Liceo Scientifico A. Calini
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- Ignazio Colonna
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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Liceo Scientifico A. Calini Tel fax C.F Cod.Mecc. BSPS01000D REGOLAMENTO DI ISTITUTO (Allegato 3) UTILIZZO LABORATORI, ATTREZZATURE E SUSSIDI Brescia 3 giugno 2014 IL DIRIGENTE VISTO il Capo V del regolamento d Istituto (art ) EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO LABORATORI Art. 1 Uso dei laboratori e aule speciali 1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. Sito Web: istruzione.it 1
2 6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. 9. Il regolamento di laboratorio disciplina l aspetto organizzativo, la sicurezza, il comportamento degli allievi ed inoltre definisce le responsabilità dei singoli operatori. All interno del laboratorio agiscono diverse figure professionali: i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici, i docenti nonché gli studenti. 10. Ai collaboratori scolastici spetta la pulizia dei laboratori e dei posti di lavoro. Agli assistenti tecnici spetta: la preparazione dei materiali necessari per le esercitazioni; l assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni; la manutenzione ordinaria e l eventuale riparazione di macchine, apparecchiature e attrezzature in dotazione ai laboratori; di segnalare al Responsabile del Laboratorio eventuali anomalie. Su un apposito registro saranno segnalati l uso del laboratorio e gli eventuali problemi riscontrati. Così pure verranno documentati sul registro gli interventi di manutenzione delle attrezzature. 11. I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici ognuno per la parte di propria competenza alla fine delle attività devono interrompere l alimentazione elettrica generale dei laboratori, verificare che tutti gli armadi siano perfettamente chiusi, dopo di che chiudere a chiave le porte d accesso dei laboratori e riportare le chiavi al centralino. Gli allievi possono accedere nei laboratori solo se accompagnati dai docenti. 12. Il Responsabile del laboratorio, con incarico anche di subconsegnatario, ha anche il compito di coordinare le procedure degli acquisti; controllare le macchine e le apparecchiature e programmare le attività di manutenzione con gli assistenti tecnici responsabili del laboratorio. Il docente che svolge la propria attività in laboratorio ha oltre ai compiti di formazione, anche quelli relativi alla vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte degli allievi. In particolare ha il compito di informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi cui sono esposti e sulle norme essenziali di prevenzione. 13. Particolare attenzione deve essere posta dai docenti delle classi iniziali al corretto uso delle apparecchiature in dotazione. Nei laboratori devono essere esposti cartelli antinfortunistici riguardanti i rischi connessi alle attività svolte. Ogni docente comunicherà, almeno quattro giorni prima della prova, all assistente tecnico operante nei singoli laboratori l elenco dei materiali occorrenti per l esercitazione. La consegna dei materiali e delle attrezzature ai singoli allievi o gruppi di allievi sono fatte dagli insegnanti con la collaborazione dell assistente tecnico. 14. Gli studenti, che svolgono le esercitazioni,devono rispettare le misure disposte dall insegnante ai fini della sicurezza; usare con necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le attrezzature ed i mezzi di protezione, compresi quelli personali; segnalare immediatamente ai responsabili (docenti, assistenti tecnici) l eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo; non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature; evitare l esecuzione di manovre pericolose. 2
3 Art. 2 Sicurezza dei laboratori e aule speciali 1. Al termine di ogni lezione il docente/ tecnico polivalente avrà cura di controllare che il laboratorio sia in ordine per quanto riguarda i reattivi, la vetreria, i microscopi, i vetrini, i campioni di rocce, i modelli e qualsiasi altro materiale; 2. se presente, l assistente tecnico di laboratorio, effettuerà la preparazione e il riordino finale dei materiali utilizzati. 3. Tutti gli alunni dovranno essere responsabilizzati al rispetto delle norme di comportamento che li riguardano e che sono contenute nel presente regolamento. 4. A tal fine i docenti utilizzatori sono invitati a fornire, in uno spirito costruttivo e di collaborazione reciproca, opportuni suggerimenti a chi coordina le attività di laboratorio. Essi sono invitati anche a confrontarsi periodicamente per concordare un codice di comportamento comune da tenere nei confronti degli allievi e le cui norme vanno ad integrare quelle che sono contenute nel presente regolamento. Quanto sopra vuole essere una sintesi delle principali regole di comportamento da adottare nei laboratori didattici, restano salve tutte le norme vigenti per quanto riguarda le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Art. 3 Sussidi didattici 1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. Art. 4 Diritto d'autore 1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Art. 5 Sala e strutture audiovisive 1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore. Art. 6 Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) 1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. Art. 7 Mediateca 3
4 1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.. 2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti. 3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato. 5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico. 7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti. 9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico. 10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno. Art. 8 Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto 1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. 2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. Art. 9 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 1. Le attrezzature dell'istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 2. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio duplicazione e fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico. 3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 4
5 4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno tre giorni il materiale da riprodurre. 5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. ART. 10 Sala stampa SALA STAMPA La sala stampa è aperta con orario differenziato per i docenti e per gli studenti: al mattino dalle ore 7.30 alle ore 8.30 solo per i docenti e dalle ore 9.00 alle per tutti. La richiesta di riproduzione deve avvenire di norma con congruo anticipo; solo in via eccezionale con procedura di urgenza. Art. 11 Servizio bar L'accesso al bar è consentito agli alunni solo durante gli intervalli, le pause prima e dopo l'attività didattica e comunque non durante le lezioni o i cambi d'ora. Art. 12 Magazzino 1 Il magazzino è aperto per il prelevamento e/o la riconsegna del materiale secondo l orario stabilito. Possono accedere al magazzino per le operazioni suddette solo gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici in presenza del responsabile addetto al magazzino. 2 - Il prelevamento del materiale di cancelleria avviene presentando il buono di prelevamento debitamente compilato, datato e firmato dal ricevente. La richiesta di acquisto di altro materiale è effettuata dall assistente tecnico mediante la compilazione dell apposito buono di richiesta d acquisto che riporti motivazioni, data e firma. Il buono va presentato al D.S.G.A. L addetto al magazzino deve presentare e segnalare con congruo anticipo il materiale in via di esaurimento. 5
6 LICEO SCIENTIFICO STATALE A. CALINI Via Montesuello BRESCIA USO DEI LOCALI SCOLASTICI Brescia 1 Giugno 2014 IL DIRIGENTE VISTO l art. 62 del regolamento d Istituto EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1 - Finalità 1. In conformità allo Statuto degli studenti (Ministero P.I. 1998, art. 2, comma l0) gli studenti possono svolgere iniziative all'interno della scuola ed utilizzare i locali anche per le loro associazioni in accordo con l'ufficio di Presidenza e, qualora vi siano oneri di spesa, con il Consiglio di Istituto. 2. La scuola si impegna a rendere disponibili i propri locali, comprese le aule speciali e la biblioteca, per attività didattiche e formative. 3. L'Istituto si impegna ad allestire uno spazio già riservato alle attività degli studenti, dove sia possibile conservare la documentazione delle attività svolte. Art. 2 - Bacheca 1. Sarà garantito uno spazio di affissione nell'istituto per le comunicazioni, ciclostilati, manifesti, ecc., purché sia possibile identificare gli estensori. 2. Ai docenti sono riservati spazi appositi, bacheche e/o stand multimediali per l'affissione di avvisi o comunicati concernenti l'attività didattica. 3. È inoltre previsto uno spazio facilmente accessibile dove sia data comunicazione tempestiva della documentazione istituzionale e sindacale. Le indicazioni sui Corsi di Aggiornamento per i docenti devono trovare spazio apposito e specifico che dia modo ai/le docenti di essere informati in tempo utile sulle iniziative locali, regionali e nazionali. Art. 3 - Comportamento 1. Gli/le studenti/studentesse sono tenuti al rispetto dell'ambiente comune: eventuali danni provocati alle strutture o agli arredi saranno addebitati al/la responsabile e/o qualora quest'ultimo/a non sia identificabile l'amministrazione ripartirà tra gli/le studenti/studentesse in parti uguali il carico del danno. 2. E' fatto divieto di utilizzare nell'istituto sostanze alcoliche o tabacco: è opportuno, inoltre, che gli/le studenti/studentesse siano responsabili della pulizia e del buon funzionamento dei locali nei quali operano. 6
7 Art. 4 - Accesso di estranei Le persone estranee alla scuola possono acceder ai locali solo se riconosciuti in portineria e/o su invito dell'istituzione; si può accedere agli uffici di segreteria solo nei giorni e nelle ore consentite. I colloqui con la Presidenza e con i/le docenti possono avvenire solo previo appuntamento. Art. 5 - Sala insegnanti I/le docenti devono poter usufruire di un locale dell'istituto per lo studio individuale e per le riunioni e che contenga archivi della ricerca degli/le stessi. Art. 6 - Aule speciali e laboratori Le aule speciali e i laboratori vengono affidati a docenti sub-consegnatari in base all' art. 17 D.I. 28/5/75. Al presente regolamento devono esser allegati i regolamenti della biblioteca, dei laboratori e delle aule speciali. Art. 7 - Soggetti utilizzatori L uso dei laboratori di Matematica, di Informatica 1 e 2, di Trattamento testi, di Lingue, di Scienze, di Fisica/Chimica, della Stazione editoriale e della Palestra, è riservato a tutti gli studenti e ai docenti della materia per lo svolgimento delle lezioni, per la preparazione delle esercitazioni e per tutte le esigenze connesse alla loro attività didattica. L uso è altresì riservato allo svolgimento di attività didattiche disciplinari o interdisciplinari che richiedono l impiego di una delle strutture, per tutti quei docenti dell Istituto che ne fanno richiesta per sé o per gruppi di studenti di cui si rendono responsabili, purché ci sia la presenza di un docente. L uso dei laboratori multimediali, è consentito, inoltre, per le esercitazioni previste nell ambito di Corsi di formazione o di aggiornamento e per lo svolgimento di eventuali iniziative di addestramento all uso delle risorse multimediali, comprese nei Progetti di Istituto e rivolte alla formazione professionale dei docenti, degli alunni e dei genitori. L uso dei laboratori, della Palestra e dell Aula Multimediale per Corsi di formazione o di aggiornamento per il personale estraneo all Istituto, dovrà essere consentito dal Dirigente Scolastico, dietro il parere favorevole del Consiglio d Istituto e, sentito il parere del responsabile della struttura. In ogni caso, esso non dovrà costituire motivo di disagio per le attività didattiche programmate e dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. È vietato l uso dei laboratori e della Palestra agli alunni o a gruppo di alunni senza il controllo del docente interessato e, occasionalmente autorizzati, con la sola presenza del tecnico. È vietato entrare nei laboratori con zaini. È vietato mangiare e bere all interno dei laboratori. Art. 8 - Diritto di accesso L accesso dei docenti ai laboratori e alla Palestra con le classi, è regolato in base ad un orario delle attività, che viene predisposto dal responsabile del laboratorio, sentiti i docenti utilizzatori, per i laboratori di Matematica, Lingue, Fisica/Chimica e Scienze; mentre per la Palestra, per i laboratori di Informatica 1 e 2, e per il laboratorio di Trattamento testi è stabilito dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato). L accesso all Aula Multimediale è libero, per i docenti, regolato invece da prenotazione per gli studenti. Le ore assegnate ai docenti per lo svolgimento delle esercitazioni, in caso di silenzio s intendono confermate. 7
8 Qualora il docente utilizzatore, per esigenze relative alla sua programmazione didattica, non intendesse usare il laboratorio, dovrà comunicarlo entro la settimana che precede la lezione, nel modo che verrà stabilito dal responsabile di laboratorio o della Palestra. La Palestra può essere utilizzata dai docenti di Educazione fisica per svolgere attività ginnicosportive extra-curriculari approvate dal POF, previa comunicazione al responsabile della struttura e autorizzate dal Preside. Nel caso in cui un docente non intendesse usare le ore assegnate in modo continuativo, esse saranno rese disponibili per le altre attività che si potranno svolgere nella struttura a lui riservata. Si raccomanda di rispettare le ore che sono state assegnate in orario; tuttavia, è possibile accedere alla struttura di competenza in ore diverse da quelle stabilite, previo scambio e/o accordo fra i docenti interessati. Tutte le variazioni fra questi concordate, ed aventi validità permanente, dovranno essere riportate nell orario definitivo. L accesso pomeridiano di singoli docenti con le classi dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico e comunicato al responsabile della struttura. Art. 9 - Comunicazioni obbligatorie Tutti i docenti, sotto la propria responsabilità, informeranno gli alunni sulle norme di comportamento da rispettare e, in caso di gravi manchevolezze, sulle eventuali sanzioni disciplinari in cui essi potrebbero incorrere, a norma del Regolamento d Istituto. Inoltre, avranno cura che gli alunni usino correttamente e consapevolmente le attrezzature delle singole strutture. Eventuali comportamenti riconducibili a furti e a danno provocati con colpa dall alunno/i saranno sanzionati come stabilito nel Regolamento d Istituto e i responsabili rifonderanno la scuola del danno provocato. Se la scuola non riuscisse ad individuarli, saranno ritenuti responsabili in toto coloro che avranno usufruito del laboratorio nella giornata in cui si è verificato il fatto. Art Attività di collaborazione Ai docenti delle materie coinvolte si raccomanda di fornire, in uno spirito costruttivo e di collaborazione reciproca, opportuni suggerimenti al responsabile del laboratorio, al fine di superare le momentanee disfunzioni rilevate. Essi sono invitati anche a confrontarsi periodicamente per concordare un codice di comportamento comune da tenere nei confronti degli allievi. Il presente regolamento, su richiesta dei docenti, è suscettibile di integrazione qualora emergano nuovi aspetti da sottoporre a regolamentazione. Art Richiesta e custodia delle chiavi L apertura e la chiusura dei laboratori è affidata al tecnico di laboratorio o al docente individuato dal Dirigente Scolastico quale responsabile del laboratorio. - L accesso ai laboratori avviene tramite la richiesta delle relative chiavi, custodite in portineria. Esse dovranno essere prelevate, custodite e restituite, esclusivamente dal docente autorizzato ad usare l aula. - Per la sola Palestra le chiavi saranno prelevate dal docente all inizio della prima ora di lezione e riconsegnate dal docente presente nella stessa al termine di tutte le attività scolastiche. - Il personale a cui è affidata la custodia delle chiavi, avrà cura di annotare su apposito registro l ora di consegna e di restituzione delle stesse ed il nome dell utente. 8
9 - In caso di intempestiva riconsegna delle chiavi o di smarrimento delle stesse, dovrà essere avvisato il responsabile della struttura, o in sua assenza, la Presidenza. Art Attrezzature 1. È vietato prelevare senza l autorizzazione del Dirigente o del subconsegnatario qualsiasi strumento o attrezzatura in dotazione al laboratorio. 2. Onde poter risalire tempestivamente ai responsabili dell inosservanza del presente regolamento, di eventuali danni o di furti, ogni insegnante che utilizza il laboratorio è tenuto a controllare l integrità e la presenza di tutti i materiali e delle attrezzature. 3. Il docente che rileva violazioni del regolamento deve comunicarle immediatamente al responsabile di laboratorio o al Dirigente 9
DISPOSIZIONI GENERALI
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