussioni sull applicazione della procedura semplificata. 15

16 Info IVA 07 concernente il settore 6.2 Approvvigionamento dei territori esteri limitrofi Nei casi di approvvigionamento trasfrontaliero da parte delle aziende elettriche con sede in territorio svizzero tramite la propria rete all estero, il luogo della fornitura è all estero, siccome, in conformità dell articolo 7 capoverso 2 LIVA, si considera luogo della fornitura quello in cui il destinatario ha la sua sede. La controprestazione per queste forniture non soggiace all IVA. Vanno addotte le prove di cui all articolo 81 capoverso 3 LIVA, che possono consistere in contratti, ordinazioni, conferme di ordini, fatture o copie delle dichiarazioni IVA del Paese di destinazione. 6.3 Attività di broker Nell ambito del commercio di corrente vengono utilizzati i termini broker o intermediario, specialmente quando un impresa mette in relazione d affari un acquirente con un venditore. Il broker ha un potenziale acquirente e cerca un venditore o viceversa. La conferma dell operazione avviene di regola su carta intestata del broker, ma in nome e per conto del venditore o dell acquirente. Per i suoi servizi, il broker viene rimunerato dall acquirente o dal venditore con una commissione (provvigione). Dal profilo del diritto IVA si verifica una prestazione di servizi secondo l articolo 3 lettera e in relazione con l articolo 8 capoverso 1 LIVA. Negli esempi seguenti il broker agisce espressamente in nome e per conto di terzi. Esempi Il broker con sede in Francia apporta a un commerciante in Svizzera un cliente con sede in Germania. Il commerciante in Svizzera fornisce energia al cliente in Germania. La controprestazione realizzata con questa forni tura non soggiace all IVA, poiché il luogo della fornitura dell energia è all estero (art. 7 cpv. 2 LIVA). Poiché la prestazione oggetto della media media media zione è considerata effettuata all estero, la prestazione di mediazione è esente dall IVA (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA). Il commerciante contribuente non deve dichiarare l imposta sull acquisto per la controprestazione relativa alla mediazione (provvigione) (art. 109 cpv. 1 OIVA). Il broker ha la sua sede in territorio svizzero e apporta a un commerciante in Svizzera un cliente con sede in Germania. Il commerciante in Svizzera fornisce energia al cliente in Germania. La controprestazione realizzata con questa fornitura non soggiace all IVA, poiché il luogo della fornitura dell energia elettrica è all estero (art. 7 cpv. 2 LIVA). Poiché la prestazione oggetto della mediazione è considerata effettuata all estero, la presta zione di mediazione è esente dall IVA (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA). 16

17 Energia elettrica e gas naturale in condotte Il broker ha la sua sede in territorio svizzero e apporta a un commerciante con sede in Germania un cliente contribuente con sede in territorio svizzero. Il commerciante in Germania fornisce energia in Svizzera. Il cliente contribuente deve dichiarare l acquisto di energia all imposta sull acquisto nel suo rendiconto IVA (art. 45 LIVA). È considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario (commerciante) ha la sua sede (art. 8 cpv. 1 LIVA). Pertanto, la provvigione non soggiace all IVA svizzera. 6.4 Operazioni a catena e a cascata Il contraente (azionista) con sede all estero detiene una partecipazione a una centrale elettrica con sede in territorio svizzero e, in conformità degli statuti, ha diritto a una quota proporzionale al valore della sua partecipazione dell energia prodotta. Su suo incarico, la stessa dev essere fornita a destinatari con sede in territorio svizzero, ciò che comporta le seguenti conseguenze ai fini dell IVA: a) Per la centrale elettrica: La centrale esegue una fornitura di corrente a un impresa con sede all estero. Il luogo della prestazione è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica, nella fattispecie all estero (art. 7 cpv. 2 LIVA). La prestazione non soggiace all imposta. b) Per il destinatario con sede all estero: Il destinatario con sede all estero fattura ai propri clienti con sede in territorio svizzero la corrente fornita dalla centrale elettrica. Il luogo della prestazione è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica, nella fattispecie in territorio svizzero (art. 7 cpv. 2 LIVA). Se il destinatario in territorio svizzero è contribuente, l acquisto soggiace all imposta sull acquisto (art. 45 LIVA). Il destinatario estero (divenuto fornitore) non deve quindi imporre questa fornitura, in quanto il destinatario contribuente con sede in territorio svizzero dichiara l imposta sull acquisto. Se il destinatario in territorio svizzero non è contribuente, l acquisto non soggiace all imposta sull acquisto (art. 45 LIVA in relazione con l art. 109 cpv. 2 OIVA). Il fornitore estero diventa egli stesso contribuente se sono dati i presupposti di cui alla cifra 4.2 e deve imporre all aliquota normale dette forniture. 17

18 Info IVA 07 concernente il settore 6.5 Commercio di certificati di emissione La legge sull energia (LEne) prescrive alle imprese d approvvigionamento elettrico un quantitativo minimo di produzione di corrente elettrica proveniente da energie rinnovabili (art. 1 LEne). A tal fine le aziende d approvvigionamento elettrico sono autorizzate a stipulare reciproci accordi e a richiedere l emissione di certificati attestanti la produzione di energie rinnovabili. Se gli obiettivi fissati dalla legge non saranno raggiunti, dal 2016 il Consiglio federale potrà impartire alle imprese d approvvigionamento elettrico direttive vincolanti per la fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili e in questo contesto disciplinare l emissione e la negoziazione di certificati (art. 7b LEne). I produttori di energie rinnovabili possono farsi certificare i loro impianti di produzione. L ottenimento di questa certificazione consente a questi produttori di rilasciare certificati verdi. Il certificato verde attesta il valore aggiunto sociale, economico ed ecologico legato alla produzione di corrente da energie rinnovabili. Il certificato verde può essere commercializzato in modo indipendente o in abbinamento alle garanzie di origine (vendita di corrente). Se il certificato verde viene commercializzato in abbinamento alla vendita di corrente, la rispettiva controprestazione complessiva è imponibile all aliquota normale (luogo della prestazione: art. 7 cpv. 2 LIVA; principio del luogo del destinatario). Se il certificato viene commercializzato in modo indipendente dalla vendita di corrente, trattasi di una vendita di diritti-valore* esclusa dall imposta in virtù dell articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA (luogo della prestazione: art. 8 cpv. 1 LIVA; principio del luogo del destinatario). F * Fino al 30 giugno 2010 il commercio di certificati verdi costituiva una prestazione di servizi imponibile all aliquota normale ai sensi dell articolo 3 lettera e LIVA (luogo della prestazione: art. 8 cpv. 1 LIVA; principio del luogo del destinatario). 18

19 Energia elettrica e gas naturale in condotte 6.6 Attribuzione di capacità transfrontaliere in caso di importazioni ed esportazioni Se la domanda supera la capacità di assorbimento dei punti di consegna alla frontiera, la prenotazione delle capacità è attribuita nel quadro di procedure d asta. Il partecipante all asta acquista dalla Swissgrid SA il diritto di fornire energia oltre confine. In tal modo gli è concesso l accesso alla rete svizzera di fornitura di corrente. Indipendentemente da ciò, i proprietari delle reti da entrambi i lati della frontiera possono riscuotere una controprestazione per l utilizzo della rete e per il transito di corrente. Questo diritto costituisce una prestazione di servizi secondo l articolo 3 lettera e LIVA. Il luogo di queste prestazioni si fonda sull articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario). 6.7 Rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi (RIC) L articolo 18 capoverso 2 lettera g LIVA prevede un trattamento fiscale particolare per le unità organizzative che si occupano dei pagamenti compensativi dei costi tra attori economici di una stessa branca. In questa fattispecie rientrano anche la rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi nonché il finanziamento dei costi supplementari (FCS). Alla Fondazione per la rimunerazione a copertura dei costi per l immissione in rete di energia elettrica (in ted.: Stiftung Kostendeckende Einspeisever gütung; di seguito: Fondazione), c/o Swissgrid SA, compete il disbrigo della RIC. Date le circostanze particolari e per semplificare la procedura, l AFC ha iscritto nel registro dei contribuenti IVA la Fondazione, rispettivamente il Fondo da essa gestito, dando seguito a una richiesta in tal senso. Il Fondo (rispettivamente la Fondazione) continua a fatturare ai gestori di reti di distribuzione l IVA (aliquota normale) sul supplemento RIC dovuto sulle forniture di corrente. I gestori di reti contribuenti possono far valere questa IVA a titolo d imposta precedente nei loro rendiconti IVA. Il Fondo emette note di credito (rimpiazzanti le fatture) con l IVA per i versamenti ai destinatari contribuenti, i quali devono dichiararle all aliquota normale nei loro rendiconti IVA. A sua volta, il Fondo fa valere la deduzione dell imposta precedente sulla base di questi versamenti. Ciò permette di evitare oneri fiscali supplementari indesiderati (tassa occulta), garantendo nel contempo un trattamento semplificato in ossequio alla volontà del legislatore. 19

20 Info IVA 07 concernente il settore 6.8 Sovrapproduzione di corrente Un azienda elettrica con sede in territorio svizzero produce una quantità di energia elettrica superiore a quella pattuita contrattualmente. Per limitare i costi indotti da una riduzione sostanziale della produzione o da altre perdite finanziarie, cede gratuitamente la corrente a un commerciante non contribuente con sede all estero oppure gli versa una controprestazione (prezzo di acquisto negativo) per il ritiro della corrente in eccedenza. In seguito, il commerciante non contribuente con sede all estero vende la corrente a un destinatario della prestazione contribuente con sede in territorio svizzero. La corrente in eccedenza ritirata dal commerciante non contribuente con sede all estero non è considerata una fornitura, bensì una prestazione di servizi (art. 3 lett. e n. 2 in relazione con l art. 8 cpv. 1 LIVA). L azienda elettrica con sede in territorio svizzero deve dichiararla all imposta sull acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). La base di calcolo della prestazione di servizi è costituita dal prezzo di acquisto negativo, se il commerciante non contribuente con sede all estero ha ricevuto un versamento per il ritiro della corrente. L ulteriore fornitura di corrente da parte del commerciante con sede all estero al destinatario della prestazione contribuente con sede in territorio svizzero soggiace all imposta sull acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA). 20

21 Energia elettrica e gas naturale in condotte 7 Operazioni con derivati 7.1 Contratti call e put L acquirente di un call acquisisce il diritto (ma non l obbligo) di acquistare entro un periodo definito una determinata quantità di corrente a un prezzo fissato in precedenza. L acquirente di un put ottiene, invece, il diritto (ma non l obbligo) di vendere entro un periodo definito una determinata quantità di corrente a un prezzo fissato in precedenza. Alla stipulazione del contratto il beneficiario del diritto versa una tassa di opzione a titolo d indennizzo, indipendentemente se successivamente il commercio fisico andrà in porto oppure no. Dal profilo del diritto IVA, la tassa di opzione e la fornitura di corrente formano due prestazioni singole, che vanno trattate individualmente dal profilo fiscale. La negoziazione dei dirittivalore e derivati costituisce una prestazione esclusa dall imposta nell ambito del settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA). La tassa di opzione per l indennizzo del diritto è quindi in ogni caso esclusa dall imposta. Una deduzione dell imposta precedente sui relativi costi sostenuti non è possibile. Se l opzione viene esercitata successivamente, nel senso che si giunge alla fornitura fisica di corrente, la controprestazione per questa fornitura fisica soggiace di principio all IVA all aliquota normale. 7.2 Contratti swap abbinati a un indice (swap = scambio) Nell ambito di questi contratti non si verifica mai una fornitura fisica di corrente. A vende corrente a B a un prezzo fisso e pattuisce con B un operazione in contropartita identica, per quanto riguarda momento e quantità, a un prezzo indicizzato (p. es. SWEP = Swiss Electricity Price Index [l indice svizzero dei prezzi dell elettricità]). Se il prezzo fisso è superiore al prezzo indicizzato, B deve pagare ad A la differenza (differenza = quantità convenuta moltiplicata per la differenza tra prezzo fisso e prezzo indicizzato). Se il prezzo indicizzato supera il prezzo fisso, A è debitore della differenza. Queste operazioni sono attribuibili al settore del mercato monetario e dei capitali e sono quindi escluse dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA). 21

22 Info IVA 07 concernente il settore 8 Deduzione dell imposta precedente I costi sostenuti per operazioni escluse dall imposta ( cifra 6.5, 7.1 e 7.2), non legittimano la deduzione dell imposta precedente. Esiste inoltre una doppia utilizzazione dell infrastruttura amministrativa che comporta una correzione della deduzione dell imposta precedente. Nel senso di una valutazione approssimativa, è possibile determinare tale correzione calcolando lo 0,02 % sulla cifra d affari realizzata con questi diritti. In alternativa è possibile determinare la correzione in maniera effettiva. Per ulteriori informazioni vedi l info IVA Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente nonché l Info IVA concernente la prassi 02 Trattamento IVA dei diritti di emissione di CO 2 (seconda versione rielaborata del 24 settembre 2010). 22

23 Energia elettrica e gas naturale in condotte 23

24 Competenze L Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per la riscossione dell imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; la riscossione dell imposta sull acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all estero. L Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la riscossione dell imposta sull importazione di beni; l elaborazione e la pubblicazione della statistica svizzera del commercio esterno; L Ufficio federale dell energia (UFE) è competente per l elaborazione e la pubblicazione della statistica svizzera dell elettricità. Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti. Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue: per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse Berna per fax: per mwst.webteam@estv.admin.ch Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA. Le pubblicazioni dell AFC riguardanti l IVA sono ottenibili: in forma elettronica tramite internet: (Webcode: d_03561_it) in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna I

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