COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2013) 4052 final. Aiuto di Stato SA (2013/N) Italia "Piano riassicurativo agricolo annuale"

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 2.7.2013 C(2013) 4052 final. Aiuto di Stato SA.36091 (2013/N) Italia "Piano riassicurativo agricolo annuale""

Transcript

1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2013) 4052 final Oggetto Aiuto di Stato SA (2013/N) Italia "Piano riassicurativo agricolo annuale" Signora Ministro, 1. Procedimento 1. Con del 17 gennaio 2013, protocollata lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato il progetto di decreto concernente il Piano riassicurativo agricolo annuale, a norma dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 2. Una riunione con le autorità italiane si è tenuta in data 19 febbraio 2013 a Bruxelles. Con lettera del 21 febbraio 2013, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari all'italia, che ha risposto con lettera del 10 aprile 2013, protocollata lo stesso giorno, e con lettere del 3 maggio 2013, protocollata lo stesso giorno e del 28 maggio 2013, protocollata lo stesso giorno. 2. Descrizione dettagliata della misura 2.1. Obiettivo della misura 3. La misura notificata riguarda un aiuto alla riassicurazione nel settore agricolo, diretto a introdurre una gestione più efficace del rischio ovviando alle carenze dell'offerta assicurativa. Si tratta della modifica dei regimi esistenti N 598/2004 e N 381/2007 approvati dalla Commissione 1. Il regime esistente scade nel Il regime notificato mira ad apportare alcune modifiche al regime esistente alla luce dell'esperienza acquisita con la sua applicazione. 1 Regime N 598/2004, approvato con decisione della Commissione del C(2005) 1194 e regime N 381/2007, approvato con decisione della Commissione del C(2007) Signora Emma BONINO Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 4. L'ultimo regime notificato, a tutt'oggi in vigore, prevede un intervento del Fondo per le polizze pluririschio quando la "loss ratio" (rapporto sinistri-premi) 2 della compagnia di assicurazione è superiore al limite stabilito tra le parti per ogni portafoglio ceduto al Fondo. Il limite minimo è stabilito in una "loss ratio" del 90% per ogni portafoglio ceduto. Le compagnie cedenti corrispondono al Fondo un premio in funzione dell'intervento riassicurativo richiesto. 5. La copertura del Fondo di riassicurazione per le polizze multirischio interviene in una modalità di diretta proporzionalità del rischio tra l'assicuratore ed il riassicuratore (quota pura) 3 sull'intero portafoglio della cedente fino ad un massimo dell'80% che è, quindi, la quota massima di cessione del rischio al riassicuratore pubblico. Le cedenti corrispondono al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso. 6. Il regime ad oggi in vigore ha consentito la copertura di due nuove tipologie di rischi, grazie alle polizze sui redditi e alle polizze sulle perdite. Il primo tipo di polizza è costituito da contratti assicurativi che coprono il risultato complessivo di una o più attività produttive o dell'insieme delle attività produttive aziendali, formato dai ricavi al netto dei costi di produzione. L'altra polizza riguarda le perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a copertura di: valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico; mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia; costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti. 7. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene in una modalità di diretta proporzionalità (quota pura) 4 sull'intero portafoglio delle compagnie assicuratrici fino ad un massimo del 100%. Le suddette compagnie corrispondono al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso. 8. Il Fondo per la Riassicurazione dei rischi agricoli nel corso dei suoi nove anni di attività (2004/2012) ha provveduto alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative innovative. Infatti l'obiettivo del Fondo è da sempre sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso l'utilizzo della leva della riassicurazione dei rischi agricoli agevolati contrattati dalle imprese di assicurazione. L'operatività del Fondo coinvolge direttamente le compagnie di assicurazione che offrono garanzie assicurative innovative, mediante l attività di riassicurazione, e indirettamente gli imprenditori agricoli che possono beneficiare dei vantaggi economici derivanti dalla sottoscrizione di garanzie assicurative innovative, altrimenti inesistenti La "loss ratio" è definita all'art. 1 della bozza di Decreto (notificata dall'italia) come la relazione in termini percentuali tra la totalità delle perdite ed i premi che sono stati emessi e che sono coperti dal Fondo. "Quota pura" è la diretta proporzionalità del rischio tra l'assicuratore ed il riassicuratore. Per esempio: allorquando l'assicuratore cede il 50% dei rischi, il totale dei rischi coperti dall'assicuratore (denominato portafoglio) è diviso esattamente a metà con il riassicuratore. Si veda nota 3. 2

3 9. Il Fondo, infatti, introducendo una fattiva collaborazione tra settore pubblico e settore privato, ha contribuito ad una maggiore diffusione di prodotti assicurativi innovativi presso gli operatori agricoli producendo anche economie di scala tali da ridurre il costo dei premi pagati dagli agricoltori. In particolare, la quota di mercato dei contratti innovativi è cresciuta dal 5% della campagna 2003 al 57% del 2011, mentre le tariffe medie sono scese dall 8,14% del 2003 al 6,18% del Dopo nove campagne assicurative, il mercato, il contesto istituzionale e le esigenze degli imprenditori agricoli in materia di gestione dei rischi sono profondamente cambiati e quindi risulta necessario adeguare le modalità operative del Fondo, mediante l aggiornamento del Piano riassicurativo, al fine di poter continuare a promuovere strumenti assicurativi innovativi che i soli operatori privati non sono in grado di introdurre e sostenere anche in vista delle novità che saranno introdotte dalla nuova PAC in tema di gestione del rischio. 11. Il nuovo regime notificato prevede l estensione del metodo di riassicurazione stop loss (non proporzionale) alle polizze multirischi, attualmente applicabile solo alle polizze pluririschi E, inoltre, previsto un ampliamento delle tipologie di polizze riassicurabili. La previsione di strumenti sperimentali e innovativi è finalizzata a introdurre tempestivamente nel mercato italiano eventuali nuovi strumenti di gestione del rischio a favore delle imprese agricole. In tale contesto le autorità italiane si sono impegnate a verificare la compatibilità di tali misure con la normativa sugli aiuti di Stato vigente al momento in cui saranno attuate ed eventualmente a notificarle o a comunicarle sulla base della futura regolamentazione. 13. Il nuovo regime prevede di eliminare l obbligatorietà di ricorrere a forme di riassicurazione prestabilite sulla base delle diverse tipologie di polizza. Il Fondo di riassicurazione ha la possibilità di operare utilizzando tutte le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali. Il motivo di tale modifica risiede nell esigenza di ampliare la leva riassicurativa, dando più capacità alle polizze multi rischio. 14. Tali polizze, infatti, costituiscono attualmente la tipologia di assicurazione più innovativa e maggiormente in grado di tutelare gli agricoltori, analogamente a quanto avvenuto nel campo delle polizze pluririschi, che in Italia sono passate da una quota di mercato del 40% nel 2007, al 53% nel 2012, con effetti positivi sia in termini di incremento dei valori assicurati sia in termini di riduzione del costo assicurativo. Tale incremento non si è verificato per le polizze multi rischio, che nel 2007 rappresentavano il 5,43% del mercato mentre nel 2012 si attestano su una quota del 4%. 5 Nel caso delle polizze pluririschio, i contratti assicurativi coprono i danni prodotti da più eventi dannosi a carico di una o più colture; nel caso delle polizze multi rischio i contratti assicurativi coprono il risultato della produzione, misurata come quantità prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità. 3

4 15. Il Piano Assicurativo 2013 ha inoltre introdotto una separazione tra avversità catastrofali, quali la siccità e l alluvione, e altre avversità, quali la grandine, il colpo di calore, il vento forte, gli sbalzi termici, l eccesso di pioggia, sulla base dell intensità e della frequenza di danno, stabilendo che le prime siano assicurabili solo con polizze multirischi sulle rese. E pertanto ragionevole aspettarsi un incremento di tale tipo di polizze, con conseguente incremento della domanda di riassicurazione delle stesse I beneficiari 16. Le autorità italiane hanno dichiarato che le polizze ammesse alla riassicurazione dal Fondo di riassicurazione devono rispettare i criteri previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale In particolare, il regime in questione esclude l'aiuto a favore di grandi imprese e a favore di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. 17. Il regime in oggetto beneficerà, secondo le autorità italiane, soprattutto gli agricoltori. Sempre secondo le autorità italiane, né il Fondo, né le compagnie di assicurazione possono essere considerati beneficiari diretti di un aiuto di Stato. 18. In effetti, le autorità italiane hanno dimostrato nel quadro del regime esistente 7 che il Fondo opera a condizioni mercato e reinveste ogni anno gli utili conseguiti e li utilizza esclusivamente per finanziare le proprie attività. 19. Grazie all'intervento del Fondo, è stato possibile assicurare un numero maggiore di eventi atmosferici e il mercato assicurativo è diventato più dinamico. Con l'ingresso sul mercato di nuove compagnie assicurative, è aumentata l'offerta di prodotti per gli agricoltori e si è avuta una parziale riduzione delle tariffe assicurative Per quanto riguarda le compagnie assicuratrici, le autorità italiane hanno dichiarato che non possono essere considerate beneficiarie degli aiuti in quanto costituiscono solo uno strumento attraverso cui si esplica l'attività del Fondo stesso. Il loro ruolo si limita a introdurre sul mercato ed a fornire le nuove coperture assicurative offerte dal Fondo. Esse non traggono nessun beneficio economico oltre a quello legato alla loro specifica attività e al loro scopo sociale. 21. L'ISMEA 9, che è responsabile della gestione del Fondo di riassicurazione, presenterà al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione annuale sui risultati ottenuti Dotazione finanziaria 22. L'ammontare complessivo per l'intera durata della misura è pari a 136 milioni di euro GU C 319 del , pag. 1. Si veda nota 1. Le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una relazione inerente l'attività del Fondo nell'esercizio ISMEA: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 4

5 2.4. Durata della misura 23. Le autorità italiane hanno dichiarato che la durata della misura è fino al Di conseguenza, il precedente regime approvato dalla Commissione cesserà di esser applicabile non appena entrerà in vigore il nuovo regime Intensità dell'aiuto 24. Le autorità italiane hanno dichiarato che l'intensità massima dell'aiuto è dell'80%. A tale riguardo trova applicazione il Capitolo V.B.5 (Aiuto al pagamento dei premi d'assicurazione), punti 138 e seguenti degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale Il punto 140 richiama il regolamento di esenzione per quanto concerne le condizioni da rispettare per l'esame della compatibilità dell'aiuto al pagamento del premio assicurativo. A tale riguardo, l'art. 12 del regolamento n. 1857/2006 fissa un' intensità lorda che non puo' superare l'80% o il 50% del costo dei premi assicurativi. L'intensità massima dell'80% si applica laddove la copertura definita nella polizza si riferisce alle sole perdite dovute ad avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; l'intensità massima del 50% è fissata laddove la copertura si riferisce alle cause precitate e alle altre perdite causate da condizioni atmosferiche e/o epizoozie, fitopatie o da infestazioni parassitarie Cumulo 25. Le autorità italiane hanno dichiarato che la misura in questione non può essere cumulata con altri aiuti Base giuridica 1. Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante il Piano riassicurativo agricolo annuale 2. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 127, comma 3 3. Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002 n. 178, articolo 13, comma 4-sexies 4. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2008 di approvazione del "Piano Riassicurativo Agricolo Annuale Imprese in difficoltà 26. Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 11 " JO C 319, ,, p.1. JO C 244,

6 2.9. Sospensione nel caso di aiuto illegale o incompatibile 27. Le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 3. Valutazione della misura 3.1. Esistenza di un aiuto 28. L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 29. Misura concessa dallo Stato: il Fondo di riassicurazione è gestito dall'ismea, che è un ente economico pubblico Misura che favorisce talune imprese o talune produzioni: la misura, in linea di principio, può avere tre tipi di beneficiari: gli agricoltori, il Fondo stesso e le compagnie di assicurazione. 31. Per quanto riguarda il vantaggio concesso agli agricoltori, è chiaro che gli agricoltori italiani saranno i principali beneficiari della misura di riassicurazione prevista. In effetti, attraverso il Fondo di riassicurazione, essi otterranno un vantaggio economico che altrimenti non avrebbero ottenuto, vale a dire la possibilità di assicurarsi, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, contro vari tipi di rischi connessi all'attività agricola. Essi sono quindi sollevati dai costi che avrebbero dovuto normalmente sostenere senza l'intervento del Fondo nel settore della riassicurazione. 32. Per quanto riguarda il vantaggio concesso al Fondo, si può concludere, sulla base delle informazioni fornite dall'italia e dell'analisi effettuata nelle decisioni concernenti i regimi precedenti, che il Fondo non può essere considerato come beneficiario di un aiuto di Stato. In effetti, il Fondo non utilizza gli utili conseguiti per esercitare altre attività dato che li reinveste ogni anno e li utilizza esclusivamente per finanziare le proprie attività. Il contributo finanziario in favore del Fondo non comporta, quindi, una distorsione della concorrenza visto che la sola attività del Fondo risulta essere l'attività di riassicurazione propriamente detta, di modo che il finanziamento concesso non può avvantaggiare altre attività esercitate dallo stesso. 33. Per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, non si può escludere che il Fondo possa rappresentare un elemento di sviluppo del settore assicurativo in quanto introduce sul mercato nuove formule di assicurazione. Il Fondo, tuttavia, è aperto alla partecipazione di tutte le compagnie assicuratrici operanti in Italia, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. Le compagnie di assicurazione sono libere di scegliere i servizi offerti dal Fondo o quelli di altri operatori privati. L'effetto di aiuto deve

7 quindi essere considerato un effetto secondario in quanto favorisce formule assicurative che costituiscono una novità per l'italia e sono ancora in fase sperimentale, come dichiarato dalle autorità italiane. Il Fondo chiede alle compagnie assicuratrici un premio minimo che può essere inferiore ai tassi praticati sul mercato allo scopo di indurre le compagnie a proporre agli agricoltori un certo tipo di polizze assicurative. L'apertura del Fondo a tutte le compagnie di assicurazione senza condizioni discriminatorie e la concorrenzialità del settore assicurativo sono una garanzia di equilibrio per il buon funzionamento del mercato. Gli agricoltori sono i principali beneficiari di questa misura in quanto il vantaggio finanziario, indirettamente concesso alle compagnie di assicurazione, dispiega integralmente e direttamente i suoi effetti a favore degli agricoltori che possono avvalersi di polizze a un tasso ridotto rispetto ai tassi praticati sul mercato. 34. Misura che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza: Il regime in questione può incidere sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui favorisce la produzione nazionale a scapito della produzione degli altri Stati membri. In effetti, i settori che possono essere interessati, sono aperti alla concorrenza a livello europeo e quindi sensibili ad ogni misura che possa favorire la produzione in uno o nell'altro Stato membro. Le misure ricadono quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE Compatibilità dell'aiuto 35. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 36. Nel caso di specie, gli aiuti saranno valutati alla luce del punto 138 e segg. degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale , nonché dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/ Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale stabiliscono al punto 140 che gli aiuti di Stato concessi per il pagamento di premi assicurativi sono compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se soddisfano le condizioni previste all'articolo 12 del regolamento di esenzione n. 1857/2006 precitato e non sono concessi né a grandi imprese né a imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 38. L'articolo 12 del regolamento di esenzione precitato stabilisce le condizioni relative all'intensità degli aiuti (80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e 50% laddove la polizza specifichi che sono coperte le perdite dovute alle cause summenzionate e le altre perdite causate da condizioni atmosferiche e/o le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie) GU C 319 del , pag. 1. Regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/

8 39. Per quanto riguarda le intensità massime autorizzate, le autorità italiane hanno dichiarato che queste saranno rispettate in quanto le intensità previste varieranno dallo 0% al massimo che può essere concesso in virtù delle norme precitate (cfr. sopra punto 2.5). 40. I rischi coperti dal regime di riassicurazione notificato (cfr. sopra punto 2.1) sono quelli autorizzati dal regolamento di esenzione (avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie). 41. Il regolamento di esenzione stabilisce inoltre che gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. A tal fine, l'aiuto non deve essere limitato ad un'unica compagnia o ad un unico gruppo assicurativo, né essere subordinato alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro interessato. Dalle informazioni trasmesse al momento della notifica si può concludere che le autorità italiane intendono rispettare le suddette condizioni. Dalla lettura della relazione annuale 2011 relativa all'attività del Fondo di riassicurazione si può inoltre constatare che, una compagnia di assicurazione inglese 15 ha potuto beneficiare del Fondo di riassicurazione. 42. Le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento degli aiuti notificati se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (riguardante un aiuto individuale o un regime di aiuti), finché il beneficiario abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'intero ammontare dell'aiuto illegale e incompatibile, insieme ai relativi interessi di mora (cfr. sopra punto 2.9). Inoltre le suddette autorità hanno escluso dall'aiuto le imprese in difficoltà (cfr. sopra punto 2.8). 43. Inoltre le autorità italiane si sono impegnate ad adattare tali misure per renderle conformi alle eventuali future modifiche degli orientamenti (cfr. sopra paragrafo 12). 44. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che gli aiuti non rischiano di alterare le condizioni di scambio in misura contraria all'interesse comune. Essi possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 15 Si tratta della Great Lakes assicurazioni. 8

9 4. Conclusione 45. La Commissione ha dunque deciso di ritenere gli aiuti compatibili con il mercato interno. 46. Se la presente lettera contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere comunicate a terzi, si prega di informarne la Commissione nei quindici giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento. Se la Commissione non riceve una richiesta motivata entro tale termine, riterrà che le autorità italiane non si oppongono alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede nel sito internet: La richiesta va inviata per lettera raccomandata o per fax al seguente indirizzo: Commission européenne Direction générale Agriculture et développement rural Direction M - Législation agricole Unité M.2 - Conditions de concurrence Bureau: Loi 130 5/140 B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, Per la Commissione Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione 9

I. PROCEDIMENTO. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. DESCRIZIONE

I. PROCEDIMENTO. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. DESCRIZIONE COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.09.2004 C(2004) 3544 Oggetto: Aiuto di Stato/Italia (Friuli - Venezia Giulia) Aiuto n. N 85/2004 Bando pubblico riferito al Piano di Sviluppo Locale Azione I.1 Informatizzazione,

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

1. PROCEDIMENTO COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 7.4.2014 C(2014) 2356 final

1. PROCEDIMENTO COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 7.4.2014 C(2014) 2356 final COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.4.2014 C(2014) 2356 final VERSIONE PUBBLICA Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo. Oggetto: Aiuto di

Dettagli

ASSICURAZIONI AGRICOLE AGEVOLATE

ASSICURAZIONI AGRICOLE AGEVOLATE ASSICURAZIONI AGRICOLE AGEVOLATE I numeri della campagna 2011 I Fondi di mutualità Perugia, gennaio 2012 Il ruolo dell ISMEA per le assicurazioni agricole agevolate ISMEA realizza servizi assicurativi

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 28-VII-2004 C(2004) 2972

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 28-VII-2004 C(2004) 2972 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28-VII-2004 C(2004) 2972 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Lazio) Aiuto n. N 36/2002 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi per perdite causate da avverse condizioni

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. 3.1 Esistenza di un aiuto di Stato secondo il disposto dell'art. 87.1 del Trattato CE.

COMMISSIONE EUROPEA. 3.1 Esistenza di un aiuto di Stato secondo il disposto dell'art. 87.1 del Trattato CE. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.V.2007 C(2007)2156 Oggetto: Aiuto di Stato n N 120/A/2007 Italia Modificazione allo schema N565/03 "Aiuti per la protezione ambientale e per il risparmio energetico in

Dettagli

A relazione dell'assessore Parigi:

A relazione dell'assessore Parigi: REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 21-1902 Regolamento comunitario (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 - Adempimenti ai sensi del capo I e dell'articolo

Dettagli

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Allegato 1 al decreto n. ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di contributo per le assicurazioni nel settore OCM Vitivinicolo Campagna 2010 1 Sommario

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuti di Stato /Italia (Marche) SA.35661 (2012/N) Contributi per le opere irrigue dei consorzi di bonifica delle Marche

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuti di Stato /Italia (Marche) SA.35661 (2012/N) Contributi per le opere irrigue dei consorzi di bonifica delle Marche COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.01.2013 C(2013) 295 final Oggetto: Aiuti di Stato /Italia (Marche) SA.35661 (2012/N) Contributi per le opere irrigue dei consorzi di bonifica delle Marche Signor Ministro,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni:

COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni: COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.12.2014 C(2014) 9746 final Oggetto: Aiuto di Stato/Italia (Sardegna) SA.37394 (2013/N) Metodo di calcolo dell equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell elemento di aiuto

Dettagli

Un chiarimento concernente il campo di applicazione del progetto di regime è pervenuto con lettera A/34188 del 9 giugno 2004.

Un chiarimento concernente il campo di applicazione del progetto di regime è pervenuto con lettera A/34188 del 9 giugno 2004. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, il 14-07-2004 C (2004) 2830 Oggetto: Aiuto di Stato n. 125/2004, Italia Regione Piemonte Aiuti alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. N. 7103 del 31 marzo 2015 Avviso pubblico Presentazione di manifestazioni di interesse per l accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 17 - Gestione dei Rischi,

Dettagli

Gestione del rischio

Gestione del rischio FORUM INTERNAZIONALE DELL AGRICOLTURA E DELL ALIMENTAZIONE POLITICHE EUROPEE SVILUPPO TERRITORIALE MERCATI Gestione del rischio Roberto D Auria Workshop su La nuova Pac - Un analisi dell accordo del 26

Dettagli

PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale

PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale Gestione dei rischi in agricoltura - Assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante (art. 37 del Reg. Ue 1305/2013) Quadro d insieme A partire dal

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie

Dettagli

RISOLUZIONE.N. 391/E

RISOLUZIONE.N. 391/E RISOLUZIONE.N. 391/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 dicembre 2007 OGGETTO: Fondo Unico Nazionale L.T.C. - Trattamento fiscale dei contributi a carico del datore di lavoro - Detrazione

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato SA.34814 (2012/N) Italia- Calabria Pubblicità e promozione di prodotti ortofrutticoli

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato SA.34814 (2012/N) Italia- Calabria Pubblicità e promozione di prodotti ortofrutticoli COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 5.12.2012 C(2012) 9118 final Oggetto: Aiuto di Stato SA.34814 (2012/N) Italia- Calabria Pubblicità e promozione di prodotti ortofrutticoli Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO

Dettagli

3. Con lettera del 22 giugno 2004, nuovi complementi di informazione sono stati chiesti alle autorità italiane.

3. Con lettera del 22 giugno 2004, nuovi complementi di informazione sono stati chiesti alle autorità italiane. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26-VII-2006 C(2006) 3451 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Friuli - Venezia Giulia) Aiuto n. N 625/03 Alienazione della Centrale ortofrutticola in Comune di Udine dall Agenzia

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n. N 337/2010 Italia Aiuto ad hoc alla SMAT per investimenti in energia solare

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n. N 337/2010 Italia Aiuto ad hoc alla SMAT per investimenti in energia solare COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 27.8.2010 C(2010)6038 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 337/2010 Italia Aiuto ad hoc alla SMAT per investimenti in energia solare Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO E DESCRIZIONE

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 16.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 11/7 IV (Atti adottati prima del 1 o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom) DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 289/2007 - Italia Aiuti alla ristrutturazione a favore di Fiem S.R.L.

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 289/2007 - Italia Aiuti alla ristrutturazione a favore di Fiem S.R.L. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.IX.2007 C(2007) 4288 def. Oggetto: Aiuto di Stato N 289/2007 - Italia Aiuti alla ristrutturazione a favore di Fiem S.R.L. Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera

Dettagli

POLIZZA MULTIRISCHIO CONTRO LE CALAMITA NATURALI

POLIZZA MULTIRISCHIO CONTRO LE CALAMITA NATURALI POLIZZA MULTIRISCHIO CONTRO LE CALAMITA NATURALI VIVAI PIANTE ORNAMENTALI Rischi agevolati Campagna assicurativa 2014 Dal 01 gennaio 2010 è in vigore il nuovo sistema di contribuzione pubblica sulle polizze

Dettagli

Aiuto di Stato N 742/2001 Italia (Toscana). Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.

Aiuto di Stato N 742/2001 Italia (Toscana). Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.01.2003 C(2003) 80 Oggetto: Aiuto di Stato N 742/2001 Italia (Toscana). Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO 1. Con

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

(1) In data 2 novembre 2012 l Italia ha notificato un aiuto per il salvataggio a favore di FORM S.p.A. in A.S. ( FORM ).

(1) In data 2 novembre 2012 l Italia ha notificato un aiuto per il salvataggio a favore di FORM S.p.A. in A.S. ( FORM ). COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.02.2013 C(2013) 990 final VERSIONE PUBBLICA Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo. Oggetto: Aiuto di

Dettagli

Aiuto di Stato N 696/2006 Italia (Regione Molise) Arresto definitivo delle attività di pesca e ammodernamento dei pescherecci

Aiuto di Stato N 696/2006 Italia (Regione Molise) Arresto definitivo delle attività di pesca e ammodernamento dei pescherecci COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24-I-2008 C (2007) 349 Oggetto: Aiuto di Stato N 696/2006 Italia (Regione Molise) Arresto definitivo delle attività di pesca e ammodernamento dei pescherecci Signor Ministro,

Dettagli

(2) Metodo di calcolo dell'esl (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito.

(2) Metodo di calcolo dell'esl (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.7.2013 C(2013) 5035 final Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. SA.36808 (2013/N) Metodo di calcolo dell'esl (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

A) Produttori primari (agricoltori)

A) Produttori primari (agricoltori) Parte III.12.J SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti

Dettagli

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015; PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province e alle Città Metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell art. 1, comma 430, della

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. N 02/2008 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. N 02/2008 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.12.2008 C (2008) 8301 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. N 02/2008 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E Centro Regionale di Programmazione 00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 1337 REP. N. 97 Oggetto: P.O.R. FESR Sardegna

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Decreto 10 febbraio 2014 Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decretolegge 31 agosto

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli

Dettagli

AGEA AGEA. Dr.ssa Concetta Lo Conte Perugia, 26 gennaio 2010. Misure di sostegno all assicurazione sul raccolto

AGEA AGEA. Dr.ssa Concetta Lo Conte Perugia, 26 gennaio 2010. Misure di sostegno all assicurazione sul raccolto AGEA AGEA Dr.ssa Concetta Lo Conte Perugia, 26 gennaio 2010 Misure di sostegno all assicurazione sul raccolto 2 OPPORTUNITA ASSICURATIVE DAL 2010 assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante,

Dettagli

Allegato 1 Manifestazione di interesse

Allegato 1 Manifestazione di interesse Allegato 1 Manifestazione di interesse OSTELLI DELLA GIOVENTU INVITO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE

Dettagli

Nel prendere la suddetta decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

Nel prendere la suddetta decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.XII.2004 C(2004) 5259 Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Trento) Aiuto N 27/2004 Intervento in favore degli allevamenti zootecnici trentini a seguito del verificarsi dei

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale Politica di recupero Principi e procedure Principi di recupero Esecuzione di una decisione di recupero Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE Insolvenza Mancata esecuzione Link e formazione 2 Principali

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO PER LE AGENZIE FORMATIVE DI CUI ALL ART. 60 DELLA L. R. 6 AGOSTO 2009 N.

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO PER LE AGENZIE FORMATIVE DI CUI ALL ART. 60 DELLA L. R. 6 AGOSTO 2009 N. Allegato CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO PER LE AGENZIE FORMATIVE DI CUI ALL ART. 60 DELLA L. R. 6 AGOSTO 2009 N. 22 1. Obiettivi del Programma e linee di intervento previste

Dettagli

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010 Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'unione per le misure di aiuto di Stato

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020. Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014

LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020. Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014 LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014 Programma Definizioni Ammissibilità della spesa Opzioni di semplificazione dei costi Sistemi di controllo Definizioni (1)

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni; VISTO

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216;

decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216; MOD.99/01 VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE DECRETO 19 marzo 1999, n. 147 (pubblicato nella G.U.R.I. del 24 maggio 1999, n. 119 - avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. del 20 luglio 1999, n. 168) "Regolamento recante criteri e modalità di

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014 326/2014/R/GAS MODALITÀ PER IL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dettagli

DECRETO MINISTERIALE

DECRETO MINISTERIALE CITTA DI BARLETTA Città della Disfida Medaglia D oro al Valore Militare e al Merito Civile L UFFICIO EUROPA INFORMA DECRETO MINISTERIALE Fonte: www.sistema.puglia.it Capitale di rischio: nuove regole per

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Prot: DT 97060-19/12/2014 Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2397-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CAPEZZONE Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"

Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"

Dettagli

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO

REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento (di seguito anche il Regolamento ) disciplina gli interventi partecipativi di Promocoop Trentina S.p.A.

Dettagli

3. Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto.

3. Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12-08-2004 C(2004) 3207 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Abruzzo) Aiuto n. N 272/04 Programma d intervento per la delocalizzazione o la dismissione delle attività agricole

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali IL MINISTRO Prot. 0008809 VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; VISTI i Capi I, III e IV del medesimo

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL, con la determina del 11.03.2014

Dettagli

con Deliberazione n. 2-487 del 28/10/2014 la Giunta regionale ha tra l altro:

con Deliberazione n. 2-487 del 28/10/2014 la Giunta regionale ha tra l altro: REGIONE PIEMONTE BU45S1 12/11/2015 Codice A1907A D.D. 9 novembre 2015, n. 759 Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) - "Prestito - Regione Piemonte Loan for SMEs". Approvazione

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell economia e delle finanze. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell economia e delle finanze. di concerto con DECRETO 18 aprile 2016, n.4293 Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 174/A/2004 - Italie Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali (Molise).

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 174/A/2004 - Italie Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali (Molise). COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 06.10.2004 C(2004) 3630 fin Oggetto: Aiuto di Stato N 174/A/2004 - Italie Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali (Molise). Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO

Dettagli