Regolamento di biblioteche e punti di prestito del Comune di Tremezzina

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1 Commento [POLI PR1]: COMUNE DI TREMEZZINA Regolamento di biblioteche e punti di prestito del Comune di Tremezzina Approvato con deliberazione del Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 02/04/2014

2 COMUNE DI TREMEZZINA SOMMARIO Le Biblioteche ed i Punti di prestito attivi nel territorio del Comune di Tremezzina sono istituzioni culturali aperte al pubblico e costituiscono unità di servizio dell organizzazione bibliotecaria regionale, associate al Sistema Bibliotecario Intercomunale Lario Ovest. La Biblioteche e i Punti di prestito assicurano i seguenti servizi: a) acquisizione, ordinamento, conservazione e incremento nel rispetto degli indirizzi e degli standard bibliotecari indicati dalla Regione- del materiale librario e documentario, nonché il suo uso pubblico; b) salvaguardia del materiale librario e documentario raro e di pregio; c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario concernenti il territorio comunale e la Regione; d) prestito interbibliotecario del materiale librario e documentario; e) realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie della biblioteche e dei punti di prestito di diffusione della lettura e dell informazione, del libro e del documento; f) funzione di centri di informazione delle attività e dei servizi culturali svolti sul territorio; g) al fine di conseguire l integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio del Comune, le Biblioteche e i Punti di prestito attuano forme di collegamento e cooperazione con istituzioni bibliotecarie e archivistiche pubbliche e private attraverso apposite convenzioni; h) le Biblioteche e i Punti di prestito svolgono altresì i compiti ad essi affidati dal Sistema Bibliotecario Intercomunale Lario Ovest. Art. 1- Compiti del Comune di Tremezzina Le Biblioteche e i Punti di prestito sono amministrati direttamente dal Comune di Tremezzina che ne garantisce il funzionamento in conformità alla normativa vigente. È facoltà del Comune provvedere all istituzione di un apposita Commissione che sarà costituita ed eserciterà le proprie funzioni come stabilito dall art. 3 del presente Regolamento. In particolare il Comune: a) formula, sentita la Commissione di cui al successivo art. 3, i programmi pluriennali e i piani annuali relativi alle Biblioteche e ai Punti di prestito, individuando gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare e da sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di convenzioni e la modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi pluriennali regionale e provinciale; 2

3 b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alla lettera precedente e le relative quote di finanziamento da iscrivere a bilancio; c) fornisce le Biblioteche e i Punti di prestito di personale qualificato e quantitativamente sufficiente per consentire un adeguata ed efficiente erogazione dei servizi; d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature; e) assicura la continuità dei servizi delle Biblioteche e dei Punti di prestito adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti; f) propone alla Regione, su indicazione del personale delle Biblioteche e dei Punti di prestito, interventi anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte librarie e documentarie, dandone comunicazione alla Provincia; g) favorisce, su proposta del personale, la partecipazione del personale stesso alle iniziative formative in orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione ai partecipanti; h) programma e cura le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio delle istituzioni bibliotecarie e documentarie. Art. 2- Personale delle Biblioteche e dei Punti di prestito Il personale della Biblioteche e dei Punti di prestito: a) assicura il funzionamento delle Biblioteche e dei Punti di prestito e il funzionamento dei servizi; b) svolge le funzioni inerenti all acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico; c) cura la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti nelle Biblioteche e nei Punti di prestito; d) fornisce al Comune le relazioni sull attività della Biblioteche e dei Punti di prestito e i dati per l elaborazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali. Il personale delle Biblioteche e dei Punti di prestito collabora inoltre allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di lettura, documentazione e informazione sul territorio, partecipando su richiesta alle sedute delle Commissioni delle Biblioteche associate al Sistema stesso. Art. 3- Commissione delle Biblioteche e dei Punti di prestito La Commissione, di nomina consiliare, prevede tra i suoi membri le rappresentanze designate dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle minoranze. Della Commissione fa parte di diritto il Sindaco o suo delegato ed il bibliotecario o assistente di biblioteca che ha compiti specifici di consulenza e voto consultivo. 3

4 Della Commissione fa parte di diritto un rappresentante dei proprietari, loro eredi o aventi causa, dello stabile della biblioteca di Lenno. Nella prima seduta la Commissione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario. Il Presidente nomina, fra i Commissari, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione possono essere rieletti. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni quattro mesi e in seduta straordinaria su determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione dei Commissari deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto, contenente l ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l adunanza o 24 ore prima in caso di urgenza. Ogni riunione della Commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con voto deliberativo. L assenza ingiustificata a più di 3 riunioni comporta la decadenza dalla nomina. Le sedute della Commissione sono pubbliche ed il relativo avviso deve essere affisso nei locali della Biblioteche e dei Punti di prestito e all albo dell Unione e dei Comuni che la compongono. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti alla Commissione e dalla medesima approvati. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si fa riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale e alle vigenti disposizioni legislative in materia. La Commissione ha compiti: a) propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteche e dei Punti di prestito di cui al precedente art.2 lettera a); b) di verifica sull attuazione dello stesso e sull applicazione del Regolamento della Biblioteche e dei Punti di prestito; c) di collegamento con l utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. In particolare la Commissione: 1. opera le opportune verifiche in merito all applicazione del presente Regolamento, all efficienza delle Biblioteche e dei Punti di prestito e al loro regolare funzionamento, alla gestione, conservazione e incremento del loro patrimonio librario e documentario, all attuazione del programma; 2. stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l utenza trasmettendone le esigenze al Comune di Tremezzina; 4

5 La Commissione può proporre modifiche al presente Regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento. Art. 4- Apertura al pubblico delle Biblioteche e dei Punti di prestito L apertura al pubblico delle Biblioteche deve essere di venti ore settimanali e quella dei Punti di prestito deve essere almeno di dodici ore settimanali. L orario di apertura è portato a conoscenza del pubblico mediante un avviso esposto all ingresso delle Biblioteche e dei Punti di prestito. Le Biblioteche e i Punti di prestito rimarranno chiusi per ferie nei periodi più opportuni, nel rispetto delle esigenze dell utenza. Alle operazioni di apertura e chiusura delle Biblioteche e dei Punti di prestito provvede ogni volta il personale. In caso di chiusura straordinaria delle Biblioteche e dei Punti di prestito per cause eccezionali dovrà esserne data pubblica comunicazione. Art. 5 - Consistenza raccolte Il patrimonio librario e documentario comprende: a) fondo moderno; b) fondo antico; c) sezione audiovisivi; d) sezione ragazzi; e) sezione fondo di storia e documentazione locale. Art. 6- Incremento delle raccolte Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per scambi. La scelta dei materiali librari e documentari per l incremento del patrimonio è affidata al personale della Biblioteche e dei Punti di prestito nel rispetto delle indicazioni dei programmi, dei piani definiti dalla Commissione su proposta del Comune, nonché in applicazione di un apposito progetto di sviluppo, aggiornamento e riqualificazione del patrimonio documentario (carta delle collezioni) redatto in accordo con le indicazioni del Sistema Intercomunale Lario Ovest. Art. 7- Donazioni e lasciti Per quanto riguarda l accettazione di eventuali donazioni e lasciti di rilevante entità a favore delle Biblioteche e dei Punti di prestito provvede il Comune ai sensi di Legge, sentito il parere della Commissione, se costituita, e del coordinatore del Sistema Bibliotecario Intercomunale. Per le donazioni di opere singole o comunque non costituenti fondo omogeneo provvede direttamente il personale della Biblioteche e dei Punti di prestito, che opererà in applicazione della carta delle collezioni. 5

6 Art. 8- Inventari, registri e cataloghi Le Biblioteche e i Punti di prestito conservano e aggiornano per uso interno il registro cronologico. Le Biblioteche e i Punti di prestito pongono a disposizione del pubblico il catalogo alfabetico per titoli e per autore e il catalogo per materia. Art. 9- Procedure di catalogazione e classificazione Tutti i materiali (opuscoli, libri, periodici, audiovisivi e quanto altro acquistato o donato può far parte delle raccolte) devono essere assunti in carico in un unica serie numerica per ordine cronologico d entrata. Ogni unità deve avere un proprio numero d ingresso. La catalogazione delle opere a stampa deve seguire le Regole Italiane di catalogazione per autore (RICA) e la soggettazione deve tenere presente il Soggettario per i Cataloghi delle Biblioteche Italiane, edito dal Centro Nazionale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche, poi Istituto Centrale per il Catalogo Unico. La classificazione per materia adotta le regole della classificazione decimale Dewey (CDD) nell edizione abbreviata ufficiale. Art. 10- Conservazione Per garantire la corretta conservazione del materiale posseduto la Biblioteche e i Punti di prestito sono tenuti a periodici interventi di pulizia, spolveratura, controllo e verifica dello stato delle raccolte. Delle opere da restaurare dovrà essere compilata una scheda descrittiva, anche allo scopo di documentare gli interventi da proporre alla Regione. Art. 11- Revisione Periodicamente viene effettuata, sulla scorta degli inventari, la revisione delle raccolte librarie e documentarie, dei mobili e delle attrezzature della Biblioteche e dei Punti di prestito. A seguito della revisione verrà redatto un verbale sottoscritto dal personale della Biblioteche e dei Punti di prestito e conservato nell archivio della Biblioteche e dei Punti stessi. In occasione della revisione può essere proposto lo scarto del materiale inservibile. Lo scarto del materiale librario e documentario può essere effettuato solo dopo averne sottoposto l elenco alla direzione della Biblioteche di Capoluogo di Provincia cui spetta il preciso compito della conservazione. Le mancanze riscontrate e gli scarti sono annotati nel registro cronologico d entrata, negli inventari e nei cataloghi. 6

7 Art. 12- Consultazione in sede La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera. La consultazione dei manoscritti, delle opere antiche, rare o di pregio, e dei materiali documentari, conservati in scaffali o reparti chiusi, è concessa sotto la diretta sorveglianza del personale. Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati, né numerati. L utente non può uscire dalle Biblioteche e dai Punti di prestito prima di aver restituito i volumi presi in consultazione. Per le opere collocate negli scaffali aperti l utente deve lasciare sul tavolo il materiale liberamente consultato; è compito del personale riporlo sullo scaffale previa compilazione dell apposito modulo destinato alle rilevazioni statistiche. Art.13- Prestito a domicilio Il prestito è un servizio individuale assicurato dalle Biblioteche e dai Punti di prestito a tutti i cittadini di ogni età domiciliati o residenti nel Comune o che vi si recano abitualmente. È possibile effettuare l'iscrizione al servizio presso una qualunque delle biblioteche operative nella rete provinciale: essa deve essere effettuata esclusivamente in biblioteca dal personale autorizzato, con successiva firma del modulo di iscrizione e firma per il trattamento dei dati laddove venga rilasciata l'autorizzazione. L'utente iscritto sarà identificato dal codice ottico individuale e univoco riportato sulla tessera di iscrizione: codice fiscale per la Carta regionale e nazionale dei Servizi e/o barcode per la vecchia tessera. Coloro che non possiedono una Carta regionale dei servizi o Carta nazionale dei servizi potranno accedere ai servizi bibliotecari con la vecchia tessera d'iscrizione. Le biblioteche si riservano il diritto di verificare l'identità degli utenti, al momento dell'iscrizione, tramite la richiesta di esibizione di un documento in corso di validità. Per i minorenni nuovi iscritti ( età 0-18 anni ) è necessaria la firma del modulo di iscrizione da parte del genitore. Il modulo deve essere firmato in biblioteca dopo aver preso visione delle Regole di Servizio e, comunque, nel rispetto delle leggi in materia di responsabilità civile e di accertamento dell'identità personale. Per i minori tra i 14 e 18 anni è possibile l iscrizione portando il modulo firmato dai genitori con allegata fotocopia del documento di identità di un genitore. L'iscrizione al servizio è strettamente personale, tuttavia è consentita la possibilità di utilizzare un modulo di delega a favore delle persone permanentemente e temporaneamente impossibilitate a recarsi direttamente negli spazi bibliotecari. Non è ammessa l'iscrizione di Enti. Le uniche tessere Ente ammesse sono quelle intestate alle biblioteche della rete provinciale ad uso esclusivo per: mostre 7

8 bibliografiche, attività di promozione della lettura svolte in biblioteca, e prestito interbibliotecario nazionale. L'iscrizione al servizio consente l'accesso alle risorse documentarie possedute dalle biblioteche situate nel territorio provinciale e associate ai sistemi bibliotecari dell'ovest Como, Intercomunale di Como, Lario Ovest, Brianza Comasca. Ai minori di 14 anni, si prestano solo i documenti della Sezione Ragazzi (libri, film,ecc...), copie di documenti che nella rete provinciale siano collocati sia in sezione ragazzi sia in sezione adulti, classici di letteratura collocati sia in sezione ragazzi sia in sezione adulti e libri di prima informazione per ricerche presenti anche in altre sezioni. Non è consentito un uso improprio da parte dell utente adulto di tessere di minori di 14 anni per accedere al patrimonio delle sezioni riservate ai maggiori di 14 anni (libri e multimedia). Le biblioteche, in seguito a decisioni assunte a livello di rete provinciale, si riservano il diritto di utilizzare, in qualsiasi momento, altri codici identificativi (ottici e non,) in luogo del codice fiscale. La tessera - o qualsiasi altro documento in uso che riporti il codice identificativo dell'utente - va esibita ogni qualvolta si intenda utilizzare i servizi bibliotecari. È consentito il prestito dei documenti ammessi alla circolazione presso ogni biblioteca associata ai sistemi bibliotecari, nel rispetto dei seguenti criteri: 1. Durata del prestito: 30 giorni materiale cartaceo; 7 giorni materiale multimediale (cd musicali, dvd e vhs) Gli audiolibri, i corsi e gli strumenti multimediali, seguono le regole del materiale cartaceo. 2. Rinnovo del prestito: è ammesso un rinnovo per il materiale cartaceo non prenotato; non è ammesso per il materiale multimediale (cd musicali ; dvd ; vhs). L'utente può chiedere il rinnovo del prestito anche per telefono o tramite i servizi on-line. Il rinnovo deve essere effettuato tassativamente entro la data di scadenza del prestito. 3. Limite dei documenti complessivi prestabili ad un utente: 15, di cui massimo 5 documenti multimediali (cd musicali, dvd e vhs). Un utente può comunque avere in carico più di 10 documenti cartacei ma mai più di 5 documenti multimediali. Pertanto non è possibile superare il limite di 5 documenti multimediali anche al momento dell eventuale ritiro di materiale multimediale prenotato. 4. Quotidiani e riviste periodiche: è consentito il prestito delle riviste, a discrezione delle singole biblioteche, limitatamente ai numeri arretrati e per un periodo massimo di 7 giorni. L elenco dei periodici a disposizione nelle biblioteche viene pubblicato sui 8

9 siti dei sistemi bibliotecari. 5. Cura dei documenti: l'utente è responsabile della cura dei documenti a lui prestati. I documenti non devono essere in alcun modo danneggiati e sottolineati. 6. Restituzione dei documenti: i documenti devono essere restituiti nei tempi previsti. La restituzione dei documenti ammessi al prestito su base provinciale può avvenire in qualsiasi biblioteca. In caso di smarrimento e danneggiamento, l'utente è direttamente responsabile nei riguardi della biblioteca proprietaria e pertanto deve provvedere al riacquisto o comunque a rifondere il documento danneggiato o smarrito. Art.14- Prestito interbibliotecario E' consentita la richiesta e prenotazione da remoto, sia mediante l'intermediazione del personale sia utilizzando le procedure di accesso diretto on line, dei documenti di proprietà delle biblioteche associate ai sistemi bibliotecari, nel rispetto dei seguenti criteri: 1. Durata: 30 giorni (7 giorni multimedia) da quando l'utente ritira il materiale in biblioteca. 2. Rinnovo del prestito: possibile solo su documenti cartacei non prenotati. Non è possibile il rinnovo del prestito del materiale multimediale. 3. Richieste e prenotazioni: è consentito a ciascun iscritto di attivare fino ad un massimo di cinque richieste o prenotazioni su tutti i documenti per cui è ammessa la richiesta o prenotazione da remoto. Se il documento è introvabile, l'utente verrà avvertito dalla biblioteca proprietaria. 4. Avviso all utente: Al ricevimento del documento la biblioteca di destinazione (ovvero quella dove il libro richiesto viene recapitato) comunica all'utente la disponibilità del documento, che rimane a disposizione per il ritiro 7 giorni. I documenti multimediali rimangono a disposizione per il ritiro 3 giorni, o comunque fino al primo giro PIB utile per la restituzione. I documenti che non vengono ritirati entro la scadenza stabilita devono essere resi immediatamente alla biblioteca proprietaria. 9

10 Art.15- Riproduzione fotostatica Il servizio fotocopie è gestito dal personale della Biblioteche e dei Punti di prestito, viene svolto in conformità alle normative vigenti in materia ed è riservato al materiale di proprietà della Biblioteche e dei Punti di prestito. Di norma non può essere fotocopiato il materiale che presenti rischi di deterioramento. Il costo delle fotocopie è di 10 centesimi a copia. Art.16- Norme di comportamento per il pubblico Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalle Biblioteche e dai Punti di prestito a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme di cui ai commi seguenti. È vietato il ricalco delle illustrazioni o altro che possa comunque macchiare o danneggiare il materiale. È penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti nelle Biblioteche e nei Punti di prestito. Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi è tenuto a risarcire il danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico o, se non fosse possibile, al pagamento delle spese di sostituzione. Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi delle Biblioteche e dei Punti di prestito, compreso il comportamento del personale, dovrà rivolgersi al Comune di Tremezzina. Art. 17- Servizi telematici I Comuni assegnano alle Biblioteche e ai Punti di prestito la funzione di favorire in tutti i modi più opportuni la conoscenza e l utilizzo, da parte della popolazione, delle nuove tecnologie informatiche e telematiche per la diffusione dell informazione. I cataloghi automatizzati e i collegamenti a internet o a banche dati remote disponibili e funzionanti per uso pubblico saranno direttamente accessibili da parte degli utenti non appena installate le idonee apparecchiature. Il personale offrirà la necessaria assistenza agli utenti che ne abbiano bisogno. Le Biblioteche e i Punti di Prestito offrono gratuitamente ai propri utenti l accesso a Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle tradizionali fonti scritte, in conformità con quanto disposto dalle Guidelines for devellopment the Public Library Service, redatte dall IFLA e dall UNESCOP e pubblicate nel La responsabilità delle informazioni presenti in internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. Le Biblioteche e i Punti di prestito non hanno il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che internet può mettere in ogni momento a 10

11 disposizione del pubblico: gli stessi quindi non sono responsabili per i contenuti offerti. Ciascun utente di internet è tenuto a firmare, prima di ogni sessione, l apposito registro delle Biblioteche o dei Punti di prestito che ne documenta il giorno, l ora e la durata di accesso al servizio. Internet può essere utilizzato solo per scopi legali. L utente è responsabile civilmente e penalmente per l uso personale fatto del servizio internet. L utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni. L iscrizione al servizio dei minori di 18 anni deve essere controfirmata da un genitore. I minori di 12 anni possono accedere al servizio solo se accompagnati da un adulto. Art.18- Uso dei locali del Punto di prestito per altre attività L uso dei locali delle Biblioteche e dei Punti di prestito per attività promosse da altre istituzioni o associazioni deve essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento e non danneggiarne i materiali e le attrezzature. Art.19- Modifiche al presente regolamento Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio del Comune di Tremezzina. Art.20- Pubblicazione del Regolamento Il presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli utenti della Biblioteche e dei Punti di prestito. Art.21- Disposizioni finali Il presente Regolamento si compone di n. 21 articoli ed entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione. 11

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